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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/07/2025, n. 1791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1791 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del G.M., Dott.ssa
Valentina Vitulano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2418 /2020 del R.G.A.C., pendente
TRA
rapp.to e dif.so dall' Avv.to Valerio Di Stasio Parte_1 giusta procura in atti, presso il cui studio è elett.te dom.to in Nocera
Inferiore alla via Raffaele Vitolo n. 24;
ATTORE
E
in persona del Controparte_1 legale rapp.te tp.t. rapp.ta e difesa dall' Avv.to Gianpaolo Aversa
CONVENUTA
.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha Parte_1 convenuto in giudizio la società Controparte_1
(in seguito, per brevità e
[...] Controparte_1 CP_2 quale titolare dell'omonima impresa individuale, per sentir: “1) accertare e dichiarare l'avvenuta cessione occulta d'azienda a favore della da parte del Sig. Controparte_1
, titolare della omonima ditta individuale esercente CP_2 attività di fabbricazione di prodotti di panetteria;
2) per l'effetto, condannare, ai sensi dell'art. 2560, comma2 c.c. la
[...]
[...] in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro tempore sig. , e la , in persona CP_4 Controparte_5 del titolare omonimo sig. , al pagamento in solido a CP_2 favore del rag. della somma di € 34.445,30 Parte_1
(comprensiva di quota capitale ed interessi maturati) e degli ulteriori interessi a maturare, di cui al decreto ingiuntivo n. 109/2012 del D.I.
– n. 615/2.02 R.G., emesso il 22.3.2012, dichiarato esecutivo con sentenza n. 268/2017, pubblicata il 30.1.2017 nonché al pagamento della ulteriore somma di € 853,23 per spese, diritti, onorari, IVA e CPA liquidati nel decreto ingiuntivo n. 109/2012 del D.I. – n. 615/2.02
R.G., emesso il 22.3.2012, dichiarato esecutivo con sentenza n.
268/2017, pubblicata il 30.1.2017”.
A sostegno della spiegata domanda ha dedotto: - di aver prestato dal 2006 al 2010 attività di consulenza contabile e fiscale in favore della ditta individuale che esercitava attività di CP_2 fabbricazione e commercializzazione di prodotti di panetteria presso il punto vendita sito in Pompei alla via Aldo Moro n. 21; - di aver richiesto ed ottenuto in data 22.3.2012 il decreto n. 109/2012 che ingiungeva all'impresa debitrice, stante il suo inadempimento, il pagamento in suo favore dell'importo di euro € 21.710,87 oltre interessi e spese legali;
- che il suddetto decreto veniva opposto ed il relativo giudizio si concludeva con la sentenza numero 268/2017, pubblicata il 30.1.2017, con cui il Tribunale di Torre Annunziata, rigettava l'opposizione e dichiarava definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo;
- di aver richiesto il pagamento dei suddetti importi con atto di precetto, rimasto senza esito, cui seguiva, in data
17.1.2018, un primo pignoramento mobiliare tentato presso il panificio della ditta , sito in Pompei alla via Aldo Moro CP_2
n. 21, che si rivelava infruttuoso, in quanto l'ufficiale giudiziario rinveniva il locale chiuso, specificando nel verbale che “da informazioni assunte sul posto sembrerebbe che il sig. CP_2 abbia ceduto l'attività a terzi” ; - di aver tentato un secondo
2 pignoramento mobiliare in data 13.3.2018 ma l'ufficiale giudiziario
,recatosi sul posto, unitamente al legale dell'attore, rinveniva, stavolta, il locale in ristrutturazione e gli operai ivi presenti lo mettevano in contatto con , ossia il legale CP_4 rappresentante della società convenuta, che comunicava di detenere l'immobile in virtù di contratto di locazione del febbraio 2018 e che all'interno del locale non vi erano beni del , non CP_2 consentendone il pignoramento;
- di aver tentato ulteriore pignoramento mobiliare in data 9.5.2018 e, in tale occasione, il legale rappresentante della società convenuta, per la prima volta, dichiarava all'ufficiale giudiziario che i beni mobili presenti nel locale, ove in precedenza vi era il panificio della ditta individuale erano stati ceduti alla società CP_2 [...] esibendo l' atto di vendita del 23.2.2018, privo Controparte_1 di data certa, unitamente ad un dettaglio dei beni ceduti, sebbene in occasione del precedente pignoramento mobiliare del 13.3.2018, nulla era stato detto in ordine alla cessione;
- nel corso dell'accesso avvenuto nel maggio 2018, il legale rappresentate della società convenuta dichiarava altresì che i beni erano stati ceduti al corrispettivo di € 6.000,00, di cui forniva le matrici degli assegni recanti le date del 30.5.2018 e del 30.6.2018, -per cui alla data del tentato pignoramento, il pagamento della cessione non era ancora avvenuto -; veniva altresì consegnata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a firma di , relativa alla vendita CP_2 dei beni ed una ricevuta del Comune di Pompei, Ufficio SUAP, per cessazione attività di laboratorio artigianale di panificazione in via
Aldo Moro n. 21 Pompei da parte del . Nello stesso verbale CP_2
l'attore dichiarava di riconoscere diversi beni di proprietà del
, ma tali dichiarazioni venivano contestate dal legale CP_2 rappresentante della società convenuta.
Secondo la prospettazione attorea: - dal confronto di fotografie pubblicate, rispettivamente, nel 2018 sulla pagina facebook della
3 e nel 2010 da sulla pagina Controparte_1 CP_2 personale Facebook, raffiguranti l'esterno del medesimo locale, sarebbe possibile verificare la presenza dei medesimi beni e, finanche, l' identica collocazione all'interno dello stesso;
- il proprio debitore aveva ceduto in modo occulto l'azienda alla società convenuta per sottrarla alla garanzia patrimoniale Controparte_1 in danno dell'attore; - l'operazione artificiosa sarebbe provata da plurime presunzioni, quali: l' identità della ditta, l'identità della sede,
l'esercizio di attività sostanzialmente similari e la mancata contestazione da parte della società delle lettere di diffida alla stessa inviate dall'attore prima di avviare l'azione giudiziaria, con conseguente responsabilità solidale della cessionaria per il debito sorto nel corso dell'esercizio dell'azienda ceduta, a prescindere dal dato contabile.
Instauratosi il contraddittorio si è costituita la società CP_1 contestando gli assunti avversi concludendo per il rigetto
[...] della domanda.
Nella memoria di costituzione la convenuta ha dedotto: - di svolgere attività di produzione e vendita di pane e prodotti di pasticceria ed alimentari, con sede amministrativa ed operativa in Torre
Annunziata alla Via Vittorio Veneto n.70/72, e di aver acquisito, nel corso degli anni, un'ottima posizione di mercato;
- di aver pertanto intrapreso una politica di espansione di propri siti di produzione e vendita, venendo in tal modo a conoscenza, nel mese di settembre
2017, che la Ditta Boccia, versando in gravi difficoltà, aveva chiuso,
e, di fatto, cessando l' attività; - di aver pertanto contattato i proprietari dei locali ove la ditta svolgeva l' attività e stipulato CP_2 con essi due distinti contratti di locazione commerciale ed iniziato lavori di ristrutturazione degli stessi nonché attivato ex novo la somministrazione di acqua, gas ed energia elettrica;
- di aver contattato il , all'atto della presa di possesso dei locali, affichè CP_2 li liberasse dalle attrezzature rinvenute all'interno (una vetrina e tre
4 banchi vendita) e, quest'ultimo, avendo cessato l' attività, propose di cedergli le attrezzature, che furono acquistate con la scrittura privata del 23.02.2018, al corrispettivo di € 6.000,00; - a parte la vetrina ed i tre banchi, la società, per svolgere l'attività, aveva autonomamente acquistato tutte le altre attrezzature necessarie a tal fine ed in particolare: il forno elettrico per la panificazione, forno a gas per la pasticceria, impastatrici, sfogliatrice, abbattitore, apparato per la produzione del ghiaccio, cella frigorifero, stampi, teglie, ceste ed altro;
- che nessun dipendente della ditta era CP_2 stato assunto dalla per operare nella sede in Via Controparte_1
Aldo Moro e di aver iniziato a svolgere l'attività nella nuova sede solo il 27.4.2018 a seguito della presentazione della SCIA d'inizio di attività al Comune di Pompei.
In base a tali presupposti ha sostenuto l'inconfigurabilità di una cessione d'azienda poiché i singoli beni trasferiti (una vetrina e tre banchi) non consentivano l'esercizio dell'attività d'impresa e, peraltro, non vi era stata alcuna continuità nella gestione, avendo la ditta emesso il suo ultimo scontrino in data 30.09.2017 e CP_2 formalizzato la cessazione dell'attività presso l'Agenzia delle Entrate al 31.12.2017 mentre la convenuta aveva iniziato la propria nell'aprile dell'anno 2018.
La causa inizialmente pendente sul ruolo del Gop dott. Ciampa veniva successivamente assegnata a questo giudice con provvedimento reso dal Presidente di Sezione in data 21.3.2023.
Dichiarata la contumacia di e non ammessa la prova CP_2 testimoniale articolata dalle parti, la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Occorre premettere che, secondo un risalente principio di legittimità
(più recentemente ribadito da Cass. 4 agosto 2021, n. 22249), la cessione d'azienda è configurabile ove venga ceduto un complesso di beni che oggettivamente si presenti quale entità dotata di una propria autonomia organizzativa ed economica funzionalizzata allo
5 svolgimento di un'attività volta alla produzione di beni o servizi
(Cass. n. 17919 del 2002; Cass. n. 13068 del 2005; Cass. n. 22125 del 2006). Vero è che l'ipotesi della cessione di azienda ricorre anche nel caso in cui il complesso degli elementi trasferiti non esaurisca i beni costituenti l'azienda o il ramo ceduti, tuttavia per la ricorrenza di detta cessione è indispensabile che i beni oggetto del trasferimento conservino un residuo di organizzazione che ne dimostri l'attitudine, sia pure con la successiva integrazione del cessionario, all'esercizio dell'impresa. Si deve, quindi, verificare che si tratti di un insieme organicamente finalizzato ex ante all'esercizio dell'attività di impresa
(sent. n. 1913 del 30.1.2007, rv. 595833), di per sé idoneo a consentire l'inizio o la continuazione di quella determinata attività.
(Cass. n. 21481/2009; cfr. anche Cass. nn. 5932/2008; 5709/2009;
6452/2009)
Così individuato l'oggetto necessario della cessione, l'ordinamento ex art. 2556 c.c. richiede per la stessa il requisito della forma scritta non “ad substantiam” ma solo “ad probationem”.
Ne discende che anche ove le parti non abbiano formalizzato la cessione in un accordo scritto, questa potrà dirsi, comunque efficace, incidendo la mancanza di un accordo scritto solo sotto il profilo della prova.
La giurisprudenza ha precisato che: “l'art. 2556, primo comma, cod. civ., ove prescrive la forma scritta "ad probationem" per i contratti aventi per oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento di azienda, opera solo con riguardo alle parti contraenti e non è applicabile ai terzi, da parte dei quali la prova del trasferimento dell'azienda non è soggetta ad alcun limite […]”, dunque, la prova dell'avvenuta cessione da parte dei terzi “può essere data anche con testimonianze e presunzioni” (cfr. Cass. n. 6071/1987).
Posti tali principi, nel caso in esame, non è contestato, oltre che provato documentalmente, il credito vantato dall'attore nei confronti di e che la società convenuta attualmente svolga la CP_2
6 propria attività di impresa, nei medesimi locali siti in Pompei alla via
Aldo Moro n. 21, ove in precedenza l'impresa svolgeva CP_2 un'analoga e/o similare attività, ossia la commercializzazione di prodotti di panetteria, sebbene l'attore non abbia prodotto le visure camerali della ditta individuale e della società convenuta, al fine di dimostrare le effettive attività rispettivamente svolte.
Ciò che è controverso è se vi sia stata, tra l'impresa individuale e la società convenuta, una cessione occulta d'azienda e, dunque, se quest'ultima sia tenuta, in qualità di cessionaria, a rispondere, in solido con il cedente, dei debiti riferibili all'azienda ceduta, tra cui quello vantato e fatto valere dall'attore.
Orbene al fine di fornire dimostrazione della intervenuta cessione occulta d'azienda l'attore ha richiamato e prodotto: - un verbale di pignoramento negativo, datato 17.1.2018 in cui l'ufficiale giudiziario, recatosi alla via Aldo Moro n. 21 in Pompei, rinveniva, a quella data, i locali chiusi, indicando, nel medesimo verbale, che da informazioni assunte “sembrerebbe che il sig. abbia CP_2 ceduto l'attività a terzi, non è strato possibile reperire il suo nuovo domicilio”; - un secondo verbale di pignoramento negativo del 13 marzo 2018, nel corso del quale l'ufficiale giudiziario rinveniva i locali in fase di ristrutturazione e dava atto delle interlocuzioni telefoniche intervenute con il legale rappresentante della società convenuta e del suo commercialista che riferivano di detenere l'immobile in virtù di contratti di locazione conclusi con i proprietari dell'immobile e di aver attivato ex novo le utenze a nome della società
e che non vi erano beni appartenenti al;
- un Parte_2 CP_2 terzo verbale di pignoramento, anch'esso negativo, datato 9 maggio
2018 nel corso del quale il legale rappresentate della società convenuta dichiarava di aver acquistato alcuni beni della impresa producendo una scrittura privata datata 28.2.2018 CP_2 comprovante la vendita di una vetrina di pasticceria e tre banconi e di matrici di assegni.
7 Secondo la tesi attorea la circostanza che il legale rappresentante della società convenuta, in occasione del pignoramento del
13.3.2018 non abbia riferito dell'antecedente acquisto dei beni dall'impresa , in uno al fatto che le matrici degli assegni CP_2 recavano una data successiva alla scrittura, dimostrerebbe che, alla data del pignoramento, nessun pagamento per la cessione era ancora avvenuto.
Reputa il giudicante che dai verbali di pignoramento negativo prodotti in atti non si trae alcun elemento indiziario significativo ai fini che in tale sede interessano, anzi il primo verbale del 17.1.2018, prodotto dall'attore, in realtà conferma quanto sostenuto dalla società convenuta ossia che il , nel 2017, aveva chiuso i locali CP_2
e di fatto cessato la propria attività, tant'è che all'inizio dell'anno
2018, l'ufficiale giudiziario rinveniva i locali chiusi.
Ad ulteriore sostegno e prova delle proprie allegazioni difensive, la convenuta ha altresì prodotto il certificato dell'Agenzia delle Entrate che prova la cessazione della partita iva della impresa individuale in data 31.12.2017 (doc. 13), tant'è che, CP_2 successivamente, il 17.1.2018 l'ufficiale giudiziario rinveniva i locali chiusi.
Alcuni valore assume ai fini della dimostrazione di una cessione occulta d' azienda quanto riportato dall'ufficiale giudiziario nel verbale del 17.1.2018, circa l'esito delle informazioni assunte, trattandosi di un mero “sentito dire” e di “supposizioni”
(“sembrerebbe che abbia ceduto l'attività”) privo di riscontri e della indicazione della fonte e, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, neppure può ritenersi che, a quella data, le persone presenti in loco abbiano potuto percepire elementi di identità/similitudine tra l'impresa del e l'attività svolta dalla CP_2 società convenuta in quanto il 17.1.2018 la società convenuta non aveva ancora iniziato a svolgervi la propria attività, avendo concluso
8 i contratti di locazione dell'immobile solo il 22.1.2018, poi ristrutturato i locali e inaugurato l'attività nell'aprile del 2018.
La prova testimoniale articolata dall'attore nella seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. non è stata ammessa in quanto inammissibilmente tesa a dimostrare che all'atto dei tentati pignoramenti erano presenti in loco beni di proprietà della impresa individuale Boccia, (così le circostanze n. 1 e 3) ed a riportare dichiarazioni rese dal legale rappresentante dalle società convenuta circa l'intervenuta cessione di azienda, ossia fatti e dichiarazioni non risultanti dal verbale redatto dall'ufficiale giudiziario e anzi contrastanti con esso tant'è che il pubblico ufficiale da atto dell'esito infruttuoso del pignoramento.
Quanto alla scrittura privata del 28.2.2018 osserva il giudicante che la dedotta mancanza di data certa della stessa non equivale a dire, -
e peraltro l'attore neppure lo ha detto-, che allorquando è stato eseguito il pignoramento del 13.3.2018 la cessione dei banconi e della vetrina non fosse avvenuta o che quella scrittura non esistesse e, inoltre, circostanza che il legale rappresentate della società convenuta non l'abbia in quella sede menzionata non assume rilievo in tale sede non essendo in discussione la fittizietà o meno della vendita dei beni mobili e per i medesimi motivi è irrilevante che il prezzo della vendita sia stato corrisposto dopo la scrittura e non contestualmente alla stessa o dopo il secondo tentativo pignoramento, non discutendosi in tale sede della proprietà dei beni rinvenuti dall'ufficiale giudiziario nel corso degli accessi bensì di una presunta cessione d'azienda celata ai terzi.
La documentazione versata in atti, come innanzi esposto, non assume significativo rilievo indiziario ai fini che in tale sede interessano, né le circostanze articolate nelle memorie istruttorie – ove non inammissibili- sarebbero state utili allo scopo.
Sebbene sia pacifica, siccome non contestata, l'identità tra le sedi delle attività peraltro similari, tuttavia non si ravvisano, né invero
9 risultano allegati, ulteriori elementi indiziari significativi quali l'identità della compagine sociale o l'utilizzo dei medesimi recapiti telefonici o delle utenze o l'impiego di dipendenti già in forza alla cedente ditta e poi assunti formalmente poi dalla S.r.l. (cfr. Corte
d'Appello di Napoli, Sentenza n. 3736/2024 del 19-02-2025).
Neppure nelle denominazioni delle attività commerciali, sebbene similari e svolte nei medesimi locali, è possibile riscontrare caratteri somiglianza e, infatti, l'una era denominata e l'altra Controparte_6
" di com'è evincibile del CP_1 CP_1 Controparte_7 raffronto delle fotografie tratte da facebook e prodotte dall'attore: trattasi, invero, di insegne del tutto differenti che non possono lasciar adito a dubbi circa la diversità dei gestori delle attività.
La circostanza, allegata dall'attore, secondo cui l'identico posizionamento dei banconi e vetrine dimostrerebbe la prosecuzione della medesima attività, non appare dirimente né significativa dipendendo il posizionamento dei beni strumentali dalla conformazione dell'immobile e degli spazi idonei al posizionamento degli stessi.
Per quanto infine attiene l'atto di acquisto di una vetrina e tre banconi, si osserva che tali soli beni non costituiscono di per sé soli un' entità economica organizzata ed idonea a svolgere un'attività economica e, dunque, tale da poter essere qualificata quale cessione d'azienda. Peraltro la qualificazione della scrittura del 28.2.2018 come vendita di singoli beni ovvero come cessione di azienda esula dall'oggetto del presente giudizio ove si controverte sulla configurabilità di una cessione occulta d'azienda e non già della qualificazione e/o riqualificazione della suddetta scrittura.
Per quanto innanzi esposto la domanda non può essere accolta.
Il regime delle spese segue la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto conto del valore delle causa e delle fasi svolte.
P.Q.M.
10 ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede :
1. Rigetta la domanda attorea
2. Condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite che liquidano in euro 5.000,00 per compensi, oltre 15% su compensi per spese generali, iva e cpa se dovute come per legge, con attribuzione in favore dell'avv.to Gianpaolo Aversa dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Torre Annunziata il 12 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Valentina Vitulano
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