Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/09/2011, n. 35571
CASS
Sentenza 21 settembre 2011

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Massime1

Il diritto alla traduzione della sentenza e dell'avviso di deposito spettano personalmente all'imputato alloglotta, che non conosca la lingua italiana e questi soltanto, non anche il suo difensore, ha interesse a rilevarne l'eventuale violazione per mezzo dell'impugnazione.

Commentario1

  • 1Nulla la sentenza non tradotta per alloglotta (Cass. 38306/25)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 gennaio 2026

    L'omessa traduzione della sentenza di primo grado all'imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana integra una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. La traduzione costituisce per l'imputato che non comprende la lingua italiana il necessario strumento per un concreto ed effettivo esercizio del proprio diritto alla difesa, garantito dall'art. 24, secondo comma, Cost., essendo essenziale non solo comprendere il significato della decisione, ma anche delle ragioni su cui la decisione è fondata, al fine di poter valutare, personalmente e consapevolmente, se e come esercitare il diritto di impugnazione. La nullità derivante …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/09/2011, n. 35571
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35571
Data del deposito : 21 settembre 2011

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