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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 1360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1360 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
La Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – I unità - nelle persone dei Magistrati dott. Mariavittoria Papa Presidente rel. est. dott. Nicoletta Giammarino Consigliere dott. Francesca Gomez De Ayala Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunziato in grado di appello alla udienza del 7 aprile 2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1494 dell'anno 2024
TRA
n. il 2.9.1963 in Napoli – Parte_1 C.F._1
n. il 4.6.1965 in Pozzuoli – Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, in virtù di mandato depositato nel fascicolo telematico, dall'avv.
GIOVANNI DI DIO presso lo studio del quale, in NAPOLI al CORSO UMBERTO I n.
237, sono elettivamente domiciliati
APPELLANTI
E
- in persona del Controparte_1
Presidente , legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio rep. N. 37875/7313 del 22/03/2024, in Per_1
atti, dall'avv. ANNA DI STEFANO unitamente alla quale è elettivamente domiciliato presso la Avvocatura Inps di Napoli alla VIA G. FERRARIS n. 4
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato il 01/06/2024, e hanno Pt_1 Parte_2
proposto appello parziale avverso la sentenza n. 2402 pronunziata in data 30 marzo
2024 con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, aveva dichiarato cessata la materia del contendere, in riferimento alla domanda di condanna dell' al pagamento in loro favore dei ratei di prestazione assistenziale dovuti CP_1
alla dante causa , compensando le spese di lite. CP_2
Hanno impugnato unicamente la statuizione sulle spese deducendo che l' CP_1
aveva corrisposto i ratei di prestazione oltre il termine di legge accampando la necessità di documentazione in realtà non necessaria per provvedere all'adempimento.
Hanno concluso, pertanto, per la condanna dell' alla rifusione delle spese del CP_1
doppio grado.
2. Ricostituito il contraddittorio, l' ha sostenuto la inammissibilità ed CP_1
infondatezza del gravame del quale ha chiesto il rigetto.
3. Alla odierna udienza la causa è stata decisa con separato dispositivo.
4. L'appello proposto è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
4.1 La regolamentazione delle spese processuali nel giudizio civile risponde alla regola generale victus victori fissata dall'art. 91, primo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui prevede che «il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa».
Quindi la soccombenza si accompagna, di norma, alla condanna al pagamento delle spese di lite.
L'alea del processo grava sulla parte soccombente perché è quella che ha dato causa alla lite non riconoscendo, o contrastando, il diritto della parte vittoriosa ovvero azionando una pretesa rivelatasi insussistente.
La regolamentazione delle spese di lite è processualmente accessoria alla pronuncia del giudice che la definisce in quanto tale ed è anche funzionalmente servente rispetto alla realizzazione della tutela giurisdizionale come diritto costituzionalmente garantito
(art. 24 Cost.).
Il «normale complemento» dell'accoglimento della domanda - ha affermato la Corte
Costituzionale (sentenza n. 303 del 1986) - è costituito proprio dalla liquidazione delle spese e delle competenze in favore della parte vittoriosa.
Ma non è una regola assoluta proprio in ragione del carattere accessorio della pronuncia sulle spese di lite ed è ampia la discrezionalità del legislatore nell'individuare le ipotesi di deroga al principio in questione.
La norma dell'art. 92 c.p.c. disciplina, appunto, il regime della deroga e, nella formulazione applicabile al caso di specie ratione temporis, stabilisce, per quel che qui ne occupa, che se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 77 del 19.4.2018, ha ritenuto la illegittimità della disposizione nella parte in cui non prevede che la compensazione possa essere disposta anche per ragioni che, pur non coincidendo con quelle tipizzate dal legislatore, presentino analoghe ragioni di gravità.
4.2 Nel caso che qui ne occupa, né dalla motivazione della sentenza gravata né dagli atti di causa si evincono ragioni che possano motivare la disposta compensazione alla luce delle indicazioni del Giudice delle leggi.
4.3 Né, contrariamente a quanto fin qui ritenuto anche da questa Corte, la statuizione impugnata può trovare conferma dal principio di causalità oggettiva, in relazione al quale verrebbe ad assumere rilievo il "comportamento tenuto fuori dal processo dalle parti" (cfr. Cass. n. 25141/2006 e Cass. n. 1513/2006).
La corretta applicazione del principio medesimo, infatti, comporta (cfr., ex multis,
Cass. n. 373/2015, Cass. n. 4074/2014 e Cass. n. 25781/2013) che le conseguenze economiche del processo debbano essere poste a carico di chi ha costretto altri a promuoverlo o a proseguirlo e, dunque, nel caso di specie dall' che lungi CP_1 dall'aver anticipato rispetto alla definizione del giudizio il pagamento della prestazione previdenziale richiesta ha dato adempimento a quanto evidentemente ritenuto un proprio obbligo solo dopo aver indotto l'interessato all'azione giudiziale (cfr. in termini
Cass. 30.9.2022 n. 28460 di riforma di pronunzia di questa Corte su fattispecie identica).
4.4 Anche la dedotta mancanza di cooperazione del debitore non ha trovato riscontro in giudizio.
Gli odierni appellanti, infatti, hanno notificato all' , in data 11.4.2023, il CP_1
decreto di omologa ed il prescritto modulo contenente i dati necessari alla liquidazione della prestazione.
Dalle allegazioni dell' risulta che soltanto nel settembre 2023, e dunque dopo CP_1
la scadenza del termine di legge, sono state richieste integrazioni documentali, per altro rivelatesi non necessarie, ed il pagamento è intervenuto nel gennaio 2024 dopo la notifica del ricorso introduttivo del giudizio.
Il ritardato adempimento, dunque, non può essere ascritto ai ricorrenti neppure in parte e, pertanto, in accoglimento dell'appello, l' deve essere condannato alla CP_1
rifusione delle spese del giudizio di primo grado.
5. La liquidazione, sulla scorta dei criteri dettati dai DD.MM. 55/2014 e 147/2022 considerato lo scaglione tariffario per le cause di valore fino ad € 26.000,00 e la applicazione dei compensi minimi per la serialità delle questioni dibattute, ascende ad €
2.108,00.
L' , pertanto, deve essere condannato al pagamento di detta somma oltre spese CP_1
generali come per legge, IVA e CPA con attribuzione al procuratore anticipatario.
Anche le spese del grado di appello vengono poste a carico del soccombente CP_1
e liquidate in € 961,50 considerato il valore della causa – fino ad € 5.200,00 poiché la causa aveva ad oggetto unicamente il governo delle spese del giudizio – ed il mancato espletamento della fase istruttoria.
Anche le dette spese vengono attribuite all'avv. Di Dio dichiaratosi anticipatario.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
- accoglie l'appello e, in parziale riforma della gravata sentenza che nel resto conferma, condanna l' alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado che liquida in CP_1
€ 2.108,00 oltre spese generali come per legge, contributo unificato, IVA e CPA con attribuzione all'avv. G. Di Dio, anticipatario;
- condanna, altresì, l' alla rifusione delle spese del grado di appello che liquida CP_1 in € 961,50 oltre spese generali come per legge, contributo unificato, IVA e CPA con attribuzione all'avv. G. Di Dio, anticipatario
In Napoli, il 07/04/2025
Il Presidente Estensore
Mariavittoria Papa
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
La Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – I unità - nelle persone dei Magistrati dott. Mariavittoria Papa Presidente rel. est. dott. Nicoletta Giammarino Consigliere dott. Francesca Gomez De Ayala Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunziato in grado di appello alla udienza del 7 aprile 2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1494 dell'anno 2024
TRA
n. il 2.9.1963 in Napoli – Parte_1 C.F._1
n. il 4.6.1965 in Pozzuoli – Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, in virtù di mandato depositato nel fascicolo telematico, dall'avv.
GIOVANNI DI DIO presso lo studio del quale, in NAPOLI al CORSO UMBERTO I n.
237, sono elettivamente domiciliati
APPELLANTI
E
- in persona del Controparte_1
Presidente , legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio rep. N. 37875/7313 del 22/03/2024, in Per_1
atti, dall'avv. ANNA DI STEFANO unitamente alla quale è elettivamente domiciliato presso la Avvocatura Inps di Napoli alla VIA G. FERRARIS n. 4
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato il 01/06/2024, e hanno Pt_1 Parte_2
proposto appello parziale avverso la sentenza n. 2402 pronunziata in data 30 marzo
2024 con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, aveva dichiarato cessata la materia del contendere, in riferimento alla domanda di condanna dell' al pagamento in loro favore dei ratei di prestazione assistenziale dovuti CP_1
alla dante causa , compensando le spese di lite. CP_2
Hanno impugnato unicamente la statuizione sulle spese deducendo che l' CP_1
aveva corrisposto i ratei di prestazione oltre il termine di legge accampando la necessità di documentazione in realtà non necessaria per provvedere all'adempimento.
Hanno concluso, pertanto, per la condanna dell' alla rifusione delle spese del CP_1
doppio grado.
2. Ricostituito il contraddittorio, l' ha sostenuto la inammissibilità ed CP_1
infondatezza del gravame del quale ha chiesto il rigetto.
3. Alla odierna udienza la causa è stata decisa con separato dispositivo.
4. L'appello proposto è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
4.1 La regolamentazione delle spese processuali nel giudizio civile risponde alla regola generale victus victori fissata dall'art. 91, primo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui prevede che «il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa».
Quindi la soccombenza si accompagna, di norma, alla condanna al pagamento delle spese di lite.
L'alea del processo grava sulla parte soccombente perché è quella che ha dato causa alla lite non riconoscendo, o contrastando, il diritto della parte vittoriosa ovvero azionando una pretesa rivelatasi insussistente.
La regolamentazione delle spese di lite è processualmente accessoria alla pronuncia del giudice che la definisce in quanto tale ed è anche funzionalmente servente rispetto alla realizzazione della tutela giurisdizionale come diritto costituzionalmente garantito
(art. 24 Cost.).
Il «normale complemento» dell'accoglimento della domanda - ha affermato la Corte
Costituzionale (sentenza n. 303 del 1986) - è costituito proprio dalla liquidazione delle spese e delle competenze in favore della parte vittoriosa.
Ma non è una regola assoluta proprio in ragione del carattere accessorio della pronuncia sulle spese di lite ed è ampia la discrezionalità del legislatore nell'individuare le ipotesi di deroga al principio in questione.
La norma dell'art. 92 c.p.c. disciplina, appunto, il regime della deroga e, nella formulazione applicabile al caso di specie ratione temporis, stabilisce, per quel che qui ne occupa, che se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 77 del 19.4.2018, ha ritenuto la illegittimità della disposizione nella parte in cui non prevede che la compensazione possa essere disposta anche per ragioni che, pur non coincidendo con quelle tipizzate dal legislatore, presentino analoghe ragioni di gravità.
4.2 Nel caso che qui ne occupa, né dalla motivazione della sentenza gravata né dagli atti di causa si evincono ragioni che possano motivare la disposta compensazione alla luce delle indicazioni del Giudice delle leggi.
4.3 Né, contrariamente a quanto fin qui ritenuto anche da questa Corte, la statuizione impugnata può trovare conferma dal principio di causalità oggettiva, in relazione al quale verrebbe ad assumere rilievo il "comportamento tenuto fuori dal processo dalle parti" (cfr. Cass. n. 25141/2006 e Cass. n. 1513/2006).
La corretta applicazione del principio medesimo, infatti, comporta (cfr., ex multis,
Cass. n. 373/2015, Cass. n. 4074/2014 e Cass. n. 25781/2013) che le conseguenze economiche del processo debbano essere poste a carico di chi ha costretto altri a promuoverlo o a proseguirlo e, dunque, nel caso di specie dall' che lungi CP_1 dall'aver anticipato rispetto alla definizione del giudizio il pagamento della prestazione previdenziale richiesta ha dato adempimento a quanto evidentemente ritenuto un proprio obbligo solo dopo aver indotto l'interessato all'azione giudiziale (cfr. in termini
Cass. 30.9.2022 n. 28460 di riforma di pronunzia di questa Corte su fattispecie identica).
4.4 Anche la dedotta mancanza di cooperazione del debitore non ha trovato riscontro in giudizio.
Gli odierni appellanti, infatti, hanno notificato all' , in data 11.4.2023, il CP_1
decreto di omologa ed il prescritto modulo contenente i dati necessari alla liquidazione della prestazione.
Dalle allegazioni dell' risulta che soltanto nel settembre 2023, e dunque dopo CP_1
la scadenza del termine di legge, sono state richieste integrazioni documentali, per altro rivelatesi non necessarie, ed il pagamento è intervenuto nel gennaio 2024 dopo la notifica del ricorso introduttivo del giudizio.
Il ritardato adempimento, dunque, non può essere ascritto ai ricorrenti neppure in parte e, pertanto, in accoglimento dell'appello, l' deve essere condannato alla CP_1
rifusione delle spese del giudizio di primo grado.
5. La liquidazione, sulla scorta dei criteri dettati dai DD.MM. 55/2014 e 147/2022 considerato lo scaglione tariffario per le cause di valore fino ad € 26.000,00 e la applicazione dei compensi minimi per la serialità delle questioni dibattute, ascende ad €
2.108,00.
L' , pertanto, deve essere condannato al pagamento di detta somma oltre spese CP_1
generali come per legge, IVA e CPA con attribuzione al procuratore anticipatario.
Anche le spese del grado di appello vengono poste a carico del soccombente CP_1
e liquidate in € 961,50 considerato il valore della causa – fino ad € 5.200,00 poiché la causa aveva ad oggetto unicamente il governo delle spese del giudizio – ed il mancato espletamento della fase istruttoria.
Anche le dette spese vengono attribuite all'avv. Di Dio dichiaratosi anticipatario.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
- accoglie l'appello e, in parziale riforma della gravata sentenza che nel resto conferma, condanna l' alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado che liquida in CP_1
€ 2.108,00 oltre spese generali come per legge, contributo unificato, IVA e CPA con attribuzione all'avv. G. Di Dio, anticipatario;
- condanna, altresì, l' alla rifusione delle spese del grado di appello che liquida CP_1 in € 961,50 oltre spese generali come per legge, contributo unificato, IVA e CPA con attribuzione all'avv. G. Di Dio, anticipatario
In Napoli, il 07/04/2025
Il Presidente Estensore
Mariavittoria Papa