Sentenza 5 giugno 2013
Massime • 1
Spetta personalmente all'imputato alloglotta, e non al suo difensore, l'interesse a rilevare la violazione dell'obbligo di traduzione della sentenza e del relativo avviso di deposito, previsto dall'art. 143 cod.proc.pen. al fine di consentire all'imputato che non comprenda la lingua italiana l'esercizio del potere autonomo di impugnazione ex art. 571 stesso codice.
Commentario • 1
- 1. Nulla la sentenza non tradotta per alloglotta (Cass. 38306/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 gennaio 2026
L'omessa traduzione della sentenza di primo grado all'imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana integra una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. La traduzione costituisce per l'imputato che non comprende la lingua italiana il necessario strumento per un concreto ed effettivo esercizio del proprio diritto alla difesa, garantito dall'art. 24, secondo comma, Cost., essendo essenziale non solo comprendere il significato della decisione, ma anche delle ragioni su cui la decisione è fondata, al fine di poter valutare, personalmente e consapevolmente, se e come esercitare il diritto di impugnazione. La nullità derivante …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/06/2013, n. 40616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40616 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 05/06/2013
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - N. 1760
Dott. ORILIA Lorenzo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - N. 9838/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
J.A. N. IL (omesso) ;
avverso la sentenza n. 3234/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del 12/12/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/06/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SPINACI Sante che ha concluso per il rigetto;
Udito il difensore Avv. Amato Fausto Maria di Palermo. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza 12.12.2012 la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la colpevolezza di J.A. in ordine al reato di violenza sessuale in danno di minore, per il quale gli è stata inflitta la pena di anni otto di reclusione.
Per quanto ancora interessa in questa sede, la Corte di merito ha osservato:
- che l'omessa traduzione della sentenza nella lingua conosciuta dall'imputato non era causa di nullità;
- che il materiale probatorio acquisito appariva esaustivo per cui appariva superflua la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale richiesta dal difensore dell'imputato;
- che l'eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio di primo grado era infondata, perché l'ordinanza che dichiara l'urgenza ai fini dell'esclusione della sospensione dei termini in periodo feriale riguardava l'intero procedimento e quindi non poteva ritenersi travolta dalla nullità dell'avviso di conclusione delle indagini dichiarata il 22.8.2011;
- che le dichiarazioni accusatorie della parte offesa dovevano ritenersi attendibili in quanto supportate da sufficienti riscontri;
- che l'alibi dell'imputato non appariva incompatibile con la commissione del reato;
- che la tesi difensiva del complotto ai danni dell'imputato non appariva credibile;
- che la pena irrogata appariva congrua.
2. Il difensore dell'imputato ricorre per cassazione contro la sentenza deducendo cinque motivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con un primo motivo, denunziando l'inosservanza dell'art. 143 c.p.p. e art. 178 c.p.p., lett. c) il difensore ripropone la questione della omessa traduzione della sentenza in una lingua nota all'imputato.
Il motivo è infondato.
Se è indiscutibile che l'art. 143 c.p.p. si pone quale norma di garanzia a tutela del fondamentale diritto, costituzionalmente garantito ex artt. 24 e 111 Cost., di difesa e di partecipazione dell'imputato al processo, e se è vero che tale norma si riferisce esclusivamente alla parte e non al suo difensore, in quanto la traduzione della sentenza e dell'avviso di deposito costituiscono diritti spettanti personalmente all'imputato alloglotta e non al suo difensore, per consentire anche al primo l'esercizio dell'autonomo potere di impugnazione ex art. 571 c.p.p., una volta palesata la sua intenzione di avvalersi di tale diritto, se ne deve allora dedurre che l'interesse a rilevare la violazione della norma de qua spetta all'imputato personalmente e non pure al difensore, che ha già esercitato il suo autonomo diritto di impugnazione (cfr. cass. Sez. 6, Sentenza n. 35571 del 21/09/2011 Ud. dep. 29/09/2011 Rv. 250877). Conforta tale conclusione l'arresto giurisprudenziale, secondo il quale all'imputato alloglotta, che non abbia conoscenza della lingua italiana, va riconosciuto non già il diritto all'assistenza di un interprete di madrelingua, ma quello dell'assistenza gratuita in caso di indigenza di un interprete per la traduzione in una lingua a lui comprensibile dell'accusa formulata nei suoi confronti e degli atti, al cui compimento partecipa (cass. Sez. n. 35571/2011 cit;
Cass. Sez. 6, 4/2-15/2/10 n. 5760 Rv. 249453; 4/3-15/5/10 n. 18496 Rv.247003;
Sez. Un. 26/6-24/9/08 n. 36541 Rv. 240506). Nel caso di specie, il ricorso per cassazione risulta proposto dal difensore e non dall'imputato.
2 Con la seconda censura, denunziando l'inosservanza degli artt. 185 e 416 c.p.p. il ricorrente si duole della omessa declaratoria di nullità del decreto che disponeva il giudizio di primo grado. Anche questa doglianza è infondata.
Evidenti ragioni di chiarezza espositiva impongono una succinta ricostruzione della vicenda sulla base degli atti del procedimento, la cui consultazione è senz'altro consentita per la natura procedurale del vizio dedotto:
- in data 17.6.2011 il Pubblico Ministero notificava l'avviso di conclusione indagini preliminari redatto in lingua italiana;
- in data 11.7.2011 il PM avanzava richiesta di rinvio a giudizio e il 22.7.2011 il GUP emetteva avviso di fissazione dell'udienza preliminare per il giorno 22.8.2011, previa emissione di ordinanza di declaratoria di urgenza del procedimento notificata all'imputato in allegato all'avviso di fissazione;
- all'udienza del 22.8.2011 il Giudice dichiarava la nullità dell'avviso di conclusione delle indagini per omessa notifica in lingua nota all'imputato con consequenziale declaratoria di nullità degli atti successivi a tale avviso;
- il 25.8.2011 il PM emetteva nuovo avviso di conclusione indagini (tradotto in lingua nota all'imputato);
- il 15.9.2011 il Pubblico Ministero emetteva nuova richiesta di rinvio a giudizio;
- in data 16.9.2011 il GUP emetteva nuovo avviso di fissazione dell'Udienza preliminare per il 27.9.2011;
- all'udienza del 27.9.2011 il difensore eccepiva la nullità della richiesta di rinvio a giudizio emessa il 15.9.2011 perché - a suo dire - non era stato concesso il termine a difesa di venti giorni dalla notifica dell'avviso di conclusione indagini prescritto dall'art. 415 bis, comma 3, dovendosi considerare la sospensione per il periodo feriale, considerato che la nullità del primo avviso di conclusione indagini del 17.6.2011 e degli atti successivi aveva travolto anche l'ordinanza di declaratoria di urgenza del procedimento (unico atto idoneo a rendere non operativa la regola generale della sospensione feriale dei termini) e che trovava il suo antecedente logico e giuridico in quell'avviso di conclusione indagini poi riconosciuto nullo.
Così sintetizzata la vicenda, la questione di diritto che si pone consiste nello stabilire se la nullità dell'avviso di conclusioni indagini ex art. 415 bis c.p.p. travolge anche la successiva ordinanza di urgenza del procedimento che esclude la sospensione dei termini in periodo feriale.
Al quesito va data risposta negativa.
Punto di partenza è il principio di invalidità derivata posto dall'art. 185 c.p.p., comma 1 ("La nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo"). Secondo la giurisprudenza di questa Corte, deve ritenersi derivato da altro precedente quell'atto che con il primo si ponga in rapporto di dipendenza effettiva, del quale venga, cioè, a costituire la conseguenza logica e giuridica, nel senso che l'atto dichiarato nullo costituisce l'ineliminabile premessa logica e giuridica di quello successivo, per modo che, cadendo tale premessa, restano necessariamente caducati anche gli atti che ne conseguono (cfr. cass. Sez. 1, Sentenza n. 1988 del 22/12/1997 Ud. dep. 18/02/1998 Rv. 209844; Cass., Sez. 3, 28 febbraio 1994, Santi;
Cass., Sez. I, 30 settembre 1991, Giannuzzi). Ebbene, nel caso di specie, è evidente che un rapporto siffatto non sussiste tra l'avviso di conclusione indagini e l'ordinanza declaratoria di urgenza, che riguarda l'intero procedimento e non si pone assolutamente in rapporto di dipendenza effettiva con l'avviso di conclusione indagini, giacché ben avrebbe potuto essere emessa anche in occasione di qualsiasi altro atto del procedimento da compiersi in periodo feriale, sicché non si vede perché la caducazione dell'avviso di conclusione indagini avrebbe dovuto comportare il venir meno dell'urgenza del procedimento. A tali esatti criteri ermeneutici risulta sostanzialmente rispondente la sentenza impugnata laddove ha rilevato che l'ordinanza declaratoria di urgenza del procedimento è un atto che riguarda l'intero procedimento e non può certo ritenersi travolta dalla declaratoria di nullità dell'avviso di conclusioni indagini pronunciata il 22.8.2011.
3 Ragioni di priorità logica consigliano a questo punto di trattare il quarto motivo con cui si denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni della parte offesa minorenne.
Attraverso una lunghissima censura sviluppata in circa 90 pagine, il ricorrente, dopo avere riportato l'intero contenuto delle dichiarazioni, contesta i metodi seguiti dal consulente tecnico e dal pubblico ministero, richiamando anche le prescrizioni della Carta di Noto e critica il giudizio di validità espresso dalla Corte di merito.
Il motivo è manifestamente infondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, le regole dettate dall'art. 192 c.p.p., comma 3 non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (cfr. da ultima, Sez. U, Sentenza n. 41461 del 19/07/2012 Ud. dep. 24/10/2012; cfr. altresì Sez. 3, Sentenza n. 44408 del 18/10/2011 Ud. dep. 30/11/2011 Rv. 251610, in motivazione).
Essendo dedotto anche il vizio di motivazione, è bene ricordare innanzitutto che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. cass. sez. terza 19.3.2009 n. 12110 ; cass.
6.6.06 n. 23528 ). Ancora, l'illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (cass. Sez. 3, Sentenza n. 35397 del 20/06/2007 Ud. dep. 24/09/2007; Cassazione Sezioni Unite n. 24/1999, 24.11.1999, Spina, RV. 214794). Nel caso di specie la Corte d'Appello ha certamente valutato rigorosamente le dichiarazioni della parte offesa attraverso un controllo penetrante e rigoroso laddove, partendo dal rilievo della casualità del loro manifestarsi, ha ritenuto che esse trovano conferma nelle dichiarazioni dei genitori e in quelle dei dottori A. e F. ; ha poi considerato l'attento vaglio da parte di un consulente tecnico, ed ha escluso l'esistenza di risentimenti in base al fatto che la ragazza ha sempre dichiarato di avere avuto un buon rapporto con l'imputato.
Ha considerato irrilevante l'incertezza sulla data dell'abusi ai fini del giudizio di attendibilità. Ancora, ha rilevato che la relazione redatta dal consulente del PM appare esaustiva nell'affrontare tutto il vissuto della minore ed ha evidenziato come tale elemento non abbia minimamente minato l'attendibilità. Ha considerato come elemento di riscontro l'avvenuta deflorazione della giovane ed ha escluso la tesi del complotto ordito contro l'imputato rilevando che il teste M.A. aveva riferito che i genitori della ragazza gli manifestarono una certa prudenza nel valutare il narrato della figlia circa la violenza subita. Ancora, ha considerato i rapporti amichevoli che preesistevano tra le due famiglie.
I giudici di merito hanno dato conto delle asserite incongruenze evidenziate dalla difesa (mancanza di radio nella stanza e altezza dell'armadio ivi esistente), ritenendole irrilevanti sulla base di argomentazioni logicamente plausibili. Hanno rilevato che un eventuale intento calunniatorio avrebbe suggerito una condotta ben diversa e soprattutto una immediata denunzia contro l'imputato;
infine, hanno osservato che il rapporto di contrasto (dedotto dalla difesa) tra la madre della ragazza e la fidanzata dello J. risultava privo di specifica prova ed appariva comunque irrilevante. Quanto alla asserita violazione dei protocolli in tema di testimonianza di cui alla Carta di Noto, su cui pure il ricorrente si è soffermato, va osservato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, detti principi lungi dall'avere valore normativo, si risolvono in meri suggerimenti diretti a garantire l'attendibilità delle dichiarazioni del minore e la protezione psicologica dello stesso, come illustrato nelle premesse della Carta medesima e la loro inosservanza non determina ne' nullità ne' inutilizzabilità dell'esame dei minori (cass. Sez. 3, Sentenza n. 20568 del 10/04/2008 Ud. dep. 22/05/2008 Rv. 239879; Sez. 3, Sentenza n. 15157 del 16/12/2010 Ud. dep. 14/04/2011 Rv. 249898). Il percorso argomentativo seguito dalla Corte d'Appello si presenta, in definitiva, privo di smagliature logiche e dunque non è sindacabile in sede di legittimità.
4 A questo punto può passarsi ad esaminare il terzo motivo con cui si denunzia la mancata assunzione di una prova decisiva (art. 606 c.p.p., lett. d) e la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, nonché il difetto di motivazione (art. 606 c.p.p., lett. e) in relazione al rigetto della richiesta di rinnovazione. Rileva in particolare il ricorrente che il giudice avrebbe dovuto ammettere la domanda rivolta dalla domanda al teste B.K. (padre della minore El..Bo. ) in relazione al numero dell'utenza telefonica mobile in uso alla ragazza alla nei giorni (omesso) (per verificare se corrispondeva al vero la telefonata della ragazza al padre e il suo contenuto circa una minaccia di morte e quindi per dimostrare l'inattendibilità delle dichiarazioni); la Corte di merito, inoltre, avrebbe dovuto acquisire i tabulati telefonici relativi alle utenze in uso alla minore e al padre. Il ricorrente, nell'illustrazione del motivo, trascrive ampi brani dei verbali. Il motivo è manifestamente infondato.
Sulla censura relativa alla mancata assunzione di una prova decisiva, va osservato che è prova decisiva, la cui mancata assunzione è deducibile come motivo di ricorso per cassazione, solo quella prova che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (tra le varie, cfr. cass. Sez. 3, Sentenza n. 27581 del 15/06/2010 Ud. dep. 15/07/2010; Sez. 6, Sentenza n. 14916 del 25/03/2010 Ud. dep. 19/04/2010). Nel caso di specie, si è fuori da tale previsione perché l'effettiva esistenza di quella conversazione telefonica (in cui la ragazza riferiva al padre di una minaccia di morte ricevuta la mattina) non sarebbe stata comunque idonea a minare l'intero impianto motivazionale della sentenza impugnata che, come si è visto, poggia su una pluralità di elementi di riscontro della attendibilità della persona offesa esplicitati attraverso una serie di proposizioni logicamente concatenate.
Quanto alla doglianza riguardante la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, sempre secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. cass. Sez. 3 sentenza 27. 6. - 11.10.2012 n. 40143 Sez. 4, Sentenza n. 4981 del 05/12/2003, PG in proc. Ligresti, Rv. 229666; Sez. 4, Sentenza n. 18660 del 19/02/2004, Montanari e altro, Rv. 228353), nel giudizio d'appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603 c.p.p., comma 1, è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale e alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria;
e tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata.
Sempre nel caso di specie, la Corte d'Appello (cfr. pag. 5) ha motivato il rigetto dell'istanza ritenendo assolutamente esaustivo il materiale probatorio in atti ed a tal fine ha rinviato al "prosieguo" (della motivazione, n.d.r.): nel corpo della motivazione la Corte, come si è visto nella trattazione del quarto motivo, ha passato in rassegna gli elementi sui quali ha fondato il proprio convincimento assolvendo in tal modo al dovere di motivazione sul diniego della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.
5. Con l'ultimo motivo infine, il ricorrente denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione sull'entità della pena e sul diniego delle attenuanti generiche che, a suo dire potevano giustificarsi quanto meno per l'incensuratezza.
Il motivo è manifestamente infondato.
Innanzitutto, va osservato che secondo il disposto dell'art. 62 bis c.p., u.c. "l'assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può essere per ciò solo posta a fondamento della concessione delle circostanze di cui al comma 1". La disposizione, introdotta dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 1 comma 1, lett. f bis convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125 è senz'altro applicabile alla fattispecie, giacché, come si evince dalla sentenza impugnata, i fatti risalgono al (omesso) : la richiesta di concessione delle attenuanti generiche fondata quanto meno sullo stato di incensuratezza non appare, quindi, giuridicamente corretta.
Ciò chiarito, va osservato che la determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale è tenuto a indicare i motivi che giustificano tale potere. Egli deve altresì tener conto della gravità del reato (artt. 132 e 133 c.p.). Nel caso di specie, la Corte di merito, confermando la decisione del primo giudice anche in ordine al trattamento sanzionatorio, ha considerato la particolare gravità della condotta posta in essere dall'imputato, evidenziando che lo stesso ha profittato di circostanze di tempo e di luogo favorevoli per porre in essere un'aggressione brutale senza neppure curarsi della presenza nel medesimo appartamento del fratellino di tre anni. Ha poi considerato che il primo giudice ha applicato una pena base che, tenuto conto degli aumenti per le aggravanti è assai vicina al minimo edittale. Trattasi anche in tal caso di un percorso argomentativo logicamente coerente oltre che aderente ai criteri di cui all'art. 133 c.p., per cui si sottrae alla censura, che invece sollecita un accertamento riservato al giudice di merito.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2013