Ordinanza cautelare 8 giugno 2012
Sentenza 15 luglio 2022
Ordinanza cautelare 20 gennaio 2023
Accoglimento
Sentenza 23 agosto 2024
Accoglimento
Sentenza 17 aprile 2025
Parere definitivo 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 17/04/2025, n. 3353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3353 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03353/2025REG.PROV.COLL.
N. 09760/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9760 del 2024, proposto da:
ES NC, TE NA IA, SI VA, rappresentati e difesi dall'avvocato Domenico Sorace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro, Cosenza e Crotone, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria, Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria, Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Calabria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;
per l'ottemperanza:
della sentenza del Consiglio di Stato – Sez. VI n. 07218/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista la sentenza n. 7218/2024 della Sezione;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Catanzaro Cosenza e Crotone e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15.4.2025 il Consigliere Lorenzo Cordì e udito, per parte ricorrente, l’avvocato Domenico Sorace;
Viste le conclusioni rassegnate dalle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I signori NC, IA e VA hanno proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 7218/2024 di questo Consiglio, con la quale: i ) è stato parzialmente accolto il ricorso in appello degli odierni ricorrenti e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, è stato accolto il ricorso per motivi aggiunti, con conseguente annullamento, per quanto di ragione, dei provvedimenti impugnati, “ fatto salvo il riesercizio del potere da parte dell’Amministrazione nel rispetto delle statuizioni della sentenza ”; ii ) è stata parzialmente accolta la domanda risarcitoria articolata, condannando l’Amministrazione a risarcire agli appellanti la somma pari a euro 10.000,00 (diecimila/00) ciascuno, già onnicomprensiva anche di eventuali pretese di rivalutazione e interessi anteriori alla data di pubblicazione della sentenza, oltre interessi dal deposito della sentenza al soddisfo.
2. Le parti ricorrenti hanno dedotto che l’Amministrazione non avrebbe provveduto a concludere il procedimento di riesercizio del potere dopo la sentenza di questo Consiglio e hanno, quindi, chiesto: i ) di accogliere il ricorso e provvedere a nominare un Commissario ad acta al quale demandare l’adozione motivata del provvedimento di rimozione del vincolo o quello spettante; ii ) di condannare, “ in considerazione della reiterazione dell’omissione e della motivazione avulsa data ”, “ l’Amministrazione al risarcimento degli ulteriori danni cagionati, da liquidarsi per via equitativa ed in ragione della gravità e della contraddittorietà delle omissioni attenzionate ” ( ff . 42-43 del ricorso).
3. In punto di fatto, le parti hanno ripercorso la vicenda amministrativa e giurisdizionale antecedente alla sentenza di questo Consiglio ( ff . 4-20 del ricorso per ottemperanza). La parte ha, poi, evidenziato che: i ) con nota dell’8.4.2024 (antecedente, quindi, alla sentenza della Sezione, che è stata depositata in data 23.8.2024) la Direzione A.P.A.B. per la città Metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia aveva avviato il procedimento di rimozione del vincolo, esprimendosi, in termini, favorevoli all’accoglimento della relativa istanza; ii ) la Soprintendenza aveva trasmesso la sentenza di questo Consiglio per l’esecuzione della stessa, con nota del 17.10.2024; iii ) la Commissione regionale per il patrimonio culturale aveva esaminato la questione in data 22.10.2024, e, in quell’occasione, aveva deciso di richiedere un parere all’ufficio legislativo del M.I.C. e un altro parere al Servizio II del Ministero della Cultura, al fine di individuare il corretto modus operandi ; iv ) la Soprintendenza aveva, quindi, trasmesso la richiesta al Servizio II del Ministero che aveva reso il relativo parere; v ) nella seduta del 17.12.2024 la Commissione aveva proceduto ad una nuova valutazione e, dopo aver dato atto di aver ricevuto i pareri richiesti, aveva deliberato “ di non procedere alla revisione del vincolo de quo ”, che restava, quindi, “ invariato e vigente ”, rimettendo gli atti alla Soprintendenza per l’esecuzione della sentenza e le valutazioni del caso.
4. Le parti hanno stigmatizzato il comportamento dell’Amministrazione, ritenuto elusivo della sentenza di questo Consiglio, e hanno dedotto la contraddittorietà e perplessità dell’azione amministrativa, che non era ancora giunta – nonostante il tempo trascorso – ad una decisione definitiva sul vincolo in questione.
5. Le Amministrazioni in epigrafe si sono costituite in giudizio eccependo, in primo luogo, l’inammissibilità o, comunque, l’improcedibilità del ricorso in quanto l’Amministrazione aveva, comunque, dato esecuzione alla sentenza di questo Consiglio con la deliberazione della Commissione regionale che, in data 17.12.2024, aveva espresso l’avviso che il vincolo si sarebbe dovuto mantenere. Nel merito, le Amministrazioni hanno evidenziato come la sentenza di questo Consiglio non avesse obbligato l’Amministrazione a revisionare il vincolo, ma aveva imposto una nuova valutazione, che era stata effettuata. Le Amministrazioni hanno, inoltre, evidenziato come: i ) il vincolo non ponesse un divieto di edificabilità assoluta, essendo, invece, consentita l’edificazione nel rispetto delle regole dettate dal D.Lgs. n. 42/2004 ciò con riguardo al vincolo archeologico gestito dal Ministero; ii ) non vi era stata avocazione del procedimento da parte della Direzione generale, ma ad essere avocato era stato l’ufficio; iii ) il Capo del Dipartimento per la tutela del patrimonio non era un organo sotto ordinato rispetto alla Direzione generale, diversamente da quanto evidenziato dai ricorrenti ( f . 26 del ricorso).
6. In data 7.4.2025 le parti ricorrenti hanno depositato memoria difensiva, con la quale hanno evidenziato come il procedimento non fosse stato ancora concluso, atteso che: i ) il parere della Commissione regionale aveva, poi, demandato alla Soprintendenza l’adozione delle determinazioni finali; ii ) la stessa Soprintendenza aveva disposto di effettuare un sopralluogo per la data del 9.4.2025 (nota n. 0004401-P del 9.4.2025). Le parti hanno, quindi, insistito per l’accoglimento del ricorso in ottemperanza. All’udienza del 15.4.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. La domanda di condanna dell’Amministrazione ad ottemperare alla sentenza è fondata per le ragioni che si procede ad esporre. Osserva il Collegio come dalla documentazione versata in atti – anche dalle stesse Amministrazioni – emerga come, al momento in cui questo ricorso è stato trattenuto in decisione, l’Amministrazione non abbia, ancora, provveduto ad ottemperare alla sentenza di questo Consiglio che ha, in sostanza, imposto di adottare “ una decisione sorretta da una trama motivazionale compiuta e attenta a tutti gli aspetti della presente vicenda, al fine di definirla in modo chiaro e suscettibile, in ipotesi, di un controllo giurisdizionale effettivo ” (punto 8.17 della sentenza ottemperanza). Questa decisione non è stata, ancora, adottata dall’Amministrazione atteso che gli atti indicati dal Ministero sono, meramente, endoprocedimentali evidenziano una certa “navetta” della pratica fra organi centrali e periferici e non si sostanziano, quindi, in un nuovo chiaro provvedimento di conferma, revisione o modifica del vincolo, come imposto dalla sentenza di questo Consiglio. Di conseguenza, è infondata l’eccezione delle Amministrazioni resistenti, secondo le quali il ricorso sarebbe inammissibile o improcedibile per aver già l’Amministrazione provveduto all’esecuzione.
7.1. In particolare, esaminando tali atti deve osservarsi, in primo luogo, come l’atto di avvio del procedimento della Soprintendenza A.B.A.P. per la città metropolitana di Reggio Calabria e per la provincia di Vibo Valentia datato 8/4/2024 prima richiamato sia, invero, antecedente alla statuizione di questa Sezione (e, come tale, non può rappresentare, propriamente, l’atto di avvio del procedimento di esecuzione della stessa) e, comunque, sia un atto di mero avvio del procedimento (effettuato sulla base dell’istanza articolata dalle parti nella pendenza del giudizio dinanzi a questo Consiglio), che, come tale, non lo definisce. Questa comunicazione di avvio del procedimento ha, comunque, espresso l’avviso della sussistenza dei presupposti per la rimozione del vincolo in ragione degli esiti delle indagini del 2015 sulla particella in questione, ma, come si esporrà, questo aspetto non è stato considerato nel verbale della Commissione regionale (che avrebbe potuto anche opinare diversamente ma opportunamente motivando ).
7.2. Con successiva nota del 17.10.2024 la Soprintendenza A.P.A.B. competente ha trasmesso alla Commissione regionale per il patrimonio culturale la sentenza di questo Consiglio di Stato n. 7218/2024, proponendo alla stessa di rimuovere il vincolo (in precedenza come già detto essendosi proposta la revisione dello stesso con avvio del procedimento di autorizzazione alla rimozione del muro e vedasi nota MIc Sabap RC del 8/4/2024 ), ritenendo attuali le condizioni già evidenziate “ circa l’insussistenza di elementi di interesse culturale relativamente all’immobile in discorso, stante altresì la disponibilità di parte privata alla asportazione, catalogazione e al trasferimento presso idonea struttura museale dell’unico manufatto murario presente in loco, a proprie spese esclusive e senza nessun onere per la Soprintendenza, sotto costante controllo e supervisione di quest’ultima, mediante apposita ditta di restauro e manutenzione dei beni sottoposti a tutela culturale, all’uopo dotata di attestazione SOA con categoria OG2, e sotto la costante sorveglianza di un professionista archeologo che avrà l’incarico di redigere tutta la documentazione relativa alle operazioni effettuate, comprensiva di quella fotografica ”. Tale atto costituisce, propriamente, l’atto di effettivo avvio del procedimento di esecuzione, con richiesta alla Commissione regionale di esprimersi sul punto.
7.3. La Commissione regionale ha, quindi, trattato la questione alla riunione del 22.10.2024, decidendo di richiedere un parere all’ufficio legislativo del M.I.C. e al Servizio II della Direzione generale A.P.A.B., stante la complessità della vicenda e la necessità di comprendere l’esatto modus operandi .
7.3.1. L’Ufficio legislativo del Ministero non ha espresso il parere richiesto in quanto non proveniente da un ufficio di diretta collaborazione o da un Capo Dipartimento, come prescritto dall’art. 34 del Regolamento di organizzazione del Ministero (v., sul punto, memoria delle Amministrazioni resistenti).
7.3.2. Il Servizio II della Direzione Generale A.P.A.B. ha, invece, espresso il parere richiesto, osservando che: i ) come rilevato dalla Soprintendenza, nel sito in parola era stata eseguita una campagna di scavi, condotta fino al raggiungimento del substrato geologico, che aveva permesso di accertare « l’assenza di ulteriori stratigrafie, reperti e manufatti archeologici amovibili », ad esclusione delle stratigrafie indagate, dei reperti mobili asportati e di « un tratto di muro, realizzato con pietre miste a laterizi, per una lunghezza complessiva pari a circa 6 mt » conservato in situ ; ii ) si riteneva, in linea di principio, ammissibile un intervento edilizio nell’immobile in oggetto, fatte salve le condizioni di cui all’art. 20, c. 1, del D.Lgs. 42/2004; iii ) non era “ necessario né opportuno procedere ad una revisione, ovvero a una restrizione del vincolo in oggetto ”, atteso che, come evidenziato dalla Soprintendenza, le indagini condotte nel 2015 avevano “ permesso di portare alla luce numerose testimonianze di natura archeologica” che avevano “validato i presupposti per il vincolo in questione ”, fermo restando “ la piena attribuzione ” alla “ Soprintendenza della competenza a valutare l’autorizzazione all’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali ”; iv ) in ottemperanza alla sentenza n. 7218/2024 del Consiglio di Stato – Sezione Sesta, si raccomandava l’adozione di un nuovo provvedimento che motivasse puntualmente le ragioni del diniego alla revisione del “ vincolo ” in parola alla luce della potenziale autorizzabilità degli interventi edilizi proposti.
7.4. A seguito di un nuovo sollecito degli odierni ricorrenti, la Soprintendenza ha chiesto alla Commissione regionale di convocare apposita riunione per discutere la questione relativa alla revisione del vincolo. La Commissione si è, quindi, espressa, nella riunione del 17.12.2024, nella quale ha manifestato l’avviso, alla luce dei pareri acquisiti dall’ufficio legislativo e dal servizio II della D.G. A.P.A.B. di non procedere alla revisione del vincolo, rimettendo gli atti alla Soprintendenza per l’esecuzione della sentenza e le valutazioni del caso.
7.5. La Commissione ha, quindi, espresso il proprio avviso, senza, tuttavia, definire il procedimento, avendo rimesso alla Soprintendenza gli atti per l’esecuzione della sentenza. Lo confermano anche gli eventi successivi e, in particolare, la richiesta della Soprintendenza di svolgere un sopralluogo in data 9.2.2025.
8. Acclarato che il procedimento di esecuzione della sentenza non risulta terminata, il Collegio deve, quindi, dichiarare la fondatezza della domanda di ottemperanza articolata dalle parti, constatando come – nonostante siano trascorsi quasi nove mesi dal deposito della pronuncia – l’Amministrazione non abbia provveduto ad adottare un provvedimento definitivo sulla permanenza o sulla rimozione del vincolo in questione, alla luce delle statuizioni contenute nella pronuncia n. 7218/2024 della Sezione.
8.1. Gli atti sin qui adottati non hanno, infatti, definito il procedimento e, in ogni caso, non hanno operato l’approfondimento richiesto dalla Sezione. Deve, infatti, osservarsi come il provvedimento di conferma del vincolo sia stato annullato dalla Sezione per difetto di istruttoria e di motivazione, in relazione a due profili, consistenti nell’incidenza dell’urbanizzazione ed edificazione delle aree limitrofe e negli esiti delle successive indagini che avrebbero segnalato la sterilità archeologia dell’area (punto 8.4 della sentenza). La sentenza della Sezione – dopo aver ricostruito le ragioni a sostegno del vincolo originario (punto 8.3. della sentenza) ed escluso che un vincolo precettivo preciso nel senso della fondatezza della pretesa del privato potesse derivare dalla sentenza n. 1026/2007 di questo Consiglio che, ritenendo legittima l’apposizione del vincolo, aveva solo rinviato la valutazione degli elementi sopravvenuti all’amministrazione – ha osservato che: i ) la successiva sentenza n. 29/2011 del T.A.R. per la Calabria, nell’annullare un primo provvedimento di conferma del vincolo, aveva evidenziato come tale provvedimento non si fosse soffermato sugli aspetti relativi all’estensione spaziale dell’area interessata e aveva, quindi, ordinato all’Amministrazione di rivalutare la situazione esaminando gli elementi sopravvenuti, tra cui anche le successive campagne di scavo (punti 8.6-8.8.2 della sentenza; ii ) l’Amministrazione aveva effettuato ulteriori campagne per verificare la sussistenza dei presupposti per l’eventuale modifica del vincolo, imposta anche dalla successiva sentenza n. 1847/2017 del T.A.R. per la Calabria (punto 8.9 della sentenza); iii ) la Soprintendenza aveva, all’esito, proposto una revisione del vincolo, ma tale proposta non era stata accolta dalla Commissione regionale, con il provvedimento oggetto del giudizio dinanzi a questo Consiglio (punto 8.10 della sentenza).
8.2. La sentenza n. 7218/2024 ha, quindi, affermato, sul punto, che: i ) dalla motivazione contenuta nel verbale, non si evinceva l’avvenuta disamina (con conseguente valutazione) della tematica relativa alla sopravvenuta urbanizzazione ed edificazione dell’area, nonostante si trattasse di un punto che la Commissione avrebbe dovuto valutare in ottemperanza alle sentenze del Giudice amministrativo richiamate; ii ) l’Amministrazione doveva, quindi, provvedere - in sede di riesame della vicenda – a verificare quale fosse “ la reale consistenza di queste nuove edificazioni e quale la loro eventuale incidenza sul vincolo, adottando le conseguenti determinazioni ”. La Sezione ha, comunque, precisato – “ in considerazione anche dei precedenti equivoci sulla portata delle sentenze del Giudice amministrativo che si sono registrate ŭtrimquĕ ” – come la statuizione non accertasse “ la fondatezza del merito della pretesa ” ma stigmatizzasse “ esclusivamente la carenza di motivazione sul punto ”; spettava, quindi, all’Amministrazione operare le verifiche indicate, non potendovi provvedere il Giudice anche per carenza di elementi su tale tematica che, non essendo stati oggetto dell’istruttoria e della motivazione dell’Amministrazione, non erano stati accertati. La Sezione, ha, osservato come, dagli atti del giudizio, emergeva una edificazione che le parti private avevano definito “ imponente ” ma non vi erano “ precise indicazioni sulla legittimità e sulla data e luogo di realizzazione, né soprattutto sul nesso tra tale edificazione e la tutela archeologica imposta dal vincolo e sull’incidenza di questa edificazione sull’area di proprietà ” (punto 8.11 della sentenza).
8.3. In relazione all’ulteriore tema – costituito dalle nuove campagne eseguite e, quindi, dagli elementi istruttori successivamente emersi – la Sezione ha osservato come la Commissione non avesse affrontato ab imis le tematiche che era, invece, necessario esaminare ed esternare anche alla luce del lungo contenzioso tra le parti e delle statuizioni già rese dal Giudice amministrativo. Infatti, la Commissione non aveva motivato sulle ragioni di mantenimento del vincolo rispetto alla diversa posizione espressa dalla locale Soprintendenza, la quale aveva, invece, proposto una revisione parziale del vincolo, che imponeva alla Commissione “ di illustrare con estrema accuratezza le ragioni a sostegno della decisione, esaminando le risultanze istruttorie della Soprintendenza ed esternando le circostanze ritenute rilevanti per mantenere, comunque, il vincolo riesaminando il tema del suo esatto dimensionamento in adempimento delle pronunce intervenute ”. Secondo la Sezione: i ) la Commissione non era, certamente, vincolata ad aderire alla posizione espressa dalla Soprintendenza ma doveva, comunque, chiarire ed indicare le ragioni della propria decisione, così da consentire ai privati di conoscere le circostanze poste a fondamento della stessa e anche al Giudice di poter valutare la legittimità del proprio operato; ii ) il giudizio non doveva aver riguardo al generale interesse archeologico relativo all’antica città di Hipponion - che non era, invero, revocabile in dubbio, né era contestabile “ la necessità di articolare la tutela archeologica tenendo conto della valenza della tracce rinvenute anche per successive ed eventuali campagne di scavo, che potrebbero mettere alla luce ulteriori reperti, imponendosi, quindi, particolare attenzione e cautela nell’adozione di scelte che potrebbero compromettere le stesse ricerche future delle testimonianze delle civiltà del passato ” -, dovendosi, comunque, pronuncia sul diverso tema relativo all’estensione e alla tipologia del vincolo alla luce delle concrete campagne svolte; iii ) il compito della Commissione era, in sostanza, quello di valutare se l’insieme del materiale rinvenuto nelle varie aree dove erano stati eseguiti i saggi fosse tale da dover necessariamente imporre il mantenimento integrale di un vincolo di carattere diretto (ad esempio in vista di successive campagne di scavo e per esigenze conoscitive ulteriori) o, se, al contrario, la tutela archeologica potesse diversamente modularsi (ad esempio essendo l’area sufficientemente indagata ed ormai di importanza trascurabile).
8.4. La sentenza della Sezione ha, inoltre, chiarito il vincolo precettivo per l’Amministrazione, osservando come la stessa dovesse provvedere ad un nuovo esame della fattispecie – tenendo conto delle indicazioni fornite – e adottare un nuovo provvedimento, stabilendo, in sostanza, se alla luce dell’istruttoria compiuta dalla Soprintendenza e del materiale rinvenuto nelle campagne di scavo, il vincolo imposto dal D.M. del 1996 dovesse essere integralmente mantenuto o, al contrario, potesse essere rimodulato. L’Amministrazione era, quindi, chiamata ad una nuova valutazione nell’esercizio del sapere che presiede le valutazioni di interesse culturale, e l’esito di tale valutazione doveva ritenersi “ libero ” negli esiti, non essendovi alcun vincolo per la Commissione di modulare necessariamente il vincolo o rimuoverlo, ben potendo la stessa confermarlo. La stessa doveva, comunque, focalizzare ed esaminare i due temi sopra indicati e esternare le ragioni per le quali il vincolo dovesse, in ipotesi, permanere nella sua attuale configurazione o potesse, invece, diversamente modularsi, anche in considerazione del diverso parere della Soprintendenza.
8.5. In definitiva, la Sezione ha imposto all’Amministrazione di adottare “ una decisione sorretta da una trama motivazionale compiuta e attenta a tutti gli aspetti della presente vicenda, al fine di definirla in modo chiaro e suscettibile, in ipotesi, di un controllo giurisdizionale effettivo ” (punti 8.12-8.17 della sentenza).
8.6. A fronte di queste chiare indicazioni, deve osservarsi, invero, come l’attività sin qui compiuta dall’Amministrazione: i ) ometta, ancora, di esaminare l’incidenza dell’urbanizzazione dell’area sul vincolo, neppure esaminando l’attualità e rilevanza dell’istruttoria indicata nella nota del 29.4.2009 senza comunque che la presenza di tali edificazioni sopravvenute comporti alcun automatismo nel senso della fondatezza del pretesa del privato ( trattandosi solo dell’indagine richiamata al punto 8.11 della sentenza e che va effettuata al fine di avere chiaro il quadro fattuale della vicenda); ii ) ometta di effettuare una valutazione unitaria e conclusiva delle risultanze istruttorie e, in particolare, delle campagne di scavo eseguite, come testimoniato dal parere del 29.11.2024 della D.G. A.P.A.B. che, da un lato, ha evidenziato che le campagne del 2015 avevano accertato l’assenza di ulteriori “ stratigrafie, reperti e manufatti archeologici amovibili ”, e, dall’altro, ha evocato tali campagne per validare i presupposti del vincolo; iii ) ometta di prendere in considerazione gli avvisi espressi dalla Soprintendenza che, nelle note prodotte nel presente giudizio, ha espresso, ancora una volta, l’avviso della sussistenza dei presupposti per una revisione del vincolo; iv ) ometta di articolare una motivazione compiuta e analitica, come risulta dal verbale della Commissione regionale, che, sulla scorta del parere della Direzione [le cui contraddittorietà sono state indicate al precedente punto iii )] e di un parere dell’ufficio legislativo (che la stessa Amministrazione, in sede di memoria difensiva, ha affermato non esser mai stato espresso), si è limitata a ritenere di non procedere alla revisione del vincolo, senza ulteriore argomentazione; v ) incentri la propria disamina sulla diversa questione relativa all’edificabilità in presenza del vincolo, che non è, tuttavia, oggetto del giudizio e della statuizione ottemperanda, dovendosi, preliminarmente, verificare la sussistenza dei presupposti per la permanenza di tale vincolo.
9. Stante la contraddittorietà dell’azione dell’Amministrazione si impone la nomina di un Commissario ad acta, che, tuttavia, deve essere individuato all’interno dello stesso plesso amministrativo (diversamente da quanto richiesto dalla difesa dei ricorrenti), dovendosi effettuare una “ nuova valutazione nell’esercizio del sapere che presiede le valutazioni di interesse culturale ” (punto 8.16 della sentenza) valutazione che deve essere conclusiva e motivata.
9.1. In considerazione di quanto esposto, si nomina quale commissario ad acta per l’esecuzione della presente sentenza il Capo del Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale del Ministero della Cultura, con facoltà di delega ad altra professionalità munita delle competenze e conoscenze necessarie, il quale provvederà ad effettuare le valutazioni imposte dalla sentenza n. 7218/2024 della Sezione e ad adottare un provvedimento definitivo sulla conferma ( in questo caso indicandone partitamente le ragioni non evincibili dagli atti adottati che potranno considerare l’autorizzabilità di opere edilizie private ai sensi del codice dei beni culturali ma non senza fondare la permanenza del vincolo solo su tale possibilità di edificazione privata occorrendo esplicitare e chiarire le ragioni della conferma del vincolo in relazione ai suoi presupposti originari tenendo conto delle nuove edificazioni sopravvenute nell’area e delle indagini svolte nel 2015 ), revisione o modifica del vincolo in esame ( eventualmente limitandolo alla presenza del manufatto murario oggetto di tutela e aree circostanti ove lo stesso fosse ritenuto – in dissenso dalla nota del 8/4/2024 - non asportabile ma comunque rivalutando il complesso della situazione secondo le coordinate della sentenza ), entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza. Nell’espletamento dell’attività il Commissario potrà provvedere, ove ritenuto necessario, al compimento di ulteriore istruttoria, ivi compresi sopralluoghi, rilievi, o campagne di scavo, che dovranno essere, comunque, verbalizzati e allegati al provvedimento finale, da depositare nel presente giudizio. Le eventuali spese per l’attività di verificazione saranno a carico del Ministero della Cultura, parte soccombente nel presente giudizio.
10. Passando alla domanda risarcitoria formulata dai ricorrenti, il Collegio osserva come la stessa sia inammissibile. Le parti si sono limitate a chiedere nelle conclusioni di condannare “ l’Amministrazione al risarcimento degli ulteriori danni cagionati, da liquidarsi per via equitativa ed in ragione della gravità e della contraddittorietà delle omissioni attenzionate ”. Tale domanda non è stata, tuttavia, sorretta da deduzioni specifiche e puntuali su quali sarebbero i danni patiti dai ricorrenti e, pertanto, si rileva inammissibile, prima ancora che infondata.
11. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico del Ministero della Cultura, quale dicastero di cui fanno parte le varie articolazioni amministrative evocate in giudizio.
12. La sussistenza di un ulteriore esborso di denaro pubblico - a titolo di spese di lite - per la perdurante inerzia dell’Amministrazione, impone (al pari ed in coerenza con quanto già effettuato nella sentenza n. 7218/2024) la trasmissione della presente sentenza alla Procura della Corte dei Conti presso la Sezione Giurisdizionale per la Calabria per il seguito di eventuale competenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta):
i ) accoglie il ricorso per ottemperanza, e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza n. 7218/2024 della Sezione;
ii ) nomina, quale commissario ad acta, il Capo del Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale del Ministero della Cultura, con facoltà di delega ad altra professionalità munita delle competenze e conoscenze necessarie, il quale provvederà nei termini e con le modalità indicate in motivazione;
iii ) dichiara inammissibile la domanda risarcitoria;
iv ) condanna il Ministero della Cultura a rifondere ai ricorrenti, creditori in solido, le spese di lite del presente giudizio, che liquida in euro 3.000.00 (tremila/00), oltre accessori di legge;
v ) ordina la trasmissione di copia della presente sentenza alla Procura della Corte dei Conti presso la Sezione Giurisdizionale per la Calabria, per il seguito di eventuale competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere, Estensore
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Lorenzo Cordi' | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO