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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 23/06/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2766/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g. 2766/2023 a seguito di ricorso in riassunzione proposto da:
(CF. ) con l'avv. Laura Rampionesi Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia
PARTE CONVENUTA
Conclusioni delle parti
Parte attrice: “Nel merito In via principale: Accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare
l'atto di ingiunzione di pagamento prot. Uscita n. 0057570 del 16.08.2022 emesso dalla CP_1
impugnato in quanto illegittimo, con vittoria di spese competenze ed onorari di lite;
[...] CP_1
In via subordinata: Rideterminare l'importo della somma dovuta dal ricorrente nella misura minima secondo giustizia, tenuto conto della natura del credito, rideterminando il dies a quo della pretesa creditoria quanto meno nell'anno 2022 e il relativo quantum per tutto quanto esposto. In ogni caso
Stante la delibera di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato già depositata, chiede la liquidazione dei propri onorari e spese secondo i parametri di legge.
Parte convenuta: 1) in via principale, nel merito, respingere il ricorso avversario siccome infondato;
2) in via subordinata, nel merito, rideterminare l'importo del credito restitutorio ai sensi dell'art. 23,
c. 6, D.lgs. n. 142/2015 nella somma ritenuta di giustizia e conseguentemente condannare Pt_1
al suo pagamento nei confronti della;
[...] Controparte_2 3) in ogni caso, con vittoria, o quantomeno compensazione, di spese e onorari, previo accertamento dell'eventuale ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in riassunzione proposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 C.P.A. depositato in data
17.11.2023, ha riproposto, innanzi al giudice ordinario, opposizione all'ingiunzione Parte_1
di pagamento - provvedimento prot. uscita n. 0057570 del 16.08.2022, notificato in data 19.08.2022
- con il quale la gli aveva ingiunto, come Controparte_2 prescritto dall'art. 23, c. 6, D.lgs. n. 142/2015, di versare la somma di € 10.804,52, a titolo di restituzione dei costi sostenuti per le misure di accoglienza rese nei suoi confronti a seguito di revoca intervenuta ai sensi dell'art. 23, c. 1, lett. d, D.lgs. n. 142/2015.
Parte ricorrente, premessi gli esiti del processo amministrativo promosso innanzi al TAR Brescia, definito con sentenza con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione, rilevava: che il sig. , cittadino, straniero richiedente protezione internazionale, era Parte_1
Cont stato ospitato presso il Centro di Accoglienza Straordinaria di Ostiglia (MN) gestito dal
[...]
tramite la cooperativa Alce Nero;
che il Sig. , giunto in Italia nel 2020, aveva iniziato, CP_4 Pt_1
nel 2021, a svolgere attività lavorativa, in particolare a partire dal 15.03.2021, con contratto a tempo determinato presso la GEO SR e, nel corso del 2021, per brevi e brevissimi periodi con altri datori di lavoro, sempre a tempo determinato;
che, come si evinceva dai CUD prodotti, l'unico rapporto di lavoro iniziato il 15.03.2021 era stato quello con il datore Geo SR e, in merito a tale rapporto di lavoro, come ben specificato nell'ultima parte della CU 2021 emessa dal suddetto datore di lavoro, il reddito imponibile era stato pari a 2.406,24, mentre, per il successivo rapporto di lavoro intercorso dal 02.08.2021 al 31/12/2021, il reddito imponibile era stato pari a Euro 2.843,67; che, in merito agli altri rapporti di lavoro svolti nel 2021, il contratto con si era svolto dal 01/04/2021 Controparte_5
per 49 giorni lavorativi con un reddito imponibile pari a Euro 1.300,14, il contratto con Società
Agricola di Ferrara si era svolto dal 29/06/2021 al 31/07/2021 per 12 giorni lavorativi con retribuzione pari a Euro 516,63, il contratto con AI UR per 3 giorni lavorativi nel periodo intercorrente dal 10/09/2021 al 30/09/2021 con retribuzione pari a Euro 146,97, il contratto con QU MI per un solo giorno lavorativo nel mese di settembre 2021, con retribuzione pari a Euro 54,22; che, nel medesimo anno 2021, il sig. era venuto a conoscenza, tramite il personale del CAS di Pt_1
appartenenza, della possibilità di richiedere la prestazione erogata da INPS e denominata “reddito di emergenza” disciplinato dal DL 41/2021 che prevedeva l'erogazione di un sostegno economico per situazioni di particolare vulnerabilità con una somma erogata da INPS non imponibile ai fini IRPEF;
che l'istanza allo scopo presentata dal ricorrente era stata accolta e il sig. aveva ricevuto Pt_1
da INPS il pagamento di Euro 400,00 rispettivamente in data 26.08.2021, in data 20.09.2021, in data 07.10.2021 e in data 23.11.2021; che, nel 2022, il ricorrente aveva proseguito il rapporto lavorativo con la GEO SR con contratto a tempo determinato sino al 30.06.2022 a seguito del quale il ricorrente si era trovato privo di occupazione;
che, in data 13.07.2022, veniva comunicato al ricorrente l'avvio del procedimento di revoca delle misure di accoglienza, dando atto che INPS, con nota resa in data
31.05.2021 (quindi oltre un anno prima), aveva comunicato che il sig. avrebbe percepito un Pt_1
reddito superiore all'importo dell'assegno sociale;
che il ricorrente aveva fatto pervenire in assoluta buona fede le proprie buste paga relative al 2022 (da gennaio a giugno) riferendo del suo stato di disoccupazione;
che, con provvedimento n. 55405 del 05.08.2022 notificato in data 11.08.2022, la
Prefettura di dando atto della documentazione pervenuta attestante retribuzione per il 2022 CP_1
pari a Euro 4.371,22 alla data del 30 giugno 2002 (da leggersi 2022) e , contestualmente, dando atto che era precedentemente pervenuta da INPS comunicazione in data 31.05.2022 da cui sarebbe emerso un reddito da lavoro dipendente per l'anno 2021 pari a Euro 8.033,30, revocava le misure di accoglienza al sig. ; che, cinque giorni dopo, in pieno periodo di sospensione feriale dei termini Pt_1
processuali, ossia in data 16.08.2022, la Prefettura di aveva emesso provvedimento con il CP_1
quale, rilevato che il decreto prefettizio succitato non era stato impugnato e che era stata accertata la disponibilità di mezzi economici in capo al ricorrente, con esplicito ed unico riferimento ad una comunicazione ricevuta in data 05.07.2021 dal referente del CAS, nota non citata nel decreto di revoca, aveva ingiunto al ricorrente di versare la somma di euro 10.794,52 sulla base di un costo
(presunto) giornaliero di 26.9 euro per ben 401 giorni ossia dal 06.07.2021 al 10.08.2022, quindi sino alla cessazione dell'accoglienza; che, nel suddetto provvedimento, del tutto fumoso nei numeri ed arbitrario nella sostanza, si faceva riferimento ad una presunta e mai citata precedentemente comunicazione di oltre un anno prima (del 05.07.2021), con il quale il referente del CAS si era limitato a dare atto dell'inizio dell'attività lavorativa, quando nel provvedimento di revoca si era fatto riferimento ad una comunicazione di INPS del 31.05.2022. Parte ricorrente rilevava la violazione e falsa applicazione dell'art. 23 comma 6 d.lgs 142/2015 interpretato alla luce della direttiva
33/2013/UE, l'eccesso di potere per erronea interpretazione della legge, il difetto/incongruenza ed irragionevolezza nella motivazione, la mancata comunicazione ex art 10 - bis della L. n. 241/90 e il difetto di istruttoria da parte dell'autorità amministrativa. Segnatamente, il ricorrente evidenziava che, in data 05.07.2021, data indicata dalla quale dies a quo per la restituzione degli esborsi, il CP_1
ricorrente aveva ottenuto la retribuzione da GEO SR per il rapporto di lavoro intercorso dal
15.03.2021 al 30.06.2021 il (reddito imponibile indicato in CU sino al 30.06.2021 pari a 2.406,24) e aveva ottenuto la retribuzione per il contratto di lavoro stipulato con dal Controparte_5
01/04/2021 per 49 giorni lavorativi (reddito imponibile pari a Euro 1.300,14) per un totale di Euro 3.706,38, essendo quindi oggettivamente impossibile che, in data 05.07.2021, il ricorrente avesse superato l'importo di cui all'assegno sociale;
che, pertanto, era del tutto illegittima la richiesta della avente ad oggetto il pagamento di una somma (peraltro presuntivamente determinata) e CP_1
relativa a 401 giorni;
che il dies a quo indicato dall'autorità amministrativa era del tutto erroneo, perché se il superamento della somma era avvenuto, ciò si sarebbe semmai verificato dopo il
31.12.2021 e nel momento in cui il ricorrente, nel 2022, avrebbe avuto a sue mani le CU prodotte;
che, nel caso di specie, tenuto conto di tutti i redditi prodotti nel 2021, nelle somme imponibili IRPEF indicate nelle varie CU consegnate al lavoratore nel 2022, poco prima del provvedimento di revoca, non si contestava il superamento dell'importo dell'assegno sociale, ma la contraddittorietà delle date in cui sarebbe avvenuto tale presunto accertamento che si faceva erroneamente retroagire, in danno del ricorrente, al mese di luglio 2021 quando era evidente che il ricorrente, in data 05.07.2021, non aveva superato tale soglia;
che, in ogni caso, la revoca per disponibilità di mezzi economici sufficienti era stata disposta sulla base di calcoli contraddittori e non risultanti alle date indicate e comunque in assenza dei presupposti legittimanti, ovvero l'occultamento di risorse e il superamento stabile dello stato di indigenza;
che la richiesta di rimborso non teneva conto della situazione complessiva del richiedente, privo di stabile occupazione in quanto, a seguito di un periodo di disoccupazione iniziato in data 01.07.2022, ben prima della notifica della revoca dell'accoglienza e della richiesta di pagamento, aveva ripreso a svolgere attività lavorativa percependo l'esigua somma di Euro 101,00 per il mese di settembre 2022; che l'entità del rimborso richiesto, non prevista né prevedibile per il ricorrente, era illegittima perché parametrata non sulle misure di accoglienza materiali di cui il medesimo aveva usufruito, ma sugli importi versati dall'Amministrazione alla cooperativa per il più generale servizio di accoglienza ed era sproporzionata non solo rispetto alle risorse accertate dell'interessato, ma anche rispetto all'accoglienza materiale di cui egli aveva beneficiato. Parte ricorrente concludeva nei termini in epigrafe indicati.
Si costituiva nel giudizio così riassunto la , a mezzo della Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Brescia, rilevando: che il fondamento della pretesa erariale, nell'an, appariva ormai non contestabile, siccome il (distinto) provvedimento di revoca delle misure di accoglienza – presupposto per il rimborso dei costi da parte di chi ne abbia indebitamente usufruito
– era ormai consolidato;
che, come evidenziato dal , a differenza del provvedimento CP_6
di revoca (art. 23, c. 1, lett. d, D.lgs. n. 142/2015) il quale sottende valutazioni discrezionali di interesse pubblico circa i presupposti di esercizio del potere, la successiva attività recuperatoria di cui all'art. 23, c. 6, D.lgs. n. 142/2015 – esercitabile all'occorrenza mediante ingiunzione di pagamento
– costituisce riflesso immediato (e vincolato) del provvedimento di decadenza accertativa dalle misure di accoglienza, inteso al mero accertamento di un'obbligazione restitutoria;
che, pertanto, alla circostanza di fatto del superamento dell'importo annuo dell'assegno sociale – cui l'art. 14, c. 3,
D.lgs. n. 142/2015 accorda il concetto di “sufficienza” dei mezzi di sussistenza del richiedente – conseguiva un diritto restitutorio da parte dell'Amministrazione e il relativo esercizio assumeva carattere vincolato, dunque sottratto al criterio di proporzionalità cui l'art. 23, c. 2-bis assoggetta (a monte) “le misure di cui al presente articolo”, ossia la revoca o la riduzione delle misure di accoglienza;
che, circa il quantum, la determinazione del debito restitutorio era frutto di un mero calcolo matematico, sottratto a qualsiasi forma di discrezionalità; che, ai fini del calcolo,
l'Amministrazione aveva ipotizzato una moltiplicazione del costo giornaliero per l'assistenza dell'interessato con il numero di giorni in relazione ai quali la prestazione era stata accertata essere non dovuta: valutazione, questa, che non prestava il fianco a censura;
che era incontestato e comunque documentale come, al termine dell'anno 2021, il sig. avesse percepito redditi per Pt_1 un importo (€ 8.033,30) superiore all'importo dell'assegno sociale stabilito per quell'anno (€
5.983,64), con la conseguenza che, in via di mero subordine, si imporrebbe comunque di ricalcolare l'obbligazione risarcitoria in riferimento (almeno) al periodo ricompreso tra l'01.01.2022 e l'11.08.2022 (data della revoca delle misure di accoglienza), per un totale di 222 giorni;
che, dunque, moltiplicando l'importo del costo giornaliero di € 26,919 per il numero di (quantomeno) 222 giorni di indebita fruizione delle misure di accoglienza, risultava un importo di almeno € 5.979,01; che, in ulteriore subordine, si demandava al giudicante di rideterminare il quantum del credito restitutorio, adoperando un criterio equitativo di giustizia. Parte resistente concludeva nei termini in epigrafe indicati.
La causa, istruita sulla base dei documenti versati agli atti dalle parti, all'udienza del 7.1.2025 di cui si disponeva la trattazione con le modalità previste dall'art. 127- ter c.p.c., veniva trattenuta in decisione con concessione di termini ex art. 190 comma 1 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
L'opposizione all'ingiunzione di pagamento proposta da nei confronti della Parte_1 CP_1
può trovare parziale accoglimento.
[...]
E' infondata l'eccezione del ricorrente secondo cui la , dopo pochi giorni dalla revoca delle CP_1
misure di accoglienza avrebbe ingiunto, senza alcun preavviso ex art 10- bis L. 241/90, il pagamento della somma di euro 10.794,52. Va precisato che l'art. 10-bis della L. 241/1990 disciplina l'istituto del c.d. “preavviso di rigetto” che presuppone un'istanza del privato, istanza che, nella specie, non è ravvisabile considerato che il procedimento segue a iniziativa d'ufficio dell'Amministrazione a seguito del venir meno delle condizioni che consentivano l'erogazione della prestazione. E' peraltro documentale la circostanza che la ha adottato, in data 05.08.2022, il provvedimento di CP_1
revoca delle misure di accoglienza notificato al ricorrente in data 11.08.2022 e, contestualmente, ha dato comunicazione che, con separato provvedimento, sarebbe stato richiesto il rimborso dei costi sostenuti in esecuzione alle misure di accoglienza. Va rilevato, ancora, che, come evidenziato dalla difesa erariale, la richiesta di rimborso è atto vincolato - per il quale il preavviso non si rende necessario - una volta che siano state revocate le misure di accoglienza in ragione del superamento dell'importo dell'assegno sociale, superamento nella fattispecie non contestato.
Circa il merito della pretesa di restituzione avanzata dalla per euro 10.794,52 Controparte_1
sulla base di un costo (presunto) giornaliero di 26.9 euro per 401 giorni, ossia dal 06.07.2021 al
10.08.2022, si premette quanto segue.
La disciplina del procedimento di revoca delle misure di accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale dettata dall'art. 23 del d.lgs. n. 142 del 2015 costituisce attuazione dell'articolo 20, paragrafi da 1 a 3 della direttiva 2013/33, che attribuisce agli Stati membri la possibilità di ridurre o revocare, a seconda dei casi, le condizioni materiali di accoglienza nelle ipotesi in cui sussista un rischio di abuso del sistema da parte dei richiedenti stessi. Il procedimento impone il rispetto delle garanzie di partecipazione del richiedente, in maniera che sia consentito a quest'ultimo di giustificare il comportamento contestatogli e all'Amministrazione di acquisire le informazioni necessarie per svolgere un esame completo, obiettivo ed individuale, inerente alla concreta fattispecie ed alla situazione dell'interessato, prodromico all'esercizio del potere discrezionale di revoca, condizionato altresì ad una valutazione di proporzionalità del provvedimento, in quanto destinato ad incidere su esigenze primarie di persone in stato di bisogno. Fondandosi il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza non sulla mera verifica di condizioni predeterminate dalla normativa, ma su valutazioni discrezionali di interesse pubblico circa i presupposti di esercizio del potere, gli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie e le eventuali condizioni della persona portatrice di esigenze particolari (valutazioni cui corrisponde un obbligo istruttorio e motivazionale gravante sull'Amministrazione), si comprende perché l'art. 23, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015 attribuisca al Tribunale Amministrativo Regionale competente la giurisdizione sul ricorso avverso tale provvedimento. Il sesto comma dell'art. 23 cit. aggiunge che, nell'ipotesi di revoca, disposta ai sensi del comma 1, lettera d) (accertamento della disponibilità da parte del richiedente di mezzi economici sufficienti), il medesimo richiedente è tenuto a rimborsare i costi sostenuti per le misure di cui ha indebitamente usufruito.
Nel caso di specie, l'azione spiegata dal ricorrente contro il decreto prefettizio che ordina il rimborso dei costi sostenuti contesta esclusivamente tale provvedimento restitutorio e non i presupposti legittimanti l'adozione di un formale provvedimento di revoca delle misure di accoglienza, il quale attiene al momento autoritativo del rapporto. In fattispecie identica, con ordinanza delle S.U. n. 4842/2025, è stata dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, riguardando la pretesa soltanto l'intimazione di pagamento.
L'oggetto del presente giudizio è quindi – a fronte del dato acquisito della legittimità della revoca – la quantificazione delle somme dovute dall'attore in restituzione ed oggetto della ingiunzione di pagamento.
Ciò premesso, parte ricorrente ammette il superamento dell'importo dell'assegno sociale, ma rileva che la pretesa erariale è del tutto sproporzionata., se si tiene conto del dato documentale che, al
5.7.2021 - giorno indicato dalla quale dies a quo per la restituzione degli esborsi -, il CP_1
ricorrente aveva ottenuto la retribuzione da GEO SR per il rapporto di lavoro intercorso dal
15.03.2021 al 30.06.2021 (reddito imponibile indicato in CU sino al 30.06.2021 pari a 2.406,24) e aveva ottenuto la retribuzione per il contratto di lavoro stipulato con dal Controparte_5
01/04/2021 per 49 giorni lavorativi (reddito imponibile pari a Euro 1.300,14) per un totale di Euro
3.706,38, in tal modo risultando oggettivamente impossibile che, in data 05.07.2021, il ricorrente avesse superato i limiti stabiliti con riferimento all'assegno sociale.
Va detto che, in relazione al computo dell'importo ingiunto, la Prefettura ha riferito che lo stesso è stato calcolato a partire dal giorno successivo alla comunicazione, effettuata dal gestore del CAS, in merito all'inizio dello svolgimento dell'attività lavorativa da parte del richiedente e che il dato del mancato superamento dell'importo dell'assegno sociale al 5.7.2021 non è contestato da parte resistente.
Ne consegue che, ferme le dette circostanze non contestate e documentali, può affermarsi che, con riferimento ai redditi percepiti dal ricorrente nel 2021, non è stata esattamente determinata dall'autorità procedente la data a partire dalla quale tale superamento si sarebbe in concreto verificato.
Pertanto, l'opposizione merita e accoglimento con riguardo al periodo di tempo in relazione al quale l'attore ha indebitamente fruito del beneficio oggetto di revoca.
Con riferimento all'anno 2021 sono indicati il rapporto di lavoro intercorso dal 15.03.2021 al
30.06.2021 con il datore Geo SR, laddove il reddito imponibile del ricorrente è stato pari a 2.406,24
e, nel successivo rapporto di lavoro - intercorso dal 02.08.2021 al 31/12/2021 - laddove il reddito imponibile è stato pari a Euro 2.843,67. Inoltre, risultano, prima della data del 5.7.2021, altri rapporti di lavoro, ossia il contratto con che si è svolto dal 01/04/2021 per 49 giorni Controparte_5
lavorativi con un reddito imponibile pari a Euro 1.300,14, mentre il contratto con Parte_2
si è svolto dal 29/06/2021 al 31/07/2021 per 12 giorni lavorativi con retribuzione pari a
[...]
Euro 516,63; successivi sono il contratto con AI UR per 3 giorni lavorativi nel periodo intercorrente dal 10/09/2021 al 30/09/2021 con retribuzione pari a Euro 146,97 e il contratto con QU MI per un solo giorno lavorativo nel mese di settembre 2021, con retribuzione pari a
Euro 54,22.
Circa l'arco temporale tenuto in considerazione dalla nell'ingiunzione di pagamento, deve CP_1
rilevarsi come, nel provvedimento, venga indicato l'importo di euro 10.794,52, avuto riguardo al periodo tra la data della comunicazione da parte del gestore “della sussistenza della disponibilità economica (5.7.2021)” e la data di effettiva cessazione dell'accoglienza (11.8.2022).
Ai sensi dell'art. 23 d.lgs.18 agosto 2015 n. 142 la revoca delle misure d'accoglienza è disposta in caso di “d) accertamento della disponibilità da parte del richiedente dei mezzi economici sufficienti”.
Il momento in cui il soggetto ospitato ha la facoltà di provvedere ai propri mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per il sostentamento proprio e dei propri familiari coincide con il superamento dell'importo annuo dell'assegno sociale ai sensi dell'art. 14 d.lgs.18 agosto 2015 n. 142, somma calcolata in euro 460,28 mensili per 13 mensilità riferita all'anno 2021, per un totale di euro
5.983,64.
Risulta che il sig. abbia percepito, nel corso del 2021, il reddito complessivo di € 8.033,30, Pt_1
superiore al parametro di riferimento costituito dall'importo annuo dell'assegno sociale.
Ebbene, considerato che occorre accertare la disponibilità da parte del richiedente dei mezzi economici sufficienti, dall'esame della documentazione versata agli atti, e, in particolare, dei diversi contratti di lavoro conclusi dal ricorrente, della loro durata e dei diversi importi percepiti in ragione di ciascuno di essi, può ragionevolmente ritenersi, che, prima dell'ottobre 2021, i redditi del sig.
non avessero superato la soglia dell'importo annuo dell'assegno sociale. Si osserva, inoltre, Pt_1
che, nel medesimo anno 2021, il sig. si è rivolto all'Amministrazione, presentando istanza Pt_1 all'INPS per richiedere la prestazione “reddito di emergenza” disciplinato dal DL 41/2021 e che tale istanza è stata accolta, avendo l'INPS, sulla base di istruttoria necessariamente svolta, provveduto all'erogazione in favore del ricorrente della somma di Euro 400,00, rispettivamente in data
26.08.2021, in data 20.09.2021, in data 07.10.2021 e in data 23.11.2021. Va altresì evidenziato che la ha provveduto alla revoca della misura di accoglienza sulla base dell'estratto conto CP_1
trasmesso dalla Direzione Provinciale del medesimo INPS in data 31.05.2022 e che, conseguentemente, a partire dal 2021, a fronte dell'istanza presentata per il reddito d'emergenza,
l'Amministrazione poteva avere sotto esame i dati riguardanti la complessiva situazione reddituale di , già richiedente protezione internazionale in dichiarata situazione di indigenza. Parte_1
Sicché, sin dal 2021, la P.A. era nelle condizioni di disporre - sussistendone i presupposti - la revoca della misura dell'accoglienza sulla base dei controlli e delle verifiche che ad essa sono demandati, tale ritardo non potendo ragionevolmente imputarsi al ricorrente. Anche per tale ragione, si ritiene che la decisione della P.A. di procedere, nei descritti termini, al recupero integrale dell'onere economico sostenuto appare incongrua e non coerente con un canone razionale di proporzionalità, se si considera che l'entità del rimborso viene richiesta sulla base di accertamenti effettuati dall'Amministrazione con tempi e criteri non previsti né prevedibili dal ricorrente e non tiene conto delle risorse accertate dell'interessato.
Pertanto, in parziale accoglimento della domanda, considerato che, dalla documentazione versata agli atti, emerge la perdurante disponibilità di mezzi economici in capo al ricorrente nel corso del 2022,
l'importo da restituire va determinato avendo a esclusivo riferimento il periodo ricompreso tra l'01.01.2022 e l'11.08.2022 (data della revoca delle misure di accoglienza), per un totale di 222 giorni.
Alla luce delle argomentazioni sopra riportate, considerato che i giorni in cui Parte_1
ricorrente ha indebitamente usufruito dei servizi sono n.222, la somma da restituire dal ricorrente è pari ad € 5.976.01 (222 x 26,919).
Le spese di lite vengono compensate, considerato il solo parziale accoglimento della domanda e la complessità e particolarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie parzialmente l'opposizione e, a modifica dell'ingiunzione di pagamento Prot. Uscita n.
0057570 del 16.08.2022 emesso dalla notificata in data 19.8.2022, Controparte_1 CP_1 ridetermina la somma dovuta da alla di in € 5.976,01; Parte_1 CP_1 CP_1
compensa integralmente le spese processuali.
Mantova, 22.6.2025
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g. 2766/2023 a seguito di ricorso in riassunzione proposto da:
(CF. ) con l'avv. Laura Rampionesi Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia
PARTE CONVENUTA
Conclusioni delle parti
Parte attrice: “Nel merito In via principale: Accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare
l'atto di ingiunzione di pagamento prot. Uscita n. 0057570 del 16.08.2022 emesso dalla CP_1
impugnato in quanto illegittimo, con vittoria di spese competenze ed onorari di lite;
[...] CP_1
In via subordinata: Rideterminare l'importo della somma dovuta dal ricorrente nella misura minima secondo giustizia, tenuto conto della natura del credito, rideterminando il dies a quo della pretesa creditoria quanto meno nell'anno 2022 e il relativo quantum per tutto quanto esposto. In ogni caso
Stante la delibera di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato già depositata, chiede la liquidazione dei propri onorari e spese secondo i parametri di legge.
Parte convenuta: 1) in via principale, nel merito, respingere il ricorso avversario siccome infondato;
2) in via subordinata, nel merito, rideterminare l'importo del credito restitutorio ai sensi dell'art. 23,
c. 6, D.lgs. n. 142/2015 nella somma ritenuta di giustizia e conseguentemente condannare Pt_1
al suo pagamento nei confronti della;
[...] Controparte_2 3) in ogni caso, con vittoria, o quantomeno compensazione, di spese e onorari, previo accertamento dell'eventuale ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in riassunzione proposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 C.P.A. depositato in data
17.11.2023, ha riproposto, innanzi al giudice ordinario, opposizione all'ingiunzione Parte_1
di pagamento - provvedimento prot. uscita n. 0057570 del 16.08.2022, notificato in data 19.08.2022
- con il quale la gli aveva ingiunto, come Controparte_2 prescritto dall'art. 23, c. 6, D.lgs. n. 142/2015, di versare la somma di € 10.804,52, a titolo di restituzione dei costi sostenuti per le misure di accoglienza rese nei suoi confronti a seguito di revoca intervenuta ai sensi dell'art. 23, c. 1, lett. d, D.lgs. n. 142/2015.
Parte ricorrente, premessi gli esiti del processo amministrativo promosso innanzi al TAR Brescia, definito con sentenza con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione, rilevava: che il sig. , cittadino, straniero richiedente protezione internazionale, era Parte_1
Cont stato ospitato presso il Centro di Accoglienza Straordinaria di Ostiglia (MN) gestito dal
[...]
tramite la cooperativa Alce Nero;
che il Sig. , giunto in Italia nel 2020, aveva iniziato, CP_4 Pt_1
nel 2021, a svolgere attività lavorativa, in particolare a partire dal 15.03.2021, con contratto a tempo determinato presso la GEO SR e, nel corso del 2021, per brevi e brevissimi periodi con altri datori di lavoro, sempre a tempo determinato;
che, come si evinceva dai CUD prodotti, l'unico rapporto di lavoro iniziato il 15.03.2021 era stato quello con il datore Geo SR e, in merito a tale rapporto di lavoro, come ben specificato nell'ultima parte della CU 2021 emessa dal suddetto datore di lavoro, il reddito imponibile era stato pari a 2.406,24, mentre, per il successivo rapporto di lavoro intercorso dal 02.08.2021 al 31/12/2021, il reddito imponibile era stato pari a Euro 2.843,67; che, in merito agli altri rapporti di lavoro svolti nel 2021, il contratto con si era svolto dal 01/04/2021 Controparte_5
per 49 giorni lavorativi con un reddito imponibile pari a Euro 1.300,14, il contratto con Società
Agricola di Ferrara si era svolto dal 29/06/2021 al 31/07/2021 per 12 giorni lavorativi con retribuzione pari a Euro 516,63, il contratto con AI UR per 3 giorni lavorativi nel periodo intercorrente dal 10/09/2021 al 30/09/2021 con retribuzione pari a Euro 146,97, il contratto con QU MI per un solo giorno lavorativo nel mese di settembre 2021, con retribuzione pari a Euro 54,22; che, nel medesimo anno 2021, il sig. era venuto a conoscenza, tramite il personale del CAS di Pt_1
appartenenza, della possibilità di richiedere la prestazione erogata da INPS e denominata “reddito di emergenza” disciplinato dal DL 41/2021 che prevedeva l'erogazione di un sostegno economico per situazioni di particolare vulnerabilità con una somma erogata da INPS non imponibile ai fini IRPEF;
che l'istanza allo scopo presentata dal ricorrente era stata accolta e il sig. aveva ricevuto Pt_1
da INPS il pagamento di Euro 400,00 rispettivamente in data 26.08.2021, in data 20.09.2021, in data 07.10.2021 e in data 23.11.2021; che, nel 2022, il ricorrente aveva proseguito il rapporto lavorativo con la GEO SR con contratto a tempo determinato sino al 30.06.2022 a seguito del quale il ricorrente si era trovato privo di occupazione;
che, in data 13.07.2022, veniva comunicato al ricorrente l'avvio del procedimento di revoca delle misure di accoglienza, dando atto che INPS, con nota resa in data
31.05.2021 (quindi oltre un anno prima), aveva comunicato che il sig. avrebbe percepito un Pt_1
reddito superiore all'importo dell'assegno sociale;
che il ricorrente aveva fatto pervenire in assoluta buona fede le proprie buste paga relative al 2022 (da gennaio a giugno) riferendo del suo stato di disoccupazione;
che, con provvedimento n. 55405 del 05.08.2022 notificato in data 11.08.2022, la
Prefettura di dando atto della documentazione pervenuta attestante retribuzione per il 2022 CP_1
pari a Euro 4.371,22 alla data del 30 giugno 2002 (da leggersi 2022) e , contestualmente, dando atto che era precedentemente pervenuta da INPS comunicazione in data 31.05.2022 da cui sarebbe emerso un reddito da lavoro dipendente per l'anno 2021 pari a Euro 8.033,30, revocava le misure di accoglienza al sig. ; che, cinque giorni dopo, in pieno periodo di sospensione feriale dei termini Pt_1
processuali, ossia in data 16.08.2022, la Prefettura di aveva emesso provvedimento con il CP_1
quale, rilevato che il decreto prefettizio succitato non era stato impugnato e che era stata accertata la disponibilità di mezzi economici in capo al ricorrente, con esplicito ed unico riferimento ad una comunicazione ricevuta in data 05.07.2021 dal referente del CAS, nota non citata nel decreto di revoca, aveva ingiunto al ricorrente di versare la somma di euro 10.794,52 sulla base di un costo
(presunto) giornaliero di 26.9 euro per ben 401 giorni ossia dal 06.07.2021 al 10.08.2022, quindi sino alla cessazione dell'accoglienza; che, nel suddetto provvedimento, del tutto fumoso nei numeri ed arbitrario nella sostanza, si faceva riferimento ad una presunta e mai citata precedentemente comunicazione di oltre un anno prima (del 05.07.2021), con il quale il referente del CAS si era limitato a dare atto dell'inizio dell'attività lavorativa, quando nel provvedimento di revoca si era fatto riferimento ad una comunicazione di INPS del 31.05.2022. Parte ricorrente rilevava la violazione e falsa applicazione dell'art. 23 comma 6 d.lgs 142/2015 interpretato alla luce della direttiva
33/2013/UE, l'eccesso di potere per erronea interpretazione della legge, il difetto/incongruenza ed irragionevolezza nella motivazione, la mancata comunicazione ex art 10 - bis della L. n. 241/90 e il difetto di istruttoria da parte dell'autorità amministrativa. Segnatamente, il ricorrente evidenziava che, in data 05.07.2021, data indicata dalla quale dies a quo per la restituzione degli esborsi, il CP_1
ricorrente aveva ottenuto la retribuzione da GEO SR per il rapporto di lavoro intercorso dal
15.03.2021 al 30.06.2021 il (reddito imponibile indicato in CU sino al 30.06.2021 pari a 2.406,24) e aveva ottenuto la retribuzione per il contratto di lavoro stipulato con dal Controparte_5
01/04/2021 per 49 giorni lavorativi (reddito imponibile pari a Euro 1.300,14) per un totale di Euro 3.706,38, essendo quindi oggettivamente impossibile che, in data 05.07.2021, il ricorrente avesse superato l'importo di cui all'assegno sociale;
che, pertanto, era del tutto illegittima la richiesta della avente ad oggetto il pagamento di una somma (peraltro presuntivamente determinata) e CP_1
relativa a 401 giorni;
che il dies a quo indicato dall'autorità amministrativa era del tutto erroneo, perché se il superamento della somma era avvenuto, ciò si sarebbe semmai verificato dopo il
31.12.2021 e nel momento in cui il ricorrente, nel 2022, avrebbe avuto a sue mani le CU prodotte;
che, nel caso di specie, tenuto conto di tutti i redditi prodotti nel 2021, nelle somme imponibili IRPEF indicate nelle varie CU consegnate al lavoratore nel 2022, poco prima del provvedimento di revoca, non si contestava il superamento dell'importo dell'assegno sociale, ma la contraddittorietà delle date in cui sarebbe avvenuto tale presunto accertamento che si faceva erroneamente retroagire, in danno del ricorrente, al mese di luglio 2021 quando era evidente che il ricorrente, in data 05.07.2021, non aveva superato tale soglia;
che, in ogni caso, la revoca per disponibilità di mezzi economici sufficienti era stata disposta sulla base di calcoli contraddittori e non risultanti alle date indicate e comunque in assenza dei presupposti legittimanti, ovvero l'occultamento di risorse e il superamento stabile dello stato di indigenza;
che la richiesta di rimborso non teneva conto della situazione complessiva del richiedente, privo di stabile occupazione in quanto, a seguito di un periodo di disoccupazione iniziato in data 01.07.2022, ben prima della notifica della revoca dell'accoglienza e della richiesta di pagamento, aveva ripreso a svolgere attività lavorativa percependo l'esigua somma di Euro 101,00 per il mese di settembre 2022; che l'entità del rimborso richiesto, non prevista né prevedibile per il ricorrente, era illegittima perché parametrata non sulle misure di accoglienza materiali di cui il medesimo aveva usufruito, ma sugli importi versati dall'Amministrazione alla cooperativa per il più generale servizio di accoglienza ed era sproporzionata non solo rispetto alle risorse accertate dell'interessato, ma anche rispetto all'accoglienza materiale di cui egli aveva beneficiato. Parte ricorrente concludeva nei termini in epigrafe indicati.
Si costituiva nel giudizio così riassunto la , a mezzo della Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Brescia, rilevando: che il fondamento della pretesa erariale, nell'an, appariva ormai non contestabile, siccome il (distinto) provvedimento di revoca delle misure di accoglienza – presupposto per il rimborso dei costi da parte di chi ne abbia indebitamente usufruito
– era ormai consolidato;
che, come evidenziato dal , a differenza del provvedimento CP_6
di revoca (art. 23, c. 1, lett. d, D.lgs. n. 142/2015) il quale sottende valutazioni discrezionali di interesse pubblico circa i presupposti di esercizio del potere, la successiva attività recuperatoria di cui all'art. 23, c. 6, D.lgs. n. 142/2015 – esercitabile all'occorrenza mediante ingiunzione di pagamento
– costituisce riflesso immediato (e vincolato) del provvedimento di decadenza accertativa dalle misure di accoglienza, inteso al mero accertamento di un'obbligazione restitutoria;
che, pertanto, alla circostanza di fatto del superamento dell'importo annuo dell'assegno sociale – cui l'art. 14, c. 3,
D.lgs. n. 142/2015 accorda il concetto di “sufficienza” dei mezzi di sussistenza del richiedente – conseguiva un diritto restitutorio da parte dell'Amministrazione e il relativo esercizio assumeva carattere vincolato, dunque sottratto al criterio di proporzionalità cui l'art. 23, c. 2-bis assoggetta (a monte) “le misure di cui al presente articolo”, ossia la revoca o la riduzione delle misure di accoglienza;
che, circa il quantum, la determinazione del debito restitutorio era frutto di un mero calcolo matematico, sottratto a qualsiasi forma di discrezionalità; che, ai fini del calcolo,
l'Amministrazione aveva ipotizzato una moltiplicazione del costo giornaliero per l'assistenza dell'interessato con il numero di giorni in relazione ai quali la prestazione era stata accertata essere non dovuta: valutazione, questa, che non prestava il fianco a censura;
che era incontestato e comunque documentale come, al termine dell'anno 2021, il sig. avesse percepito redditi per Pt_1 un importo (€ 8.033,30) superiore all'importo dell'assegno sociale stabilito per quell'anno (€
5.983,64), con la conseguenza che, in via di mero subordine, si imporrebbe comunque di ricalcolare l'obbligazione risarcitoria in riferimento (almeno) al periodo ricompreso tra l'01.01.2022 e l'11.08.2022 (data della revoca delle misure di accoglienza), per un totale di 222 giorni;
che, dunque, moltiplicando l'importo del costo giornaliero di € 26,919 per il numero di (quantomeno) 222 giorni di indebita fruizione delle misure di accoglienza, risultava un importo di almeno € 5.979,01; che, in ulteriore subordine, si demandava al giudicante di rideterminare il quantum del credito restitutorio, adoperando un criterio equitativo di giustizia. Parte resistente concludeva nei termini in epigrafe indicati.
La causa, istruita sulla base dei documenti versati agli atti dalle parti, all'udienza del 7.1.2025 di cui si disponeva la trattazione con le modalità previste dall'art. 127- ter c.p.c., veniva trattenuta in decisione con concessione di termini ex art. 190 comma 1 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
L'opposizione all'ingiunzione di pagamento proposta da nei confronti della Parte_1 CP_1
può trovare parziale accoglimento.
[...]
E' infondata l'eccezione del ricorrente secondo cui la , dopo pochi giorni dalla revoca delle CP_1
misure di accoglienza avrebbe ingiunto, senza alcun preavviso ex art 10- bis L. 241/90, il pagamento della somma di euro 10.794,52. Va precisato che l'art. 10-bis della L. 241/1990 disciplina l'istituto del c.d. “preavviso di rigetto” che presuppone un'istanza del privato, istanza che, nella specie, non è ravvisabile considerato che il procedimento segue a iniziativa d'ufficio dell'Amministrazione a seguito del venir meno delle condizioni che consentivano l'erogazione della prestazione. E' peraltro documentale la circostanza che la ha adottato, in data 05.08.2022, il provvedimento di CP_1
revoca delle misure di accoglienza notificato al ricorrente in data 11.08.2022 e, contestualmente, ha dato comunicazione che, con separato provvedimento, sarebbe stato richiesto il rimborso dei costi sostenuti in esecuzione alle misure di accoglienza. Va rilevato, ancora, che, come evidenziato dalla difesa erariale, la richiesta di rimborso è atto vincolato - per il quale il preavviso non si rende necessario - una volta che siano state revocate le misure di accoglienza in ragione del superamento dell'importo dell'assegno sociale, superamento nella fattispecie non contestato.
Circa il merito della pretesa di restituzione avanzata dalla per euro 10.794,52 Controparte_1
sulla base di un costo (presunto) giornaliero di 26.9 euro per 401 giorni, ossia dal 06.07.2021 al
10.08.2022, si premette quanto segue.
La disciplina del procedimento di revoca delle misure di accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale dettata dall'art. 23 del d.lgs. n. 142 del 2015 costituisce attuazione dell'articolo 20, paragrafi da 1 a 3 della direttiva 2013/33, che attribuisce agli Stati membri la possibilità di ridurre o revocare, a seconda dei casi, le condizioni materiali di accoglienza nelle ipotesi in cui sussista un rischio di abuso del sistema da parte dei richiedenti stessi. Il procedimento impone il rispetto delle garanzie di partecipazione del richiedente, in maniera che sia consentito a quest'ultimo di giustificare il comportamento contestatogli e all'Amministrazione di acquisire le informazioni necessarie per svolgere un esame completo, obiettivo ed individuale, inerente alla concreta fattispecie ed alla situazione dell'interessato, prodromico all'esercizio del potere discrezionale di revoca, condizionato altresì ad una valutazione di proporzionalità del provvedimento, in quanto destinato ad incidere su esigenze primarie di persone in stato di bisogno. Fondandosi il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza non sulla mera verifica di condizioni predeterminate dalla normativa, ma su valutazioni discrezionali di interesse pubblico circa i presupposti di esercizio del potere, gli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie e le eventuali condizioni della persona portatrice di esigenze particolari (valutazioni cui corrisponde un obbligo istruttorio e motivazionale gravante sull'Amministrazione), si comprende perché l'art. 23, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015 attribuisca al Tribunale Amministrativo Regionale competente la giurisdizione sul ricorso avverso tale provvedimento. Il sesto comma dell'art. 23 cit. aggiunge che, nell'ipotesi di revoca, disposta ai sensi del comma 1, lettera d) (accertamento della disponibilità da parte del richiedente di mezzi economici sufficienti), il medesimo richiedente è tenuto a rimborsare i costi sostenuti per le misure di cui ha indebitamente usufruito.
Nel caso di specie, l'azione spiegata dal ricorrente contro il decreto prefettizio che ordina il rimborso dei costi sostenuti contesta esclusivamente tale provvedimento restitutorio e non i presupposti legittimanti l'adozione di un formale provvedimento di revoca delle misure di accoglienza, il quale attiene al momento autoritativo del rapporto. In fattispecie identica, con ordinanza delle S.U. n. 4842/2025, è stata dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, riguardando la pretesa soltanto l'intimazione di pagamento.
L'oggetto del presente giudizio è quindi – a fronte del dato acquisito della legittimità della revoca – la quantificazione delle somme dovute dall'attore in restituzione ed oggetto della ingiunzione di pagamento.
Ciò premesso, parte ricorrente ammette il superamento dell'importo dell'assegno sociale, ma rileva che la pretesa erariale è del tutto sproporzionata., se si tiene conto del dato documentale che, al
5.7.2021 - giorno indicato dalla quale dies a quo per la restituzione degli esborsi -, il CP_1
ricorrente aveva ottenuto la retribuzione da GEO SR per il rapporto di lavoro intercorso dal
15.03.2021 al 30.06.2021 (reddito imponibile indicato in CU sino al 30.06.2021 pari a 2.406,24) e aveva ottenuto la retribuzione per il contratto di lavoro stipulato con dal Controparte_5
01/04/2021 per 49 giorni lavorativi (reddito imponibile pari a Euro 1.300,14) per un totale di Euro
3.706,38, in tal modo risultando oggettivamente impossibile che, in data 05.07.2021, il ricorrente avesse superato i limiti stabiliti con riferimento all'assegno sociale.
Va detto che, in relazione al computo dell'importo ingiunto, la Prefettura ha riferito che lo stesso è stato calcolato a partire dal giorno successivo alla comunicazione, effettuata dal gestore del CAS, in merito all'inizio dello svolgimento dell'attività lavorativa da parte del richiedente e che il dato del mancato superamento dell'importo dell'assegno sociale al 5.7.2021 non è contestato da parte resistente.
Ne consegue che, ferme le dette circostanze non contestate e documentali, può affermarsi che, con riferimento ai redditi percepiti dal ricorrente nel 2021, non è stata esattamente determinata dall'autorità procedente la data a partire dalla quale tale superamento si sarebbe in concreto verificato.
Pertanto, l'opposizione merita e accoglimento con riguardo al periodo di tempo in relazione al quale l'attore ha indebitamente fruito del beneficio oggetto di revoca.
Con riferimento all'anno 2021 sono indicati il rapporto di lavoro intercorso dal 15.03.2021 al
30.06.2021 con il datore Geo SR, laddove il reddito imponibile del ricorrente è stato pari a 2.406,24
e, nel successivo rapporto di lavoro - intercorso dal 02.08.2021 al 31/12/2021 - laddove il reddito imponibile è stato pari a Euro 2.843,67. Inoltre, risultano, prima della data del 5.7.2021, altri rapporti di lavoro, ossia il contratto con che si è svolto dal 01/04/2021 per 49 giorni Controparte_5
lavorativi con un reddito imponibile pari a Euro 1.300,14, mentre il contratto con Parte_2
si è svolto dal 29/06/2021 al 31/07/2021 per 12 giorni lavorativi con retribuzione pari a
[...]
Euro 516,63; successivi sono il contratto con AI UR per 3 giorni lavorativi nel periodo intercorrente dal 10/09/2021 al 30/09/2021 con retribuzione pari a Euro 146,97 e il contratto con QU MI per un solo giorno lavorativo nel mese di settembre 2021, con retribuzione pari a
Euro 54,22.
Circa l'arco temporale tenuto in considerazione dalla nell'ingiunzione di pagamento, deve CP_1
rilevarsi come, nel provvedimento, venga indicato l'importo di euro 10.794,52, avuto riguardo al periodo tra la data della comunicazione da parte del gestore “della sussistenza della disponibilità economica (5.7.2021)” e la data di effettiva cessazione dell'accoglienza (11.8.2022).
Ai sensi dell'art. 23 d.lgs.18 agosto 2015 n. 142 la revoca delle misure d'accoglienza è disposta in caso di “d) accertamento della disponibilità da parte del richiedente dei mezzi economici sufficienti”.
Il momento in cui il soggetto ospitato ha la facoltà di provvedere ai propri mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per il sostentamento proprio e dei propri familiari coincide con il superamento dell'importo annuo dell'assegno sociale ai sensi dell'art. 14 d.lgs.18 agosto 2015 n. 142, somma calcolata in euro 460,28 mensili per 13 mensilità riferita all'anno 2021, per un totale di euro
5.983,64.
Risulta che il sig. abbia percepito, nel corso del 2021, il reddito complessivo di € 8.033,30, Pt_1
superiore al parametro di riferimento costituito dall'importo annuo dell'assegno sociale.
Ebbene, considerato che occorre accertare la disponibilità da parte del richiedente dei mezzi economici sufficienti, dall'esame della documentazione versata agli atti, e, in particolare, dei diversi contratti di lavoro conclusi dal ricorrente, della loro durata e dei diversi importi percepiti in ragione di ciascuno di essi, può ragionevolmente ritenersi, che, prima dell'ottobre 2021, i redditi del sig.
non avessero superato la soglia dell'importo annuo dell'assegno sociale. Si osserva, inoltre, Pt_1
che, nel medesimo anno 2021, il sig. si è rivolto all'Amministrazione, presentando istanza Pt_1 all'INPS per richiedere la prestazione “reddito di emergenza” disciplinato dal DL 41/2021 e che tale istanza è stata accolta, avendo l'INPS, sulla base di istruttoria necessariamente svolta, provveduto all'erogazione in favore del ricorrente della somma di Euro 400,00, rispettivamente in data
26.08.2021, in data 20.09.2021, in data 07.10.2021 e in data 23.11.2021. Va altresì evidenziato che la ha provveduto alla revoca della misura di accoglienza sulla base dell'estratto conto CP_1
trasmesso dalla Direzione Provinciale del medesimo INPS in data 31.05.2022 e che, conseguentemente, a partire dal 2021, a fronte dell'istanza presentata per il reddito d'emergenza,
l'Amministrazione poteva avere sotto esame i dati riguardanti la complessiva situazione reddituale di , già richiedente protezione internazionale in dichiarata situazione di indigenza. Parte_1
Sicché, sin dal 2021, la P.A. era nelle condizioni di disporre - sussistendone i presupposti - la revoca della misura dell'accoglienza sulla base dei controlli e delle verifiche che ad essa sono demandati, tale ritardo non potendo ragionevolmente imputarsi al ricorrente. Anche per tale ragione, si ritiene che la decisione della P.A. di procedere, nei descritti termini, al recupero integrale dell'onere economico sostenuto appare incongrua e non coerente con un canone razionale di proporzionalità, se si considera che l'entità del rimborso viene richiesta sulla base di accertamenti effettuati dall'Amministrazione con tempi e criteri non previsti né prevedibili dal ricorrente e non tiene conto delle risorse accertate dell'interessato.
Pertanto, in parziale accoglimento della domanda, considerato che, dalla documentazione versata agli atti, emerge la perdurante disponibilità di mezzi economici in capo al ricorrente nel corso del 2022,
l'importo da restituire va determinato avendo a esclusivo riferimento il periodo ricompreso tra l'01.01.2022 e l'11.08.2022 (data della revoca delle misure di accoglienza), per un totale di 222 giorni.
Alla luce delle argomentazioni sopra riportate, considerato che i giorni in cui Parte_1
ricorrente ha indebitamente usufruito dei servizi sono n.222, la somma da restituire dal ricorrente è pari ad € 5.976.01 (222 x 26,919).
Le spese di lite vengono compensate, considerato il solo parziale accoglimento della domanda e la complessità e particolarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie parzialmente l'opposizione e, a modifica dell'ingiunzione di pagamento Prot. Uscita n.
0057570 del 16.08.2022 emesso dalla notificata in data 19.8.2022, Controparte_1 CP_1 ridetermina la somma dovuta da alla di in € 5.976,01; Parte_1 CP_1 CP_1
compensa integralmente le spese processuali.
Mantova, 22.6.2025
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni