Sentenza 13 ottobre 2003
Massime • 2
La domanda di opposizione ex art. 619 cod. proc. civ. dà vita ad un ordinario giudizio di cognizione, autonomo rispetto all'esecuzione nella quale si inserisce, in cui l'onere di provare la titolarità del diritto del terzo opponente di sottrarre il bene pignorato all'esecuzione attiene al fatto costitutivo della pretesa , ed è quindi a carico dell'attore ( in applicazione del su indicato principio di diritto, la S.C. ha confermato la sentenza di merito ritenendo che, nel caso di omesso deposito del ruolo esattoriale da parte dell'esattore procedente ed esclusivo possessore di esso, non si potesse presumere da ciò l'anteriorità dell'acquisto da parte del terzo rispetto alla consegna del ruolo all'esattore, in quanto ciò avrebbe comportato una inversione dell'onere probatorio, e che alla mancanza di disponibilità del documento si poteva ovviare chiedendo l'acquisizione dell'atto al giudizio ex art. 210 cod. proc. civ.).
L'inosservanza da parte dell'Ufficiale giudiziario del termine per il deposito del verbale di pignoramento e del titolo esecutivo non incide sulla validità del pignoramento ma comporta l'impossibilità di provvedere sull'istanza di vendita; tale inosservanza, che si riflette sugli atti successivi, può essere fatta valere con l'opposizione agli atti esecutivi nel termine di cinque giorni dalla notifica dell'ordinanza di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti innanzi al giudice dell'esecuzione.
Commentario • 1
- 1. Pignoramento e opposizione di terzo: spetta all’opponente dimostrare la titolarità del dirittoAccesso limitatoMarcella Ferrari · https://www.altalex.com/ · 14 gennaio 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/10/2003, n. 15278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15278 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi CO - Consigliere -
Dott. TRIFONE CO - rel. Consigliere -
Dott. TALEVI Alberto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA LO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 271, presso lo studio dell'avvocato COSTANTINO TESSAROLO, che lo difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE FOGLIA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SEIT PARMA SPA, in persona del suo Presidente e legale rappresentante "pro-tempore" Avv. Alberto Bertora, elettivamente domiciliata in ROMA V.LE PARIOLI 180, presso lo studio dell'avvocato FR BRASCHI, che la difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE BRUNO, ALBERTO RONDANI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
UF FR;
- intimato -
avverso la sent. n. 651/00 della Corte d'Appello di BOLOGNA, SEZIONE TERZA CIVILE CIVILE emessa il 2 maggio 2000, depositata il 2 giugno 2000; RG. 1337/1998;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 24 aprile 2003 dal Consigliere Dott. CO TRIFONE;
udito l'Avvocato FR BRASCHI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 619 c.p.c. AR AN proponeva opposizione nella procedura esecutiva esattoriale introdotta innanzi al pretore di Parma dalla società SEIT Parma spa in danno di CO UF per la riscossione di tributi evasi.
Il terzo opponente assumeva di essere proprietario dei beni mobili pignorati, di essi essendosi reso aggiudicatario in precedente asta indetta nei confronti del medesimo debitore esecutato, al quale, con scrittura privata registrata, li aveva poi concessi in comodato. Il pretore, ritenuta la sua incompetenza, rimetteva le parti davanti al tribunale di Parma, che, nella contumacia del debitore esecutato, con sentenza del 4 giugno 1998, respingeva l'opposizione nella considerazione che l'opponente non aveva fornito la prova dell'anteriorità dell'aggiudicazione rispetto alla consegna del ruolo all'esattore.
Sul gravame principale di AR AN e su quello incidentale della concessionaria società SEIT Parma spa provvedeva la Corte d'appello di Bologna con sentenza pubblicata il 2 giugno 2000, la.quale rigettava entrambe le impugnazioni e condannava l'appellante principale alle spese del grado.
Ai fini che ancora interessano, i giudici d'appello - premesso che la norma dell'art. 65 del D.P.R. n. 602 del 1973 richiede che la dimostrazione dell'appartenenza dei beni a terzi nell'esecuzione esattoriale deve essere data con atti pubblici o scritture private autenticate di data certa anteriore a quella della consegna del ruolo all'esattore ovvero con sentenza passata in cosa giudicata, pronunciata su domanda proposta anteriormente alla data stessa - consideravano che era onere dell'opponente dimostrare, oltre che la titolarità di uno dei previsti titoli di proprietà di data certa, la anteriorità di esso alla consegna del ruolo all'esattore;
rilevavano che, nella specie, il AN detta anteriorità non aveva provato;
precisavano che non poteva essere condivisa la tesi dell'opponente, secondo la quale la data della consegna del ruolo costituiva circostanza rientrante nella esclusiva disponibilità dell'esattore e, perciò, fatto del quale il terzo era esentato dal dare dimostrazione.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso AR AN, il quale affida l'impugnazione a due mezzi di doglianza, che la società SEIT Parma spa contrasta con controricorso.
Non ha svolto difese il debitore esecutato CO UF. Il ricorrente ha presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d'impugnazione - deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui all'art. 65 del D.P.R. n. 602 del 1973, all'art. 518 c.p.c., all'art. 57 del D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 e degli artt. 3, 23, 24, 41, 42, 53 e 113 Cost. nonché la carente, contraddittoria ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia - il ricorrente denuncia che la Corte territoriale non aveva assolutamente motivato circa l'eccepita mancata produzione nel fascicolo dell'esecuzione del titolo esecutivo (ruolo esattoriale) posto a base dell'espropriazione forzata dei beni pignorati.
Assume che la produzione del suddetto titolo esecutivo, oltre a costituire presupposto indispensabile della stessa procedura esecutiva, sarebbe stata prevista anche perché il terzo opponente sia messo in condizione di comprovare l'anteriorità dell'acquisto, da parte sua, dei beni, allo scopo di sottrarli all'esecuzione. Specifica che non dovrebbero esservi dubbi sul fatto che anche il terzo, i cui beni siano sottoposti ad esecuzione esattoriale, vanti un interesse, meritevole di riconoscimento, a verificare quanto meno l'esistenza materiale e giuridica del ruolo d'imposta in virtù del quale si procede.
Aggiunge che una diversa interpretazione sarebbe in insanabile contrasto con la previsione dei suddetti precetti costituzionali, per cui, ove delle norme di cui all'art. 65 del D.P.R. n. 602 del 1973 e all'art. 57 del D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 non si dovesse dare la interpretazione prospettata, di esse eccepisce, "in parte qua", il contrasto con le indicate norme della Costituzione. Con il secondo motivo d'impugnazione - deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui all'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 2727 c.c., e di cui all'art. 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nonché la carente, contraddittoria ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia - il ricorrente assume che, non avendo la società concessionaria della riscossione dei tributi prodotto, in causa il ruolo di imposta, in violazione dell'onere che deriverebbe a norma degli artt. 518 e 557 c.p.c., il giudice del merito avrebbe dovuto ritenere raggiunta la dimostrazione dell'acquisto dei beni pignorati in data anteriore alla consegna del ruolo esattoriale per l'implicita ammissione che della suddetta anteriorità la medesima società concessionaria effettuava in assenza di specifica e tempestiva contestazione. Rileva, altresì, che, per la qualità propria rivestita dal concessionario della riscossione, il giudice del merito non avrebbe dovuto neppure dubitare dell'esistenza di un vero e proprio principio processuale di carattere generale circa l'onere della suddetta produzione da parte della società resistente.
Aggiunge, infine, che in base ai dati dell'annotazione della data di notificazione del primo e del secondo avviso di mora e tenuto conto del termine di trenta giorni per la trasmissione del ruolo al concessionario (termine che, presumibilmente, l'Amministrazione Finanziaria aveva osservato, secondo l'"id quod plerumque accidit"), bene avrebbe potuto il giudice di secondo ricavare che il ruolo fosse stato consegnato anteriormente all'acquisto dei beni assoggettati all'esecuzione.
I motivi d'impugnazione, che possono essere esaminati congiuntamente siccome logicamente collegati ed interdipendenti, non possono essere accolti.
In ordine alla prima censura (relativa ad un preteso onere della società creditrice procedente di depositare nella cancelleria del giudice dell'esecuzione il verbale di pignoramento con il titolo esecutivo (artt. 518 e 557 c.p.c. in funzione di un interesse anche dei terzi di controllare la sussistenza del titolo esecutivo esattoriale), osserva questa Corte che l'inosservanza del termine per il deposito da parte dell'ufficiale giudiziario del verbale di pignoramento e del titolo esecutivo determina una irregolarità che, senza incidere sulla validità del pignoramento, comporta l'impossibilità di provvedere sull'istanza di vendita, con la conseguenza che la suddetta irregolarità, che si riflette sugli atti successivi, deve essere fatta valere, con l'opposizione di rito ex art. 617 c.p.c., entro il termine di cinque giorni dalla notificazione dell'ordinanza di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti innanzi al giudice dell'esecuzione (arg. da Cass., n. 6675/92). In base al rilievo di cui innanzi, pertanto, deve certamente escludersi che il deposito del verbale di pignoramento e del titolo esecutivo (finalizzato alle esigenze specifiche e proprie del processo esecutivo in vista della serie degli atti successivi) abbia anche l'ulteriore scopo di assicurare eventuali interessi di terzi non assoggettati all'esecuzione in veste di opponenti, per cui, come in virtù della regola generale il terzo non è legittimato a far valere eventuali irregolarità degli atti esecutivi con l'opposizione ex art. 617 stesso codice, allo stesso modo deve negarsi che il terzo opponente abbia interesse a porre la questione oggetto del mezzo d'impugnazione, la quale non è affatto rilevante per l'accertamento specifico cui è diretta la domanda A opposizione ex art. 619 c.p.c., la quale dà vita ad un ordinario giudizio di cognizione, autonomo rispetto all'esecuzione in cui si inserisce.
Ulteriore conseguenza del carattere di autonomo giudizio di cognizione, proprio dell'azione ex art. 619 c.p.c., è quella che l'onere di provare la titolarità del diritto del terzo opponente di sottrarre il bene pignorato all'esecuzione attiene al fatto costitutivo della pretesa ex art. 619 c.p.c. ed è, perciò, a carico dell'opponente.
Non è fondata, pertanto, neppure la censura di cui al secondo mezzo di doglianza.
Non è, infatti, condivisibile la tesi prospettata, secondo la quale, in base ad una pretesa situazione di inversione dell'onere della prova, nel caso in cui il concessionario della riscossione non provveda all'acquisizione in causa del ruolo esattoriale, del quale come esclusivo possessore sarebbe tenuto ad effettuare la produzione in giudizio, dovrebbe il giudice da ciò argomentare l'anteriorità dell'acquisto rispetto alla consegna del ruolo all'esattore. Il presupposto su cui il ricorrente fonda la suddetta tesi, consistente nell'affermazione della sussistenza di un obbligo di doverosa allegazione da parte dell'esattore per effetto dell'attività istituzionale che svolge e dell'esclusiva disponibilità che ha della relativa documentazione, non trova alcun sostegno nella legge e non considera che, quando vi è la necessità dell'opponente a fini probatori di disporre di dati e documenti non in suo possesso, possono soccorrere altre iniziative di acquisizione di atti, mediante rimedi affidati alla specifica iniziativa della parte interessata (art. 210 c.p.c.) avvero rimessi al potere d'ufficio del giudice, il cui esercizio le parti possono, comunque, sollecitare (art. 213 c.p.c.). Nella specie, il ricorrente non ha proposto in tal senso alcuna istanza, del cui mancato accoglimento possa dolersi. Quanto alla censura di vizio di motivazione per il fatto che l'anteriorità dell'acquisto rispetto alla consegna del ruolo sarebbe stata circostanza desumibile, in via di presunzione, dagli indicati elementi, rileva questa Corte che, piuttosto che un vizio di motivazione, il ricorrente sollecita in questa sede l'inammissibile riesame delle risultanze probatorie per farne derivare una conclusione diversa da quella, logica e non contraddittoria, del giudice di merito.
Il ricorso, pertanto, è rigettato con la condanna del soccombente ricorrente a pagare le spese del giudizio di cassazione, liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.600,00 (duemilaseicento/00), di cui Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per onorari, oltre spese generali ed accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 24 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2003