Sentenza 22 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/10/2003, n. 15803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15803 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 1 58 03/03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE getto zazime SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg i Ma R.G.N. 1988/00 Dott. Vittorio DUVA - Presidente Consigliere Dott. Ernesto LUPO 32216 Cron. PERCONTE LICATESE Rel. Consigliere Dott. Renato 4155 Consigliere Rep. Dott. Francesco TRIFONE Ud. 12/03/03 Consigliere Dott. Donato CALABRESE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: A. P.A.L. S.M.A. IN LCA, in persona del suo Commissario Giudiziale e legale rappresentante Dott. Gabriele Alliata, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIOVANNI PAISIELLO 40, presso lo studio dell'avvocato DAVID MORGANTI, che la difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CONSAP SPA GESTIONE AUT FGVS, in persona del suo Amministratore Delegato legale rappresentante pro tempore dott. Luigi Scimia, elettivamente domiciliata in ROMA VIA 2003 648 FERDINANDO DI SAVOIA 3, presso lo studio dell'avvocato CARLO NICOLO', che la difende, giusta delega in atti;
controricorrente - nonchè
contro
INA SPA;
intimata avverso la sentenza n. 685/99 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione I Civile, emessa 1'01/02/99 e depositata 1'08/03/99 (R.G. 772/94); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/03 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE M LICATESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI, che ha concluso per il 1 rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Roma, con sentenza del 3 giugno 1993, ammetteva l'INA, Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada, al passivo dell'APAL, società - mutua di assicurazioni, in liquidazione coatta amministra- d tiva con D.M. 4 marzo 1980, tra l'altro, per un credito di lire 329.752.232, pagate ai sensi dell'art. 3 del D.L. 2 6 settembre 1978 n.576, conv . nella legge 24 novembre 1978 2 n.738, riconoscendo il privilegio di cui all'art.85 del D. P. R. 13 febbraio 1959 n. 449. Proponeva appello il commissario liquidatore del- l'APAL, negando il diritto dell'INA di essere ammesso al passivo per tale credito. Si costituiva in tale sede la società per azioni INA, in qualità di mandataria generale della società per azioni Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici, chiedendo il rigetto dell'appello e, in via incidentale, instando per riconoscimento altresì del privilegio di cui al-il l'art.2767 C.c. a tutti i crediti ammessi, e quindi anche a quelli per indennizzi pagati ai sensi dell'art. 4 del ci- tato D.L. del 1978. In corso di causa interveniva la stessa Concessiona- ria, assumendo la posizione processuale dell'INA e chie- dendone l'estromissione dal giudizio. Con sentenza dell'8 marzo 1999, la Corte d'Appello di Roma ha rigettato il gravame principale e, in accoglimento di quello incidentale, ha attribuito ai crediti dell'INA anche il privilegio speciale di cui all'art. 2767 C.C., in tal senso modificando lo stato passivo. Ricorre per la cassazione l'APAL. Resiste con controricorso la società CONSAP. Le parti 3 hanno depositato una memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Denunciando, col primo motivo, falsa ed inesatta ap- plicazione dell'art.3 della legge 24 novembre 1978 n.738 ed erroneità e contraddittorietà della motivazione, e, col secondo motivo, violazione o falsa applicazione della leg- ge 24 dicembre 1969 n.990 e della legge 24 novembre 1978 n. 738 nonché insufficiente e contraddittoria motivazione circa l'individuazione del diritto di rivalsa, la ricor- rente, dopo un lungo "excursus" sul sistema delineato dal- M la legge n.990 del 1969 e successive modifiche e sulle problematiche relative al sistema delineato dalla legge n. 738 del 1978, espone diffusamente le ragioni per le qua- 11, a suo avviso, non sussiste il diritto del Fondo di in- sinuarsi al passivo della liquidazione quanto alle somme rimborsate all'impresa cessionaria per gli indennizzi cor- risposti ai sensi dell'art.3 del D.L. cit. e della relati- va legge di conversione. L'argomento fondamentale è che manca, nell'attuale si- stema legislativo, la previsione del diritto di surroga del Fondo verso l'impresa decotta per i sinistri contem- plati nell'art. 3 cit., né potrebbe sostenersi il contrario facendo applicazione analogica di norme di carattere spe- 4 ciale, come quella dell'art. 29 della legge n.990 del 1969, la quale attribuisce all'impresa designata il diritto di surroga verso l'impresa posta in liquidazione. Invero 1'art. 3 menziona unicamente il diritto di surroga dell'im- presa cessionaria verso il Fondo, per gli indennizzi paga- ti dalla prima in relazione ai contratti stipulati in adempimento dell'obbligo assicurativo della responsabilità civile derivante dalla circolazione, i quali continuano con l'impresa cessionaria dalla data della liquidazione. Del resto il trasferimento d'ufficio del portafoglio all'impresa cessionaria comporta il trasferimento a que- st'ultima di tutti gli obblighi già facenti capo all'im- presa in liquidazione, e pertanto la prima, quando paga т gli indennizzi per sinistri successivi al provvedimento di liquidazione, adempie ad una propria obbligazione e non, viceversa, a un'obbligazione dell'impresa in liquidazione. La stessa circostanza che a detta obbligazione non corri- sponda la percezione di un premio trova un correttivo pro- prio nel diritto di rivalsa che spetta all'impresa cessio- naria verso il Fondo. Trattasi di censure che questa Corte Suprema ha già ritenuto infondate nella sentenza 1° agosto 2001 n.10489, pronunciata tra le stesse parti, con la quale, nel riget- tare il ricorso della Compagnia, ha riconosciuto il dirit- to del Fondo di insinuarsi al passivo dell'APAL in liqui- dazione per gli indennizzi rimborsati all'impresa cessio- naria, ai sensi dell'art.3 del D.L. 26 settembre 1978 n.576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 no- vembre 1978 n.738. Aderendo a questo specifico precedente, il Collegio ricorda che il D.L. cit. prevede all'art.1 1° comma la т possibilità di disporre, col decreto che promuove la li- quidazione coatta amministrativa di un'impresa esercente l'assicurazione della responsabilità civile derivante dal- la circolazione dei veicoli, il trasferimento d'ufficio del portafoglio dell'impresa relativo alle assicurazioni contro i danni ad un'altra impresa (cessionaria) che abbia manifestato il suo consenso. Questo trasferimento del por- tafoglio si effettua senza l'assegnazione della riserva premi all'impresa cessionaria, la quale ha diritto di esi- gere dagli assicurati solamente i premi o le rate di pre- mio che scadono successivamente al trasferimento (4° comma prima parte). Per contratti compresi nel portafoglio trasferito a norma dell'art.1 il diritto di disdetta per evitare la tacita proroga del contratto non può essere esercitato per due anni a decorrere dalla data del decreto 6 di cui all'art.1 (art.2 1° comma D. L. cit.). A norma infine dell'art.3, i contratti compresi nel portafoglio trasferito continuano con l'impresa cessiona- ria, la quale assume a proprio carico i relativi rischi a decorrere dalle ore 24 del giorno di pubblicazione del de- creto con il quale è stata promossa la liquidazione coatta dell'impresa. Per gli indennizzi pagati in dipendenza di contratti stipulati in adempimento dell'obbligo di cui al- la legge 24 dicembre 1969 n.990, l'impresa cessionaria ha diritto di rivalsa nei confronti dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del Fondo di garan- zia per le vittima della strada, nei limiti delle somme che, qualora non si fosse fatto luogo al trasferimento di M portafoglio, avrebbero fatto carico al predetto Fondo ai sensi dell'art.8 1° e 2° comma del D.L. 23 dicembre 1976 n.857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 feb- braio 1977 n.39. Il problema da risolvere consiste, nel silenzio della legge, nello stabilire se il Fondo, dopo aver rimborsato all'impresa cessionaria, in sede di rivalsa, gli indenniz- zi pagati in forza della legge sull'assicurazione obbliga- toria della responsabilità civile automobilistica, per si- nistri avvenuti dopo la pubblicazione del decreto di li- 7 quidazione (per quelli avvenuti prima dispone infatti il successivo art. 4 della 1. n. 738 del 1978), possa recupera- re quanto erogato insinuandosi al passivo della società decotta. A parere della Corte va confermato l'orientamento espresso con la sentenza dianzi citata. L'art.29 2° comma della legge n. 990 del 1969, "nel caso previsto dalla lettera C del 1° comma dell'art.19" M (veicolo assicurato presso un'impresa che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta о vi venga posta successivamente), nel riconoscere all'impresa designata la quale, anche in via di transazione, abbia ri- sarcito il danno, il diritto di surrogarsi, per l'importo pagato, nei diritti sia dell'assicurato che del danneggia- to verso l'impresa posta in liquidazione, esprime un prin- cipio di ordine generale, in forza del quale l'onere defi- nitivo dell'indennizzo deve gravare sull'impresa in liqui- dazione, che con la sua insolvenza ha provocato l'inter- vento del Fondo (in persona dell'impresa designata). Tale regola, per espresso dettato di legge, vale anche per i sinistri avvenuti dopo l'intervento della liquida- zione ("impresa che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta"), giacché, come è noto, 8 quando si apre la procedura di liquidazione dell'impresa di assicurazione, i contratti in corso continuano a copri- re i rischi della circolazione dei veicoli ai quali si ri- feriscono e sino alla scadenza del periodo di tempo per il quale sono stati rilasciati il certificato e il contrasse- gno, sebbene nei limiti non dei massimali contrattualmente convenuti, ma delle somme minime per cui è obbligatoria l'assicurazione (art.15 del D.P.R. 16 gennaio 1981 n.45). Nella specie vengono in considerazione, per l'appunto, gli indennizzi versati dalla cessionaria per i sinistri avvenuti durante lo stato di liquidazione, in relazione ai contratti per i quali è previsto l'intervento del Fondo, ovvero quelli in corso e non ancora scaduti alla data del- la liquidazione, ai sensi dell'art.8 1° e 2° comma del D.L. 23 dicembre 1976 n.857, conv. nella legge 26 feb- braio 1977 n.39 (cfr. adesso l'art.15 del D. P. R. dianzi cit.): contratti nei quali la cessionaria del portafoglio è subentrata e ha assunto il rischio a partire dalle ore 24 del giorno di pubblicazione del decreto di liquidazio- ne coatta (art. 3 del D.L. n. 576 del 1978 cit.), sebbene il premio per l'intero periodo previsto in contratto sia sta- to riscosso dall'impresa ancora "in bonis". Dal momento che, nell'ipotesi dell'art.3 del D.L. 9 n.576 del 1978, la cessionaria fruisce non già dell'ordi- naria surroga ai sensi dell'art. 29 2° comma cit., ma ben- si della rivalsa, nei limiti dei minimi per cui è obbliga- toria l'assicurazione, verso il Fondo, logica vuole che, dopo il rimborso, sia quest'ultimo ad agire direttamente in surroga verso l'impresa in liquidazione, in luogo della cessionaria, alla quale la legge assicura, col diritto di rivalsa verso il Fondo, un più efficace e rapido mezzo di recupero degli indennizzi pagati (sebbene nei limiti ri- cordati). In altri termini, poiché è in definitiva il Fondo (non la cessionaria) che sostiene, per i sinistri avvenuti dopo la messa in liquidazione della compagnia insolvente, e sempre con l'indicato limite, attraverso il meccanismo della rivalsa, l'onere del risarcimento, è giusto che lo stesso si insinui, per l'importo rimborsato, al passivo della liquidazione, esattamente come avrebbe potuto fare la cessionaria, in applicazione analogica dell'art.29 2° comma, qualora non fosse stato previsto, in suo favore, il più agevole diritto di rivalsa ai sensi dell'art. 3 cit. Anche tuttavia se si volesse considerare l'art.29 co- me una norma eccezionale, esiste pur sempre un principio generale che vieta l'arricchimento senza causa (art.2041 10 C.c.). La legge ha istituito il Fondo di garanzia non già per sollevare le imprese assicurative dall'obbligo assunto contrattualmente nei confronti degli assicurati, bensì per garantire alle vittime una pronta e sicura liquidazione del danno;
onde sarebbe irragionevole vietare al Fondo, una volta adempiuto l'obbligo di legge con le modalità indicate (ossia rimborsando alla cessionaria gli indenniz- zi pagati, in forza della rivalsa di cui s'è detto), di insinuarsi al passivo dell'impresa in liquidazione, per recuperare a sua volta, in tutto o in parte, quanto rim- borsato. Infine, come non mancò di sottolineare il cit. prece- di questa Corte Suprema, nulla impedisce, come dente l'applicazione dell'art.1203 n.3 C.C.,estrema risorsa, poiché il Fondo agisce nella veste di chi è tenuto "per altri" al pagamento del debito, che è dell'impresa posta M in liquidazione coatta, la sola che abbia riscosso, quando era ancora "in bonis", il premio, e sia autorizzata а trattenerne anche la frazione relativa al periodo succes- sivo alla liquidazione. Invero, sempre ad avviso del ricordato precedente, il legislatore ha ritenuto di non dover disporre il trasferi- mento delle riserve relative ai sinistri avvenuti tra la 11 messa in liquidazione e la prima scadenza di premio o di frazione di premio, per i quali l'impresa cessionaria provvede agli indennizzi dovuti agli aventi diritto solo in via provvisoria, stante la rivalsa verso il Fondo. Pro- prio perché la cessionaria non assume in via definitiva l'onere dei sinistri, ma se ne rivale sul Fondo, non ne percepisce neppure il corrispettivo, cioè la riserva sini- stri e i relativi premi. In altri termini, fu ancora pre- cisato in quell'occasione, la "ratio" del diritto di ri- valsa dell'impresa cessionaria non può che individuarsi alla luce della mancata percezione dei premi da parte del- la stessa. Per converso la società insolvente, che ha incassato il premio, dovrà cedere, per evitare un ingiusto arricchi- mento, alla pretesa del Fondo di insinuarsi al passivo della liquidazione. La circostanza che la liquidazione dell'APAL avrebbe corrisposto alla cessionaria le frazioni di premio relati- ve ai periodi successivi alla pubblicazione del decreto di liquidazione, a parte ogni questione sul suo rilievo giu- ridico, non risulta dalla sentenza impugnata e non può es- sere perciò introdotta per la prima volta in questa sede. 12 Concludendo, va affermato il diritto del Fondo di in- sinuarsi al passivo dell'APAL in 1.c.a., per gli indenniz- zi rimborsati all'impresa cessionaria ai sensi dell'art.3 del D.L. n.576 del 1978, conv. nella legge n.738 del 1978, come ha statuito il giudice del gravame, e il ricorso del- la Compagnia va pertanto rigettato. Ricorrono giusti motivi di compensazione delle spese di questo giudizio. РОМ la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso a Roma, addì 12 marzo 2003. Il Il Presidente Vittoria JuveДиша IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Innocenzo Battista Oggi .
2.2.OTT 2003 IL CANCELLIERE 01 Innocenzo Battista 13