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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 13/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1784/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SEZIONE SECONDA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Ferrari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1784/2022 Ruolo Generale promossa
DA in persona della legale rappresentante Parte_1 Parte_2 con il patrocinio dell'Avv. Riccardo Borelli come da mandato in atti;
OPPONENTE
CONTRO in persona della legale rappresentante Controparte_1 CP_2
[...] con il patrocinio dell'Avv. Marco A. Volpi come da mandato in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: “Opposizione a decreto ingiuntivo n. 439/2022 emesso dal Tribunale di Parma il 21.03.2022”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con citazione notificata il 03.05.2022, proponeva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo suindicato, con cui gli era ingiunto il pagamento della somma di 7.180,00 Euro, oltre interessi e spese, esposta nella fattura n. 11 del 17.02.2022, emessa da Controparte_1 per lavori di installazione serramenti e scuri eseguiti presso sette edifici residenziali in Budrio-Bologna, oggetto del contratto di subappalto stipulato tra le parti in data 30.09.2021. Ai fini della revoca del decreto ingiuntivo, eccepiva essenzialmente il grave Parte_1 inadempimento della controparte agli obblighi assunti e chiedeva altresì, in via pagina 1 di 5 riconvenzionale, la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno derivatole da tale inadempimento, operata eventualmente la compensazione dei rispettivi crediti accertati. Deduceva in modo specifico che, a fronte delle problematiche sollevate dai clienti con mail del 15.10.2021, rappresentate da asimmetrie delle porte-finestre, aveva contestato prontamente i vizi al subappaltatore, connessi a errori di misurazione effettuati e riconosciuti Contr da indicato come responsabile aziendale e Parte_3 Controparte_1 montatore specializzato;
da ciò la sospensione del pagamento della fattura n. 11, consentita dal punto 6.5 dell'accordo contrattuale inter partes. Costituendosi, manteneva ferma la propria pretesa creditoria, Controparte_1 deducendo preliminarmente l'intervenuta decadenza dell'opponente dalla garanzia per vizi, poiché inoltratale la denuncia soltanto il 21.02.2022; nel merito, evidenziava che l'oggetto del contratto stipulato il 30.09.2021 era limitato all'installazione dei serramenti e degli scuri, effettuata, non anche all'attività di misurazione e rilievi, concernente altro rapporto già Contr definito con l'emissione della fattura n. 10 di pagata dalla controparte;
negava poi i avere mai riconosciuto proprie responsabilità e di avere assunto impegni ulteriori e diversi da quelli scaturenti dal subappalto. Pendente la lite, non procedeva alla citazione in causa del terzo Parte_1 [...]
sebbene a ciò autorizzata dal Giudice che, con ordinanza del Parte_4
18.03.2024, rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo formulata da venivano respinte, a seguire, anche l'istanza di Controparte_1 Contr emissione ordinanza anticipatoria ex art. 186 bis c.p.c. di e quelle istruttorie (prove orali e CTU) di La causa era posta in decisione all'udienza del 10.07.2024 con Parte_1 assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle difese finali.
*** Alla luce delle risultanze disponibili e delle seguenti considerazioni in fatto e in diritto, l'opposizione di merita rigetto, così come le domande riconvenzionali di Parte_1 risoluzione per inadempimento e danni dalla medesima proposte. I fatti costitutivi della domanda di pagamento del subappaltatore sono provati dal contratto del 30.09.2021 e dai rapportini di cantiere già allegati al ricorso monitorio e, successivamente, alla comparsa costitutiva e alla memoria istruttoria, comprovanti i lavori di smontaggio e rimontaggio serramenti e scuri eseguiti presso il cantiere di Budrio dal settembre 2021 al febbraio 2022 (nel rapporto n. 34 del 14.02.2022 si legge che “con ultimo cliente
[...] concludiamo le lavorazioni a Budrio”). Risultano osservate anche le modalità Per_1 pattuite per lavori extra, in questi termini: “tutte le lavorazioni che non sono state quotate sopra come: modifiche ai muri, modifiche a telai, a lamiere o ad altro, sono da considerare come lavorazione extracontrattuale, saranno conteggiate con apposito rapportino di cantiere e fatturate a parte”. Tale modalità di rendicontazione è rintracciabile e rispettata nei rapporti Contr di cantiere di in cui la descrizione dei “lavori extra” è documentata, evidenziata e conteggiata a parte. pagina 2 di 5 Rispetto alle circostanze menzionate e attestate dai documenti, ivi compreso l'ammontare del compenso, non ha introdotto specifiche contestazioni, sicché tali Parte_1 circostanze possono ritenersi pienamente provate tra le parti, con conseguente assolvimento Contr dell'onere dimostrativo a carico di Venendo all'esame delle eccezioni e domande di occorre dar conto che al Parte_1 contratto di subappalto del 30.09.2021, restano estranei “i rilievi e le misurazioni degli infissi”, attività eseguita da tramite in epoca Controparte_1 Parte_3 antecedente e oggetto della fattura n. 10 emessa dall'opposta nel febbraio 2021, saldata. E' pur vero però che, pacificamente, gli infissi da posare nei sette edifici residenziali di Budrio venivano realizzati sulla base dei rilievi e dei disegni di , depositati Parte_3 dall'opponente come doc. 2: è pertanto evidente il collegamento negoziale tra i due distinti accordi intervenuti tra le parti e tra le prestazioni assunte con essi dal subappaltatore. Tuttavia, è altrettanto vero che già nel settembre 2021 infissi e scuri da posare erano giunti in cantiere, come comprovato dal primo rapporto lavori del 27.09.2021, che attesta il carico dei bancali di porte e finestre presso il loro trasporto a Budrio, nonché le prime Parte_1 criticità della posa per contestazioni del cliente relative a sporgenze del CP_3 serramento dal muro, dunque a difetto immediatamente rilevato e visibile. Analogo tratto di esteriorità connota i difetti comunicati, soltanto ad dalla Parte_1 cliente per conto di tutti i proprietari delle sette unità con mail del 15.10.2021, in Per_2 cui viene riepilogata la situazione porte-finestre e scuri: i rilievi attengono, infatti, al senso di apertura porte, alla forma degli scuri esterni rettangolari e non ad arco, alla asimmetria delle finestre. Dalla mail si evince anche la mancata accettazione delle opere da parte di tre su sette proprietari immobiliari. E' pacifico che la denuncia vizi esaminata, dell'ottobre 2021, non sia stata inviata alla subappaltatrice e che la prima comunicazione scritta indirizzata alla stessa, Controparte_1 avente ad oggetto difetti di scuri e finestre, sia quella del 21.02.2022, portante in allegato la mail di ell'ottobre 2021 e altra della medesima del febbraio 2022, relativa a difficoltà Per_1 di apertura cancelli, degli scuri e mancanza di piattine di copertura buchi. A prescindere da alcune verificate contestazioni aventi ad oggetto aspetti non compresi nell'incarico affidato a per quelle inerenti ai difetti di infissi e scuri va Controparte_4 accolta l'eccezione di decadenza dalla garanzia, per intervenuto decorso del termine di sessanta giorni dalla loro scoperta, previsto dall'art. 1667 cod. civ. La scoperta è dell'ottobre 2021, così come documentalmente provato, e i difetti sono stati portati a conoscenza dell'odierna opponente, nella loro specificità e compiutezza, solo a febbraio dell'anno successivo. Ne consegue il rigetto delle domande riconvenzionali di fondate Parte_1 sull'inadempimento della controparte, quale causa dei vizi fatti valere dall'opponente. Tale conclusione non è inficiata dalla allegazione relativa al riconoscimento di responsabilità colpevole, dei vizi e connessi oneri economici da parte di durante una Controparte_1 riunione tenutasi il 4.10.2021, la cui effettività è stata negata dal subappaltatore. pagina 3 di 5 Di tale riunione non v'è minimo accenno documentale e l'ammissione di responsabilità trova smentita nel contenuto della corrispondenza proveniente da in cui Controparte_1 vengono casomai rappresentate difficoltà esecutive e problematiche nascenti da mancanze di Contr altre ditte impegnate in cantiere: emblematico, in questo senso, il tenore della mail di ad del 22.02.2022, non oggetto di contestazioni della controparte. Parte_1
E ancora, sempre con riguardo alla asserita riunione del 4.10.2021, della quale è stata chiesta dall'opponente conferma testimoniale, occorre ribadire, in linea con quanto già affermato nell'ordinanza 18.03.2024, che il capitolato di prova redatto da si presenta non Parte_1 adeguatamente circostanziato per una pluralità di aspetti, oltreché parzialmente valutativo. Nel dettaglio, si può osservare: che, stando alla tesi difensiva dell'opponente, la riunione sarebbe addirittura avvenuta in data anteriore alla denuncia vizi del 15.10.2021; che il Contr riferimento a “denuncia difetti e vizi” a è vago nei contenuti;
che non sono indicati nel capitolato i partecipanti all'incontro del 4.10.2021; che durante l'incontro tale O” – mai nominato prima negli atti difensivi - avrebbe riconosciuto i vizi;
che, anche a voler ritenere che il riferimento nominativo corretto fosse a , quest'ultimo non Parte_3 risulta affatto essere stato il legale rappresentante di al momento dei fatti, Controparte_1 né pendente la lite, poiché il contratto di subappalto indica quale legale Controparte_2 rappresentante dell'opposta e altrettanto è scritto nella comparsa di costituzione e risposta;
che, perciò, qualunque dichiarazione fatta da CA (rectius, ) nel corso Parte_3 dell'ipotetico incontro non appare comunque in grado di vincolare la società subappaltatrice in assenza di sua manifestazione di volontà conforme, tanto meno per quanto attiene all'accollo delle spese di sostituzione di alcuni serramenti, ordinati soltanto a febbraio 2022; che, in ragione di quanto sopra, è altresì inammissibile la richiesta di interrogatorio formale riferita a per la parte opposta e di cui alla memoria Archinfissi del Parte_3
13.11.2023. Assolutamente irrilevanti ai fini della decisione, infine, le deduzioni della società opponente riferite a vicende dei clienti e per lavori in altro cantiere posto a Pianoro, Parte_5 Pt_6 estranee al titolo negoziale e alle obbligazioni che ne discendono per le parti, oggetto della presente causa. In conclusione, l'opposizione e domande di vanno respinte e il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 439/2022 emesso dal Tribunale di Parma il 21.03.2022 è da confermare. Le spese del giudizio di opposizione sono poste a carico della soccombente, liquidate sui valori medi dello scaglione di riferimento (dai 5.201 ai 26.000 Euro) tranne che per la fase di trattazione/istruzione, parametrata ai valori minimi poiché non espletati incombenti istruttori.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da nei confronti di Parte_1 [...]
così decide: Controparte_1
pagina 4 di 5 - rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 439/2022 emesso dal Tribunale di Parma il 21.03.2022;
- rigetta le domande riconvenzionali avanzate da Parte_1
- condanna la società opponente a rifondere a le spese del giudizio di Controparte_1 opposizione liquidate in 4.237,00 Euro per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Parma, 10 gennaio 2025 Il Giudice
Cristina Ferrari
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SEZIONE SECONDA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Ferrari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1784/2022 Ruolo Generale promossa
DA in persona della legale rappresentante Parte_1 Parte_2 con il patrocinio dell'Avv. Riccardo Borelli come da mandato in atti;
OPPONENTE
CONTRO in persona della legale rappresentante Controparte_1 CP_2
[...] con il patrocinio dell'Avv. Marco A. Volpi come da mandato in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: “Opposizione a decreto ingiuntivo n. 439/2022 emesso dal Tribunale di Parma il 21.03.2022”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con citazione notificata il 03.05.2022, proponeva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo suindicato, con cui gli era ingiunto il pagamento della somma di 7.180,00 Euro, oltre interessi e spese, esposta nella fattura n. 11 del 17.02.2022, emessa da Controparte_1 per lavori di installazione serramenti e scuri eseguiti presso sette edifici residenziali in Budrio-Bologna, oggetto del contratto di subappalto stipulato tra le parti in data 30.09.2021. Ai fini della revoca del decreto ingiuntivo, eccepiva essenzialmente il grave Parte_1 inadempimento della controparte agli obblighi assunti e chiedeva altresì, in via pagina 1 di 5 riconvenzionale, la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno derivatole da tale inadempimento, operata eventualmente la compensazione dei rispettivi crediti accertati. Deduceva in modo specifico che, a fronte delle problematiche sollevate dai clienti con mail del 15.10.2021, rappresentate da asimmetrie delle porte-finestre, aveva contestato prontamente i vizi al subappaltatore, connessi a errori di misurazione effettuati e riconosciuti Contr da indicato come responsabile aziendale e Parte_3 Controparte_1 montatore specializzato;
da ciò la sospensione del pagamento della fattura n. 11, consentita dal punto 6.5 dell'accordo contrattuale inter partes. Costituendosi, manteneva ferma la propria pretesa creditoria, Controparte_1 deducendo preliminarmente l'intervenuta decadenza dell'opponente dalla garanzia per vizi, poiché inoltratale la denuncia soltanto il 21.02.2022; nel merito, evidenziava che l'oggetto del contratto stipulato il 30.09.2021 era limitato all'installazione dei serramenti e degli scuri, effettuata, non anche all'attività di misurazione e rilievi, concernente altro rapporto già Contr definito con l'emissione della fattura n. 10 di pagata dalla controparte;
negava poi i avere mai riconosciuto proprie responsabilità e di avere assunto impegni ulteriori e diversi da quelli scaturenti dal subappalto. Pendente la lite, non procedeva alla citazione in causa del terzo Parte_1 [...]
sebbene a ciò autorizzata dal Giudice che, con ordinanza del Parte_4
18.03.2024, rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo formulata da venivano respinte, a seguire, anche l'istanza di Controparte_1 Contr emissione ordinanza anticipatoria ex art. 186 bis c.p.c. di e quelle istruttorie (prove orali e CTU) di La causa era posta in decisione all'udienza del 10.07.2024 con Parte_1 assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle difese finali.
*** Alla luce delle risultanze disponibili e delle seguenti considerazioni in fatto e in diritto, l'opposizione di merita rigetto, così come le domande riconvenzionali di Parte_1 risoluzione per inadempimento e danni dalla medesima proposte. I fatti costitutivi della domanda di pagamento del subappaltatore sono provati dal contratto del 30.09.2021 e dai rapportini di cantiere già allegati al ricorso monitorio e, successivamente, alla comparsa costitutiva e alla memoria istruttoria, comprovanti i lavori di smontaggio e rimontaggio serramenti e scuri eseguiti presso il cantiere di Budrio dal settembre 2021 al febbraio 2022 (nel rapporto n. 34 del 14.02.2022 si legge che “con ultimo cliente
[...] concludiamo le lavorazioni a Budrio”). Risultano osservate anche le modalità Per_1 pattuite per lavori extra, in questi termini: “tutte le lavorazioni che non sono state quotate sopra come: modifiche ai muri, modifiche a telai, a lamiere o ad altro, sono da considerare come lavorazione extracontrattuale, saranno conteggiate con apposito rapportino di cantiere e fatturate a parte”. Tale modalità di rendicontazione è rintracciabile e rispettata nei rapporti Contr di cantiere di in cui la descrizione dei “lavori extra” è documentata, evidenziata e conteggiata a parte. pagina 2 di 5 Rispetto alle circostanze menzionate e attestate dai documenti, ivi compreso l'ammontare del compenso, non ha introdotto specifiche contestazioni, sicché tali Parte_1 circostanze possono ritenersi pienamente provate tra le parti, con conseguente assolvimento Contr dell'onere dimostrativo a carico di Venendo all'esame delle eccezioni e domande di occorre dar conto che al Parte_1 contratto di subappalto del 30.09.2021, restano estranei “i rilievi e le misurazioni degli infissi”, attività eseguita da tramite in epoca Controparte_1 Parte_3 antecedente e oggetto della fattura n. 10 emessa dall'opposta nel febbraio 2021, saldata. E' pur vero però che, pacificamente, gli infissi da posare nei sette edifici residenziali di Budrio venivano realizzati sulla base dei rilievi e dei disegni di , depositati Parte_3 dall'opponente come doc. 2: è pertanto evidente il collegamento negoziale tra i due distinti accordi intervenuti tra le parti e tra le prestazioni assunte con essi dal subappaltatore. Tuttavia, è altrettanto vero che già nel settembre 2021 infissi e scuri da posare erano giunti in cantiere, come comprovato dal primo rapporto lavori del 27.09.2021, che attesta il carico dei bancali di porte e finestre presso il loro trasporto a Budrio, nonché le prime Parte_1 criticità della posa per contestazioni del cliente relative a sporgenze del CP_3 serramento dal muro, dunque a difetto immediatamente rilevato e visibile. Analogo tratto di esteriorità connota i difetti comunicati, soltanto ad dalla Parte_1 cliente per conto di tutti i proprietari delle sette unità con mail del 15.10.2021, in Per_2 cui viene riepilogata la situazione porte-finestre e scuri: i rilievi attengono, infatti, al senso di apertura porte, alla forma degli scuri esterni rettangolari e non ad arco, alla asimmetria delle finestre. Dalla mail si evince anche la mancata accettazione delle opere da parte di tre su sette proprietari immobiliari. E' pacifico che la denuncia vizi esaminata, dell'ottobre 2021, non sia stata inviata alla subappaltatrice e che la prima comunicazione scritta indirizzata alla stessa, Controparte_1 avente ad oggetto difetti di scuri e finestre, sia quella del 21.02.2022, portante in allegato la mail di ell'ottobre 2021 e altra della medesima del febbraio 2022, relativa a difficoltà Per_1 di apertura cancelli, degli scuri e mancanza di piattine di copertura buchi. A prescindere da alcune verificate contestazioni aventi ad oggetto aspetti non compresi nell'incarico affidato a per quelle inerenti ai difetti di infissi e scuri va Controparte_4 accolta l'eccezione di decadenza dalla garanzia, per intervenuto decorso del termine di sessanta giorni dalla loro scoperta, previsto dall'art. 1667 cod. civ. La scoperta è dell'ottobre 2021, così come documentalmente provato, e i difetti sono stati portati a conoscenza dell'odierna opponente, nella loro specificità e compiutezza, solo a febbraio dell'anno successivo. Ne consegue il rigetto delle domande riconvenzionali di fondate Parte_1 sull'inadempimento della controparte, quale causa dei vizi fatti valere dall'opponente. Tale conclusione non è inficiata dalla allegazione relativa al riconoscimento di responsabilità colpevole, dei vizi e connessi oneri economici da parte di durante una Controparte_1 riunione tenutasi il 4.10.2021, la cui effettività è stata negata dal subappaltatore. pagina 3 di 5 Di tale riunione non v'è minimo accenno documentale e l'ammissione di responsabilità trova smentita nel contenuto della corrispondenza proveniente da in cui Controparte_1 vengono casomai rappresentate difficoltà esecutive e problematiche nascenti da mancanze di Contr altre ditte impegnate in cantiere: emblematico, in questo senso, il tenore della mail di ad del 22.02.2022, non oggetto di contestazioni della controparte. Parte_1
E ancora, sempre con riguardo alla asserita riunione del 4.10.2021, della quale è stata chiesta dall'opponente conferma testimoniale, occorre ribadire, in linea con quanto già affermato nell'ordinanza 18.03.2024, che il capitolato di prova redatto da si presenta non Parte_1 adeguatamente circostanziato per una pluralità di aspetti, oltreché parzialmente valutativo. Nel dettaglio, si può osservare: che, stando alla tesi difensiva dell'opponente, la riunione sarebbe addirittura avvenuta in data anteriore alla denuncia vizi del 15.10.2021; che il Contr riferimento a “denuncia difetti e vizi” a è vago nei contenuti;
che non sono indicati nel capitolato i partecipanti all'incontro del 4.10.2021; che durante l'incontro tale O” – mai nominato prima negli atti difensivi - avrebbe riconosciuto i vizi;
che, anche a voler ritenere che il riferimento nominativo corretto fosse a , quest'ultimo non Parte_3 risulta affatto essere stato il legale rappresentante di al momento dei fatti, Controparte_1 né pendente la lite, poiché il contratto di subappalto indica quale legale Controparte_2 rappresentante dell'opposta e altrettanto è scritto nella comparsa di costituzione e risposta;
che, perciò, qualunque dichiarazione fatta da CA (rectius, ) nel corso Parte_3 dell'ipotetico incontro non appare comunque in grado di vincolare la società subappaltatrice in assenza di sua manifestazione di volontà conforme, tanto meno per quanto attiene all'accollo delle spese di sostituzione di alcuni serramenti, ordinati soltanto a febbraio 2022; che, in ragione di quanto sopra, è altresì inammissibile la richiesta di interrogatorio formale riferita a per la parte opposta e di cui alla memoria Archinfissi del Parte_3
13.11.2023. Assolutamente irrilevanti ai fini della decisione, infine, le deduzioni della società opponente riferite a vicende dei clienti e per lavori in altro cantiere posto a Pianoro, Parte_5 Pt_6 estranee al titolo negoziale e alle obbligazioni che ne discendono per le parti, oggetto della presente causa. In conclusione, l'opposizione e domande di vanno respinte e il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 439/2022 emesso dal Tribunale di Parma il 21.03.2022 è da confermare. Le spese del giudizio di opposizione sono poste a carico della soccombente, liquidate sui valori medi dello scaglione di riferimento (dai 5.201 ai 26.000 Euro) tranne che per la fase di trattazione/istruzione, parametrata ai valori minimi poiché non espletati incombenti istruttori.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da nei confronti di Parte_1 [...]
così decide: Controparte_1
pagina 4 di 5 - rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 439/2022 emesso dal Tribunale di Parma il 21.03.2022;
- rigetta le domande riconvenzionali avanzate da Parte_1
- condanna la società opponente a rifondere a le spese del giudizio di Controparte_1 opposizione liquidate in 4.237,00 Euro per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Parma, 10 gennaio 2025 Il Giudice
Cristina Ferrari
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