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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/09/2025, n. 13021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13021 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Quarta Sezione Civile
Il giudice Fernando Scolaro ha emesso la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11410 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra rappresentata e difesa dall'Avv. Carmine Alessandro Arieta Parte_1
PARTE ATTRICE
e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Bruno Nigro
PARTE CONVENUTA
Oggetto: opposizione agli atti esecutivi – fase di merito.
FATTO – Con atto di citazione notificato alla la sig.ra Parte_2
nella sua qualità di erede di , introduceva il giudizio di Parte_1 Persona_1 merito a seguito dell'emissione dell'ordinanza del 09.01.2024 con la quale il giudice dell'esecuzione così disponeva: “dichiara il non luogo a provvedere sui provvedimenti indilazionabili e fissa il termine perentorio di giorni 60, decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza, per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis, o altri se previsti, ridotti della meta;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite”.
La sig.ra preliminarmente, rappresentava che la Parte_1 Controparte_1
promuoveva due procedure esecutive immobiliari (poi riunite)
[...] mediante le quali sottoponeva a pignoramento, con la prima l'immobile di proprietà esclusiva del sig. e, con la seconda, la quota di 3/9 del diritto di Persona_1 proprietà di altro immobile e che in data 13.5.2020 il sig. presentava istanza di Per_1 conversione ex art. 495 c.p.c. L'opponente lamentava l'illegittimità dell'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione sul presupposto che lo stesso, tenuto conto del valore del primo immobile pignorato, rispetto al credito per il quale si procedeva, avrebbe dovuto liquidare spese e compensi soltanto per il primo pignoramento, senza provvedere a nessuna liquidazione per il secondo pignoramento nel quale, invece, ha riconosciuto le spese vive sostenute per ciascuna delle due procedure esecutive, oltre ai compensi legali.
Chiedeva, inoltre, la cancellazione del secondo pignoramento trascritto sulla quota di 3/9 dell'immobile in comproprietà tra il debitore esecutato ed i fratelli, con ordine della cancellazione della trascrizione eseguita in data 19.6.2019 presso l'Agenzia delle Entrate
Ufficio Provinciale di Roma, a cura e spese del creditore procedente. Evidenziava, poi, che il giudice dell'esecuzione aveva calcolato gli interessi (aumentandoli da € 9.604,52 a
€ 19.778,94) fino al 7.3.2023 (momento della riassunzione della procedura sospesa ex lege ai sensi dell'art. 54 ter l. 27/2020) e non, correttamente, fino alla data del deposito dell'istanza di conversione del pignoramento o al massimo fino alla data del 1.6.2020, data del deposito delle note congiunte di trattazione. In ultimo chiedeva la liquidazione delle spese della fase sommaria, in uno a quelle della presente fase, e così concludeva in atto di citazione: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, modificare per tutte le ragioni sopra illustrate il provvedimento di quantificazione delle somme da versarsi in sede di conversione del pignoramento, dichiarando che l'importo da versarsi, comprensivo di capitale, interessi, oltre alle spese
d'esecuzione, è pari ad €. 43.941,11 (ovvero €. 55.378,65 da cui va detratta la somma già versata in sede di conversione di €. 11.387,54) da corrispondersi mediante n. 48 rate con cadenza mensile per un importo di €. 916,48 ciascuna;
disporre, sempre per le ragioni indicate, la cancellazione del pignoramento trascritto sulla quota di 3/9 (tre noni) dell'immobile sito in Roma via degli Enotri n. 11, piano 7, contraddistinto al foglio 611 part. 162 sub. 515 zona 2 cat. A/3 classe 3 vani 5 mq 81, rendita €. 1.097,47; in ogni caso, essendo il valore dei beni pignorati sproporzionato rispetto al credito vantato dal creditore procedente, disporre la riduzione del pignoramento ex art. 496 c.p.c. con ordine della cancellazione della trascrizione eseguita in data 19.6.2019 presso l'Agenzia delle
Entrate Ufficio provinciale di Roma per la quota di 3/9 (tre noni) sull'immobile sito in
Roma via degli Enotri n. 11, piano 7, contraddistinto al foglio 611 part. 162 sub. 515 zona 2 cat. A/3 classe 3 vani 5 mq 81, rendita catastale €. 1.097,47, il tutto a cura e spese del creditore procedente. Con vittoria di spese della fase sommaria e del presente giudizio di merito”
Pag. 2 di 6 Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la Pt_2 Controparte_1 la quale si opponeva a quanto dedotto da controparte, ritenendo giusto il provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione. Evidenziava che l'eccezione relativa alla duplicazione dell'esecuzione e delle spese legali era tardiva e, inoltre, precisava che il valore dell'immobile non era determinabile in quanto, non essendoci CTU, non era possibile quantificare il valore dei beni pignorati e la loro eventuale commerciabilità.
Ribadiva, inoltre, che i compensi per l'esecuzione non fossero stati duplicati. Quanto alla riduzione del pignoramento, invece, chiariva che la perizia di stima non era stata effettuata. Riteneva, inoltre, errata l'affermazione relativa alla data del calcolo degli interessi per aver, la sospensione ex art. 54 ter l. 27/2020, stabilito la permanenza della debenza degli interessi legali ex art. 1282 c.c. per l'esistenza di un credito liquido ed esigibile.
Tanto premesso, così concludeva in comparsa di costituzione e risposta: “Voglia il
Tribunale, rigettare l'opposizione. Con vittoria di spese per la fase sommaria e di merito, diritti, onorari aumentati del 30% poiché ricorrenti i presupposti di cui al D.M. n.
55/2014 art. 4 co.
1-bis come modificato dall'art.2 co.1 lett. b) del D.M. 147/2022, rimborso spese generali ex D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, rivalsa I.V.A. e C.N.P.A.F. da distrarre a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
All'udienza del 25.6.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., come introdotto dall'art. 3 cp.10 d.lgs. n. 149/2022, la causa veniva rimessa in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies cod.proc.civ.
DIRITTO – Preliminarmente, la sig.ra rappresenta che il giudice Parte_1 dell'esecuzione avrebbe dovuto liquidare spese e compensi soltanto per il primo pignoramento e quindi, € 857,18 per spese ed € 1.365,00 oltre accessori (per complessivi
€ 1.991,70) per il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio (e non anche per quella istruttoria e/o di trattazione) senza provvedere ad alcuna liquidazione per il secondo pignoramento in considerazione del principio della liceità del cumulo delle procedure. Orbene, occorre chiarire che l'art. 483 c.p.c., consente al creditore di utilizzare cumulativamente diversi mezzi di espropriazione forzata (ad esempio, pignorare sia beni mobili che immobili o crediti presso terzi) sulla base dello stesso titolo esecutivo, al fine di ottenere una soddisfazione del credito più rapida e certa. Inoltre, l'art. 493 c.p.c.
Pag. 3 di 6 stabilisce che “ogni pignoramento ha effetto indipendente, anche se è unito ad altri in unico processo”. Ogni procedura esecutiva è considerata separata e i compensi e le altre spese di giustizia vengono liquidati per ciascuna di esse. Inoltre, nel caso di specie, sono state liquidate le fasi svolte per i due procedimenti. La Cass. n. 13276/2018 chiarisce, invero, che “in caso di riunione di più cause, la liquidazione di un compenso unico, prevista dalle abrogate tariffe professionali, esclusivamente per gli onorari, può aver luogo soltanto per l'attività difensiva prestata dal momento della riunione”.Il giudice dell'esecuzione ha, pertanto, legittimamente riconosciuto le spese vive per € 852,53 per la procedura portante ed € 4.711,11 per la riunita e sono stati riconosciuti i compensi legali per € 3.355,98.
Quanto, invece, al calcolo degli interessi, quantificati in € 19.247,51, l'art. 495 c.p.c. prevede che “il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di quarantotto mesi la somma determinata a norma del terzo comma, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito, ovvero, in difetto, al tasso legale”. Nel caso de quo, è intervenuta la sospensione ex lege, ai sensi dell'art. 54 ter l. 27/2020 e il giudice dell'esecuzione ha quantificato gli interessi in € 19.247,51, calcolati alla data di precisazione del credito del 14.2. 2023. Se è vero che è intervenuta la sospensione ex lege,
è anche vero che tale sospensione non blocca gli interessi;
blocca le attività esecutive, ma non la pendenza del debito che comunque continua a maturare e a generare interessi.
Ciò premesso, va detto che la sentenza del Tribunale di Roma, sedicesima sezione civile,
n. 8755/2019 pubbl. il 23.4.2019 (costituente il titolo esecutivo) così dispone: “revoca il decreto ingiuntivo n. 26970 emesso dal Tribunale di Roma in data 18.8.2017; condanna il sig. al pagamento, in favore della Persona_1 Parte_3
a titolo di risarcimento del danno, della complessiva somma di € 42.961,95 oltre
[...] interessi, nella misura legale, dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo;
condanna il sig. alla refusione, in favore di parte opposta, delle spese Persona_1 della presente procedura che liquida, in complessivi € 7.254,00 per compensi oltre rimborso forfettario per spese generali al 15 %, iva e cap come per legge”.
Le SS.UU. della Cassazione hanno affermato che, se il titolo esecutivo giudiziale dispone il pagamento di "interessi legali", senza altra indicazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi per il periodo
Pag. 4 di 6 successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex art. 1284, comma 4, c.c.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo (vds. Cass., SS. UU. 7 maggio 2024, n. 12449). Tale divieto impera non solo nel caso in cui in sede di cognizione è stata negata (esplicitamente o implicitamente) l'applicabilità della norma di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. (o di altra norma di legge che preveda interessi ad un tasso maggiore di quello previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c.), ma anche nel caso in cui sia stato semplicemente omesso ogni accertamento sul punto per mancanza di domanda e/o anche in conseguenza di una eventuale omessa pronuncia del giudice della cognizione (Cass., sez. III, 11 luglio 2024,
n. 19015). Ora, nel caso in esame, il titolo esecutivo si è limitato ad affermare la debenza di interessi legali che, invero, costituiscono gli interessi dovuti a causa del ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie di cui all'art. 1224, comma I, cod.civ. (il quale così recita: “Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura”). Si tratta, secondo l'espresso dettato della disposizione, di “interessi legali”. Tuttavia, proprio poiché il titolo esecutivo non contiene un accertamento esplicito circa la misura degli interessi di mora applicabile, ovvero il saggio degli interessi di cui al I o al IV comma dell'art. 1284 c.c., in adesione ai principi espressi dalle SS.UU. della Cassazione, deve ritenersi che nel caso di specie siano dovuti gli interessi legali esclusivamente nella misura di cui all'art. 1284 c.c., comma I.
Tanto premesso, va detto che il creditore procedente nella procedura esecutiva ha precisato il credito complessivo in euro 71.357,51 così: 1) sorte capitale € 42.916,95; 2) interessi euro 19.778,94; compensi legali € 3.355,98; spese primo pignoramento € 852,53; spese secondo pignoramento € 4.471,11.
Il tasso sulla base del quale si dovevano calcolare tali interessi è quello “legale” fissato dall'art. 1284, comma 1, cod. civ., in applicazione del quale gli interessi dovuti dalla
Sig.ra ammontano ad € 4.890,41 (calcolati dalla data della domanda con Parte_1
Pag. 5 di 6 il decreto ingiuntivo e fino alla data odierna di rideterminazione dell'importo dovuto per la conversione) e non ad € 19.778,94 come calcolati con l'ordinanza del 26.9.2023 con la quale il G.E. ha determinato la somma dovuta in sostituzione del compendio pignorato.
Pertanto, il credito complessivo della va così Controparte_1 rideterminato:
1) Sorte capitale euro 42.916,95;
2) Interessi euro € 4.890,41;
3) Compensi legali euro 3.355,98;
4) Spese primo pignoramento euro 852,53;
5) Spese secondo pignoramento euro 4.471,11. per un totale complessivo di euro 56.486,98 da cui andranno detratti gli importi già corrisposti in sede di conversione.
Va dichiarata inammissibile in questa sede di merito la domanda di riduzione del pignoramento rientrando la stessa domanda nella competenza funzionale del G.E.
Le spese di lite vanno compensate in ragione della difficoltà interpretativa del quadro normativo e fattuale di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in parziale accoglimento della opposizione ridetermina il credito complessivo della in euro 56.486,98 da cui andranno CP_1 Controparte_1 detratti gli importi già corrisposti in sede di conversione;
- dichiara inammissibile la domanda di riduzione del pignoramento;
- compensa le spese di lite.
Tribunale di Roma, 24 settembre 2025
Il Giudice
Fernando Scolaro
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Quarta Sezione Civile
Il giudice Fernando Scolaro ha emesso la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11410 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra rappresentata e difesa dall'Avv. Carmine Alessandro Arieta Parte_1
PARTE ATTRICE
e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Bruno Nigro
PARTE CONVENUTA
Oggetto: opposizione agli atti esecutivi – fase di merito.
FATTO – Con atto di citazione notificato alla la sig.ra Parte_2
nella sua qualità di erede di , introduceva il giudizio di Parte_1 Persona_1 merito a seguito dell'emissione dell'ordinanza del 09.01.2024 con la quale il giudice dell'esecuzione così disponeva: “dichiara il non luogo a provvedere sui provvedimenti indilazionabili e fissa il termine perentorio di giorni 60, decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza, per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis, o altri se previsti, ridotti della meta;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite”.
La sig.ra preliminarmente, rappresentava che la Parte_1 Controparte_1
promuoveva due procedure esecutive immobiliari (poi riunite)
[...] mediante le quali sottoponeva a pignoramento, con la prima l'immobile di proprietà esclusiva del sig. e, con la seconda, la quota di 3/9 del diritto di Persona_1 proprietà di altro immobile e che in data 13.5.2020 il sig. presentava istanza di Per_1 conversione ex art. 495 c.p.c. L'opponente lamentava l'illegittimità dell'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione sul presupposto che lo stesso, tenuto conto del valore del primo immobile pignorato, rispetto al credito per il quale si procedeva, avrebbe dovuto liquidare spese e compensi soltanto per il primo pignoramento, senza provvedere a nessuna liquidazione per il secondo pignoramento nel quale, invece, ha riconosciuto le spese vive sostenute per ciascuna delle due procedure esecutive, oltre ai compensi legali.
Chiedeva, inoltre, la cancellazione del secondo pignoramento trascritto sulla quota di 3/9 dell'immobile in comproprietà tra il debitore esecutato ed i fratelli, con ordine della cancellazione della trascrizione eseguita in data 19.6.2019 presso l'Agenzia delle Entrate
Ufficio Provinciale di Roma, a cura e spese del creditore procedente. Evidenziava, poi, che il giudice dell'esecuzione aveva calcolato gli interessi (aumentandoli da € 9.604,52 a
€ 19.778,94) fino al 7.3.2023 (momento della riassunzione della procedura sospesa ex lege ai sensi dell'art. 54 ter l. 27/2020) e non, correttamente, fino alla data del deposito dell'istanza di conversione del pignoramento o al massimo fino alla data del 1.6.2020, data del deposito delle note congiunte di trattazione. In ultimo chiedeva la liquidazione delle spese della fase sommaria, in uno a quelle della presente fase, e così concludeva in atto di citazione: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, modificare per tutte le ragioni sopra illustrate il provvedimento di quantificazione delle somme da versarsi in sede di conversione del pignoramento, dichiarando che l'importo da versarsi, comprensivo di capitale, interessi, oltre alle spese
d'esecuzione, è pari ad €. 43.941,11 (ovvero €. 55.378,65 da cui va detratta la somma già versata in sede di conversione di €. 11.387,54) da corrispondersi mediante n. 48 rate con cadenza mensile per un importo di €. 916,48 ciascuna;
disporre, sempre per le ragioni indicate, la cancellazione del pignoramento trascritto sulla quota di 3/9 (tre noni) dell'immobile sito in Roma via degli Enotri n. 11, piano 7, contraddistinto al foglio 611 part. 162 sub. 515 zona 2 cat. A/3 classe 3 vani 5 mq 81, rendita €. 1.097,47; in ogni caso, essendo il valore dei beni pignorati sproporzionato rispetto al credito vantato dal creditore procedente, disporre la riduzione del pignoramento ex art. 496 c.p.c. con ordine della cancellazione della trascrizione eseguita in data 19.6.2019 presso l'Agenzia delle
Entrate Ufficio provinciale di Roma per la quota di 3/9 (tre noni) sull'immobile sito in
Roma via degli Enotri n. 11, piano 7, contraddistinto al foglio 611 part. 162 sub. 515 zona 2 cat. A/3 classe 3 vani 5 mq 81, rendita catastale €. 1.097,47, il tutto a cura e spese del creditore procedente. Con vittoria di spese della fase sommaria e del presente giudizio di merito”
Pag. 2 di 6 Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la Pt_2 Controparte_1 la quale si opponeva a quanto dedotto da controparte, ritenendo giusto il provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione. Evidenziava che l'eccezione relativa alla duplicazione dell'esecuzione e delle spese legali era tardiva e, inoltre, precisava che il valore dell'immobile non era determinabile in quanto, non essendoci CTU, non era possibile quantificare il valore dei beni pignorati e la loro eventuale commerciabilità.
Ribadiva, inoltre, che i compensi per l'esecuzione non fossero stati duplicati. Quanto alla riduzione del pignoramento, invece, chiariva che la perizia di stima non era stata effettuata. Riteneva, inoltre, errata l'affermazione relativa alla data del calcolo degli interessi per aver, la sospensione ex art. 54 ter l. 27/2020, stabilito la permanenza della debenza degli interessi legali ex art. 1282 c.c. per l'esistenza di un credito liquido ed esigibile.
Tanto premesso, così concludeva in comparsa di costituzione e risposta: “Voglia il
Tribunale, rigettare l'opposizione. Con vittoria di spese per la fase sommaria e di merito, diritti, onorari aumentati del 30% poiché ricorrenti i presupposti di cui al D.M. n.
55/2014 art. 4 co.
1-bis come modificato dall'art.2 co.1 lett. b) del D.M. 147/2022, rimborso spese generali ex D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, rivalsa I.V.A. e C.N.P.A.F. da distrarre a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
All'udienza del 25.6.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., come introdotto dall'art. 3 cp.10 d.lgs. n. 149/2022, la causa veniva rimessa in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies cod.proc.civ.
DIRITTO – Preliminarmente, la sig.ra rappresenta che il giudice Parte_1 dell'esecuzione avrebbe dovuto liquidare spese e compensi soltanto per il primo pignoramento e quindi, € 857,18 per spese ed € 1.365,00 oltre accessori (per complessivi
€ 1.991,70) per il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio (e non anche per quella istruttoria e/o di trattazione) senza provvedere ad alcuna liquidazione per il secondo pignoramento in considerazione del principio della liceità del cumulo delle procedure. Orbene, occorre chiarire che l'art. 483 c.p.c., consente al creditore di utilizzare cumulativamente diversi mezzi di espropriazione forzata (ad esempio, pignorare sia beni mobili che immobili o crediti presso terzi) sulla base dello stesso titolo esecutivo, al fine di ottenere una soddisfazione del credito più rapida e certa. Inoltre, l'art. 493 c.p.c.
Pag. 3 di 6 stabilisce che “ogni pignoramento ha effetto indipendente, anche se è unito ad altri in unico processo”. Ogni procedura esecutiva è considerata separata e i compensi e le altre spese di giustizia vengono liquidati per ciascuna di esse. Inoltre, nel caso di specie, sono state liquidate le fasi svolte per i due procedimenti. La Cass. n. 13276/2018 chiarisce, invero, che “in caso di riunione di più cause, la liquidazione di un compenso unico, prevista dalle abrogate tariffe professionali, esclusivamente per gli onorari, può aver luogo soltanto per l'attività difensiva prestata dal momento della riunione”.Il giudice dell'esecuzione ha, pertanto, legittimamente riconosciuto le spese vive per € 852,53 per la procedura portante ed € 4.711,11 per la riunita e sono stati riconosciuti i compensi legali per € 3.355,98.
Quanto, invece, al calcolo degli interessi, quantificati in € 19.247,51, l'art. 495 c.p.c. prevede che “il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di quarantotto mesi la somma determinata a norma del terzo comma, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito, ovvero, in difetto, al tasso legale”. Nel caso de quo, è intervenuta la sospensione ex lege, ai sensi dell'art. 54 ter l. 27/2020 e il giudice dell'esecuzione ha quantificato gli interessi in € 19.247,51, calcolati alla data di precisazione del credito del 14.2. 2023. Se è vero che è intervenuta la sospensione ex lege,
è anche vero che tale sospensione non blocca gli interessi;
blocca le attività esecutive, ma non la pendenza del debito che comunque continua a maturare e a generare interessi.
Ciò premesso, va detto che la sentenza del Tribunale di Roma, sedicesima sezione civile,
n. 8755/2019 pubbl. il 23.4.2019 (costituente il titolo esecutivo) così dispone: “revoca il decreto ingiuntivo n. 26970 emesso dal Tribunale di Roma in data 18.8.2017; condanna il sig. al pagamento, in favore della Persona_1 Parte_3
a titolo di risarcimento del danno, della complessiva somma di € 42.961,95 oltre
[...] interessi, nella misura legale, dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo;
condanna il sig. alla refusione, in favore di parte opposta, delle spese Persona_1 della presente procedura che liquida, in complessivi € 7.254,00 per compensi oltre rimborso forfettario per spese generali al 15 %, iva e cap come per legge”.
Le SS.UU. della Cassazione hanno affermato che, se il titolo esecutivo giudiziale dispone il pagamento di "interessi legali", senza altra indicazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi per il periodo
Pag. 4 di 6 successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex art. 1284, comma 4, c.c.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo (vds. Cass., SS. UU. 7 maggio 2024, n. 12449). Tale divieto impera non solo nel caso in cui in sede di cognizione è stata negata (esplicitamente o implicitamente) l'applicabilità della norma di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. (o di altra norma di legge che preveda interessi ad un tasso maggiore di quello previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c.), ma anche nel caso in cui sia stato semplicemente omesso ogni accertamento sul punto per mancanza di domanda e/o anche in conseguenza di una eventuale omessa pronuncia del giudice della cognizione (Cass., sez. III, 11 luglio 2024,
n. 19015). Ora, nel caso in esame, il titolo esecutivo si è limitato ad affermare la debenza di interessi legali che, invero, costituiscono gli interessi dovuti a causa del ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie di cui all'art. 1224, comma I, cod.civ. (il quale così recita: “Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura”). Si tratta, secondo l'espresso dettato della disposizione, di “interessi legali”. Tuttavia, proprio poiché il titolo esecutivo non contiene un accertamento esplicito circa la misura degli interessi di mora applicabile, ovvero il saggio degli interessi di cui al I o al IV comma dell'art. 1284 c.c., in adesione ai principi espressi dalle SS.UU. della Cassazione, deve ritenersi che nel caso di specie siano dovuti gli interessi legali esclusivamente nella misura di cui all'art. 1284 c.c., comma I.
Tanto premesso, va detto che il creditore procedente nella procedura esecutiva ha precisato il credito complessivo in euro 71.357,51 così: 1) sorte capitale € 42.916,95; 2) interessi euro 19.778,94; compensi legali € 3.355,98; spese primo pignoramento € 852,53; spese secondo pignoramento € 4.471,11.
Il tasso sulla base del quale si dovevano calcolare tali interessi è quello “legale” fissato dall'art. 1284, comma 1, cod. civ., in applicazione del quale gli interessi dovuti dalla
Sig.ra ammontano ad € 4.890,41 (calcolati dalla data della domanda con Parte_1
Pag. 5 di 6 il decreto ingiuntivo e fino alla data odierna di rideterminazione dell'importo dovuto per la conversione) e non ad € 19.778,94 come calcolati con l'ordinanza del 26.9.2023 con la quale il G.E. ha determinato la somma dovuta in sostituzione del compendio pignorato.
Pertanto, il credito complessivo della va così Controparte_1 rideterminato:
1) Sorte capitale euro 42.916,95;
2) Interessi euro € 4.890,41;
3) Compensi legali euro 3.355,98;
4) Spese primo pignoramento euro 852,53;
5) Spese secondo pignoramento euro 4.471,11. per un totale complessivo di euro 56.486,98 da cui andranno detratti gli importi già corrisposti in sede di conversione.
Va dichiarata inammissibile in questa sede di merito la domanda di riduzione del pignoramento rientrando la stessa domanda nella competenza funzionale del G.E.
Le spese di lite vanno compensate in ragione della difficoltà interpretativa del quadro normativo e fattuale di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in parziale accoglimento della opposizione ridetermina il credito complessivo della in euro 56.486,98 da cui andranno CP_1 Controparte_1 detratti gli importi già corrisposti in sede di conversione;
- dichiara inammissibile la domanda di riduzione del pignoramento;
- compensa le spese di lite.
Tribunale di Roma, 24 settembre 2025
Il Giudice
Fernando Scolaro
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