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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 11/12/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 89-1/2025 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
Il Tribunale Collegiale, nella seguente composizione: dott. Andrea Milesi Presidente estensore dott. Giorgio Scarsato Giudice dott. Daniele Moro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI APERTURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA nella causa iscritta al n. R.G. 89/2025 P.U. per l'apertura della Liquidazione controllata richiesta da:
C.F. – con l'Avv. LAURA Parte_1 C.F._1 GI e SA GI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.11.2025, il ricorrente ha avanzato istanza di apertura del procedimento di liquidazione controllata in proprio, allegando la sussistenza di una esposizione debitoria (derivante dalle garanzie rilasciate alle banche in favore della società gestita dal padre) pari a quasi tre milioni di euro, a fronte di disponibilità patrimoniali poco superiori alle 20.000 (derivanti dall'eredità materna) ed uno stipendio da lavoro dipendente pari a 1.600 euro netti mensili.
Il Collegio, stante la completezza della documentazione prodotta, ha ritenuto non necessario fissare udienza, ben potendosi pronunciare nei termini che seguono.
* * *
Va dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato.
Sussiste in primo luogo la competenza territoriale dell'intestato Tribunale, avendo il ricorrente residenza in Soncino.
La produzione documentale, effettuata contestualmente al deposito del ricorso, consente di ricostruire compiutamente la situazione reddituale e patrimoniale del ricorrente, così come attestato anche dal Gestore nominato dall'O.C.C. nella relazione ex art. 269 CCI, nonché di valutare la sussistenza dei requisiti soggettivi di ammissione.
Va dunque dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti del ricorrente, non assoggettabile a procedure concorsuali maggiori, e versante
1 evidentemente in stato di sovraindebitamento (inteso come perdurante squilibrio tra impegni finanziari e redditi disponibili), se solo si consideri l'entità del passivo accertato dal Gestore rispetto alla posizione debitoria accumulata nei confronti delle banche (circa 3 milioni di euro) a seguito delle fidejussioni rilasciate in favore della società LTE s.r.l., dichiarata fallita nel 2014, di cui era dipendente e il cui A.U. era il padre del ricorrente.
Ciò, potendo il far affidamento su capacità reddituali attuali pari a circa 20.000 Pt_1 euro annui per stipendio da lavoro subordinato, e godendo di un patrimonio costituito da non ingenti risparmi ereditati dalla defunta madre (circa 20.000 euro) e da una autovettura (sempre eredità della madre) del valore di circa 4.000 euro, all'evidenza irrisorie rispetto all'esposizione debitoria per come sopra descritta.
Il riferimento che l'art. 268, comma 4, lettera b) fa al “Giudice” anziché al “Tribunale” va inteso nel senso che l'importo da trattenere quale quota di reddito non ricompresa nella liquidazione dovrà essere individuato mediante apposito provvedimento del G.D., ed a fronte di sopravvenuti miglioramenti o peggioramenti significativi della situazione reddituale del ricorrente, il Liquidatore dovrà segnalare l'esigenza di un adeguamento dell'importo individuato, così da consentire al G.D. di modificare quanto disposto originariamente sul punto.
Occorre infine espressamente dichiarare che l'effetto di inefficacia di tutti i pagamenti eseguiti in favore dei creditori concorsuali dopo l'apertura di una procedura regolata dal CCI determina necessariamente che cessino le eventuali trattenute sullo stipendio effettuate in forza delle procedure esecutive presso terzi, ovvero in forza di volontaria cessione del quinto, proprio per evitare la violazione della par condicio creditorum: nel caso di specie, quindi, dovranno cessare gli effetti sugli importi effettivamente erogati dal datore di lavoro in forza dei pignoramenti già in essere nei confronti del debitore, quale quello vantato da Guber Banca s.p.a.
Il Liquidatore, quindi, dovrà adoperarsi per comunicare al datore di lavoro del debitore ed ai creditori, che fruiscano di versamenti diretti ad opera del datore di lavoro, la necessaria cessazione di tali pagamenti preferenziali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta:
1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di
; Parte_1 C.F._1
2) nomina Giudice delegato il dott. Andrea Milesi;
3) nomina Liquidatore l'avv. Mauro Moreschi di Brescia, il quale procederà con le formalità di cui agli articoli 272 e ss CCI, previa apertura di un conto corrente su cui verranno versate le somme costituenti l'attivo e da cui verranno eseguiti i pagamenti, secondo il programma di liquidazione che verrà redatto in conformità all'art. 272, commi 2 e 3 CCI;
4) assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio di giorni 90 dalla notificazione (anche a mezzo PEC) della presente sentenza ad opera del Liquidatore per la trasmissione allo stesso, a mezzo posta elettronica certificata, della domanda di restituzione, rivendicazione, o ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art 201 CCI;
2 5) ordina al ricorrente, ed ai terzi che li detengano, di consegnare e rilasciare i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
6) rimette al G.D. l'indicazione della quota di reddito che dovrà essere riversata nella procedura o che il debitore potrà trattenere ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCI;
7) dispone che il Liquidatore depositi atto di accettazione dell'incarico, entro 5 giorni dalla comunicazione della sentenza;
8) dispone che il Liquidatore rediga rapporti riepilogativi semestrali, a decorrere dalla data di accettazione dell'incarico, a cui allegare i movimenti dei conti correnti riferibili alla procedura ed ogni altra documentazione utile e che, terminata la liquidazione, depositi il rendiconto e l'istanza di liquidazione del saldo del proprio compenso;
9) dispone che il Liquidatore provveda, entro quindici giorni dalla comunicazione del presente decreto, alla trascrizione del decreto sui beni mobili registrati, nonché alla pubblicazione della presente sentenza sul sito internet www.tribunale.cremona.giustizia.it;
10) dispone la prenotazione a debito delle spese relative alla registrazione ed alle trascrizioni della presente sentenza, onerando sin d'ora il Liquidatore di operare il versamento del non appena vi siano risorse sufficienti Parte_2 nell'attivo.
Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente ed al Liquidatore nominato.
Così deciso in Cremona, nella Camera di consiglio del 04/12/2025
Il Presidente estensore dott. Andrea Milesi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
Il Tribunale Collegiale, nella seguente composizione: dott. Andrea Milesi Presidente estensore dott. Giorgio Scarsato Giudice dott. Daniele Moro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI APERTURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA nella causa iscritta al n. R.G. 89/2025 P.U. per l'apertura della Liquidazione controllata richiesta da:
C.F. – con l'Avv. LAURA Parte_1 C.F._1 GI e SA GI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.11.2025, il ricorrente ha avanzato istanza di apertura del procedimento di liquidazione controllata in proprio, allegando la sussistenza di una esposizione debitoria (derivante dalle garanzie rilasciate alle banche in favore della società gestita dal padre) pari a quasi tre milioni di euro, a fronte di disponibilità patrimoniali poco superiori alle 20.000 (derivanti dall'eredità materna) ed uno stipendio da lavoro dipendente pari a 1.600 euro netti mensili.
Il Collegio, stante la completezza della documentazione prodotta, ha ritenuto non necessario fissare udienza, ben potendosi pronunciare nei termini che seguono.
* * *
Va dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato.
Sussiste in primo luogo la competenza territoriale dell'intestato Tribunale, avendo il ricorrente residenza in Soncino.
La produzione documentale, effettuata contestualmente al deposito del ricorso, consente di ricostruire compiutamente la situazione reddituale e patrimoniale del ricorrente, così come attestato anche dal Gestore nominato dall'O.C.C. nella relazione ex art. 269 CCI, nonché di valutare la sussistenza dei requisiti soggettivi di ammissione.
Va dunque dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti del ricorrente, non assoggettabile a procedure concorsuali maggiori, e versante
1 evidentemente in stato di sovraindebitamento (inteso come perdurante squilibrio tra impegni finanziari e redditi disponibili), se solo si consideri l'entità del passivo accertato dal Gestore rispetto alla posizione debitoria accumulata nei confronti delle banche (circa 3 milioni di euro) a seguito delle fidejussioni rilasciate in favore della società LTE s.r.l., dichiarata fallita nel 2014, di cui era dipendente e il cui A.U. era il padre del ricorrente.
Ciò, potendo il far affidamento su capacità reddituali attuali pari a circa 20.000 Pt_1 euro annui per stipendio da lavoro subordinato, e godendo di un patrimonio costituito da non ingenti risparmi ereditati dalla defunta madre (circa 20.000 euro) e da una autovettura (sempre eredità della madre) del valore di circa 4.000 euro, all'evidenza irrisorie rispetto all'esposizione debitoria per come sopra descritta.
Il riferimento che l'art. 268, comma 4, lettera b) fa al “Giudice” anziché al “Tribunale” va inteso nel senso che l'importo da trattenere quale quota di reddito non ricompresa nella liquidazione dovrà essere individuato mediante apposito provvedimento del G.D., ed a fronte di sopravvenuti miglioramenti o peggioramenti significativi della situazione reddituale del ricorrente, il Liquidatore dovrà segnalare l'esigenza di un adeguamento dell'importo individuato, così da consentire al G.D. di modificare quanto disposto originariamente sul punto.
Occorre infine espressamente dichiarare che l'effetto di inefficacia di tutti i pagamenti eseguiti in favore dei creditori concorsuali dopo l'apertura di una procedura regolata dal CCI determina necessariamente che cessino le eventuali trattenute sullo stipendio effettuate in forza delle procedure esecutive presso terzi, ovvero in forza di volontaria cessione del quinto, proprio per evitare la violazione della par condicio creditorum: nel caso di specie, quindi, dovranno cessare gli effetti sugli importi effettivamente erogati dal datore di lavoro in forza dei pignoramenti già in essere nei confronti del debitore, quale quello vantato da Guber Banca s.p.a.
Il Liquidatore, quindi, dovrà adoperarsi per comunicare al datore di lavoro del debitore ed ai creditori, che fruiscano di versamenti diretti ad opera del datore di lavoro, la necessaria cessazione di tali pagamenti preferenziali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta:
1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di
; Parte_1 C.F._1
2) nomina Giudice delegato il dott. Andrea Milesi;
3) nomina Liquidatore l'avv. Mauro Moreschi di Brescia, il quale procederà con le formalità di cui agli articoli 272 e ss CCI, previa apertura di un conto corrente su cui verranno versate le somme costituenti l'attivo e da cui verranno eseguiti i pagamenti, secondo il programma di liquidazione che verrà redatto in conformità all'art. 272, commi 2 e 3 CCI;
4) assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio di giorni 90 dalla notificazione (anche a mezzo PEC) della presente sentenza ad opera del Liquidatore per la trasmissione allo stesso, a mezzo posta elettronica certificata, della domanda di restituzione, rivendicazione, o ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art 201 CCI;
2 5) ordina al ricorrente, ed ai terzi che li detengano, di consegnare e rilasciare i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
6) rimette al G.D. l'indicazione della quota di reddito che dovrà essere riversata nella procedura o che il debitore potrà trattenere ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCI;
7) dispone che il Liquidatore depositi atto di accettazione dell'incarico, entro 5 giorni dalla comunicazione della sentenza;
8) dispone che il Liquidatore rediga rapporti riepilogativi semestrali, a decorrere dalla data di accettazione dell'incarico, a cui allegare i movimenti dei conti correnti riferibili alla procedura ed ogni altra documentazione utile e che, terminata la liquidazione, depositi il rendiconto e l'istanza di liquidazione del saldo del proprio compenso;
9) dispone che il Liquidatore provveda, entro quindici giorni dalla comunicazione del presente decreto, alla trascrizione del decreto sui beni mobili registrati, nonché alla pubblicazione della presente sentenza sul sito internet www.tribunale.cremona.giustizia.it;
10) dispone la prenotazione a debito delle spese relative alla registrazione ed alle trascrizioni della presente sentenza, onerando sin d'ora il Liquidatore di operare il versamento del non appena vi siano risorse sufficienti Parte_2 nell'attivo.
Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente ed al Liquidatore nominato.
Così deciso in Cremona, nella Camera di consiglio del 04/12/2025
Il Presidente estensore dott. Andrea Milesi
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