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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/10/2025, n. 5605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5605 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
R.G. 3583/2025
Così composta:
Benedetta Orsetta Thellung de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento R.G. 3583/2025
Promosso da
( C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
Elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to Antonella Palma che lo rappresenta e difend per mandato in atti
APPELLANTE
Nei confronti di
( C.F. ) in persona della mandataria Controparte_1 P.IVA_1 [...]
Controparte_2
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Giuseppe Caputi che la rappresenta e difende per mandato in atti
( C.F. ) Controparte_3 CodiceFiscale_2
APPELLATE
OGGETTO : impugnazione sentenza 7981 /2025 del Tribunale di Roma nel procedimento rg 76250/2021 opposizione a decreto ingiuntivo – violazione normativa concorrenza – contratti bancari.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello impugnava la sentenza del Tribunale di Parte_1
Roma 7981/2025 chiedendone la riforma.
L'appellata si costituiva chiedendo il rigetto dell'impugnazione. Controparte_1
L'altro appellato, , non si costituiva. Controparte_3
Con istanza depositata il trenta settembre 2025 il difensore dell'appellante depositava dichiarazione congiunta con cui le parti costituite dichiaravano reciprocamente, la prima di rinunciare e la seconda di accettare la rinuncia, rispetto al giudizio di appello, con compensazione delle spese.
Deve essere dichiarata la contumacia di , non costituito nonostante la rituale Controparte_3 notifica dell'atto di appello.
La rinuncia e l'accettazione sono state ritualmente proposte in quanto contenute in un documento sottoscritto dai difensori delle parti a ciò titolati in forza di procura ad hoc.
Sussistono quindi i presupposti per l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c..
Le spese di appello sono compensate tra le parti costituite come dalle stesse richiesto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara la contumacia di e Controparte_3 dichiara l'estinzione del giudizio. Compensa le spese di lite del presente grado.
Roma, camera di consiglio del tre ottobre 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci Benedetta Thellung de Courtelary
2
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
R.G. 3583/2025
Così composta:
Benedetta Orsetta Thellung de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento R.G. 3583/2025
Promosso da
( C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
Elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to Antonella Palma che lo rappresenta e difend per mandato in atti
APPELLANTE
Nei confronti di
( C.F. ) in persona della mandataria Controparte_1 P.IVA_1 [...]
Controparte_2
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Giuseppe Caputi che la rappresenta e difende per mandato in atti
( C.F. ) Controparte_3 CodiceFiscale_2
APPELLATE
OGGETTO : impugnazione sentenza 7981 /2025 del Tribunale di Roma nel procedimento rg 76250/2021 opposizione a decreto ingiuntivo – violazione normativa concorrenza – contratti bancari.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello impugnava la sentenza del Tribunale di Parte_1
Roma 7981/2025 chiedendone la riforma.
L'appellata si costituiva chiedendo il rigetto dell'impugnazione. Controparte_1
L'altro appellato, , non si costituiva. Controparte_3
Con istanza depositata il trenta settembre 2025 il difensore dell'appellante depositava dichiarazione congiunta con cui le parti costituite dichiaravano reciprocamente, la prima di rinunciare e la seconda di accettare la rinuncia, rispetto al giudizio di appello, con compensazione delle spese.
Deve essere dichiarata la contumacia di , non costituito nonostante la rituale Controparte_3 notifica dell'atto di appello.
La rinuncia e l'accettazione sono state ritualmente proposte in quanto contenute in un documento sottoscritto dai difensori delle parti a ciò titolati in forza di procura ad hoc.
Sussistono quindi i presupposti per l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c..
Le spese di appello sono compensate tra le parti costituite come dalle stesse richiesto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara la contumacia di e Controparte_3 dichiara l'estinzione del giudizio. Compensa le spese di lite del presente grado.
Roma, camera di consiglio del tre ottobre 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci Benedetta Thellung de Courtelary
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