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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/01/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Antonio Mungo Presidente dott. Angelo Del Franco Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 3511/2021 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, pendente
TRA
(c.f. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce al ricorso in riassunzione, dall'avv. COPPOLA ROBERTO (c.f.
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli, al Centro C.F._1
Direzionale, Isola G1, sc. D, int. 21;
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
E
(c.f. e PIVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Direttore Generale dott.ssa legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa, giusta CP_2
delibera di conferimento di incarico n. 1541 del 16.9.2021 e per procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione, rilasciata su foglio separato, dal Prof. avv. FELICE LAUDADIO (c.f.
, con il quale è elettivamente domicilia in Napoli, alla via F. Caracciolo n. C.F._2
15;
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso tempestivamente notificato all' , il Parte_2 Parte_1
riassumeva il giudizio a seguito del rinvio disposto con ordinanza della Corte di
[...]
Cassazione n. 18790/2021, chiedendo, sulla base dei principi espressi dalla Suprema Corte, di
Parte condannare l' al pagamento della somma di € 36.065,73, oltre interessi ed oltre alla restituzione della somma di € 25.600,26 corrisposta quale pagamento delle spese di lite per i pregressi gradi di giudizio.
Introitato il processo in decisione all'udienza del 18.12.2024, la causa, su istanza delle parti che rappresentavano di aver raggiunto un'intesa conciliativa, veniva rimessa sul ruolo con fissazione dell'udienza collegiale per la discussione in data 22.1.2025.
A tale udienza, trattata in modalità scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nessuno compariva, nonostante la regolare comunicazione del decreto che fissava l'udienza per il 22.1.2025 e disponeva la sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta;
per cui, ai sensi dell'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., veniva concesso alle parti termine perentorio per il deposito di note fino al 28.1.2025.
Neppure entro tale termine venivano depositate note di udienza, nonostante la regolare comunicazione dell'ordinanza alle parti costituite, per cui la Corte deliberava di emettere la presente sentenza.
Dal mancato deposito delle note di trattazione scritta disposte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dal mancato deposito di note nell'ulteriore termine perentorio concesso dal giudice, consegue la cancellazione della causa dal ruolo e la estinzione del processo, ai sensi del nuovo quarto comma dell'art. 127 ter c.p.c.
L'estinzione va dichiarata d'ufficio da questa Corte, con sentenza, ai sensi dell'art. 307, ultimo comma, c.p.c.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili ai sensi dell'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando sul ricorso in riassunzione proposto dal nei confronti dell' , a seguito del Parte_1 Parte_2
rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 18790/2021, così provvede:
1) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
2) dispone che le spese restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli, il 29 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Antonio Mungo
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Antonio Mungo Presidente dott. Angelo Del Franco Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 3511/2021 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, pendente
TRA
(c.f. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce al ricorso in riassunzione, dall'avv. COPPOLA ROBERTO (c.f.
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli, al Centro C.F._1
Direzionale, Isola G1, sc. D, int. 21;
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
E
(c.f. e PIVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Direttore Generale dott.ssa legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa, giusta CP_2
delibera di conferimento di incarico n. 1541 del 16.9.2021 e per procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione, rilasciata su foglio separato, dal Prof. avv. FELICE LAUDADIO (c.f.
, con il quale è elettivamente domicilia in Napoli, alla via F. Caracciolo n. C.F._2
15;
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso tempestivamente notificato all' , il Parte_2 Parte_1
riassumeva il giudizio a seguito del rinvio disposto con ordinanza della Corte di
[...]
Cassazione n. 18790/2021, chiedendo, sulla base dei principi espressi dalla Suprema Corte, di
Parte condannare l' al pagamento della somma di € 36.065,73, oltre interessi ed oltre alla restituzione della somma di € 25.600,26 corrisposta quale pagamento delle spese di lite per i pregressi gradi di giudizio.
Introitato il processo in decisione all'udienza del 18.12.2024, la causa, su istanza delle parti che rappresentavano di aver raggiunto un'intesa conciliativa, veniva rimessa sul ruolo con fissazione dell'udienza collegiale per la discussione in data 22.1.2025.
A tale udienza, trattata in modalità scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nessuno compariva, nonostante la regolare comunicazione del decreto che fissava l'udienza per il 22.1.2025 e disponeva la sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta;
per cui, ai sensi dell'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., veniva concesso alle parti termine perentorio per il deposito di note fino al 28.1.2025.
Neppure entro tale termine venivano depositate note di udienza, nonostante la regolare comunicazione dell'ordinanza alle parti costituite, per cui la Corte deliberava di emettere la presente sentenza.
Dal mancato deposito delle note di trattazione scritta disposte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dal mancato deposito di note nell'ulteriore termine perentorio concesso dal giudice, consegue la cancellazione della causa dal ruolo e la estinzione del processo, ai sensi del nuovo quarto comma dell'art. 127 ter c.p.c.
L'estinzione va dichiarata d'ufficio da questa Corte, con sentenza, ai sensi dell'art. 307, ultimo comma, c.p.c.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili ai sensi dell'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando sul ricorso in riassunzione proposto dal nei confronti dell' , a seguito del Parte_1 Parte_2
rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 18790/2021, così provvede:
1) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
2) dispone che le spese restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli, il 29 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Antonio Mungo
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