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Sentenza 6 febbraio 2024
Sentenza 6 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 06/02/2024, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2024 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Dott. Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 6/2/2024, ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
Nel giudizio n RG 4590/21, vertente tra
, nato il [...], a [...], (ME), cf: elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in S. Agata Militello, via Circonvallazione Monaci, n. 3, presso e nello studio dell'Avv. Renata Spanò, che lo rappresenta e difende come da procura in atti,
RICORRENTE
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante, rapp.to e Controparte_1 difeso come in atti
RESISTENTE
OGGETTO: ISCRIZIONE ELENCHI ANAGRAFICI AGRICOLTURA.
All'udienza odierna i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni riportandosi alle richieste in atti e chiedeva l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 14/12/2021 il ricorrente adiva il Giudice del Lavoro esponendo di essere bracciante agricolo iscritta negli elenchi anagrafici del comune di residenza;
che nell'anno 2017 aveva regolarmente svolto la suddetta attività lavorativa, presso l'azienda agricola Organizzazione_1
; che l' gli aveva comunicato di averlo cancellato dagli elenchi per tale anno e che
[...] CP_2 inutile si era rilevato il ricorso amministrativo.
Per l'effetto chiedeva il riconoscimento del diritto ad ottenere l'iscrizione elenchi anagrafici agricoltura per l'anno 2017, per 102 giornate annue, con condanna dell' ad effettuare la suddetta iscrizione, con CP_2 vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
L' si costituiva contestando le richieste della ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso. CP_2
Dopo l'effettuazione della prova testimoniale, all'odierna udienza la causa veniva decisa, con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame delle prove documentali e orali il ricorso appare fondato.
La parte ricorrente, infatti, ha fornito valida prova circa la presentazione del ricorso avverso il provvedimento di cancellazione della iscrizione degli elenchi per l'anno 2017 per cui è lite. Non si pongono altresì problemi di decadenza, essendo stati rispettati i termini relativi.
La domanda del ricorrente tende alla sua iscrizione elenchi anagrafici agricoltura per l'anno 2017 per 102 giornate, in cui lo stesso avrebbe diritto, avendo lavorato come bracciante agricolo con rapporto di subordinazione.
Esso si duole poi della circostanza che l' gli ha comunicato di averlo cancellato a causa della CP_2 insussistenza del rapporto di lavoro dedotto.
Ora, così come affermato dal ricorrente, gli assunti dell'Ente sono rimasti indimostrati.
A supporto delle proprie argomentazioni, parte ricorrente oltre ad aver prodotto le buste paga relative al rapporto di lavoro dedotto, ha chiesto darsi luogo alla prova testimoniale proprio per provare di avere effettivamente lavorato nell'anno indicato, secondo le modalità riferite.
Invero, dall'esame dei testi escussi, sulla cui attendibilità non sorgono dubbi, avendo risposto in modo preciso e puntuale anche a seguito di esplicite sollecitazioni di questo giudice che l'ha valuta nei comportamenti durante l'assunzione, è emerso che il ricorrente negli nell'anno 2017 ha lavorato come bracciante agricolo, sotto il vincolo di subordinazione, con la ditta , per Organizzazione_1
102 giornate annue.
I testi hanno specificato in modo chiaro le attività svolte e gli orari di lavoro, confermando di avere lavorato molte volte con il ricorrente.
Pertanto, ogni altra considerazione in merito appare superflua.
Conseguentemente, l' deve essere, senz'altro, condannato all'iscrizione come chiesta in ricorso. CP_2
Le spese del giudizio seguono la soccombenza si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara che, nell'anno 2017 il ricorrente lavorato come bracciante agricolo alle Parte_1 dipendenze della ditta per 102 giornate annue, e per l'effetto Organizzazione_1 ordina all' in persona del Presidente pro-tempore, di effettuare la relativa iscrizione negli CP_2 elenchi anagrafici dell'agricoltura in favore dello stesso;
2) condanna, altresì, l' in persona del Presidente pro-tempore, al pagamento dei compensi del CP_2 giudizio, liquidati in € 2.886,00, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Renata Spanò, che ha reso la prescritta dichiarazione.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 6/2/2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
DOTT.SSA AMATO LUCIA MARIA CATENA
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Dott. Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 6/2/2024, ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
Nel giudizio n RG 4590/21, vertente tra
, nato il [...], a [...], (ME), cf: elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in S. Agata Militello, via Circonvallazione Monaci, n. 3, presso e nello studio dell'Avv. Renata Spanò, che lo rappresenta e difende come da procura in atti,
RICORRENTE
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante, rapp.to e Controparte_1 difeso come in atti
RESISTENTE
OGGETTO: ISCRIZIONE ELENCHI ANAGRAFICI AGRICOLTURA.
All'udienza odierna i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni riportandosi alle richieste in atti e chiedeva l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 14/12/2021 il ricorrente adiva il Giudice del Lavoro esponendo di essere bracciante agricolo iscritta negli elenchi anagrafici del comune di residenza;
che nell'anno 2017 aveva regolarmente svolto la suddetta attività lavorativa, presso l'azienda agricola Organizzazione_1
; che l' gli aveva comunicato di averlo cancellato dagli elenchi per tale anno e che
[...] CP_2 inutile si era rilevato il ricorso amministrativo.
Per l'effetto chiedeva il riconoscimento del diritto ad ottenere l'iscrizione elenchi anagrafici agricoltura per l'anno 2017, per 102 giornate annue, con condanna dell' ad effettuare la suddetta iscrizione, con CP_2 vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
L' si costituiva contestando le richieste della ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso. CP_2
Dopo l'effettuazione della prova testimoniale, all'odierna udienza la causa veniva decisa, con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame delle prove documentali e orali il ricorso appare fondato.
La parte ricorrente, infatti, ha fornito valida prova circa la presentazione del ricorso avverso il provvedimento di cancellazione della iscrizione degli elenchi per l'anno 2017 per cui è lite. Non si pongono altresì problemi di decadenza, essendo stati rispettati i termini relativi.
La domanda del ricorrente tende alla sua iscrizione elenchi anagrafici agricoltura per l'anno 2017 per 102 giornate, in cui lo stesso avrebbe diritto, avendo lavorato come bracciante agricolo con rapporto di subordinazione.
Esso si duole poi della circostanza che l' gli ha comunicato di averlo cancellato a causa della CP_2 insussistenza del rapporto di lavoro dedotto.
Ora, così come affermato dal ricorrente, gli assunti dell'Ente sono rimasti indimostrati.
A supporto delle proprie argomentazioni, parte ricorrente oltre ad aver prodotto le buste paga relative al rapporto di lavoro dedotto, ha chiesto darsi luogo alla prova testimoniale proprio per provare di avere effettivamente lavorato nell'anno indicato, secondo le modalità riferite.
Invero, dall'esame dei testi escussi, sulla cui attendibilità non sorgono dubbi, avendo risposto in modo preciso e puntuale anche a seguito di esplicite sollecitazioni di questo giudice che l'ha valuta nei comportamenti durante l'assunzione, è emerso che il ricorrente negli nell'anno 2017 ha lavorato come bracciante agricolo, sotto il vincolo di subordinazione, con la ditta , per Organizzazione_1
102 giornate annue.
I testi hanno specificato in modo chiaro le attività svolte e gli orari di lavoro, confermando di avere lavorato molte volte con il ricorrente.
Pertanto, ogni altra considerazione in merito appare superflua.
Conseguentemente, l' deve essere, senz'altro, condannato all'iscrizione come chiesta in ricorso. CP_2
Le spese del giudizio seguono la soccombenza si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara che, nell'anno 2017 il ricorrente lavorato come bracciante agricolo alle Parte_1 dipendenze della ditta per 102 giornate annue, e per l'effetto Organizzazione_1 ordina all' in persona del Presidente pro-tempore, di effettuare la relativa iscrizione negli CP_2 elenchi anagrafici dell'agricoltura in favore dello stesso;
2) condanna, altresì, l' in persona del Presidente pro-tempore, al pagamento dei compensi del CP_2 giudizio, liquidati in € 2.886,00, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Renata Spanò, che ha reso la prescritta dichiarazione.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 6/2/2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
DOTT.SSA AMATO LUCIA MARIA CATENA