Cass. pen., sez. III, sentenza 16/12/2010, n. 15157
CASS
Sentenza 16 dicembre 2010

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Massime3

Il diritto della persona in stato di custodia cautelare di conferire con il difensore ex art. 103 cod. proc. pen. non si estende ai colloqui con il consulente tecnico.

La pedofilia, se non accompagnata da un'accertata malattia mentale o da altri gravi disturbi della personalità, rappresenta una semplice devianza sessuale, senza influenza alcuna sulle capacità intellettive e volitive della persona.

Non determina nullità o inutilizzabilità l'inosservanza dei criteri dettati dalla cosiddetta "Carta di Noto" nella conduzione dell'esame dei minori persone offese di reati di natura sessuale, e non è neanche, di per sé, ragione di inattendibilità delle dichiarazioni raccolte, pur quando l'esame sia condotto dal consulente o dal perito in sede di consulenza o perizia.

Commentario1

  • 1Testimone suggestionato, non sereno o non spontaneo? Prova valida (Cass. pen., 18702/14)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 gennaio 2019

    In tema di esame testimoniale, la violazione del divieto di porre domande non pertinenti o suggestive, da un lato, non determina l'inutilizzabilità della testimonianza, in quanto tale sanzione riguarda le prove vietate dal codice di rito e non la regolarità dell'assunzione di quelle consentite, dall'altro, non è sanzionata da nullità in virtù del principio di tassatività (Sez. 3, n. 35910 del 25/06/2008 - dep. 19/09/2008, Ouertatani, Rv. 241090); nè determina nullità o inutilizzabilità l'inosservanza dei criteri dettati dalla cosiddetta "Carta di Noto" nella conduzione dell'esame dei minori persone offese di reati di natura sessuale, e non è neanche, di per sé, ragione di inattendibilità …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 16/12/2010, n. 15157
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15157
Data del deposito : 16 dicembre 2010

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