Sentenza 20 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/06/2001, n. 8425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8425 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA CORTE 4 2 5 01 IN NOME I L P LIAN LA CORTE D CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI Presidente R.G.N. 15540/99 Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Cron. 19238 Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Rep. - Rel. Consigliere Ud. 02/04/01 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere Dott. Gabriella COLETTI ha pronunciato la seguente S ENT ENZ A sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lopresso rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
FR IN;
intimata - avverso la sentenza n. 3795/98 del Tribunale di CATANIA, depositata il 14/12/98 R.G.N. 4668/96; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1577 udienza del 02/04/01 dal Consigliere Dott. Giancarlo -1- D'AGOSTINO; udito il P.M. in persona del Generale Dott. Massimo FEDELI rigetto del ricorso. -2- Sostituto Procuratore che ha concluso per il 1 15540/99 Svolgimento del processo Con ricorso del 13.5.1921 PA ID, esperito inutilmente l'iter amministrativo, conveniva il Ministero dell'Interno avanti al Pretore del lavoro di Catania chiedendo il suo diritto alla corresponsioneche venisse accertato dell'indennità di accompagnamento, in quanto assolutamente incapace di provvedere da sola agli atti quotidiani della vita. Il Ministero si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda. Il Pretore, disposta una consulenza tecnica, con sentenza del 23.11.1995, rigettava la domanda. A seguito di impugnazione della soccombente, il Tribunale di Catania, disposta una nuova consulenza tecnica, con la sentenza D.Ag. qui impugnata, in riforma dell'impugnata decisione, dichiarava che la ID era invalida al 100% con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, in quanto affetta da grave deficit visivo, spondiloartrosi, broncopatia cronica e ipertensione con turbe del ritmo cardiaco. Avverso detta sentenza il Ministero dell'Interno ha proposto ricorso per cassazione sostenuto da un unico motivo. L'intimata non si è costituita. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso il Ministero denuncia violazione dell'art. 1 della legge n. 18 del 1980, nonché omessa ed insufficiente motivazione, e sostiene che il quadro clinico evidenziato dal Tribunale non è tale da determinare una situazione di assoluta incapacità della ID, atteso che il deficit visivo non è totale, per cui il residuo visivo è 2 compatibile con la autonoma deambulazione e con lo svolgimento degli atti quotidiani, mentre né la spondiloartrosi, né la broncopatia cronica, né l'ipertensione sono di tale gravità da escludere l'autonomia della richiedente. Il ricorso è infondato. Le censure mosse dal ricorrente, nonostante il richiamo formale anche al vizio di violazione di legge, si risolvono unicamente nella prospettazione di vizi di motivazione e non sono condivisibili. Questa Corte ha più volte affermato che qualora, nel corso del giudizio, vengano nominati in tempi successivi due ○ più consulenti tecnici d'ufficio le cui conclusioni siano difformi ed inconciliabili tra loro, il giudice può seguire il parere dell'uno ○ dell'altro anche discostarsi da tutti, purchè dia adeguata giustificazione del suo convincimento mediante D.Ag. l'enunciazione dei criteri probatori e degli elementi di valutazione specificamente seguiti (Cass. n. 6822 del 1995, Cass. n. 4288 del 1987, Cass. n. 8669 del 1994). Nel caso di specie il Tribunale ha condiviso le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in secondo grado ed ha ritenuto che la ON sia invalida al 100% con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, in quanto affetta da cataratta sottocorticale posteriore ad entrambi gli occhi, da atrofia al posteriore (macule di Fuchs) all'occhio destro, da polo vascolare e miopia all'occhio sinistro, da corioretinopatia alterazioni spondiloartrosiche in tutti i segmenti della colonna vertebrale ed alterazioni discopatiche in C5/C6 e L3/L4, L4/L5, L5/S1, da broncopatia cronica, da ipertensione e turbe del ritmo cardiaco. 3 Le considerazioni espresse dal Tribunale assolvono in modo sufficiente all'obbligo della motivazione in quanto, secondo consolidata giurisprudenza, il giudice di merito che riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso (Cass. n. 12630 del 1995) quando le parti in appello non abbiano formulato n. 6822 del specifiche censure alla relazione peritale (Cass. 1995, Cass. 2114 del 1995). Nella specie non risulta che il Ministero, in appello, abbia formulato specifiche censure alla relazione del perito d'ufficio nominato in quel grado, del cui mancato esame possa dolersi in D'Ag questa sede. Peraltro le censure espresse con il ricorso per cassazione sono formulate in termini che disattendono il principio secondo cui quando il giudice di merito si basi, in un giudizio in materia di invalidità, sulle conclusioni del CTU, affinchè i lamentati errori e lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza denunziabile in cassazione, necessario che siano riscontrabili carenze 0 deficenze diagnostiche, о affermazioni illogiche о scientificamente errate, e non già semplici difformità tra la valutazione del consulente, circa l'entità e l'incidenza del dato patologico, e quella della parte (Cass. n. 225 del 2000). Nella specie le doglianze del Ministero si risolvono in definitiva nella prospettazione di una diversa valutazione dell'incidenza delle varie patologie riscontrate alla periziata, senza alcun sostegno di dati scientifici, e vanno pertanto disattese. 4 Per tutte le considerazioni sopra espresse il ricorso, dunque, deve essere rigettato. Poiché l'intimata non si è costituita, non si deve far luogo alla liquidazione delle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 2 aprile 2001 Il Presidente Il Cons. estensore ачийшоCami fleylici Rumah dgestion Phill IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria I oggi,20 GIU. 2001 D , A O 4 SS 3 LL 10 A O T P IL CANCELLIERE B . , 3 U I T A 3 R D ES 5 'A S O N T R A SP . L T L N S I E O N D 3 P G -7 I IM O S -8 N A A E 1 D D S 1 E I , E T A E O N R G O T E G T IS S IT E E G L IR E R D A L O L E D