Cass. civ., sez. III, sentenza 23/06/1999, n. 6396
CASS
Sentenza 23 giugno 1999

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Mentre l'opposizione all'esecuzione ha per oggetto il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni, l'opposizione agli atti esecutivi consiste nella contestazione della legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo e quindi ha ad oggetto la regolarità degli atti e dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo o preliminari all'azione esecutiva e la loro notificazione; conseguentemente le questioni relative all'atto di precetto, del quale sia stata denunciata la nullità per mancanza dell'indicazione del nominativo del legale rappresentante del soggetto che aveva rilasciato la procura, si configurano come opposizione agli atti esecutivi e devono essere proposte nel termine di cinque giorni dalla notificazione del precetto.

Commentario1

  • 1Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia
    https://www.osservatoriofamiglia.it/ · 17 marzo 2020
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 23/06/1999, n. 6396
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6396
Data del deposito : 23 giugno 1999

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