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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/07/2025, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N° R.G.1270/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in presenza dei seguenti magistrati:
Dott. ssa Alessandra Tabarro Presidente Rel./Est.
Dott. ssa Cristiana Satta Giudice
Dott. Fulvio Mastro Giudice
Riunito in camera di conSIlio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1270 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione per l'anno 2025 avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi resa nei confronti
Con
, (c.f. ) rapp.ta e difesa dall' avv. Raffaella Cerbone, (c.f. Parte_1 C.F._1
), giusta procura rilasciata su foglio separato, presso il cui studio C.F._2 elettivamente domicilia in Afragola, Via Angelo Cerbone n. 10 e , (c.f. Controparte_2
) rapp.to e difeso dall'avv. Concetta Vincenza Marfella, (c.f. C.F._3
), giusta procura allegata in atti, presso il cui studio elettivamente C.F._4 domicilia in Afragola, alla Piazza E. Gianturco n. 2;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli Nord N° R.G.1270/2025 V.G.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Fissato termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. per il 15.07.2025, le parti hanno depositato note scritte nelle quali hanno confermato la volontà di separarsi alle condizioni stabilite nel ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero, con visto reso in data 15 aprile 2025, nulla ha opposto.
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473 bis 12, 51co. c.p.c., depositato in data 27.03.2025, i ricorrenti epigrafati e premesso di aver contratto matrimonio concordatario Parte_1 Controparte_2 in regime di comunione legale dei beni in Afragola (NA) il 24.09.2011; che dalla loro unione era nato un figlio nato a [...] il [...]; che a causa di insuperabili divergenze Per_1 la prosecuzione della convivenza coniugale era divenuta intollerabile, facendo così venir meno la comunione materiale e spirituale tra gli stessi;
tanto premesso, chiedevano emettersi pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso.
In sostituzione, ex art. 127 ter c.p.c della udienza di prima comparizione delle parti, fissata per il 15.07.2025, i ricorrenti depositavano note scritte in cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso dichiarando, altresì, di rinunciare alla comparizione alla udienza.
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, va accolta.
Ed infatti, dalle risultanze di causa è emersa l'insorgenza tra i coniugi di insanabili contrasti, tale da determinare una intollerabile prosecuzione del rapporto matrimoniale, per cui sussistono i presupposti per pronunciare la richiesta separazione personale.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, cod. civile, alle condizioni di cui all'accordo formulato nell'atto introduttivo, che di seguito si riportano:
1) i coniugi consentono alla loro separazione personale consensuale, e vivranno separati nel reciproco rispetto;
N° R.G.1270/2025 V.G.
2) il figlio minore , nato a [...] l'[...], è affidato congiuntamente ad entrambi Per_1
i genitori, con collocazione presso il domicilio materno, in Afragola alla Via Riccardo Russo n. 86.
I coniugi reciprocamente si impegnano a curarne la crescita educativa, scolastica e religiosa, ed entrambi si impegnano affinché il minore conservi con le rispettive famiglie di origine un SInificativo ed equilibrato rapporto affettivo. Tutte le attività riguardanti il minore sono analiticamente riportate nell'allegato piano genitoriale sottoscritto da entrambi i genitori, che si allega (all. 7);
3) la casa coniugale sita in Afragola, alla Via Riccardo Russo n. 86, condotta in locazione dal SI.
, resta assegnata, con tutti gli arredi, corredi, mobili e suppellettili che ne fanno CP_2 parte, eccetto gli effetti personale del SI. alla SI.ra , la quale provvederà CP_2 Pt_1 alla voltura tanto del contratto di locazione che di tutte le utenze a suo nome a far data dalla sentenza della presente separazione. La stessa la abiterà unitamente al figlio minore . Per_1
Il SI. che ha già lasciato la casa coniugale portando via i suoi effetti personali, si CP_2 impegna a trasferire la sua residenza entro 30 giorni dall'emissione della sentenza di separazione;
4) I coniugi si impegnano reciprocamente a comunicare eventuali cambi di residenza, nell'interesse del figlio minore, entro 30 giorni dall'effettivo cambio. I coniugi reciprocamente si impegnano a comunicare il numero del proprio cellulare per consentire le comunicazioni nell'interesse del figlio;
5) Il minore trascorrerà con il padre una serata a settimana, nel giorno e nell'orario tra i coniugi concordato, nonché tutte le settimane, dal venerdì sera alle ore 20.30 sino alla domenica sera alle ore 21,00, con pernotto presso il padre, salvo diverso accordo tra i coniugi, e nel rispetto degli impegni scolastici e sportivi del figlio. Il padre preleverà il minore direttamente dalla abitazione materna e sarà sua premura accompagnarla di nuovo in tale dimora agli orari stabiliti. Inoltre, data la serenità dei rapporti e la totale libertà da parte di entrambi i genitori nel consentire all'altro coniuge di esercitare il suo diritto di visita con il minore e la totale assenza di motivi personali ostativi, il minore trascorrerà l'intero week end con pernotto a casa del padre ogni qual volta lo desidera e, la madre, non ne farà ostacolo. Il minore trascorrerà le tutte festività annuali alternando alla permanenza presso la madre, la permanenza presso il padre;
in particolare, salvo diverso accordo tra le parti, il minore trascorrerà la giornata della vigilia di Natale con la madre ed il Natale con il padre, dalle ore 10.00 alle ore 21.00, e la giornata della vigilia del nuovo anno con la madre e il primo dell'anno con il padre, il giorno di Santo Stefano con la madre e il giorno dell'epifania con il padre, e l'inverso l'anno successivo. Il minore trascorrerà il giorno di Pasqua N° R.G.1270/2025 V.G.
con la madre ed il giorno di Pasquetta con il padre, ad anni alterni. Il regime di alternanza verrà osservato anche per tutte le altre festività qui non espressamente menzionate. Il minore trascorrerà la giornata della Festa del Papà e del compleanno dello stesso insieme a lui e il giorno della Festa della Mamma e del compleanno della stessa insieme a lei, anche in deroga al regime di visita. Il minore trascorrerà la giornata del suo compleanno, ove possibile, insieme ad entrambi i genitori ovvero, in caso di disaccordo, in applicazione del regime di alternanza anno per anno.
Durante il periodo estivo il minore trascorrerà le vacanze estive, compatibilmente con le eSIenze lavorative e private dei genitori 10 giorni consecutivi con il padre e 10 giorni consecutivi con la madre, previa comunicazione del periodo di vacanza prescelto da ciascun genitore e del luogo di permanenza entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno. Ciascun genitore garantirà all'altro genitore almeno una telefonata o video chiamata giornaliera con il figlio;
6) Il SI. si obbliga a versare alla moglie, , la somma di euro Controparte_2 Parte_1
300,00 (trecento/00) mensili a titolo di mantenimento per il figlio minore, da pagarsi entro e non oltre il 5 (cinque) di ogni mese, su una carta prepagata, intestata alla SI.ra , di cui la Pt_1 stessa ha già comunicato il codice IBAN al marito. Tale assegno sarà rivalutato annualmente, sempre a far data dalla omologa della presente separazione, secondo gli indici ISTAT. Lo stesso si obbliga, altresì, a fornire settimanalmente, una spesa di carne per il figlio, essendo titolare di una macelleria. Per espresso accordo tra le parti, l'assegno unico per il figlio sarà richiesto e percepito dalla SI.ra nella misura del 100%, avendo rinunciato il SI. alla Pt_1 CP_2 sua quota in favore della moglie;
7) le spese straordinarie riguardanti il minore ricadono a carico dei coniugi nella misura del 50% ciascuno. I coniugi per le spese straordinarie intendono rifarsi alle linee guida approvate dal CNF che vengono di seguito riportate: Spese comprese nel mantenimento ordinario sono: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare.
Al fine di evitare qualsiasi possibile controversia sulla natura delle spese e sulla loro specifica regolamentazione, sin d'ora, si provvede a distinguere le spese straordinarie per le quali è necessario semplicemente che il genitore collocatario provveda a dare formale comunicazione all'altro coniuge al fine di richiedergliene la compartecipazione, dalle spese straordinarie per le quali, invece, vi è necessità di preventivo e formale accordo gli stessi. Sono da considerarsi spese straordinarie obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione: le spese relative a libri universitari, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti (ad eccezione di quelli N° R.G.1270/2025 V.G.
da banco), spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese relative all'Università pubblica limitatamente alla durata ordinaria del corso di laurea (escluso, quindi, per l'ipotesi di fuori corso). Sono da considerarsi spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: le rette ed eventuali spese di alloggi fuori sede di università private e di università pubbliche, le spese per i corsi di lingua, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto); le spese sportive, le spese medico-sanitarie, odontoiatriche, oculistiche non coperte dal SSN e non urgenti esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Nell'ambito delle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso documentabile nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato ed in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Al solo fine di agevolare la programmazione economica di entrambe le parti, il genitore che anticipa le spese dovrà richiedere il rimborso, inviando il rendiconto con i relativi giustificativi entro il giorno 28 di ogni mese al fine di consentire alla controparte il rimborso entro 30 giorni successivi, fermo ed impregiudicato il diritto di agire in sede ordinaria per la tutela del diritto di credito nei confronti del genitore inadempiente;
8) tra le spese straordinarie riguardanti il minore il SI. con la presente, si impegna CP_2
a corrispondere sin da ora la somma aggiuntiva di € 20,00 mensili per lo sport ( ) da Per_2 settembre fino a luglio di ciascun anno, € 30,00 mensili per il pulmino da settembre fino al mese di maggio di ciascun anno, € 90,00 mensili per il doposcuola da settembre fino alla fine dell'anno scolastico, anche senza i relativi giustificativi di spesa. Lo stesso si impegna, altresì, a pagare, rateizzandole dal mese di settembre 2025 in poi per un importo mensile aggiuntivo di € 50,00 fino a concorrenza della somma anticipata, anche le pregresse spese straordinarie dentistiche già sostenute dalla SI.ra , riguardanti il figlio minore, per un importo complessivo di euro Pt_1
900,00;
9) i coniugi si obbligano a consultarsi prima di prendere qualsiasi decisione che riguardi il figlio minore;
N° R.G.1270/2025 V.G.
10)entrambi i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, in quanto la SI.ra Pt_1 lavora saltuariamente come sarta svolgendo piccoli lavori, mentre il SI. ha una CP_2 propria attività commerciale, e, dunque, provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
11)entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio del passaporto proprio e di quello del minore, che potrà recarsi all'estero previo consenso di entrambi i genitori;
12)gli istanti chiedono di disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile di
Afragola, affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del d.P.R. 396/2000;
13) le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Il suddetto accordo non appare contrario a norme imperative e risulta conforme agli interessi delle parti e della prole.
Va, quindi, pronunciata la separazione consensuale dei coniugi epigrafati che vanno autorizzati a vivere separatamente, alle condizioni indicate nel ricorso, con compensazione fra le parti delle spese processuali del presente giudizio stante l'esito della controversia.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, pronunciando in via definitiva nella controversia civile innanzi riportata, così provvede:
- pronuncia, ai sensi dell'art. 151, I comma, cod. civ., la separazione personale tra i coniugi
, nata ad [...] il [...] e, , nato ad [...] il Parte_1 Controparte_2
10.03.1982, alle condizioni tra loro concordate in ricorso, riportate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AFRAGOLA, ove in data 24.09.2011 veniva contratto matrimonio tra i suddetti coniugi (Atto n. 189, Anno 2011, Parte II Serie A) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge (artt. 134 R. D. del
09.07.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) del D.P.R. del 3.11.2000 n. 396, Ordinamento Stato
Civile);
- dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Aversa nella Camera di ConSIlio il 10 luglio 2025. N° R.G.1270/2025 V.G.
Il Presidente relatore
Dr. Alessandra Tabarro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in presenza dei seguenti magistrati:
Dott. ssa Alessandra Tabarro Presidente Rel./Est.
Dott. ssa Cristiana Satta Giudice
Dott. Fulvio Mastro Giudice
Riunito in camera di conSIlio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1270 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione per l'anno 2025 avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi resa nei confronti
Con
, (c.f. ) rapp.ta e difesa dall' avv. Raffaella Cerbone, (c.f. Parte_1 C.F._1
), giusta procura rilasciata su foglio separato, presso il cui studio C.F._2 elettivamente domicilia in Afragola, Via Angelo Cerbone n. 10 e , (c.f. Controparte_2
) rapp.to e difeso dall'avv. Concetta Vincenza Marfella, (c.f. C.F._3
), giusta procura allegata in atti, presso il cui studio elettivamente C.F._4 domicilia in Afragola, alla Piazza E. Gianturco n. 2;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli Nord N° R.G.1270/2025 V.G.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Fissato termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. per il 15.07.2025, le parti hanno depositato note scritte nelle quali hanno confermato la volontà di separarsi alle condizioni stabilite nel ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero, con visto reso in data 15 aprile 2025, nulla ha opposto.
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473 bis 12, 51co. c.p.c., depositato in data 27.03.2025, i ricorrenti epigrafati e premesso di aver contratto matrimonio concordatario Parte_1 Controparte_2 in regime di comunione legale dei beni in Afragola (NA) il 24.09.2011; che dalla loro unione era nato un figlio nato a [...] il [...]; che a causa di insuperabili divergenze Per_1 la prosecuzione della convivenza coniugale era divenuta intollerabile, facendo così venir meno la comunione materiale e spirituale tra gli stessi;
tanto premesso, chiedevano emettersi pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso.
In sostituzione, ex art. 127 ter c.p.c della udienza di prima comparizione delle parti, fissata per il 15.07.2025, i ricorrenti depositavano note scritte in cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso dichiarando, altresì, di rinunciare alla comparizione alla udienza.
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, va accolta.
Ed infatti, dalle risultanze di causa è emersa l'insorgenza tra i coniugi di insanabili contrasti, tale da determinare una intollerabile prosecuzione del rapporto matrimoniale, per cui sussistono i presupposti per pronunciare la richiesta separazione personale.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, cod. civile, alle condizioni di cui all'accordo formulato nell'atto introduttivo, che di seguito si riportano:
1) i coniugi consentono alla loro separazione personale consensuale, e vivranno separati nel reciproco rispetto;
N° R.G.1270/2025 V.G.
2) il figlio minore , nato a [...] l'[...], è affidato congiuntamente ad entrambi Per_1
i genitori, con collocazione presso il domicilio materno, in Afragola alla Via Riccardo Russo n. 86.
I coniugi reciprocamente si impegnano a curarne la crescita educativa, scolastica e religiosa, ed entrambi si impegnano affinché il minore conservi con le rispettive famiglie di origine un SInificativo ed equilibrato rapporto affettivo. Tutte le attività riguardanti il minore sono analiticamente riportate nell'allegato piano genitoriale sottoscritto da entrambi i genitori, che si allega (all. 7);
3) la casa coniugale sita in Afragola, alla Via Riccardo Russo n. 86, condotta in locazione dal SI.
, resta assegnata, con tutti gli arredi, corredi, mobili e suppellettili che ne fanno CP_2 parte, eccetto gli effetti personale del SI. alla SI.ra , la quale provvederà CP_2 Pt_1 alla voltura tanto del contratto di locazione che di tutte le utenze a suo nome a far data dalla sentenza della presente separazione. La stessa la abiterà unitamente al figlio minore . Per_1
Il SI. che ha già lasciato la casa coniugale portando via i suoi effetti personali, si CP_2 impegna a trasferire la sua residenza entro 30 giorni dall'emissione della sentenza di separazione;
4) I coniugi si impegnano reciprocamente a comunicare eventuali cambi di residenza, nell'interesse del figlio minore, entro 30 giorni dall'effettivo cambio. I coniugi reciprocamente si impegnano a comunicare il numero del proprio cellulare per consentire le comunicazioni nell'interesse del figlio;
5) Il minore trascorrerà con il padre una serata a settimana, nel giorno e nell'orario tra i coniugi concordato, nonché tutte le settimane, dal venerdì sera alle ore 20.30 sino alla domenica sera alle ore 21,00, con pernotto presso il padre, salvo diverso accordo tra i coniugi, e nel rispetto degli impegni scolastici e sportivi del figlio. Il padre preleverà il minore direttamente dalla abitazione materna e sarà sua premura accompagnarla di nuovo in tale dimora agli orari stabiliti. Inoltre, data la serenità dei rapporti e la totale libertà da parte di entrambi i genitori nel consentire all'altro coniuge di esercitare il suo diritto di visita con il minore e la totale assenza di motivi personali ostativi, il minore trascorrerà l'intero week end con pernotto a casa del padre ogni qual volta lo desidera e, la madre, non ne farà ostacolo. Il minore trascorrerà le tutte festività annuali alternando alla permanenza presso la madre, la permanenza presso il padre;
in particolare, salvo diverso accordo tra le parti, il minore trascorrerà la giornata della vigilia di Natale con la madre ed il Natale con il padre, dalle ore 10.00 alle ore 21.00, e la giornata della vigilia del nuovo anno con la madre e il primo dell'anno con il padre, il giorno di Santo Stefano con la madre e il giorno dell'epifania con il padre, e l'inverso l'anno successivo. Il minore trascorrerà il giorno di Pasqua N° R.G.1270/2025 V.G.
con la madre ed il giorno di Pasquetta con il padre, ad anni alterni. Il regime di alternanza verrà osservato anche per tutte le altre festività qui non espressamente menzionate. Il minore trascorrerà la giornata della Festa del Papà e del compleanno dello stesso insieme a lui e il giorno della Festa della Mamma e del compleanno della stessa insieme a lei, anche in deroga al regime di visita. Il minore trascorrerà la giornata del suo compleanno, ove possibile, insieme ad entrambi i genitori ovvero, in caso di disaccordo, in applicazione del regime di alternanza anno per anno.
Durante il periodo estivo il minore trascorrerà le vacanze estive, compatibilmente con le eSIenze lavorative e private dei genitori 10 giorni consecutivi con il padre e 10 giorni consecutivi con la madre, previa comunicazione del periodo di vacanza prescelto da ciascun genitore e del luogo di permanenza entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno. Ciascun genitore garantirà all'altro genitore almeno una telefonata o video chiamata giornaliera con il figlio;
6) Il SI. si obbliga a versare alla moglie, , la somma di euro Controparte_2 Parte_1
300,00 (trecento/00) mensili a titolo di mantenimento per il figlio minore, da pagarsi entro e non oltre il 5 (cinque) di ogni mese, su una carta prepagata, intestata alla SI.ra , di cui la Pt_1 stessa ha già comunicato il codice IBAN al marito. Tale assegno sarà rivalutato annualmente, sempre a far data dalla omologa della presente separazione, secondo gli indici ISTAT. Lo stesso si obbliga, altresì, a fornire settimanalmente, una spesa di carne per il figlio, essendo titolare di una macelleria. Per espresso accordo tra le parti, l'assegno unico per il figlio sarà richiesto e percepito dalla SI.ra nella misura del 100%, avendo rinunciato il SI. alla Pt_1 CP_2 sua quota in favore della moglie;
7) le spese straordinarie riguardanti il minore ricadono a carico dei coniugi nella misura del 50% ciascuno. I coniugi per le spese straordinarie intendono rifarsi alle linee guida approvate dal CNF che vengono di seguito riportate: Spese comprese nel mantenimento ordinario sono: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare.
Al fine di evitare qualsiasi possibile controversia sulla natura delle spese e sulla loro specifica regolamentazione, sin d'ora, si provvede a distinguere le spese straordinarie per le quali è necessario semplicemente che il genitore collocatario provveda a dare formale comunicazione all'altro coniuge al fine di richiedergliene la compartecipazione, dalle spese straordinarie per le quali, invece, vi è necessità di preventivo e formale accordo gli stessi. Sono da considerarsi spese straordinarie obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione: le spese relative a libri universitari, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti (ad eccezione di quelli N° R.G.1270/2025 V.G.
da banco), spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese relative all'Università pubblica limitatamente alla durata ordinaria del corso di laurea (escluso, quindi, per l'ipotesi di fuori corso). Sono da considerarsi spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: le rette ed eventuali spese di alloggi fuori sede di università private e di università pubbliche, le spese per i corsi di lingua, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto); le spese sportive, le spese medico-sanitarie, odontoiatriche, oculistiche non coperte dal SSN e non urgenti esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Nell'ambito delle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso documentabile nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato ed in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Al solo fine di agevolare la programmazione economica di entrambe le parti, il genitore che anticipa le spese dovrà richiedere il rimborso, inviando il rendiconto con i relativi giustificativi entro il giorno 28 di ogni mese al fine di consentire alla controparte il rimborso entro 30 giorni successivi, fermo ed impregiudicato il diritto di agire in sede ordinaria per la tutela del diritto di credito nei confronti del genitore inadempiente;
8) tra le spese straordinarie riguardanti il minore il SI. con la presente, si impegna CP_2
a corrispondere sin da ora la somma aggiuntiva di € 20,00 mensili per lo sport ( ) da Per_2 settembre fino a luglio di ciascun anno, € 30,00 mensili per il pulmino da settembre fino al mese di maggio di ciascun anno, € 90,00 mensili per il doposcuola da settembre fino alla fine dell'anno scolastico, anche senza i relativi giustificativi di spesa. Lo stesso si impegna, altresì, a pagare, rateizzandole dal mese di settembre 2025 in poi per un importo mensile aggiuntivo di € 50,00 fino a concorrenza della somma anticipata, anche le pregresse spese straordinarie dentistiche già sostenute dalla SI.ra , riguardanti il figlio minore, per un importo complessivo di euro Pt_1
900,00;
9) i coniugi si obbligano a consultarsi prima di prendere qualsiasi decisione che riguardi il figlio minore;
N° R.G.1270/2025 V.G.
10)entrambi i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, in quanto la SI.ra Pt_1 lavora saltuariamente come sarta svolgendo piccoli lavori, mentre il SI. ha una CP_2 propria attività commerciale, e, dunque, provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
11)entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio del passaporto proprio e di quello del minore, che potrà recarsi all'estero previo consenso di entrambi i genitori;
12)gli istanti chiedono di disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile di
Afragola, affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del d.P.R. 396/2000;
13) le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Il suddetto accordo non appare contrario a norme imperative e risulta conforme agli interessi delle parti e della prole.
Va, quindi, pronunciata la separazione consensuale dei coniugi epigrafati che vanno autorizzati a vivere separatamente, alle condizioni indicate nel ricorso, con compensazione fra le parti delle spese processuali del presente giudizio stante l'esito della controversia.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, pronunciando in via definitiva nella controversia civile innanzi riportata, così provvede:
- pronuncia, ai sensi dell'art. 151, I comma, cod. civ., la separazione personale tra i coniugi
, nata ad [...] il [...] e, , nato ad [...] il Parte_1 Controparte_2
10.03.1982, alle condizioni tra loro concordate in ricorso, riportate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AFRAGOLA, ove in data 24.09.2011 veniva contratto matrimonio tra i suddetti coniugi (Atto n. 189, Anno 2011, Parte II Serie A) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge (artt. 134 R. D. del
09.07.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) del D.P.R. del 3.11.2000 n. 396, Ordinamento Stato
Civile);
- dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Aversa nella Camera di ConSIlio il 10 luglio 2025. N° R.G.1270/2025 V.G.
Il Presidente relatore
Dr. Alessandra Tabarro