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Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 16/03/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 811 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023 promossa da
(c.f. , rappresentato e difeso, in virtù di mandato a Parte_1 C.F._1 margine dell'atto di appello, dall'Avv. Marco Ruta, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Tricase, Corso Garibaldi n. 30
appellante
e
(c.f. ) in persona del Sindaco pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Valiani, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Piazza Giovanni Paolo II Controparte_1
appellato
*******
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate nei termini assegnati
1 e da note scritte depositare ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 18 febbraio 2025
**********
MOTIVAZIONE
1. Con sentenza n. 676/2023, emessa ex art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata in data 08.03.2023, non notificata, il Tribunale di Lecce rigettava la domanda proposta con atto di citazione del 21.10.2019 da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
Ed invero.
, proprietario di un immobile per civile abitazione sito in alla Via Parte_1 Controparte_1
Degli Eroi n. 11-13-15-17, identificato in Catasto al fg. 9, part. 1160, conveniva in giudizio il
[...] al fine di sentirlo dichiarare responsabile di tutti i danni subiti in data 10.02.2018 Controparte_1 allorquando, in concomitanza con il verificarsi di precipitazioni piovose, la cantina, posta nel seminterrato dell'immobile, si allagava, venendo sommersa da una notevole quantità d'acqua, torbida e maleodorante.
Al fine di individuare l'origine di tali infiltrazioni, il si rivolgeva ad un tecnico, il quale imputava la Pt_1 responsabilità dell'occorso al , per la cattiva manutenzione del pozzetto di allaccio Controparte_1 alla rete fognaria pubblica. Deduceva l'attore che tali conclusioni venivano confermate anche nell'espletato procedimento per A.T.P (R.G. n. 11304/2018), nell'ambito del quale il perito incaricato geom. aveva ravvisato la sussistenza della correlazione causale tra i danni subiti Persona_1 dall'immobile di proprietà del e la cattiva manutenzione della condotta fognaria pubblica, Pt_1 escludendo, invece, qualsivoglia responsabilità in capo all'attore, dato che i pluviali dell'abitazione del scaricavano regolarmente sulla pubblica via. Aggiungeva, altresì, che il consulente aveva Pt_1 quantificato i pregiudizi patiti dall'attore a causa dell'ingente quantità d'acqua riversatasi all'interno della cantina in € 3.580,00, oltre ad aver evidenziato la necessità di realizzare, nella zona oggetto di causa, una fogna bianca cittadina per la raccolta delle acque meteoriche.
1.2. Sulla scorta di tali evidenze, il in conformità alle risultanze del precedente giudizio di ATP, Pt_1 introduceva il giudizio di merito per accertare e dichiarare la responsabilità del per Controparte_1 tutti i danni subiti il 10.02.2018 e, per l'effetto, per ottenere la condanna dell'amministrazione comunale al pagamento, in favore dell'attore, della complessiva somma di € 5.079,04 (di cui € 3.580,00 a titolo di risarcimento danni come da CTU, € 1.149,98 per competenze CTU, € 3,56 costo bonifico competenze
CTU, € 200,00 per compensi C.T.P. ed € 145,00 contributo unificato e marca da bollo A.T.P.)
1.3. Ritualmente costituitosi in giudizio, il eccepiva, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità della procedura di A.T.P., stante la carenza del requisito dell'urgenza, deducendo, nel merito, l'infondatezza della domanda. A parere del convenuto, l'evento era stato cagionato dalla difettosità dell'allaccio tra l'abitazione del e la rete fognante pubblica, dal momento che nessuna Pt_1 anomalia poteva essere riscontrata nella rete pluviale del Contestando il quantum della pretesa CP_1
2 risarcitoria, il convenuto concludeva chiedendo di dichiarare inammissibile la procedura di A.T.P.; nel merito, di rigettare la domanda;
in subordine, di disattenderla nel quantum.
2. All'esito dell'istruzione probatoria, espletata mediante produzione documentale e prova testimoniale, il primo giudice rigettava la domanda attorea, condividendo parzialmente le conclusioni rassegnate dal
C.T.U. in sede di A.T.P., limitatamente a quelle supportate da argomentazioni tecniche e scientifiche. In particolare, il perito aveva indentificato la causa delle infiltrazioni nell'eccessivo sovraccarico della fognatura cittadina che si verificava in occasione di rilevanti precipitazioni atmosferiche per lo scarico nella stessa dei pluviali di edifici privati e di acque piovane che si infiltravano nei tombini fognari dell' sulla pubblica via. Nello specifico, tale sovraccarico determinava un ritorno di liquami nel CP_2 sifone, riempiendolo, e infiltrandosi nella muratura anche attraverso il vuoto sulla parte posteriore dell'innesto della tubazione fognaria del fabbricato attoreo, tant'è che il consulente aveva rilevato la necessità di realizzare una fogna bianca per la raccolta delle acque piovane per evitare il sovraccarico. Il giudice, tuttavia, non aderiva a tale prospettazione, ritenendola priva di supporto probatorio, individuando l'origine delle infiltrazioni nella presenza del vuoto nella parte superiore dell'innesto della tubazione fognaria dell'immobile di proprietà attorea.
Conseguentemente, il Tribunale respingeva la domanda attorea, ponendo le spese di lite e quelle del
C.T.U. nominato in sede di A.T.P. a carico dell'attore.
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3. Con atto di citazione notificato il 09.10.2023 ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1 suindicata, censurandola nel merito affidandosi a due motivi di gravame, e segnatamente:
1. Violazione degli artt. 24 e 111 cost. – violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 112 e
115 c.p.c. – errata e contraddittoria valutazione nel merito delle risultanze tecniche contenute nella espletata CTU da parte del giudice di prime cure, con riferimento alla responsabilità dei danni – omessa valutazione di punti decisivi della controversia. motivazione illogica, irragionevole e contraddittoria: si duole che il giudice abbia ritenuto sfornita di prova la circostanza secondo cui le infiltrazioni di liquami nella cantina deposito del ricorrente si verificano quando, a causa di rilevanti precipitazioni, la fognatura cittadina va in eccessivo sovraccarico, con un ritorno di liquami nel sifone, i quali si infiltrano nella muratura, anche attraverso il vuoto sulla parte superiore dell'innesto della tubazione fognaria del fabbricato del ricorrente. Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, il perito ha dato prova delle proprie risultanze, poiché ha eseguito prove di scarico, da cui è emerso che in condizioni normali i liquami provenienti dalla tubazione fognaria del fabbricato defluiscono rapidamente nella fogna urbana, senza alcun ristagno nel sifone e senza alcun interessamento dello “spazio vuoto”. Il primo giudice, a parere dell'appellante, sarebbe incorso in contraddizione per aver dapprima affermato che il perito non ha fornito la prova del nesso tra le infiltrazioni e il sovraccarico della
3 fogna cittadina, salvo poi individuare la causa delle infiltrazioni nel vuoto esistente sulla parte superiore terminale dell'innesto della tubazione fognaria dell'abitazione attorea, senza però fornire alcuna prova al riguardo e senza considerare che tale “vuoto” è situato all'interno del pozzetto posto sulla pubblica via e, pertanto, oggetto di manutenzione da parte degli enti pubblici.
Aggiunge, altresì, il deducente che il Tribunale avrebbe trascurato le risultanze istruttorie, le prove testimoniali e le risposte del CTU alle osservazioni del C.T.P. del Controparte_1 in ordine ai danni da infiltrazioni, alle condizioni del pozzetto, alla mancanza di fogna bianca e alla conseguente necessità di provvedere alla realizzazione della stessa per evitare situazioni di sovraccarico, la cui corretta valutazione avrebbe consentito di dichiarare la responsabilità del appellato nella causazione dei danni patiti dal CP_1 Pt_1
2. Erroneo regolamento delle spese di lite: l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha condannato l'attore al pagamento delle spese legali in favore del
[...]
oltre a quelle di C.T.U. in sede di A.T.P., laddove, invece, avrebbe dovuto Controparte_1 porle a carico dell'appellato, quale responsabile dei pregiudizi patiti dal Pt_1
Conclude chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese, nonché la condanna di parte appellata alla restituzione delle somme corrisposte all'avvocato distrattario del Controparte_1 in sede di giudizio di primo grado.
[...]
3.1 Ritualmente costituito, il eccepisce, preliminarmente, l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello ex art. 342 c.p.c.; nel merito, assume l'infondatezza delle pretese di controparte, respingendo la riconducibilità del danno patito dall'appellante alla condotta del tenuto anche conto che il CP_1
C.T.U. ha eseguito prove di scarico con riferimento all'abitazione dell'appellante, senza però eseguirne altre per accertare la funzionalità della rete fognaria pubblica, per cui la domanda attorea sarebbe priva di riscontro probatorio. Conclude chiedendo la conferma dell'appellata sentenza.
Alla udienza del 07.03.2024 Cons. Istruttore, ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., fissava innanzi a sé, ai sensi dell'art.352 c.p.c., l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni;
nonché per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle note di replica.
All'esito, sulle conclusioni come innanzi precisate, alla udienza del 18.02.2025 la causa stante il tempestivo deposito di note di trattazione scritta, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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4. Eccezioni preliminari
4.1. Il appellato sostiene che l'atto di appello è inammissibile ex art. 342 cpc perché formulato CP_1 in modo del tutto generico, senza una precisa indicazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, nonché delle relative doglianze.
4 L'eccezione non merita accoglimento.
Ed invero, dalla lettura dell'atto introduttivo si evince che l'appellante ha sufficientemente indicato gli errori in cui, a suo dire, è incorso il Tribunale con particolare riferimento, come si vedrà, alla valutazione delle prove assunte, in particolare sulla lettura della c.t.u. , così consentendo un'adeguata individuazione delle questioni e dei punti contestati della pronuncia impugnata, delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione, nonché offrendo specifiche argomentazioni per confutare il percorso motivazionale del primo Giudice. Del resto, la stessa Corte di Cassazione a
Sezioni Unite, con ordinanza n. 36481 del 13.12.2022, ha recentemente chiarito che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
4.2. Eccezione di inammissibilità ex art. 345 cpc della documentazione tardivamente prodotta in prime cure dall'odierno appellante, sollevata dal appellato. CP_1
L'appellante, invero, in primo grado produceva con nota integrativa la documentazione proveniente dalla che assumeva di aver ricevuto solo in data 2.11.2021, ed attinente alla vicenda riguardante CP_2 sinistro per cui è causa. Il comune appellato ne eccepisce l'inammissibilità perché documentazione nuova tardivamente prodotta in violazione dell'art. 345 cpc.
Pacificamente si tratta di documenti nuovi: per giurisprudenza costante, sono considerati “nuovi” quei mezzi di prova diretti a dimostrare un fatto, che già in primo grado è stato oggetto di accertamento, ma mediante un mezzo istruttorio diverso. In particolare, detta documentazione è stata prodotta dopo il maturarsi delle preclusioni istruttorie;
si tratta peraltro di documentazione preesistente alla lite e/o al maturarsi delle preclusioni, la cui produzione tardiva la parte intende giustificare con l'averla ricevuta da solo successivamente, senza però dedurre e/o documentare una sua tempestiva attività di richiesta CP_2 ed acquisizione di detti documenti: l'eccezione di inammissibilità ex art. 345 cpc di tale produzione in appello pertanto è fondata.
Pacificamente la documentazione in scrutinio è sorta in epoca precedente non solo alle decadenze istruttorie (ud. ex art. 183 cpc del 2.10.2020 ), ma anche all'inizio del giudizio di primo grado (15.10.2019), sicché non si tratta certamente di documenti sopravvenuti alle preclusioni istruttorie di primo grado e quindi, pacificamente, non possono essere prodotti né tardivamente in primo grado né tantomeno in appello. Solo i documenti formatisi dopo il maturare delle preclusioni istruttorie sono contemplati infatti fra i nuovi mezzi di prova, ammissibili ex art. 345, co. 3 cod. proc. civ. a patto che la parte provi di non avere potuto produrre prima per causa a sé non imputabile. In tal senso recentissima anche Cassazione civile sez. II, 26/09/2024, n.25731 << In tema di ammissibilità di nuovi documenti in appello, la produzione di
5 nuovi documenti è ammissibile se la parte dimostra di non aver potuto produrli prima per causa a sé non imputabile o se sono indispensabili per la decisione. Tali documenti devono essere prodotti, a pena di decadenza, nell'atto introduttivo del secondo grado di giudizio, a meno che la loro formazione sia successiva e la loro produzione si renda necessaria in ragione dello sviluppo del processo. >> .
La preclusione dell'art. 345 cpc riguarda quindi atti che, ancorché formati successivamente, rappresentano fatti già esistenti all'epoca del giudizio di primo grado e che avrebbero potuto essere formati in precedenza e tempestivamente prodotti (Cassazione civile sez. III, 27/07/2024, n.21080). Deve escludersi che dal vigente regime processuale possa ricavarsi un onere della parte, sancito a pena di decadenza, di produrre nel giudizio di primo grado gli eventuali documenti probatori che si siano formati dopo lo spirare del termine assegnato dal giudice per la deduzione dei mezzi istruttori, ma prima del passaggio della causa in decisione;
i documenti formatisi dopo il maturare delle preclusioni istruttorie vanno annoverati fra i nuovi mezzi di prova ( Così anche Cassazione civile sez. II, 11/03/2022, n.7977).
Tale documentazione, pertanto, non valutata in prime cure, non potrà essere oggetto di disamina neppure in appello perché tardiva.
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5. L'appello è nel merito infondato e va dunque disatteso.
L'appellante censura la lettura errata che il tribunale avrebbe dato della relazione del c.t.u. geom.
ritenuta dal giudicante corretta e quindi condivisibile, perché individuava l'origine delle Per_1 infiltrazioni soltanto nella presenza del vuoto nella parte superiore dell'innesto della tubazione fognaria dell'immobile di proprietà attorea.
In effetti, rileggendo la relazione posta a base dell'iter decisionale della sentenza, emerge come il c.t.u. abbia evidenziato come fosse da escludere (a pag. 3 dell'elaborato) che le infiltrazioni siano causate dalla presenza di giunti aperti, fessurazioni e/o altre criticità dell'impianto. Piuttosto evidenzia il geom. che i fenomeni infiltrativi nella cantina, connessi ad eventi piovani rilevanti, abbiano causato Per_1 lo straripamento dell'impianto fognario, per la presenza di scarichi abusivi di acque bianche nella fognatura cittadina, mancando un sistema di foglia bianca nel Sicché, anche se lo scarico delle CP_1 acque bianche del avviene regolarmente sulla pubblica via, tuttavia, quanto la fognatura va in CP_3 eccesso per lo scarico in essa dei pluviali di edifici privati e di acque piovane, si verifica un ritorno di liquami nel sifone, i quali si infiltrano nella muratura “attraverso il vuoto sulla parte superiore dell'innesto della tubazione fognaria del fabbricato del ricorrente”.
Tale tesi è confermata, per come si legge nella relazione, anche dalle “prove di scarico” effettuate dal c.t.u. durante il sopralluogo che “hanno evidenziato come in condizioni normali il liquami provenienti dalla tubazione fognaria defluiscano rapidamente nella fogna urbana senza ristagni nel sifone … e senza interessamento alcuno con la parte superiore dell'innesto nella muratura della stessa tubazione fognaria”.
6 In conclusione, le due cause della infiltrazione qui scrutinate sono da individuare secondo il c.t.u. sia nella presenza di scarichi abusivi di acque bianche nella fognatura cittadina, sia nel vuoto esistente nella parte terminale dell'innesto della tubazione fognaria del fabbricato del ricorrente.
5.1 Ciononostante, il tribunale ha ritenuto di attribuire la causa dei danni unicamente al vuoto nella parte superiore dell'innesto della tubazione fognaria del fabbricato del ricorrente, escludendo ogni ruolo causale concorrente della mancanza della rete fognaria bianca, perché l'assunto di uno straripamento dell'impianto fognario in occasione di eventi meteorici abbondanti non era stato provato. In effetti, la valutazione del c.t.u. è basata su riscontri tecnici e può costituire una prova di quanto accertato dal c.t.u. soprattutto perché si tratta di consulenza percipiente. In tale ipotesi il giudice può anche disattenderne le risultanze, ma occorre che motivi in ordine agli elementi di valutazione adottati e a quelli probatori utilizzati per addivenire alla decisione, specificando le ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del CTU (cfr. Cassazione civile sez. I, 11/10/2022, n.29632).
La valutazione effettuata dal tribunale non è in linea con tali principi, avendo ritenuto di discostarsi in parte, solo sulla base di una asserita mancanza di prova, dagli assunti del c.t.u., frutto di indagine tecnica.
Peraltro, la c.t.u. non è stata contestata in modo puntuale dalle parti.
5.2 Va, tuttavia, considerato che, per quanto afferma il c.t.u. stesso, lo scarico delle acque bianche del
– pur mancando un sistema di fogna bianca nel – avviene regolarmente sulla pubblica via: CP_3 CP_1 tanto evidenzia come la mancanza della fogna bianca cittadina non assuma alcun peso, perché ciò che è invece determinante è piuttosto la presenza di scarichi abusivi nella fognatura.
Alla genesi del danno arrecato all'immobile del concorre, con incidenza che deve ritenersi CP_3 equivalente, sia la presenza del vuoto, che l'esistenza di scarichi abusivi di acque bianche altrui nella fognatura cittadina, e tanto indipendentemente dalla mancanza di un sistema di fogna bianca nel posto che il per quanto già detto - ha predisposto, nonostante la mancanza di fogna CP_1 CP_3 bianca, gli scarichi delle acque meteoriche sulla pubblica via.
La mancanza della fogna bianca non appare quindi abbia un ruolo efficiente nel prodursi dell'evento dannoso;
ed infatti ove gli scarichi privati di terzi delle acque bianche avvenissero regolarmente sulla pubblica via e/o ove non fosse stato realizzato il vuoto, nella parte superiore dell'innesto della tubazione fognaria del fabbricato del ricorrente, le infiltrazioni per cui è causa non si sarebbero verificate indipendentemente dalla presenza della fogna bianca.
Quindi, se la presenza del vuoto nella parte superiore dell'innesto della tubazione fognaria del fabbricato del ricorrente è ascrivibile al danneggiato, la presenza di scarichi abusivi di acque bianche nella fognatura cittadina non appare condotta imputabile al neppure come omissione di un obbligo di vigilanza, CP_1 perché la vigilanza è connessa alla attività di manutenzione e gestione della fognatura cittadina, che compete ad A.Q.P.
7 E' pacifico che la proprietà della rete fognaria sia del ma altrettanto incontroversa è la CP_1 circostanza che la gestione dell'impianto di fognatura sia affidata in via esclusiva, per legge e per contratto, all'Acquedotto Pugliese;
non vi è dubbio, infine, che il criterio di imputazione della responsabilità risarcitoria di quest'ultimo si desume sia dalle norme di legge (R.D.L. n. 1464 del 1938, convertito nella L. n. 34 del 1939, L. n. 141 del 1999, con cui l'Acquedotto Pugliese è stato trasformato da art. 2051 c.c.), che dalle disposizioni contenute nella Convenzione per la Parte_2 gestione del servizio idrico integrato intercorsa in data 30 settembre 2002 tra la e CP_4
l' Controparte_5
Tale quadro normativo - che non è stato sostanzialmente modificato dalla successiva legislazione in materia - è completato dalla disposizione dell'art. 2051 c.c. che stabilisce un criterio di imputazione fondato, non già su una condotta o un'attività del custode, bensì su una relazione di custodia intercorrente tra quest'ultimo e la cosa da cui è derivato il danno (cfr., ex multis, Cass. n.15383/06; n.2563/07;
n.20427/08; n.8157/09; n.12695/10; n.4495/11). Sul punto giova osservare che l'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese è tenuto per legge (R.D.L. 2 agosto 1938, n. 1464) ad eseguire, nei comuni serviti dall'Acquedotto stesso, i lavori di riparazione straordinaria degli impianti di fognatura, onde assicurarne il perfetto funzionamento, sicché in capo al detto Ente è configurabile, in relazione al danno subito dal privato in dipendenza dello straripamento di liquami dall'impianto fognario per cattivo funzionamento dello stesso, una responsabilità secondo il criterio di imputazione stabilito dall'art. 2051 c.c., il quale si fonda non su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione, appunto di custodia, intercorrente tra l' e la cosa dalla quale è derivato il danno. Così da ultimo anche Cassazione civile Pt_2 sez. III, 13/05/2020, n.8888.
Dalle richiamate norme si evince, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità pure richiamata, che in disparte ogni valutazione sulla fondatezza della eccezione di difetto di legittimazione del CP_1 appellato, pure già sollevata in primo grado ( cui si riferiva la documentazione tardivamente prodotta dal danneggiato) e non valutata dal tribunale nell'ottica della ragione più liquida, che vada comunque confermato il rigetto della domanda risarcitoria nei confronti del appellato ex art. 2051 cc CP_1 perché lo straripamento dei liquami è stato causato – anche - dalla presenza di scarichi abusivi di acque bianche nella fognatura cittadina, che – quale condotta imputabile a chi ha la manutenzione dell'impianto di fognatura ovvero ai terzi che hanno realizzato detti scarichi- concorre alla produzione del danno, con il “vuoto” nella parte superiore dell'innesto della tubazione fognaria dell'immobile di proprietà del Pt_1
Il fatto che tale vuoto sia all'interno del pozzetto posto sulla pubblica via non impone alcun obbligo di manutenzione da parte dell'ente comunale di un bene che resta comunque privato, dovendosi pertanto escludere una responsabilità risarcitoria da omessa manutenzione.
La mancata realizzazione della fogna bianca, che avrebbe potuto porre fine agli scarichi abusivi, pertanto, non può comportare una responsabilità del mancando un rapporto causale diretto tra detta CP_1
8 omissione e il danno, in quanto, da un lato, non può escludersi il permanere degli scarichi abusivi anche in presenza di fogna bianca, e, dall'altro, perché, pur in mancanza di fogna bianca, gli scarichi di acque meteoriche potevano ben essere effettuati diversamente, direttamente sulla pubblica via e non necessariamente nella fognatura.
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6. Alla stregua delle suesposte considerazioni, l'appello, sia pure attraverso un percorso motivazionale diverso da quello seguito dal primo giudice, va rigettato, con conferma della sentenza e conseguente assorbimento del motivo di gravame che riguarda il regime delle spese di lite di primo grado, che restano ferme.
Le spese di lite di questo grado, nonostante la soccombenza, possono essere compensate fra le parti, perché, pur valutato l'esito del presente gravame e l'esito complessivo della lite, la particolare ed obiettiva controvertibilità della situazione fattuale che emerge dalla c.t.u. ha comportato, al di là della corretta individuazione del soggetto responsabile, comunque un pregiudizio per la parte soccombente, che consente, in applicazione dell'art. 92 cpc, una compensazione delle spese di lite del grado, integrando tali considerazioni quelle ragioni eccezionali che consentono la compensazione.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di Parte_1 citazione notificato il 09.10.2023 nei confronti del avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Lecce n. 676/2023, pubblicata in data 08.03.2023, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata nei termini di cui in motivazione;
2) Compensa le spese del presente grado;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto Dott. Antonio F. Esposito
9 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 811 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023 promossa da
(c.f. , rappresentato e difeso, in virtù di mandato a Parte_1 C.F._1 margine dell'atto di appello, dall'Avv. Marco Ruta, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Tricase, Corso Garibaldi n. 30
appellante
e
(c.f. ) in persona del Sindaco pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Valiani, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Piazza Giovanni Paolo II Controparte_1
appellato
*******
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate nei termini assegnati
1 e da note scritte depositare ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 18 febbraio 2025
**********
MOTIVAZIONE
1. Con sentenza n. 676/2023, emessa ex art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata in data 08.03.2023, non notificata, il Tribunale di Lecce rigettava la domanda proposta con atto di citazione del 21.10.2019 da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
Ed invero.
, proprietario di un immobile per civile abitazione sito in alla Via Parte_1 Controparte_1
Degli Eroi n. 11-13-15-17, identificato in Catasto al fg. 9, part. 1160, conveniva in giudizio il
[...] al fine di sentirlo dichiarare responsabile di tutti i danni subiti in data 10.02.2018 Controparte_1 allorquando, in concomitanza con il verificarsi di precipitazioni piovose, la cantina, posta nel seminterrato dell'immobile, si allagava, venendo sommersa da una notevole quantità d'acqua, torbida e maleodorante.
Al fine di individuare l'origine di tali infiltrazioni, il si rivolgeva ad un tecnico, il quale imputava la Pt_1 responsabilità dell'occorso al , per la cattiva manutenzione del pozzetto di allaccio Controparte_1 alla rete fognaria pubblica. Deduceva l'attore che tali conclusioni venivano confermate anche nell'espletato procedimento per A.T.P (R.G. n. 11304/2018), nell'ambito del quale il perito incaricato geom. aveva ravvisato la sussistenza della correlazione causale tra i danni subiti Persona_1 dall'immobile di proprietà del e la cattiva manutenzione della condotta fognaria pubblica, Pt_1 escludendo, invece, qualsivoglia responsabilità in capo all'attore, dato che i pluviali dell'abitazione del scaricavano regolarmente sulla pubblica via. Aggiungeva, altresì, che il consulente aveva Pt_1 quantificato i pregiudizi patiti dall'attore a causa dell'ingente quantità d'acqua riversatasi all'interno della cantina in € 3.580,00, oltre ad aver evidenziato la necessità di realizzare, nella zona oggetto di causa, una fogna bianca cittadina per la raccolta delle acque meteoriche.
1.2. Sulla scorta di tali evidenze, il in conformità alle risultanze del precedente giudizio di ATP, Pt_1 introduceva il giudizio di merito per accertare e dichiarare la responsabilità del per Controparte_1 tutti i danni subiti il 10.02.2018 e, per l'effetto, per ottenere la condanna dell'amministrazione comunale al pagamento, in favore dell'attore, della complessiva somma di € 5.079,04 (di cui € 3.580,00 a titolo di risarcimento danni come da CTU, € 1.149,98 per competenze CTU, € 3,56 costo bonifico competenze
CTU, € 200,00 per compensi C.T.P. ed € 145,00 contributo unificato e marca da bollo A.T.P.)
1.3. Ritualmente costituitosi in giudizio, il eccepiva, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità della procedura di A.T.P., stante la carenza del requisito dell'urgenza, deducendo, nel merito, l'infondatezza della domanda. A parere del convenuto, l'evento era stato cagionato dalla difettosità dell'allaccio tra l'abitazione del e la rete fognante pubblica, dal momento che nessuna Pt_1 anomalia poteva essere riscontrata nella rete pluviale del Contestando il quantum della pretesa CP_1
2 risarcitoria, il convenuto concludeva chiedendo di dichiarare inammissibile la procedura di A.T.P.; nel merito, di rigettare la domanda;
in subordine, di disattenderla nel quantum.
2. All'esito dell'istruzione probatoria, espletata mediante produzione documentale e prova testimoniale, il primo giudice rigettava la domanda attorea, condividendo parzialmente le conclusioni rassegnate dal
C.T.U. in sede di A.T.P., limitatamente a quelle supportate da argomentazioni tecniche e scientifiche. In particolare, il perito aveva indentificato la causa delle infiltrazioni nell'eccessivo sovraccarico della fognatura cittadina che si verificava in occasione di rilevanti precipitazioni atmosferiche per lo scarico nella stessa dei pluviali di edifici privati e di acque piovane che si infiltravano nei tombini fognari dell' sulla pubblica via. Nello specifico, tale sovraccarico determinava un ritorno di liquami nel CP_2 sifone, riempiendolo, e infiltrandosi nella muratura anche attraverso il vuoto sulla parte posteriore dell'innesto della tubazione fognaria del fabbricato attoreo, tant'è che il consulente aveva rilevato la necessità di realizzare una fogna bianca per la raccolta delle acque piovane per evitare il sovraccarico. Il giudice, tuttavia, non aderiva a tale prospettazione, ritenendola priva di supporto probatorio, individuando l'origine delle infiltrazioni nella presenza del vuoto nella parte superiore dell'innesto della tubazione fognaria dell'immobile di proprietà attorea.
Conseguentemente, il Tribunale respingeva la domanda attorea, ponendo le spese di lite e quelle del
C.T.U. nominato in sede di A.T.P. a carico dell'attore.
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3. Con atto di citazione notificato il 09.10.2023 ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1 suindicata, censurandola nel merito affidandosi a due motivi di gravame, e segnatamente:
1. Violazione degli artt. 24 e 111 cost. – violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 112 e
115 c.p.c. – errata e contraddittoria valutazione nel merito delle risultanze tecniche contenute nella espletata CTU da parte del giudice di prime cure, con riferimento alla responsabilità dei danni – omessa valutazione di punti decisivi della controversia. motivazione illogica, irragionevole e contraddittoria: si duole che il giudice abbia ritenuto sfornita di prova la circostanza secondo cui le infiltrazioni di liquami nella cantina deposito del ricorrente si verificano quando, a causa di rilevanti precipitazioni, la fognatura cittadina va in eccessivo sovraccarico, con un ritorno di liquami nel sifone, i quali si infiltrano nella muratura, anche attraverso il vuoto sulla parte superiore dell'innesto della tubazione fognaria del fabbricato del ricorrente. Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, il perito ha dato prova delle proprie risultanze, poiché ha eseguito prove di scarico, da cui è emerso che in condizioni normali i liquami provenienti dalla tubazione fognaria del fabbricato defluiscono rapidamente nella fogna urbana, senza alcun ristagno nel sifone e senza alcun interessamento dello “spazio vuoto”. Il primo giudice, a parere dell'appellante, sarebbe incorso in contraddizione per aver dapprima affermato che il perito non ha fornito la prova del nesso tra le infiltrazioni e il sovraccarico della
3 fogna cittadina, salvo poi individuare la causa delle infiltrazioni nel vuoto esistente sulla parte superiore terminale dell'innesto della tubazione fognaria dell'abitazione attorea, senza però fornire alcuna prova al riguardo e senza considerare che tale “vuoto” è situato all'interno del pozzetto posto sulla pubblica via e, pertanto, oggetto di manutenzione da parte degli enti pubblici.
Aggiunge, altresì, il deducente che il Tribunale avrebbe trascurato le risultanze istruttorie, le prove testimoniali e le risposte del CTU alle osservazioni del C.T.P. del Controparte_1 in ordine ai danni da infiltrazioni, alle condizioni del pozzetto, alla mancanza di fogna bianca e alla conseguente necessità di provvedere alla realizzazione della stessa per evitare situazioni di sovraccarico, la cui corretta valutazione avrebbe consentito di dichiarare la responsabilità del appellato nella causazione dei danni patiti dal CP_1 Pt_1
2. Erroneo regolamento delle spese di lite: l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha condannato l'attore al pagamento delle spese legali in favore del
[...]
oltre a quelle di C.T.U. in sede di A.T.P., laddove, invece, avrebbe dovuto Controparte_1 porle a carico dell'appellato, quale responsabile dei pregiudizi patiti dal Pt_1
Conclude chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese, nonché la condanna di parte appellata alla restituzione delle somme corrisposte all'avvocato distrattario del Controparte_1 in sede di giudizio di primo grado.
[...]
3.1 Ritualmente costituito, il eccepisce, preliminarmente, l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello ex art. 342 c.p.c.; nel merito, assume l'infondatezza delle pretese di controparte, respingendo la riconducibilità del danno patito dall'appellante alla condotta del tenuto anche conto che il CP_1
C.T.U. ha eseguito prove di scarico con riferimento all'abitazione dell'appellante, senza però eseguirne altre per accertare la funzionalità della rete fognaria pubblica, per cui la domanda attorea sarebbe priva di riscontro probatorio. Conclude chiedendo la conferma dell'appellata sentenza.
Alla udienza del 07.03.2024 Cons. Istruttore, ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., fissava innanzi a sé, ai sensi dell'art.352 c.p.c., l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni;
nonché per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle note di replica.
All'esito, sulle conclusioni come innanzi precisate, alla udienza del 18.02.2025 la causa stante il tempestivo deposito di note di trattazione scritta, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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4. Eccezioni preliminari
4.1. Il appellato sostiene che l'atto di appello è inammissibile ex art. 342 cpc perché formulato CP_1 in modo del tutto generico, senza una precisa indicazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, nonché delle relative doglianze.
4 L'eccezione non merita accoglimento.
Ed invero, dalla lettura dell'atto introduttivo si evince che l'appellante ha sufficientemente indicato gli errori in cui, a suo dire, è incorso il Tribunale con particolare riferimento, come si vedrà, alla valutazione delle prove assunte, in particolare sulla lettura della c.t.u. , così consentendo un'adeguata individuazione delle questioni e dei punti contestati della pronuncia impugnata, delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione, nonché offrendo specifiche argomentazioni per confutare il percorso motivazionale del primo Giudice. Del resto, la stessa Corte di Cassazione a
Sezioni Unite, con ordinanza n. 36481 del 13.12.2022, ha recentemente chiarito che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
4.2. Eccezione di inammissibilità ex art. 345 cpc della documentazione tardivamente prodotta in prime cure dall'odierno appellante, sollevata dal appellato. CP_1
L'appellante, invero, in primo grado produceva con nota integrativa la documentazione proveniente dalla che assumeva di aver ricevuto solo in data 2.11.2021, ed attinente alla vicenda riguardante CP_2 sinistro per cui è causa. Il comune appellato ne eccepisce l'inammissibilità perché documentazione nuova tardivamente prodotta in violazione dell'art. 345 cpc.
Pacificamente si tratta di documenti nuovi: per giurisprudenza costante, sono considerati “nuovi” quei mezzi di prova diretti a dimostrare un fatto, che già in primo grado è stato oggetto di accertamento, ma mediante un mezzo istruttorio diverso. In particolare, detta documentazione è stata prodotta dopo il maturarsi delle preclusioni istruttorie;
si tratta peraltro di documentazione preesistente alla lite e/o al maturarsi delle preclusioni, la cui produzione tardiva la parte intende giustificare con l'averla ricevuta da solo successivamente, senza però dedurre e/o documentare una sua tempestiva attività di richiesta CP_2 ed acquisizione di detti documenti: l'eccezione di inammissibilità ex art. 345 cpc di tale produzione in appello pertanto è fondata.
Pacificamente la documentazione in scrutinio è sorta in epoca precedente non solo alle decadenze istruttorie (ud. ex art. 183 cpc del 2.10.2020 ), ma anche all'inizio del giudizio di primo grado (15.10.2019), sicché non si tratta certamente di documenti sopravvenuti alle preclusioni istruttorie di primo grado e quindi, pacificamente, non possono essere prodotti né tardivamente in primo grado né tantomeno in appello. Solo i documenti formatisi dopo il maturare delle preclusioni istruttorie sono contemplati infatti fra i nuovi mezzi di prova, ammissibili ex art. 345, co. 3 cod. proc. civ. a patto che la parte provi di non avere potuto produrre prima per causa a sé non imputabile. In tal senso recentissima anche Cassazione civile sez. II, 26/09/2024, n.25731 << In tema di ammissibilità di nuovi documenti in appello, la produzione di
5 nuovi documenti è ammissibile se la parte dimostra di non aver potuto produrli prima per causa a sé non imputabile o se sono indispensabili per la decisione. Tali documenti devono essere prodotti, a pena di decadenza, nell'atto introduttivo del secondo grado di giudizio, a meno che la loro formazione sia successiva e la loro produzione si renda necessaria in ragione dello sviluppo del processo. >> .
La preclusione dell'art. 345 cpc riguarda quindi atti che, ancorché formati successivamente, rappresentano fatti già esistenti all'epoca del giudizio di primo grado e che avrebbero potuto essere formati in precedenza e tempestivamente prodotti (Cassazione civile sez. III, 27/07/2024, n.21080). Deve escludersi che dal vigente regime processuale possa ricavarsi un onere della parte, sancito a pena di decadenza, di produrre nel giudizio di primo grado gli eventuali documenti probatori che si siano formati dopo lo spirare del termine assegnato dal giudice per la deduzione dei mezzi istruttori, ma prima del passaggio della causa in decisione;
i documenti formatisi dopo il maturare delle preclusioni istruttorie vanno annoverati fra i nuovi mezzi di prova ( Così anche Cassazione civile sez. II, 11/03/2022, n.7977).
Tale documentazione, pertanto, non valutata in prime cure, non potrà essere oggetto di disamina neppure in appello perché tardiva.
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5. L'appello è nel merito infondato e va dunque disatteso.
L'appellante censura la lettura errata che il tribunale avrebbe dato della relazione del c.t.u. geom.
ritenuta dal giudicante corretta e quindi condivisibile, perché individuava l'origine delle Per_1 infiltrazioni soltanto nella presenza del vuoto nella parte superiore dell'innesto della tubazione fognaria dell'immobile di proprietà attorea.
In effetti, rileggendo la relazione posta a base dell'iter decisionale della sentenza, emerge come il c.t.u. abbia evidenziato come fosse da escludere (a pag. 3 dell'elaborato) che le infiltrazioni siano causate dalla presenza di giunti aperti, fessurazioni e/o altre criticità dell'impianto. Piuttosto evidenzia il geom. che i fenomeni infiltrativi nella cantina, connessi ad eventi piovani rilevanti, abbiano causato Per_1 lo straripamento dell'impianto fognario, per la presenza di scarichi abusivi di acque bianche nella fognatura cittadina, mancando un sistema di foglia bianca nel Sicché, anche se lo scarico delle CP_1 acque bianche del avviene regolarmente sulla pubblica via, tuttavia, quanto la fognatura va in CP_3 eccesso per lo scarico in essa dei pluviali di edifici privati e di acque piovane, si verifica un ritorno di liquami nel sifone, i quali si infiltrano nella muratura “attraverso il vuoto sulla parte superiore dell'innesto della tubazione fognaria del fabbricato del ricorrente”.
Tale tesi è confermata, per come si legge nella relazione, anche dalle “prove di scarico” effettuate dal c.t.u. durante il sopralluogo che “hanno evidenziato come in condizioni normali il liquami provenienti dalla tubazione fognaria defluiscano rapidamente nella fogna urbana senza ristagni nel sifone … e senza interessamento alcuno con la parte superiore dell'innesto nella muratura della stessa tubazione fognaria”.
6 In conclusione, le due cause della infiltrazione qui scrutinate sono da individuare secondo il c.t.u. sia nella presenza di scarichi abusivi di acque bianche nella fognatura cittadina, sia nel vuoto esistente nella parte terminale dell'innesto della tubazione fognaria del fabbricato del ricorrente.
5.1 Ciononostante, il tribunale ha ritenuto di attribuire la causa dei danni unicamente al vuoto nella parte superiore dell'innesto della tubazione fognaria del fabbricato del ricorrente, escludendo ogni ruolo causale concorrente della mancanza della rete fognaria bianca, perché l'assunto di uno straripamento dell'impianto fognario in occasione di eventi meteorici abbondanti non era stato provato. In effetti, la valutazione del c.t.u. è basata su riscontri tecnici e può costituire una prova di quanto accertato dal c.t.u. soprattutto perché si tratta di consulenza percipiente. In tale ipotesi il giudice può anche disattenderne le risultanze, ma occorre che motivi in ordine agli elementi di valutazione adottati e a quelli probatori utilizzati per addivenire alla decisione, specificando le ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del CTU (cfr. Cassazione civile sez. I, 11/10/2022, n.29632).
La valutazione effettuata dal tribunale non è in linea con tali principi, avendo ritenuto di discostarsi in parte, solo sulla base di una asserita mancanza di prova, dagli assunti del c.t.u., frutto di indagine tecnica.
Peraltro, la c.t.u. non è stata contestata in modo puntuale dalle parti.
5.2 Va, tuttavia, considerato che, per quanto afferma il c.t.u. stesso, lo scarico delle acque bianche del
– pur mancando un sistema di fogna bianca nel – avviene regolarmente sulla pubblica via: CP_3 CP_1 tanto evidenzia come la mancanza della fogna bianca cittadina non assuma alcun peso, perché ciò che è invece determinante è piuttosto la presenza di scarichi abusivi nella fognatura.
Alla genesi del danno arrecato all'immobile del concorre, con incidenza che deve ritenersi CP_3 equivalente, sia la presenza del vuoto, che l'esistenza di scarichi abusivi di acque bianche altrui nella fognatura cittadina, e tanto indipendentemente dalla mancanza di un sistema di fogna bianca nel posto che il per quanto già detto - ha predisposto, nonostante la mancanza di fogna CP_1 CP_3 bianca, gli scarichi delle acque meteoriche sulla pubblica via.
La mancanza della fogna bianca non appare quindi abbia un ruolo efficiente nel prodursi dell'evento dannoso;
ed infatti ove gli scarichi privati di terzi delle acque bianche avvenissero regolarmente sulla pubblica via e/o ove non fosse stato realizzato il vuoto, nella parte superiore dell'innesto della tubazione fognaria del fabbricato del ricorrente, le infiltrazioni per cui è causa non si sarebbero verificate indipendentemente dalla presenza della fogna bianca.
Quindi, se la presenza del vuoto nella parte superiore dell'innesto della tubazione fognaria del fabbricato del ricorrente è ascrivibile al danneggiato, la presenza di scarichi abusivi di acque bianche nella fognatura cittadina non appare condotta imputabile al neppure come omissione di un obbligo di vigilanza, CP_1 perché la vigilanza è connessa alla attività di manutenzione e gestione della fognatura cittadina, che compete ad A.Q.P.
7 E' pacifico che la proprietà della rete fognaria sia del ma altrettanto incontroversa è la CP_1 circostanza che la gestione dell'impianto di fognatura sia affidata in via esclusiva, per legge e per contratto, all'Acquedotto Pugliese;
non vi è dubbio, infine, che il criterio di imputazione della responsabilità risarcitoria di quest'ultimo si desume sia dalle norme di legge (R.D.L. n. 1464 del 1938, convertito nella L. n. 34 del 1939, L. n. 141 del 1999, con cui l'Acquedotto Pugliese è stato trasformato da art. 2051 c.c.), che dalle disposizioni contenute nella Convenzione per la Parte_2 gestione del servizio idrico integrato intercorsa in data 30 settembre 2002 tra la e CP_4
l' Controparte_5
Tale quadro normativo - che non è stato sostanzialmente modificato dalla successiva legislazione in materia - è completato dalla disposizione dell'art. 2051 c.c. che stabilisce un criterio di imputazione fondato, non già su una condotta o un'attività del custode, bensì su una relazione di custodia intercorrente tra quest'ultimo e la cosa da cui è derivato il danno (cfr., ex multis, Cass. n.15383/06; n.2563/07;
n.20427/08; n.8157/09; n.12695/10; n.4495/11). Sul punto giova osservare che l'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese è tenuto per legge (R.D.L. 2 agosto 1938, n. 1464) ad eseguire, nei comuni serviti dall'Acquedotto stesso, i lavori di riparazione straordinaria degli impianti di fognatura, onde assicurarne il perfetto funzionamento, sicché in capo al detto Ente è configurabile, in relazione al danno subito dal privato in dipendenza dello straripamento di liquami dall'impianto fognario per cattivo funzionamento dello stesso, una responsabilità secondo il criterio di imputazione stabilito dall'art. 2051 c.c., il quale si fonda non su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione, appunto di custodia, intercorrente tra l' e la cosa dalla quale è derivato il danno. Così da ultimo anche Cassazione civile Pt_2 sez. III, 13/05/2020, n.8888.
Dalle richiamate norme si evince, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità pure richiamata, che in disparte ogni valutazione sulla fondatezza della eccezione di difetto di legittimazione del CP_1 appellato, pure già sollevata in primo grado ( cui si riferiva la documentazione tardivamente prodotta dal danneggiato) e non valutata dal tribunale nell'ottica della ragione più liquida, che vada comunque confermato il rigetto della domanda risarcitoria nei confronti del appellato ex art. 2051 cc CP_1 perché lo straripamento dei liquami è stato causato – anche - dalla presenza di scarichi abusivi di acque bianche nella fognatura cittadina, che – quale condotta imputabile a chi ha la manutenzione dell'impianto di fognatura ovvero ai terzi che hanno realizzato detti scarichi- concorre alla produzione del danno, con il “vuoto” nella parte superiore dell'innesto della tubazione fognaria dell'immobile di proprietà del Pt_1
Il fatto che tale vuoto sia all'interno del pozzetto posto sulla pubblica via non impone alcun obbligo di manutenzione da parte dell'ente comunale di un bene che resta comunque privato, dovendosi pertanto escludere una responsabilità risarcitoria da omessa manutenzione.
La mancata realizzazione della fogna bianca, che avrebbe potuto porre fine agli scarichi abusivi, pertanto, non può comportare una responsabilità del mancando un rapporto causale diretto tra detta CP_1
8 omissione e il danno, in quanto, da un lato, non può escludersi il permanere degli scarichi abusivi anche in presenza di fogna bianca, e, dall'altro, perché, pur in mancanza di fogna bianca, gli scarichi di acque meteoriche potevano ben essere effettuati diversamente, direttamente sulla pubblica via e non necessariamente nella fognatura.
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6. Alla stregua delle suesposte considerazioni, l'appello, sia pure attraverso un percorso motivazionale diverso da quello seguito dal primo giudice, va rigettato, con conferma della sentenza e conseguente assorbimento del motivo di gravame che riguarda il regime delle spese di lite di primo grado, che restano ferme.
Le spese di lite di questo grado, nonostante la soccombenza, possono essere compensate fra le parti, perché, pur valutato l'esito del presente gravame e l'esito complessivo della lite, la particolare ed obiettiva controvertibilità della situazione fattuale che emerge dalla c.t.u. ha comportato, al di là della corretta individuazione del soggetto responsabile, comunque un pregiudizio per la parte soccombente, che consente, in applicazione dell'art. 92 cpc, una compensazione delle spese di lite del grado, integrando tali considerazioni quelle ragioni eccezionali che consentono la compensazione.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di Parte_1 citazione notificato il 09.10.2023 nei confronti del avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Lecce n. 676/2023, pubblicata in data 08.03.2023, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata nei termini di cui in motivazione;
2) Compensa le spese del presente grado;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto Dott. Antonio F. Esposito
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