Sentenza 18 ottobre 2011
Massime • 1
La "partecipazione" al reato di violenza sessuale di gruppo non è limitata al compimento, da parte del singolo, di un'attività tipica di violenza sessuale, ma ricomprende qualsiasi condotta partecipativa, tenuta in una situazione di effettiva presenza non da mero "spettatore", sia pure compiacente, sul luogo ed al momento del reato, che apporti un reale contributo materiale o morale all'azione collettiva.
Commentari • 7
- 1. Art. 609-bis - Violenza sessuale (1)https://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Elemento soggettivo Ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo del reato di violenza sessuale non è necessario che la condotta sia specificamente finalizzata al soddisfacimento del piacere sessuale dell'agente, essendo sufficiente che questi sia consapevole della natura oggettivamente “sessuale” dell'atto posto in essere volontariamente, ossia della sua idoneità a soddisfare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo, a prescindere dallo scopo perseguito (Sez. 3, 3648/2018). Elemento oggettivo Integra l'elemento oggettivo del reato di violenza sessuale non soltanto la condotta invasiva della sfera della libertà ed integrità sessuale altrui realizzata …
Leggi di più… - 2. Art. 609-octies - Violenza sessuale di gruppo (1)https://www.filodiritto.com/
- 3. Fare un video di uno stupro è comportamento punibile? (Cass. 29096/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 novembre 2020
Perché sia configurabile il delitto di violenza sessuale di gruppo non è richiesto che tutti i componenti del gruppo compiano atti di violenza sessuale. È sufficiente che ciascun partecipe offra un contributo causale, materiale o morale, alla commissione del reato: la presenza, il toccatmento del seno della persona offesa e la realizzazione di un video dei fatti criminali, manifesta una chiara adesione alla violenza di gruppo che rafforzava il proposito criminoso dello stesso. Neppure è necessario che i componenti del gruppo assistano al compimento degli atti di violenza sessuale. Basta la loro presenza nel luogo e nel momento in cui detti atti vengono compiuti, anche da uno solo dei …
Leggi di più… - 4. Violenza sessuale di gruppo: partecipa chiunque offra un contributo, come ad esempio fare un videoAccesso limitatoLuigi Giordano · https://www.altalex.com/ · 4 novembre 2020
- 5. Partecipe o spettatore della violenza sessuale di gruppo? (Cass. 11036/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 marzo 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/10/2011, n. 44408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44408 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 18/10/2011
Dott. FIALE Aldo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 2088
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - N. 794/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) B.M. , N. IL (omesso) ;
2) V.M. , N. IL (omesso) ;
3) S.C. , N. IL (omesso) ;
avverso la sentenza n. 49/2009 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 29/04/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/10/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO FIALE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mazzotta Gabriele, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità;
udito il difensore avv. Clementini Carlo, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Trieste, con sentenza del 29.4,2010, confermava la sentenza 18.5.2007 del Tribunale collegiale di Gorizia, che aveva affermato la responsabilità penale di B.M. , V.M. e S.C. in ordine al delitto di cui:
- all'art. 112, comma 1, n. 1, art. 609 bis e 609 octies c.p. (poiché, riuniti in gruppo tra loro ed anche con altre persone, costringevano le minori O.J. e S..F. a subire atti sessuali all'interno di una discoteca, consistiti in palpeggiamenti violenti del seno e dei genitali - in (omesso) ) e, riconosciute a tutti circostanze attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 609 octies c.p., comma 4, aveva condannato ciascuno alla pena principale di anni due, mesi otto di reclusione ed alla pena accessoria di legge, nonché al risarcimento dei danni, liquidati in Euro 3.000,00 per ognuna delle due ragazze, costituitesi parti civili.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore degli imputati, il quale ha eccepito:
- mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto di affermazione delle rispettive responsabilità, per avere la Corte territoriale ritenuto incongruamente attendibili le accuse formulate dalle parti offese, che sarebbero invece spesso cadute in contraddizioni ed avrebbero fornito ricostruzioni lacunose e divergenti dei medesimi fatti, attribuendo a ciascun imputato, di volta in volta, ruoli e condotte del tutto diversi;
- incongrua valutazione dalla circostanza che "la maggior parte degli imputati riconosciuti in sede di individuazione fotografica non vennero poi riconosciuti in sede di ricognizione formale" eseguita con incidente probatorio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché articolato in fatto e manifestamente infondato.
1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, in tema di valutazione probatoria, la deposizione della persona offesa dal reato, anche se quest'ultima non è equiparabile al testimone estraneo, può tuttavia essere da sola assunta come fonte di prova, ove venga sottoposta ad un'indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l'ha resa (vedi, tra le costanti decisioni in tal senso, Cass.: Sez. 3: 12.10.2006, a 34110;
10.8.2005, n. 30422 e 29.1.2004, n. 3348; Sez. 4, 9.4.2004, n. 16860). Un'indagine siffatta, nella fattispecie in esame, risulta correttamente effettuata, poiché i giudici del merito hanno sottoposto ad un controllo penetrante e rigoroso le dichiarazioni accusatorie provenienti dalle due ragazze ed hanno attribuito credibilità alle stesse, tenendo anche conto che i tre imputati erano stati da esse costantemente individuati in sede sia di ricognizione fotografica sia di ricognizione personale effettuata con incidente probatorio (i giudici del merito hanno assolto, invece, altri giovani per i quali vi erano state discordanze tra le parti offese nelle ricognizioni).
Nell'anzidetto contesto probatorio la Corte territoriale non ha mancato di valutare analiticamente le obiezioni formulate dalla difesa e le dedotte discrasie nelle dichiarazioni delle parti offese sono state razionalmente considerate come marginali e tali da non incidere sulla complessiva attendibilità delle stesse. La struttura razionale della decisione risulta sorretta, in conclusione, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, mentre al ricorrente non è consentito sollecitare la rilettura del quadro probatorio e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata.
2. Irrilevante è la questione del compimento in concreto, da parte di ciascuno dei ricorrenti, di palpeggiamenti lascivi. Il delitto di cui all'art. 609 octies c.p., costituisce una fattispecie autonomi di reato necessariamente plurisoggettivo proprio, consistente nella "partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'art. 609 bis c.p.", in cui la pluralità di agenti è richiesta come elemento costitutivo.
La previsione di un trattamento sanzionatorio più grave si connette al riconoscimento di un peculiare disvalore alla partecipazione simultanea di più persone, in quanto una tale condotta partecipativa imprime al fatto un grado di lesività più intenso sia rispetto alla maggiore capacità di intimidazione del soggetto passivo ed al pericolo della reiterazione di atti sessuali violenti (anche attraverso lo sviluppo e l'incremento di capacità criminali singole) sia rispetto ad una più odiosa violazione della libertà sessuale della vittima nella sua ineliminabile essenza di autodeterminazione. La contemporanea presenza di più di un aggressore è idonea a produrre, infatti, effetti fisici e psicologici particolari nella parte lesa, eliminandone o riducendone la forza di reazione. L'azione collettiva presuppone la necessaria presenza di più di una persona al momento e sul luogo del delitto, ma l'esecuzione di questo non richiede necessariamente che ciascun compartecipe realizzi l'intera fattispecie nel concorso contestuale dell'altro o degli altri correi, ben potendo il singolo realizzare soltanto una frazione del fatto tipico di riferimento ed essendo sufficiente che la violenza o la minaccia provenga anche da uno solo degli agenti. Il concetto di "partecipazione", inoltre, come già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, non può essere limitato nel senso di richiedere il compimento, da parte del singolo, di un'attività tipica di violenza sessuale (ciascun compartecipe, cioè, dovrebbe porre in essere, in tutto o in parte, la condotta descritta nell'alt 609 bis c.p.), dovendo invece secondo un'interpretazione più
aderente alle finalità perseguite dal legislatore - ritenersi estesa la punibilità (qualora sia comunque realizzato un fatto di violenza sessuale) a qualsiasi condotta partecipativa, tenuta in una situazione di effettiva presenza non da mero "spettatore", sia pure compiacente, sul luogo ed al momento del reato, che apporti un reale contributo materiale o morale all'azione collettiva (ed una situazione siffatta risulta in concreto accertata nella vicenda in esame).
3. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che, nella specie, non sussistono elementi per ritenere che "le parti abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria della inammissibilità medesima segue per ciascun ricorrente, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011