TRIB
Sentenza 26 gennaio 2025
Sentenza 26 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 26/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 533/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LANCIANO
Affari Contenziosi Civili
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara D'Alfonso
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 533/2024 promossa da:
(P.I. ), con sede in Lanciano (CH) alla p.zza Parte_1 P.IVA_1
Plebiscito n. 60, in persona del Sindaco p.t. Avv. Filippo Paolini, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Marcella Marino (C.F.
[...]
– pec: ), Emanuele Laudadio (C.F. C.F._1 Email_1 C.F._2
– pec: ) e Antonella Filomena Fantini (C.F.
[...] Email_2 C.F._3
– pec: ), Funzionari Avvocati dell'U.O.A. Avvocatura del
[...] Email_3
Comunale di Lanciano, giusta procura rilasciata, su foglio a parte, nel giudizio di primo grado, prodotta telematicamente anche in tale sede e domiciliato presso gli uffici dell'U.O.A.
Avvocatura del Comunale di , alla via Abruzzi n. 6, P. II, fax 0872.702297 e agli Pt_1 indirizzi pec sopra indicati;
- appellante -
Contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Controparte_1 CodiceFiscale_4 residente in Lanciano (CH) al vico 5 San Lorenzo n. 11, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Chiacchiari, procuratore costituito nel giudizio di primo grado (C.F. - CodiceFiscale_5 pec: ed elettivamente domiciliata in Lanciano (CH), al viale Email_4
Cappuccini n. 57, presso e nello studio del suindicato procuratore, giusta procura depositata agli atti del giudizio di primo grado;
- appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 6/2024, emessa dal Giudice di Pace di
(dott. Andrea Di Marco) il 17/01/2024 e pubblicata in pari data nella causa civile Pt_1 di primo grado, iscritta al n. 456/2023 R.G., mai notificata.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice d'Appello, contrariis reiectis, così provvedere: nel merito ed in via principale: - accogliere il proposto appello per tutti i motivi dedotti in narrativa e per le motivazioni di cui in premessa, che qui abbiansi per integralmente riportate;
e per l'effetto:
- in totale riforma della sentenza n. 6/2024, emessa dal Giudice di Pace di (dott. Pt_1
Andrea Di Marco), il 17/01/2024 e pubblicata, in pari data, nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 456/2023 R.G., mai notificata, rigettare la domanda avanzata dalla signora
nel giudizio di primo grado, in quanto infondata, per le motivazioni di Controparte_1 cui in premessa, che qui abbiansi per integralmente riportate, confermando tutte le violazioni contestate alla stessa e di cui ai verbali impugnati in primo grado dall'odierna appellata e tutte le sanzioni ad essi corrispondenti, incluse le spese di notifica e successive occorrende, con ogni consequenziale statuizione e disattendendo, per ciò stesso, tutte le eccezioni e le istanze sollevate dalla medesima signora dinanzi al Giudice di Pace di Controparte_1
, per tutti i motivi dettagliatamente esposti nel presente atto d'appello. Pt_1
Con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali, come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata:
“Sia della Giustizia del Tribunale di Lanciano, eccezioni e domande contrarie disattese:
- dichiarare l'inammissibilità dell'avverso appello o comunque rigettare lo stesso, confermando
– per le ragioni sopra esposte ed anche in accoglimento dell'appello incidentale come sopra formulato – la sentenza n. 6/2024 del Giudice di Pace di e l'importo della sanzione ivi Pt_1 stabilito;
- in estremo subordine accertare almeno l'unicità della violazione in relazione ai verbali n.
580/2023/Z Pr. 3224/2023/V, n. 581/2023/Z Pr. 3225/2023/V e n. 582/2023/Z Pr. 3226/2023/V, con ogni conseguente statuizione.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente grado.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 204 bis c.d.s. la SI.ra ha impugnato innanzi al Giudice di Pace di CP_1
nn. 9 verbali di contestazione della Polizia Municipale di al fine di avversare Pt_1 Pt_1 altrettante violazioni dell'art. 7, commi 9 e 14 c.d.s., per aver fatto accesso in Z.T.L. senza la prescritta autorizzazione.
La ricorrente ha dedotto l'insussistenza delle violazioni contestate per essere residente nella
Z.T.L. e titolare di autorizzazione per ivi circolare (autorizzazione rilasciata inizialmente l'11.4.2018 e poi prorogata fino al 06.06.2028).
In particolare, l'autorizzazione di cui sopra sarebbe venuta a scadere in data 11.04.2023 e la ricorrente, per mera dimenticanza (cagionata dal fatto che in quei giorni era impegnata ad assistere la madre in fin di vita, deceduta il 10.05.2023), ha tardato a richiedere la proroga, ciò che ha fatto solo dopo essersi avveduta (a seguito della notifica del primo dei verbali di cui al presente ricorso) dell'intervenuta scadenza. La proroga è stata concessa regolarmente, in quanto la ricorrente era ed è rimasta residente al medesimo indirizzo sopra indicato.
In subordine la ricorrente ha dedotto l'unicità della violazione, essendo al più rimproverabile solo la tardiva richiesta di proroga (dovuta alla predetta dimenticanza scusabile) e non tante pag. 2/6 violazioni quanti sono stati gli accessi – avvenuti in assoluta buona fede - nel periodo intercorso tra la scadenza e la proroga. Unicità della violazione (con conseguente annullamento dei verbali successivi al primo) da ritenersi anche in applicazione della regola dell'assorbimento ex art. 198 bis c.d.s..
In ulteriore subordine ha chiesto applicarsi la regola del cumulo giuridico ex art. 198 c.d.s..
Per l'effetto ha adito il Giudice di Pace per vedersi annullare i verbali di contestazione opposti;
in subordine accertare e dichiarare che la violazione commessa fosse una sola e di conseguenza annullare tutti i verbali successivi al primo notificato;
in ulteriore subordine, ha chiesto applicare la regola del cumulo giuridico e quindi disporre l'applicazione della sanzione prevista per la violazione più grave aumentata nella misura ritenuta di Giustizia e comunque non oltre il triplo.
Il si è costituito contestando il ricorso e chiedendone il rigetto. Parte_1
Con sentenza n. 6/2024 pubblicata il 17.1.2024 il Giudice di Pace di ha così statuito: Pt_1
“
1. rigetta parzialmente il ricorso iscritto al n. 564/2020; 2. visto l'art. 198 cds ridetermina l'importo complessivo della sanzione omnicomprensivo per tutti i verbali notificati ed impugnati in complessivi euro 286,80 oltre alle spese di notifica di ciascun verbale;
3. dispone che il pagamento della sanzione applicata pari a complessive € 286,80 oltre alle spese di notifica di ciascun verbale avvenga entro e non oltre il termine di gg. 30 dalla notifica della sentenza;
4. compensa le spese di lite.”.
Il , pertanto, ha proposto appello avverso la predetta sentenza, deducendo: Parte_1
1) violazione e falsa applicazione dell'art. 3 Cost. e degli artt. 7, 180 e 198 commi 1 e 2 C.d.S. (D. Lgs. n. 285/1992 e successive modifiche e integrazioni) in combinato disposto con gli artt. 5
e 6 del Regolamento Comunale Permessi Z.T.L.;
2) violazione e falsa applicazione dell'art. 2 Cost., dell'art. 1, co.
2-bis L. 241/90 e dell'art. 3 L.
689/1981, anche alla luce dei principi ermeneutici in materia buona fede negli illeciti amministrativi, in combinato disposto con l'art. 180 C.d.S.;
3) erroneità della compensazione delle spese di lite.
La SI.ra si è costituita nel presente giudizio di appello eccependo: Controparte_1
1) in via preliminare l'inammissibilità dell'appello;
2) ed in ogni caso l'infondatezza dell'appello.
Parte appellata ha altresì proposto appello incidentale sostenendo che la sentenza andrebbe riformata nella parte in cui, anziché applicare la sanzione per un'unica violazione ha applicato il triplo di tale importo. Dunque, è stata richiesta la riforma della sentenza nella motivazione, considerando le violazioni contestate come un'unica violazione, conformemente a quanto disposto dall'art. 8 bis, comma 5, L. 689/81 e 198 bis c.d.s., fermo restando l'importo della sanzione già stabilito in sentenza dal primo Giudice e già versato dalla SI.ra Infine, CP_1 sempre in via incidentale è stata impugnata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha omesso di rilevare che l'amministrazione non ha assolto all'onere – su di essa gravante – di provare la sussistenza delle violazioni contestate.
pag. 3/6 A seguito dell'udienza del 24/10/2024 il Giudice, sentite le parti, ha concesso giorni 10 per note in replica al resistente e ha rinviato per discussione all'udienza del 16 gennaio 2025 con termine fino a 10 giorni prima per note conclusive disponendo, ai sensi dell'articolo 127 ter cpc, lo svolgimento dell'udienza nelle forme della trattazione scritta mediante deposito di note scritte da depositare entro il giorno della udienza fissata.
****
SULLA INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO PRINCIPALE E DELL'APPELLO INCIDENTALE
In via preliminare parte appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello in quanto il
[...]
, con comunicazione ex art. 7, c. 11, d. lgs. 150/2011 prot. 10025 del 14.2.2024 via Parte_1 pec, ha trasmesso alla SI.ra copia della sentenza di primo grado, invitando e CP_1 diffidando la SI.ra al pagamento entro trenta giorni della somma di € 299,40 come CP_1 stabilita in sentenza, senza manifestare alcuna riserva di impugnazione della sentenza de qua.
La SI.ra di conseguenza, ha provveduto in data 4.3.2024 al pagamento della predetta CP_1 somma.
A detta della SI.ra il formulando la predetta richiesta di pagamento senza CP_1 Pt_1 riserva di impugnazione, ha prestato tacita acquiescenza alla sentenza, ai sensi dell'art. 329
c.p.c. facendone derivare l'inammissibilità dell'impugnazione successivamente proposta.
Infatti, in difformità rispetto a quanto affermato dal non potrebbe Parte_1 sostenersi che lo stesso non abbia posto in essere alcun atto di acquiescenza per mancata manifestazione, tacita o espressa, della volontà di accettare la sentenza di primo grado. La comunicazione, così come il pagamento della sanzione, nella misura determinata nel provvedimento giudiziale impugnato risulta idoneo a rappresentare una forma tacita di acquiescenza poiché incompatibile con la volontà di impugnare la sentenza.
L'eccezione preliminare merita accoglimento in quanto, per le motivazioni che seguono, si deve ritiene configurabile l'acquiescenza tacita ai sensi dell'art. 329 c.p.c. e, conseguentemente, l'inammissibilità dell'appello.
In primo luogo, si osserva che la comunicazione effettuata ex art. 7, comma 11, del D.lgs.
150/2011 non può essere qualificata come notifica della sentenza, rientrando tra quei comportamenti inequivoci che, ai sensi dell'art. 329 c.p.c., sono idonei a far intendere un'acquiescenza tacita. L'interpretazione letterale della norma, infatti, parla esplicitamente di
“comunicazione” e non di “notifica”, il che esclude che tale atto possa avere lo stesso valore legale della notifica ai fini della decorrenza dei termini per impugnare o per eseguire la sentenza.
Inoltre, è rilevante il fatto che questa comunicazione sia stata trasmessa tramite PEC a un indirizzo diverso da quello della destinataria effettiva, la sig.ra Questo vizio di forma CP_1 rafforza l'idea che la comunicazione compiuta non possa in alcun modo essere assimilata a una notifica regolare e, quindi, non possa produrre gli effetti giuridici conseguenti, né tantomeno dare luogo a un comportamento che escluda acquiescenza.
Inoltre, la sentenza del Giudice di Pace stabilisce che l'obbligo di pagamento della sanzione entro 30 giorni da parte della sig.ra decorre dalla notifica della sentenza, che, come CP_1 affermato anche dallo stesso appellante, non è mai avvenuta. Pertanto, l'affermazione del pag. 4/6 secondo cui la comunicazione ex art. 7 fosse prodromica e necessaria per la tutela della Pt_1 sig.ra appare priva di fondamento. CP_1
Considerato che tale comunicazione non era necessaria ai fini dell'immediata esecutività della sentenza, essa deve essere interpretata come un atto che manifesta la volontà della parte di accettare la decisione del Giudice di Pace. La comunicazione, non essendo equivalente alla notifica, costituisce un comportamento tale da configurare un'acquiescenza tacita ex art. 329
c.p.c., dal momento che la parte con la stessa non ha riservato appello.
Di conseguenza, l'appello non poteva essere proposto essendo già intervenuta l'acquiescenza alla sentenza del Giudice di Pace che preclude la possibilità di ulteriori impugnazioni.
In ragione delle censure suindicate, anche parte appellata non avrebbe potuto proporre appello incidentale, avendo anch'essa posto in essere un comportamento confliggente con la volontà di impugnare, ossia provvedere al pagamento della sanzione, senza riserve o contestazioni.
A conferma dell'acquiescenza viene la stessa formulazione dell'appello incidentale nel quale si afferma che la sentenza “andrebbe riformata nella parte in cui, anziché applicare la sanzione per un'unica violazione, secondo i principi sopra richiamati, ha applicato il triplo di tale importo. Come detto, tuttavia, la SI.ra ha già provveduto al pagamento dell'importo stabilito in CP_1 sentenza e richiesto dal La sentenza, dunque, va eventualmente riformata nella Pt_1 motivazione e le violazioni contestate vanno considerate come un'unica violazione, conformemente a quanto disposto dall'art. 8 bis, comma 5, L. 689/81 e 198 bis c.d.s., fermo restando l'importo della sanzione già stabilito in sentenza dal primo Giudice e già versato dalla SI.ra ” CP_1
Il fatto che la parte richieda la mera riforma nella motivazione fermo restando l'importo della sanzione dovuto e giustamente pagato, conferma la volontà di non impugnare.
Pertanto, detto comportamento concludente, volto a dimostrare acquiescenza agli effetti della sentenza di primo grado, rende inammissibile e improcedibile l'appello incidentale proposto.
Ugualmente deve essere dichiarato inammissibile l'ulteriore appello incidentale con il quale è stata impugnata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha omesso di rilevare che l'amministrazione non ha assolto all'onere – su di essa gravante – di provare la sussistenza delle violazioni contestate con la produzione di documentazione fotografica attestante gli asseriti accessi nella Z.T.L. dell'autovettura della ricorrente, contravvenendo al disposto dell'art. 7, co. 7, D.lgs. 150/2011 (che prescrive “all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento”).
L'inammissibilità è data dal fatto che il motivo di appello incidentale non attiene ad un vizio di motivazione della sentenza del giudice di pace, bensì alla mancata assunzione dell'onere probatorio in merito alle violazioni contestate, vizio che non viene trasfuso in capo della pronuncia impugnanda.
Orbene, deve essere confermato quanto stabilito nella sentenza n. 6/2024, emessa dal Giudice di
Pace di (dott. Andrea Di Marco) il 17/01/2024 e pubblicata in pari data nella causa Pt_1 civile di primo grado, iscritta al n. 456/2023 R.G.
pag. 5/6 Dovendosi dichiarare l'inammissibilità sia dell'appello principale che di quello incidentale si dispone la compensazione delle spese processuali con condanna della parte appellante al versamento del duplo del contributo unificato.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in secondo grado, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara inammissibile l'appello principale
- dichiara altresì inammissibile l'appello incidentale proposto dalla appellata per come in parte motiva per l'effetto, conferma la sentenza n. 6/2024, emessa dal Giudice di Pace di (dott. Pt_1
Andrea Di Marco) il 17/01/2024 e pubblicata in pari data nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 456/2023 R.G.
Considerata la soccombenza reciproca, compensa tra le parti le spese di lite, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Lanciano, 26 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Chiara D'Alfonso
pag. 6/6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LANCIANO
Affari Contenziosi Civili
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara D'Alfonso
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 533/2024 promossa da:
(P.I. ), con sede in Lanciano (CH) alla p.zza Parte_1 P.IVA_1
Plebiscito n. 60, in persona del Sindaco p.t. Avv. Filippo Paolini, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Marcella Marino (C.F.
[...]
– pec: ), Emanuele Laudadio (C.F. C.F._1 Email_1 C.F._2
– pec: ) e Antonella Filomena Fantini (C.F.
[...] Email_2 C.F._3
– pec: ), Funzionari Avvocati dell'U.O.A. Avvocatura del
[...] Email_3
Comunale di Lanciano, giusta procura rilasciata, su foglio a parte, nel giudizio di primo grado, prodotta telematicamente anche in tale sede e domiciliato presso gli uffici dell'U.O.A.
Avvocatura del Comunale di , alla via Abruzzi n. 6, P. II, fax 0872.702297 e agli Pt_1 indirizzi pec sopra indicati;
- appellante -
Contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Controparte_1 CodiceFiscale_4 residente in Lanciano (CH) al vico 5 San Lorenzo n. 11, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Chiacchiari, procuratore costituito nel giudizio di primo grado (C.F. - CodiceFiscale_5 pec: ed elettivamente domiciliata in Lanciano (CH), al viale Email_4
Cappuccini n. 57, presso e nello studio del suindicato procuratore, giusta procura depositata agli atti del giudizio di primo grado;
- appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 6/2024, emessa dal Giudice di Pace di
(dott. Andrea Di Marco) il 17/01/2024 e pubblicata in pari data nella causa civile Pt_1 di primo grado, iscritta al n. 456/2023 R.G., mai notificata.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice d'Appello, contrariis reiectis, così provvedere: nel merito ed in via principale: - accogliere il proposto appello per tutti i motivi dedotti in narrativa e per le motivazioni di cui in premessa, che qui abbiansi per integralmente riportate;
e per l'effetto:
- in totale riforma della sentenza n. 6/2024, emessa dal Giudice di Pace di (dott. Pt_1
Andrea Di Marco), il 17/01/2024 e pubblicata, in pari data, nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 456/2023 R.G., mai notificata, rigettare la domanda avanzata dalla signora
nel giudizio di primo grado, in quanto infondata, per le motivazioni di Controparte_1 cui in premessa, che qui abbiansi per integralmente riportate, confermando tutte le violazioni contestate alla stessa e di cui ai verbali impugnati in primo grado dall'odierna appellata e tutte le sanzioni ad essi corrispondenti, incluse le spese di notifica e successive occorrende, con ogni consequenziale statuizione e disattendendo, per ciò stesso, tutte le eccezioni e le istanze sollevate dalla medesima signora dinanzi al Giudice di Pace di Controparte_1
, per tutti i motivi dettagliatamente esposti nel presente atto d'appello. Pt_1
Con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali, come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata:
“Sia della Giustizia del Tribunale di Lanciano, eccezioni e domande contrarie disattese:
- dichiarare l'inammissibilità dell'avverso appello o comunque rigettare lo stesso, confermando
– per le ragioni sopra esposte ed anche in accoglimento dell'appello incidentale come sopra formulato – la sentenza n. 6/2024 del Giudice di Pace di e l'importo della sanzione ivi Pt_1 stabilito;
- in estremo subordine accertare almeno l'unicità della violazione in relazione ai verbali n.
580/2023/Z Pr. 3224/2023/V, n. 581/2023/Z Pr. 3225/2023/V e n. 582/2023/Z Pr. 3226/2023/V, con ogni conseguente statuizione.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente grado.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 204 bis c.d.s. la SI.ra ha impugnato innanzi al Giudice di Pace di CP_1
nn. 9 verbali di contestazione della Polizia Municipale di al fine di avversare Pt_1 Pt_1 altrettante violazioni dell'art. 7, commi 9 e 14 c.d.s., per aver fatto accesso in Z.T.L. senza la prescritta autorizzazione.
La ricorrente ha dedotto l'insussistenza delle violazioni contestate per essere residente nella
Z.T.L. e titolare di autorizzazione per ivi circolare (autorizzazione rilasciata inizialmente l'11.4.2018 e poi prorogata fino al 06.06.2028).
In particolare, l'autorizzazione di cui sopra sarebbe venuta a scadere in data 11.04.2023 e la ricorrente, per mera dimenticanza (cagionata dal fatto che in quei giorni era impegnata ad assistere la madre in fin di vita, deceduta il 10.05.2023), ha tardato a richiedere la proroga, ciò che ha fatto solo dopo essersi avveduta (a seguito della notifica del primo dei verbali di cui al presente ricorso) dell'intervenuta scadenza. La proroga è stata concessa regolarmente, in quanto la ricorrente era ed è rimasta residente al medesimo indirizzo sopra indicato.
In subordine la ricorrente ha dedotto l'unicità della violazione, essendo al più rimproverabile solo la tardiva richiesta di proroga (dovuta alla predetta dimenticanza scusabile) e non tante pag. 2/6 violazioni quanti sono stati gli accessi – avvenuti in assoluta buona fede - nel periodo intercorso tra la scadenza e la proroga. Unicità della violazione (con conseguente annullamento dei verbali successivi al primo) da ritenersi anche in applicazione della regola dell'assorbimento ex art. 198 bis c.d.s..
In ulteriore subordine ha chiesto applicarsi la regola del cumulo giuridico ex art. 198 c.d.s..
Per l'effetto ha adito il Giudice di Pace per vedersi annullare i verbali di contestazione opposti;
in subordine accertare e dichiarare che la violazione commessa fosse una sola e di conseguenza annullare tutti i verbali successivi al primo notificato;
in ulteriore subordine, ha chiesto applicare la regola del cumulo giuridico e quindi disporre l'applicazione della sanzione prevista per la violazione più grave aumentata nella misura ritenuta di Giustizia e comunque non oltre il triplo.
Il si è costituito contestando il ricorso e chiedendone il rigetto. Parte_1
Con sentenza n. 6/2024 pubblicata il 17.1.2024 il Giudice di Pace di ha così statuito: Pt_1
“
1. rigetta parzialmente il ricorso iscritto al n. 564/2020; 2. visto l'art. 198 cds ridetermina l'importo complessivo della sanzione omnicomprensivo per tutti i verbali notificati ed impugnati in complessivi euro 286,80 oltre alle spese di notifica di ciascun verbale;
3. dispone che il pagamento della sanzione applicata pari a complessive € 286,80 oltre alle spese di notifica di ciascun verbale avvenga entro e non oltre il termine di gg. 30 dalla notifica della sentenza;
4. compensa le spese di lite.”.
Il , pertanto, ha proposto appello avverso la predetta sentenza, deducendo: Parte_1
1) violazione e falsa applicazione dell'art. 3 Cost. e degli artt. 7, 180 e 198 commi 1 e 2 C.d.S. (D. Lgs. n. 285/1992 e successive modifiche e integrazioni) in combinato disposto con gli artt. 5
e 6 del Regolamento Comunale Permessi Z.T.L.;
2) violazione e falsa applicazione dell'art. 2 Cost., dell'art. 1, co.
2-bis L. 241/90 e dell'art. 3 L.
689/1981, anche alla luce dei principi ermeneutici in materia buona fede negli illeciti amministrativi, in combinato disposto con l'art. 180 C.d.S.;
3) erroneità della compensazione delle spese di lite.
La SI.ra si è costituita nel presente giudizio di appello eccependo: Controparte_1
1) in via preliminare l'inammissibilità dell'appello;
2) ed in ogni caso l'infondatezza dell'appello.
Parte appellata ha altresì proposto appello incidentale sostenendo che la sentenza andrebbe riformata nella parte in cui, anziché applicare la sanzione per un'unica violazione ha applicato il triplo di tale importo. Dunque, è stata richiesta la riforma della sentenza nella motivazione, considerando le violazioni contestate come un'unica violazione, conformemente a quanto disposto dall'art. 8 bis, comma 5, L. 689/81 e 198 bis c.d.s., fermo restando l'importo della sanzione già stabilito in sentenza dal primo Giudice e già versato dalla SI.ra Infine, CP_1 sempre in via incidentale è stata impugnata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha omesso di rilevare che l'amministrazione non ha assolto all'onere – su di essa gravante – di provare la sussistenza delle violazioni contestate.
pag. 3/6 A seguito dell'udienza del 24/10/2024 il Giudice, sentite le parti, ha concesso giorni 10 per note in replica al resistente e ha rinviato per discussione all'udienza del 16 gennaio 2025 con termine fino a 10 giorni prima per note conclusive disponendo, ai sensi dell'articolo 127 ter cpc, lo svolgimento dell'udienza nelle forme della trattazione scritta mediante deposito di note scritte da depositare entro il giorno della udienza fissata.
****
SULLA INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO PRINCIPALE E DELL'APPELLO INCIDENTALE
In via preliminare parte appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello in quanto il
[...]
, con comunicazione ex art. 7, c. 11, d. lgs. 150/2011 prot. 10025 del 14.2.2024 via Parte_1 pec, ha trasmesso alla SI.ra copia della sentenza di primo grado, invitando e CP_1 diffidando la SI.ra al pagamento entro trenta giorni della somma di € 299,40 come CP_1 stabilita in sentenza, senza manifestare alcuna riserva di impugnazione della sentenza de qua.
La SI.ra di conseguenza, ha provveduto in data 4.3.2024 al pagamento della predetta CP_1 somma.
A detta della SI.ra il formulando la predetta richiesta di pagamento senza CP_1 Pt_1 riserva di impugnazione, ha prestato tacita acquiescenza alla sentenza, ai sensi dell'art. 329
c.p.c. facendone derivare l'inammissibilità dell'impugnazione successivamente proposta.
Infatti, in difformità rispetto a quanto affermato dal non potrebbe Parte_1 sostenersi che lo stesso non abbia posto in essere alcun atto di acquiescenza per mancata manifestazione, tacita o espressa, della volontà di accettare la sentenza di primo grado. La comunicazione, così come il pagamento della sanzione, nella misura determinata nel provvedimento giudiziale impugnato risulta idoneo a rappresentare una forma tacita di acquiescenza poiché incompatibile con la volontà di impugnare la sentenza.
L'eccezione preliminare merita accoglimento in quanto, per le motivazioni che seguono, si deve ritiene configurabile l'acquiescenza tacita ai sensi dell'art. 329 c.p.c. e, conseguentemente, l'inammissibilità dell'appello.
In primo luogo, si osserva che la comunicazione effettuata ex art. 7, comma 11, del D.lgs.
150/2011 non può essere qualificata come notifica della sentenza, rientrando tra quei comportamenti inequivoci che, ai sensi dell'art. 329 c.p.c., sono idonei a far intendere un'acquiescenza tacita. L'interpretazione letterale della norma, infatti, parla esplicitamente di
“comunicazione” e non di “notifica”, il che esclude che tale atto possa avere lo stesso valore legale della notifica ai fini della decorrenza dei termini per impugnare o per eseguire la sentenza.
Inoltre, è rilevante il fatto che questa comunicazione sia stata trasmessa tramite PEC a un indirizzo diverso da quello della destinataria effettiva, la sig.ra Questo vizio di forma CP_1 rafforza l'idea che la comunicazione compiuta non possa in alcun modo essere assimilata a una notifica regolare e, quindi, non possa produrre gli effetti giuridici conseguenti, né tantomeno dare luogo a un comportamento che escluda acquiescenza.
Inoltre, la sentenza del Giudice di Pace stabilisce che l'obbligo di pagamento della sanzione entro 30 giorni da parte della sig.ra decorre dalla notifica della sentenza, che, come CP_1 affermato anche dallo stesso appellante, non è mai avvenuta. Pertanto, l'affermazione del pag. 4/6 secondo cui la comunicazione ex art. 7 fosse prodromica e necessaria per la tutela della Pt_1 sig.ra appare priva di fondamento. CP_1
Considerato che tale comunicazione non era necessaria ai fini dell'immediata esecutività della sentenza, essa deve essere interpretata come un atto che manifesta la volontà della parte di accettare la decisione del Giudice di Pace. La comunicazione, non essendo equivalente alla notifica, costituisce un comportamento tale da configurare un'acquiescenza tacita ex art. 329
c.p.c., dal momento che la parte con la stessa non ha riservato appello.
Di conseguenza, l'appello non poteva essere proposto essendo già intervenuta l'acquiescenza alla sentenza del Giudice di Pace che preclude la possibilità di ulteriori impugnazioni.
In ragione delle censure suindicate, anche parte appellata non avrebbe potuto proporre appello incidentale, avendo anch'essa posto in essere un comportamento confliggente con la volontà di impugnare, ossia provvedere al pagamento della sanzione, senza riserve o contestazioni.
A conferma dell'acquiescenza viene la stessa formulazione dell'appello incidentale nel quale si afferma che la sentenza “andrebbe riformata nella parte in cui, anziché applicare la sanzione per un'unica violazione, secondo i principi sopra richiamati, ha applicato il triplo di tale importo. Come detto, tuttavia, la SI.ra ha già provveduto al pagamento dell'importo stabilito in CP_1 sentenza e richiesto dal La sentenza, dunque, va eventualmente riformata nella Pt_1 motivazione e le violazioni contestate vanno considerate come un'unica violazione, conformemente a quanto disposto dall'art. 8 bis, comma 5, L. 689/81 e 198 bis c.d.s., fermo restando l'importo della sanzione già stabilito in sentenza dal primo Giudice e già versato dalla SI.ra ” CP_1
Il fatto che la parte richieda la mera riforma nella motivazione fermo restando l'importo della sanzione dovuto e giustamente pagato, conferma la volontà di non impugnare.
Pertanto, detto comportamento concludente, volto a dimostrare acquiescenza agli effetti della sentenza di primo grado, rende inammissibile e improcedibile l'appello incidentale proposto.
Ugualmente deve essere dichiarato inammissibile l'ulteriore appello incidentale con il quale è stata impugnata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha omesso di rilevare che l'amministrazione non ha assolto all'onere – su di essa gravante – di provare la sussistenza delle violazioni contestate con la produzione di documentazione fotografica attestante gli asseriti accessi nella Z.T.L. dell'autovettura della ricorrente, contravvenendo al disposto dell'art. 7, co. 7, D.lgs. 150/2011 (che prescrive “all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento”).
L'inammissibilità è data dal fatto che il motivo di appello incidentale non attiene ad un vizio di motivazione della sentenza del giudice di pace, bensì alla mancata assunzione dell'onere probatorio in merito alle violazioni contestate, vizio che non viene trasfuso in capo della pronuncia impugnanda.
Orbene, deve essere confermato quanto stabilito nella sentenza n. 6/2024, emessa dal Giudice di
Pace di (dott. Andrea Di Marco) il 17/01/2024 e pubblicata in pari data nella causa Pt_1 civile di primo grado, iscritta al n. 456/2023 R.G.
pag. 5/6 Dovendosi dichiarare l'inammissibilità sia dell'appello principale che di quello incidentale si dispone la compensazione delle spese processuali con condanna della parte appellante al versamento del duplo del contributo unificato.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in secondo grado, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara inammissibile l'appello principale
- dichiara altresì inammissibile l'appello incidentale proposto dalla appellata per come in parte motiva per l'effetto, conferma la sentenza n. 6/2024, emessa dal Giudice di Pace di (dott. Pt_1
Andrea Di Marco) il 17/01/2024 e pubblicata in pari data nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 456/2023 R.G.
Considerata la soccombenza reciproca, compensa tra le parti le spese di lite, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Lanciano, 26 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Chiara D'Alfonso
pag. 6/6