Sentenza 23 giugno 1999
Massime • 1
Mentre l'opposizione all'esecuzione ha per oggetto il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni, l'opposizione agli atti esecutivi consiste nella contestazione della legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo e quindi ha ad oggetto la regolarità degli atti e dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo o preliminari all'azione esecutiva e la loro notificazione; conseguentemente le questioni relative all'atto di precetto, del quale sia stata denunciata la nullità per mancanza dell'indicazione del nominativo del legale rappresentante del soggetto che aveva rilasciato la procura, si configurano come opposizione agli atti esecutivi e devono essere proposte nel termine di cinque giorni dalla notificazione del precetto.
Commentario • 1
- 1. Osservatorio nazionale sul diritto di famigliahttps://www.osservatoriofamiglia.it/ · 17 marzo 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/06/1999, n. 6396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6396 |
| Data del deposito : | 23 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Paolo VITTORIA - Presidente -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - rel. Consigliere -
Dott. Giovanni Battista PETTI - Consigliere -
Dott. Mario FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. Donato CALABRESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FORMAZIONE TECNICA AEREONAUTICA SRL, in persona dell'Amministratore unico, sig. FR AT, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA MANCINI 4, presso lo studio dell'avvocato GUIDO CECINELLI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SS TA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 11/97 del Giudice di pace di CASTELNUOVO DI PORTO, emessa il 18/2/97 depositata il 27/02/97; RG.150/1996;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/99 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La s.r.l. Formazione Tecnica Aeronautica, con atto del 25 giugno 1996, ha intimato a TT BA il pagamento della somma di oltre lire 1.400.000 portate da cambiali tratte e non pagate.
La BA, con atto di citazione in riassunzione del 17 ottobre 1996, ha proposto opposizione contro il precetto davanti al giudice di pace di Castelnuovo di Porto ed ha chiesto che fosse dichiarata la nullità dell'atto e, subordinatamente, che fosse dichiarato anche che la richiedente non aveva diritto di procedere all'esecuzione per mancanza del titolo esecutivo o del diritto di credito.
Ella ha dedotto:
- che l'atto di precetto era nullo in quanto sottoscritto da procuratore sfornito di poteri di rappresentanza: la procura al difensore posta a margine del precetto recava la firma illeggibile di chi l'aveva conferita;
- che mancava il titolo esecutivo: ella non aveva sottoscritto per accettazione alcuna cambiale tratta, ne' autorizzato la sua emissione;
- che il credito non esisteva: il contratto in base al quale erano state emesse le cambiali tratte era nullo o inefficace per avvenuto recesso.
Costituitasi in giudizio, la s.r.l. Formazione Tecnica Aeronautica ha resistito all'opposizione ed ha eccepito che questa era stata proposta tardivamente.
2. Il giudice di pace, con sentenza del 27 febbraio 1997, ha accolto l'opposizione ed ha dichiarato la nullità dell'atto di precetto opposto.
In particolare ha ritenuto: che l'opposizione non aveva termine ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ.; che il precetto era nullo perché non conteneva l'indicazione del legale rappresentante della Società intimante;
che il recesso era stato validamente compiuto ex d.lgs. 15 gennaio 1992, n. 5O, artt. 4, 5 e 6; che l'opponente aveva disconosciuto la firma per accettazione delle cambiali tratte.
3. La s.r.l. Formazione Tecnica Aeronautica ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza.
L'intimata TT BA non ha svolto attività difensiva in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è articolato in cinque motivi e denuncia violazione ed erronea applicazione di legge, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.
2.1. Il primo motivo si riferisce all'eccezione, già sollevata nella fase di merito, di inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta tardivamente rispetto alla data di notificazione del precetto.
Il giudice di pace ha ritenuto che si trattava di opposizione a precetto ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. la quale si sottraeva all'osservanza del termine indicato dal successivo art. 617. La ricorrente sostiene che TT BA aveva qualificato l'opposizione come agli atti esecutivi e che doveva essere rispettato il termine prima indicato.
Con il secondo motivo del ricorso la Formazione Tecnica Aeronautica critica il capo della decisione contenente la dichiarazione di nullità dell'atto di precetto.
La ricorrente sostiene che l'indicazione del nominativo della persona che aveva rilasciato la procura non era necessaria, trattandosi di procura rilasciata da persona giuridica. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati nei termini che saranno indicati.
2.2. Il giudice di pace di Castelnuovo di Porto ha qualificato l'opposizione proposta dalla BA come opposizione all'esecuzione (id est: opposizione a precetto ai sensi del primo comma dell'art. 615 cod. proc. civ.).
Questa qualificazione, la quale astrattamente imponeva di rivolgere l'impugnazione al giudice di appello, non incide sulla proponibilità del presente ricorso, in quanto la sentenza è stata pronunciata da giudice di pace in una controversia di valore non eccedente lire due milioni e, quindi, secondo equità. La sentenza del giudice di pace di Castelnuovo di Porto, pertanto, doveva essere impugnata con 11 ricorso straordinario per cassazione ai sensi del secondo comma dell'art. 111 della Costituzione, in base al combinato disposto degli artt. 113, ultimo comma, e 339 ultimo, comma, cod..proc. civ., come è avvenuto.
2.3. Nondimeno, occorre procedere alla qualificazione dell'opposizione per verificare se questa fu proposta tempestivamente nel caso si fosse trattato di opposizione agli atti esecutivi. Per distinguere l'opposizione all'esecuzione da quella agli atti esecutivi, si deve considerare:
- che la prima investe l'"an" dell'esecuzione, cioè il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni: Cass. 27 giugno 1990, n. 6544; 23 luglio 1997, n. 6871;
- che l'opposizione agli atti esecutivi consiste, invece, nella contestazione della legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo. In questa la parte fa valere vizi formali degli atti e dei provvedimenti svolti o adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva. fra i quali il titolo esecutivo ed il precetto, nonché la notificazione di questi: Cass. 12 novembre 1996, n. 9879. Si aggiunga che la disposizione contenuta nel primo comma dell'art. 617 cod. proc. civ. stabilisce che le opposizioni relative alla "regolarità" formale [del titolo esecutivo e] del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di cinque giorni dalla notificazione [del titolo esecutivo o] del precetto. La norma si riferisce ai casi in cui l'irregolarità denunciata riguarda gli atti anteriori all'inizio dell'esecuzione ed è funzionale al principio dell'immediata risoluzione delle questioni che sorgono nell'ambito del processo esecutivo, come si ricava dalla circostanza che in questo procedimento è consentita l'opposizione dei "singoli atti del processo esecutivo".
Questo vuol dire che le "irregolarità" riguardanti [il titolo esecutivo o] il precetto debbono essere fatte valere direttamente contro ciascuno di questi atti con conseguente sanatoria del vizio per il caso di mancato esperimento nei cinque giorni dell'opposizione contro l'atto impugnato.
Applicando questi principi, le questioni relative alla validità dell'atto di precetto, del quale era stata denunciata la nullità per mancanza dell'indicazione del nominativo del legale rappresentante del soggetto che l'aveva conferita, si configuravano come opposizione agli atti esecutivi e dovevano essere proposte nel termine di cinque giorni dalla notificazione del precetto stesso.
Il giudice di pace avrebbe dovuto verificare questa condizione e dichiarare che l'opposizione non era ammissibile nella parte in cui in questa erano stati fatti valere vizi di atti oltre il termine di cinque giorni indicato dall'art. 617 cod. proc. civ. Ciò in quanto la questione relativa alla validità dell'atto di precetto, del quale era stata denunciata l'irregolarità formale del conferimento della procura, introduceva un'opposizione agli atti esecutivi, la quale doveva essere proposta nel termine di cinque giorni dalla notifica del precetto;
opposizione che la BA ha, invece, proposto tardivamente.
Come è stato precisato, infatti, l'atto di precetto è stato notificato il 25 giugno 1996 e l'opposizione è stata proposta con atto di citazione del 17 luglio successivo.
L'opposizione con la quale la BA ha denunciato la nullità dell'atto di precetto, quindi, doveva essere dichiarata inammissibile.
La pronuncia, omessa dal giudice del merito, può essere resa da questa Corte, trattandosi di presupposto processuale. In questo senso ì primi due motivi del ricorso debbono essere accolti.
3.1. Nell'ordine logico deve essere ora esaminato il quarto motivo del ricorso.
Il motivo è rivolto contro l'accoglimento della domanda di recesso dal contratto sottostante il rilascio delle cambiali poste a base dell'atto di precetto. La Formazione Tecnica Aeronautica si duole: a) del fatto che la decisione sul punto è priva di motivazione;
b) che non contiene l'esame delle prove che avrebbero potuto dimostrare la validità e l'efficacia del contratto. Le censure sono inammissibili sotto profili diversi.
3.2. Si è già detto che TT BA, richiesta di pagare la somma di lire 1.400.000, portata dalle cambiali tratte che costituivano il titolo esecutivo, aveva contrastato la richiesta dichiarando: a) che era receduta dal contratto di fornitura, dal quale nascevano le obbligazioni di pagamento;
b) che aveva disconosciuto la firma per accettazione delle cambiali tratte. Le dichiarazioni introducevano altrettante opposizioni all'esecuzione.
La prima era opposizione all'esecuzione, in quanto integra opposizione (di merito) all'esecuzione dedurre che è venuto meno il contratto fonte del credito posto in esecuzione. Con essa, infatti, il debitore contesta l'esistenza dell'obbligo di adempiere. La seconda era egualmente opposizione all'esecuzione, la quale ricorre quando è dedotto che il documento utilizzato non costituisce titolo esecutivo, perché carente dei requisiti previsti dalla legge a pena di nullità. Con essa, infatti, è contestata l'esistenza del titolo esecutivo dal quale risulta l'obbligo di adempiere. Il valore di ciascuna di queste opposizioni era di lire 1.400.000 (importo corrispondente a quanto era stato chiesto), come si ricava dall'art. 17, prima parte, cod. proc. civ. Le indicate opposizioni introducevano, quindi, questioni (aggiunte a quella della nullità dell'atto di precetto, già qualificata come opposizione agli atti esecutivi) sulle quali il giudice di pace doveva decidere secondo equità, in ragione del valore in esse indicate.
3.3. Ciò posto, la censura, contenuta nel motivo che si sta esaminando, di omessa motivazione sull'avvenuto recesso dal contratto è inammissibile per il fatto che non denuncia vizi compatibili col giudizio reso secondo equità e cioè violazione di norme del processo o della Costituzione, come questa Corte ha già affermato:
sentenze 1^ ottobre 1998, n. 9754; 23 novembre 1998, n. 11869; 18 dicembre 1998, n. 12691. L'altra censura, pure contenuta nel quarto motivo, di non avere esaminato le prove che dimostravano la validità e l'efficacia del contratto, è inammissibile per il diverso profilo che non indica i fatti daì quali il giudice avrebbe potuto ricavare il convincimento della validità del contratto e sui quali deve il essere svolto il controllo di decisività da parte di questa Corte.
Il quarto motivo del ricorso, pertanto, nel suo complesso è inammissibile.
4.1. Con il terzo motivo del ricorso la decisione impugnata è criticata nella parte in cui questa si occupa dell'avvenuto disconoscimento del titolo cambiario. La critica è svolta sotto il profilo della violazione di norme del processo: avere omesso di concedere il termine, indicato dal quinto comma dell'art. 183 cod. proc. civ., per replicare alla asserita modificazione della domanda.
La denuncia di violazione di norme processuali nel corso del giudizio di equità che si svolge davanti al giudice di pace è sempre deducibile in cassazione.
Tuttavia, il Collegio non deve occuparsi del problema sollevato dalla denuncia.
Come è stato indicato, la sentenza impugnata si regge su una doppia ragione: a) inesistenza dell'obbligo di adempiere per mancanza sopravvenuta del contratto fonte del credito posto in esecuzione (accoglimento della domanda di recesso dal contratto); b) avvenuto disconoscimento del titolo.
4.2. La prima ragione, s'è detto, è stata criticata con il quarto motivo del ricorso, il quale è stato dichiarato inammissibile.
La sentenza impugnata, quindi, si regge sull'accoglimento della domanda di recesso dal contratto fonte del credito posto in esecuzione.
Ne discende che il terzo motivo del ricorso, che si rivolge contro la decisione sul disconoscimento del titolo cambiario non deve essere esaminato, in quanto, anche se fosse fondato, non varrebbe ai fini della cassazione della decisione.
5. L'esame del quinto motivo, con il quale le ricorrente si riferisce ancora al disconoscimento delle cambiali tratte sostenendo la mancanza di un disconoscimento formale ed il mancato espletamento di consulenza tecnica volta a verificare la sottoscrizione, resta assorbito, come si ricava dall'esame dei due precedenti motivi.
6. Conclusivamente, deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione proposta da TT BA contro l'atto di precetto e la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio in accoglimento dei primi due motivi del ricorso.
Il terzo ed il quarto motivo del ricorso sono inammissibili e l'esame del quinto motivo resta assorbito.
Le spese di questo giudizio, in favore della ricorrente relativamente al capo della decisione con la quale è stata dichiarata inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi, e quelle del giudizio svoltosi davanti al giudice di pace possono essere interamente compensate tra le parti, ricorrendone giustificate ragioni.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi in relazione alle censure contenute nel primo e secondo motivo del ricorso e cassa senza rinvio la sentenza impugnata relativamente a detti capi;
dichiara inammissibile il ricorso per cassazione relativamente al terzo e quarto motivo ed assorbito l'esame del quinto motivo del ricorso. Spese compensate per l'intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 gennaio 1995. Depositato in Cancelleria il 23 giugno 1999