CA
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 27/03/2025, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1190/2024 R.G.
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile
Verbale di udienza
Oggi 27 marzo 2025 alle ore 12:15avanti alla Corte d'Appello di Venezia, composta dai seguenti magistrati:
dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere
con l'assistenza del cancelliere Francesca De Carlo, sono comparsi:
- per l'appellante , l'avv. Francesca Da Lio in sost dell' avv. Parte_1
Giuseppe Bellaroba;
- per l'appellata l'avv. Rocco Demitri;
Controparte_1
Le suddette parti così hanno concluso: per l'appellante:
1 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, reietta ogni contraria istanza, deduzione o eccezione: - Nel merito, riformare l'impugnata sentenza e rigettare ogni proposta domanda attorea siccome improcedibile e/o inammissibile e/o infondata sia in fatto che in diritto, con l'accoglimento di tutte le eccezioni evidenziate in corso di causa
e nell'atto di appello, ed in primis sulla scorta dei rilievi di nullità del contratto presupposto per come sottoposti alla attenzione del Giudice al punto 1) dell'atto di appello. Sempre e comunque con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre spese generali ed accessori, attribuite al sottoscritto procuratore antistatario Avv. GIUSEPPE BELLAROBA, liquidate, quanto a questa fase, come da allegata nota spese
per l'appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia,
• Respingere integralmente l'appello proposto dalla Sig.ra , Parte_1
confermando in ogni sua parte la sentenza n. 1067/2024 del Tribunale di Vicenza.
• Condannare l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
Si insiste per l'accoglimento delle conclusioni tutte formulate nella comparsa di costituzione e risposta in appello.
La Corte invita le parti a discutere la causa.
Le parti discutono brevemente riportandosi al contenuto nelle rispettive note conclusive.
La Corte, esaurita la discussione, si ritira in Camera di Consiglio alle ore 13:10.
2 Alle ore 15:45, la Corte rientra in aula e, dato atto che nessuno è presente, pronuncia la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. di seguito allegata, come parte integrante del presente verbale e che viene contestualmente pubblicata.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 12 luglio 2024, promossa con atto di citazione da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Giuseppe Bellaroba;
appellante contro
(P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
3 Rocco Demitri;
appellata
Oggetto: Appalto di opere pubbliche – Appello avverso la sentenza n. 1067/2024 emessa in data 18 maggio 2024 e pubblicata in data 23 maggio 2024 a definizione del giudizio iscritto al n. 6766/2019 R.G. avanti al Tribunale di Vicenza.
Motivi della decisione
In fatto
Con atto di citazione notificato in data 4 ottobre 2019, il Controparte_1
conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Vicenza
[...] Parte_1
quale titolare dell'omonima impresa individuale, esponendo che:
[...]
- nel 2018 aveva siglato un contratto di subappalto con la suddetta CP_1
impresa per la realizzazione di lavori edili presso un cantiere a Fastro (BL), convenuti a corpo al prezzo di euro 65.000;
- gli accordi prevedevano il versamento di un acconto di euro 20.000, il saldo a fine lavori e un termine lavori fissato per il 31 dicembre 2018;
- versato l'acconto, iniziati i lavori, si registravano da subito ritardi nell'esecuzione, tanto da costringere parte attrice, coinvolgendo la stazione appaltante, a fissare al
31 marzo 2019 il nuovo termine per l'ultimazione;
- la , contrariamente agli accordi che prevedevano il saldo solo con Parte_1
l'ultimazione dei lavori, reclamava nuovi pagamenti e un ulteriore acconto di euro
16.000;
4 - contestando la richiesta, acconsentiva a bonificare ulteriori somme CP_1
in due tranche, la prima di euro 2.000 e la seconda di euro 5.000, rimarcando tra l'altro la perentorietà del nuovo termine di consegna lavori al 31 marzo 2019;
- ciò nonostante l'impresa alla suddetta data rimaneva inadempiente, Parte_1
senza che le diffide del sortissero effetto, costringendo quest'ultimo a CP_1
risolvere il contratto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1454 e 1456 c.c.;
- ripreso possesso del cantiere per procedere alla sua ultimazione, CP_1
constatava opere effettivamente realizzate dalla convenuta per un valore di soli euro 9.386,56, a fronte di versamenti totali effettuati per euro 27.000,00, e pertanto intimava alla convenuta la restituzione degli importi indebitamente incassati per euro 17.613,44;
- si accertavano, inoltre, inesattezze nell'adempimento di alcune opere e per rimediare ad alcune di esse veniva incaricata una ditta terza (DNN di IV
DR), con costi per complessivi euro 6.091,28, saldati dal . CP_1
Su tali premesse, parte attrice, esercitando azione restitutoria e risarcitoria, chiedeva che venisse dichiarata l'intervenuta risoluzione del contratto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 16 del medesimo e dell'art. 1456 c.c., con condanna della convenuta al risarcimento di ogni conseguente danno accertato in causa;
in subordine chiedeva, dichiarato l'inadempimento della convenuta, la sua condanna al risarcimento di ogni conseguente danno, la condanna al risarcimento danni per i costi occorsi per le lavorazioni in riparazione, pari a euro 6.091,28, nonché a restituire la maggior somma indebitamente percepita, pari a euro 17.613,44 o a quella diversa di giustizia.
5 Con comparsa di costituzione e risposta del 19 dicembre 2019, si costituiva la convenuta resistendo alle domande, di cui chiedeva il rigetto, e proponendo in via riconvenzionale domanda per ottenere il pagamento della somma di euro 9.950,00, oltre interessi moratori, per la quale chiedeva, in via preliminare, l'emissione avverso il di un'ordinanza di ingiunzione ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c. CP_1
Deduceva, in primo luogo, che il Tribunale avrebbe dovuto pronunciarsi su eventuali profili di nullità del contratto di subappalto per contrarietà a norme imperative, rilevabili d'ufficio, e nel merito assumeva l'infondatezza della domanda avversaria deducendo che la ricostruzione avversaria si fondava su un'erronea interpretazione del dato contrattuale. Rappresentava altresì che, dopo la percezione dell'acconto iniziale di euro 20.000,00, aveva regolarmente iniziato i lavori commissionati, emettendo, in data 21 gennaio 2019, la fattura n. 01/19 per euro 16.000,00, trasmessa al , che però procedeva soltanto a due CP_1
pagamenti parziali, per euro 2.000,00 ed euro 5.000,00, in tal modo rimanendo inadempiente per il saldo della fattura per euro 9.000,00, oltre al corrispettivo per opere eseguite successivamente all'emissione della fattura.
L'impresa , a fronte dell'inadempimento di avvalendosi Parte_1 CP_1
dell'eccezione di inadempimento, aveva allora sospeso i lavori, proseguiti anche dopo, svolgendo lavori sino alla sospensione per complessivi euro 36.950,00, come risultava dalla contabilità di cantiere, in guisa che, detratti gli importi percepiti per totali euro 27.000,00, rimaneva a credito della somma di euro 9.950,00 (o per quella diversa da accertarsi a mezzo CTU).
6 Non sussisteva poi alcun vizio, imperfezione o negligenza nell'esecuzione delle opere già realizzate, peraltro mai contestati nei termini di cui all'art. 1667 c.c., avendo anzi il accettato le opere senza riserve e senza alcuna CP_1
contestazione, immettendosi nel possesso del cantiere.
L'istruttoria veniva svolta con assunzione di prove per testi e per interrogatorio formale del legale rappresentante del ed esaurita l'istruttoria orale, senza CP_1
procedere alla CTU richiesta dalla convenuta, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 9 maggio 2023.
Con sentenza n. 1067/2024 pubblicata in data 23 maggio 2024, il Tribunale di
Vicenza accoglieva parzialmente le domande attoree e rigettava la domanda riconvenzionale della convenuta così decidendo:
“I) accerta e dichiara, nei sensi di cui in motivazione, la risoluzione del contratto di appalto concluso tra le parti per inadempimento della convenuta;
II) previa declaratoria, nei sensi di cui in motivazione, della difformità quantitativa tra le opere effettivamente realizzate e quelle compensate, condanna la convenuta
a restituire all'attore la differenza tra quanto percepito e quanto effettivamente dovuto, e così la somma di € 17.613,44, da maggiorare con gli interessi di legge dalla domanda giudiziale al saldo;
III) rigetta ogni maggiore, ulteriore domanda dell'attore;
IV) rigetta la domanda riconvenzionale della convenuta;
V) condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese processuali – liquidate per l'intero in € 254,00 per anticipazioni e in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali 15%, CPA ed IVA come per legge
7 sull'imponibile – in misura di 4/5 (quattro quinti) dell'intero, compensando il residuo 1/5 (un quinto) tra le parti.”
Il Tribunale riteneva tardiva e inammissibile l'eccezione di nullità e infondata l'eccezione di inadempimento “non essendovi convincente dimostrazione che al momento dell'abbandono del cantiere da parte della ditta non Controparte_2
fosse in regola con il piano di pagamenti definito contrattualmente”. Quanto alla subappaltatrice, avrebbe tenuto un comportamento idoneo a giustificare la risoluzione del contratto di subappalto, attestando che le opere effettivamente realizzate dalla ditta ammonterebbero a euro 9.386,56, a fronte di Parte_1
maggiori versamenti percepiti per euro 27.000,00, “con conseguente diritto del
Consorzio attore a ripetere l'eccedenza pari ad 17.613,44, somma da maggiorare con gli interessi di legge dalla domanda giudiziale al saldo”. Infine, non accoglieva la domanda di risarcimento del danno in quanto l'attore non aveva fornito prova, dopo essere subentrato nel possesso e nella gestione del cantiere, di aver tempestivamente contestato gli errori di esecuzione e presunti vizi all'appaltatrice, la quale da parte sua aveva tempestivamente eccepito la decadenza ex art. 1667
c.c., senza che parte attrice fosse stata in grado di neutralizzare l'eccezione.
Con atto di citazione del 6 luglio 2024, ha impugnato la sentenza Parte_1
del Tribunale chiedendone l'integrale riforma, sulla base delle seguenti argomentazioni.
L'appellante ha lamentato “violazione dell'art. 1418 c.c. in tema di nullità del contratto di subappalto nell'esecuzione di opere pubbliche” nonché “violazione
8 dell'art. 1421 c.c. in tema di rilevabilità della nullità ex officio ed al di fuori delle preclusioni nelle azioni di adempimento e di risoluzione” ed altresì “irrilevanza della conoscenza del subappalto da parte dell'ente pubblico in mancanza di specifica autorizzazione per iscritto”.
Secondo l'appellante la mancanza di autorizzazione al subappalto da parte dell'ente pubblico costituirebbe fatto “negativo” che non poteva o doveva essere oggetto di alcuna “allegazione” da parte della convenuta, essendo la nullità rilevabile d'ufficio, quanto piuttosto di “allegazione” da parte del , che avrebbe CP_1
dovuto dare dimostrazione in corso di causa dell'esistenza di tale autorizzazione.
ha quindi chiesto, quale conseguenza del rigetto delle domande attoree, Parte_1
in quanto fondate su di un titolo contrattuale nullo, la condanna del alla CP_1
refusione delle spese di lite sostenute per il doppio grado di giudizio.
Infine, parte appellante ha fatto istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ex art. 283 c.p.c., la quale è stata rigettata all'udienza del 16 gennaio 2025 non sussistendo i presupposti di legge.
Con comparsa di costituzione e risposta del 22 novembre 2024, il ha CP_1
ribadito la tardività dell'eccezione di nullità e comunque la necessità di dedurre i fatti costitutivi della stessa, anche in caso di nullità rilevabile d'ufficio, per garantire il pieno esplicarsi del contraddittorio. In ogni caso, anche nel merito le domande di risoluzione e restituzione sarebbero fondate, essendo stato ampiamente provato l'inadempimento della e la sproporzione tra quanto percepito e Parte_1
quanto effettivamente realizzato.
La causa, rigettata l'istanza di sospensione, è stata rimessa in decisione, ex art. 281
9 sexies c.p.c., all'udienza del 27 marzo 2025, previa assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive contenenti la precisazione delle conclusioni.
In diritto
Con l'appello sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto rilevare d'ufficio Parte_1
la nullità del contratto di subappalto stipulato dalla medesima col consorzio anche in assenza di allegazioni sui fatti costitutivi inerenti alla dedotta CP_1
nullità, in quanto la mancanza di autorizzazione al subappalto da parte dell'ente pubblico “costituisce fatto “negativo” che non poteva o doveva essere oggetto di alcuna “allegazione” da parte della convenuta, quanto piuttosto ed al contrario di
“allegazione” e dimostrazione positiva da parte del Consorzio attoreo, che avrebbe dovuto dare dimostrazione in corso di causa della esistenza di tale autorizzazione”.
L'appellante impugna la seguente parte di sentenza: “Non può però in primo luogo non rilevarsi l'anomalo ed irrituale comportamento processuale della convenuta.
Questa, in comparsa di costituzione e risposta, genericamente premetteva che il giudice avrebbe dovuto pronunciarsi su eventuali profili di nullità del contratto di subappalto per contrarietà a norme imperative, rilevabile d'ufficio.
Su tale questione nulla più rilevava in prosieguo, anche al fine di dar modo all'attore di comprendere appieno la generica censura e prendere posizione, rimanendo silente per l'intero corso del processo, sino alla comparsa conclusionale di replica (con la prima conclusionale alcunché invero aggiungeva,
10 limitandosi a riprodurre le conclusioni già precisate).
Con la conclusionale di replica invece la convenuta dedica ben cinque pagine e mezza (su un totale di circa 9 pagine) per argomentare in ordine all'asserita nullità del contratto di subappalto, in quanto, in breve, avente ad oggetto l'esecuzione di opere edili di rilievo pubblico senza rilascio di autorizzazione della stazione appaltante (Comune di Cismon del Grappa, oggi ). Parte_2
Allega a supporto giurisprudenziale una sentenza (la n. 325/2016 della Corte di
Appello di Napoli). L'eccezione di nullità è però assolutamente tardiva ed inammissibile, in quanto evoca ed introduce in causa un tema di indagine che mai aveva formato oggetto di dibattito nel presente contenzioso.
Anche a voler ipotizzare la (possibile) sussistenza di un profilo di nullità rilevabile
d'ufficio del contratto per mancata autorizzazione dell'ente pubblico appaltante, sarebbe stato nondimeno necessario dedurre i relativi fatti costitutivi, in guisa da consentire le indispensabili repliche e difese, in fatto e in diritto, a parte attrice ed al Tribunale conseguentemente di pervenire alle definitive statuizioni su quanto ritualmente divenuto parte della res controversa (in tal senso, può essere interpretato il principio dettato dalla Cassazione civile, sez. III, 17.07.2023 n.
20713).
La questione pertanto non è suscettibile di allegazione posto che la rilevabilità
d'ufficio di una pretesa nullità mai potrebbe essere disgiunta dalla deduzione della stessa (dei fatti costitutivi che la sostanzierebbero), in osservanza del principio
(basilare ed imprescindibile in un processo) del contraddittorio.
E sollevare una nuova questione con gli atti conclusivi (tanto più con la
11 conclusionale di replica) rimane comportamento irrimediabilmente tardivo. Nulla pertanto verrà scrutinato al riguardo, per maturata preclusione, non senza rilevare incidentalmente come la stazione appaltante (lo si desume dalle dichiarazioni rese dal teste arch. , direttore dei lavori per conto del fosse Testimone_1 CP_3
ad ogni modo pienamente consapevole dell'inserzione nell'appalto della ditta
.” Parte_1
L'appello non merita di essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
Le Sezioni Unite, componendo un contrasto tra due diversi orientamenti, con la nota sentenza n.10531/2013, hanno affermato che il Giudice può rilevare d'ufficio le eccezioni in senso lato, anche in appello, purché esse risultino documentate agli atti ritualmente acquisiti.
Il fatto posto a fondamento dell'eccezione, quindi, deve essere già legittimamente acquisito sul piano probatorio. Infatti, un conto è permettere che la parte alleghi dopo la scadenza delle preclusioni (e anche in appello), o che il Giudice rilevi, fatti già documentati o provati in atti;
in tal caso si consente il rilievo anche se l'eccezione non sia allegata dalla parte interessata nella fase procedimentale deputata all'esercizio dei poteri assertivi.
Invece, un altro conto sarebbe consentire di sottrarre alle preclusioni non solo il potere di allegare e rilevare fatti (già provati nel processo) ma anche di provare e, dunque, di introdurre come oggetto di prova, per la prima volta quei fatti. In tal modo, si riaprirebbe una fase procedimentale che deve invece considerarsi ormai chiusa, nell'ordinato svolgimento del processo.
Anche di recente la Suprema Corte ha chiarito (cfr. Cass. 23.02.2024, n. 4867) che
12 è necessario che, nel giudizio di merito, risultino acquisiti i fatti su cui si fonda la nullità. Invece, non importa che essa non sia stata rilevata né dalla parte interessata, né dallo stesso Giudice del merito. Infatti, la nullità può “essere bensì rilevata
d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ma solo là dove siano acquisiti agli atti del giudizio tutti gli elementi di fatto dai quali possa desumersene l'esistenza”.
Nel caso di specie, ha eccepito solo in memoria di replica la Parte_1
nullità del subappalto per asserito difetto di autorizzazione della stazione appaltante, con conseguente decadenza dal diritto di provare i fatti costituitivi dell'eccezione di nullità sollevata.
L'eccezione di nullità va pertanto in questa sede disattesa non tanto per tardività dell'allegazione, ma in quanto non risultavano già acquisiti agli atti (né allo stato risultano) gli elementi dai quali desumerne la fondatezza, primo tra tutti la natura pubblica dell'appalto principale, in difetto di produzione del contratto intercorso tra la stazione appaltante e parte attrice.
Non è infatti condivisibile l'assunto dell'appellante per cui la mancanza di autorizzazione al subappalto da parte della stazione appaltante costituirebbe un fatto “negativo”, presupponendo per converso l'allegazione e prova di fatti positivi, ossia i fatti costitutivi dell'eccezione di nullità.
Vale altresì richiamare la pronuncia delle Sezioni Unite n. 14828/2012 che, dirimendo il contrasto giurisprudenziale esistente, ha sì affermato il potere del
Giudice di rilevare d'ufficio la nullità nel giudizio di risoluzione del contratto purché tuttavia la nullità emerga “comunque ex actis”; nel caso di specie, invece, per quanto sopra esposto, la nullità non può dirsi emergente dagli atti di causa.
13 Mette conto, infine, rilevare che l'accoglimento dell'eccezione di nullità non sortirebbe l'effetto auspicato dall'appellante in ordine alla pronuncia restitutoria.
L'appello, pertanto, va respinto.
Le spese del presente grado vanno poste a carico di parte appellante, secondo la regola della soccombenza, sulla base dello scaglione di valore da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00, tenuto conto dei valori medi cui al D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1067/2024 del Tribunale di Vicenza;
2. condanna alla rifusione a favore del Parte_1 [...]
delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 3.966,00 Controparte_1
per compenso professionale, oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge.
Venezia, 27 marzo 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Gabriella Zanon
14
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile
Verbale di udienza
Oggi 27 marzo 2025 alle ore 12:15avanti alla Corte d'Appello di Venezia, composta dai seguenti magistrati:
dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere
con l'assistenza del cancelliere Francesca De Carlo, sono comparsi:
- per l'appellante , l'avv. Francesca Da Lio in sost dell' avv. Parte_1
Giuseppe Bellaroba;
- per l'appellata l'avv. Rocco Demitri;
Controparte_1
Le suddette parti così hanno concluso: per l'appellante:
1 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, reietta ogni contraria istanza, deduzione o eccezione: - Nel merito, riformare l'impugnata sentenza e rigettare ogni proposta domanda attorea siccome improcedibile e/o inammissibile e/o infondata sia in fatto che in diritto, con l'accoglimento di tutte le eccezioni evidenziate in corso di causa
e nell'atto di appello, ed in primis sulla scorta dei rilievi di nullità del contratto presupposto per come sottoposti alla attenzione del Giudice al punto 1) dell'atto di appello. Sempre e comunque con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre spese generali ed accessori, attribuite al sottoscritto procuratore antistatario Avv. GIUSEPPE BELLAROBA, liquidate, quanto a questa fase, come da allegata nota spese
per l'appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia,
• Respingere integralmente l'appello proposto dalla Sig.ra , Parte_1
confermando in ogni sua parte la sentenza n. 1067/2024 del Tribunale di Vicenza.
• Condannare l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
Si insiste per l'accoglimento delle conclusioni tutte formulate nella comparsa di costituzione e risposta in appello.
La Corte invita le parti a discutere la causa.
Le parti discutono brevemente riportandosi al contenuto nelle rispettive note conclusive.
La Corte, esaurita la discussione, si ritira in Camera di Consiglio alle ore 13:10.
2 Alle ore 15:45, la Corte rientra in aula e, dato atto che nessuno è presente, pronuncia la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. di seguito allegata, come parte integrante del presente verbale e che viene contestualmente pubblicata.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 12 luglio 2024, promossa con atto di citazione da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Giuseppe Bellaroba;
appellante contro
(P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
3 Rocco Demitri;
appellata
Oggetto: Appalto di opere pubbliche – Appello avverso la sentenza n. 1067/2024 emessa in data 18 maggio 2024 e pubblicata in data 23 maggio 2024 a definizione del giudizio iscritto al n. 6766/2019 R.G. avanti al Tribunale di Vicenza.
Motivi della decisione
In fatto
Con atto di citazione notificato in data 4 ottobre 2019, il Controparte_1
conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Vicenza
[...] Parte_1
quale titolare dell'omonima impresa individuale, esponendo che:
[...]
- nel 2018 aveva siglato un contratto di subappalto con la suddetta CP_1
impresa per la realizzazione di lavori edili presso un cantiere a Fastro (BL), convenuti a corpo al prezzo di euro 65.000;
- gli accordi prevedevano il versamento di un acconto di euro 20.000, il saldo a fine lavori e un termine lavori fissato per il 31 dicembre 2018;
- versato l'acconto, iniziati i lavori, si registravano da subito ritardi nell'esecuzione, tanto da costringere parte attrice, coinvolgendo la stazione appaltante, a fissare al
31 marzo 2019 il nuovo termine per l'ultimazione;
- la , contrariamente agli accordi che prevedevano il saldo solo con Parte_1
l'ultimazione dei lavori, reclamava nuovi pagamenti e un ulteriore acconto di euro
16.000;
4 - contestando la richiesta, acconsentiva a bonificare ulteriori somme CP_1
in due tranche, la prima di euro 2.000 e la seconda di euro 5.000, rimarcando tra l'altro la perentorietà del nuovo termine di consegna lavori al 31 marzo 2019;
- ciò nonostante l'impresa alla suddetta data rimaneva inadempiente, Parte_1
senza che le diffide del sortissero effetto, costringendo quest'ultimo a CP_1
risolvere il contratto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1454 e 1456 c.c.;
- ripreso possesso del cantiere per procedere alla sua ultimazione, CP_1
constatava opere effettivamente realizzate dalla convenuta per un valore di soli euro 9.386,56, a fronte di versamenti totali effettuati per euro 27.000,00, e pertanto intimava alla convenuta la restituzione degli importi indebitamente incassati per euro 17.613,44;
- si accertavano, inoltre, inesattezze nell'adempimento di alcune opere e per rimediare ad alcune di esse veniva incaricata una ditta terza (DNN di IV
DR), con costi per complessivi euro 6.091,28, saldati dal . CP_1
Su tali premesse, parte attrice, esercitando azione restitutoria e risarcitoria, chiedeva che venisse dichiarata l'intervenuta risoluzione del contratto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 16 del medesimo e dell'art. 1456 c.c., con condanna della convenuta al risarcimento di ogni conseguente danno accertato in causa;
in subordine chiedeva, dichiarato l'inadempimento della convenuta, la sua condanna al risarcimento di ogni conseguente danno, la condanna al risarcimento danni per i costi occorsi per le lavorazioni in riparazione, pari a euro 6.091,28, nonché a restituire la maggior somma indebitamente percepita, pari a euro 17.613,44 o a quella diversa di giustizia.
5 Con comparsa di costituzione e risposta del 19 dicembre 2019, si costituiva la convenuta resistendo alle domande, di cui chiedeva il rigetto, e proponendo in via riconvenzionale domanda per ottenere il pagamento della somma di euro 9.950,00, oltre interessi moratori, per la quale chiedeva, in via preliminare, l'emissione avverso il di un'ordinanza di ingiunzione ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c. CP_1
Deduceva, in primo luogo, che il Tribunale avrebbe dovuto pronunciarsi su eventuali profili di nullità del contratto di subappalto per contrarietà a norme imperative, rilevabili d'ufficio, e nel merito assumeva l'infondatezza della domanda avversaria deducendo che la ricostruzione avversaria si fondava su un'erronea interpretazione del dato contrattuale. Rappresentava altresì che, dopo la percezione dell'acconto iniziale di euro 20.000,00, aveva regolarmente iniziato i lavori commissionati, emettendo, in data 21 gennaio 2019, la fattura n. 01/19 per euro 16.000,00, trasmessa al , che però procedeva soltanto a due CP_1
pagamenti parziali, per euro 2.000,00 ed euro 5.000,00, in tal modo rimanendo inadempiente per il saldo della fattura per euro 9.000,00, oltre al corrispettivo per opere eseguite successivamente all'emissione della fattura.
L'impresa , a fronte dell'inadempimento di avvalendosi Parte_1 CP_1
dell'eccezione di inadempimento, aveva allora sospeso i lavori, proseguiti anche dopo, svolgendo lavori sino alla sospensione per complessivi euro 36.950,00, come risultava dalla contabilità di cantiere, in guisa che, detratti gli importi percepiti per totali euro 27.000,00, rimaneva a credito della somma di euro 9.950,00 (o per quella diversa da accertarsi a mezzo CTU).
6 Non sussisteva poi alcun vizio, imperfezione o negligenza nell'esecuzione delle opere già realizzate, peraltro mai contestati nei termini di cui all'art. 1667 c.c., avendo anzi il accettato le opere senza riserve e senza alcuna CP_1
contestazione, immettendosi nel possesso del cantiere.
L'istruttoria veniva svolta con assunzione di prove per testi e per interrogatorio formale del legale rappresentante del ed esaurita l'istruttoria orale, senza CP_1
procedere alla CTU richiesta dalla convenuta, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 9 maggio 2023.
Con sentenza n. 1067/2024 pubblicata in data 23 maggio 2024, il Tribunale di
Vicenza accoglieva parzialmente le domande attoree e rigettava la domanda riconvenzionale della convenuta così decidendo:
“I) accerta e dichiara, nei sensi di cui in motivazione, la risoluzione del contratto di appalto concluso tra le parti per inadempimento della convenuta;
II) previa declaratoria, nei sensi di cui in motivazione, della difformità quantitativa tra le opere effettivamente realizzate e quelle compensate, condanna la convenuta
a restituire all'attore la differenza tra quanto percepito e quanto effettivamente dovuto, e così la somma di € 17.613,44, da maggiorare con gli interessi di legge dalla domanda giudiziale al saldo;
III) rigetta ogni maggiore, ulteriore domanda dell'attore;
IV) rigetta la domanda riconvenzionale della convenuta;
V) condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese processuali – liquidate per l'intero in € 254,00 per anticipazioni e in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali 15%, CPA ed IVA come per legge
7 sull'imponibile – in misura di 4/5 (quattro quinti) dell'intero, compensando il residuo 1/5 (un quinto) tra le parti.”
Il Tribunale riteneva tardiva e inammissibile l'eccezione di nullità e infondata l'eccezione di inadempimento “non essendovi convincente dimostrazione che al momento dell'abbandono del cantiere da parte della ditta non Controparte_2
fosse in regola con il piano di pagamenti definito contrattualmente”. Quanto alla subappaltatrice, avrebbe tenuto un comportamento idoneo a giustificare la risoluzione del contratto di subappalto, attestando che le opere effettivamente realizzate dalla ditta ammonterebbero a euro 9.386,56, a fronte di Parte_1
maggiori versamenti percepiti per euro 27.000,00, “con conseguente diritto del
Consorzio attore a ripetere l'eccedenza pari ad 17.613,44, somma da maggiorare con gli interessi di legge dalla domanda giudiziale al saldo”. Infine, non accoglieva la domanda di risarcimento del danno in quanto l'attore non aveva fornito prova, dopo essere subentrato nel possesso e nella gestione del cantiere, di aver tempestivamente contestato gli errori di esecuzione e presunti vizi all'appaltatrice, la quale da parte sua aveva tempestivamente eccepito la decadenza ex art. 1667
c.c., senza che parte attrice fosse stata in grado di neutralizzare l'eccezione.
Con atto di citazione del 6 luglio 2024, ha impugnato la sentenza Parte_1
del Tribunale chiedendone l'integrale riforma, sulla base delle seguenti argomentazioni.
L'appellante ha lamentato “violazione dell'art. 1418 c.c. in tema di nullità del contratto di subappalto nell'esecuzione di opere pubbliche” nonché “violazione
8 dell'art. 1421 c.c. in tema di rilevabilità della nullità ex officio ed al di fuori delle preclusioni nelle azioni di adempimento e di risoluzione” ed altresì “irrilevanza della conoscenza del subappalto da parte dell'ente pubblico in mancanza di specifica autorizzazione per iscritto”.
Secondo l'appellante la mancanza di autorizzazione al subappalto da parte dell'ente pubblico costituirebbe fatto “negativo” che non poteva o doveva essere oggetto di alcuna “allegazione” da parte della convenuta, essendo la nullità rilevabile d'ufficio, quanto piuttosto di “allegazione” da parte del , che avrebbe CP_1
dovuto dare dimostrazione in corso di causa dell'esistenza di tale autorizzazione.
ha quindi chiesto, quale conseguenza del rigetto delle domande attoree, Parte_1
in quanto fondate su di un titolo contrattuale nullo, la condanna del alla CP_1
refusione delle spese di lite sostenute per il doppio grado di giudizio.
Infine, parte appellante ha fatto istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ex art. 283 c.p.c., la quale è stata rigettata all'udienza del 16 gennaio 2025 non sussistendo i presupposti di legge.
Con comparsa di costituzione e risposta del 22 novembre 2024, il ha CP_1
ribadito la tardività dell'eccezione di nullità e comunque la necessità di dedurre i fatti costitutivi della stessa, anche in caso di nullità rilevabile d'ufficio, per garantire il pieno esplicarsi del contraddittorio. In ogni caso, anche nel merito le domande di risoluzione e restituzione sarebbero fondate, essendo stato ampiamente provato l'inadempimento della e la sproporzione tra quanto percepito e Parte_1
quanto effettivamente realizzato.
La causa, rigettata l'istanza di sospensione, è stata rimessa in decisione, ex art. 281
9 sexies c.p.c., all'udienza del 27 marzo 2025, previa assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive contenenti la precisazione delle conclusioni.
In diritto
Con l'appello sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto rilevare d'ufficio Parte_1
la nullità del contratto di subappalto stipulato dalla medesima col consorzio anche in assenza di allegazioni sui fatti costitutivi inerenti alla dedotta CP_1
nullità, in quanto la mancanza di autorizzazione al subappalto da parte dell'ente pubblico “costituisce fatto “negativo” che non poteva o doveva essere oggetto di alcuna “allegazione” da parte della convenuta, quanto piuttosto ed al contrario di
“allegazione” e dimostrazione positiva da parte del Consorzio attoreo, che avrebbe dovuto dare dimostrazione in corso di causa della esistenza di tale autorizzazione”.
L'appellante impugna la seguente parte di sentenza: “Non può però in primo luogo non rilevarsi l'anomalo ed irrituale comportamento processuale della convenuta.
Questa, in comparsa di costituzione e risposta, genericamente premetteva che il giudice avrebbe dovuto pronunciarsi su eventuali profili di nullità del contratto di subappalto per contrarietà a norme imperative, rilevabile d'ufficio.
Su tale questione nulla più rilevava in prosieguo, anche al fine di dar modo all'attore di comprendere appieno la generica censura e prendere posizione, rimanendo silente per l'intero corso del processo, sino alla comparsa conclusionale di replica (con la prima conclusionale alcunché invero aggiungeva,
10 limitandosi a riprodurre le conclusioni già precisate).
Con la conclusionale di replica invece la convenuta dedica ben cinque pagine e mezza (su un totale di circa 9 pagine) per argomentare in ordine all'asserita nullità del contratto di subappalto, in quanto, in breve, avente ad oggetto l'esecuzione di opere edili di rilievo pubblico senza rilascio di autorizzazione della stazione appaltante (Comune di Cismon del Grappa, oggi ). Parte_2
Allega a supporto giurisprudenziale una sentenza (la n. 325/2016 della Corte di
Appello di Napoli). L'eccezione di nullità è però assolutamente tardiva ed inammissibile, in quanto evoca ed introduce in causa un tema di indagine che mai aveva formato oggetto di dibattito nel presente contenzioso.
Anche a voler ipotizzare la (possibile) sussistenza di un profilo di nullità rilevabile
d'ufficio del contratto per mancata autorizzazione dell'ente pubblico appaltante, sarebbe stato nondimeno necessario dedurre i relativi fatti costitutivi, in guisa da consentire le indispensabili repliche e difese, in fatto e in diritto, a parte attrice ed al Tribunale conseguentemente di pervenire alle definitive statuizioni su quanto ritualmente divenuto parte della res controversa (in tal senso, può essere interpretato il principio dettato dalla Cassazione civile, sez. III, 17.07.2023 n.
20713).
La questione pertanto non è suscettibile di allegazione posto che la rilevabilità
d'ufficio di una pretesa nullità mai potrebbe essere disgiunta dalla deduzione della stessa (dei fatti costitutivi che la sostanzierebbero), in osservanza del principio
(basilare ed imprescindibile in un processo) del contraddittorio.
E sollevare una nuova questione con gli atti conclusivi (tanto più con la
11 conclusionale di replica) rimane comportamento irrimediabilmente tardivo. Nulla pertanto verrà scrutinato al riguardo, per maturata preclusione, non senza rilevare incidentalmente come la stazione appaltante (lo si desume dalle dichiarazioni rese dal teste arch. , direttore dei lavori per conto del fosse Testimone_1 CP_3
ad ogni modo pienamente consapevole dell'inserzione nell'appalto della ditta
.” Parte_1
L'appello non merita di essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
Le Sezioni Unite, componendo un contrasto tra due diversi orientamenti, con la nota sentenza n.10531/2013, hanno affermato che il Giudice può rilevare d'ufficio le eccezioni in senso lato, anche in appello, purché esse risultino documentate agli atti ritualmente acquisiti.
Il fatto posto a fondamento dell'eccezione, quindi, deve essere già legittimamente acquisito sul piano probatorio. Infatti, un conto è permettere che la parte alleghi dopo la scadenza delle preclusioni (e anche in appello), o che il Giudice rilevi, fatti già documentati o provati in atti;
in tal caso si consente il rilievo anche se l'eccezione non sia allegata dalla parte interessata nella fase procedimentale deputata all'esercizio dei poteri assertivi.
Invece, un altro conto sarebbe consentire di sottrarre alle preclusioni non solo il potere di allegare e rilevare fatti (già provati nel processo) ma anche di provare e, dunque, di introdurre come oggetto di prova, per la prima volta quei fatti. In tal modo, si riaprirebbe una fase procedimentale che deve invece considerarsi ormai chiusa, nell'ordinato svolgimento del processo.
Anche di recente la Suprema Corte ha chiarito (cfr. Cass. 23.02.2024, n. 4867) che
12 è necessario che, nel giudizio di merito, risultino acquisiti i fatti su cui si fonda la nullità. Invece, non importa che essa non sia stata rilevata né dalla parte interessata, né dallo stesso Giudice del merito. Infatti, la nullità può “essere bensì rilevata
d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ma solo là dove siano acquisiti agli atti del giudizio tutti gli elementi di fatto dai quali possa desumersene l'esistenza”.
Nel caso di specie, ha eccepito solo in memoria di replica la Parte_1
nullità del subappalto per asserito difetto di autorizzazione della stazione appaltante, con conseguente decadenza dal diritto di provare i fatti costituitivi dell'eccezione di nullità sollevata.
L'eccezione di nullità va pertanto in questa sede disattesa non tanto per tardività dell'allegazione, ma in quanto non risultavano già acquisiti agli atti (né allo stato risultano) gli elementi dai quali desumerne la fondatezza, primo tra tutti la natura pubblica dell'appalto principale, in difetto di produzione del contratto intercorso tra la stazione appaltante e parte attrice.
Non è infatti condivisibile l'assunto dell'appellante per cui la mancanza di autorizzazione al subappalto da parte della stazione appaltante costituirebbe un fatto “negativo”, presupponendo per converso l'allegazione e prova di fatti positivi, ossia i fatti costitutivi dell'eccezione di nullità.
Vale altresì richiamare la pronuncia delle Sezioni Unite n. 14828/2012 che, dirimendo il contrasto giurisprudenziale esistente, ha sì affermato il potere del
Giudice di rilevare d'ufficio la nullità nel giudizio di risoluzione del contratto purché tuttavia la nullità emerga “comunque ex actis”; nel caso di specie, invece, per quanto sopra esposto, la nullità non può dirsi emergente dagli atti di causa.
13 Mette conto, infine, rilevare che l'accoglimento dell'eccezione di nullità non sortirebbe l'effetto auspicato dall'appellante in ordine alla pronuncia restitutoria.
L'appello, pertanto, va respinto.
Le spese del presente grado vanno poste a carico di parte appellante, secondo la regola della soccombenza, sulla base dello scaglione di valore da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00, tenuto conto dei valori medi cui al D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1067/2024 del Tribunale di Vicenza;
2. condanna alla rifusione a favore del Parte_1 [...]
delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 3.966,00 Controparte_1
per compenso professionale, oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge.
Venezia, 27 marzo 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Gabriella Zanon
14