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Sentenza 26 marzo 2026
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 26/03/2026, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00046/2026 REG.RIC.
Pubblicato il 26/03/2026
N. 00379 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00046/2026 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 46 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso in proprio e domiciliato presso la Segreteria del
TAR Marche, in Ancona, via della Loggia n. 24;
per
l'adozione di misure riguardanti la propria vicenda penale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. CA MO e udito il ricorrente come specificato nel verbale di udienza;
FATTO e DIRITTO N. 00046/2026 REG.RIC.
1. Con l'odierno gravame, il sig. -OMISSIS- espone una complessa vicenda di natura penale, lamentando l'inattendibilità di una perizia medica che avrebbe determinato l'esito di plurime sentenze di condanna a suo carico. Il ricorrente evidenzia di aver ripetutamente segnalato l'esistenza di vizi e la falsità della perizia attraverso istanze di revisione, querele e dichiarazioni rese in udienza, lamentando tuttavia come a tali doglianze la Magistratura Ordinaria non abbia mai fornito "riscontro tecnico alcuno".
Su tali basi, il ricorrente adisce questo Tribunale formulando una pluralità di domande, ovvero: l'annullamento delle sentenze penali, l'accertamento dell'illegittimità della perizia e la condanna al risarcimento del danno.
In via ulteriormente gradata, sebbene con formulazione sintattica incerta e di difficile interpretazione, il ricorso sembra voler proporre anche un'azione disciplinare nei confronti dei soggetti definiti genericamente come "rei accertati", verosimilmente identificabili nei magistrati e nei periti d'ufficio che hanno operato nei procedimenti penali sopra richiamati.
2. In via preliminare il Collegio osserva che il ricorso risulta essere stato esclusivamente depositato presso la Segreteria di questo Tribunale, senza essere stato preventivamente notificato ad alcuna delle parti intimate (amministrazioni o eventuali controinteressati). Ai sensi degli artt. 41 e 45 del c.p.a. la notifica è condizione essenziale per l'instaurazione del contraddittorio; la sua totale omissione determina l'inammissibilità del ricorso.
3. Il gravame è comunque manifestamente inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo.
4. Quanto alle doglianze sul silenzio e sull'omesso riscontro alle istanze prodotte nei processi penali, si osserva che il rimedio ex artt. 31 e 117 del c.p.a. è esperibile solo nei confronti di una pubblica amministrazione che ometta di provvedere su un'istanza volta a ottenere un provvedimento amministrativo. N. 00046/2026 REG.RIC.
Non è invece invocabile dinanzi a questo Giudice per censurare l'omesso esito di istanze o atti processuali (quali la revisione del processo, denunce o querele di falso) presentati in sede penale, la cui gestione appartiene esclusivamente alla cognizione del Giudice Ordinario.
5. Quanto alla domanda di annullamento delle sentenze penali, si osserva che gli atti giurisdizionali non sono atti amministrativi e possono essere riformati solo attraverso i mezzi di impugnazione tipici previsti dal codice di procedura penale. Il Giudice
Amministrativo non ha alcun potere di sindacato sull'attività decisoria del Giudice
Ordinario.
6. Parimenti inammissibile risulta essere la domanda volta a ottenere provvedimenti di natura "disciplinare".
Tale istanza esula totalmente dai poteri di questo Tribunale: l'esercizio dell'azione disciplinare nei confronti dei magistrati e dei consulenti tecnici ricade nella competenza esclusiva, rispettivamente, degli organi di autogoverno della magistratura
(CSM) e degli ordini professionali. Questo Giudice è privo di qualsivoglia potestà sanzionatoria o d'ordine in tali ambiti.
7. Da ultimo il Collegio osserva che qualora l'intenzione del ricorrente fosse stata anche quella di ottenere comunque una “opinione” o una “spiegazione” del Giudice
Amministrativo sulla complessa vicenda penale che l'ha coinvolto, anche questa istanza esulerebbe dalla propria giurisdizione, trattandosi di attività essenzialmente consulenziale che l'interessato potrà ottenere rivolgendosi a un professionista legale del settore.
8. La completa inammissibilità del gravame travolge, infine, ogni domanda risarcitoria.
9. Nulla per le spese stante la mancata costituzione di controparti resistenti.
P.Q.M. N. 00046/2026 REG.RIC.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Nulla per le spese.
La presente sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e degli articoli 9 e 10, del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
TA Anastasi, Presidente
CA MO, Consigliere, Estensore
Tommaso Capitanio, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
CA MO TA Anastasi N. 00046/2026 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 26/03/2026
N. 00379 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00046/2026 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 46 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso in proprio e domiciliato presso la Segreteria del
TAR Marche, in Ancona, via della Loggia n. 24;
per
l'adozione di misure riguardanti la propria vicenda penale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. CA MO e udito il ricorrente come specificato nel verbale di udienza;
FATTO e DIRITTO N. 00046/2026 REG.RIC.
1. Con l'odierno gravame, il sig. -OMISSIS- espone una complessa vicenda di natura penale, lamentando l'inattendibilità di una perizia medica che avrebbe determinato l'esito di plurime sentenze di condanna a suo carico. Il ricorrente evidenzia di aver ripetutamente segnalato l'esistenza di vizi e la falsità della perizia attraverso istanze di revisione, querele e dichiarazioni rese in udienza, lamentando tuttavia come a tali doglianze la Magistratura Ordinaria non abbia mai fornito "riscontro tecnico alcuno".
Su tali basi, il ricorrente adisce questo Tribunale formulando una pluralità di domande, ovvero: l'annullamento delle sentenze penali, l'accertamento dell'illegittimità della perizia e la condanna al risarcimento del danno.
In via ulteriormente gradata, sebbene con formulazione sintattica incerta e di difficile interpretazione, il ricorso sembra voler proporre anche un'azione disciplinare nei confronti dei soggetti definiti genericamente come "rei accertati", verosimilmente identificabili nei magistrati e nei periti d'ufficio che hanno operato nei procedimenti penali sopra richiamati.
2. In via preliminare il Collegio osserva che il ricorso risulta essere stato esclusivamente depositato presso la Segreteria di questo Tribunale, senza essere stato preventivamente notificato ad alcuna delle parti intimate (amministrazioni o eventuali controinteressati). Ai sensi degli artt. 41 e 45 del c.p.a. la notifica è condizione essenziale per l'instaurazione del contraddittorio; la sua totale omissione determina l'inammissibilità del ricorso.
3. Il gravame è comunque manifestamente inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo.
4. Quanto alle doglianze sul silenzio e sull'omesso riscontro alle istanze prodotte nei processi penali, si osserva che il rimedio ex artt. 31 e 117 del c.p.a. è esperibile solo nei confronti di una pubblica amministrazione che ometta di provvedere su un'istanza volta a ottenere un provvedimento amministrativo. N. 00046/2026 REG.RIC.
Non è invece invocabile dinanzi a questo Giudice per censurare l'omesso esito di istanze o atti processuali (quali la revisione del processo, denunce o querele di falso) presentati in sede penale, la cui gestione appartiene esclusivamente alla cognizione del Giudice Ordinario.
5. Quanto alla domanda di annullamento delle sentenze penali, si osserva che gli atti giurisdizionali non sono atti amministrativi e possono essere riformati solo attraverso i mezzi di impugnazione tipici previsti dal codice di procedura penale. Il Giudice
Amministrativo non ha alcun potere di sindacato sull'attività decisoria del Giudice
Ordinario.
6. Parimenti inammissibile risulta essere la domanda volta a ottenere provvedimenti di natura "disciplinare".
Tale istanza esula totalmente dai poteri di questo Tribunale: l'esercizio dell'azione disciplinare nei confronti dei magistrati e dei consulenti tecnici ricade nella competenza esclusiva, rispettivamente, degli organi di autogoverno della magistratura
(CSM) e degli ordini professionali. Questo Giudice è privo di qualsivoglia potestà sanzionatoria o d'ordine in tali ambiti.
7. Da ultimo il Collegio osserva che qualora l'intenzione del ricorrente fosse stata anche quella di ottenere comunque una “opinione” o una “spiegazione” del Giudice
Amministrativo sulla complessa vicenda penale che l'ha coinvolto, anche questa istanza esulerebbe dalla propria giurisdizione, trattandosi di attività essenzialmente consulenziale che l'interessato potrà ottenere rivolgendosi a un professionista legale del settore.
8. La completa inammissibilità del gravame travolge, infine, ogni domanda risarcitoria.
9. Nulla per le spese stante la mancata costituzione di controparti resistenti.
P.Q.M. N. 00046/2026 REG.RIC.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Nulla per le spese.
La presente sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e degli articoli 9 e 10, del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
TA Anastasi, Presidente
CA MO, Consigliere, Estensore
Tommaso Capitanio, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
CA MO TA Anastasi N. 00046/2026 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.