Cass. pen., sez. III, sentenza 05/06/2013, n. 40616
CASS
Sentenza 5 giugno 2013

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Massime1

Spetta personalmente all'imputato alloglotta, e non al suo difensore, l'interesse a rilevare la violazione dell'obbligo di traduzione della sentenza e del relativo avviso di deposito, previsto dall'art. 143 cod.proc.pen. al fine di consentire all'imputato che non comprenda la lingua italiana l'esercizio del potere autonomo di impugnazione ex art. 571 stesso codice.

Commentario1

  • 1Nulla la sentenza non tradotta per alloglotta (Cass. 38306/25)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 gennaio 2026

    L'omessa traduzione della sentenza di primo grado all'imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana integra una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. La traduzione costituisce per l'imputato che non comprende la lingua italiana il necessario strumento per un concreto ed effettivo esercizio del proprio diritto alla difesa, garantito dall'art. 24, secondo comma, Cost., essendo essenziale non solo comprendere il significato della decisione, ma anche delle ragioni su cui la decisione è fondata, al fine di poter valutare, personalmente e consapevolmente, se e come esercitare il diritto di impugnazione. La nullità derivante …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 05/06/2013, n. 40616
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40616
Data del deposito : 5 giugno 2013

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