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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/03/2025, n. 2305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2305 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19193/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 19193/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 19 marzo 2025 ad ore 12.30 innanzi al dott. Caterina Maria Spinnler, sono comparsi:
Per essuno è presente Parte_1
Per l'avv. CANTARELLA MARIAROSA che discute oralmente la causa Controparte_1
riportandosi alle difese ed alle domande svolte in atti
La parte opposta precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Caterina Maria Spinnler
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Maria Spinnler ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19193/2024 promossa da:
(C.F. Parte_1
) con il patrocinio dell'avv. BONAVITA MARIO e con elezione di P.IVA_1
domicilio in VIA NICOLA SERRA N.123/I 87100 COSENZA presso l'avvocato suddetto
Opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
CANTARELLA MARIAROSA e con elezione di domicilio in VIA BECCARIA 27100
PAVIA presso lo studio dell'avvocato suddetto
Opposta
CONCLUSIONI
Per la parte opponente, come da atto di citazione in opposizione, per la parte opposta, come da comparsa di costituzione e risposta
pagina 2 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Tribunale di Milano, adito dalla società ha emesso nei confronti della società Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 5166/2024 per il Parte_1 pagamento della somma di euro 50.404,70 oltre interessi e spese del monitorio, a titolo di corrispettivo dovuto per la fornitura di merce e l'erogazione di corsi professionali.
Ha proposto opposizione la società chiedendo: Parte_1
“ In via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di competenza del Tribunale civile di Milano e per l'effetto dichiarare la competenza territoriale del Tribunale civile di Cosenza. Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo carente di attestazione di conformità e la sua conseguente inefficacia ex art. 644 c.p.c.; Nel merito, revocare
e/o annullare il decreto ingiuntivo in questione e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente alla società opposta per le causali di cui al decreto ingiuntivo de quo e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
Condannare l'opposto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario”
La società opposta ha resistito ed ha chiesto: “In via preliminare: anticipare l'udienza già fissata per il giorno 25.1.2025 per le ragioni illustrate sub. n.9 del presente atto;
In via ulteriormente preliminare nel merito: concedere, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto di ingiunzione di pagamento del Tribunale di Milano n. 5166/2024 del 12.4.24; Nel merito: rigettare
l'opposizione proposta da in quanto infondata in fatto ed in diritto, per i motivi esposti Parte_1 in narrativa, confermando il decreto di ingiunzione di pagamento del Tribunale di Milano n.
5166/2024 del 12.4.24 dichiarando che il decreto, che non ne sia già munito, acquisti efficacia esecutiva. In ogni caso condannare al risarcimento del danno nella misura che l'Ill.mo Parte_1
Tribunale riterrà equa e di giustizia ai sensi dell'art. 96, c.p.c. In via riconvenzionale: condannare al pagamento di euro 9.257,11 in sorte capitale oltre interessi moratori maturati soni Parte_1 al saldo effettivo a titolo di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dall'accordo commerciali in atti”
All'esito della prima udienza il giudice assegnatario della causa ha trasmesso il fascicolo a questa sezione per competenza tabellare.
pagina 3 di 7 Assegnata la causa a questo giudice, non è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e , omessa ogni attività istruttoria, all'udienza del 19.3.2025 la causa è stata decisa a norma dell'art. 281 sexies c.p.c. con lettura in udienza del dispositivo e della motivazione.
Ciò premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
In via preliminare ha eccepito l'opponente la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo in quanto carente dell'attestazione di conformità con conseguente inefficacia del decreto ex art. 644
c.p.c.
L'eccezione è infondata, avendo l'opposto notificato ritualmente il ricorso, il decreto ingiuntivo e la procura alle liti con tutte le certificazioni di legge come previsto dalla L. n. 53/1994 ( cfr doc. 3 di parte opposta ).
L'opponente ha formulata in via preliminare eccezione di incompetenza per territorio, assumendo che il giudice competente sarebbe il Tribunale di Cosenza, luogo in cui ha sede la società opponente, non trovando applicazione il disposto di cui all'art. 1182 comma 3° c.c. che indica quale luogo del pagamento il domicilio del creditore, per non essere la somma dovuta predeterminata nel suo importo.
L'eccezione non è stata ritualmente proposta avendo l'opponente contestato la competenza del giudice adito con riferimento al solo criterio di collegamento previsto dall'art. 20 c.p.c. e con esclusivo riferimento a quello del forum destinatae solutionis ( cfr ex multis Cass. ordinanza n.
25969 del 24.9. 2021 : "nelle cause relative a diritti di obbligazione la disciplina dettata dall'art.
38 c.p.c. comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., con
l'indicazione specifica del giudice ritenuto competente in relazione a ciascuno dei predetti criteri, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili d'incompetenza non prospettati, con il conseguente radicamento della competenza del giudice adito in base al profilo non (o non efficacemente) contestato" cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. VI, 4 agosto 2011, n. 17020; Cass. civ., sez. VI, 18 febbraio 2011, n. 3989;
Cass. civ., sez. III, 9 giugno 2005, n. 12121).
L'incompletezza della formulazione dell'eccezione è profilo deducibile e controllabile anche d'ufficio, essendo il giudice tenuto ad accertare d'ufficio l'osservanza del disposto dell'art. 38,
pagina 4 di 7 comma 3, c.p.c., con riguardo alla rituale e valida proposizione dell'eccezione di incompetenza, pur se la controparte si sia limitata a contestare la declinatoria di incompetenza sotto il profilo dell'inesatta applicazione dei criteri di collegamento della competenza territoriale (Cass. civ., sez.
II, 7 maggio 2010, n. 11192).
L'incompletezza della formulazione dell'eccezione di incompetenza territoriale comporta l'inefficacia dell'eccezione con conseguente radicamento della competenza presso il giudice adito, così da rendere superfluo l'esame della questione della competenza.
L'eccezione va pertanto disattesa.
Nel merito ha contestato l'opponente il difetto di prova del credito, per essere la pretesa creditoria fondata unicamente su fatture, documenti che, in quanto di provenienza unilaterale, non valgono a dimostrare il credito.
La contestazione è infondata avendo la società opposta prodotto in fase monitoria le fatture elettroniche, le relative ricevute SDI e le bolle di consegna della merce regolarmente firmate ( art. 1510 comma 2° c.c. )
Nel giudizio di merito ha prodotto anche l'estratto autentico notarile delle scritture contabili che attestano la regolare registrazione delle fatture azionate con il decreto ingiuntivo opposto.
La contestazione formulata dall'opponente è meramente formale ed assolutamente generica, difettando specifiche contestazioni circa la regolare consegna della merce acquistata e lo svolgimento dei corsi di formazione.
In via riconvenzionale ha chiesto la società opposta il pagamento della somma di euro 9.257,11 , a titolo di extrasconto, riconosciuto alla società opponente ma non dovuto tale somma in ragione del mancato raggiungimento degli obbiettivi di fatturato previsti in contratto.
Tale domanda era già stata formulata con il ricorso per decreto ingiuntivo ma non era stata accolta dal giudice per difetto di prova del relativo accordo e dei suoi presupposti.
Nel giudizio di merito la società opposta ha prodotto l'accordo commerciale intercorso tra le parti ( doc. 5 ) dal quale si evince che le parti avevano concordato di riconoscere alla società opponente un extrasconto a titolo di premio condizionato al raggiungimento di un certo tetto di fatturazione in un determinato periodo ( fissato nella cifra netta annuale di euro 120.000 ). Tale premio veniva liquidato in via anticipata e semestralmente con l'accordo che, verificato il pagina 5 di 7 raggiungimento dell'obbiettivo, si sarebbe proceduto con il conguaglio o lo storno degli accrediti ricevuti ( cfr art. 1 e 2 del contratto ).
A titolo di liquidazione anticipata del extrasconto la società opponente ha ricevuto nel luglio
2023 la somma di euro 9.257,11 ( cfr note di credito sub. doc. 12 e 13 del fascicolo monitorio ) e, verificato a dicembre il mancato raggiungimento dell'obbiettivo, tali importi sono stati stornati con note di debito corrispondenti alle precedenti note di credito ( cfr doc. 14 e 15 del fascicolo monitorio ).
La società opponente, ignorando nelle sue difese la domanda riconvenzionale, non ha in alcun modo contestato il diritto della società opponente al pagamento della somma di euro 9.257,11 a titolo di extrasconto in ragione del mancato raggiungimento degli obbiettivi di fatturazione previsti nel contratto. Dunque, essendo pacifico il mancato raggiungimento degli obbiettivi di fatturazione indicati all'art. 1 del contratto, deve accogliersi la domanda riconvenzionale proposta dalla società opposta.
Per le ragioni esposte, deve respingersi l'opposizione proposta dalla società avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 5166/2024 emesso dal Tribunale di Milano il 12.4.2024.
In applicazione del principio della soccombenza, la società opponente va condannata al pagamento delle spese del giudizio, come liquidate in dispositivo a norma del d.m. 147/2022, applicati i compensi medi tariffari corrispondenti al valore della causa ( 26.000/52.000 ) per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione e compensi minimi per quella decisoria.
Ricorrono i presupposti per la condanna della società opponente al risarcimento dei danni ai sensi degli artt. 96 comma 1° c.p.c. risultando evidente dal tenore delle difese svolte dalla società opponente il carattere temerario dell'opposizione finalizzata al solo scopo di procrastinare la soddisfazione del credito. Il danno viene determinato in via equitativa in misura corrispondente alla metà delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo, così provvede: respinge l'opposizione proposta dalla società Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 5166/2024 emesso dal Tribunale di Milano il 12.4.2024,
pagina 6 di 7 in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla società opposta, condanna la società opponente al pagamento della somma di euro 9.257,11, oltre interessi dalla mora al saldo, condanna la società opponente a rifondere alla società opposta le spese del giudizio liquidate in euro 11.977,00 per compensi, oltre il rimborso forfettario del 15 % per spese generali Cpa ed
IVA, letto l'art. 96 condanna la società opponente a pagare alla società opposta a titolo di risarcimento dei danni una somma pari alla metà delle spese del giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 19 marzo 2025
Il Giudice dott. Caterina Maria Spinnler
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 19193/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 19 marzo 2025 ad ore 12.30 innanzi al dott. Caterina Maria Spinnler, sono comparsi:
Per essuno è presente Parte_1
Per l'avv. CANTARELLA MARIAROSA che discute oralmente la causa Controparte_1
riportandosi alle difese ed alle domande svolte in atti
La parte opposta precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Caterina Maria Spinnler
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Maria Spinnler ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19193/2024 promossa da:
(C.F. Parte_1
) con il patrocinio dell'avv. BONAVITA MARIO e con elezione di P.IVA_1
domicilio in VIA NICOLA SERRA N.123/I 87100 COSENZA presso l'avvocato suddetto
Opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
CANTARELLA MARIAROSA e con elezione di domicilio in VIA BECCARIA 27100
PAVIA presso lo studio dell'avvocato suddetto
Opposta
CONCLUSIONI
Per la parte opponente, come da atto di citazione in opposizione, per la parte opposta, come da comparsa di costituzione e risposta
pagina 2 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Tribunale di Milano, adito dalla società ha emesso nei confronti della società Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 5166/2024 per il Parte_1 pagamento della somma di euro 50.404,70 oltre interessi e spese del monitorio, a titolo di corrispettivo dovuto per la fornitura di merce e l'erogazione di corsi professionali.
Ha proposto opposizione la società chiedendo: Parte_1
“ In via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di competenza del Tribunale civile di Milano e per l'effetto dichiarare la competenza territoriale del Tribunale civile di Cosenza. Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo carente di attestazione di conformità e la sua conseguente inefficacia ex art. 644 c.p.c.; Nel merito, revocare
e/o annullare il decreto ingiuntivo in questione e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente alla società opposta per le causali di cui al decreto ingiuntivo de quo e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
Condannare l'opposto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario”
La società opposta ha resistito ed ha chiesto: “In via preliminare: anticipare l'udienza già fissata per il giorno 25.1.2025 per le ragioni illustrate sub. n.9 del presente atto;
In via ulteriormente preliminare nel merito: concedere, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto di ingiunzione di pagamento del Tribunale di Milano n. 5166/2024 del 12.4.24; Nel merito: rigettare
l'opposizione proposta da in quanto infondata in fatto ed in diritto, per i motivi esposti Parte_1 in narrativa, confermando il decreto di ingiunzione di pagamento del Tribunale di Milano n.
5166/2024 del 12.4.24 dichiarando che il decreto, che non ne sia già munito, acquisti efficacia esecutiva. In ogni caso condannare al risarcimento del danno nella misura che l'Ill.mo Parte_1
Tribunale riterrà equa e di giustizia ai sensi dell'art. 96, c.p.c. In via riconvenzionale: condannare al pagamento di euro 9.257,11 in sorte capitale oltre interessi moratori maturati soni Parte_1 al saldo effettivo a titolo di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dall'accordo commerciali in atti”
All'esito della prima udienza il giudice assegnatario della causa ha trasmesso il fascicolo a questa sezione per competenza tabellare.
pagina 3 di 7 Assegnata la causa a questo giudice, non è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e , omessa ogni attività istruttoria, all'udienza del 19.3.2025 la causa è stata decisa a norma dell'art. 281 sexies c.p.c. con lettura in udienza del dispositivo e della motivazione.
Ciò premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
In via preliminare ha eccepito l'opponente la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo in quanto carente dell'attestazione di conformità con conseguente inefficacia del decreto ex art. 644
c.p.c.
L'eccezione è infondata, avendo l'opposto notificato ritualmente il ricorso, il decreto ingiuntivo e la procura alle liti con tutte le certificazioni di legge come previsto dalla L. n. 53/1994 ( cfr doc. 3 di parte opposta ).
L'opponente ha formulata in via preliminare eccezione di incompetenza per territorio, assumendo che il giudice competente sarebbe il Tribunale di Cosenza, luogo in cui ha sede la società opponente, non trovando applicazione il disposto di cui all'art. 1182 comma 3° c.c. che indica quale luogo del pagamento il domicilio del creditore, per non essere la somma dovuta predeterminata nel suo importo.
L'eccezione non è stata ritualmente proposta avendo l'opponente contestato la competenza del giudice adito con riferimento al solo criterio di collegamento previsto dall'art. 20 c.p.c. e con esclusivo riferimento a quello del forum destinatae solutionis ( cfr ex multis Cass. ordinanza n.
25969 del 24.9. 2021 : "nelle cause relative a diritti di obbligazione la disciplina dettata dall'art.
38 c.p.c. comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., con
l'indicazione specifica del giudice ritenuto competente in relazione a ciascuno dei predetti criteri, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili d'incompetenza non prospettati, con il conseguente radicamento della competenza del giudice adito in base al profilo non (o non efficacemente) contestato" cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. VI, 4 agosto 2011, n. 17020; Cass. civ., sez. VI, 18 febbraio 2011, n. 3989;
Cass. civ., sez. III, 9 giugno 2005, n. 12121).
L'incompletezza della formulazione dell'eccezione è profilo deducibile e controllabile anche d'ufficio, essendo il giudice tenuto ad accertare d'ufficio l'osservanza del disposto dell'art. 38,
pagina 4 di 7 comma 3, c.p.c., con riguardo alla rituale e valida proposizione dell'eccezione di incompetenza, pur se la controparte si sia limitata a contestare la declinatoria di incompetenza sotto il profilo dell'inesatta applicazione dei criteri di collegamento della competenza territoriale (Cass. civ., sez.
II, 7 maggio 2010, n. 11192).
L'incompletezza della formulazione dell'eccezione di incompetenza territoriale comporta l'inefficacia dell'eccezione con conseguente radicamento della competenza presso il giudice adito, così da rendere superfluo l'esame della questione della competenza.
L'eccezione va pertanto disattesa.
Nel merito ha contestato l'opponente il difetto di prova del credito, per essere la pretesa creditoria fondata unicamente su fatture, documenti che, in quanto di provenienza unilaterale, non valgono a dimostrare il credito.
La contestazione è infondata avendo la società opposta prodotto in fase monitoria le fatture elettroniche, le relative ricevute SDI e le bolle di consegna della merce regolarmente firmate ( art. 1510 comma 2° c.c. )
Nel giudizio di merito ha prodotto anche l'estratto autentico notarile delle scritture contabili che attestano la regolare registrazione delle fatture azionate con il decreto ingiuntivo opposto.
La contestazione formulata dall'opponente è meramente formale ed assolutamente generica, difettando specifiche contestazioni circa la regolare consegna della merce acquistata e lo svolgimento dei corsi di formazione.
In via riconvenzionale ha chiesto la società opposta il pagamento della somma di euro 9.257,11 , a titolo di extrasconto, riconosciuto alla società opponente ma non dovuto tale somma in ragione del mancato raggiungimento degli obbiettivi di fatturato previsti in contratto.
Tale domanda era già stata formulata con il ricorso per decreto ingiuntivo ma non era stata accolta dal giudice per difetto di prova del relativo accordo e dei suoi presupposti.
Nel giudizio di merito la società opposta ha prodotto l'accordo commerciale intercorso tra le parti ( doc. 5 ) dal quale si evince che le parti avevano concordato di riconoscere alla società opponente un extrasconto a titolo di premio condizionato al raggiungimento di un certo tetto di fatturazione in un determinato periodo ( fissato nella cifra netta annuale di euro 120.000 ). Tale premio veniva liquidato in via anticipata e semestralmente con l'accordo che, verificato il pagina 5 di 7 raggiungimento dell'obbiettivo, si sarebbe proceduto con il conguaglio o lo storno degli accrediti ricevuti ( cfr art. 1 e 2 del contratto ).
A titolo di liquidazione anticipata del extrasconto la società opponente ha ricevuto nel luglio
2023 la somma di euro 9.257,11 ( cfr note di credito sub. doc. 12 e 13 del fascicolo monitorio ) e, verificato a dicembre il mancato raggiungimento dell'obbiettivo, tali importi sono stati stornati con note di debito corrispondenti alle precedenti note di credito ( cfr doc. 14 e 15 del fascicolo monitorio ).
La società opponente, ignorando nelle sue difese la domanda riconvenzionale, non ha in alcun modo contestato il diritto della società opponente al pagamento della somma di euro 9.257,11 a titolo di extrasconto in ragione del mancato raggiungimento degli obbiettivi di fatturazione previsti nel contratto. Dunque, essendo pacifico il mancato raggiungimento degli obbiettivi di fatturazione indicati all'art. 1 del contratto, deve accogliersi la domanda riconvenzionale proposta dalla società opposta.
Per le ragioni esposte, deve respingersi l'opposizione proposta dalla società avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 5166/2024 emesso dal Tribunale di Milano il 12.4.2024.
In applicazione del principio della soccombenza, la società opponente va condannata al pagamento delle spese del giudizio, come liquidate in dispositivo a norma del d.m. 147/2022, applicati i compensi medi tariffari corrispondenti al valore della causa ( 26.000/52.000 ) per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione e compensi minimi per quella decisoria.
Ricorrono i presupposti per la condanna della società opponente al risarcimento dei danni ai sensi degli artt. 96 comma 1° c.p.c. risultando evidente dal tenore delle difese svolte dalla società opponente il carattere temerario dell'opposizione finalizzata al solo scopo di procrastinare la soddisfazione del credito. Il danno viene determinato in via equitativa in misura corrispondente alla metà delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo, così provvede: respinge l'opposizione proposta dalla società Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 5166/2024 emesso dal Tribunale di Milano il 12.4.2024,
pagina 6 di 7 in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla società opposta, condanna la società opponente al pagamento della somma di euro 9.257,11, oltre interessi dalla mora al saldo, condanna la società opponente a rifondere alla società opposta le spese del giudizio liquidate in euro 11.977,00 per compensi, oltre il rimborso forfettario del 15 % per spese generali Cpa ed
IVA, letto l'art. 96 condanna la società opponente a pagare alla società opposta a titolo di risarcimento dei danni una somma pari alla metà delle spese del giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 19 marzo 2025
Il Giudice dott. Caterina Maria Spinnler
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