Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 10/03/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati
dott. Giuseppe Rini Presidente
dott. Maria Margiotta Giudice
dott. Daniele Salvatore Abbate Giudice
dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1837 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2019 vertente
TRA
nato a [...], in data [...], Parte_1
( ), elettivamente domiciliato in Termini Imerese, C.F._1
via G. Salemi Oddo n. 32, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Fiore, che lo rappresenta e difende con l'avv. Annalisa Badami per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
nata a [...], in data [...], Controparte_1
( , elettivamente domiciliata in Termini Imerese, via C.F._2
Falcone e Borsellino n. 109, presso l'Avv. Emanuela Filicicchia, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: divorzio - cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 31/10/2024 le parti conclude-
vano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
ha chiamato in giudizio la moglie, Parte_1 CP_2
proponendo nei suoi confronti una domanda di cessazione degli ef-
[...]
fetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il 28.4.1990.
Consequenzialmente ha chiesto l'affido condiviso della figlia minore
Per_ della coppia, , con collocazione presso il domicilio materno e asse-
gnazione della casa coniugale alla resistente. Sotto il profilo economico, si
è opposto al versamento di una contribuzione al mantenimento dei figli maggiorenni della coppia, e poiché economicamente indi- Per_2 Per_3
pendenti, e ha chiesto che il contributo al mantenimento della figlia mino-
renne fosse limitato ad un importo mensile non superiore ad euro 150,
oltre al 50% delle spese straordinarie. Si è opposto altresì alla correspon-
sione di un assegno divorzile in favore della resistente e ha chiesto revo-
carsi l'accordo di separazione che poneva in capo al medesimo l'obbligo di pagare l'utenza elettrica della casa coniugale. In ultimo ha chiesto porsi in capo alle parti l'obbligo di pagamento delle rate del mutuo contratto dalle medesime.
A sostegno delle proprie pretese il ricorrente ha dedotto di essere gra-
vato da debiti contratti in costanza di matrimonio per fare fronte ai biso-
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gni della famiglia per importi mensili superiori al proprio reddito. HA nar-
rato poi che di contro le condizioni economiche della moglie dopo la sepa-
razione sono migliorate per effetto dell'acquisizione dell'eredità materna.
Costituitasi in giudizio, la resistente ha aderito alla domanda di divor-
zio, chiedendo la conferma delle condizioni di cui ai patti di separazione consensuale dei coniugi. In subordine ha chiesto al Tribunale di porre in capo alla controparte l'obbligo di versare in suo favore la somma mensile di euro 450 di cui 150, a titolo di assegno divorzile ed euro 300 per il con-
tributo al mantenimento delle figlie , maggiorenne non autosuffi- Per_2
Per_ ciente economicamente, e , minorenne. In ulteriore subordine ha chiesto che la predetta somma mensile fosse ripartita in euro 150, quale
Per_ contributo al mantenimento della figlia ed euro 300, a titolo di asse-
gno divorzile. Ha inoltre chiesto al Tribunale di disporre l'affido congiunto della figlia minore con collocazione prevalente presso la medesima e asse-
gnazione della casa coniugale alla stessa, di porre in capo al ricorrente l'obbligo di contribuire al 50% delle spese straordinarie per la prole, non-
ché di obbligarlo al pagamento delle rate di mutuo contratto dalla coppia e dell'utenza elettrica della casa coniugale.
A sostegno delle proprie pretese ha contestato che l'acquisto dell'eredità materna abbia migliorato le proprie condizioni economiche,
rilevando invece che il decesso della propria madre abbia privato la stessa di sostegno economico.
Adottati i provvedimenti presidenziali, la causa è stata istruita median-
te acquisizione di prova documentale e testimoniale, nonché mediante in-
terrogatorio formale della parte resistente.
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All'udienza indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc.
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La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli ef-
fetti civili del matrimonio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presi-
dente del Tribunale nella causa di separazione e che da tale data in poi non risulta che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della co-
munione di vita materiale e spirituale tra di loro. Risulta, inoltre, docu-
mentalmente provato che i coniugi si sono separati con decreto di omolo-
gazione della separazione consensuale pronunciato da questo Tribunale
in data 14.6.2016.
Per quanto attiene alle domande proposte nell'interesse della prole, de-
ve rilevarsi l'attuale contesto normativo impone al Giudice di valutare prioritariamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli mi-
nori alla coppia genitoriale.
L'art. 337 ter c.c. prevede che “La responsabilità genitoriale è esercita-
ta da entrambi i genitori”, confermando il ruolo residuale dell'affidamento esclusivo che il giudice può disporre, ai sensi del successivo art. 337 qua-
ter, “qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro
sia contrario all'interesse del minore”.
Al figlio minore, pertanto, viene riconosciuto il “diritto di mantenere un
rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cu-
ra, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare
rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo geni-
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toriale”.
Nel caso di specie, in assenza di ragioni ostative e tenuto deve essere previsto un regime di affidamento condiviso, con previsione del domicilio prevalente presso l'abitazione materna e con la facoltà per il genitore non
Per_ convivente di incontrare e tenere con sé la figlia minorenne, , in con-
formità alla volontà della minore e compatibilmente con le sue esigenze scolastiche, tenuto conto che la predetta è prossima al compimento dei 17
anni e non rilevandosi ragioni per disporre un regime di visita residuale.
Consegue alla regolamentazione del domicilio prevalente della prole minorenne, l'assegnazione in favore della resistente dell'immobile già adi-
bito a casa coniugale, sito in Altavilla Milicia, via Passo Palermo 1, snc, al fine di preservare l'habitat domestico della minore, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle abitudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
Residuano da esaminare le domande a contenuto economico inerenti alla corresponsione di un contributo mensile a titolo di assegno divorzile e di mantenimento dei figli della coppia.
In ordine alla richiesta di assegno divorzile giova evidenziare che,
come affermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, il citato emolumento è dovuto o nell'ipotesi in cui l'ex coniuge non sia economi-
camente autosufficiente o in quella in cui, pur essendo economicamente autosufficiente, il matrimonio è stato causa di uno squilibrio economico tra le parti divenuto ingiustificato “ex post”; squilibrio patrimoniale che, in tal caso, va corretto attraverso l'attribuzione di un assegno in funzione compensativa (cfr. Cass. civ. n. 28484/2022; Cass. civ. n. 23583/2022 e
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Cass. civ. 24250/2021).
L'art. 5, comma 6 della l. 898/1970 impone, quindi, di accertare,
preliminarmente, l'esistenza di uno squilibrio economico sussistente tra le parti.
All'esito di tale preliminare e doveroso accertamento può venire già
in evidenza il profilo strettamente assistenziale dell'assegno qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri in grado di garantirle una autosufficienza economica incolpevole (cfr. Cass. civ. n. 10782/2019) e
intesa in una accezione non circoscritta alla pura sopravvivenza ma ancora-
ta ad un criterio di normalità, avuto riguardo alla concreta situazione del
coniuge richiedente nel contesto in cui egli vive, nel qual caso l'assegno de-
ve essere adeguato a colmare lo scarto tra detta situazione ed il livello
dell'autosufficienza come individuato dal giudice di merito” (Cass. civ. n.
24250/2021).
Deve, altresì, precisarsi come, in ossequio al disposto di cui all'art. 2697 c.c., spetta al soggetto richiedente l'assegno dimostrare l'inadeguatezza dei propri mezzi (cfr. Cass. S.U. 18287/2018).
L'assegno divorzile inoltre, come accennato, pur in presenza di un autosufficienza di entrambi i coniugi, può assolvere una funzione pere-
quativo - compensativa nel caso in cui risulti che il coniuge meno abbiente
abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedi-
carsi completamente alla famiglia nell'ambito di una scelta condivisa dei
due ex coniugi che così hanno inteso impostare la vita in comune ed attri-
buirsi, di comune accordo, differenti ruoli ed attività nella gestione della vita
familiare (cfr. Cass. civ. n. 1996/23).
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Il giudice di merito, quindi, è chiamato a fare applicazione dei criteri di cui alla prima parte dell'art. 5, c. 6, l. 898/1970 ossia “(condizione delle
parti, redditi ed età di entrambi, contributo fornito da ciascuno alla forma-
zione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, durata del matrimonio),
i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla
attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno” (Cass. n. 10782/2019;
cfr. anche Cass. S.U. n. 18287/2018 secondo cui: “ il riconoscimento
dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in
pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inade-
guatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni
oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della
norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la re-
lativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valu-
tazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in
considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della
vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di cia-
scuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età
dell'avente diritto”).
La resistente ha offerto prova di non godere di propri mezzi di so-
stentamento, essendo priva di reddito (circostanza peraltro non contesta-
ta). Risulta in atti, invece, che il resistente ha un reddito annuo di impor-
to superiore ad euro 40.000.
Tale circostanza assume rilevanza ai fini della domanda in esame, non essendo colposamente imputabile alla medesima.
infatti, si è dedicata ad accudire i figli e ai bisogni del-Controparte_1
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la famiglia ed oggi all'età di anni 56 non può agevolmente fare ingresso nel mondo del lavoro, tenuto conto del noto tessuto economico siciliano, e in specie palermitano.
La stessa, poi, ha allegato e provato di essere stata affetta da infarto mio-
cardico nel dicembre del 2021 (sul punto la ricorrente va rimessa in ter-
mini in ordine alla produzione documentale del 29.10.2024, avendo ad oggetto documentazione successiva al maturare delle preclusioni proces-
suali, depositata a ridosso della prima udienza utile rispetto alla sua for-
mazione).
Il ricorrente invece nulla ha specificatamente allegato in ordine alla capa-
cità lavorativa della moglie.
Alla luce di tali considerazioni, la domanda va accolta.
Per quanto attiene alla quantificazione dell'assegno, tenuto conto della capacità reddituale del ricorrente, delle spese gravanti sullo stesso e delle conseguenze dell'odierna pronuncia in ordine all'obbligo assunto dallo stesso con riferimento al debito da mutuo e per le utenze della casa co-
niugale, appare equo fissare in euro 250 mensili l'importo dovuto alla re-
sistente.
Sul punto peraltro si ribadisce l'orientamento espresso da questo Tribu-
nale in ordine alla irrilevanza, ai fini della pretesa all'assegno divorzile,
dell'eventuale percepimento di forme di assistenza al reddito, ritenuta la natura sussidiaria di tali emolumenti rispetto all'obbligo gravante sull'ex coniuge.
Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli minori della coppia si deve osservare brevemente che, a seguito del venire
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meno del rapporto di coniugio, la prole ha diritto ad un mantenimento ta-
le da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in prece-
denza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario,
sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione -
fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizza-zione dome-
stica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione,
mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del con-
corso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 316
bis cod. civ., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavo-
ro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una va-
lorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cass.,
19.03.2002, n. 3974).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337 ter c.c., il quale prevede che ciascuno dei geni-tori sia tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando i parametri espressamente indicati dalla nuova norma. Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la deter-
minazione dell'ammontare di tale assegno deve tenere in considerazione le
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attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza econo-
mica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esa-
me conduce a ritenere che, per realizzare le finalità perequative cui è de-
stinato l'istituto dell'assegno di mantenimento si debba procedere, innan-
zitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo familiare.
Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle risorse economiche che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva misura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esi-
genze della prole, valutata sia con riferimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudi-
mento dei genitori, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della con-
creta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consen-
tono, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previsione di un assegno di mantenimento, nonché la misura di tale asse-
gno, calcolata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di com-
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partecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole,
compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta ripartizione dei compiti di accudimento.
Nel caso di specie, come già chiarito, considerato che la ricorrente allo stato è priva di redditi propri e che il resistente invece, come risultante dalla documentazione in atti, percepisce un reddito lordo di oltre 40.000
euro annui, sicchè appare equo fissare il contributo da porre a carico del
CP_
per il mantenimento della prole minorenne in € 250,00, da corri-
spondere alla moglie entro il giorno 5 di ciascun mese, annualmente riva-
lutabili secondo i noti indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
Per quanto attiene alla domanda di contribuzione al mantenimento della figlia maggiorenne, , la resistente non ha fornito prova della Per_2
dipendenza economica della stessa, sicchè la pretesa non può trovare ac-
coglimento.
In ultimo le domande volte a regolare ii rapporti economici tra le parti,
ossia all'obbligo di pagamento delle rate di mutuo e delle utenze domesti-
che relative alla casa coniugale, non possono essere scrutinate, non es-
sendo connesse alla comanda di divorzio.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti in considerazione della soccombenza parziale reciproca.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costi-
tuite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
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R.G. n. 1837/19
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Palermo, in data 28/04/1990, da , nato Parte_1
a Palermo (PA), in data 23/06/1965, e da nata a [...]- Controparte_1
lermo (PA), in data 23/02/1969, trascritto nei registri dello Stato Civile
del medesimo Comune al n. 52, parte II serie A dell'anno 1990;
affida la figlia minore della coppia, , ad entrambi i genitori, Per_4
con domicilio prevalente presso la madre e con regime di visita determina-
to in conformità alla volontà del minore;
dispone l'assegnazione della casa coniugale, sita in Altavilla Milicia, via
Passo Palermo 1, snc, alla resistente;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favo- Parte_1
re di un assegno mensile di euro 500,00 di cui euro Controparte_1
250,00 a titolo di assegno divorzile, ed euro 250,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore della coppia, somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
dichiara le parti tenute al pagamento del 50% delle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la prole minorenne;
rigetta la domanda di contribuzione al mantenimento della figlia mag-
giorenne della coppia, , proposta da parte resistente;
Per_2
dichiara inammissibili le ulteriori domande formulate dalle parti;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al
D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
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R.G. n. 1837/19
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale
di Termini Imerese, in data 05/03/2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Giuseppe Rini
Daniele Salvatore Abbate
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