TAR Ancona, sez. I, sentenza 26/03/2026, n. 379
TAR
Sentenza 26 marzo 2026

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  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo

    Gli atti giurisdizionali non sono atti amministrativi e possono essere riformati solo attraverso i mezzi di impugnazione tipici previsti dal codice di procedura penale. Il Giudice Amministrativo non ha alcun potere di sindacato sull'attività decisoria del Giudice Ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo

    La gestione di istanze o atti processuali presentati in sede penale, quali denunce o querele di falso, appartiene esclusivamente alla cognizione del Giudice Ordinario.

  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso principale

    La completa inammissibilità del gravame travolge, infine, ogni domanda risarcitoria.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo

    L'esercizio dell'azione disciplinare nei confronti dei magistrati e dei consulenti tecnici ricade nella competenza esclusiva, rispettivamente, degli organi di autogoverno della magistratura (CSM) e degli ordini professionali. Questo Giudice è privo di qualsivoglia potestà sanzionatoria o d'ordine in tali ambiti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Ancona, sez. I, sentenza 26/03/2026, n. 379
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
    Numero : 379
    Data del deposito : 26 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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