Sentenza 4 marzo 2010
Massime • 1
All'imputato alloglotta, che non abbia conoscenza della lingua italiana, va riconosciuto non già il diritto all'assistenza di un interprete di madrelingua, ma quello all'assistenza gratuita di un interprete, per la traduzione in una lingua a lui comprensibile dell'accusa formulata nei suoi confronti e degli atti al cui compimento egli partecipa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/03/2010, n. 18496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18496 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 04/03/2010
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 511
Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 10645/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DR TA IZ, n. in Bulgaria il 21.3.1962;
avverso la sentenza della corte d'appello di Napoli, emessa in data 17.12.2008;
- letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
- udita in pubblica la relazione del cons. Dott. IPPOLITO Francesco;
- udita la requisitoria del Procuratore generale, in persona del sostituto Dott. SELVAGGI Eugenio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
1. DR TA IZ ricorre avverso la suindicata decisione della Corte d'appello di Napoli, che ha ridotto ad otto anni e sei mesi di reclusione e 90.000 Euro di multa la pena inflittagli con sentenza datata 17.4.2008, con cui il giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Santa Maria C. V. lo aveva dichiarato colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 per avere detenuto e trasportato a bordo di un camion da lui guidato kg. 14,22 d'eroina (contenente kg.
5.310 d'eroina pura).
2. Il ricorrente censurando d'illogicità la motivazione della sentenza sull'affermazione di responsabilità per il reato ascritto e deduce inosservanza di legge per mancato accertamento dell'elemento soggettivo del reato.
Lamenta inoltre erronea applicazione della legge processuale penale per violazione dell'art. 143 c.p.p. per mancata assistenza di un'interprete di lingua bulgara e per mancata traduzione della sentenza di condanna.
3. I motivi che deducono vizio di motivazione sulla ritenuta responsabilità penale e inosservanza di legge per mancato accertamento del dolo dell'imputato sono inammissibili, risolvendosi concretamente in non consentite censure all'apprezzamento probatorio operato dai giudici di merito, che hanno reso l'accertamento dei fatti e le relative valutazioni con ragionamento giuridicamente corretto ed indenne da vizi logici.
4. Inammissibile è pure la doglianza circa la mancata nomina dell'interprete di lingua bulgara.
ALimputato alloglotta, che non abbia una conoscenza della lingua italiana, l'ordinamento processuale italiano (art. 143) e la Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (L. 4 agosto 1955, n. 848, art. 6, comma 3, lett. a)) riconoscono non già il diritto all'assistenza di un interprete di madre lingua, bensì quello di farsi assistere gratuitamente da un interprete, per la traduzione in una lingua a lui comprensibile, al fine di poter comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa.
ALKI fu nominato un interprete di lingua inglese e di ciò l'imputato non si è mai doluto, avendo lamentato, con i motivi d'appello, la mancata traduzione della sentenza in una lingua a lui conosciuta, così confermando la comprensione della lingua inglese.
5. Infondata è la doglianza sulla mancata traduzione della sentenza. Questa Corte ha più volte precisato che la sentenza non è compresa nella categoria di atti rispetto ai quali la legge processuale assicura all'imputato straniero, che non conosca la lingua italiana, il diritto alla nomina di un interprete per la traduzione nella lingua a lui conosciuta (tra le tante, v. Cass. 5572/2008, Mazyr, 44101/2008, Dervina). La mancata traduzione non è, pertanto, causa di nullità della sentenza, potendo determinare, se ne ricorrono le condizioni, soltanto il differimento del decorso dei termini per l'impugnazione al momento in cui l'imputato abbia cognizione del contenuto della sentenza stessa, cfr. Cass. 6084/2009, Diop).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2010