Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/04/2025, n. 1281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1281 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3754/2024 R.G. TRIB.
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA
CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. Mario Cigna Presidente Relatore
dr.ssa Alessandra Cesi Giudice dr.ssa Caterina Stasi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3754/2024 promossa dal
Sig. (cognome) (nome), nato il [...] in [...], Pt_1 Pt_2
rappresentato e difeso dall'avv. D'AMICO ANTONELLO , presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE nei confronti di
in persona del pro Controparte_1 CP_2
tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avvocatura dello Stato di Lecce
RESISTENTE
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il giorno 2.06.2024 il ricorrente, come sopra identificato, ha chiesto a questo Tribunale di ordinare alla Questura il rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari, previo accertamento del suo diritto ad ottenere la cd. protezione speciale,
Il di si è costituito con memoria del Controparte_1 CP_1
23.12.2024, chiedendo il rigetto di tutte le avverse domande.
Acquisite le informative di legge, ossia certificato del casellario giudiziale e carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Lecce, nonché informativa da parte della
Questura, non si evincono pregiudizi penali né precedenti di polizia a carico del ricorrente.
All'udienza del 4-4-2025, previa discussione della causa innanzi al collegio e a seguito di termine concesso alle parti per il deposito di note scritte, il fascicolo veniva trattenuto per la decisione.
La domanda non appare meritevole di accoglimento.
Con l'entrata in vigore dell'art. 7 della l. n. 50/2023 sono stati soppressi il terzo ed il quarto periodo dell'art. 19 comma 1.1 del d. lgs. n. 286/1998 TUI, ed è stato altresì abolito il secondo periodo del comma 1.2 del d. lgs. 298 cit. che prevedeva la possibilità di richiedere la cd.
“protezione speciale” con istanza rivolta direttamente al Questore.
Come noto, infatti, la protezione speciale, prima dell'entrata in vigore del DL 20/2023, cd.
“decreto Cutro”, convertito, con modificazioni, nella cit. L. 5072023, poteva essere riconosciuta sia nell'ambito di una domanda di protezione internazionale (con valutazione rimessa alla
Commissione Territoriale e successiva trasmissione al Questore ai fini del rilascio) sia a seguito di domanda rivolta direttamente al Questore, il quale decideva sull'istanza previo parere della stessa Commissione. Quest'ultima possibilità, tuttavia, è stata soppressa dal D.L
20/2023 e, per l'effetto, a far data dal 6.05.2023 non è più consentito presentare Pt_3
domanda rivolta alla Questura al fine di ottenere il rilascio del permesso di soggiorno de quo, atteso che tale istanza può essere vagliata dalla Commissione territoriale nell'ambito del più ampio esame della richiesta di protezione internazionale.
Allo stato attuale l'art 19 comma 1.2. del Dlgs n. 286/1998 prevede solo che “nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale”, sicché del tutto soppressa risulta la procedura amministrativa prevista in via autonoma dalla precedente versione dell'art. 19 comma 1.2.
Fatte tali necessarie premesse ermeneutiche, nel caso di specie il ricorrente ha presentato direttamente in Tribunale domanda finalizzata all'accertamento al fine dell'ottenimento del rilascio del permesso di soggiorno ex art. 19 comma 1.2 d. lgs. 286 cit. ovvero vedersi accertare nel merito il diritto ad ottenere la protezione speciale secondo la disciplina previgente.
Ebbene, il Collegio ritiene la domanda infondata, dal momento che la fonte legislativa citata dal ricorrente a sostegno della richiesta risulta abrogata dal legislatore e che, pertanto, è venuta meno la competenza del Questore a rilasciare il permesso di soggiorno qualora, come nella specie, l'istante abbia presentato la richiesta di protezione speciale in via autonoma, secondo l'iter amministrativo sopra esaminato e già previsto dall'art. 19 comma 1.2
TUI, oggi non più in vigore.
Al riguardo va rilevato che il “decreto Cutro” non ha privato il ricorrente della possibilità di ottenere il riconoscimento della protezione speciale, lasciandolo privo di tutela – ciò che avrebbe determinato l'insorgenza di un dubbio sulla legittimità costituzionale della novella, per contrarietà all'art. 10 Cost. - ma ha riformulato la disciplina con cui ottenere la tutela del diritto, limitandosi ad escludere la possibilità che tale richiesta sia presentata in via autonoma e direttamente al Questore, restando, invece unica, oltreché invariata, la possibilità che tale diritto sia riconosciuto nell'ambito della più ampia richiesta di protezione internazionale.
Pertanto, la domanda proposta deve essere rigettata.
Sulle spese del giudizio
Con riferimento, infine, alle spese di giudizio, poiché per il la costituzione CP_1
in giudizio della Commissione territoriale è avvenuta a mezzo di un suo funzionario autorizzato (il Presidente della Commissione), si osserva che “nell'ipotesi in cui l'Amministrazione (…) si sia difesa a mezzo di un proprio funzionario e non a mezzo di procuratore mandatario, spettano alla parte pubblica vincente esclusivamente le spese vive, debitamente documentate con apposita nota” (Cass. Civ. Sez. 1, 2/9/2004 n. 17674, in relazione a giudizio di opposizione a sanzioni amministrative, ma con motivazioni valide anche per i giudizi quali il presente).
Di conseguenza, nonostante la soccombenza del ricorrente, non essendo stato documentato alcun esborso da parte della Commissione, non vi è pronuncia sulle spese.
PQM
Il Tribunale di Lecce, Sezione Specializzata per le controversie in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini nell'Unione Europea, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza respinta, così provvede:
rigetta la domanda;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso nella camera di consiglio del 14-4-2025
Il Presidente Relatore
Dott. Mario Cigna
Il presente provvedimento è stato redatto su predisposizione della minuta da parte del GOP dr.ssa Linda Fabiana Nicoletti, ai sensi della delibera del CSM dell'1.06.2017.