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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/09/2025, n. 12190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12190 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 73100/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
in composizione monocratica, il Giudice unico - dott. Claudio Patruno - ha pronunciato,
SENTENZA
nella causa di cui al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato, riservata in decisione
TRA
-- -- rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1 C.F._1
Francesco Scozzafava ed elettivamente domiciliato, come da procura in atti, presso il suo studio professionale sito in Roma, via Cola di Rienzo 217.
Opponente
CONTRO
Controparte_1
- in persona del suo Direttore, legale
[...] rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dalla AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO e domiciliata presso la sua nota sede sita in Roma, Via dei Portoghesi n.
12.
Opposto
oggetto: citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 15796/2022.
pagina1 di 6 Conclusioni per parte opponente: “Piaccia al tribunale adito, contrariis reiectis, revocare, annullare e/o dichiarare nullo il decreto di ingiunzione opposto per i motivi in parte motiva e in accoglimento della presente opposizione, accertare il dovuto in conformità alla legge secondo i principi di diritto indicati nel presente atto di opposizione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario”.
Conclusioni per parte opposta: “- in via principale, nel merito, accertato e dichiarato il diritto dell'opposta alla restituzione della somma di € 392.549,88 – comprensiva CP_1 di € 362.490,39 a titolo di sorte capitale + € 28.471,89 a titolo di interessi legali complessivamente maturati, calcolati dalla data del pagamento della somma stabilita dalla sentenza di primo grado (15.6.2012) sino alla data della notifica dell'opposto decreto ingiuntivo, + € 1.587,60 a titolo di rimborso del 50% dell'importo della Consulenza Tecnica
d'Ufficio – condannare l'odierno opponente al pagamento della somma di € Parte_1
392.549,88 in favore di oltre ovviamente interessi legali sino all'effettivo CP_1 soddisfo;
- in via subordinata, nel merito, accertato e dichiarato il diritto dell'opposta alla restituzione della somma di € 375.799,90 – comprensiva di € 362.490,39 a CP_1 titolo di sorte capitale + € 11.712,91 a titolo di interessi legali complessivamente maturati, calcolati dalla data di diffida al pagamento della somma stabilita dalla sentenza di primo grado sino alla data della notifica dell'opposto decreto ingiuntivo, + € 1.587,60 a titolo di rimborso del 50% dell'importo della Consulenza Tecnica d'Ufficio –, condannare l'odierno opponente al pagamento della somma di € 375.799,90 in favore di Parte_1 CP_1 oltre ovviamente interessi legali sino all'effettivo soddisfo;
Con vittoria di spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta con una concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e
52 della L. n. 69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis.
Con decreto ingiuntivo n. 15796/2022 emesso il 6.9.22, pubblicato l'8.9.22, notificato il 26.10.2022, è stato ingiunto al Sig. il pagamento della somma di euro 540.546,19 ( Pt_1 somma composta da euro 475.172,45 per sorte capitale, euro 44.232,94 a titolo di interessi legali ed euro 1.596,88, pari al 50% dell'importo della Consulenza Tecnica di Ufficio).
Il titolo monitorio richiesto da origina dalla riforma della sentenza del CP_1
Tribunale di Roma, sezione Lavoro, n. 1053/2012 con la quale era stata accolta la domanda dell'attuale opponente – dipendente dell'Agenzia - alla corresponsione di differenze retributive non corrisposte, originate dal suo – rivendicato – diritto all'inquadramento nel nono livello professionale con decorrenza dal 31.12.1982.
pagina2 di 6 ottemperava alla pronuncia giurisdizionale di accoglimento della CP_1 rivendicazione del NO , immediatamente esecutiva, versando al ricorrente la Pt_1 somma di € 475.172,45 come emergeva dalla documentazione prodotta.
Medio tempore, interposto gravame dall' nella quale si contestava il diritto CP_1 del ricorrente alla spettanza delle differenze retributive, la Corte di Appello di Roma, con sentenza 26.06.2014 n. 5111 accoglieva l'atto di appello e riformava la sentenza di primo grado, rigettando tutte le domande formulate dal ricorrente, e dichiarava interamente compensate le spese di entrambi i giudizi. Poneva a carico di entrambe le parti, nella misura del 50%, le spese di consulenza tecnica di ufficio.
Questa sentenza veniva confermata dalla Corte Suprema di Cassazione e quindi, in ossequio al principio della “restitutio ante omnia” non avendo spontaneamente provveduto l'opponente alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte, ne conseguiva la presentazione del ricorso monitorio che portava all'emissione del decreto ingiuntivo n.
15796/2022 oggi opposto.
Con l'atto di opposizione il debitore contestava la pretesa monitoria sotto un duplice motivo: A) L'erroneità della somma ingiunta (€ 475.172,45 per sorte, € 44.232,94 per interessi legali ed € 1596,88 quale quota di spesa di consulenza) in quanto la richiesta restitutoria veniva fatta al lordo e non al netto delle ritenute di legge, come tali mai entrate nel patrimonio del debitore. Applicando le ritenute di legge, al NO era stato Pt_1 liquidato un totale di € 362.490,39 importo sensibilmente inferiore a quello ingiunto.
B) Erroneità degli interessi legali, calcolati in primo luogo su somma diversa da quella effettivamente corrisposta al , e tra le altre cose con decorrenza dal giorno del Pt_1 pagamento – 15.06.2012 – in luogo del giorno del ricevimento della diffida ( ottobre 2014).
Con comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione – in parziale CP_1 adesione all'opposizione proponeva domanda di restituzione in riduzione (rispetto all'importo richiesto in ingiunzione) – nella misura di € 392.549,88 comprensiva di €
362.490,39 a titolo di sorte capitale, ed interessi variamente calcolati dalla data del pagamento o – in subordine – dalla data della diffida.
Incardinata in tal modo la causa, non ritenuto potersi configurare la non contestazione nei termini individuati dalla seconda parte del primo comma dell'articolo
648 c.p.c. veniva rigettata la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo sulla somma ridotta e venivano concessi i termini ex art 183 comma VI c.p.c.. All'esito, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni che, rassegnate come in epigrafe, portavano al trattenimento della causa a sentenza con la concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Questi essendo i fatti dedotti in giudizio, l'opposizione è sostanzialmente fondata e dev'esser accolta, ed il decreto revocato.
pagina3 di 6 Non sarebbe necessario precisare che, per giurisprudenza costante della Suprema
Corte di Cassazione, a seguito dell'annullamento della sentenza che abbia riconosciuto delle somme poi versate, la parte vittoriosa ha diritto alla restituzione di quanto eseguito in forza della decisione annullata, indipendentemente dalla motivazione dell'annullamento. Questo diritto non dipende dalla buona o mala fede del ricevente
(accipiens), né dalla giustizia sostanziale del pagamento.
Dal citato, consolidato orientamento giurisprudenziale si deduce, in primis, che una sentenza di riforma in appello è idonea a determinare la condanna alla restituzione della somma oggetto della controversia indipendentemente dalla formulazione delle conclusioni avanzate dal ricorrente;
in secundis, si deduce che la sentenza di riforma fa venir meno fin dall'origine il titolo delle attribuzioni ricevute in ottemperanza alla sentenza di primo grado, e pertanto determina il diritto del soggetto pagante ad essere reintegrato nella medesima situazione patrimoniale in cui si trovava in precedenza, secondo la disciplina propria non dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c., bensì dei crediti pecuniari in generale.
Dal riconoscimento della non riconducibilità di siffatte situazioni - e dunque anche del caso di specie - nella casistica dell'indebito oggettivo, discende la decorrenza del calcolo degli interessi legali dovuti a partire dalla data del pagamento della somma, invece che dalla successiva data di richiesta di restituzione. Così anche Cass. civ., Sez. III,
6/4/1999, n. 3291. ( Cassazione civile , sez. III , 06/04/1999 , n. 3291 che precisa: l'azione di ripetizione di somme pagate in esecuzione della sentenza d'appello successivamente cassata ovvero di sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva successivamente riformata in appello, non si inquadra nell'istituto della condictio indebiti (art. 2033 c.c.), sia perché si ricollega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza, sia perché il comportamento dell'accipiens non si presta a valutazione di buona o mala fede ai sensi dell'art. 2033 c.c. non potendo venire in rilievo stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti. Pertanto, ove si tratti di restituzione di somme, gli interessi legali, in applicazione delle regole generali sui crediti pecuniari, devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda).
Essendo passata in giudicato la sentenza di secondo grado, all'esito del rigetto del ricorso per Cassazione, è allora irrilevante stabilire se l' avesse dovuto, o meno, CP_1 formulare domanda di restituzione in appello, posto che il carattere necessario o non necessario della domanda viene in ogni caso a risolversi al momento dell'irrevocabilità del decisum.
Sicché, per il semplice fatto che una sentenza esecutiva sia stata riformata, colui che abbia adempiuto una prestazione successivamente risultata non dovuta ha diritto ad esser indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita, ovvero alla restituzione della somma versata oltre agli interessi legali.
pagina4 di 6 A questa data, qualsiasi spostamento patrimoniale originato dal titolo annullato o rimosso, necessita dell'immediata ricostituzione dell'ordine violato, perché ciò che assume rilievo, ai fini della restituzione, è la caducazione del titolo giudiziale in esecuzione del quale le somme sono state corrisposte che fa venire meno il diritto a trattenere le somme incamerate.
Risolta la controversia nei termini in ordine al profilo del c.d. “an”, in ordine al
“quantum” deve evidenziarsi non esservi sostanziali divergenze tra le parti quanto alla sorte, posto che la riduzione della domanda operata dall'Agenzia in sede di costituzione in giudizio rispetto a quanto richiesto nel ricorso per decreto ingiuntivo, € 362.490,39, determina l'adesione della parte opposta alla prima delle contestazioni operata da Pt_1
(vedi sopra lettera “A”). Ed in effetti, in caso di riforma della sentenza di primo
[...] grado il lavoratore ha l'obbligo di restituire solo quanto effettivamente percepito al netto, ed il datore di lavoro non può pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali, visto che – come tali – non sono mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente.
Quanto alla disciplina degli interessi, difformemente da quanto preteso dall'opponente devono esser calcolati con decorrenza dal giorno del pagamento in adesione a quanto stabilito da Cass. Civ. 3291/1999.
La conseguenza è quindi l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
In sede di merito va accolta la domanda proposta dall'opposta di condanna di al pagamento della somma di € 392.549,88 in favore di ( originato Parte_1 CP_1 dagli addendi di euro 362.490,39 a titolo di sorte capitale, e di euro 28.471,89 a titolo di interessi legali complessivamente maturati, calcolati dalla data del pagamento della somma stabilita dalla sentenza di primo grado (15.6.2012) sino alla data della notifica dell'opposto decreto ingiuntivo, ed € 1.587,60). Il tutto oltre interessi legali calcolati nella misura di cui all'articolo 1284 comma IV c.c. dalla pendenza dell'opposizione a decreto ingiuntivo sino all'effettivo soddisfo.
Le spese processuali si liquidano come in dispositivo ex DM 55/2014 e ss.mm. compensate nella metà, per l'accoglimento solo parziale dell'opposizione, e posto che, indiscutibile l'obbligo restitutorio, la presente causa non avrebbe visto la luce se il debitore avesse immediatamente (2014) restituito, come suo obbligo, quanto indebitamente percepito (sia pur nel ridotto importo a lui ben noto) ed avendo lucrato medio tempore gli interessi sulla somma trattenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. di RG
73100/2022:
pagina5 di 6 a) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 15796/2022, notificato in data 26.10.2022. b) Condanna, in sede di merito, al pagamento in favore di della Parte_1 CP_1 somma di € 392.549,88 oltre accessori come in parte motiva. c) Condanna parte opposta al pagamento delle spese processuali che liquida nella misura di € 11.229,00 (oltre 3.368,00 a titolo di spese generali) già compensate nei termini di cui in motivazione, che distrae ex art 93 c.p.c. in favore del difensore dell'opponente -- avvocato Francesco Scozzafava -- che ha dichiarato di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari.
Così deciso in Roma li 03.09.2025.
Il Giudice dr. Claudio Patruno
pagina6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
in composizione monocratica, il Giudice unico - dott. Claudio Patruno - ha pronunciato,
SENTENZA
nella causa di cui al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato, riservata in decisione
TRA
-- -- rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1 C.F._1
Francesco Scozzafava ed elettivamente domiciliato, come da procura in atti, presso il suo studio professionale sito in Roma, via Cola di Rienzo 217.
Opponente
CONTRO
Controparte_1
- in persona del suo Direttore, legale
[...] rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dalla AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO e domiciliata presso la sua nota sede sita in Roma, Via dei Portoghesi n.
12.
Opposto
oggetto: citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 15796/2022.
pagina1 di 6 Conclusioni per parte opponente: “Piaccia al tribunale adito, contrariis reiectis, revocare, annullare e/o dichiarare nullo il decreto di ingiunzione opposto per i motivi in parte motiva e in accoglimento della presente opposizione, accertare il dovuto in conformità alla legge secondo i principi di diritto indicati nel presente atto di opposizione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario”.
Conclusioni per parte opposta: “- in via principale, nel merito, accertato e dichiarato il diritto dell'opposta alla restituzione della somma di € 392.549,88 – comprensiva CP_1 di € 362.490,39 a titolo di sorte capitale + € 28.471,89 a titolo di interessi legali complessivamente maturati, calcolati dalla data del pagamento della somma stabilita dalla sentenza di primo grado (15.6.2012) sino alla data della notifica dell'opposto decreto ingiuntivo, + € 1.587,60 a titolo di rimborso del 50% dell'importo della Consulenza Tecnica
d'Ufficio – condannare l'odierno opponente al pagamento della somma di € Parte_1
392.549,88 in favore di oltre ovviamente interessi legali sino all'effettivo CP_1 soddisfo;
- in via subordinata, nel merito, accertato e dichiarato il diritto dell'opposta alla restituzione della somma di € 375.799,90 – comprensiva di € 362.490,39 a CP_1 titolo di sorte capitale + € 11.712,91 a titolo di interessi legali complessivamente maturati, calcolati dalla data di diffida al pagamento della somma stabilita dalla sentenza di primo grado sino alla data della notifica dell'opposto decreto ingiuntivo, + € 1.587,60 a titolo di rimborso del 50% dell'importo della Consulenza Tecnica d'Ufficio –, condannare l'odierno opponente al pagamento della somma di € 375.799,90 in favore di Parte_1 CP_1 oltre ovviamente interessi legali sino all'effettivo soddisfo;
Con vittoria di spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta con una concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e
52 della L. n. 69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis.
Con decreto ingiuntivo n. 15796/2022 emesso il 6.9.22, pubblicato l'8.9.22, notificato il 26.10.2022, è stato ingiunto al Sig. il pagamento della somma di euro 540.546,19 ( Pt_1 somma composta da euro 475.172,45 per sorte capitale, euro 44.232,94 a titolo di interessi legali ed euro 1.596,88, pari al 50% dell'importo della Consulenza Tecnica di Ufficio).
Il titolo monitorio richiesto da origina dalla riforma della sentenza del CP_1
Tribunale di Roma, sezione Lavoro, n. 1053/2012 con la quale era stata accolta la domanda dell'attuale opponente – dipendente dell'Agenzia - alla corresponsione di differenze retributive non corrisposte, originate dal suo – rivendicato – diritto all'inquadramento nel nono livello professionale con decorrenza dal 31.12.1982.
pagina2 di 6 ottemperava alla pronuncia giurisdizionale di accoglimento della CP_1 rivendicazione del NO , immediatamente esecutiva, versando al ricorrente la Pt_1 somma di € 475.172,45 come emergeva dalla documentazione prodotta.
Medio tempore, interposto gravame dall' nella quale si contestava il diritto CP_1 del ricorrente alla spettanza delle differenze retributive, la Corte di Appello di Roma, con sentenza 26.06.2014 n. 5111 accoglieva l'atto di appello e riformava la sentenza di primo grado, rigettando tutte le domande formulate dal ricorrente, e dichiarava interamente compensate le spese di entrambi i giudizi. Poneva a carico di entrambe le parti, nella misura del 50%, le spese di consulenza tecnica di ufficio.
Questa sentenza veniva confermata dalla Corte Suprema di Cassazione e quindi, in ossequio al principio della “restitutio ante omnia” non avendo spontaneamente provveduto l'opponente alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte, ne conseguiva la presentazione del ricorso monitorio che portava all'emissione del decreto ingiuntivo n.
15796/2022 oggi opposto.
Con l'atto di opposizione il debitore contestava la pretesa monitoria sotto un duplice motivo: A) L'erroneità della somma ingiunta (€ 475.172,45 per sorte, € 44.232,94 per interessi legali ed € 1596,88 quale quota di spesa di consulenza) in quanto la richiesta restitutoria veniva fatta al lordo e non al netto delle ritenute di legge, come tali mai entrate nel patrimonio del debitore. Applicando le ritenute di legge, al NO era stato Pt_1 liquidato un totale di € 362.490,39 importo sensibilmente inferiore a quello ingiunto.
B) Erroneità degli interessi legali, calcolati in primo luogo su somma diversa da quella effettivamente corrisposta al , e tra le altre cose con decorrenza dal giorno del Pt_1 pagamento – 15.06.2012 – in luogo del giorno del ricevimento della diffida ( ottobre 2014).
Con comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione – in parziale CP_1 adesione all'opposizione proponeva domanda di restituzione in riduzione (rispetto all'importo richiesto in ingiunzione) – nella misura di € 392.549,88 comprensiva di €
362.490,39 a titolo di sorte capitale, ed interessi variamente calcolati dalla data del pagamento o – in subordine – dalla data della diffida.
Incardinata in tal modo la causa, non ritenuto potersi configurare la non contestazione nei termini individuati dalla seconda parte del primo comma dell'articolo
648 c.p.c. veniva rigettata la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo sulla somma ridotta e venivano concessi i termini ex art 183 comma VI c.p.c.. All'esito, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni che, rassegnate come in epigrafe, portavano al trattenimento della causa a sentenza con la concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Questi essendo i fatti dedotti in giudizio, l'opposizione è sostanzialmente fondata e dev'esser accolta, ed il decreto revocato.
pagina3 di 6 Non sarebbe necessario precisare che, per giurisprudenza costante della Suprema
Corte di Cassazione, a seguito dell'annullamento della sentenza che abbia riconosciuto delle somme poi versate, la parte vittoriosa ha diritto alla restituzione di quanto eseguito in forza della decisione annullata, indipendentemente dalla motivazione dell'annullamento. Questo diritto non dipende dalla buona o mala fede del ricevente
(accipiens), né dalla giustizia sostanziale del pagamento.
Dal citato, consolidato orientamento giurisprudenziale si deduce, in primis, che una sentenza di riforma in appello è idonea a determinare la condanna alla restituzione della somma oggetto della controversia indipendentemente dalla formulazione delle conclusioni avanzate dal ricorrente;
in secundis, si deduce che la sentenza di riforma fa venir meno fin dall'origine il titolo delle attribuzioni ricevute in ottemperanza alla sentenza di primo grado, e pertanto determina il diritto del soggetto pagante ad essere reintegrato nella medesima situazione patrimoniale in cui si trovava in precedenza, secondo la disciplina propria non dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c., bensì dei crediti pecuniari in generale.
Dal riconoscimento della non riconducibilità di siffatte situazioni - e dunque anche del caso di specie - nella casistica dell'indebito oggettivo, discende la decorrenza del calcolo degli interessi legali dovuti a partire dalla data del pagamento della somma, invece che dalla successiva data di richiesta di restituzione. Così anche Cass. civ., Sez. III,
6/4/1999, n. 3291. ( Cassazione civile , sez. III , 06/04/1999 , n. 3291 che precisa: l'azione di ripetizione di somme pagate in esecuzione della sentenza d'appello successivamente cassata ovvero di sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva successivamente riformata in appello, non si inquadra nell'istituto della condictio indebiti (art. 2033 c.c.), sia perché si ricollega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza, sia perché il comportamento dell'accipiens non si presta a valutazione di buona o mala fede ai sensi dell'art. 2033 c.c. non potendo venire in rilievo stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti. Pertanto, ove si tratti di restituzione di somme, gli interessi legali, in applicazione delle regole generali sui crediti pecuniari, devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda).
Essendo passata in giudicato la sentenza di secondo grado, all'esito del rigetto del ricorso per Cassazione, è allora irrilevante stabilire se l' avesse dovuto, o meno, CP_1 formulare domanda di restituzione in appello, posto che il carattere necessario o non necessario della domanda viene in ogni caso a risolversi al momento dell'irrevocabilità del decisum.
Sicché, per il semplice fatto che una sentenza esecutiva sia stata riformata, colui che abbia adempiuto una prestazione successivamente risultata non dovuta ha diritto ad esser indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita, ovvero alla restituzione della somma versata oltre agli interessi legali.
pagina4 di 6 A questa data, qualsiasi spostamento patrimoniale originato dal titolo annullato o rimosso, necessita dell'immediata ricostituzione dell'ordine violato, perché ciò che assume rilievo, ai fini della restituzione, è la caducazione del titolo giudiziale in esecuzione del quale le somme sono state corrisposte che fa venire meno il diritto a trattenere le somme incamerate.
Risolta la controversia nei termini in ordine al profilo del c.d. “an”, in ordine al
“quantum” deve evidenziarsi non esservi sostanziali divergenze tra le parti quanto alla sorte, posto che la riduzione della domanda operata dall'Agenzia in sede di costituzione in giudizio rispetto a quanto richiesto nel ricorso per decreto ingiuntivo, € 362.490,39, determina l'adesione della parte opposta alla prima delle contestazioni operata da Pt_1
(vedi sopra lettera “A”). Ed in effetti, in caso di riforma della sentenza di primo
[...] grado il lavoratore ha l'obbligo di restituire solo quanto effettivamente percepito al netto, ed il datore di lavoro non può pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali, visto che – come tali – non sono mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente.
Quanto alla disciplina degli interessi, difformemente da quanto preteso dall'opponente devono esser calcolati con decorrenza dal giorno del pagamento in adesione a quanto stabilito da Cass. Civ. 3291/1999.
La conseguenza è quindi l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
In sede di merito va accolta la domanda proposta dall'opposta di condanna di al pagamento della somma di € 392.549,88 in favore di ( originato Parte_1 CP_1 dagli addendi di euro 362.490,39 a titolo di sorte capitale, e di euro 28.471,89 a titolo di interessi legali complessivamente maturati, calcolati dalla data del pagamento della somma stabilita dalla sentenza di primo grado (15.6.2012) sino alla data della notifica dell'opposto decreto ingiuntivo, ed € 1.587,60). Il tutto oltre interessi legali calcolati nella misura di cui all'articolo 1284 comma IV c.c. dalla pendenza dell'opposizione a decreto ingiuntivo sino all'effettivo soddisfo.
Le spese processuali si liquidano come in dispositivo ex DM 55/2014 e ss.mm. compensate nella metà, per l'accoglimento solo parziale dell'opposizione, e posto che, indiscutibile l'obbligo restitutorio, la presente causa non avrebbe visto la luce se il debitore avesse immediatamente (2014) restituito, come suo obbligo, quanto indebitamente percepito (sia pur nel ridotto importo a lui ben noto) ed avendo lucrato medio tempore gli interessi sulla somma trattenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. di RG
73100/2022:
pagina5 di 6 a) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 15796/2022, notificato in data 26.10.2022. b) Condanna, in sede di merito, al pagamento in favore di della Parte_1 CP_1 somma di € 392.549,88 oltre accessori come in parte motiva. c) Condanna parte opposta al pagamento delle spese processuali che liquida nella misura di € 11.229,00 (oltre 3.368,00 a titolo di spese generali) già compensate nei termini di cui in motivazione, che distrae ex art 93 c.p.c. in favore del difensore dell'opponente -- avvocato Francesco Scozzafava -- che ha dichiarato di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari.
Così deciso in Roma li 03.09.2025.
Il Giudice dr. Claudio Patruno
pagina6 di 6