Cass. civ., sez. III, sentenza 13/10/2003, n. 15278
CASS
Sentenza 13 ottobre 2003

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La domanda di opposizione ex art. 619 cod. proc. civ. dà vita ad un ordinario giudizio di cognizione, autonomo rispetto all'esecuzione nella quale si inserisce, in cui l'onere di provare la titolarità del diritto del terzo opponente di sottrarre il bene pignorato all'esecuzione attiene al fatto costitutivo della pretesa , ed è quindi a carico dell'attore ( in applicazione del su indicato principio di diritto, la S.C. ha confermato la sentenza di merito ritenendo che, nel caso di omesso deposito del ruolo esattoriale da parte dell'esattore procedente ed esclusivo possessore di esso, non si potesse presumere da ciò l'anteriorità dell'acquisto da parte del terzo rispetto alla consegna del ruolo all'esattore, in quanto ciò avrebbe comportato una inversione dell'onere probatorio, e che alla mancanza di disponibilità del documento si poteva ovviare chiedendo l'acquisizione dell'atto al giudizio ex art. 210 cod. proc. civ.).

L'inosservanza da parte dell'Ufficiale giudiziario del termine per il deposito del verbale di pignoramento e del titolo esecutivo non incide sulla validità del pignoramento ma comporta l'impossibilità di provvedere sull'istanza di vendita; tale inosservanza, che si riflette sugli atti successivi, può essere fatta valere con l'opposizione agli atti esecutivi nel termine di cinque giorni dalla notifica dell'ordinanza di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti innanzi al giudice dell'esecuzione.

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  • 1Pignoramento e opposizione di terzo: spetta all’opponente dimostrare la titolarità del dirittoAccesso limitato
    Marcella Ferrari · https://www.altalex.com/ · 14 gennaio 2022

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 13/10/2003, n. 15278
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15278
Data del deposito : 13 ottobre 2003

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