Sentenza 16 dicembre 2010
Massime • 3
Il diritto della persona in stato di custodia cautelare di conferire con il difensore ex art. 103 cod. proc. pen. non si estende ai colloqui con il consulente tecnico.
La pedofilia, se non accompagnata da un'accertata malattia mentale o da altri gravi disturbi della personalità, rappresenta una semplice devianza sessuale, senza influenza alcuna sulle capacità intellettive e volitive della persona.
Non determina nullità o inutilizzabilità l'inosservanza dei criteri dettati dalla cosiddetta "Carta di Noto" nella conduzione dell'esame dei minori persone offese di reati di natura sessuale, e non è neanche, di per sé, ragione di inattendibilità delle dichiarazioni raccolte, pur quando l'esame sia condotto dal consulente o dal perito in sede di consulenza o perizia.
Commentario • 1
- 1. Testimone suggestionato, non sereno o non spontaneo? Prova valida (Cass. pen., 18702/14)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 gennaio 2019
In tema di esame testimoniale, la violazione del divieto di porre domande non pertinenti o suggestive, da un lato, non determina l'inutilizzabilità della testimonianza, in quanto tale sanzione riguarda le prove vietate dal codice di rito e non la regolarità dell'assunzione di quelle consentite, dall'altro, non è sanzionata da nullità in virtù del principio di tassatività (Sez. 3, n. 35910 del 25/06/2008 - dep. 19/09/2008, Ouertatani, Rv. 241090); nè determina nullità o inutilizzabilità l'inosservanza dei criteri dettati dalla cosiddetta "Carta di Noto" nella conduzione dell'esame dei minori persone offese di reati di natura sessuale, e non è neanche, di per sé, ragione di inattendibilità …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/12/2010, n. 15157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15157 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2010 |
Testo completo
O S C U R A T A
IN CALCE
ANNOTAZIONE
15 1 5 7/ 1 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 16/12/2010
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA
Dott. CIRO PETTI 2065
- Presidente - N.
Dott. RENATO GRILLO
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
- Consigliere - N. 20136/2010 Dott. LUIGI MARINI
Dott. ELISABETTA ROSI
- Rel. Consigliere -
Dott. SANTI GAZZARA
- Consigliere - In caso di diffusione del
CASSAZIO presente provvedimento ha pronunciato la seguente omettere le generalità e I
D
gli altri dati identificativi, SENTENZA a norme dell'art. 52 sul ricorso proposto da: d.lgs. 196/03 in quanto: disposto d'ufficio F.E. N. IL (omissis)
Qa richiesta di parte ON. IL (omissis) 2) F.D.F.
✓ imposto dalla legge avverso la sentenza n. 2359/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del IL CANCELLIERE 26/11/2009 Luang Mariani visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/12/2010 la relaIOne fatta dal слао но водие Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per прель
Claudio Vrach de ha chiesto, dela. so be confering elle veulen Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difusor Avv. All bowe Ferdinandy Peplice to fhments del The Le chiesto pleas
M ENUJU IN PATTO
La Corte di Appello di Milano con sentenza del 26 novembre 2009, ha confermato la condanna emessa in data 15 gennaio 2009 dal Tribunale Penale di
Como nei confronti di F.E. alla pena di anni 16 di reclusione e
F.D.F. alla pena di anni 10 di reclusione, entrambi, di euro 26.000 di multa: il primo, per i delitti di cui agli artt. 81 cpv, 609-bis, comma 2, n. 1, 609- ter, 61 n. 4 ed 11 c.p., in esso assorbita la fattispecie di cui all'art. 609-quater,
F.A. Knata il (omissis) e commessi in danno del nipoti
F.S. (nato l'8 (omissis) in (omissis) dal 2004 al 30 dicembre
2006, il secondo, del delitto di cui agli artt. 81 cpv, 600-bis e 600-sexies c.p. per sfruttamento della prostituIOne minorile dei propri figli, in (omissis) dall'anno 2004.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati a mezzo di proprio difensore chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi: in relaIOne a F.E.
1. Inosservanza e violaIOne dell'art. 468 e 172 c.6 c.p.p. e mancanza ed illogicità della motivaIOne in relaIOne all'art. 606 lett. c) ed e) c.p.p. inerente la tardività del deposito della lista testi da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como.
2. Inosservanza e violaIOne degil artt. 3, 24 e 111 Cost., 18 L. 26/7/1975 n.
354, 37 del D.P.R. 30/6/2000 n. 320, 178 lett. c) e 190 c.p.p e mancanza ed illogicità della motivaIOne in relaIOne all'art. 606 lett. b), c) ed e), inerente il diritto all'assistenza dell'imputato, nonché il diritto di poter conferire liberamente con il proprio consulente tecnico ed esercitare il proprio diritto alla difesa ed alla prova.
3. Inosservanza e violaIOne dell'art. 606, lett. e) per mancanza o manifesta illogicità della motivaIOne in merito al mancato accoglimento dell'istanza di perizia medico legale-sessuologica volta all'accertamento delle dimensioni del pene di F.E. e della sua verginità anale nonché di quella del minori, in particolare di F.S. e dell'istanza di perizia psicopatologica e psichiatrica SU F.E.
4. Inosservanza e violaIOne degli artt. 359, 360, 228 c. 3 c.p.p. e mancanza ed illogicità della motivaIOne in relaIOne all'art. 606 lett. b) e e) in merito alla consulenza psicodiagnostica disposta dalla Procura della Repubblica di Como e redatta dalla dr.ssa C.
5. Inosservanza e violaIOne dell'art. 606 lett. e) in merito ai riscontri oggettivi individuati nella consulenza medico-legale disposta dalla Procura della
Repubblica di Como e redatta dal dr. G. e mancanza ed illogicità della motivaIOne sul punto. O S C U R A TA
b. inosservanza e violaIOne dell'art. 603 c.p.p. e mancanza ed illogicità della motivaIOne in relaIOne all'art. 606 lett. b) ed e) per non aver ammesso la testimonianza dei compagni di scuola, specificamente indicati ed individuati, con cui A. riferisce di aver avuto rapporti sessuali.
7. Inosservanza e violaIOne dell'art. 192 c.p.p e mancanza ed illogicità della motivaIOne in relaIOne all'art. 606 lett. b), ed e), atteso che non sono state valutate complutamente, e secondo logica, le testimonianze di T.A. e
P.G.
8. Inosservanza e violaIOne dell'art. 192, 191 e 499 c. 2 e 3 c.p.p e mancanza ed illogicità della motivaIOne in relaIOne all'art. 606 lett. b), ed e), per l'elusione del divieto di domande che pregiudicano la sincerità delle risposte o che tendono a suggerire la risposta, con consequenziale inutilizzabilità delle relative risposte, inosservanza e violaIOne dell'art. 606 lett. e), atteso che non è stata valutata secondo logica la testimonianza di F.S. in sede di
Incidente probatorio.
9. Inosservanza e violaIOne dell'art. 606, lett. e) relativa all'attendibilità della testimonianza di A. assunta in incidente probatorio, atteso che le censure sviluppate in appello non sarebbero state considerate dalla Corte;
mancanza ed illogicità della motivaIOne sul punto.
10. Inosservanza e violaIOne dell'art. 546 lett. e) in relaIOne all'art. 606, lett.
b) e) atteso che alcuni elementi a discarico introdotti in appello non sarebbero stati considerati dalla Corte, quali le testimonianze dei nonni, di altri testi della difesa e l'esito negativo della perquisiIOne domiciliare svolta dalla p.g. al domicilio dei F.del F.. In relazione a F.D.
11. Inosservanza e violaIOne dell'art.192 e 492 c.2 e 3 c.p.p. In riferimento all'art. 606 lett. b) per l'elusione del divieto di porre domande che possono nuocere alla sincerità delle risposte o che tendono a suggerire la risposta e
Inosservanza e violaIOne dell'art. 606 lett. e) per mancanza ed illogicità della motivaIOne, in quanto non sarebbe stata valutata secondo logica la testimonianza di unica accusatrice del padre F.D.F.A.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Il ricorrente ha lamentato la tardività del deposito della lista testi in primo grado, eccependo l'inammissibilità della stessa, in quanto depositata il 28 aprile 2008 alle ore 13.45 dopo l'orario di chiusura al pubblico della Cancelleria penale. Sul punto, la Corte d'Appello di
Milano ha ritenuto che, anche ritenendo tardivo il deposito successivo all'orario formale di chiusura della cancelleria (ore 13), la difesa aveva comunque potuto prendere contestuale visione della lista. Inoltre aveva anche osservato che O S C U R ATA
rammissione della prova testimoniale, in presenza di una lista tardivamente depositata, non è motivo di nullità, in quanto rientra tra i poteri del giudice l'assunIOne d'ufficio delle prove.
Ritiene questo Collegio che l'argomentaIOne sia corretta.
E' principio pacifico in giurisprudenza e dottrina che il deposito della lista dei testi
è funIOnale all'eserciIO del diritto di difesa, nel senso che ha fo scopo di consentire alla controparte di dedurre la prova contraria. Inoltre la disposiIOne ha anche la finalità di impedire la introduIOne di prove a sorpresa consentendo alle altre parti la tempestiva predisposiIOne di proprie controdeduIOni (cfr.
Sez.3, n. 41691 del 21/11/2005, Latini, Rv. 232369). Di fatti il termine perentorio per il deposito della lista del testimoni vale soltanto per la prova diretta, e non anche per quella contraria, prevista dal comma quarto del citato art. 468, la quale rappresenta elemento fondamentale del diritto di difesa che non può essere vanificato, soprattutto nel caso in cui la lista dei testi della controparte sia stata presentata allo spirare del termine. Perciò l'eserciIO del diritto alla controprova, assicurato in via generale dall'art. 495, c.2 c.p.p., non può essere subordinato, al rispetto del detto termine ma può avere luogo anche dopo la scadenza di questo fino alla fase degli atti introduttivi del dibattimento
(si veda Sez. 3, n. 15368 del 22/4/2010, Areseni e altro, Rv. 246613 e Sez.5, n.
12559 del 16/3/2004, Tortolo, Rv. 228023).
Correttamente, inoltre, i giudici di merito hanno ritenuto che comunque l'eventuale ammissione da parte del gludice di prove non tempestivamente indicate dalle parti non sarebbe mal causa di nullità, in quanto rientra comunque tra | poteri del giudice del dibattimento assumere d'ufficio, a norma dell'art. 507
c.p.p. i mezzi di prova che la parte ha indicato, sia pure Intempestivamente o irritualmente (in tal senso, tra le molte: sez. 1, n. 10795 del 22/9/1999, Gusinu
e altri, Rv. 214108; sez. 5, n. 46317 del 30/11/2004, Scuderi e altro, Rv.
230460). In particolare, per lo stesso motivo, è stato ritenuto che l'irrituale presentaIOne della lista testi effettuata a mezzo fax, anziché nella prescritta forma del deposito in cancelleria non sia causa di nullità dell'ordinanza ammissiva della prova testimoniale né, pertanto, della sentenza che sull'esito di detta prova abbia fondato la decisione (così Sez. 5, n. 32742 del 7/9/2010,
Accordino, Rv. 248418 e Sez. 1, n. 38161 del 7/10/2008, Pisa, Rv. 241135). E' stato affermato che tale potere di ufficio può essere esercitato anche dal giudice di appello con la rinnovaIOne Istruttoria (Sez. 1, n. 5636 del 5/2/2008, Nunziata
e altri, Rv. 238931: nel caso di specie è stato ritenuto che a fronte della dichiaraIOne di inutilizzabilità pronunciata per deposito tardivo della lista dei testi da parte del pubblico ministero, fosse comunque consentito al gludice di appello disporre la rinnovaIOne dell'istruttoria dibattimentale, in quanto era risultato assolutamente necessario ai fini della decisione ascoltare I testimoni).
choi O S C U R A T A
Quanto alla disciplina di cui all'art. 172, c.6 c.p.p., che stabilisce che il termine per depositare documenti scade nel momento in cui l'ufficio viene chiuso al pubblico in base al regolamenti, la giurisprudenza ha affermato che tale termine attiene esclusivamente all'istituto processuale della decadenza ed il deposito oltre l'orario di ufficio non può mai costituire ragione di nullità, per il principio di tassatività di cui all'art. 177 c.p.p. (in tal senso, Sez.5, n. 4591 del 12/12/1994,
Biallo, Rv. 199967). La disposiIOne è applicabile a tutti i soggetti estranei all'ufficio e quindi anche al pubblico ministero, quando si tratta di atto da depositare presso la cancelleria di un gludice. Peraltro il concetto di "orario di ufficio", oltre a tenere conto della funIOnalità dell'atto che deve essere depositato e del successivi adempimenti che spettano all'ufficio giudiziario che ha ricevuto il deposito, deve essere valutato nella sua concretezza, caso per caso, senza negare la flessibilità, per così dire fisiologica, dell'orario di apertura al pubblico negli uffici giudiziari, spesso consuetudinaria, specie in uffici di modeste dimensioni. La rilevanza della prassi sempre che tale flessibilità non venga utilizzata per dar luogo a favoritismi o corsle preferenziali tra | diversi utenti e che lasci intatta il principio di parità tra le parti del processo è stata accettata
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ed avvalorata dalla giurisprudenza di legittimità che ha affermato, ad esempio in materia di impugnaIOni, l'ammissibilità dell'atto proposto l'ultimo giorno utile dopo l'orario di chiusura dell'ufficio della cancelleria, sempre che li ricevimento del relativo atto non derivi da un'iniziativa unilaterale del funIOnario, ma sia conseguenza di una consuetudine instauratasi nell'ufficio, "ovviamente purché
l'atto venga presentato in tempo prossimo all'orario di chiusura dell'ufficio stesso” (In tal senso, sez. 6, n. 7627 del 30/7/1996, PM in proc. Alleruzzo e altri,
Rv. 206582 - nel caso di specie erano state ritenute ammissibili l'impugnaIOne del pubblico ministero e quella dell'imputato presentate rispettivamente 30 e 35 minuti dopo l'orario di chiusura della cancelleria).
Per quanto sopra illustrato, non è quindi condivisibile la censura avanzata nel ricorso, relativa al fatto che la flessibilità dell'orario della cancelleria del Tribunale rispetto agli adempimenti dell'ufficio della Procura della repubblica sarebbe significativo di un asservimento del primo rispetto all'organo dell'accusa, violando in tal modo il principio di parità delle parti, in quanto la Corte di appello ha correttamente evidenziato che la parte si duole di un'elasticità di orario, in deroga ad un ordine di serviIO, fruita da tutte le parti processuail (come del resto risulta da quanto evidenziato nel ricorso circa la presenza fuori orario nella cancelleria del Tribunale anche del difensori del ricorrenti), né è mai stata evidenziata alcuna disparità di trattamento che possa avvalorare un tale assunto.
Anzi si deve osservare come, dalla dettagliata sintesi dello svolgimento del processo di primo grado riportata nella sentenza del Tribunale di Como, si evince che l'ordinanza di ammissione delle prove richieste dalle parti fu assunta in data O S C U R A T A
6 maggio 2008 e che l'audiIOne del testimoni (in numero maggiore quelli della difesa, rispetto a quelli dell'accusa) Impegnò ben nove udienze, di talchè non risulta emergere, né risulta censura sul punto, che tale tardivo deposito della lista def testi d'accusa abbia potuto pregiudicare il diritto alla prova contraria degli imputati, prova contraria in relaIOne alla quale, anche trascorso il momento delle richieste istruttorie di parte e della pronuncia dell'ordinanza di ammissione delle prove ex art. 495 c.p.p., la difesa conservava fino alla chiusura del dibattimento (dichiarata all'udienza del 15 gennaio 2009) la facoltà di sollecitare il giudice all'eserciIO dei propri poteri di ufficio ex art. 507 c.p.p., facoltà che non risulta essere stata esercitata nel caso che ci occupa.
La decisione impugnata risulta quindi Immune dalle censure proposte in riferimento alla violaIOne di legge ed alla mancanza o contraddittorietà della motivaIOne.
2. La difesa ha eccepito il difetto di motivaIOne della sentenza di secondo grado che non avrebbe specificamente risposto alla censura avanzata circa il fatto che
Il Tribunale di Como, con ordinanza datata 22 aprile 2008, aveva rigettato, in forza del disposto degli articoll 233 e 230 c.p.p. l'istanza al rilascio del permesso di colloquio in favore del consulente tecnico regolarmente nominato, Prof. con F.E. B.F. ed inoltre aveva rigettato l'istanza di differimento avanzata all'udienza del 6 maggio 2008, durante la fase degli atti preliminari al dibattimento, affinché il consulente tecnico potesse incontrare il proprio assistito. Tale fatto avrebbe rappresentato una violaIOne dei diritti costituIOnalmente garantiti all'imputato quanto all'eserciIO del diritto di difesa ed il diritto alla prova con conseguente nullità ex art. 178 lett. c) c.p.p.: se ll colloquio fosse stato concesso il consulente avrebbe potuto presentare al giudice i propri pareri e redigere una consulenza tecnica di parte sull'imputato e sul suo stato psico-fisico e psichiatrico, Inoltre si sarebbe potuta espletare una consulenza medico-legale per accertare la verginità dell'ano dell'imputato.
Tale motivo di ricorso è infondato.
In primis risulta corretta l'affermaIOne dei giudici di appello circa la diversità del ruolo del consulente tecnico rispetto a quello del difensore: non può essere estesa al consulente tecnico nominato dall'imputato la disposiIOne di cui all'art. 104, c. 1 c.p.p. (letto in collegamento con l'art. 36 disp. att. c.p.p. che prevede il diritto di accesso del difensore al carcere), che stabilisce il diritto della persona in stato di custodia cautelare di conferire con il proprio difensore, la cui violaIOne risulta sanIOnata ex art.178, lett. c) c.p.p., quale violaIOne al diritto all'assistenza del proprio difensore. Tale interpretaIOne è vieppiù avvalorata dal ben diverso tenore delle altre disposiIOni del codice di rito attinenti alla difesa, nelle quali il ruolo del consulente tecnico è espressamente menIOnato, quali l'art. 103, c. 2 e 5 c.p.p. che, sotto la rubrica "garanzie di libertà del difensore",
CRov O S C U RATA
vieta II sequestro presso il consulente di carte o documenti relativi all'oggetto della difesa e l'intercettaIOne relativa a conversaIOni del consulenti tecnici e loro ausiliari e a quelle tra i medesimi e le persone da foro assistite, nonché l'art. 200, c. 1, lett. b) c.p.p. che assicura anche al consulenti tecnici la tutela del segreto professionale.
Del resto la Corte costituIOnale (sentenze n. 212 del 1997 e 216 del 1996) si è occupata unicamente del tema relativo al colloqui tra persona in vinculis e difensore, precisando che il diritto di conferire con il proprio difensore non può essere compresso o condiIOnato dallo stato di detenIOne, se non nei limiti eventualmente disposti dalla legge a tutela di altri interessi costituIOnalmente garantiti (ad esempio attraverso temporanee, Ilmitate sospensioni dell'eserciIO del diritto, come quella prevista dall'art. 104, c. 3, c.p.p.); peraltro è stata fatta salva la disciplina delle modalità di eserciIO del diritto, disposte in funIOne delle altre esigenze connesse allo stato di detenIOne medesimo, sempre che tale eserciIO non finisca per essere affidato ad una mera valutaIOne dell'autorità amministrativa.
Parimenti nella giurisprudenza della CEDU la violaIOne dell'accesso alla difesa da parte di una persona sottoposta a regime detentivo attiene in via esclusiva alla necessità di conferire con l'avvocato e di essere assistito giuridicamente dallo stesso. L'accusato deve avere avuto tutto il tempo e gli strumenti necessari per preparare la sua difesa: deve essere stato assistito sin dalla fase iniziale del procedimento dal difensore con il quale ha potuto consultarsi ripetutamente senza soffrire limitaIOni da parte dell'autorità carceraria (Corte EDU, 28 giugno
1984, LL e LL c. Regno Unito). In particolare la Corte di SB (27 novembre 2008, Affaire Salduz c. Turchia) ha affermato che per determinare se un processo abbia o meno un carattere equo (possieda cioè I requisiti del fair trial previsti dalla CEDU, quanto all'uguaglianza delle armi tra accusa e difesa ed al diritto alla prova) bisogna prendere in consideraIOne l'intero procedimento ed accertare ed è questo il vero punto discriminante se, in concreto, la
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lamentata violaIOne del diritto al colloquio dell'accusato detenuto con il proprio difensore abbia determinato un vulnus per l'effettività della difesa, al quale nel prosieguo non sia stato più possibile porre rimedio, nel senso che emerga che la sentenza di condanna risulta fondata essenzialmente ed esclusivamente sull'atto frutto di violaIOne, anziché sugli elementi a carico dell'imputato, ritualmente acquisiti come prova neł procedimento. Secondo l'interpretaIOne giurisprudenziale del principi contenuti della CEDU, la violaIOne del diritto di difesa, o la presunta tale, deve considerarsi sanata se in concreto l'imputato abbia potuto svolgere l'attività che era stata inizialmente negata o pregiudicata e se l'iniziale omissione di tale attività non abbia determinato un pregiudiIO
Irreversibile del diritto di difesa, in quanto la condanna non è stata fondata in
C Loo है O S C U RA T A
via esclusiva sulle risultanze dell'attività, per così dire "viziata" (c.d. prova di
"resistenza" della motivaIOne della sentenza).
E' peraltro vero che la facoltà di avvalersi di un consulente tecnico si inserisce a pieno titolo nell'area di operatività della garanzia posta dall'art. 24 Cost. ed è espressione del diritto di difesa tutte le volte in cui l'accertamento della responsabilità penale richieda il possesso di cogniIOni tecniche che, in quanto non sono presunte nella persona del giudice, così possono non essere proprie del difensore (in tal senso Corte cost. n.33 del 1999, che ha garantito tale possibilità anche al non abbiente, e n. 498 del 1989): pertanto ogni limitaIOne sostanziale imposta a tale ausilio si risolve in una menomaIOne di quel diritto (Corte cost.
n.345 del 1987), tanto che, con sentenza n. 559 del 1990, la Corte costituIOnale ha affermato il medesimo principio anche in riferimento al consulente tecnico nominato dalla persona offesa.
Anche la giurisprudenza di legittimità ha affermato che nessuna disposiIOne vieta al consulente di parte di svolgere degli accertamenti al di fuori delle vere e proprie operaIOni peritali e di riferime gli esiti al giudice mediante memoria scritta, in quanto la disposiIOne di cui all'art. 230 c.p.p. non esaurisce l'ambito di operatività consentito al consulente, ma stabilisce solo i rapporti tra la sua attività e quella del perito di ufficio;
oltre tale attività di "affiancamento" al perito di ufficio, infatti, il consulente tecnico di parte ha facoltà di procedere a qualsiasi altra indagine, ferma restando la valutaIOne discreIOnale del giudice sulle conclusioni esposte da tale consulente nel corso dell'audiIOne dello stesso come teste o riassunte nella relaIOne scritta, che possono anche essere utilizzate, previa congrua e convincente motivaIOne, ai fini della decisione. (Cfr. Sez. 1,
n. 7252 dell'8/6/1999, Lolacono, Rv. 213704). Quindi, in tema di istruIOne dibattimentale, le dichiaraIOni rese dai consulenti tecnicl di parte,
Indipendentemente dallo svolgimento del proprio incarico in ambito peritale ovvero extraperitale, hanno medesimo valore probatorio di quelle testimoniali,
In quanto l'art. 501, c.
1. c.p.p. riconosce sostanziale qualità di testimone al consulenti tecnici ammessi su richiesta di parte. (Sez. 3, n. 8377 del 25/2/2008,
Scarlassare e altro, Rv. 239281).
Naturalmente il rischio di un'eccessiva dilataIOne del disposto di cui all'art. 233
c.p.p. è stato segnalato: non si può ritenere, infatti, che il consulente tecnico
(nominato dall'imputato, o dalla parte offesa nel corso delle indagini preliminari o, come nel caso di specie nella fase del dibattimento, anche dalla parte civile) possa affiancanja parte che assiste per qualsiasi attività processuale (in tal senso,Sez. 3, n. 35702 del 16/9/2009, Raso e altri, Rv. 244423, che ha ritenuto che tali eccessi Interpretativi costituiscono il risultato di una "enfatizzaIOne del ragionamento assimilatorio del consulente al difensore").
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Ekoy! O S C U R A T A
wale queste premesse, questo Carte ritiene in conclusione, che l'attività del consulente tecnico di parte, in quanto risulta necessaria in riferimento a competenze che richiedono particolari competenze specialistiche e scientifiche, attiene alle garanzie di difesa, sotto il profilo dell'effettività della stessa ed esplicaIOne del diritto di difendersi provando, ma tale caratteristica e natura non modifica il ruolo del consulente di parte ed i diritti e le facoltà attribuite al difensore dalla legge non possono essere interpretate, in via estensiva, come anche attribuite al consulente di parte. Clò vale, nel caso che ci occupa, per la richiesta di colloquio con il proprio consulente avanzata dalla difesa dell'imputato in prossimità della prima udienza dibattimentale.
D'altra parte va precisato che il provvedimento che dispone in merito all'istanza di permesso di colloquio con il soggetto sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, da parte di persona diversa dal difensore, non ha natura giurisdiIOnale, in quanto non incide sulla libertà personale, ma amministrativa, attenendo alle modalità esecutive della custodia e al trattamento del detenuto, tanto che la giurisprudenza di legittimità, in applicaIOne del principio di tassatività delle impugnaIOni, ha ritenuto che il rigetto della richiesta non sia impugnabile con i mezzi previsti dal sistema processuale penale, ma con quelli dell'ordinamento amministrativo (Cfr. Sez. 4, Sentenza n. 2222 del 10/5/2000,
Bresciani, Rv. 216486),
Nel caso di specie non risulta che tale percorso impugnativo sia stato intrapreso dal ricorrente, il quale ha lamentato la mancata concessione del permesso dl colloquio del 22 aprile 2008, limitandosi poi a richiedere I differimento dell'udienza del 6 maggio 2008 al fine di consentire tale colloquio.
La Corte di appello, in applicaIOne di detti principi, ebbe a respingere l'istanza di differimento, motivata unicamente in relaIOne al colloquio con il consulente tecnico richiesto, dichiarando l'apertura del dibattimento. Di fatto, con le richieste istruttorie, il difensore dell'imputato avanzò le richieste istruttorie ritenute opportune, Ivi compresa anche la perizia medico legale sessuologica, psicopatologica e psichiatrica (oggetto del terzo motivo di censura). Inoltre, ed è ciò che maggiormente rileva al fini dell'effettività della difesa assicurata all'imputato, il dibattimento non si risolse in quella sola udienza, ma - come già
Indicato al punto 1 - si sviluppò dapprima fino all'udienza del 21 ottobre 2008, con l'audiIOne dei testi di accusa e di difesa, tra i quali proprio il prof. B.
(quale psichiatra consulente tecnico di parte dell'imputato), ascoltato in data 8 settembre 2008, e poi con un'ulteriore prosecuIOne avendo il Tribunale disposto una perizia ginecologica e sessuologica sulle persone offese ex art. 507 c.p.p., fino all'udienza di discussione del 15 gennaio 2009. Pertanto non solo l'esame testimoniale del consulente tecnico è stato espletato (e ne è stato tenuto ampio conto nella motivaIOne della sentenza), ma è evidente che tale lungo sviluppo O S C U RA TA
vivo mmentare na comunque consentito la realizzaIOne sia di momenti dialogici diretti tra il consulente e l'imputato, sia la eventuale proposiIOne di iniziative della difesa che avrebbero potuto richiedere un esame peritale sull'imputato allegando nuovi elementi e sollecitando il Collegio all'eserciIO dei poteri di ufficio. Di taichè nessuna lesione al diritto di assistenza dell'imputato, specificamente quale eserciIO del diritto alla prova, può essere ravvisata, in riferimento a quello specifico colloquio richiesto ed al differimento di udienza negato, come correttamente ritenuto dalla Corte di appello di Milano.
3. Quanto al terzo motivo di ricorso, con il quale si è lamentato che il giudice di appello avrebbe rigettato le richieste di perizie volte ad accertare gli aspetti psicopatologici dell'imputato al fine di valutare se avesse turbe, manie, patologie, disturbi della personalità e della sessualità e perversioni compatibili con i fatti per cui è stato condannato, lo stesso è del pari infondato, Risulta corretto il richiamo al divieto di accertamenti peritali sulla personalità dell'imputato posto che va ribadito il principio che il giudice non possa ricorrere all'apporto di specifiche competenze tecnico-scientifiche e, quindi, ad accertamenti di natura peritale, sul carattere, sulla personalità e sulle qualità psichiche indipendenti da cause patologiche dell'imputato, atteso il divieto sancito dall'art. 220, c.2 c.p.p. (cfr, a contrariis, Sez.3, n. 37402 del
13/11/2006, Balliu, Rv. 235034).
Quanto poi alla perizia psichiatrica, strictu sensu, che avrebbe potuto, a detta della difesa, fornire elementi in punto di imputabilità o meno del F.E. questo Collegio non può che condividere quanto affermato dalla Corte di appello milanese, circa la non ammissibilità di perizie meramente esplorative, disposte sulla base di mere asserIOni, atteso che non erano stati allegati documenti attestanti turbe psichiche pregresse o documentanti episodi di alteraIOni mentali a carico dell'imputato. È bene ricordare, infatti, che la dottrina scientifica ritiene concordemente che la parafilla o perversione sessuale (della quale la pedofilia è considerata una sottocategoria) vada ricompresa tra i disturbi di personalità attinenti alla sfera sessuale e le nevrosi e sia molto lontana dal quadri sintomatici afferenti la malattia mentale, quadri che si caratterizzano, invece, per la perdita del rapporto con il contesto reale, la destrutturaIOne della personalità, la dissociaIOne affettiva ed ideativa, le allucinaIOni ed i deliri. Pertanto, secondo la scienza psichiatrica, la pedofilia, se non accompagnata da un'accertata malattia mentale o da altri gravi disturbi della personalità, rappresenta una semplice devianza sessuale, senza influenza alcuna sulle capacità intellettive e volitive (sul fatto che la parafilia non implichi, per ciò solo, un viIO di infermità totale o parziale di mente, si veda anche Sez. 3, n. 1518, 19/1/2011, V.A., non mass.). Pertanto tale perizia psichiatrica non poteva certo definirsi prova decisiva O S C U RA T A
ai nini del giudiIO (In tal senso, Sez. 6, n. 7845 dell'8/8/1997, PG in proc.
Mariano, Rv. 210372).
Quanto alla negata perizia medico-legale-sessuologica volta all'accertamento della verginità anale di F.E. e delle dimensioni del suo pene, risulta del parl logicamente argomentata nella sentenza impugnata la valutaIOne compiuta dai giudici del merito circa la non rilevanza di tali accertamenti. Infatti poiché tale perizia avrebbe dovuto essere espletata al fine di porre in discussione l'attendibilità del minori, che avevano riferito che anche il F.E. li aveva indotti ad infilargli oggetti vari nell'ano, la Corte ha ritenuto che anche un eventuale esito positivo non avrebbe escluso la veridicità di tali racconti, posto che gli atti riferiti, per le non conosciute modalità del loro concreto svolgimento e per la possibile tipologia degli oggetti utilizzati, avrebbero potuto non lasciare tracce evidentl. Quanto alle dimensioni dell'organo genitale dell'imputato, il gludiIO di irrilevanza di una perizia, espresso nella sentenza impugnata, è stato logicamente posto in correlaIOne con la possibilità che la minore A. per la sua età e scarsa esperienza, possa aver descritto in modo impreciso, perché erroneamente percepito come particolarmente piccolo, il pene dell'imputato.
4. Con il quarto motivo è stata censurata la violaIOne degli artt. 359 e 360
c.p.p., nonché dell'art. 228 c.p.p., quanto alla omessa od illogica motivaIOne circa il vizio della consulenza tecnica della dott. C. disposta dal pubblico ministero, erroneamente intesa dalla Corte di appello come tardiva ecceIOne di nullità, mentre in realtà si intendeva eccepire la Inutilizzabilità, per violaIOne al principi della Carta di Noto, per l'erroneltà del quesito proposto, per la mancanza di registraIOne audiovisiva, per la mancata somministraIOne di test di livello e test neuropsicologici. La CT non avrebbe tenuto conto neppure del deficit cognitivo dal quale risulta affetta F.A. come risultante dal documento di una neuropsichiatra infantile, escludendo in via apodittica l'ipotesi di erronea e falsa denuncia, senza tenere conto dell'attitudine della minore a mentire, che risulterebbe dagli atti del processo.
L'assunto non è fondato.
La Corte di appello ha correttamente respinto le ecceIOni sulla consulenza tecnica della dott. C. in quanto tardive, perché avrebbero dovuto essere formulate con il primo atto difensivo (udienza preliminare). Né può essere invocata la sanIOne dell'inutilizzabilità prevista in via generale dall'art. 191
c.p.p., poiché la stessa si riferisce alle prove assunte in violaIOne dei divieti stablilti dalla legge (e quindi di prove in sé illegittime perché vietate) e non a quelle consentite (quali la consulenza tecnica psicologica sulla capacità a testimoniare ed attendibilità della persona offesa), senza l'osservanza delle regole formall dettate per le modalità di acquisiIOne, in quanto in tal caso deve essere applicata, per l'appunto, la disciplina delle nullità processuali, nel rispetto O S CU R ATA
vei principio al tassatività (in tal senso, ex multis, si veda Sez. 6, n. 40973 del
31/10/2008, Pagano, Rv. 241318).
Inoltre i giudici di appello hanno ritenuto che le critiche rivolte alla metodologia e conclusionl di tale CT sono superate dal fatto che le valutaIOni sulla capacità a testimoniare dei minori espresse in tale consulenza risultano in concreto irrilevanti, posto che la prova di tale capacità è fondata sui risultati dell'incidente probatorio, nel quale A. e S. hanno reiterato in maniera concorde le accuse di violenza nel confronti dello IO E. (ed) A. anche nel confronti del padre D. accuse che trovano un "granitico" riscontro oggettivo nelle situaIOni genitali del minori accertate (dott. G. e dott.
B..
Tale argomentaIOne risulta logicamente corretta e perfettamente congrua con le risultanze probatorie delle quali la sentenza dà ampio conto nella motivaIOne.
In questa sede infatti, non è consentito effettuare una nuova valutaIOne degli elementi probatori, ma si deve unicamente stabilire se nel giudiIO di merito siano stati esaminati, e correttamente interpretati, tutti gil elementi probatori acquisiti e se degli stessi sia stata offerta una interpretaIOne corretta, nel senso rispettosa delle regole della logica ed esaustiva e convincente rispetto alle richieste della difesa. La mera prospettaIOne di una diversa valutaIOne, più favorevole al ricorrente, delle emergenze processuali non costituisce viIO che comporti controllo di legittimità (Sez. 5, Sentenza n. 7569 del 11/6/1999,
Jovino, Rv. 213638). Resta perciò esclusa la possibilità di sindacare le scelte che
Il giudice ha operato sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova, a meno che le stesse non siano il frutto di affermaIOni apodittiche o illogiche. (Cfr. Sez.
3, n. 40542 del 6/11/2007, Marrazzo e altro, Rv. 238016). In particolare || giudiIO di capacità a deporre e di attendibilità dei testi-persone offese è un giudiIO di fatto che può essere effettuato in sede di merito mentre è precluso in sede di legittimità, specialmente quando il giudice del merito abbia fornito una spiegaIOne plausibile della sua analisi probatoria. (In tal senso, Sez. 3, n. 41282 del 18/12/2006, Agnelli e altro, Rv. 235578). Per quello che riguarda, in particolare, l'attendibilità delle persone offese nei reati sessuali, è stato affermato che essa deve essere valutata in senso globale, "tenendo conto di tutte le dichiaraIOni e circostanze del caso concreto e di tutti gli elementi acquisiti al processo" (Cosi, Sez. 3, n. 21640 dell'8/6/2010, P., Rv. 247644).
La Corte di appello ha pertanto fatto corretto uso dei principi consolidati in glurisprudenza circa l'attendibilità del minore-persona offesa, ritenendo logico e coerente quanto narrato dai bambini e confermando in tal modo la valutaIOne espressa dal giudice di primo grado. Infatti, come è stato più volte affermato da questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 15227 dell'11/4/2008, Baretti, Rv. 239735; Sez. 6,
n. 1307 del 14/1/2003, Delvai, Rv. 223061), quando le sentenze di primo e O S C U RA TA
secondo grado concordino nell'analisi e nella valutaIOne degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivaIOnale della sentenza di appello si salda con quella precedente e forma con essa un unico complessivo corpo argomentativo.
Peraltro è necessario precisare che si decade dalla facoltà di eccepire l'inutilizzabilità dell'accertamento tecnico disposto dal pubblico ministero sotto il profilo dell'assenza del presupposto dell'irripetibilità, se non si sia formulata riserva di promuovere l'incidente probatorio (cfr.. Sez. 1, n. 47502 del
21/12/2007, Talat e altro, Rv. 238365). Né le asserite violaIOni alle guidelines della Carta di Noto, la mancanza della videoregistraIOne, la mancata somministraIOne di certi tipi di test possono ritenersi sanIOnate dall'inutilizzabilità processuale o dalla nullità: tali prescriIOni non fanno parte della disciplina dettata per l'espletamento della consulenza, né della perizia. E' consolidato orientamento di questa Corte che "in tema di esame testimoniale dei minorenni parti offese nel reati di natura sessuale, le cautele prescritte dalla cosiddetta Carta di Noto, pur di autorevole rilevanza nell'interpretaIOne delle norme che disciplinano l'audiIOne di detti soggetti, presentano carattere non tassativo, sicché l'eventuale inosservanza di dette prescriIOni non comporta nullità dell'esame stesso". Il contenuto di tale Carta si limita, come indicato nel preambolo, a suggerimenti volti a garantire meglio l'attendibilità delle dichiaraIOni del minore e la proteIOne psicologica dello stesso. Quindi
l'inosservanza alle guidelines della Carta di Noto non determina automaticamente la inattendibilità delle dichiaraIOni del minore e neppure la nullità dell'esame o la sua inutilizzabilità, a meno di non volere Introdurre un'ipotesi non prevista di nullità o di inutilizzabilità. Né può concludersi, con un sillogismo astratto, che alla violaIOne di tali prescriIOni debba conseguire un giudiIO di inattendibilità del minore. (Cosi Sez. 3, n. 6464 dell'11/2/2008, G.,
Rv. 239091; n. 20568 del 22/05/2008, Gruden, Rv. 239879 e n.44472 del
17/12/2010, D.M. e altri, non mass.)
Quanto affermato è da ritenersi valido non solo per l'esame testimoniale in seso stretto, ma anche in relaIOne all'esame dei minori condotto dal consulente tecnico in sede di consulenza (o perizia).
Da ultimo, neppure corrisponde a verità il fatto che il Tribunale di Como abbia recepito acriticamente le conclusioni della consulenza della dott. C. senza tenere conto dei rilievi critici mossi dal consulente tecnico di parte, Prof.
B.F. in quanto, come già menIOnato, un apposito capitolo della sentenza di primo grado è proprio dedicato integralmente all'analisi delle osservaIOni svolte dal consulente tecnico anche a tal proposito.
5. Anche la censura di manifesta illogicità della motivaIOne per aver ritenuto le dichiaraIOni dei minori riscontrate dalla consulenza medico legale espletata dalla O S C U RATA
Procura della repubblica di Como e dalle valutaIOni espresse in dibattimento dai consulenti e dal perito nominato ex art. 507 dal Tribunale è Infondata. Le argomentaIOni svolte con il motivo di ricorso propongono interpretaIOne difensiva contrastante con i dati acquisiti del processo, invero non opinabili, come rilevato nella diffusa, logica ed esauriente motivaIOne della sentenza impugnata (in particolare pp. 24 e 25), quanto alle risultanze della situaIOne genitale ed anale di A. e della situaIOne anale del piccolo S. motivaIOne nella quale i gludici hanno già fornito una chiara e coerente risposta a ciascuna di tali argomentaIOni difensive, volte a sovvertire l'entità e la cronologia degli abusi (soprattutto in riferimento alla violenza sessuale vaginale di A. per cercare di attribuirne la paternità ad altri). Tale parte motiva risulta immune da doglianze di presunta illogicità e finisce per rappresentare il dato oggettivo di pieno ed indiscutibile riscontro delle dichiaraIOni rese dai minori.
6. Del pari infondato risulta essere il sesto motivo di ricorso, ove si lamenta che la Corte di appello non ha rinnovato il dibattimento ex art. 603 c.p.p. per assumere la testimonianza di alcuni compagni di scuola di F.A. che avrebbero dovuto riferire sui rapporti sessuali avuti con la stessa.
E' opportuno ricordare che in tema di rinnovaIOne del dibattimento in appello, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio che il giudice di secondo grado ha l'obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovaIOne del dibattimento solo nel caso in cui la accolga, mentre se ritiene che debba essere respinta, potrebbe anche motivarne II rigetto in via implicita, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare (o negare) la responsabilità del reo (Sez. 3, n. 24294 del 25/6/2010, D. S. B., Rv. 247872; sottolinea il carattere ecceIOnale dell'istituto: Sez. 5, n. 15320 del 21/4/2010, Pacini, Rv. 246859).
Inoltre, quando la struttura argomentativa della motivaIOne della decisione di secondo grado fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutaIOne in ordine alla responsabilità, l'eventuale rigetto dell'istanza di rinnovaIOne istruttoria in appello si sottrae al sindacato del giudice di legittimità (Sez. 6,
Sentenza n. 40496 del 19/10/2009, Messina e altro, Rv, 245009).
Ad abundantiam, questo Collegio precisa che, nel caso di specie, la Corte di appello, con una motivaIOne priva di salti logici e perfettamente coerente con la valutaIOne di attendibilità della minore, espressa in correlaIOne con le risultanze probatorie, ha chiarito le ragioni per le quali la richiesta rinnovaIOne
Istruttoria fosse del tutto superflua ed inconcludente rispetto agli elementi probatori già acquisiti al processo e valutati dal giudice di prime cure: la verifica di presunti episodi sessuali tra la minore e compagni di scuola, episodi successivi al fatti per cui è processo, oltre ad essere difficilmente realizzabile per la possibile e presumibile reticenza di tali testi, sarebbe stata comunque irrilevante O S C U R A TA
mapally air attendibilità della minore, perché nel caso in cul fossero stati confermati tail episodi, gli stessi sarebbero successivi a quelli di violenza ascritti agli imputati, per i quali non potrebbe essere esclusa la responsabilità degli stessi, e perché nel caso fossero stati negati, e dovesse darsi credito all'invenIOne da parte della minore di tali episodi in ambito scolastico, tale
InvenIOne sarebbe invece segno evidente del tentativo di decontestualizzare dall'ambito familiare gli abusi subiti. Peraltro anche la sentenza di primo grado aveva ritenuto che il racconto di tali presunti abusi scolastici fosse stato uno strumento utilizzato dalla bambina per comunicare il suo forte disagio e per cercare un interlocutore in grado di prestarle aluto, "trasponendo dal piano familiare (per lei psicologicamente inaccettabile) al piano scolastico la vicenda".
7. Del tutto Infondata risulta la censura circa la manifesta illogicità della valutaIOne di attendibilità delle testimonianze di T.A. e P.G.
Come già evidenziato, non è possibile nel giudiIO di legittimità operare una rilettura del fatti risultanti dal processo: il giudiIO di attendibilità del testi attiene al merito ed il controllo qui operato attiene unicamente al profilo della logicità e non contraddittorietà della motivaIOne. Orbene, Il giudiIO di attendibilità di tall testimoni è stato espresso dal giudici di merito con una motivaIOne congrua ed immune da smagliature logiche (pp. 26, 27 e 28 della sentenza), anche laddove ha esaminato alcune apparenti discrasie comportamentall del T. e quando ha ricostruito la cronologia degli eventi che portarono alle rivelaIOni dei gravi abusi subiti da parte del minori A. e
S.
8. Quanto alla doglianza relativa alla violaIOne degli artt.191, 192 e 499 c. 2 e 3
c.p.p in relaIOne all'espletamento degli incidenti probatori in violaIOne al divieto di domande suggestive e per motivaIOne mancante od illogica sulla inutilizzabilità della testimonianza di F.S. , la stessa risulta non fondata.
Correttamente la Corte di appello ha ritenuto che l'eccepita nullità degli Incidenti probatori era da ritenersi intempestiva, in quanto trattandosi di nullità relativa avrebbe dovuto essere eccepita, al più tardi, all'udienza preliminare, inoltre ha osservato che lo svolgimento delle prove testimoniale del due bimbi è avvenuto nel pieno rispetto del contraddittorio e con la costante presenza della difesa, la quale avrebbe potuto svolgere in tale sede ogni opportuna osservaIOne.
Come già evidenziato al punto 4 che precede, a proposito del rispetto delle
IndicaIOni della Carta di Noto, il mancato rispetto delle norme che regolano l'esame testimoniale, quando non attiene a divieti posti dalla legge ma è riferito alle modalità dell'esame di minori, determina una mera irregolarità e non una nullità o inutilizzabilità e non può quindi essere ricondotto in alcuna delle previsioni di cui agli artt. 178 e 179 c.p.p., sempre che sia stato assicurato il diritto della difesa di Interloquire, ponendo domande al teste, in modo che venga O S C U RA T A
salvaguardato il principio del contraddittorio. Tanto premesso, nel caso di specie non risulta che vi sia stata violaIOne del diritto di difesa, in quanto nel corso degli incidenti probatori la stessa ha avuto la possibilità di procedere, a sua volta, al
contro
-esame, per mezzo del g.l.p. e, comunque, ha potuto svolgere i rillevi ritenuti necessari.
Quanto alla tipologie delle domande formulate a S. è bene ricordare che in tema di esame testimoniale, la violaIOne del divieto di porre domande non pertinenti o suggestive, da un lato, non determina l'inutilizzabilità della testimonianza, in quanto tale sanIOne riguarda le prove vietate dal codice di rito e non la regolarità dell'assunIOne di quelle consentite, dall'altro, non è sanIOnata da nullità in virtù del principio di tassatività. (cfr. Sez. 3, n. 35910 del
19/9/2008, Ouertatani. Rv. 241090, Sez. 1, n. 32851 del 5/8/2008, Sapone e altri, Rv. 241227).
9. Manifestamente infondato il nono motivo di ricorso, afferente l'attendibilità della testimonianza di A. assunta in incidente probatorio e la mancanza e l'illogicità della motivaIOne sul punto. L'argomentaIOne sviluppata dalla difesa punta ad estrapolare una sola frase dalle estese dichiaraIOni rese nel corso dell' incidente probatorio da A. che ad un certo punto avrebbe esclamato:
"voglio andare via perché mlo zlo non ha fatto niente".
Si tratta di una censura in punto di fatto: il giudice di legittimità deve solo verificare che i giudici di appello abbiano fornito una motivaIOne convincente di tale espressione. E di fatti così è: i gludici del merito, con un ragionamento plenamente convincente e comunque incensurabile in questa sede, hanno ritenuto che tale frase, nel contesto dell'incidente probatorio nel quale si inserì, lungi dai manifestare l'estraneità di F.E. abbia dimostrato la stanchezza psicologica e la ribellione della vittima minorenne di abusi sessuali, la cut vulnerabilità è stata continuamente posta sotto pressione dallo stesso svolgersi degli atti necessari allo svolgimento del processo, nella specie, dalla ripetuta narraIOne degli abusi.
Gli altri elementi addotti che dovrebbero porre in dubbio l'attendibilità della minore non fanno che riproporre le stesse argomentaIOni in ordine alle risultanze della perizia medico legale già avanzate nello specifico motivo di ricorso e pertanto sono infondate come glà evidenziato in precedenza.
10. Quanto al motivo di ricorso della mancanza od illogicità della motivaIOne, in relaIOne al fatto che alcuni elementi a discarico introdotti in appello non sarebbero stati considerati, quali le testimonianze del nonni, di altri testi della difesa e l'esito negativo della perquisiIOne domiciliare svolta dalla p.g. al domicilio del F. Il motivo risulta manifestamente infondato.
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ERoi O S C U R A TA
prove a discarico acquisite sono state esaminate nel dettaglio sia nella sentenza di primo grado, che in quella di appello. Entrambe le decisioni hanno esaminato gli argomenti difensivi sulle prove a carico e a discarico.
Tutte le argomentaIOni avanzate con il motivo di ricorso mirano a proporre una diversa lettura delle risultanze processuall, inammissibile nel giudiIO di legittimità.
F.D.F.11. Quanto alla posiIOne di il motivo di ricorso attiene alla inosservanza e violaIOne dell'art. 192 e 492 c. 2 e 3 c.p.p. per mancanza, manifesta contraddittorietà od illogicità della motivaIOne sulla valutaIOne di
F.A. attendibilità della testimonianza di unica accusatrice del padre
F.D.
Il motivo proposto è infondato.
Come già rilevato in precedenza, la Corte di appello ha fatto corretto uso dei principi consolidati in giurisprudenza circa l'attendibilità della persona offesa, ritenendo logico e coerente quanto narrato dalla minore F.A. anche in relaIOne alle condotte delittuose poste in essere dal padre, confermando la valutaIOne espressa dal giudice di primo grado, con conseguente integraIOne della struttura motivaIOnale delle due sentenze di merito: non già con acritico recepimento di quanto espresso in primo grado, ma con piena autonomia nella
"nuova valutaIOne" di merito, la quale risulta argomentata. Il capo della
F.D.F. decisione afferente è censurato dalla difesa come sommario, in quanto raffrontato con la parte della motivaIOne relativa al F.E. ed ai motivi di appello alcuni a lui esclusivi, altri comuni ad entrambi gli imputati, seppure presentati solo in relaIOne all'imputato F.E.
In realtà tutte le argomentaIOni svolte nella parte motiva della sentenza impugnata circa l'attendibilità delle dichiaraIOni della minore A. ed ai riscontri alle stesse, hanno valenza anche in relaIOne a quanto narrato dalla minore in merito al padre: questo Collegio ritiene che non sia affatto mancante la motivaIOne in merito al riscontri degli episod! relativi al reati ascritti a
F.D.F. I giudici del merito hanno esplicitato le ragioni per le quall ritengono provato il reato ascrittogli, data la sussistenza di un più che convincente riscontro oggettivo degli abusi sessuali e del fatto che gli stessi fossero stati perpetrati in ambito intrafamiliare dal F.E. anche per il suo autonomo contributo delittuoso. Tali elementi rendono pienamente credibile la testimone A. anche in relaIOne al ruolo del padre, in riferimento al quale non sono affatto indispensabili riscontri oggettivi specifici in merito alla riceIOne delle somme di denaro richieste al fratello E. in cambio della commissione degli abusi sul minori (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 30422 del
10/8/2005, Poggi, Rv. 232018). Né ha pregio la censura di Illogicità e/o contraddittorietà della motivaIOne, essendo la ratio decidendi della dichiarata O S C U R ATA
wvipevolezza del F.D. _ perfettamente congrua con le risultanze probatorie acquisite nel corso dei due gradi del giudiIO di merito.
Il ricorso presentato da F.E. e da F.D.F. deve pertanto essere rigettato ed al rigetto consegue la condanna del ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ex art. 616 c.p.p., nonchè alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che questa Corte liquida in euro duemila e cinquecento, oltre accessori come per legge
PQM
rigetta il ricorse e condanna I ricorrenti al pagamento delle spese processual! nonchè alla rifusione delle spese del grado in favore della parte civile che liquida
In euro duemila e cinquecento oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2010.
Il Presidente Il consigliere estensore
72 Рекв ( Elisabetta RosiElisolette Rod Petti
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di tutte le persone indicate nel provvedimento ai sensi dell'art. 52 D.lgs. n. 196 del 2003 perché previsto dalla legge. Il consigliere estensore"घर" Il Presidente nest.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA] Z ION A
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11 14 APR. 2011 DI
IL CANCELLIERE
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Luana Mariani
18 O S C U RATA
CapaIOne - Terza SeIOne Penale - on ordinaure n° 29773/13 del 20/06/ 11/6/2013: "Ordino che nel dispositivo della senten
15157/2011, emessa in data 16/12/2010 da questaza M. Suprema Corte, terza seIOne penale, vei confronti е меё di F.E. e F.D.F. corrigondente mole di udieuse, dogo le parole
" oltre accessori coure per legge" n'aus agqunte le parole "disponendone it pregaments in faubre радашено dello stato "
* CORTE
Roma, 29 OTT 2013 Il FunIOnario Giudiziario
Luigi CODAMO
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