CASS
Sentenza 20 marzo 2023
Sentenza 20 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/03/2023, n. 7967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7967 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso R.G. n. 4160-2017 proposto da: EL AR RA, rappresentata e difesa dall’avvocato AL IA ed elettivamente domiciliata in Roma via Ludovisi 35 presso l’avv. MASSIMO LAURO
- ricorrente -
contro PASCUCCI COSTRUZIONI SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato RO SA ed elettivamente domiciliata in Roma via Portuense 104 presso l’avv. Antonia De Angelis -controricorrente- nonché Civile Sent. Sez. 2 Num. 7967 Anno 2023 Presidente: DI VIRGILIO ROSA AR Relatore: ORILIA LORENZO Data pubblicazione: 20/03/2023 2 di 11 IO ER, OL CE, DU TO, NT AN, NI EL, ALLIANZ SPA, CONDOMINIO EX VILLA ORIENTE DI VIA NICOTERA 80 VICO EQUENSE, DE NO RM E DE NO UC -intimati- avverso la SENTENZA DELLA CORTE D’APPELLO DI NAPOLI n. 4339/2016 depositata il 7.12.2016; Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale dott. OR TR che ha chiesto l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione;
Udita la relazione della causa svolta dal consigliere Lorenzo Orilia;
RITENUTO IN FATTO 1. L’impresa edile PA CO RL ottenne nel 2004 un decreto ingiuntivo (n. 100/2004, per €. 302.331,19) nei confronti del Condominio di Vico Equense ex Villa Oriente a titolo di compenso a saldo per l’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento funzionale e restauro conservativo al fabbricato condominiale. Separato decreto ingiuntivo (n. 179/2005) ottennero nel 2005 i due Direttori dei Lavori, l’ingegnere Francesco Coppola (per €. 91.723,39) e l‘architetto SA Dubbiosi (per €. 88.322,34) a titolo di compenso professionale. I due giudizi di opposizione proposti dal Condominio debitore vennero riuniti dal Tribunale di Torre Annunziata sez. dist. di Sorrento che, con sentenza n. 86/2013, rigettò l’opposizione del Condominio avverso il decreto ingiuntivo n. 100/2004 emesso su ricorso del Condominio, omettendo però di provvedere sull’altra opposizione. 2 Con sentenza n. 4339/2016 resa pubblica il 7.12.2016 la Corte d’Appello di Napoli, adita in rappresentanza del Condominio dai condomini IA OR TA e LU VE (in proprio e nella qualità di procuratore di SA VE), decidendo 3 di 11 sull’appello principale della TA, preso atto della rinunzia dell’altro appellante principale, e decidendo altresì su quello adesivo spiegato dagli altri condomini AN ON, NG NI, ME De MA e IO De MA, nonché sull’appello incidentale proposto dai Direttori dei Lavori Coppola e Dubbioso, in contraddittorio con l’impresa appellata, con l’ex amministratore condominiale NP OR e con la assicuratrice Allianz spa (chiamata in garanzia dall’ing. Coppola in caso di accertata responsabilità civile), ha rigettato l’appello principale e quello adesivo contro la sentenza di primo grado che aveva deciso sull’opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 100/2004 ottenuto dall’Impresa PA;
ha rigettato la domanda di manleva proposta dal Condominio nei confronti dell’ex amministratore NP OR e dei Direttori dei Lavori NI Coppola e SA Dubbiosi;
ha dichiarato assorbita la domanda di garanzia spiegata dall’ing. Coppola nei confronti del proprio assicuratore;
ha rigettato la domanda di risarcimento danni proposta dall’ing. Coppola contro il Condominio;
in parziale accoglimento dell’appello, anche incidentale, proposto contro la sentenza di primo grado in relazione all’omessa pronunzia sull’opposizione al decreto ingiuntivo n. 179/2005 ottenuto dai due Direttori dei Lavori, ha revocato il decreto e ha condannato il Condominio a pagare la minor somma di €. 71.149,84 in favore dei due tecnici, oltre accessori e interessi;
ha poi regolato dettagliatamente le spese del giudizio tra le varie parti. Per giungere a tale conclusione la Corte napoletana, per quanto ancora interessa, ha osservato: - che sussiste la legittimazione passiva del Condominio anche in ordine alla richiesta di pagamento dei compensi per i lavori riguardanti le proprietà dei singoli condomini perché la clausola contenuta nell’art. 7 del contratto di appalto va interpretata non in senso letterale, ma ricercando l’intenzione delle parti contraenti 4 di 11 anche sulla scorta del loro comportamento successivo, di cui ha individuato i tratti ritenuti essenziali;
- che il cd. “premio accelerazione” previsto dal contratto è dovuto per ragioni diverse da quelle esposte dal Tribunale e cioè in considerazione del fatto che fu redatto un verbale di definizione riserve e chiusura lavori firmato dall’amministratore, dai Direttori dei Lavori e dall’Impresa, con cui si concordò il riconoscimento di una maggiorazione del 25% e tale verbale valeva sia come riconoscimento del debito che come transazione. - che, essendo stato firmato il contratto di appalto dall’amministratore, lo stesso era legittimato a sottoscrivere anche tutti gli atti connessi, a prescindere dalle intervenute modificazioni soggettive nella carica;
- che, pertanto, era infondata la domanda di manleva contro l’amministratore anche perché gli stessi Direttori dei Lavori avevano ritenuto corretta la contabilità; - che appariva condivisibile la conclusione del consulente tecnico di ufficio sulla addebitabilità ai singoli condomini del ritardo nella ultimazione, in considerazione della nota trasmessa dall’impresa in data 11.4.2003 con cui si segnalava la mancata consegna dei materiali e – prima ancora - del sollecito dell’amministratore ai condomini in data 4.10.2002, sicché la prova della tempestiva consegna dei materiali doveva farsi ricadere a carico dei condomini;
- che in ordine alla questione oggetto della seconda opposizione a decreto ingiuntivo e tralasciata dal primo giudice, quella riguardante i compensi professionali vantati dai due direttori dei lavori, mancava in atti la prova dell’offerta del 20.5.2000, mentre dalla lettera di incarico del 5.7.2000 si ricavava la richiesta di un compenso secondo la previsione della legge n. 143/1949 e un accordo sulle spese in misura del 15% (in luogo del 30% previsto dalla legge); 5 di 11 - che, ai fini della individuazione dello scaglione di riferimento per la determinazione dei compensi, il cd. “premio di accelerazione” non andava ad incrementare l’ammontare dei lavori, trattandosi di un riconoscimento separato;
- che in ordine al concreto svolgimento dei lavori, poteva farsi riferimento alla “sia pur laconica” conclusione del consulente tecnico di ufficio sull’avvenuto espletamento di tutte le attività. 3. Contro tale sentenza IA OR TA ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sette motivi contrastati con controricorso dalla PA CO RL, mentre tutte le altre parti sono rimaste intimate. Il Sostituto Procuratore Generale dott. OR TR ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 Col primo di motivo la ricorrente denunzia la violazione degli artt. 1321, 1322, 1362 cc e 12 delle preleggi perché la Corte d’Appello di Napoli, a fronte di una clausola (art. 7 del contratto di appalto) che appariva chiarissima sulla previsione dell’azione diretta dell’appaltatore contro i singoli condomini per ottenere il compenso per i lavori riguardanti le rispettive proprietà, avrebbe dovuto utilizzare il criterio base dell’interpretazione letterale in omaggio al principio in claris non fit interpretatio anziché cercare di ricavare una volontà diversa dei contraenti valutando un “supposto” comportamento posteriore. A dire della ricorrente, ingiustamente è stata stravolta una chiara pattuizione contrattuale ed il Condominio è stato condannato anche per il corrispettivo di lavori privati di competenza dei singoli condomini estranei alla lite. Il motivo è fondato. Nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso 6 di 11 ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 c.c. all'art. 1371 c.c. (cfr. Sez. 2 -, Ordinanza n. 33451 del 11/11/2021 Rv. 662753; Sez. 2 -, Sentenza n. 7927 del 28/03/2017 Rv. 643530 in motivazione;
Sez. 2 -, Ordinanza n. 27256 del 26/10/2018 Rv. 650852 in motivazione;
cfr. anche Sez. 3, Sentenza n. 22343 del 2014 sempre in motivazione). Nel caso in esame, il contratto di appalto stipulato tra il Condominio e l’impresa all’art. 7 prevedeva che “Non vi è solidarietà passiva tra i condomini nei rapporti condominio-impresa per quanto riguarda non le opere di consolidamento strutturale di comune interesse, ma le opere interne di rifinitura del singolo condomino per cui eventuale inadempimento pro quota nei pagamenti dei singoli S.A.L. o dei saldi finali legittimerà l’appaltatore ad agire direttamente ed esclusivamente nei confronti del singolo inadempiente” (cfr. articolo 7 contratto di appalto trascritto in ricorso a pag. 5). Ebbene, la Corte d’Appello si è dilungata (v. pagg. 15 e ss.) nel ricercare e nel ricavare una diversa intenzione dei contraenti senza però prima spiegare per quale ragione intendeva discostarsi dal senso letterale delle parole e – soprattutto – senza prima spiegare se vi fosse un senso ambiguo nelle espressioni adoperate dai contraenti e quale fosse. Anzi, la Corte di merito sembra addirittura escluderlo, laddove (cfr. pag. 15 sentenza impugnata) afferma che “la lettura di tali clausole potrebbe, a prima vista, indurre a ritenere che, effettivamente, l’impresa non possa ottenere un titolo unico per il complesso dei lavori senza una previa distinzione tra lavori condominiali e lavori di pertinenza dei singoli condomini”. La violazione dei canoni interpretativi, adeguatamente censurata in ricorso, sussiste. La Corte d’Appello infatti - a fronte di 7 di 11 una clausola contrattuale strutturata nel senso di cautelare i singoli condomini dal rischio di pagamenti per i casi di inadempimento, da parte degli altri condomini, degli obblighi riguardanti i lavori alle rispettive proprietà esclusive - è pervenuta alla conclusione dell’esistenza di una volontà contrattuale orientata in senso diametralmente opposto, senza compiere, lo si ripete, quel passaggio logico necessario che avrebbe potuto giustificare un’interpretazione diversa da quella risultante dal senso letterale delle espressioni (cioè l’esistenza di un senso ambiguo o comunque oscuro della clausola). Ed una tale conclusione dei giudici di appello, a ben vedere, comporta per i singoli condomini - in caso di mancato adempimento di obbligazioni relative alle proprietà esclusive - un regime penalizzante che non si rinviene neppure per le obbligazioni assunte dall’amministratore nell’interesse del Condominio, ove, come è noto anche alla stessa Corte d’Appello, opera il principio della parzialità piuttosto che quello della solidarietà (cfr. Sez. U, Sentenza n. 9148 del 08/04/2008 Rv. 602479; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 14530 del 09/06/2017 Rv. 644621; Sez. 2 -, Ordinanza n. 27363 del 29/10/2018 Rv. 650937). Si rende pertanto necessario un nuovo esame. 1.2 Col secondo motivo, la ricorrente denunzia violazione degli artt. 112 cpc, 1130, 1131 cc, 354 e 394 cpc (ai sensi dell’art. 360 comma 1 nn. 3,4,5) per avere la Corte territoriale adottato una “terza via” (la figura del mandato senza rappresentanza) senza sollecitare il necessario contraddittorio: La Corte d’Appello avrebbe inoltre omesso l’esame di un fatto decisivo per il giudizio, rappresentato dal contenuto del verbale assembleare del 22.7.2000 che inseriva appunto nel contratto la clausola n. 7 sul pagamento;
precisa che alla seduta dell’assemblea partecipò anche l’impresa PA che sottoscrisse il relativo verbale. Tale circostanza escludeva – ad avviso della ricorrente - la figura del mandato senza 8 di 11 rappresentanza in quanto vi fu assunzione diretta di responsabilità da parte di tutti i condomini. Questo motivo è fondato sotto il profilo dell’omesso esame circa un fatto decisivo (vizio denunziabile in cassazione in considerazione del fatto che le due sentenze di merito sono diversamente motivate sul tema della legittimazione passiva del Condominio: cfr. sentenza impugnata pag. 15 e art. 348 ter cpc). Il fatto non esaminato è rappresentato dalle pattuizioni contenute nel verbale di assemblea condominiale del 22.7.2000, sottoscritto anche dall’impresa, nella parte in cui si prevedeva l’inserzione della clausola sui pagamenti nell’art. 7 del contratto di appalto. Tale fatto era decisivo ai fini della verifica di una assunzione diretta degli obblighi da parte dei singoli condomini e quindi dell’esclusione, in capo all’amministratore, di un mandato senza rappresentanza. Anche sotto tale profilo la sentenza va cassata, con assorbimento degli altri profili di violazione di legge denunziati. 1.3 Col terzo motivo si denunzia violazione degli artt. 1655, 1665, 1130, 1131, 1965 e 1703 cc. e degli articoli segnalati col primo motivo, per la parziale identità della questione, nonché degli artt. 132 cpc, 118 disp. att. cpc., dell’art. 2697 cc e dell’art. 112 cpc, criticandosi il riconoscimento del “premio di accelerazione” sotto il profilo della avvenuta transazione, che non aveva mai formato oggetto di eccezione e che l’amministratore non era abilitato a concludere in assenza di specifico mandato assembleare, avendo il verbale di chiusura contabilità mera finalità tecnica. La ricorrente critica inoltre la Corte d’Appello per avere desunto l’addebitabilità nel ritardo dei lavori dalle osservazioni del consulente tecnico che non ha il potere di esprimere giudizi. Rileva che il “premio di accelerazione” andava corrisposto solo dai condomini responsabili del ritardo e la relativa prova era a carico dell’impresa creditrice. Secondo la ricorrente la Corte d’Appello su 9 di 11 tale questione sarebbe incorsa anche nel vizio di motivazione apparente. Il motivo è fondato. Come costantemente affermato da questa Corte, spetta, infatti, all'assemblea (e non all'amministratore) il "potere" di approvare una transazione riguardante spese d'interesse comune, ovvero di delegare l'amministratore a transigere, fissando gli eventuali limiti dell'attività dispositiva negoziale affidatagli (cfr. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10846 del 2020 soprattutto in motivazione;
Cass. Sez. 2, 16/01/2014, n. 821; Cass. Sez. 2, 25/03/1980, n. 1994). E’ dunque errata in diritto la sentenza impugnata laddove (v. pag. 19) ha ravvisato nel “verbale di definizione delle riserve e chiusura della contabilità” una “sorta di transazione” senza verificare previamente l’esistenza di una apposita autorizzazione assembleare a tal fine. Restano assorbiti gli altri profili di censura. 1.4 Col quarto motivo, la TA denunzia le stesse violazioni dedotte col terzo motivo, rilevando che se il verbale di definizione riserve e contabilità valeva come accertamento o transazione allora, la Corte d’Appello avrebbe dovuto accogliere la domanda di manleva proposta contro l’amministratore e i direttori dei lavori che avevano agito senza l’autorizzazione condominiale e in danno del Condominio per avere liquidato lavori oltre il convenuto. 1.5 Col quinto motivo, la ricorrente denunzia ai sensi dell’art. 360 n. 4 cpc la violazione degli artt. 112 e 342 cpc nonchè dell’art. 2697 cc per avere la Corte d’Appello, liquidato somme a piacere con “pigrizia decisionale” benché fossero state sollevate contestazioni specifiche su opere, prezzi e saldo, sulle quali ha omesso ogni considerazione. 10 di 11 1.6 Col sesto motivo, la ricorrente denunzia, infine, la violazione degli artt. 2233 cc e degli artt. 112 e 115 cpc. Dolendosi dell’entità del compenso liquidato ai due Direttori dei Lavori, la ricorrente rimproverando alla Corte d’Appello avere errato nell’affermare che nel fascicolo mancavano alcuni documenti, tra cui la lettera del 20.5.2020, mentre invece tali documenti erano in atti e non sono stati considerati. 1.7 Col settimo ed ultimo motivo, la ricorrente, denunziando violazione degli artt. 91 cpc., del DPR n. 115/2002 e della legge n. 228/2012, si duole della condanna alle spese, ritenuta ingiusta e punitiva e ne auspica una revisione. Il quinto motivo è fondato sotto il profilo dell’omessa pronuncia (art. 112 cpc). Con il terzo motivo di appello (riportato in ricorso a pagg. 19 e ss) la ricorrente aveva mosso specifiche contestazioni su opere, prezzi e saldo compensi, ma la Corte d’Appello non ha esaminato la censura e quindi anche sotto tale profilo si rende necessario un nuovo esame. In conclusione, accolti il primo, secondo, terzo e quinto motivo, la sentenza deve essere cassata per un nuovo esame sulla scorta dei citati principi di diritto, restando logicamente assorbito l’esame dei restanti motivi (quarto, sesto e settimo). Il giudice di rinvio, che si individua nella Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione, provvederà anche alla regolamentazione delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo, secondo, terzo e quinto motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti motivi;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione. 11 di 11 Roma, 2.2.2023.
- ricorrente -
contro PASCUCCI COSTRUZIONI SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato RO SA ed elettivamente domiciliata in Roma via Portuense 104 presso l’avv. Antonia De Angelis -controricorrente- nonché Civile Sent. Sez. 2 Num. 7967 Anno 2023 Presidente: DI VIRGILIO ROSA AR Relatore: ORILIA LORENZO Data pubblicazione: 20/03/2023 2 di 11 IO ER, OL CE, DU TO, NT AN, NI EL, ALLIANZ SPA, CONDOMINIO EX VILLA ORIENTE DI VIA NICOTERA 80 VICO EQUENSE, DE NO RM E DE NO UC -intimati- avverso la SENTENZA DELLA CORTE D’APPELLO DI NAPOLI n. 4339/2016 depositata il 7.12.2016; Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale dott. OR TR che ha chiesto l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione;
Udita la relazione della causa svolta dal consigliere Lorenzo Orilia;
RITENUTO IN FATTO 1. L’impresa edile PA CO RL ottenne nel 2004 un decreto ingiuntivo (n. 100/2004, per €. 302.331,19) nei confronti del Condominio di Vico Equense ex Villa Oriente a titolo di compenso a saldo per l’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento funzionale e restauro conservativo al fabbricato condominiale. Separato decreto ingiuntivo (n. 179/2005) ottennero nel 2005 i due Direttori dei Lavori, l’ingegnere Francesco Coppola (per €. 91.723,39) e l‘architetto SA Dubbiosi (per €. 88.322,34) a titolo di compenso professionale. I due giudizi di opposizione proposti dal Condominio debitore vennero riuniti dal Tribunale di Torre Annunziata sez. dist. di Sorrento che, con sentenza n. 86/2013, rigettò l’opposizione del Condominio avverso il decreto ingiuntivo n. 100/2004 emesso su ricorso del Condominio, omettendo però di provvedere sull’altra opposizione. 2 Con sentenza n. 4339/2016 resa pubblica il 7.12.2016 la Corte d’Appello di Napoli, adita in rappresentanza del Condominio dai condomini IA OR TA e LU VE (in proprio e nella qualità di procuratore di SA VE), decidendo 3 di 11 sull’appello principale della TA, preso atto della rinunzia dell’altro appellante principale, e decidendo altresì su quello adesivo spiegato dagli altri condomini AN ON, NG NI, ME De MA e IO De MA, nonché sull’appello incidentale proposto dai Direttori dei Lavori Coppola e Dubbioso, in contraddittorio con l’impresa appellata, con l’ex amministratore condominiale NP OR e con la assicuratrice Allianz spa (chiamata in garanzia dall’ing. Coppola in caso di accertata responsabilità civile), ha rigettato l’appello principale e quello adesivo contro la sentenza di primo grado che aveva deciso sull’opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 100/2004 ottenuto dall’Impresa PA;
ha rigettato la domanda di manleva proposta dal Condominio nei confronti dell’ex amministratore NP OR e dei Direttori dei Lavori NI Coppola e SA Dubbiosi;
ha dichiarato assorbita la domanda di garanzia spiegata dall’ing. Coppola nei confronti del proprio assicuratore;
ha rigettato la domanda di risarcimento danni proposta dall’ing. Coppola contro il Condominio;
in parziale accoglimento dell’appello, anche incidentale, proposto contro la sentenza di primo grado in relazione all’omessa pronunzia sull’opposizione al decreto ingiuntivo n. 179/2005 ottenuto dai due Direttori dei Lavori, ha revocato il decreto e ha condannato il Condominio a pagare la minor somma di €. 71.149,84 in favore dei due tecnici, oltre accessori e interessi;
ha poi regolato dettagliatamente le spese del giudizio tra le varie parti. Per giungere a tale conclusione la Corte napoletana, per quanto ancora interessa, ha osservato: - che sussiste la legittimazione passiva del Condominio anche in ordine alla richiesta di pagamento dei compensi per i lavori riguardanti le proprietà dei singoli condomini perché la clausola contenuta nell’art. 7 del contratto di appalto va interpretata non in senso letterale, ma ricercando l’intenzione delle parti contraenti 4 di 11 anche sulla scorta del loro comportamento successivo, di cui ha individuato i tratti ritenuti essenziali;
- che il cd. “premio accelerazione” previsto dal contratto è dovuto per ragioni diverse da quelle esposte dal Tribunale e cioè in considerazione del fatto che fu redatto un verbale di definizione riserve e chiusura lavori firmato dall’amministratore, dai Direttori dei Lavori e dall’Impresa, con cui si concordò il riconoscimento di una maggiorazione del 25% e tale verbale valeva sia come riconoscimento del debito che come transazione. - che, essendo stato firmato il contratto di appalto dall’amministratore, lo stesso era legittimato a sottoscrivere anche tutti gli atti connessi, a prescindere dalle intervenute modificazioni soggettive nella carica;
- che, pertanto, era infondata la domanda di manleva contro l’amministratore anche perché gli stessi Direttori dei Lavori avevano ritenuto corretta la contabilità; - che appariva condivisibile la conclusione del consulente tecnico di ufficio sulla addebitabilità ai singoli condomini del ritardo nella ultimazione, in considerazione della nota trasmessa dall’impresa in data 11.4.2003 con cui si segnalava la mancata consegna dei materiali e – prima ancora - del sollecito dell’amministratore ai condomini in data 4.10.2002, sicché la prova della tempestiva consegna dei materiali doveva farsi ricadere a carico dei condomini;
- che in ordine alla questione oggetto della seconda opposizione a decreto ingiuntivo e tralasciata dal primo giudice, quella riguardante i compensi professionali vantati dai due direttori dei lavori, mancava in atti la prova dell’offerta del 20.5.2000, mentre dalla lettera di incarico del 5.7.2000 si ricavava la richiesta di un compenso secondo la previsione della legge n. 143/1949 e un accordo sulle spese in misura del 15% (in luogo del 30% previsto dalla legge); 5 di 11 - che, ai fini della individuazione dello scaglione di riferimento per la determinazione dei compensi, il cd. “premio di accelerazione” non andava ad incrementare l’ammontare dei lavori, trattandosi di un riconoscimento separato;
- che in ordine al concreto svolgimento dei lavori, poteva farsi riferimento alla “sia pur laconica” conclusione del consulente tecnico di ufficio sull’avvenuto espletamento di tutte le attività. 3. Contro tale sentenza IA OR TA ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sette motivi contrastati con controricorso dalla PA CO RL, mentre tutte le altre parti sono rimaste intimate. Il Sostituto Procuratore Generale dott. OR TR ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 Col primo di motivo la ricorrente denunzia la violazione degli artt. 1321, 1322, 1362 cc e 12 delle preleggi perché la Corte d’Appello di Napoli, a fronte di una clausola (art. 7 del contratto di appalto) che appariva chiarissima sulla previsione dell’azione diretta dell’appaltatore contro i singoli condomini per ottenere il compenso per i lavori riguardanti le rispettive proprietà, avrebbe dovuto utilizzare il criterio base dell’interpretazione letterale in omaggio al principio in claris non fit interpretatio anziché cercare di ricavare una volontà diversa dei contraenti valutando un “supposto” comportamento posteriore. A dire della ricorrente, ingiustamente è stata stravolta una chiara pattuizione contrattuale ed il Condominio è stato condannato anche per il corrispettivo di lavori privati di competenza dei singoli condomini estranei alla lite. Il motivo è fondato. Nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso 6 di 11 ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 c.c. all'art. 1371 c.c. (cfr. Sez. 2 -, Ordinanza n. 33451 del 11/11/2021 Rv. 662753; Sez. 2 -, Sentenza n. 7927 del 28/03/2017 Rv. 643530 in motivazione;
Sez. 2 -, Ordinanza n. 27256 del 26/10/2018 Rv. 650852 in motivazione;
cfr. anche Sez. 3, Sentenza n. 22343 del 2014 sempre in motivazione). Nel caso in esame, il contratto di appalto stipulato tra il Condominio e l’impresa all’art. 7 prevedeva che “Non vi è solidarietà passiva tra i condomini nei rapporti condominio-impresa per quanto riguarda non le opere di consolidamento strutturale di comune interesse, ma le opere interne di rifinitura del singolo condomino per cui eventuale inadempimento pro quota nei pagamenti dei singoli S.A.L. o dei saldi finali legittimerà l’appaltatore ad agire direttamente ed esclusivamente nei confronti del singolo inadempiente” (cfr. articolo 7 contratto di appalto trascritto in ricorso a pag. 5). Ebbene, la Corte d’Appello si è dilungata (v. pagg. 15 e ss.) nel ricercare e nel ricavare una diversa intenzione dei contraenti senza però prima spiegare per quale ragione intendeva discostarsi dal senso letterale delle parole e – soprattutto – senza prima spiegare se vi fosse un senso ambiguo nelle espressioni adoperate dai contraenti e quale fosse. Anzi, la Corte di merito sembra addirittura escluderlo, laddove (cfr. pag. 15 sentenza impugnata) afferma che “la lettura di tali clausole potrebbe, a prima vista, indurre a ritenere che, effettivamente, l’impresa non possa ottenere un titolo unico per il complesso dei lavori senza una previa distinzione tra lavori condominiali e lavori di pertinenza dei singoli condomini”. La violazione dei canoni interpretativi, adeguatamente censurata in ricorso, sussiste. La Corte d’Appello infatti - a fronte di 7 di 11 una clausola contrattuale strutturata nel senso di cautelare i singoli condomini dal rischio di pagamenti per i casi di inadempimento, da parte degli altri condomini, degli obblighi riguardanti i lavori alle rispettive proprietà esclusive - è pervenuta alla conclusione dell’esistenza di una volontà contrattuale orientata in senso diametralmente opposto, senza compiere, lo si ripete, quel passaggio logico necessario che avrebbe potuto giustificare un’interpretazione diversa da quella risultante dal senso letterale delle espressioni (cioè l’esistenza di un senso ambiguo o comunque oscuro della clausola). Ed una tale conclusione dei giudici di appello, a ben vedere, comporta per i singoli condomini - in caso di mancato adempimento di obbligazioni relative alle proprietà esclusive - un regime penalizzante che non si rinviene neppure per le obbligazioni assunte dall’amministratore nell’interesse del Condominio, ove, come è noto anche alla stessa Corte d’Appello, opera il principio della parzialità piuttosto che quello della solidarietà (cfr. Sez. U, Sentenza n. 9148 del 08/04/2008 Rv. 602479; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 14530 del 09/06/2017 Rv. 644621; Sez. 2 -, Ordinanza n. 27363 del 29/10/2018 Rv. 650937). Si rende pertanto necessario un nuovo esame. 1.2 Col secondo motivo, la ricorrente denunzia violazione degli artt. 112 cpc, 1130, 1131 cc, 354 e 394 cpc (ai sensi dell’art. 360 comma 1 nn. 3,4,5) per avere la Corte territoriale adottato una “terza via” (la figura del mandato senza rappresentanza) senza sollecitare il necessario contraddittorio: La Corte d’Appello avrebbe inoltre omesso l’esame di un fatto decisivo per il giudizio, rappresentato dal contenuto del verbale assembleare del 22.7.2000 che inseriva appunto nel contratto la clausola n. 7 sul pagamento;
precisa che alla seduta dell’assemblea partecipò anche l’impresa PA che sottoscrisse il relativo verbale. Tale circostanza escludeva – ad avviso della ricorrente - la figura del mandato senza 8 di 11 rappresentanza in quanto vi fu assunzione diretta di responsabilità da parte di tutti i condomini. Questo motivo è fondato sotto il profilo dell’omesso esame circa un fatto decisivo (vizio denunziabile in cassazione in considerazione del fatto che le due sentenze di merito sono diversamente motivate sul tema della legittimazione passiva del Condominio: cfr. sentenza impugnata pag. 15 e art. 348 ter cpc). Il fatto non esaminato è rappresentato dalle pattuizioni contenute nel verbale di assemblea condominiale del 22.7.2000, sottoscritto anche dall’impresa, nella parte in cui si prevedeva l’inserzione della clausola sui pagamenti nell’art. 7 del contratto di appalto. Tale fatto era decisivo ai fini della verifica di una assunzione diretta degli obblighi da parte dei singoli condomini e quindi dell’esclusione, in capo all’amministratore, di un mandato senza rappresentanza. Anche sotto tale profilo la sentenza va cassata, con assorbimento degli altri profili di violazione di legge denunziati. 1.3 Col terzo motivo si denunzia violazione degli artt. 1655, 1665, 1130, 1131, 1965 e 1703 cc. e degli articoli segnalati col primo motivo, per la parziale identità della questione, nonché degli artt. 132 cpc, 118 disp. att. cpc., dell’art. 2697 cc e dell’art. 112 cpc, criticandosi il riconoscimento del “premio di accelerazione” sotto il profilo della avvenuta transazione, che non aveva mai formato oggetto di eccezione e che l’amministratore non era abilitato a concludere in assenza di specifico mandato assembleare, avendo il verbale di chiusura contabilità mera finalità tecnica. La ricorrente critica inoltre la Corte d’Appello per avere desunto l’addebitabilità nel ritardo dei lavori dalle osservazioni del consulente tecnico che non ha il potere di esprimere giudizi. Rileva che il “premio di accelerazione” andava corrisposto solo dai condomini responsabili del ritardo e la relativa prova era a carico dell’impresa creditrice. Secondo la ricorrente la Corte d’Appello su 9 di 11 tale questione sarebbe incorsa anche nel vizio di motivazione apparente. Il motivo è fondato. Come costantemente affermato da questa Corte, spetta, infatti, all'assemblea (e non all'amministratore) il "potere" di approvare una transazione riguardante spese d'interesse comune, ovvero di delegare l'amministratore a transigere, fissando gli eventuali limiti dell'attività dispositiva negoziale affidatagli (cfr. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10846 del 2020 soprattutto in motivazione;
Cass. Sez. 2, 16/01/2014, n. 821; Cass. Sez. 2, 25/03/1980, n. 1994). E’ dunque errata in diritto la sentenza impugnata laddove (v. pag. 19) ha ravvisato nel “verbale di definizione delle riserve e chiusura della contabilità” una “sorta di transazione” senza verificare previamente l’esistenza di una apposita autorizzazione assembleare a tal fine. Restano assorbiti gli altri profili di censura. 1.4 Col quarto motivo, la TA denunzia le stesse violazioni dedotte col terzo motivo, rilevando che se il verbale di definizione riserve e contabilità valeva come accertamento o transazione allora, la Corte d’Appello avrebbe dovuto accogliere la domanda di manleva proposta contro l’amministratore e i direttori dei lavori che avevano agito senza l’autorizzazione condominiale e in danno del Condominio per avere liquidato lavori oltre il convenuto. 1.5 Col quinto motivo, la ricorrente denunzia ai sensi dell’art. 360 n. 4 cpc la violazione degli artt. 112 e 342 cpc nonchè dell’art. 2697 cc per avere la Corte d’Appello, liquidato somme a piacere con “pigrizia decisionale” benché fossero state sollevate contestazioni specifiche su opere, prezzi e saldo, sulle quali ha omesso ogni considerazione. 10 di 11 1.6 Col sesto motivo, la ricorrente denunzia, infine, la violazione degli artt. 2233 cc e degli artt. 112 e 115 cpc. Dolendosi dell’entità del compenso liquidato ai due Direttori dei Lavori, la ricorrente rimproverando alla Corte d’Appello avere errato nell’affermare che nel fascicolo mancavano alcuni documenti, tra cui la lettera del 20.5.2020, mentre invece tali documenti erano in atti e non sono stati considerati. 1.7 Col settimo ed ultimo motivo, la ricorrente, denunziando violazione degli artt. 91 cpc., del DPR n. 115/2002 e della legge n. 228/2012, si duole della condanna alle spese, ritenuta ingiusta e punitiva e ne auspica una revisione. Il quinto motivo è fondato sotto il profilo dell’omessa pronuncia (art. 112 cpc). Con il terzo motivo di appello (riportato in ricorso a pagg. 19 e ss) la ricorrente aveva mosso specifiche contestazioni su opere, prezzi e saldo compensi, ma la Corte d’Appello non ha esaminato la censura e quindi anche sotto tale profilo si rende necessario un nuovo esame. In conclusione, accolti il primo, secondo, terzo e quinto motivo, la sentenza deve essere cassata per un nuovo esame sulla scorta dei citati principi di diritto, restando logicamente assorbito l’esame dei restanti motivi (quarto, sesto e settimo). Il giudice di rinvio, che si individua nella Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione, provvederà anche alla regolamentazione delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo, secondo, terzo e quinto motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti motivi;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione. 11 di 11 Roma, 2.2.2023.