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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 09/04/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1122/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1122 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, pendente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, (p.iva e C.f. ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Ferraro, presso il cui studio è domiciliata in Cosenza, via
Caloprese, 56, giusta procura in calce all'atto di citazione;
- attrice -
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliata in Cosenza, al Viale Degli Alimena, n. 8 - Controparte_2
e rappresentata e difesa dagli avv.ti Silvia Cumino e Concetta Belmonte, in virtù di
[...]
procura allegata alla comparsa di costituzione;
- convenuta - avente ad oggetto: pagamento differenze tariffarie.
Conclusioni: come rassegnate dai procuratori delle parti all'udienza del 13.01.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in giudizio l' al Parte_1 CP_3 fine di ottenerne la condanna, previa declaratoria dell'accertamento del relativo diritto, al pagamento dell'importo €. 2.020.136,84 oltre interessi di mora maturati, a titolo di conguagli sulle rette applicate per le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie erogate, nel periodo 11 luglio 2017 – 31 dicembre 2022, presso la struttura “Villa Adelchi” sita in Longobardi (CS), C.da Frailliti n. 69, calcolato facendo pagina 1 di 10 applicazione della tariffa di € 153,20 stabilita dal D.C.A. 15 del 2016, in luogo di quella inferiore di €
139,91.
A fondamento della domanda deduceva che la dal 2017 al 2022, aveva erogato prestazioni Parte_1
sanitarie e socio-sanitarie, con oneri a carico del Fondo Sanitario e del Fondo Sociale Regionale, sottoscrivendo le annuali convenzioni con l' ai sensi dell'art. 8 quinquies, D. Lgs n. CP_3
502/92 e s.m.i.; che le predette convenzioni, tuttavia, avevano sempre previsto una tariffa inadeguata al costo dei nuovi requisiti imposti dal Regolamento Regionale n. 13/09; che, a seguito di un contenzioso amministrativo dinanzi al Tar, la Regione Calabria aveva emanato il Decreto n. 454/2015, approvando il tariffario di cui al Regolamento Regionale n. 13/09, in ottemperanza alle Sentenze Tar Calabria nn.
834/12 e 835/1, rimasto in vigore per il periodo 01.01.2010 - 10.06.2015; che, successivamente, la
Regione Calabria aveva approvato il DCA n. 15 del 04.02.2016 con il quale aveva modificato le tariffe, con decorrenza dall'11.06.2015; che, tuttavia, l' aveva continuato a pagare le CP_3 prestazioni di RSA con la tariffa previgente di € 139,91, anziché con la tariffa corretta di € 153,20 per singola prestazione, con conseguente diritto della società attrice a vedersi riconosciuto quanto di diritto a titolo di differenza rette, per tutte le tipologie di prestazioni erogate nel periodo 11 luglio 2017 – 31 dicembre 2022, in regime di convenzione con l' per un importo complessivo di € CP_3
2.020.136,84, oltre agli interessi moratori maturati e maturandi per il ritardato pagamento, ai sensi del
D. Lgs n° 231/02.
Concludeva, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, considerati i fatti per cui è causa ed alla luce delle risultanze istruttorie:
- dichiarare ed accertare, per le causali in narrativa, che le prestazioni per cui è causa, erogate dalla in favore dell' nel periodo 2017- 2022 sono state Parte_1 Controparte_1
parzialmente pagate, essendo stati corrisposti, per ogni prestazione, i corrispettivi previsti dalla DGR
n125/09.
- Dichiarare ed accertare che le tariffe vigenti nel periodo in contestazione, dal 11.07.2017 al
31.12.2022 , sono quelle indicate dal DCA n. 15 del 04.02.2016 e conseguentemente condannare per
l'effetto, l' al pagamento, in favore della a titolo Controparte_1 Parte_1
di differenza retta, ai sensi e per gli effetti del Decreto del Commissario ad acta n. 15/2016 della somma, per come in narrativa specificato, di euro € 2.020.136,84 o della maggiore o minore somma che sarà accertata nel corso del giudizio, comprensiva degli interessi moratori maturati, oltre agli interessi maturandi sino all'effettivo soddisfo.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio e loro distrazione al difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., che dichiara espressamente di averli anticipati”.
pagina 2 di 10 Si costituiva l' che contestava la fondatezza della domanda attorea, rilevando che la CP_3
stessa aveva ad oggetto la richiesta di pagamento di una tariffa superiore a quella concordata e contrattualizzata tra le parti in causa, ribadendo che l' avesse adempiuto la propria CP_3 prestazione, pagando tutto l'intero budget assegnato alla struttura Villa Adelchi e riportato nei singoli accordi contrattuali;
eccepiva, quindi, il difetto di giurisdizione del G.O., atteso che competente a conoscere del chiesto aumento tariffario poteva essere solo il TAR Calabria;
nel merito, deduceva che nei singoli contratti sottoscritti dalla con l' in relazione alle annualità in Parte_1 CP_3
esame, ai sensi del Dlgs 502 del 1992 e s.m.i, erano specificamente pattuiti dei budget o tetti di spesa, regolarmente accettati dalle parti, sicchè la società attrice non poteva vantare alcun credito nei confronti dell' a titolo di differenze tariffarie, essendo stato corrisposto il corrispettivo CP_3
di tutte le prestazioni contrattualizzate, nei limiti del budget sottoscritto e accettato dalle parti.
Concludeva, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale di Cosenza, contraris reiectis, per tutti i motivi esposti in narrativa :
1.IN VIA PREGIUDIZIALE E/O PRELIMINARE:
Dichiarare il difetto di giurisdizione dell' in favore dell' trattandosi di questione CP_4 CP_5
riservate alla giurisdizione di quest'ultimo;
2. IN VIA SUBORDINATA E NEL MERITO
Salvo espresso gravame, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle superiori conclusioni, dichiarare inammissibile e/o nullo e/o invalido e/o illegittimo e/o infondato in fatto e/o in diritto e/o comunque non dovuto il credito preteso dalla Società per tutte le ragioni esposte in Parte_1
narrativa; In qualunque ipotesi rigettare le richieste di pagamento a titolo di interessi moratori non sussistendone i presupposti di legge e, in quanto, non essendo dovuto il capitale non possono essere corrisposti gli interessi.
3. IN OGNI CASO:
Condannare la Società al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa”. Parte_1
Espletati gli incombenti di rito, all'udienza del 13.01.2025, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
****
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall' CP_3
[...]
La declinazione della domanda, da parte della società attrice, in termini di richiesta di pagamento della differenza tariffaria tra quanto effettivamente remunerato dall' in applicazione della CP_3 tariffa di € 139,91, e quanto dovuto in applicazione della tariffa di € 153,20 prevista dal DCA n. 15 del pagina 3 di 10 04.02.2016, in relazione alle prestazioni erogate nel periodo in contestazione, dall'11.07.2017 al
31.12.2022, esclude prima facie la fondatezza dell'eccezione di carenza di giurisdizione proposta Cont dall'
È infatti univoco l'indirizzo ermeneutico delle Sezioni Unite, a mente del quale, laddove la domanda della struttura convenzionata si limiti alla pretesa del corrispettivo negoziale, non implicando valutazione alcuna sull'esercizio del potere discrezionale della P.A. (nel caso di specie, della Regione
Calabria di fissazione delle tariffe per le prestazioni erogate, peraltro già oggetto di giudicato amministrativo), la giurisdizione rimane radicata in capo al G.O., dovendosi interpretare il c.d. petitum sostanziale della domanda proposta dalla attrice, ed affermarsi che “l'oggetto della tutela invocata si risolve, non già nel controllo di legittimità dell'esercizio dell'azione autoritativa della p.a., bensì nella verifica dell'esatto adempimento dell'obbligazione di pagamento” (tra le tante, Cass. SSUU n.
26205/2019).
Passando all'esame del merito, la domanda è infondata e deve essere rigettata.
Anzitutto, va osservato che tra le parti risulta dimostrato il titolo posto a fondamento del credito azionato dalla società attrice, costituito dai contratti conclusi in data in data 30.3.2017, 7.12.2018,
12.3.2019, 13.2.2020, 3.5.2021 e per il triennio 2022/2024, in forza dei quale l' ha CP_3
affidato alla lo svolgimento di prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria presso la Parte_1
RSA per anziani “Villa Adelchi”, così come è pacifico tra le parti il fatto che la struttura abbia eseguito interamente il numero di prestazioni convenute nei suddetti contratti e che abbia ricevuto integralmente il tetto massimo di spesa previsto per ciascun anno.
La questione controversa tra le parti attiene, invece, al pagamento delle differenze rette relativamente alle prestazioni rese dall'11.07.2017 al 31.12.2022, atteso che mentre la società attrice assume di avere diritto alla corresponsione della differenza tra quanto ricevuto e quanto rideterminato in base alle tariffe
Cont di cui al DCA n.15 del 4/2/2016, l' assume che le prestazioni debbano essere remunerate con la tariffa stabilita nei contratti stipulati.
Ciò posto, occorre individuare le determinazioni in tema di compenso in cui si sono articolati gli accordi negoziali e procedere alla ricostruzione della volontà delle parti.
Al riguardo, deve evidenziarsi che le parti nei contratti rispettivamente stipulati per gli anni 2017, 2018,
2019, 2020, 2021 e 2022, in data 30.3.2017, 7.12.2018, 12.3.2019, 13.2.2020, 3.5.2021 e per il triennio
2022/2024, hanno convenuto: nei contratti stipulati per gli anni 2017, 2018 e 2019:
pagina 4 di 10 - in premessa, che “la definizione di budget rappresenta il limite massimo di spesa a carico del SSR, nell'ambito del quale sono considerate riconoscibili e remunerabili esclusivamente le prestazioni erogate ai sensi della normativa di riferimento” e che, ai sensi del comma 2 dell'art.
8-quater del D.Lgs
n.502/92, “la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo alcuno per le aziende sanitarie di corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art.
8-quinquies del D.Lgs n.502/92;
- nell'art.1, rubricato “Identificazione della struttura e dichiarazioni”, che “l'erogatore accetta di erogare le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per le quali è stato accreditato per conto ed a carico del Regionale, nei limiti delle risorse assegnate, e delle direttive del dipartimento Parte_2
Cont tutela della Salute e dell' ”
- nell'art.3, rubricato “Oggetto del Contratto”, che “sino a concorrenza dell'importo massimo Cont stabilito al successivo art.4, l' affida all'erogatore lo svolgimento delle prestazioni …. L'erogatore si obbliga a svolgere prestazioni sanitarie e socio sanitarie per tutta la durata del presente contratto, alle condizioni, nei termini e secondo le modalità in esso stabilite ”;
-nell'art.4, rubricato “Valorizzazione di prestazioni erogabili e corrispettivo massimo annuale”, al comma 6 che “Per le strutture che erogano prestazioni di RSA per anziani: il budget complessivo assegnato allo Erogatore dal DCA n.138 del 23/12/2016 per l'anno 2017 è di € 2.071.446,00…. dal
DCA n.234 del 29/11/2018 per l'anno 2018 è di € 2.071.446,00… dal DCA n.35 del 22/2/2019 per
l'anno 2019 è di 2.071.446,00”, al comma 9 che “tenuto conto di quanto chiarito sopra, l'Erogatore ha preso atto e con il presente contratto dichiara espressamente di accettare, per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e socio sanitarie per conto ed a carico del Servizio Sanitario Regionale, completamente ed incondizionatamente, quale tetto massimo annuo 2016 … l'importo di €
2.071.446,00”, al comma 13 che “le parti, infatti, convengono espressamente che oltre il tetto massimo
(budget) stabilito dal presente contratto/accordo non sono riconosciuti oneri a carico del e, ai CP_6
fini del rispetto dei tetti di spesa sopra indicati, corrispondenti ai volumi di prestazioni massimi remunerati, si applica il disposto di cui all'art.
8-quinquies, comma 2 lettera e-bis del d.lgs n.502/92 e richiamato nelle premesse” ed al comma 4 che “”All'erogatore viene riconosciuta la produzione, CP_7 nei limiti del budget, da verificare a consuntivo …”;
-nell'art.7, rubricato “Tariffe e Corrispettivi ”, al comma 1, che “Per ciascuna prestazione Sanitaria Cont e Socio sanitaria resa nel rispetto della normativa applicabile e del presente contratto, l' sarà obbligata a corrispondere all'Erogatore, entro i limiti del bugdet annuale assegnato, un importo calcolato facendo applicazione alle tariffe ratione temporis vigenti”; ed al comma 3, che “al presente accordo, si applica comunque, quanto disposto dall'art.8 quinquies, comma 2, lett.ebis del D.Lgs
pagina 5 di 10 502/1992, a mente del quale “la modalità con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai sensi della lettera d), prevedendo che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonché delle altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni remunerate, di cui alla lettera b), si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti indicati alla lettera d), fatta salva la possibile stipula di accordi integrativi, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario programmato”
- nell'art. 14, rubricato “Clausola di salvaguardia”, al comma 1 che “con la sottoscrizione del presente accordo la struttura accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto” ed al comma 2, che “In considerazione dell'accettazione dei provvedimenti indicati al comma 1 (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/ impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili”.
Nei contratti stipulati per gli anni 2020 e 2021 e per il triennio 2022/2024, dopo avere riproposto negli stessi termini la premessa e la clausola di salvaguardia (art.14) dei contratti degli anni precedenti, è stato previsto:
- nell'art.1, rubricato “Oggetto del Contratto”, che “l'erogatore accetta di erogare le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per le quali è stato accreditato per conto ed a carico del Parte_3
nei limiti delle risorse assegnate, e delle direttive del dipartimento tutela della Salute e
[...]
Cont dell' ”
- nell'art.4, rubricato “volume di prestazioni erogabili e corrispettivo massimo annuale”, al comma 1 che “l'erogatore si impegna a garantire per l'annualità 2'2', le prestazioni sanitarie e socio sanitarie ….., nei limiti del tetto massimo di spesa di cui al presente articolo”; al comma 2 che
“L'erogatore accetta, come corrispettivo massimo annuale per l'acquisto delle prestazioni in favore di pazienti regionali il tetto di spesa complessivo di euro 2.071.446,00 e di 2.096.303,35”, al comma 3 che “La produzione eccedente il tetto massimo annuale di spesa assegnato non può essere remunerata in nessun caso ed ad alcun titolo e, pertanto,è considerata inesigibile e al comma 3 che “le parti convengono espressamente che oltre il tetto massimo (bugdet) stabilito dal presente /contratto/accordo pagina 6 di 10 non sono riconosciuti a carico del ssn e, ai fini del rispetto dei tetti spesa sopra indicati, … si applica il disposto di cui all'art.
8-quinquies, comma 2 lett. e-bis del d.lgs n.502/92”;
- nell'art.8, rubricato “tariffe e corrispettivi”, al comma 3 che “al presente accordo si applica, comunque, quanto disposto dall'art.8 quinquies, comma 2, lett. e bis del d.lgs n.502/92, a mente del quale “…. in caso di incremento a seguito di modificazioni comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni …il volume massimo di prestazioni … si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti indicati alla lettera d), fatta salva la possibile stipula di accordi integrativi nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario programmato”.
Ciò posto, ad avviso di questo giudicante – conformemente ad altre pronunce rese dall'intestato
Tribunale in controversie di analoga natura - il significato chiaro e non equivoco delle clausole sopra evidenziate, nella parte in cui le parti pattuiscono espressamente che:
- il tetto massimo annuo costituisce la somma dei corrispettivi spettanti all'erogatore;
- con la sottoscrizione del contratto la struttura ha accettato incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa;
- in caso di incremento a seguito di modificazioni dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente contratto, il volume massimo delle prestazioni di cui al precedente n.3 si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti di spesa indicati nel medesimo articolo;
- in ogni caso, al fine inderogabile di rispettare l'equilibrio economico finanziario programmato, non è ammissibile uno sforamento dei limiti di spesa già concordati;
- l'eccedente il tetto massimo annuale non può essere remunerato in nessun caso ed ad alcun titolo e, pertanto, è da considerarsi inesigibile;
- è fatta salva la possibile stipula di accordi integrativi nel rispetto dell'equilibrio economico- finanziario;
consente di ritenere che il corrispettivo spettante alla struttura, pur in presenza di sopraggiunte tariffe migliorative applicabili ai rapporti in corso, deve comunque essere rispettoso del tetto di spesa concordato, atteso che, sin dalla premessa, in ciascun accordo viene chiarito che la definizione del budget rappresenta il livello massimo di spesa a carico nel servizio sanitario.
Consegue che l'applicazione del regime tariffario di cui al DCA n. 15 del 4.2.2016 alle prestazioni rese dalla struttura sanitaria – odierna attrice, nel periodo compreso tra l'11.07.2017 ed il 31.12.2022, trova ostacolo nelle specifiche previsioni contenute nei contratti e nella predeterminazione di tetti massimi di spesa per le prestazioni erogabili.
pagina 7 di 10 Infatti, ove il budget sia stato conseguito dalla struttura, come risulta pacificamente nel caso in esame, quest'ultima non ha diritto a percepire alcuna integrazione del corrispettivo, poiché in caso di valori unitari dei tariffari regionali maggiori rispetto a quelli concordati nel contratto, in base alle clausole in esso contenuto, la struttura potrebbe ottenere al più la rideterminazione del volume massimo delle prestazioni nella misura necessaria al mantenimento dei limiti di spesa, e mai l'applicazione di prezzi maggiori che comportino uno sforamento del tetto.
Del resto, una diversa previsione convenzionale sarebbe stata confliggente con la normativa vigente in materia, atteso che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito, adottato anche dall'intestato Tribunale, il modello di servizio sanitario nazionale, che si è andato delineando a partire dal D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, risulta ispirato alla coniugazione del principio di libertà dell'utente con il principio di programmazione delle prestazioni a carico del servizio pubblico;
in tale contesto, la previsione di tetti di spesa è indispensabile, al fine di garantire il soddisfacimento delle insopprimibili esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica. Nello specifico, la matrice autoritativa e vincolante delle determinazioni regionali in tema di limiti alle spese sanitarie si collega alla necessità che l'attività dei vari soggetti operanti nel sistema sanitario si dispieghi nell'alveo di una seria ed effettiva pianificazione finanziaria e l'attività di programmazione, tesa a garantire la corretta gestione delle risorse disponibili, ed assume valenza imprescindibile, in quanto la fissazione dei limiti di spesa rappresenta l'adempimento di un preciso ed ineludibile obbligo che influisce sulla possibilità stessa di attingere le risorse necessarie per la remunerazione delle prestazioni erogate. La stessa Corte Costituzionale (sentenza 26 maggio 2005, n. 200) ha chiarito che
“anche nel regime dell'accreditamento introdotto dall'art. 8, comma 5 del d. lgs. n. 502 del 1992 … il principio di parificazione e di concorrenzialità tra strutture pubbliche e strutture private deve conciliarsi con quello di programmazione, che persegue lo scopo di assicurare la razionalizzazione del sistema sanitario nell'interesse al contenimento della spesa pubblica”. Ed ancora, in materia, “le deliberazioni con le quali vengono fissati i tetti di spesa per le prestazioni dei soggetti accreditati con il s.s.n. sono assunte in attuazione di precisi vincoli che discendono dalla necessità di rispettare la disciplina speciale sul rientro dai disavanzi delle regioni;
l'osservanza del tetto di spesa rappresenta pertanto per esse un vincolo ineludibile, che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il
s.s.n. può erogare e può quindi permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato, sicché la mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget può ritenersi giustificata dalla necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili” (Consiglio di Stato, sez. III, 14/12/2012, n. 6432).
pagina 8 di 10 Anche di recente, la Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 27608 del 29/10/2019), ha ribadito che “alla base di tale conclusione vi sono alcuni stringenti indirizzi normativi - l'art. 32, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'art. 12, comma 3, del d.lgs 23 dicembre 1992, n. 502
e l'art. 39 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 - i quali hanno disposto che, in condizioni di scarsità di risorse e di necessario risanamento del bilancio, anche il sistema sanitario non può prescindere dall'esigenza di perseguire obiettivi di razionalizzazione finalizzati al raggiungimento di una situazione di equilibrio finanziario attraverso la programmazione e pianificazione autoritativa e vincolante dei limiti di spesa dei vari soggetti operanti nel sistema”. Occorre, infatti, “bilanciare interessi diversi e per certi versi contrapposti, ovvero l'interesse pubblico al contenimento della spesa, il diritto degli assistiti alla fruizione di adeguate prestazioni sanitarie, le aspettative degli operatori privati che si muovono secondo una legittima logica imprenditoriale e l'assicurazione della massima efficienza delle strutture pubbliche che garantiscono l'assistenza sanitaria a tutta la popolazione secondo i caratteri tipici di un sistema universalistico, pur dovendosi considerare che il perseguimento degli interessi collettivi e pubblici compresenti nella materia non può restare subordinato e condizionato agli interessi privati i quali, per quanto meritevoli di tutela, risultano cedevoli e recessivi rispetto a quelli pubblici;
che vi è la necessità di rivedere l'offerta complessiva delle prestazioni messe a disposizione dai soggetti privati utilizzando al meglio le potenzialità delle strutture pubbliche al fine di garantire il loro massimo rendimento a fronte degli ingenti investimenti effettuati in termini finanziari e organizzativi”.
Sulla scorta di tali principi, è stato riconosciuto che “In tema di attività sanitaria esercitata in regime di accreditamento, è infondata la domanda di pagamento delle prestazioni sanitarie eccedenti il limite di spesa formulata - a titolo di inadempimento contrattuale o di illecito extracontrattuale - dalla società
Part accreditata nei confronti dell e della Regione, atteso che la mancata previsione dei criteri di remunerazione delle prestazioni c.d. "extra budget" è giustificata dalla necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa ed il vincolo delle risorse pubbliche disponibili e che la struttura privata accreditata non ha l'obbligo di rendere prestazioni eccedenti quelle concordate”.
Orbene, nella fattispecie in esame, tutti i contratti conclusi tra le parti per gli anni 2017-2022 contengono la specifica determinazione dei tetti massi di spesa per le prestazioni da erogare in ciascuna annualità, nonché, in premessa ovvero nel corpo degli atti, una serie di clausole del seguente tenore:
“la definizione di budget rappresenta il livello massimo di spesa a carico del SSR, nell'ambito del quale sono considerate riconoscibili e remunerabili esclusivamente le prestazioni erogate ai sensi della normativa di riferimento” e/o che “le prestazioni fatturate oltre il budget ( ) non Parte_5 sono remunerabili da parte dell' pertanto non esigibili” e/o che “la struttura erogatrice accetta i CP_8 limiti dei volumi di attività e dei tetti di spesa indicati”.
pagina 9 di 10 Alla stregua di tali considerazioni, posto che risulta pacificamente che le prestazioni erogate per le annualità 2017, 2018, 2019, 2022, 2021 e 2022 siano state interamente pagate, in applicazione delle tariffe convenzionalmente pattuite tra le parti e nel rispetto del budget annuale stabilito in ciascuna convenzione ed integralmente corrisposto, non può essere riconosciuto il diritto della struttura sanitaria
Cont a percepire ulteriori compensi, a titolo di differenza tra quanto già pagato dall' ed il corrispettivo determinato mediante l'applicazione delle tariffe contenute nel D.C.A. n. 15 del 4.2.2016, in quanto eccedenti rispetto al tetto massimo stabilito nei contratti e non essendo stata prospettata la disponibilità di risorse economiche nell'ambito del tetto massimo di spesa sostenibile per le prestazioni sanitarie ed attribuibile in sede consuntiva alla struttura stessa.
Infatti, la società attrice, con la sottoscrizione dei contratti, ha accettato espressamente, completamente ed incondizionatamente, il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa e per di più ha rinunciato ad ogni relativa azione.
Alla stregua dei principi espressi, la domanda di pagamento proposta dalla nei confronti Parte_1 dell' deve essere rigettata. CP_3
In considerazione delle ragioni della decisione, delle peculiarità della questione affrontata, delle modificazioni nella normativa regolamentare e delle conseguenti interpretazioni giurisprudenziali registratesi in materia, appaiono ravvisabili fondati motivi atti a giustificare la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) rigetta la domanda di pagamento proposta dalla nei confronti dell' Parte_1 CP_3
2) compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Cosenza, 8.4.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1122 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, pendente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, (p.iva e C.f. ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Ferraro, presso il cui studio è domiciliata in Cosenza, via
Caloprese, 56, giusta procura in calce all'atto di citazione;
- attrice -
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliata in Cosenza, al Viale Degli Alimena, n. 8 - Controparte_2
e rappresentata e difesa dagli avv.ti Silvia Cumino e Concetta Belmonte, in virtù di
[...]
procura allegata alla comparsa di costituzione;
- convenuta - avente ad oggetto: pagamento differenze tariffarie.
Conclusioni: come rassegnate dai procuratori delle parti all'udienza del 13.01.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in giudizio l' al Parte_1 CP_3 fine di ottenerne la condanna, previa declaratoria dell'accertamento del relativo diritto, al pagamento dell'importo €. 2.020.136,84 oltre interessi di mora maturati, a titolo di conguagli sulle rette applicate per le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie erogate, nel periodo 11 luglio 2017 – 31 dicembre 2022, presso la struttura “Villa Adelchi” sita in Longobardi (CS), C.da Frailliti n. 69, calcolato facendo pagina 1 di 10 applicazione della tariffa di € 153,20 stabilita dal D.C.A. 15 del 2016, in luogo di quella inferiore di €
139,91.
A fondamento della domanda deduceva che la dal 2017 al 2022, aveva erogato prestazioni Parte_1
sanitarie e socio-sanitarie, con oneri a carico del Fondo Sanitario e del Fondo Sociale Regionale, sottoscrivendo le annuali convenzioni con l' ai sensi dell'art. 8 quinquies, D. Lgs n. CP_3
502/92 e s.m.i.; che le predette convenzioni, tuttavia, avevano sempre previsto una tariffa inadeguata al costo dei nuovi requisiti imposti dal Regolamento Regionale n. 13/09; che, a seguito di un contenzioso amministrativo dinanzi al Tar, la Regione Calabria aveva emanato il Decreto n. 454/2015, approvando il tariffario di cui al Regolamento Regionale n. 13/09, in ottemperanza alle Sentenze Tar Calabria nn.
834/12 e 835/1, rimasto in vigore per il periodo 01.01.2010 - 10.06.2015; che, successivamente, la
Regione Calabria aveva approvato il DCA n. 15 del 04.02.2016 con il quale aveva modificato le tariffe, con decorrenza dall'11.06.2015; che, tuttavia, l' aveva continuato a pagare le CP_3 prestazioni di RSA con la tariffa previgente di € 139,91, anziché con la tariffa corretta di € 153,20 per singola prestazione, con conseguente diritto della società attrice a vedersi riconosciuto quanto di diritto a titolo di differenza rette, per tutte le tipologie di prestazioni erogate nel periodo 11 luglio 2017 – 31 dicembre 2022, in regime di convenzione con l' per un importo complessivo di € CP_3
2.020.136,84, oltre agli interessi moratori maturati e maturandi per il ritardato pagamento, ai sensi del
D. Lgs n° 231/02.
Concludeva, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, considerati i fatti per cui è causa ed alla luce delle risultanze istruttorie:
- dichiarare ed accertare, per le causali in narrativa, che le prestazioni per cui è causa, erogate dalla in favore dell' nel periodo 2017- 2022 sono state Parte_1 Controparte_1
parzialmente pagate, essendo stati corrisposti, per ogni prestazione, i corrispettivi previsti dalla DGR
n125/09.
- Dichiarare ed accertare che le tariffe vigenti nel periodo in contestazione, dal 11.07.2017 al
31.12.2022 , sono quelle indicate dal DCA n. 15 del 04.02.2016 e conseguentemente condannare per
l'effetto, l' al pagamento, in favore della a titolo Controparte_1 Parte_1
di differenza retta, ai sensi e per gli effetti del Decreto del Commissario ad acta n. 15/2016 della somma, per come in narrativa specificato, di euro € 2.020.136,84 o della maggiore o minore somma che sarà accertata nel corso del giudizio, comprensiva degli interessi moratori maturati, oltre agli interessi maturandi sino all'effettivo soddisfo.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio e loro distrazione al difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., che dichiara espressamente di averli anticipati”.
pagina 2 di 10 Si costituiva l' che contestava la fondatezza della domanda attorea, rilevando che la CP_3
stessa aveva ad oggetto la richiesta di pagamento di una tariffa superiore a quella concordata e contrattualizzata tra le parti in causa, ribadendo che l' avesse adempiuto la propria CP_3 prestazione, pagando tutto l'intero budget assegnato alla struttura Villa Adelchi e riportato nei singoli accordi contrattuali;
eccepiva, quindi, il difetto di giurisdizione del G.O., atteso che competente a conoscere del chiesto aumento tariffario poteva essere solo il TAR Calabria;
nel merito, deduceva che nei singoli contratti sottoscritti dalla con l' in relazione alle annualità in Parte_1 CP_3
esame, ai sensi del Dlgs 502 del 1992 e s.m.i, erano specificamente pattuiti dei budget o tetti di spesa, regolarmente accettati dalle parti, sicchè la società attrice non poteva vantare alcun credito nei confronti dell' a titolo di differenze tariffarie, essendo stato corrisposto il corrispettivo CP_3
di tutte le prestazioni contrattualizzate, nei limiti del budget sottoscritto e accettato dalle parti.
Concludeva, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale di Cosenza, contraris reiectis, per tutti i motivi esposti in narrativa :
1.IN VIA PREGIUDIZIALE E/O PRELIMINARE:
Dichiarare il difetto di giurisdizione dell' in favore dell' trattandosi di questione CP_4 CP_5
riservate alla giurisdizione di quest'ultimo;
2. IN VIA SUBORDINATA E NEL MERITO
Salvo espresso gravame, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle superiori conclusioni, dichiarare inammissibile e/o nullo e/o invalido e/o illegittimo e/o infondato in fatto e/o in diritto e/o comunque non dovuto il credito preteso dalla Società per tutte le ragioni esposte in Parte_1
narrativa; In qualunque ipotesi rigettare le richieste di pagamento a titolo di interessi moratori non sussistendone i presupposti di legge e, in quanto, non essendo dovuto il capitale non possono essere corrisposti gli interessi.
3. IN OGNI CASO:
Condannare la Società al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa”. Parte_1
Espletati gli incombenti di rito, all'udienza del 13.01.2025, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
****
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall' CP_3
[...]
La declinazione della domanda, da parte della società attrice, in termini di richiesta di pagamento della differenza tariffaria tra quanto effettivamente remunerato dall' in applicazione della CP_3 tariffa di € 139,91, e quanto dovuto in applicazione della tariffa di € 153,20 prevista dal DCA n. 15 del pagina 3 di 10 04.02.2016, in relazione alle prestazioni erogate nel periodo in contestazione, dall'11.07.2017 al
31.12.2022, esclude prima facie la fondatezza dell'eccezione di carenza di giurisdizione proposta Cont dall'
È infatti univoco l'indirizzo ermeneutico delle Sezioni Unite, a mente del quale, laddove la domanda della struttura convenzionata si limiti alla pretesa del corrispettivo negoziale, non implicando valutazione alcuna sull'esercizio del potere discrezionale della P.A. (nel caso di specie, della Regione
Calabria di fissazione delle tariffe per le prestazioni erogate, peraltro già oggetto di giudicato amministrativo), la giurisdizione rimane radicata in capo al G.O., dovendosi interpretare il c.d. petitum sostanziale della domanda proposta dalla attrice, ed affermarsi che “l'oggetto della tutela invocata si risolve, non già nel controllo di legittimità dell'esercizio dell'azione autoritativa della p.a., bensì nella verifica dell'esatto adempimento dell'obbligazione di pagamento” (tra le tante, Cass. SSUU n.
26205/2019).
Passando all'esame del merito, la domanda è infondata e deve essere rigettata.
Anzitutto, va osservato che tra le parti risulta dimostrato il titolo posto a fondamento del credito azionato dalla società attrice, costituito dai contratti conclusi in data in data 30.3.2017, 7.12.2018,
12.3.2019, 13.2.2020, 3.5.2021 e per il triennio 2022/2024, in forza dei quale l' ha CP_3
affidato alla lo svolgimento di prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria presso la Parte_1
RSA per anziani “Villa Adelchi”, così come è pacifico tra le parti il fatto che la struttura abbia eseguito interamente il numero di prestazioni convenute nei suddetti contratti e che abbia ricevuto integralmente il tetto massimo di spesa previsto per ciascun anno.
La questione controversa tra le parti attiene, invece, al pagamento delle differenze rette relativamente alle prestazioni rese dall'11.07.2017 al 31.12.2022, atteso che mentre la società attrice assume di avere diritto alla corresponsione della differenza tra quanto ricevuto e quanto rideterminato in base alle tariffe
Cont di cui al DCA n.15 del 4/2/2016, l' assume che le prestazioni debbano essere remunerate con la tariffa stabilita nei contratti stipulati.
Ciò posto, occorre individuare le determinazioni in tema di compenso in cui si sono articolati gli accordi negoziali e procedere alla ricostruzione della volontà delle parti.
Al riguardo, deve evidenziarsi che le parti nei contratti rispettivamente stipulati per gli anni 2017, 2018,
2019, 2020, 2021 e 2022, in data 30.3.2017, 7.12.2018, 12.3.2019, 13.2.2020, 3.5.2021 e per il triennio
2022/2024, hanno convenuto: nei contratti stipulati per gli anni 2017, 2018 e 2019:
pagina 4 di 10 - in premessa, che “la definizione di budget rappresenta il limite massimo di spesa a carico del SSR, nell'ambito del quale sono considerate riconoscibili e remunerabili esclusivamente le prestazioni erogate ai sensi della normativa di riferimento” e che, ai sensi del comma 2 dell'art.
8-quater del D.Lgs
n.502/92, “la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo alcuno per le aziende sanitarie di corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art.
8-quinquies del D.Lgs n.502/92;
- nell'art.1, rubricato “Identificazione della struttura e dichiarazioni”, che “l'erogatore accetta di erogare le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per le quali è stato accreditato per conto ed a carico del Regionale, nei limiti delle risorse assegnate, e delle direttive del dipartimento Parte_2
Cont tutela della Salute e dell' ”
- nell'art.3, rubricato “Oggetto del Contratto”, che “sino a concorrenza dell'importo massimo Cont stabilito al successivo art.4, l' affida all'erogatore lo svolgimento delle prestazioni …. L'erogatore si obbliga a svolgere prestazioni sanitarie e socio sanitarie per tutta la durata del presente contratto, alle condizioni, nei termini e secondo le modalità in esso stabilite ”;
-nell'art.4, rubricato “Valorizzazione di prestazioni erogabili e corrispettivo massimo annuale”, al comma 6 che “Per le strutture che erogano prestazioni di RSA per anziani: il budget complessivo assegnato allo Erogatore dal DCA n.138 del 23/12/2016 per l'anno 2017 è di € 2.071.446,00…. dal
DCA n.234 del 29/11/2018 per l'anno 2018 è di € 2.071.446,00… dal DCA n.35 del 22/2/2019 per
l'anno 2019 è di 2.071.446,00”, al comma 9 che “tenuto conto di quanto chiarito sopra, l'Erogatore ha preso atto e con il presente contratto dichiara espressamente di accettare, per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e socio sanitarie per conto ed a carico del Servizio Sanitario Regionale, completamente ed incondizionatamente, quale tetto massimo annuo 2016 … l'importo di €
2.071.446,00”, al comma 13 che “le parti, infatti, convengono espressamente che oltre il tetto massimo
(budget) stabilito dal presente contratto/accordo non sono riconosciuti oneri a carico del e, ai CP_6
fini del rispetto dei tetti di spesa sopra indicati, corrispondenti ai volumi di prestazioni massimi remunerati, si applica il disposto di cui all'art.
8-quinquies, comma 2 lettera e-bis del d.lgs n.502/92 e richiamato nelle premesse” ed al comma 4 che “”All'erogatore viene riconosciuta la produzione, CP_7 nei limiti del budget, da verificare a consuntivo …”;
-nell'art.7, rubricato “Tariffe e Corrispettivi ”, al comma 1, che “Per ciascuna prestazione Sanitaria Cont e Socio sanitaria resa nel rispetto della normativa applicabile e del presente contratto, l' sarà obbligata a corrispondere all'Erogatore, entro i limiti del bugdet annuale assegnato, un importo calcolato facendo applicazione alle tariffe ratione temporis vigenti”; ed al comma 3, che “al presente accordo, si applica comunque, quanto disposto dall'art.8 quinquies, comma 2, lett.ebis del D.Lgs
pagina 5 di 10 502/1992, a mente del quale “la modalità con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai sensi della lettera d), prevedendo che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonché delle altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni remunerate, di cui alla lettera b), si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti indicati alla lettera d), fatta salva la possibile stipula di accordi integrativi, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario programmato”
- nell'art. 14, rubricato “Clausola di salvaguardia”, al comma 1 che “con la sottoscrizione del presente accordo la struttura accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto” ed al comma 2, che “In considerazione dell'accettazione dei provvedimenti indicati al comma 1 (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/ impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili”.
Nei contratti stipulati per gli anni 2020 e 2021 e per il triennio 2022/2024, dopo avere riproposto negli stessi termini la premessa e la clausola di salvaguardia (art.14) dei contratti degli anni precedenti, è stato previsto:
- nell'art.1, rubricato “Oggetto del Contratto”, che “l'erogatore accetta di erogare le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per le quali è stato accreditato per conto ed a carico del Parte_3
nei limiti delle risorse assegnate, e delle direttive del dipartimento tutela della Salute e
[...]
Cont dell' ”
- nell'art.4, rubricato “volume di prestazioni erogabili e corrispettivo massimo annuale”, al comma 1 che “l'erogatore si impegna a garantire per l'annualità 2'2', le prestazioni sanitarie e socio sanitarie ….., nei limiti del tetto massimo di spesa di cui al presente articolo”; al comma 2 che
“L'erogatore accetta, come corrispettivo massimo annuale per l'acquisto delle prestazioni in favore di pazienti regionali il tetto di spesa complessivo di euro 2.071.446,00 e di 2.096.303,35”, al comma 3 che “La produzione eccedente il tetto massimo annuale di spesa assegnato non può essere remunerata in nessun caso ed ad alcun titolo e, pertanto,è considerata inesigibile e al comma 3 che “le parti convengono espressamente che oltre il tetto massimo (bugdet) stabilito dal presente /contratto/accordo pagina 6 di 10 non sono riconosciuti a carico del ssn e, ai fini del rispetto dei tetti spesa sopra indicati, … si applica il disposto di cui all'art.
8-quinquies, comma 2 lett. e-bis del d.lgs n.502/92”;
- nell'art.8, rubricato “tariffe e corrispettivi”, al comma 3 che “al presente accordo si applica, comunque, quanto disposto dall'art.8 quinquies, comma 2, lett. e bis del d.lgs n.502/92, a mente del quale “…. in caso di incremento a seguito di modificazioni comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni …il volume massimo di prestazioni … si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti indicati alla lettera d), fatta salva la possibile stipula di accordi integrativi nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario programmato”.
Ciò posto, ad avviso di questo giudicante – conformemente ad altre pronunce rese dall'intestato
Tribunale in controversie di analoga natura - il significato chiaro e non equivoco delle clausole sopra evidenziate, nella parte in cui le parti pattuiscono espressamente che:
- il tetto massimo annuo costituisce la somma dei corrispettivi spettanti all'erogatore;
- con la sottoscrizione del contratto la struttura ha accettato incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa;
- in caso di incremento a seguito di modificazioni dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente contratto, il volume massimo delle prestazioni di cui al precedente n.3 si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti di spesa indicati nel medesimo articolo;
- in ogni caso, al fine inderogabile di rispettare l'equilibrio economico finanziario programmato, non è ammissibile uno sforamento dei limiti di spesa già concordati;
- l'eccedente il tetto massimo annuale non può essere remunerato in nessun caso ed ad alcun titolo e, pertanto, è da considerarsi inesigibile;
- è fatta salva la possibile stipula di accordi integrativi nel rispetto dell'equilibrio economico- finanziario;
consente di ritenere che il corrispettivo spettante alla struttura, pur in presenza di sopraggiunte tariffe migliorative applicabili ai rapporti in corso, deve comunque essere rispettoso del tetto di spesa concordato, atteso che, sin dalla premessa, in ciascun accordo viene chiarito che la definizione del budget rappresenta il livello massimo di spesa a carico nel servizio sanitario.
Consegue che l'applicazione del regime tariffario di cui al DCA n. 15 del 4.2.2016 alle prestazioni rese dalla struttura sanitaria – odierna attrice, nel periodo compreso tra l'11.07.2017 ed il 31.12.2022, trova ostacolo nelle specifiche previsioni contenute nei contratti e nella predeterminazione di tetti massimi di spesa per le prestazioni erogabili.
pagina 7 di 10 Infatti, ove il budget sia stato conseguito dalla struttura, come risulta pacificamente nel caso in esame, quest'ultima non ha diritto a percepire alcuna integrazione del corrispettivo, poiché in caso di valori unitari dei tariffari regionali maggiori rispetto a quelli concordati nel contratto, in base alle clausole in esso contenuto, la struttura potrebbe ottenere al più la rideterminazione del volume massimo delle prestazioni nella misura necessaria al mantenimento dei limiti di spesa, e mai l'applicazione di prezzi maggiori che comportino uno sforamento del tetto.
Del resto, una diversa previsione convenzionale sarebbe stata confliggente con la normativa vigente in materia, atteso che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito, adottato anche dall'intestato Tribunale, il modello di servizio sanitario nazionale, che si è andato delineando a partire dal D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, risulta ispirato alla coniugazione del principio di libertà dell'utente con il principio di programmazione delle prestazioni a carico del servizio pubblico;
in tale contesto, la previsione di tetti di spesa è indispensabile, al fine di garantire il soddisfacimento delle insopprimibili esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica. Nello specifico, la matrice autoritativa e vincolante delle determinazioni regionali in tema di limiti alle spese sanitarie si collega alla necessità che l'attività dei vari soggetti operanti nel sistema sanitario si dispieghi nell'alveo di una seria ed effettiva pianificazione finanziaria e l'attività di programmazione, tesa a garantire la corretta gestione delle risorse disponibili, ed assume valenza imprescindibile, in quanto la fissazione dei limiti di spesa rappresenta l'adempimento di un preciso ed ineludibile obbligo che influisce sulla possibilità stessa di attingere le risorse necessarie per la remunerazione delle prestazioni erogate. La stessa Corte Costituzionale (sentenza 26 maggio 2005, n. 200) ha chiarito che
“anche nel regime dell'accreditamento introdotto dall'art. 8, comma 5 del d. lgs. n. 502 del 1992 … il principio di parificazione e di concorrenzialità tra strutture pubbliche e strutture private deve conciliarsi con quello di programmazione, che persegue lo scopo di assicurare la razionalizzazione del sistema sanitario nell'interesse al contenimento della spesa pubblica”. Ed ancora, in materia, “le deliberazioni con le quali vengono fissati i tetti di spesa per le prestazioni dei soggetti accreditati con il s.s.n. sono assunte in attuazione di precisi vincoli che discendono dalla necessità di rispettare la disciplina speciale sul rientro dai disavanzi delle regioni;
l'osservanza del tetto di spesa rappresenta pertanto per esse un vincolo ineludibile, che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il
s.s.n. può erogare e può quindi permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato, sicché la mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget può ritenersi giustificata dalla necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili” (Consiglio di Stato, sez. III, 14/12/2012, n. 6432).
pagina 8 di 10 Anche di recente, la Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 27608 del 29/10/2019), ha ribadito che “alla base di tale conclusione vi sono alcuni stringenti indirizzi normativi - l'art. 32, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'art. 12, comma 3, del d.lgs 23 dicembre 1992, n. 502
e l'art. 39 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 - i quali hanno disposto che, in condizioni di scarsità di risorse e di necessario risanamento del bilancio, anche il sistema sanitario non può prescindere dall'esigenza di perseguire obiettivi di razionalizzazione finalizzati al raggiungimento di una situazione di equilibrio finanziario attraverso la programmazione e pianificazione autoritativa e vincolante dei limiti di spesa dei vari soggetti operanti nel sistema”. Occorre, infatti, “bilanciare interessi diversi e per certi versi contrapposti, ovvero l'interesse pubblico al contenimento della spesa, il diritto degli assistiti alla fruizione di adeguate prestazioni sanitarie, le aspettative degli operatori privati che si muovono secondo una legittima logica imprenditoriale e l'assicurazione della massima efficienza delle strutture pubbliche che garantiscono l'assistenza sanitaria a tutta la popolazione secondo i caratteri tipici di un sistema universalistico, pur dovendosi considerare che il perseguimento degli interessi collettivi e pubblici compresenti nella materia non può restare subordinato e condizionato agli interessi privati i quali, per quanto meritevoli di tutela, risultano cedevoli e recessivi rispetto a quelli pubblici;
che vi è la necessità di rivedere l'offerta complessiva delle prestazioni messe a disposizione dai soggetti privati utilizzando al meglio le potenzialità delle strutture pubbliche al fine di garantire il loro massimo rendimento a fronte degli ingenti investimenti effettuati in termini finanziari e organizzativi”.
Sulla scorta di tali principi, è stato riconosciuto che “In tema di attività sanitaria esercitata in regime di accreditamento, è infondata la domanda di pagamento delle prestazioni sanitarie eccedenti il limite di spesa formulata - a titolo di inadempimento contrattuale o di illecito extracontrattuale - dalla società
Part accreditata nei confronti dell e della Regione, atteso che la mancata previsione dei criteri di remunerazione delle prestazioni c.d. "extra budget" è giustificata dalla necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa ed il vincolo delle risorse pubbliche disponibili e che la struttura privata accreditata non ha l'obbligo di rendere prestazioni eccedenti quelle concordate”.
Orbene, nella fattispecie in esame, tutti i contratti conclusi tra le parti per gli anni 2017-2022 contengono la specifica determinazione dei tetti massi di spesa per le prestazioni da erogare in ciascuna annualità, nonché, in premessa ovvero nel corpo degli atti, una serie di clausole del seguente tenore:
“la definizione di budget rappresenta il livello massimo di spesa a carico del SSR, nell'ambito del quale sono considerate riconoscibili e remunerabili esclusivamente le prestazioni erogate ai sensi della normativa di riferimento” e/o che “le prestazioni fatturate oltre il budget ( ) non Parte_5 sono remunerabili da parte dell' pertanto non esigibili” e/o che “la struttura erogatrice accetta i CP_8 limiti dei volumi di attività e dei tetti di spesa indicati”.
pagina 9 di 10 Alla stregua di tali considerazioni, posto che risulta pacificamente che le prestazioni erogate per le annualità 2017, 2018, 2019, 2022, 2021 e 2022 siano state interamente pagate, in applicazione delle tariffe convenzionalmente pattuite tra le parti e nel rispetto del budget annuale stabilito in ciascuna convenzione ed integralmente corrisposto, non può essere riconosciuto il diritto della struttura sanitaria
Cont a percepire ulteriori compensi, a titolo di differenza tra quanto già pagato dall' ed il corrispettivo determinato mediante l'applicazione delle tariffe contenute nel D.C.A. n. 15 del 4.2.2016, in quanto eccedenti rispetto al tetto massimo stabilito nei contratti e non essendo stata prospettata la disponibilità di risorse economiche nell'ambito del tetto massimo di spesa sostenibile per le prestazioni sanitarie ed attribuibile in sede consuntiva alla struttura stessa.
Infatti, la società attrice, con la sottoscrizione dei contratti, ha accettato espressamente, completamente ed incondizionatamente, il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa e per di più ha rinunciato ad ogni relativa azione.
Alla stregua dei principi espressi, la domanda di pagamento proposta dalla nei confronti Parte_1 dell' deve essere rigettata. CP_3
In considerazione delle ragioni della decisione, delle peculiarità della questione affrontata, delle modificazioni nella normativa regolamentare e delle conseguenti interpretazioni giurisprudenziali registratesi in materia, appaiono ravvisabili fondati motivi atti a giustificare la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) rigetta la domanda di pagamento proposta dalla nei confronti dell' Parte_1 CP_3
2) compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Cosenza, 8.4.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
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