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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 02/04/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta: R.G.33/2021
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e
posta in decisione all'udienza collegiale del 23/10/2024
d a
OGGETTO: con il patrocinio dell'avv. Lombardi Parte_1
Altri contratti atipici Pietro
Codice: P.IVA_1 APPELLANTE
c o n t r o con il patrocinio dell'avv. Beretta Annalisa e dall'avv. CP_1
Pertile Maurizio
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Cremona n. 299/2020 pubblicata in data 16 luglio 2020.
CONCLUSIONI
1 Dell'appellante
“premessa ogni declaratoria incidentale e del caso, contrariis reiectis,
giudicare:
1)in via preliminare acquisire il fascicolo della ATP esperita avanti il
Tribunale di Cremona nel procedimento R.G.2081/2018. 2) in via principale e nel merito accogliere, per i motivi tutti dedotti nella narrativa dell'atto di citazione in appello, il proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 299/2020 emessa il 16 luglio 2020 dal Tribunale di Cremona,
accogliere tutte le conclusioni formulate nel giudizio di primo grado e qui riscritte: atteso l'inadempimento della società “ CP_1
all'obbligazione assunta con scrittura in data 05 Aprile 2017, “…ad eseguire,
a semplice richiesta della società agricola l'apporto di terra di coltivo e Pt_1
il livellamento dei terreni sì da conseguire la complanarità dei medesimi”,
condannare la società “ , in persona del suo legale CP_1
rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese necessarie al ripristino dei luoghi già oggetto di cantiere, determinate in complessivi €.91.146,00 (di cui €.76.383,00 per opere materiali ed €.14.763,00 per oneri urbanistici e spese di progettazione), o nella diversa maggior o minor somma che il
Giudice ritenga congrua, dimostrata e di giustizia.
Interamente rifuse le spese di C.T.U. svolta in sede di Accertamento Tecnico
Preventivo, comprese quelle per il C.T.P., gli interessi a sensi dell'art.1284,
quarto comma Cod. Civ., e competenze e onorari del procedimento d'istruzione preventiva e di entrambi i gradi di giudizio.
Disporre la restituzione delle spese legali liquidate dal Tribunale per il primo
2 grado del giudizio, corrisposte in corso di causa in ragione della provvisoria esecutività della sentenza qui appellata”.
Dell'appellata
“dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali eccezioni e/o produzioni documentali e/o domande nuove e/o diverse che controparte dovesse formulare e chiedendo la concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica, richiama quanto dedotto nei propri scritti difensivi depositati e precisa le conclusioni come comparsa di costituzione e risposta datata 31/03/2021, che si riportano:…
VO … ogni contraria eccezione, deduzione, allegazione e domanda,
reietta, nel merito, in via principale: per i motivi esposti in atti, respingersi integralmente l'appello formulato dalla in quanto Parte_1
infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermarsi integralmente la
Sentenza appellata n. 299/2020 emessa e pubblicata dal Tribunale di
Cremona il 16/07/2020. Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale dell'appello e di riforma, anche parziale,
della Sentenza appellata, laddove venisse accertata la sussistenza degli avvallamenti lamentati dall'odierna appellante Parte_1
VO … disporre l'esecuzione delle opere di ripristino a cura e spese della appellata In ogni caso: spese, diritti ed onorari di entrambi i CP_1
gradi di giudizio e relativi al procedimento per ATP integralmente rifusi.
In via istruttoria si chiede l'ammissione delle prove non esperite in primo grado, come dedotte in memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc datata
3 09/01/2020, che di seguito si riportano:
a) Ammettersi nuova Consulenza Tecnica d'Ufficio, con nomina di consulente tecnico diverso dal dott. agr. (già CTU nel Persona_1
precedente procedimento per ATP avanti al Tribunale di Cremona - RG
2081/2018) volta a:
- rilevare e descrivere la effettiva presenza di eventuali differenze di livelli,
in termini di avvallamenti e/o dossi, presenti sui terreni di proprietà della nelle aree costituenti la cd. pista di lavoro di cui al Parte_1
cantiere relativo alla realizzazione del metanodotto Sergnano-Agnadello;
- individuare e descrivere le eventuali opere di ripristino, con indicazione dei relativi costi, tenendo conto delle possibili compensazioni tra zone di sterro e di riporto.
Ci riserva di indicare il nominativo del Consulente Tecnico di parte.
b) Ammettersi prova per testimoni sulle seguenti circostanze di fatto:
1) Corrisponde a verità che in data 16/05/2018 Ella ha effettuato un sopralluogo presso i terreni di proprietà della siti in Parte_1
Comune di Vailate (CR) ed in Comune di Agnadello (CR), attraversati dal metanodotto Sergnano-Agnadello, constatando nell'occasione che i citati terreni erano parzialmente occupati da colture (mais);
2) Corrisponde a verità che in data 28/05/2018 Ella ha effettuato un sopralluogo presso i terreni di proprietà della siti in Parte_1
Comune di Vailate (CR) ed in Comune di Agnadello (CR), attraversati dal
4 metanodotto Sergnano-Agnadello, constatando nell'occasione che i citati terreni erano parzialmente occupati da colture (mais), come da doc. 11 che
Le viene rammostrato;
3) Corrisponde a verità che in data 28/05/2018, successivamente al sopralluogo di cui al precedente capitolo di prova, Ella ha effettuato il rilievo dei suddetti terreni limitatamente alle zone libere da piantumazioni;
4) Corrisponde a verità che in data 11/09/2018 Ella ha effettuato un sopralluogo presso i terreni di proprietà della siti in Parte_1
Comune di Vailate (CR) ed in Comune di Agnadello (CR), attraversati dal metanodotto Sergnano-Agnadello, constatando nell'occasione che i citati terreni erano parzialmente occupati da colture (mais), come da doc. 11 che
Le viene rammostrato;
5) Corrisponde a verità che in data 22/10/2018 Ella ha completato il rilievo di cui al capitolo di prova n. 3, rilevando le zone di terreno che il precedente
28/05/2018 risultavano occupate da colture;
6) Corrisponde a verità che le risultanze dei rilievi di cui ai capitoli di prova n. 3 e 5 sono rappresentate dall'elaborato grafico doc. 10 che Le viene rammostrato.
… Ci si oppone alla prova per testi richiesta in primo grado dall'attrice
(odierna appellante) per i motivi dedotti in memoria 183 comma 6 n. 3 cpc datata 30/01/2020.
In caso di ammissione delle prove orali capitolate da parte attrice (odierna
5 appellante), si insiste per l'abilitazione alla prova contraria con i testi già
indicati a prova diretta”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Cremona ha rigettato le domande proposte dalla nei confronti della Parte_1 Controparte_1
aventi ad oggetto l'accertamento dell'inadempimento di detta società
all'obbligazione assunta con scrittura provata in data 05 aprile 2017 di
“eseguire a semplice richiesta … l'apporto di terra di coltivo e il
livellamento dei terreni sì da conseguire la complanarità dei medesimi” con richiesta di condanna “al pagamento delle spese necessarie al ripristino dei
luoghi”.
1.1. In particolare, il Tribunale:
ha qualificato l'azione quale domanda di risarcimento del danno per l'inadempimento della obbligazione, escludendo che sia stata proposta azione di adempimento o di risoluzione;
ha ritenuto necessario in relazione ad essa che il creditore alleghi e provi la esistenza di un danno risarcibile che non può coincidere con il mero inadempimento della prestazione dovuta;
ha ritenuto costituire ragione c.d. più liquida ai fini della decisione
(assorbente sull'accertamento dell'effettivo inadempimento) la mancata allegazione e prova del danno, evidenziando che la società attrice si è limitata ad allegare l'inadempimento di controparte e l'esistenza di costi relativi alle
6 opere necessarie per il ripristino dello stato dei luoghi quantificati dal consulente d'ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo;
ha rilevato che l'attrice non ha provato di avere sostenuto tali costi essendo emerso che le opere in questione non sono state realizzate, non sussistendo perciò l'attualità del danno, trattandosi di un danno futuro che non appare connotato da probabilità, posto che potrebbe risultare che l'attuale conformazione dei terreni sia favorevole alla coltivazione ovvero non determini alcun danno e la necessità di costi;
ha evidenziato che non sono stati allegati e provati danni ulteriori conseguenti alla mancata esecuzione delle opere (difficoltà o impossibilità della irrigazione o della coltivazione) che avrebbero potuto essere quantificati in via equitativa con riferimento all'importo stimato in sede di accertamento tecnico preventivo.
2.Ha proposto appello la sulla base di cinque Parte_1
motivi.
3.La ha chiesto il rigetto del gravame. CP_1
4. In data 20 giugno 2024 l'appellante ha prodotto i seguenti documenti,
deducendo che si tratti di “materiale documentale pienamente producibile,
essendo venuto a giuridica esistenza successivamente oltre lo spirare dei
termini fissati per tale adempimento nel corso (del) primo grado del giudizio:
-3) Fattura n.08 del 13.06.2024 della “Eredi Ogliari Giuseppe Srl”, in
versione sia elettronica che cartacea o “di cortesia”, emessa a carico della
7 appellante, per l'operazione di riporto, spianamento e movimentazione terra
sugli appezzamenti per i quali è causa effettuata nella primavera 2024;
-4) Bonifico effettuato dalla appellante a saldo della Ft. n.08/2024 di “Eredi
Ogliari Giuseppe Srl”;
-5) N.10 scatti fotografici effettuati nel corso delle operazioni di riporto,
spianamento e movimentazione terra di cui ai doc.ti 3 e 4;
-6) Relazione 06.11.2023 con rilievo di mappa catastale e scatti fotografici,
curata dal tecnico di parte appellante, Dr. sullo stato degli Persona_2
appezzamenti interessati all'intervento prima dell'effettuazione del
medesimo”.
5.Alla udienza del 23 ottobre 2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo l'appellante lamenta la erronea applicazione dei principi in materia d'inadempimento contrattuale;
evidenzia che: l'azione risarcitoria è esperibile autonomamente, anche in difetto di azione di risoluzione del contratto;
nel caso in esame la scrittura privata prevede un'obbligazione a carico della sola controparte e, a fronte della richiesta inevasa d'intervento, essa poteva richiedere solo o l'adempimento coattivo in forma specifica o la condanna al pagamento del corrispondente monetario dell'intervento non eseguito, per conseguire il medesimo risultato dell'obbligazione rimasta inadempiuta la quale corrisponde a quanto già
8 previsto nei decreti di occupazione d'urgenza di che Controparte_2
già prevedevano “l'obbligo di ripristinare sulle aree asservite, ove presente,
l'originaria pendenza delle falde dei mappali onde mantenere inalterati lo
schema irriguo preesistente… ” e nello stato di consistenza in cui si prevedeva che il ripristino del terreno dovesse avvenire mantenendo il livello attuale delle quote, la qualità del terreno per evitare ristagni d'acqua e l'impiego di “un maggiore quantitativo di materiale per il ripristino dello
stato dei luoghi, al fine di compensare gli abbassamenti dovuti
all'esportazione del materiale nei substrati”.
2. Con il secondo motivo l'appellante lamenta la omessa applicazione dell'art. 2058 cod.civ., applicabile anche in caso di responsabilità
contrattuale. Deduce che essa, creditrice della prestazione individuata nella scrittura intercorsa con la controparte, ha esperito l'azione di risarcimento del danno per equivalente (non essendo proponibile l'azione di risarcimento del danno in forma specifica a fronte del rifiuto frapposto dalla CP_1
alla esecuzione delle opere e data la contestazione sulla sussistenza degli avvallamenti di cui si dà atto nella scrittura privata e che sono stati verificati in sede di ATP).
Precisa che il risarcimento del danno per il ripristino del bene si configura come adempimento in forma specifica anche quando si sostanzia nella determinazione di una somma di danaro tale da consentire il ripristino del bene.
3.Con il terzo motivo l'appellante lamenta la erronea quantificazione del
9 danno, avendo il Tribunale identificato il pregiudizio da essa subito nella mancata effettuazione delle opere mentre esso si riferisce al mancato ripristino dello stato di consistenza del terreno, al fine di ottenere la perfetta complanarità dei terreni e la eliminazione di avvallamenti con conseguenti ristagni, cui le opere devono ovviare. Evidenzia che il danno si sostanzia nello stato del bene quale accertato giudizialmente e di non aver chiesto voci di danno inerenti il c.d. lucro cessante.
4.Con il quarto motivo l'appellante censura la statuizione inerente la mancata allegazione e prova dei danni subiti;
lamenta che il Tribunale ha definito
“compensative” le opere benché esse abbiano effetto ripristinatorio.
Ribadisce che il danno è integrato dalla modifica dello stato di consistenza del terreno e dalla presenza di diffusi avvallamenti, accertato dal consulente nominato in sede di ATP.
Evidenzia che la controparte non ha contestato le conseguenze dannose del mancato ripristino (con ciò sollevandola dal relativo onere probatorio) ma ha affermato l'inesistenza di uno stato dei terreni alterato per effetto dei precedenti lavori da essa eseguiti per la posa del metanodotto.
5. Con il quinto motivo l'appellante censura la statuizione con cui il
Tribunale ha ritenuto non attuale il danno e lo ha qualificato quale danno futuro.
Evidenzia di avere richiesto il risarcimento di un danno già subito, e quindi,
attuale, consistente nella alterazione dei beni interessati dalle opere di realizzazione del metanodotto, essendo i terreni non più complanari, percorsi
10 da avvallamenti e inficiati da ristagni d'acqua.
Contesta che per ottenere il ristoro del danno subito essa debba anticipare i costi di ripristino ed evidenzia che la non ancora attuata esecuzione delle opere non fa venir meno l'attualità del danno stesso.
6. L'appello è meritevole di accoglimento.
6.1. L'appellante ha agito in giudizio deducendo:
che “Con scrittura privata 05.04.2017 (doc.A.10) la “ ” Parte_2
e la “ ” davano atto della esecuzione dei lavori provvisionali già CP_1
oggetto del ricorso ex art.700 Cpc, e davano atto che “…la pista di posa del
nuovo gasdotto, nonostante le opere eseguite dalla , non si trova CP_1
al medesimo livello dei terreni contigui, ma è più bassa…”. Infatti per il
naturale assestamento degli strati di terreno smosso durante i lavori, l'area
dello scavo non era più complanare col resto dei suoli agricoli circostanti
dei medesimi campi (cioè alle porzioni non interessate da movimentazione
della terra), creando grossi problemi in fase di coltivazione e -soprattutto-
d'irrigazione. Le parti concordavano in ordine al fatto che “…appare
necessario provvedere ad apporto di terra di coltivo al fine di procedere a
corretto livellamento…” per cui, al termine della stagione 2017, “…ove la
società agricola riscontrasse differenze di livello, anche modesta, la Pt_1 [...]
si impegna a provvedere all'esecuzione del livellamento previo CP_1
apporto di terra di coltivo”. Concludevano pertanto che la società CP_1
assumesse impegno “…ad eseguire, a semplice richiesta della società
agricola l'apporto di terra di coltivo e il livellamento dei terreni sì da Pt_1
11 conseguire la complanarità dei medesimi”;
che, segnalato il persistere dell'abbassamento del terreno, a partire dal dicembre 2017 ha richiesto alla controparte la esecuzione dell'intervento promesso;
che anche successivamente allo svolgimento di consulenza tecnica in sede di accertamento tecnico preventivo la controparte non ha eseguito alcun intervento;
che il consulente d'ufficio ha accertato la effettiva presenza di avvallamenti nei terreni, determinando la quantità di terriccio da apportare, il costo delle opere per ristabilire la complanarità dei fondi e i costi per spese urbanistiche.
Ha, quindi, richiesto, “ atteso l'inadempimento della società “ CP_1
all'obbligazione assunta con scrittura in data 05 Aprile 2017…ad
[...]
eseguire, a semplice richiesta della società agricola l'apporto di terra Pt_1
di coltivo e il livellamento dei terreni sì da conseguire la complanarità dei
medesimi”, condannare la società “ , in persona del suo CP_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese necessarie al
ripristino dei luoghi già oggetto di cantiere, determinate in complessivi
€.91.146,00 (di cui €.76.383,00 per opere materiali ed €.14.763,00 per oneri
urbanistici e spese di progettazione), o nella diversa maggior o minor somma
che il Giudice ritenga congrua, dimostrata e di giustizia”.
6.1. La sintesi del ricorso ex art. 702 bis cod.proc.civ. introduttivo del giudizio di primo grado rende chiaro che:
12 la pretesa dell'appellante si fonda sull'inadempimento dell'accordo delle parti, contenuto nella scrittura privata del 05 aprile 2017, nella quale esse hanno dato atto che, effettuati i ripristini, “la pista di posa del nuovo
metanodotto … non si trova al medesimo livello dei terreni contigui ma è più
bassa talché appare necessario provvedere ad apporto di terra di coltivo al
fine di procedere a corretto livellamento…”, pur rinviando l'opera, dovendo la provvedere con le coltivazioni, alla verifica “se a Parte_1
seguito delle medesime e del compattamento del terreno potrà essere
conseguito il corretto livellamento dei terreni della pista con quelli contigui”,
con l'impegno, comunque assunto dalla “al termine della CP_1
stagione di coltivazione, ove la società agricola riscontrasse differenza Pt_1
di livello, anche modesta, …a provvedere all'esecuzione del livellamento
previo apporto di terra di coltivo” e l'accettazione, da parte della
[...]
della riconsegna dei terreni “con la sola riserva, esplicitata in Parte_1
premessa, relativa al mancato livellamento della pista rispetto alla quota dei
terreni adiacenti, talché la impresa e si CP_1 Controparte_2
impegnano ad eseguire, a semplice richiesta della società agricola Pt_1
l'apporto di terra di coltivo e il livellamento dei terreni sì da conseguire la
complanarità dei medesimi”.
7. Provato dalla creditrice il titolo su cui si fonda la pretesa risarcitoria,
costituito dalla menzionata scrittura privata, era onere della debitrice fornire la prova di avere adempiuto eseguendo il convenuto “apporto di terra di
coltivo e il livellamento dei terreni sì da conseguire la complanarità dei
13 medesimi”, obbligo cui essa avrebbe dovuto ottemperare “a semplice
richiesta”, avendo, le parti già concordato, nei termini innanzi riportati, sulla necessità dell'intervento ove il livellamento non fosse stato conseguito per effetto delle coltivazioni e del compattamento del terreno.
8. Il consulente d'ufficio nominato in sede di accertamento tecnico preventivo, descritta l'opera relativa al metanodotto, le sue modalità
costruttive, le caratteristiche del terreno, ha descritto il fenomeno che ha interessato il terreno in questione nei seguenti termini: “non sono efficaci
per la sedimentazione del materiale sollevato le vasche di decantazione poste
immediatamente a ridosso degli impianti di sollevamento… l'insieme delle
motopompe e la grande quantità di acqua immessa danno alle vasche di
sedimentazione un significato puramente teorico per la sedimentazione
necessaria mentre contribuiscono, e questo è positivo, alla riduzione della
forza demolitrice che l'acqua così immessa ha sui cavi irrigui intesi come
fondo di scorrimento d'alveo e scarpa opposta alla sua immissione…. Il
terreno così sollecitato collassa in quanto “soggetto a un calo improvviso
che determina uno stato di grave crisi” (… perdendo quota sulla planimetria
d'orizzonte in allineamento con gli appezzamenti limitrofi o con il medesimo
terreno ancorché non interessati, per quanto esposto, dalle opere di
costruzione di un metanodotto”).
Ha evidenziato che, dovendosi ricostituire le “identiche condizioni” dei terreni successivamente alla realizzazione dell'opera, il livellamento effettuato mediante “rimessa in loco prima della terra di scavo e
14 successivamente dello strato di cotico agrario rappresentante il primo
orizzonte fertile e definito “suolo vegetale produttivo” realizza “un effetto
estremamente labile di ripristino corretti (corretto:ndr), che poi rimette
immediatamente in difetto alle prime piogge, irrigazioni o lavorazioni se
queste sono praticabili”, “la terra smossa e rimessa in loco acquista volume
con la sua movimentazione e riprende solo inizialmente compattezza”, “lo
stesso materiale, quello di sottofondo, per tutta la durata del cantiere talvolta
viene anche utilizzato come carrareccia per il transito della macchine
operatrici e dei mezzi di movimento della impresa … con conseguente effetto
negativo tanto sulla struttura quanto sulla tessitura del materiale asportato
e accantonato. Condizioni queste ben note ed evidenti. Inoltre il materiale
terroso riversato nelle reti irrigue superficiali degli impianti drenanti viene
solo ed in minima parte recuperato dai vasi. La quantità maggiore è discesa
ben più a valle e non più riprendibile”.
Il consulente d'ufficio ha, quindi, ritenuto che “l'unica condizione di normale
stato e … nello standard di ripresa è l'accumulo di grandi quantità di
terreno vegetale sulla pista di lavoro e sulle aree di cantiere più profonde
offese dalle operazioni di apertura e scarico. Si deve poi attendere che la
natura faccia il suo corso in termini di assestamento del materiale tutto. E
dopo queste fasi effettivamente riprendere le condizioni di planarità
desiderate”; “in definitiva il terreno a fine lavori: è distrutto nella struttura;
è alterato nella tessitura;
è svilito nella componente organica dello strato
ultimo superficiale ed interessato dalle coltivazioni agrarie avendo di fatto
15 depauperato i colloidi organici e minerali. Con il risultato che lo stato di
“buona fertilità deve essere ricostituito ed oggettivamente ripreso”.
Identificati gli immobili interessati dalla costruzione del metanodotto ed il loro inquadramento urbanistico ed ambientale il consulente d'ufficio, ha dato atto di avere effettuato quattro sopralluoghi durante i quali sono state
“esaminate con attenzione le planarità delle superfici, gli avvallamenti
evidenti ed i ristagni d'acqua superficiali nonché le indubbie “macerazioni”
del primo strato d'orizzonte del terreno agrario soprattutto nei punti di
approccio alle reti irrigue aziendali o sopra comprensoriali”; ha quindi realizzato, con la collaborazione del consulenti di parte e dei “collaboratori di campagna” delle parti stesse, il rilievo strumentale con restituzione topografica (secondo le modalità analiticamente descritte nelle relazione); in assenza di un rilievo planimetrico precedente l'inizio dei lavori ha individuato “una quota di riferimento esterna a monte ed a valle dell'area di
cantiere … per fissare una retta di massima pendenza del terreno e
determinare le depressioni e/o i rilievi esistenti dati per calcolo volumetrico
dagli sterri e dai riporti”, come da “prassi nei rilievi topografici di tal
specie”; ha indicato il margine di tolleranza in 1,5/2 cm. in altimetria e 1 cm.
in planimetria;
ha rappresentato in apposita tavola “i volumi per gli “sterri”
ed i “riporti” calcolati con specifico programma di topografia ove
“sovrapponendo i due rilievi (prima e dopo i lavori) vengono ottenute e
rappresentate, con le diverse colorazioni, le aree interessate così come
indicate nel prospetto e libretto di misure allegato … con l'obiettivo di
16 eliminare le irregolarità morfologiche per riresa della planarità originaria”.
Il consulente d'ufficio ha, poi, descritto nell'elaborato grafico il rilievo e gli avvallamenti dei terreni, verificando per ciascuno dei dieci comparti dell'area la incidenza delle operazioni di “costruzione del metanodotto”, “dismissione
dei due metanodotti”, “realizzazione dei cavi irrigui provvisori”, pervenendo a stimare (per differenza tra il “piano fittizio iniziale pari a mc. 174.693” e il
“piano fittizio finale per mc. 170.967”) “un fabbisogno necessario
determinato in m. 3.726 … di terreno vegetale da apportare” (come da analitica “tabella calcolo superfici e volumi”).
Quanto ai costi necessari, tenendo conto della “notevole quantità di
materiale” ha stimato la necessità di utilizzo di 250 camion per un carico ciascuno di circa 15 mc.; tenendo conto delle osservazioni del consulente di parte della richiesti preventivi a cinque ditte specializzate CP_1
della zona, è pervenuto a quantificare un costo di € 20,50/mc. “per lavori
finiti”, pervenendo all'importo complessivo di € 76.383,00, “comprensivo
anche di spianamento, rimodellamento, distribuzione e quindi per opere
finite … allestimento di cantiere, chiusura dello stesso, trasporti viabilistici
e rapporti con le PPAA …la riduzione del 10%-20% per ogni mc. riportato
… perché la struttura del terreno rimessa dal luogo del prelievo al luogo di
destinazione subisce una diminuzione oggettiva per la vaporosità degli
interspazi causata dalle macchine operatrici per il movimento della terra dal
cantiere di prelievo al cantiere di deposito”.
Infine, ha stimato in complessivi € 14.763,00 i costi per gli oneri urbanistici
17 connessi e necessari (analiticamente indicati: conseguimento della autorizzazione unica, oneri dovuti Provincia di Brescia;
spese di progettazione;
oneri per la sicurezza;
direzione lavori e liquidazione lavori).
8.1. Da tale relazione trova conferma la esistenza e persistenza degli avvallamenti ben oltre i limiti di tolleranza e e l'assenza di complanarità dei terreni in conseguenza delle opere realizzate sui terreni dalla Parte_3
L'appellata anche in questo grado si limita a richiamare le osservazioni del consulente di parte nominato in sede di accertamento tecnico preventivo deducendo che esse “venivano solo sterilmente ed atecnicamente obiettate
dal medesimo nell'elaborato definitivo”.
Deduzione del tutto generica e comunque smentita dal contenuto dell'elaborato; in realtà il consulente d'ufficio nella relazione, redatta sulla base dell'accertamento dello stato dei luoghi, sul loro rilievo anche topografico, sulle considerazioni tecniche analiticamente in essa esposte,
contiene ampia, articolata e motivata risposta a tali osservazioni che l'appellata (genericamente) richiama senza offrire al Collegio alcun elemento obiettivo che possa indurre a dissociarsi da tali conclusioni, ovvero a ritenere la replica del consulente d'ufficio non esaustiva;
né viene in alcun modo motivata la richiesta di ammissione di “nuova consulenza tecnica d'ufficio
con nomina di un consulente tecnico diversi dal dott. ”. Persona_3
9. Quanto al profilo del danno le considerazioni sulle quali si fonda il rigetto della domanda da parte del Tribunale non sono condivisibili.
Il rimedio risarcitorio, che ben può essere azionato indipendentemente da
18 un'azione di risoluzione, si distingue dall'azione di adempimento poiché,
anche quando viene azionato in forma specifica, integra pur sempre una modalità di reintegrazione dell'interesse del danneggiato mediante una prestazione (quella risarcitoria, appunto), diversa e succedanea rispetto al contenuto del rapporto obbligatorio o del dovere di neminem laedere.
L'art. 1223 cod. civ. (in rubrica: "risarcimento del danno") individua il danno risarcibile, come "conseguenza immediata e diretta" dell'inadempimento,
nella duplice configurazione della "perdita subita" e del "mancato guadagno",
ma non dispone alcunché sulle modalità del risarcimento. Tali modalità
devono quindi individuarsi nell'art. 2058 c.c., che espressamente riconosce la facoltà di richiedere il risarcimento in forma specifica e per equivalente.
Nel caso di specie, è stata accertata l'alterazione, per effetto delle opere compiute, della integrità e della consistenza del bene;
la società CP_1
si è obbligata contrattualmente a ripristinare lo stato originario del
[...]
bene rimanendo però inadempiente all'obbligo di eliminare il predetto pregiudizio (preesistente alla sottoscrizione della scrittura privata) a sua cura e spese. Tanto legittima la controparte ad ottenere il risarcimento del danno,
ai sensi dell'art. 2058 cod.civ., applicabile anche alle obbligazioni contrattuali, azionando la pretesa di una somma di danaro corrispondente alle spese necessarie per il ripristino della situazione materiale inerente il bene immobile di cui l'appellante è proprietaria e a cui l'appellante intende provvedere essa stessa.
9.1. I danni stimati in sede di accertamento tecnico preventivo sono quelli
19 oggetto della domanda formulata dall'appellante volta ad ottenere la
condanna della “… al pagamento delle spese necessarie al CP_1
ripristino dei luoghi già oggetto di cantiere, determinate in complessivi €
91.146,00 (di cui € 76.383,00 per opere materiali ed € 14.763,00 per oneri
urbanistici e spese di progettazione)”.
Peraltro nelle more del presente grado le opere sono state eseguite dall'appellante, come comprovato dalla documentazione prodotta con nota del 20 giugno 2024, ammissibile in quanto sopravvenuta;
sicché, per un verso, rimane assorbita la domanda dell'appellata di esecuzione delle opere a sua cura e spese;
per altro verso la entità del risarcimento va limitato all'importo esposto e documentato, inferiore rispetto alla maggior somma stimata dal consulente d'ufficio, potendosi inquadrare l'intervento dell'appellante in una logica di contenimento del danno mediante l'uso della ordinaria diligenza (art. 1227 secondo comma cod.civ.).
L'appellante, nella comparsa conclusionale, ha infatti esposto di avere documentato “l'affidamento da parte della società appellante alla società
“Eredi Ogliari Giuseppe Srl”, che ha provveduto ad eseguirli, dei lavori di
apporto di terriccio vegetale (terriccio che si trovava già nel possesso della
società appellante, che ha quindi evitato l'acquisto sul mercato), di suo
trasporto nelle aree dove era stato realizzato lo scavo della trincea destinata
al gasdotto , e di spianamento di detto materiale così da ricreare le CP_2
condizioni di complanarità e di assenza di avvallamenti;
il tutto con un
esborso di €. 44.000,00 oltre IVA, già sostenuto. L'utilizzo di proprio terreno
20 di coltivo, resosi disponibile solamente nei primi mesi del 2024 ha consentito
un rilevante risparmio in termini di ripristino dello stato quo ante le opere
di rimozione e di posa di un nuovo metanodotto, cosa che peraltro ha
determinato un depauperamento della conseguente al Parte_1
consumo di proprie risorse. Di dette operazioni è stata offerta prova
documentale e fotografica con le produzioni operate in data 20.06.2024
depositare nel PCT, cui è seguita la notificazione alla controparte a sensi di
legge (notificazione documentata con deposito dell'atto operata in data 30
Luglio 2024)”.
A fronte delle deduzioni dell'appellata circa la non certa riferibilità della documentazione al terreno in questione va evidenziato che la fattura fa specifico riferimento a “lavoro di livellamento eseguito con un trattore di
500hp e livella tipo pesante (6m) e un trattore con dissodatore su vostri
terreni per mq 80.000 attraversati da pista metanodotto
Sergnano_Agnadello con movimentazione di circa 5/6 cm. e utilizzo di
vostro terreno aziendale per circa 800 metri cubi”).
In memoria di replica l'appellante ha dedotto che: “allorquando ha avuto i
mezzi finanziari e la disponibilità nell'ambito aziendale di proprio terriccio,
ha realizzato l'intervento che l'appellata aveva reiteratamente denegato.
Previa verifica della persistenza dello stato di disomogeneità dei terreni (al
cui fine, per mero scrupolo, è stata acquisita la relazione del Dr. Persona_4
già operativo come CTP della deducente nel corso del procedimento
[...]
per Accertamento Tecnico Preventivo: operazione che ha consentito di
21 confermare la mancanza del grosso volume di terriccio già computato dal
CTU), ha operato tramite impresa specializzata di sua fiducia (la “Eredi
Ogliari Giuseppe Srl”) su quegli stessi terreni che erano stati interessati
dalla oramai famosa “pista di lavoro” del metanodotto, il riporto e lo spiano
del terriccio mancante. La disponibilità in proprio della materia prima da
impiegare per tale intervento (terreno di coltivo), dovuta alla realizzazione
di uno scavo entro altri terreni di proprietà, ha oltretutto consentito una
rilevante diminuzione dei costi complessivi (la riduzione è di circa 30.000
euro, essendo venuta meno la necessità di acquistare sul mercato tale
materiale), a tutto vantaggio del soggetto debitore;
vantaggio che tuttavia
non deve essere totale, perché l'impiego di proprie risorse aziendali
dovrebbe trovare ristoro -sia pure in via equitativa- sulla base dei parametri
di costo evidenziati del CTU nella ATP, ove alla pag.30 della relazione
tecnica sono indicati i costi per la esecuzione delle opere con una media di
€ 20,50 euro mq , di cui la sola componente relativa al materiale (terra di
coltivo) ammonta a circa il 25-30% pari a 5,00/6,00 euro mc. Inoltre
l'appellante, utilizzando materiale di provenienza aziendale, ha potuto
avvalersi dell'art 6 del Dpr n.380/2001, evitando ulteriormente i costi delle
pratiche e delle autorizzazioni amministrative necessarie in caso di
acquisizione di terreno da terzi. Insomma: l'appellante ha agito con la
massima buona fede, operando al fine di limitare i costi di ripristino del bene
danneggiato e non riparato dalla odierna appellata, operando nel concreto
al fine di contenere l'incidenza del danno”.
22 Ferme le considerazioni che precedono circa la esistenza del danno risarcibile, anche anteriormente alla effettuazione di tali opere, la produzione in questione attiene non già alla prova del danno quanto piuttosto alla sua definitiva quantificazione risultando documentate spese per un importo inferiore rispetto a quello stimato in sede di accertamento tecnico preventivo e la non necessità dei costi per le pratiche amministrative (per le ragioni analiticamente esposte dall'appellante in memoria di replica e che trovano riscontro nella documentazione prodotta;
si tratta, quindi, di documentazione che giova all'appellata, nella prospettiva, del resto, palesata dalla stessa appellante, di riduzione del costo risarcibile nella minor misura esposta).
La domanda di condanna va, dunque, limitata all'importo di € 44.000,00
(oltre I.V.A.) con interessi legali ex art. 1284 quarto comma cod. proc. civ.
dalla domanda giudiziale, come da richiesta dell'appellante.
10. Pertanto, la sentenza impugnata va riformata e l'appellata va condannata al pagamento in favore dell'appellante della predetta somma di € 44,000,00
(oltre IVA se non detraibile) con interessi legali dalla proposizione della domanda giudiziale (data di notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado) ai sensi dell'art. 1284 cod.civ. quarto comma.
11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano per entrambi i gradi e per il procedimento di accertamento tecnico preventivo come in dispositivo in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M.
n. 55/2014 e succ. modd. (scaglione di riferimento da € 52.001 ad € 260.000)
ad eccezione della fase di trattazione liquidata in conformità al parametro
23 minimo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta in questa fase.
All'appellante compete anche il rimborso delle spese sostenute per il pagamento del compenso del consulente d'ufficio nominato in sede di procedimento di accertamento tecnico preventivo nonché di quelle relative al compenso del consulente di parte, entrambe documentate.
Quanto alle prime (€ 5.313,09) va rilevato che le spese per l'accertamento tecnico preventivo, anticipate dal ricorrente, devono essere liquidate all'esito del giudizio di merito, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.
Quanto alle seconde (€ 835,52) va rilevato che le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 primo comma cod. proc. civ., della facoltà di escluderle dalla ripetizione,
ritenendole eccessive o superflue. Nel caso in esame si tratta di una spesa non connotata da eccessività e superfluità, sì da doverne escludere la rifusione;
va rilevato che l'importo del compenso corrisposto appare del tutto congruo anche solo avendo riguardo al compenso liquidato al consulente d'ufficio e, per quanto riguarda il secondo profilo, è da evidenziare che la nomina del consulente di parte costituisce facoltà della parte espressamente prevista dall'art. 201 c.p.c., che la indagine oggetto di consulenza tecnica d'ufficio aveva natura squisitamente tecnica, che ciò ha richiesto che la parte sostenesse la spesa inerente all'assistenza del consulente di parte alle relative
24 operazioni.
Infine, va disposta la condanna dell'appellata alla restituzione della eventuale somma corrisposta dall'appellante in esecuzione della sentenza di primo grado con interessi legali dalla data del pagamento al saldo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.in accoglimento dell'appello proposto dalla Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Cremona n. 299/2020 condanna la al pagamento in favore della predetta società, per la causale CP_1
di cui in motivazione, della somma di € 44.000,00 (oltre IVA se non detraibile) con interessi legali ex art. 1284 cod.civ. quarto comma dalla proposizione della domanda giudiziale;
2. condanna la al pagamento in favore della CP_1 Parte_1
delle spese del giudizio che liquida:
[...]
a) per il giudizio di accertamento tecnico preventivo in € 1.134,00 per la fase di studio € 992,00 per la fase introduttiva ed € 1.701,00 per la fase istruttoria,
oltre alla rifusione delle spese sostenute per il compenso del consulente d'ufficio nella misura di € 5.313,09 e del compenso corrisposto al consulente di parte nella misura di €835,52;
b) per il giudizio di primo grado in € 2552,00 per la “fase di studio”, €
1.628,00 per la “fase introduttiva”, € 2.835,00 per la “fase istruttoria/di trattazione” ed € 4.253,00 per la “fase decisionale”;
25 c) per il presente grado d'appello in € 2.977,00 per la “fase di studio”, €
1.911,00 per la “fase introduttiva”, € 2.163,00 per la “fase di trattazione”, €
5.103,00 per la “fase decisionale”,
il tutto oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, spese vive come esposte e contributo unificato ove corrisposto;
3. condanna l'appellata alla restituzione alla restituzione della eventuale somma corrisposta dall'appellante in esecuzione della sentenza di primo grado con interessi legali dalla data del pagamento al saldo.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 13 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Vittoria Gabriele Giuseppe Magnoli
26
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta: R.G.33/2021
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e
posta in decisione all'udienza collegiale del 23/10/2024
d a
OGGETTO: con il patrocinio dell'avv. Lombardi Parte_1
Altri contratti atipici Pietro
Codice: P.IVA_1 APPELLANTE
c o n t r o con il patrocinio dell'avv. Beretta Annalisa e dall'avv. CP_1
Pertile Maurizio
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Cremona n. 299/2020 pubblicata in data 16 luglio 2020.
CONCLUSIONI
1 Dell'appellante
“premessa ogni declaratoria incidentale e del caso, contrariis reiectis,
giudicare:
1)in via preliminare acquisire il fascicolo della ATP esperita avanti il
Tribunale di Cremona nel procedimento R.G.2081/2018. 2) in via principale e nel merito accogliere, per i motivi tutti dedotti nella narrativa dell'atto di citazione in appello, il proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 299/2020 emessa il 16 luglio 2020 dal Tribunale di Cremona,
accogliere tutte le conclusioni formulate nel giudizio di primo grado e qui riscritte: atteso l'inadempimento della società “ CP_1
all'obbligazione assunta con scrittura in data 05 Aprile 2017, “…ad eseguire,
a semplice richiesta della società agricola l'apporto di terra di coltivo e Pt_1
il livellamento dei terreni sì da conseguire la complanarità dei medesimi”,
condannare la società “ , in persona del suo legale CP_1
rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese necessarie al ripristino dei luoghi già oggetto di cantiere, determinate in complessivi €.91.146,00 (di cui €.76.383,00 per opere materiali ed €.14.763,00 per oneri urbanistici e spese di progettazione), o nella diversa maggior o minor somma che il
Giudice ritenga congrua, dimostrata e di giustizia.
Interamente rifuse le spese di C.T.U. svolta in sede di Accertamento Tecnico
Preventivo, comprese quelle per il C.T.P., gli interessi a sensi dell'art.1284,
quarto comma Cod. Civ., e competenze e onorari del procedimento d'istruzione preventiva e di entrambi i gradi di giudizio.
Disporre la restituzione delle spese legali liquidate dal Tribunale per il primo
2 grado del giudizio, corrisposte in corso di causa in ragione della provvisoria esecutività della sentenza qui appellata”.
Dell'appellata
“dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali eccezioni e/o produzioni documentali e/o domande nuove e/o diverse che controparte dovesse formulare e chiedendo la concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica, richiama quanto dedotto nei propri scritti difensivi depositati e precisa le conclusioni come comparsa di costituzione e risposta datata 31/03/2021, che si riportano:…
VO … ogni contraria eccezione, deduzione, allegazione e domanda,
reietta, nel merito, in via principale: per i motivi esposti in atti, respingersi integralmente l'appello formulato dalla in quanto Parte_1
infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermarsi integralmente la
Sentenza appellata n. 299/2020 emessa e pubblicata dal Tribunale di
Cremona il 16/07/2020. Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale dell'appello e di riforma, anche parziale,
della Sentenza appellata, laddove venisse accertata la sussistenza degli avvallamenti lamentati dall'odierna appellante Parte_1
VO … disporre l'esecuzione delle opere di ripristino a cura e spese della appellata In ogni caso: spese, diritti ed onorari di entrambi i CP_1
gradi di giudizio e relativi al procedimento per ATP integralmente rifusi.
In via istruttoria si chiede l'ammissione delle prove non esperite in primo grado, come dedotte in memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc datata
3 09/01/2020, che di seguito si riportano:
a) Ammettersi nuova Consulenza Tecnica d'Ufficio, con nomina di consulente tecnico diverso dal dott. agr. (già CTU nel Persona_1
precedente procedimento per ATP avanti al Tribunale di Cremona - RG
2081/2018) volta a:
- rilevare e descrivere la effettiva presenza di eventuali differenze di livelli,
in termini di avvallamenti e/o dossi, presenti sui terreni di proprietà della nelle aree costituenti la cd. pista di lavoro di cui al Parte_1
cantiere relativo alla realizzazione del metanodotto Sergnano-Agnadello;
- individuare e descrivere le eventuali opere di ripristino, con indicazione dei relativi costi, tenendo conto delle possibili compensazioni tra zone di sterro e di riporto.
Ci riserva di indicare il nominativo del Consulente Tecnico di parte.
b) Ammettersi prova per testimoni sulle seguenti circostanze di fatto:
1) Corrisponde a verità che in data 16/05/2018 Ella ha effettuato un sopralluogo presso i terreni di proprietà della siti in Parte_1
Comune di Vailate (CR) ed in Comune di Agnadello (CR), attraversati dal metanodotto Sergnano-Agnadello, constatando nell'occasione che i citati terreni erano parzialmente occupati da colture (mais);
2) Corrisponde a verità che in data 28/05/2018 Ella ha effettuato un sopralluogo presso i terreni di proprietà della siti in Parte_1
Comune di Vailate (CR) ed in Comune di Agnadello (CR), attraversati dal
4 metanodotto Sergnano-Agnadello, constatando nell'occasione che i citati terreni erano parzialmente occupati da colture (mais), come da doc. 11 che
Le viene rammostrato;
3) Corrisponde a verità che in data 28/05/2018, successivamente al sopralluogo di cui al precedente capitolo di prova, Ella ha effettuato il rilievo dei suddetti terreni limitatamente alle zone libere da piantumazioni;
4) Corrisponde a verità che in data 11/09/2018 Ella ha effettuato un sopralluogo presso i terreni di proprietà della siti in Parte_1
Comune di Vailate (CR) ed in Comune di Agnadello (CR), attraversati dal metanodotto Sergnano-Agnadello, constatando nell'occasione che i citati terreni erano parzialmente occupati da colture (mais), come da doc. 11 che
Le viene rammostrato;
5) Corrisponde a verità che in data 22/10/2018 Ella ha completato il rilievo di cui al capitolo di prova n. 3, rilevando le zone di terreno che il precedente
28/05/2018 risultavano occupate da colture;
6) Corrisponde a verità che le risultanze dei rilievi di cui ai capitoli di prova n. 3 e 5 sono rappresentate dall'elaborato grafico doc. 10 che Le viene rammostrato.
… Ci si oppone alla prova per testi richiesta in primo grado dall'attrice
(odierna appellante) per i motivi dedotti in memoria 183 comma 6 n. 3 cpc datata 30/01/2020.
In caso di ammissione delle prove orali capitolate da parte attrice (odierna
5 appellante), si insiste per l'abilitazione alla prova contraria con i testi già
indicati a prova diretta”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Cremona ha rigettato le domande proposte dalla nei confronti della Parte_1 Controparte_1
aventi ad oggetto l'accertamento dell'inadempimento di detta società
all'obbligazione assunta con scrittura provata in data 05 aprile 2017 di
“eseguire a semplice richiesta … l'apporto di terra di coltivo e il
livellamento dei terreni sì da conseguire la complanarità dei medesimi” con richiesta di condanna “al pagamento delle spese necessarie al ripristino dei
luoghi”.
1.1. In particolare, il Tribunale:
ha qualificato l'azione quale domanda di risarcimento del danno per l'inadempimento della obbligazione, escludendo che sia stata proposta azione di adempimento o di risoluzione;
ha ritenuto necessario in relazione ad essa che il creditore alleghi e provi la esistenza di un danno risarcibile che non può coincidere con il mero inadempimento della prestazione dovuta;
ha ritenuto costituire ragione c.d. più liquida ai fini della decisione
(assorbente sull'accertamento dell'effettivo inadempimento) la mancata allegazione e prova del danno, evidenziando che la società attrice si è limitata ad allegare l'inadempimento di controparte e l'esistenza di costi relativi alle
6 opere necessarie per il ripristino dello stato dei luoghi quantificati dal consulente d'ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo;
ha rilevato che l'attrice non ha provato di avere sostenuto tali costi essendo emerso che le opere in questione non sono state realizzate, non sussistendo perciò l'attualità del danno, trattandosi di un danno futuro che non appare connotato da probabilità, posto che potrebbe risultare che l'attuale conformazione dei terreni sia favorevole alla coltivazione ovvero non determini alcun danno e la necessità di costi;
ha evidenziato che non sono stati allegati e provati danni ulteriori conseguenti alla mancata esecuzione delle opere (difficoltà o impossibilità della irrigazione o della coltivazione) che avrebbero potuto essere quantificati in via equitativa con riferimento all'importo stimato in sede di accertamento tecnico preventivo.
2.Ha proposto appello la sulla base di cinque Parte_1
motivi.
3.La ha chiesto il rigetto del gravame. CP_1
4. In data 20 giugno 2024 l'appellante ha prodotto i seguenti documenti,
deducendo che si tratti di “materiale documentale pienamente producibile,
essendo venuto a giuridica esistenza successivamente oltre lo spirare dei
termini fissati per tale adempimento nel corso (del) primo grado del giudizio:
-3) Fattura n.08 del 13.06.2024 della “Eredi Ogliari Giuseppe Srl”, in
versione sia elettronica che cartacea o “di cortesia”, emessa a carico della
7 appellante, per l'operazione di riporto, spianamento e movimentazione terra
sugli appezzamenti per i quali è causa effettuata nella primavera 2024;
-4) Bonifico effettuato dalla appellante a saldo della Ft. n.08/2024 di “Eredi
Ogliari Giuseppe Srl”;
-5) N.10 scatti fotografici effettuati nel corso delle operazioni di riporto,
spianamento e movimentazione terra di cui ai doc.ti 3 e 4;
-6) Relazione 06.11.2023 con rilievo di mappa catastale e scatti fotografici,
curata dal tecnico di parte appellante, Dr. sullo stato degli Persona_2
appezzamenti interessati all'intervento prima dell'effettuazione del
medesimo”.
5.Alla udienza del 23 ottobre 2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo l'appellante lamenta la erronea applicazione dei principi in materia d'inadempimento contrattuale;
evidenzia che: l'azione risarcitoria è esperibile autonomamente, anche in difetto di azione di risoluzione del contratto;
nel caso in esame la scrittura privata prevede un'obbligazione a carico della sola controparte e, a fronte della richiesta inevasa d'intervento, essa poteva richiedere solo o l'adempimento coattivo in forma specifica o la condanna al pagamento del corrispondente monetario dell'intervento non eseguito, per conseguire il medesimo risultato dell'obbligazione rimasta inadempiuta la quale corrisponde a quanto già
8 previsto nei decreti di occupazione d'urgenza di che Controparte_2
già prevedevano “l'obbligo di ripristinare sulle aree asservite, ove presente,
l'originaria pendenza delle falde dei mappali onde mantenere inalterati lo
schema irriguo preesistente… ” e nello stato di consistenza in cui si prevedeva che il ripristino del terreno dovesse avvenire mantenendo il livello attuale delle quote, la qualità del terreno per evitare ristagni d'acqua e l'impiego di “un maggiore quantitativo di materiale per il ripristino dello
stato dei luoghi, al fine di compensare gli abbassamenti dovuti
all'esportazione del materiale nei substrati”.
2. Con il secondo motivo l'appellante lamenta la omessa applicazione dell'art. 2058 cod.civ., applicabile anche in caso di responsabilità
contrattuale. Deduce che essa, creditrice della prestazione individuata nella scrittura intercorsa con la controparte, ha esperito l'azione di risarcimento del danno per equivalente (non essendo proponibile l'azione di risarcimento del danno in forma specifica a fronte del rifiuto frapposto dalla CP_1
alla esecuzione delle opere e data la contestazione sulla sussistenza degli avvallamenti di cui si dà atto nella scrittura privata e che sono stati verificati in sede di ATP).
Precisa che il risarcimento del danno per il ripristino del bene si configura come adempimento in forma specifica anche quando si sostanzia nella determinazione di una somma di danaro tale da consentire il ripristino del bene.
3.Con il terzo motivo l'appellante lamenta la erronea quantificazione del
9 danno, avendo il Tribunale identificato il pregiudizio da essa subito nella mancata effettuazione delle opere mentre esso si riferisce al mancato ripristino dello stato di consistenza del terreno, al fine di ottenere la perfetta complanarità dei terreni e la eliminazione di avvallamenti con conseguenti ristagni, cui le opere devono ovviare. Evidenzia che il danno si sostanzia nello stato del bene quale accertato giudizialmente e di non aver chiesto voci di danno inerenti il c.d. lucro cessante.
4.Con il quarto motivo l'appellante censura la statuizione inerente la mancata allegazione e prova dei danni subiti;
lamenta che il Tribunale ha definito
“compensative” le opere benché esse abbiano effetto ripristinatorio.
Ribadisce che il danno è integrato dalla modifica dello stato di consistenza del terreno e dalla presenza di diffusi avvallamenti, accertato dal consulente nominato in sede di ATP.
Evidenzia che la controparte non ha contestato le conseguenze dannose del mancato ripristino (con ciò sollevandola dal relativo onere probatorio) ma ha affermato l'inesistenza di uno stato dei terreni alterato per effetto dei precedenti lavori da essa eseguiti per la posa del metanodotto.
5. Con il quinto motivo l'appellante censura la statuizione con cui il
Tribunale ha ritenuto non attuale il danno e lo ha qualificato quale danno futuro.
Evidenzia di avere richiesto il risarcimento di un danno già subito, e quindi,
attuale, consistente nella alterazione dei beni interessati dalle opere di realizzazione del metanodotto, essendo i terreni non più complanari, percorsi
10 da avvallamenti e inficiati da ristagni d'acqua.
Contesta che per ottenere il ristoro del danno subito essa debba anticipare i costi di ripristino ed evidenzia che la non ancora attuata esecuzione delle opere non fa venir meno l'attualità del danno stesso.
6. L'appello è meritevole di accoglimento.
6.1. L'appellante ha agito in giudizio deducendo:
che “Con scrittura privata 05.04.2017 (doc.A.10) la “ ” Parte_2
e la “ ” davano atto della esecuzione dei lavori provvisionali già CP_1
oggetto del ricorso ex art.700 Cpc, e davano atto che “…la pista di posa del
nuovo gasdotto, nonostante le opere eseguite dalla , non si trova CP_1
al medesimo livello dei terreni contigui, ma è più bassa…”. Infatti per il
naturale assestamento degli strati di terreno smosso durante i lavori, l'area
dello scavo non era più complanare col resto dei suoli agricoli circostanti
dei medesimi campi (cioè alle porzioni non interessate da movimentazione
della terra), creando grossi problemi in fase di coltivazione e -soprattutto-
d'irrigazione. Le parti concordavano in ordine al fatto che “…appare
necessario provvedere ad apporto di terra di coltivo al fine di procedere a
corretto livellamento…” per cui, al termine della stagione 2017, “…ove la
società agricola riscontrasse differenze di livello, anche modesta, la Pt_1 [...]
si impegna a provvedere all'esecuzione del livellamento previo CP_1
apporto di terra di coltivo”. Concludevano pertanto che la società CP_1
assumesse impegno “…ad eseguire, a semplice richiesta della società
agricola l'apporto di terra di coltivo e il livellamento dei terreni sì da Pt_1
11 conseguire la complanarità dei medesimi”;
che, segnalato il persistere dell'abbassamento del terreno, a partire dal dicembre 2017 ha richiesto alla controparte la esecuzione dell'intervento promesso;
che anche successivamente allo svolgimento di consulenza tecnica in sede di accertamento tecnico preventivo la controparte non ha eseguito alcun intervento;
che il consulente d'ufficio ha accertato la effettiva presenza di avvallamenti nei terreni, determinando la quantità di terriccio da apportare, il costo delle opere per ristabilire la complanarità dei fondi e i costi per spese urbanistiche.
Ha, quindi, richiesto, “ atteso l'inadempimento della società “ CP_1
all'obbligazione assunta con scrittura in data 05 Aprile 2017…ad
[...]
eseguire, a semplice richiesta della società agricola l'apporto di terra Pt_1
di coltivo e il livellamento dei terreni sì da conseguire la complanarità dei
medesimi”, condannare la società “ , in persona del suo CP_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese necessarie al
ripristino dei luoghi già oggetto di cantiere, determinate in complessivi
€.91.146,00 (di cui €.76.383,00 per opere materiali ed €.14.763,00 per oneri
urbanistici e spese di progettazione), o nella diversa maggior o minor somma
che il Giudice ritenga congrua, dimostrata e di giustizia”.
6.1. La sintesi del ricorso ex art. 702 bis cod.proc.civ. introduttivo del giudizio di primo grado rende chiaro che:
12 la pretesa dell'appellante si fonda sull'inadempimento dell'accordo delle parti, contenuto nella scrittura privata del 05 aprile 2017, nella quale esse hanno dato atto che, effettuati i ripristini, “la pista di posa del nuovo
metanodotto … non si trova al medesimo livello dei terreni contigui ma è più
bassa talché appare necessario provvedere ad apporto di terra di coltivo al
fine di procedere a corretto livellamento…”, pur rinviando l'opera, dovendo la provvedere con le coltivazioni, alla verifica “se a Parte_1
seguito delle medesime e del compattamento del terreno potrà essere
conseguito il corretto livellamento dei terreni della pista con quelli contigui”,
con l'impegno, comunque assunto dalla “al termine della CP_1
stagione di coltivazione, ove la società agricola riscontrasse differenza Pt_1
di livello, anche modesta, …a provvedere all'esecuzione del livellamento
previo apporto di terra di coltivo” e l'accettazione, da parte della
[...]
della riconsegna dei terreni “con la sola riserva, esplicitata in Parte_1
premessa, relativa al mancato livellamento della pista rispetto alla quota dei
terreni adiacenti, talché la impresa e si CP_1 Controparte_2
impegnano ad eseguire, a semplice richiesta della società agricola Pt_1
l'apporto di terra di coltivo e il livellamento dei terreni sì da conseguire la
complanarità dei medesimi”.
7. Provato dalla creditrice il titolo su cui si fonda la pretesa risarcitoria,
costituito dalla menzionata scrittura privata, era onere della debitrice fornire la prova di avere adempiuto eseguendo il convenuto “apporto di terra di
coltivo e il livellamento dei terreni sì da conseguire la complanarità dei
13 medesimi”, obbligo cui essa avrebbe dovuto ottemperare “a semplice
richiesta”, avendo, le parti già concordato, nei termini innanzi riportati, sulla necessità dell'intervento ove il livellamento non fosse stato conseguito per effetto delle coltivazioni e del compattamento del terreno.
8. Il consulente d'ufficio nominato in sede di accertamento tecnico preventivo, descritta l'opera relativa al metanodotto, le sue modalità
costruttive, le caratteristiche del terreno, ha descritto il fenomeno che ha interessato il terreno in questione nei seguenti termini: “non sono efficaci
per la sedimentazione del materiale sollevato le vasche di decantazione poste
immediatamente a ridosso degli impianti di sollevamento… l'insieme delle
motopompe e la grande quantità di acqua immessa danno alle vasche di
sedimentazione un significato puramente teorico per la sedimentazione
necessaria mentre contribuiscono, e questo è positivo, alla riduzione della
forza demolitrice che l'acqua così immessa ha sui cavi irrigui intesi come
fondo di scorrimento d'alveo e scarpa opposta alla sua immissione…. Il
terreno così sollecitato collassa in quanto “soggetto a un calo improvviso
che determina uno stato di grave crisi” (… perdendo quota sulla planimetria
d'orizzonte in allineamento con gli appezzamenti limitrofi o con il medesimo
terreno ancorché non interessati, per quanto esposto, dalle opere di
costruzione di un metanodotto”).
Ha evidenziato che, dovendosi ricostituire le “identiche condizioni” dei terreni successivamente alla realizzazione dell'opera, il livellamento effettuato mediante “rimessa in loco prima della terra di scavo e
14 successivamente dello strato di cotico agrario rappresentante il primo
orizzonte fertile e definito “suolo vegetale produttivo” realizza “un effetto
estremamente labile di ripristino corretti (corretto:ndr), che poi rimette
immediatamente in difetto alle prime piogge, irrigazioni o lavorazioni se
queste sono praticabili”, “la terra smossa e rimessa in loco acquista volume
con la sua movimentazione e riprende solo inizialmente compattezza”, “lo
stesso materiale, quello di sottofondo, per tutta la durata del cantiere talvolta
viene anche utilizzato come carrareccia per il transito della macchine
operatrici e dei mezzi di movimento della impresa … con conseguente effetto
negativo tanto sulla struttura quanto sulla tessitura del materiale asportato
e accantonato. Condizioni queste ben note ed evidenti. Inoltre il materiale
terroso riversato nelle reti irrigue superficiali degli impianti drenanti viene
solo ed in minima parte recuperato dai vasi. La quantità maggiore è discesa
ben più a valle e non più riprendibile”.
Il consulente d'ufficio ha, quindi, ritenuto che “l'unica condizione di normale
stato e … nello standard di ripresa è l'accumulo di grandi quantità di
terreno vegetale sulla pista di lavoro e sulle aree di cantiere più profonde
offese dalle operazioni di apertura e scarico. Si deve poi attendere che la
natura faccia il suo corso in termini di assestamento del materiale tutto. E
dopo queste fasi effettivamente riprendere le condizioni di planarità
desiderate”; “in definitiva il terreno a fine lavori: è distrutto nella struttura;
è alterato nella tessitura;
è svilito nella componente organica dello strato
ultimo superficiale ed interessato dalle coltivazioni agrarie avendo di fatto
15 depauperato i colloidi organici e minerali. Con il risultato che lo stato di
“buona fertilità deve essere ricostituito ed oggettivamente ripreso”.
Identificati gli immobili interessati dalla costruzione del metanodotto ed il loro inquadramento urbanistico ed ambientale il consulente d'ufficio, ha dato atto di avere effettuato quattro sopralluoghi durante i quali sono state
“esaminate con attenzione le planarità delle superfici, gli avvallamenti
evidenti ed i ristagni d'acqua superficiali nonché le indubbie “macerazioni”
del primo strato d'orizzonte del terreno agrario soprattutto nei punti di
approccio alle reti irrigue aziendali o sopra comprensoriali”; ha quindi realizzato, con la collaborazione del consulenti di parte e dei “collaboratori di campagna” delle parti stesse, il rilievo strumentale con restituzione topografica (secondo le modalità analiticamente descritte nelle relazione); in assenza di un rilievo planimetrico precedente l'inizio dei lavori ha individuato “una quota di riferimento esterna a monte ed a valle dell'area di
cantiere … per fissare una retta di massima pendenza del terreno e
determinare le depressioni e/o i rilievi esistenti dati per calcolo volumetrico
dagli sterri e dai riporti”, come da “prassi nei rilievi topografici di tal
specie”; ha indicato il margine di tolleranza in 1,5/2 cm. in altimetria e 1 cm.
in planimetria;
ha rappresentato in apposita tavola “i volumi per gli “sterri”
ed i “riporti” calcolati con specifico programma di topografia ove
“sovrapponendo i due rilievi (prima e dopo i lavori) vengono ottenute e
rappresentate, con le diverse colorazioni, le aree interessate così come
indicate nel prospetto e libretto di misure allegato … con l'obiettivo di
16 eliminare le irregolarità morfologiche per riresa della planarità originaria”.
Il consulente d'ufficio ha, poi, descritto nell'elaborato grafico il rilievo e gli avvallamenti dei terreni, verificando per ciascuno dei dieci comparti dell'area la incidenza delle operazioni di “costruzione del metanodotto”, “dismissione
dei due metanodotti”, “realizzazione dei cavi irrigui provvisori”, pervenendo a stimare (per differenza tra il “piano fittizio iniziale pari a mc. 174.693” e il
“piano fittizio finale per mc. 170.967”) “un fabbisogno necessario
determinato in m. 3.726 … di terreno vegetale da apportare” (come da analitica “tabella calcolo superfici e volumi”).
Quanto ai costi necessari, tenendo conto della “notevole quantità di
materiale” ha stimato la necessità di utilizzo di 250 camion per un carico ciascuno di circa 15 mc.; tenendo conto delle osservazioni del consulente di parte della richiesti preventivi a cinque ditte specializzate CP_1
della zona, è pervenuto a quantificare un costo di € 20,50/mc. “per lavori
finiti”, pervenendo all'importo complessivo di € 76.383,00, “comprensivo
anche di spianamento, rimodellamento, distribuzione e quindi per opere
finite … allestimento di cantiere, chiusura dello stesso, trasporti viabilistici
e rapporti con le PPAA …la riduzione del 10%-20% per ogni mc. riportato
… perché la struttura del terreno rimessa dal luogo del prelievo al luogo di
destinazione subisce una diminuzione oggettiva per la vaporosità degli
interspazi causata dalle macchine operatrici per il movimento della terra dal
cantiere di prelievo al cantiere di deposito”.
Infine, ha stimato in complessivi € 14.763,00 i costi per gli oneri urbanistici
17 connessi e necessari (analiticamente indicati: conseguimento della autorizzazione unica, oneri dovuti Provincia di Brescia;
spese di progettazione;
oneri per la sicurezza;
direzione lavori e liquidazione lavori).
8.1. Da tale relazione trova conferma la esistenza e persistenza degli avvallamenti ben oltre i limiti di tolleranza e e l'assenza di complanarità dei terreni in conseguenza delle opere realizzate sui terreni dalla Parte_3
L'appellata anche in questo grado si limita a richiamare le osservazioni del consulente di parte nominato in sede di accertamento tecnico preventivo deducendo che esse “venivano solo sterilmente ed atecnicamente obiettate
dal medesimo nell'elaborato definitivo”.
Deduzione del tutto generica e comunque smentita dal contenuto dell'elaborato; in realtà il consulente d'ufficio nella relazione, redatta sulla base dell'accertamento dello stato dei luoghi, sul loro rilievo anche topografico, sulle considerazioni tecniche analiticamente in essa esposte,
contiene ampia, articolata e motivata risposta a tali osservazioni che l'appellata (genericamente) richiama senza offrire al Collegio alcun elemento obiettivo che possa indurre a dissociarsi da tali conclusioni, ovvero a ritenere la replica del consulente d'ufficio non esaustiva;
né viene in alcun modo motivata la richiesta di ammissione di “nuova consulenza tecnica d'ufficio
con nomina di un consulente tecnico diversi dal dott. ”. Persona_3
9. Quanto al profilo del danno le considerazioni sulle quali si fonda il rigetto della domanda da parte del Tribunale non sono condivisibili.
Il rimedio risarcitorio, che ben può essere azionato indipendentemente da
18 un'azione di risoluzione, si distingue dall'azione di adempimento poiché,
anche quando viene azionato in forma specifica, integra pur sempre una modalità di reintegrazione dell'interesse del danneggiato mediante una prestazione (quella risarcitoria, appunto), diversa e succedanea rispetto al contenuto del rapporto obbligatorio o del dovere di neminem laedere.
L'art. 1223 cod. civ. (in rubrica: "risarcimento del danno") individua il danno risarcibile, come "conseguenza immediata e diretta" dell'inadempimento,
nella duplice configurazione della "perdita subita" e del "mancato guadagno",
ma non dispone alcunché sulle modalità del risarcimento. Tali modalità
devono quindi individuarsi nell'art. 2058 c.c., che espressamente riconosce la facoltà di richiedere il risarcimento in forma specifica e per equivalente.
Nel caso di specie, è stata accertata l'alterazione, per effetto delle opere compiute, della integrità e della consistenza del bene;
la società CP_1
si è obbligata contrattualmente a ripristinare lo stato originario del
[...]
bene rimanendo però inadempiente all'obbligo di eliminare il predetto pregiudizio (preesistente alla sottoscrizione della scrittura privata) a sua cura e spese. Tanto legittima la controparte ad ottenere il risarcimento del danno,
ai sensi dell'art. 2058 cod.civ., applicabile anche alle obbligazioni contrattuali, azionando la pretesa di una somma di danaro corrispondente alle spese necessarie per il ripristino della situazione materiale inerente il bene immobile di cui l'appellante è proprietaria e a cui l'appellante intende provvedere essa stessa.
9.1. I danni stimati in sede di accertamento tecnico preventivo sono quelli
19 oggetto della domanda formulata dall'appellante volta ad ottenere la
condanna della “… al pagamento delle spese necessarie al CP_1
ripristino dei luoghi già oggetto di cantiere, determinate in complessivi €
91.146,00 (di cui € 76.383,00 per opere materiali ed € 14.763,00 per oneri
urbanistici e spese di progettazione)”.
Peraltro nelle more del presente grado le opere sono state eseguite dall'appellante, come comprovato dalla documentazione prodotta con nota del 20 giugno 2024, ammissibile in quanto sopravvenuta;
sicché, per un verso, rimane assorbita la domanda dell'appellata di esecuzione delle opere a sua cura e spese;
per altro verso la entità del risarcimento va limitato all'importo esposto e documentato, inferiore rispetto alla maggior somma stimata dal consulente d'ufficio, potendosi inquadrare l'intervento dell'appellante in una logica di contenimento del danno mediante l'uso della ordinaria diligenza (art. 1227 secondo comma cod.civ.).
L'appellante, nella comparsa conclusionale, ha infatti esposto di avere documentato “l'affidamento da parte della società appellante alla società
“Eredi Ogliari Giuseppe Srl”, che ha provveduto ad eseguirli, dei lavori di
apporto di terriccio vegetale (terriccio che si trovava già nel possesso della
società appellante, che ha quindi evitato l'acquisto sul mercato), di suo
trasporto nelle aree dove era stato realizzato lo scavo della trincea destinata
al gasdotto , e di spianamento di detto materiale così da ricreare le CP_2
condizioni di complanarità e di assenza di avvallamenti;
il tutto con un
esborso di €. 44.000,00 oltre IVA, già sostenuto. L'utilizzo di proprio terreno
20 di coltivo, resosi disponibile solamente nei primi mesi del 2024 ha consentito
un rilevante risparmio in termini di ripristino dello stato quo ante le opere
di rimozione e di posa di un nuovo metanodotto, cosa che peraltro ha
determinato un depauperamento della conseguente al Parte_1
consumo di proprie risorse. Di dette operazioni è stata offerta prova
documentale e fotografica con le produzioni operate in data 20.06.2024
depositare nel PCT, cui è seguita la notificazione alla controparte a sensi di
legge (notificazione documentata con deposito dell'atto operata in data 30
Luglio 2024)”.
A fronte delle deduzioni dell'appellata circa la non certa riferibilità della documentazione al terreno in questione va evidenziato che la fattura fa specifico riferimento a “lavoro di livellamento eseguito con un trattore di
500hp e livella tipo pesante (6m) e un trattore con dissodatore su vostri
terreni per mq 80.000 attraversati da pista metanodotto
Sergnano_Agnadello con movimentazione di circa 5/6 cm. e utilizzo di
vostro terreno aziendale per circa 800 metri cubi”).
In memoria di replica l'appellante ha dedotto che: “allorquando ha avuto i
mezzi finanziari e la disponibilità nell'ambito aziendale di proprio terriccio,
ha realizzato l'intervento che l'appellata aveva reiteratamente denegato.
Previa verifica della persistenza dello stato di disomogeneità dei terreni (al
cui fine, per mero scrupolo, è stata acquisita la relazione del Dr. Persona_4
già operativo come CTP della deducente nel corso del procedimento
[...]
per Accertamento Tecnico Preventivo: operazione che ha consentito di
21 confermare la mancanza del grosso volume di terriccio già computato dal
CTU), ha operato tramite impresa specializzata di sua fiducia (la “Eredi
Ogliari Giuseppe Srl”) su quegli stessi terreni che erano stati interessati
dalla oramai famosa “pista di lavoro” del metanodotto, il riporto e lo spiano
del terriccio mancante. La disponibilità in proprio della materia prima da
impiegare per tale intervento (terreno di coltivo), dovuta alla realizzazione
di uno scavo entro altri terreni di proprietà, ha oltretutto consentito una
rilevante diminuzione dei costi complessivi (la riduzione è di circa 30.000
euro, essendo venuta meno la necessità di acquistare sul mercato tale
materiale), a tutto vantaggio del soggetto debitore;
vantaggio che tuttavia
non deve essere totale, perché l'impiego di proprie risorse aziendali
dovrebbe trovare ristoro -sia pure in via equitativa- sulla base dei parametri
di costo evidenziati del CTU nella ATP, ove alla pag.30 della relazione
tecnica sono indicati i costi per la esecuzione delle opere con una media di
€ 20,50 euro mq , di cui la sola componente relativa al materiale (terra di
coltivo) ammonta a circa il 25-30% pari a 5,00/6,00 euro mc. Inoltre
l'appellante, utilizzando materiale di provenienza aziendale, ha potuto
avvalersi dell'art 6 del Dpr n.380/2001, evitando ulteriormente i costi delle
pratiche e delle autorizzazioni amministrative necessarie in caso di
acquisizione di terreno da terzi. Insomma: l'appellante ha agito con la
massima buona fede, operando al fine di limitare i costi di ripristino del bene
danneggiato e non riparato dalla odierna appellata, operando nel concreto
al fine di contenere l'incidenza del danno”.
22 Ferme le considerazioni che precedono circa la esistenza del danno risarcibile, anche anteriormente alla effettuazione di tali opere, la produzione in questione attiene non già alla prova del danno quanto piuttosto alla sua definitiva quantificazione risultando documentate spese per un importo inferiore rispetto a quello stimato in sede di accertamento tecnico preventivo e la non necessità dei costi per le pratiche amministrative (per le ragioni analiticamente esposte dall'appellante in memoria di replica e che trovano riscontro nella documentazione prodotta;
si tratta, quindi, di documentazione che giova all'appellata, nella prospettiva, del resto, palesata dalla stessa appellante, di riduzione del costo risarcibile nella minor misura esposta).
La domanda di condanna va, dunque, limitata all'importo di € 44.000,00
(oltre I.V.A.) con interessi legali ex art. 1284 quarto comma cod. proc. civ.
dalla domanda giudiziale, come da richiesta dell'appellante.
10. Pertanto, la sentenza impugnata va riformata e l'appellata va condannata al pagamento in favore dell'appellante della predetta somma di € 44,000,00
(oltre IVA se non detraibile) con interessi legali dalla proposizione della domanda giudiziale (data di notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado) ai sensi dell'art. 1284 cod.civ. quarto comma.
11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano per entrambi i gradi e per il procedimento di accertamento tecnico preventivo come in dispositivo in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M.
n. 55/2014 e succ. modd. (scaglione di riferimento da € 52.001 ad € 260.000)
ad eccezione della fase di trattazione liquidata in conformità al parametro
23 minimo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta in questa fase.
All'appellante compete anche il rimborso delle spese sostenute per il pagamento del compenso del consulente d'ufficio nominato in sede di procedimento di accertamento tecnico preventivo nonché di quelle relative al compenso del consulente di parte, entrambe documentate.
Quanto alle prime (€ 5.313,09) va rilevato che le spese per l'accertamento tecnico preventivo, anticipate dal ricorrente, devono essere liquidate all'esito del giudizio di merito, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.
Quanto alle seconde (€ 835,52) va rilevato che le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 primo comma cod. proc. civ., della facoltà di escluderle dalla ripetizione,
ritenendole eccessive o superflue. Nel caso in esame si tratta di una spesa non connotata da eccessività e superfluità, sì da doverne escludere la rifusione;
va rilevato che l'importo del compenso corrisposto appare del tutto congruo anche solo avendo riguardo al compenso liquidato al consulente d'ufficio e, per quanto riguarda il secondo profilo, è da evidenziare che la nomina del consulente di parte costituisce facoltà della parte espressamente prevista dall'art. 201 c.p.c., che la indagine oggetto di consulenza tecnica d'ufficio aveva natura squisitamente tecnica, che ciò ha richiesto che la parte sostenesse la spesa inerente all'assistenza del consulente di parte alle relative
24 operazioni.
Infine, va disposta la condanna dell'appellata alla restituzione della eventuale somma corrisposta dall'appellante in esecuzione della sentenza di primo grado con interessi legali dalla data del pagamento al saldo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.in accoglimento dell'appello proposto dalla Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Cremona n. 299/2020 condanna la al pagamento in favore della predetta società, per la causale CP_1
di cui in motivazione, della somma di € 44.000,00 (oltre IVA se non detraibile) con interessi legali ex art. 1284 cod.civ. quarto comma dalla proposizione della domanda giudiziale;
2. condanna la al pagamento in favore della CP_1 Parte_1
delle spese del giudizio che liquida:
[...]
a) per il giudizio di accertamento tecnico preventivo in € 1.134,00 per la fase di studio € 992,00 per la fase introduttiva ed € 1.701,00 per la fase istruttoria,
oltre alla rifusione delle spese sostenute per il compenso del consulente d'ufficio nella misura di € 5.313,09 e del compenso corrisposto al consulente di parte nella misura di €835,52;
b) per il giudizio di primo grado in € 2552,00 per la “fase di studio”, €
1.628,00 per la “fase introduttiva”, € 2.835,00 per la “fase istruttoria/di trattazione” ed € 4.253,00 per la “fase decisionale”;
25 c) per il presente grado d'appello in € 2.977,00 per la “fase di studio”, €
1.911,00 per la “fase introduttiva”, € 2.163,00 per la “fase di trattazione”, €
5.103,00 per la “fase decisionale”,
il tutto oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, spese vive come esposte e contributo unificato ove corrisposto;
3. condanna l'appellata alla restituzione alla restituzione della eventuale somma corrisposta dall'appellante in esecuzione della sentenza di primo grado con interessi legali dalla data del pagamento al saldo.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 13 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Vittoria Gabriele Giuseppe Magnoli
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