Ordinanza collegiale 20 aprile 2021
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 08/07/2025, n. 13443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 13443 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 13443/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00132/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 132 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Maggiore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove n. 21;
per l'annullamento
- dell’illegittimo silenzio rifiuto posto in essere da Roma Capitale sulla istanza-diffida -OMISSIS-, per non avere dalla decadenza del vincolo ( anno 2013) adottato alcun provvedimento di conferimento di una destinazione urbanistica al terreno di proprietà degli attori;
e per ordinare alla resistente di conferire una destinazione urbanistica definitiva al bene di proprietà dei ricorrenti stessi;
e per la condanna di Roma Capitale al pagamento della somma pari ad euro 126.000,00 annui dalla decadenza del vincolo all'emissione della sentenza a titolo di risarcimento od in subordine indennizzo nei confronti dei ricorrenti;
in subordine per la condanna di Roma Capitale al pagamento della somma pari ad euro 37.500,00 annui dalla decadenza del vincolo all'emissione della sentenza a titolo di risarcimento od in subordine indennizzo nei confronti dei ricorrenti;
per l’annullamento della determinazione dirigenziale protocollo n. -OMISSIS- del 3.2.2021 notificata allo scrivente procuratore a mezzo PEC in data 4 febbraio 2021, con la quale è stato disposto il rigetto dell’istanza presentata dai ricorrenti;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 aprile 2025 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I fatti di causa sono i seguenti.
I ricorrenti sono proprietari del terreno descritto in atti, sito in Roma via Prenestina, terreno che sin dall'anno 2008 è stato incluso dal Piano Regolatore nella tavola dei “sistemi e regole” con destinazione “verde pubblico e servizi pubblici di livello locale”.
Secondo le norme tecniche del PRG, l'area era gravata da vincolo preordinato ad esproprio.
In data 11 novembre 2019, gli istanti, ritenendo che il vincolo in questione doveva considerarsi decaduto e che mai era stato reiterato dall'ente comunale, diffidavano l'amministrazione ad assegnare una nuova destinazione urbanistica al terreno e a indennizzare i proprietari per il ritardo nel provvedere.
A fronte del mancato riscontro da parte del comune, è stato incardinato l'odierno ricorso, con il quale gli istanti hanno chiesto al TAR di annullare il silenzio-rifiuto frapposto dall'ente comunale per non avere adottato alcun provvedimento di conferimento di nuova destinazione urbanistica all'area, di ordinare all'ente di conferire l’anelata destinazione al bene e di condannare l'amministrazione comunale al pagamento delle somme indicate in atti a titolo di risarcimento e/o indennizzo.
I ricorrenti hanno poi proposto motivi aggiunti con cui hanno gravato il provvedimento espresso di diniego assunto dall’ente comunale in data 3 febbraio 2021.
Si è costituita in giudizio Roma Capitale, contestando il ricorso a mezzo di ampie deduzioni difensive e chiedendone la reiezione.
La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione all'udienza di smaltimento dell'11 aprile 2025.
Il ricorso non può essere accolto.
Preliminarmente, deve osservarsi come i ricorrenti hanno mancato di impugnare il Piano Regolatore Generale che, giusta deliberazione di C.C. n.18 del 12 febbraio 2008 e successiva deliberazione n.48 del 7 giugno 2016, ha confermato la destinazione originaria dell'area, che ricade, secondo le prescrizioni del piano medesimo, nella componente “verde pubblico e servizi pubblici di livello locale” del sistema dei servizi e delle infrastrutture, come meglio espresso in atti. Dal che un profilo di improcedibilità del ricorso.
Tanto precisato, deve, nel merito, confutarsi l'argomentazione di parte ricorrente secondo cui sarebbe sorto in capo all'amministrazione un obbligo di adempiere e di conferire una nuova destinazione urbanistica alla zona interessata dal vincolo.
Ed invero deve osservarsi che, come affermato dalla giurisprudenza, i vincoli derivanti dell'approvazione dello strumento urbanistico generale capitolino hanno carattere conformativo e non anche espropriativo.
Con riguardo a casi del tutto analoghi a quello di cui si verte, è stata infatti chiarita la natura conformativa della destinazione, che non comporta la perdita definitiva della proprietà privata, ma semplicemente impone limitazioni e condizioni restrittive agli interventi edilizi in funzione di obiettivi di tutela dell'interesse pubblico generale.
Il che esclude la debenza di indennizzi per le limitazioni previste, che non hanno scadenza temporale. E ciò perché i vincoli di destinazione imposti dal PRG per attrezzature e servizi, realizzabili anche ad iniziativa privata o promiscua in regime di economia di mercato, pur avendo carattere particolare, sfuggono allo schema ablatorio e alle connesse garanzie costituzionali in termini di alternatività fra indennizzo e durata predefinita, per l’appunto non atteggiandosi a vincoli espropriativi, bensì soltanto conformativi funzionali all'interesse pubblico generale.
Nel caso di specie, le aree, a seguito dell'approvazione del nuovo strumento urbanistico, sono state evidentemente classificate per la soddisfazione di carattere generale; e tale natura è coerente col fatto che tale vincolo riguarda una generalità di beni e di soggetti, in ragione della ridetta funzione generale di salvaguardia dell'ambiente, del paesaggio e della salute pubblica.
Deve dunque ribadirsi che la destinazione a verde pubblico attrezzato, come prevista dal PRG, non ha dunque natura ablatoria, qualificandosi solo come vincolo di natura conformativa della proprietà, conseguente alla zonizzazione effettuata dagli strumenti urbanistici per definire i caratteri generali dell'edificabilità in ciascuna delle zone in cui è suddiviso il territorio comunale, ponendo limitazioni del tutto coerenti con l'interesse pubblico generale.
Difettano i requisiti della natura espropriativa del vincolo, che la giurisprudenza ha individuato:
- nella presenza di una imposizione a titolo particolare incidente su beni determinati, asl fine di localizzare un intervento edilizio che per natura e scopo, sia di esclusiva appropriazione e fruizione collettiva;
- nel fatto che la relativa realizzazione risulti incompatibile con le proprietà privata e perciò presupponga ineluttabilmente, per il suo compimento, l'espropriazione del bene;
- nella circostanza che l'imposizione determini l'inedificabilità del bene colpito e dunque lo svuotamento del contenuto del diritto di proprietà, incidendo sul suo godimento, tanto da renderlo inutilizzabile rispetto alla sua destinazione naturale ovvero da diminuire in modo significativo il valore di scambio.
In modo condivisibile, la difesa capitolina, a conferma di quanto sopra, richiama altresì gli articoli 83, comma 4 e 85 delle NTA, dalle quali pure si inferisce la destinazione dell'area, che mantiene la sua natura conformativa.
L'assunto su cui si basa il ricorso, secondo cui la destinazione avrebbe carattere vincolistico e sarebbe soggetta a decadenza quinquennale, non può essere condiviso, con riveniente insussistenza di un obbligo (inadempiuto) dell'amministrazione di riassegnare nuova destinazione all’asserito vincolo scaduto.
Ne deriva la correttezza dell’operato amministrativo, avendo per altro il comune poi riscontrato negativamente l’istanza con espressa determinazione dirigenziale del 3 febbraio 2021), con ciò concludendo il procedimento in modo del tutto coerente con la natura delle aree in questione.
Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso deve dunque essere respinto perché infondato. Sussistono, tuttavia, le condizioni di legge per compensare le spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Barbara Cavallo, Presidente FF
Filippo Maria Tropiano, Consigliere, Estensore
Francesca Mariani, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Maria Tropiano | Maria Barbara Cavallo |
IL SEGRETARIO