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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/11/2025, n. 6442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6442 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 5072/2022
All'udienza collegiale del giorno 05/11/2025 ore 13:00
Presidente Dott. ON EL
Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Relatore Dott. NA IA UI
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. ZENONI ELISABETTA presente
Appellato/i
Controparte_1
Avv. HAZAN MAURIZIO
Avv. OTTAVI MASSIMO presente
AVV AU NO
AN NI (CONTUMACE)
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
ON EL
IA LL NO
Assistente giudiziario REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SESTA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. ON EL - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere dott.ssa NA IA UI – Giudice ausiliario est. all'udienza del 5 novembre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5072 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 vertente tra in persona del suo legale Parte_1
rappresentante p.t. (p.iva , con sede in Roma, via P.IVA_1
Flaminia Km 21,5000, rappresentata e difesa dall'avv. Elisabetta
ON (c.f. – pec: C.F._1
) presso la quale Email_1
elettivamente domicilia in Roma alla via Via E. Ximenes 10, in virtù di procura alle liti in atti,
- APPELLANTE
e
, rappresentata in Controparte_1
giudizio dalla , con sede in Roma, via della Bufalotta 374 CP_2
(c.f. , in persona del suo legale rappresentante p.t., P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Taurini (c.f.
pec: CodiceFiscale_2 Email_2
UR HA (c.f. - pec C.F._3
con i quali elettivamente Email_3
domicilia in Roma, Via degli Scialoja n.6, presso lo studio dell'avv.
AS TA (c.f. – pec: C.F._4
) giusta procura alle liti in atti, Email_4
- APPELLATA
e
-AN IE, - APPELLATA CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza definitiva del Tribunale
[...]
ordinario di Roma n. 490872022, pubblicata in data 30/03/2022, resa nel giudizio di primo grado promosso dalla predetta appellante nei confronti della e di RE Controparte_3
IE.
§.
2. I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
«La ha evocato in giudizio Parte_1 Controparte_1
e RE IE per sentirle condannare in
[...]
solido tra loro, previo accertamento della responsabilità della AN
Y condotta dalla RE nella causazione del sinistro, al pagamento dell'importo di euro 39.080,69 + IVA a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi fino al soddisfo, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Ha dedotto a sostegno della domanda che in data 07.01.2018, alle ore 11,40 circa, l'autovettura
Porsche tg CB869PB, di proprietà della e Parte_1 condotta dal sig. percorreva l'autostrada A1, Persona_1
tratto NA-RM, quando in prossima del km 608,00, sulla terza corsia di sorpasso, l'autovettura che lo precedeva, una FO AX, tg EW151KR, di proprietà della sig.ra rallentava, costringendo il Persona_2
medesimo a fare altrettanto. In tale fase una AN Y, tg CX580LP, di proprietà della sig.ra IE RE, che sopraggiungeva da dietro a velocità sostenuta, aveva tamponato violentemente la Porsche sbalzandola contro il veicolo della e innescando un Per_2
tamponamento a catena. Una mezz'ora più tardi era giunta una pattuglia della Polstrada di Frosinone che, nel redigere una relazione di servizio, aveva dato atto che le parti si erano già accordate e non avevano chiesto che si procedesse ai rilievi del caso. La Porsche aveva riportato danni per 39.000,00 euro oltre accessori, come da valutazione dell'autocarrozzeria “Pio SE & Company”.
Nondimeno la compagnia assicuratrice della AN Y, aveva CP_1
negato il risarcimento per non coerenza tra i danni riscontrati e la dinamica rappresentata. Si è costituita la contestando la CP_1
dinamica del sinistro rappresentata da controparte. Ad avviso della compagnia, la Porsche, zigzagando tra le corsie dell'autostrada, si era frapposta tra una FO AX e la AN Y che precedeva detta FO, tamponando la FO AX e venendo a sua volta tamponata dalla
AN Y che era stata impossibilitata ad effettuare un tempestivo arresto. Tale dinamica trovava conferma nella circostanza che durante la gestione stragiudiziale del sinistro si era rilevato come i danni subìti dalla parte anteriore della Porsche, per la loro entità, non potevano presumibilmente corrispondere al tamponamento a catena determinato dal veicolo AN Y. Quanto al teste menzionato da parte attrice, esso non risultava dalla Tes_1
relazione della polizia stradale, né era stato indicato nelle missive di risarcimento del danno e di negoziazione assistita, sicché la sua deposizione era inammissibile ex art. 135 co. 3 bis cod. ass. Ha quindi concluso la per il rigetto della domanda o in subordine per la CP_1
riduzione dell'entità risarcitoria, con vittoria di spese».
§.
3. L'adito Tribunale, con detta sentenza, ha così deciso: « […] applicata la presunzione di pari responsabilità nella causazione del sinistro per cui è causa, condanna e RE Controparte_1
IE, in solido tra loro, al pagamento di euro 13.675,88 a titolo di indennizzo, in favore di parte attrice, oltre interessi e rivalutazione come da parte motiva;
- condanna e RE Controparte_1
IE, in solido tra loro, a rifondere alla società attrice la metà delle spese di giudizio, compensata l'altra metà, che liquida per l'intero in euro 4500,00 per compensi professionali, oltre euro 518,00 per contributo unificato, spese generali (15%), IVA e SA (da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario)»>>.
§.
4. La decisione è così motiva.
« La domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione. Sussiste contestazione tra le parti in merito alla dinamica dell'incidente. Assume invero parte attrice che il sinistro sarebbe stato causato dalla condotta della conducente della AN Y che, sopraggiungendo da tergo a velocità sostenuta, avrebbe tamponato la
Porsche la quale, procedendo sull'autostrada in corsia di sorpasso, aveva dovuto rallentare a causa dell'analogo rallentamento posto in essere dalla FO AX che la precedeva. Sostiene invece la compagnia convenuta che la Porsche, provenendo dalla seconda corsia, si sarebbe inserita tra la AN Y e la
FO AX - che viaggiavano entrambe in terza corsia - urtando la parte posteriore della FO AX e rendendo inevitabile il tamponamento ad opera della Ciò premesso, è subito opportuno rilevare che la Parte_2 deposizione del teste di parte attrice , ascoltato in Testimone_2
fase istruttoria, non è utilizzabile ai fini della decisione. La compagnia convenuta ha invero fondatamente eccepito che il teste non era stato indicato nella fase stragiudiziale e che quindi non poteva essere escusso in fase istruttoria ai sensi dell'art. 135 co. 3 bis cod. ass.
Orbene, la norma citata dispone che “In caso di sinistri con soli danni a cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione o, in mancanza, deve essere richiesta dall'impresa di assicurazione con espresso avviso all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta. In quest'ultimo caso, l'impresa di assicurazione deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. L'impresa di assicurazione deve procedere a sua volta all'individuazione e alla comunicazione di eventuali ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta”. Soggiunge il comma 3-ter che “In caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non ammette le testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità previste dal comma 3-bis. Il giudice dispone l'audizione dei testimoni che non sono stati indicati nel rispetto del citato comma 3-bis nei soli casi in cui risulti comprovata l'oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione.” Nel caso di specie risulta pacifico che la non abbia mai fatto menzione della presenza di Parte_1
testimoni che avessero assistito al fatto, né negli atti stragiudiziali di richiesta dell'indennizzo, né nell'invito alla procedura di negoziazione assistita. Non si può nemmeno sostenere che la compagnia avrebbe dovuto chiedere l'identificazione dei testimoni stante il silenzio serbato sul punto da parte della poiché sembra ragionevole Parte_1
interpretare l'art. 135 co. 3 bis nel senso che tale onere insorga in capo alla compagnia assicuratrice qualora il danneggiato, pur allegando l'esistenza di testimoni che abbiano assistito al sinistro, non ne abbia indicato le generalità. Deve invece escludersi che, ove il danneggiato non faccia alcuna menzione di testimoni, costituisca comunque onere della compagnia di richiedere se ve ne siano e quali siano le loro generalità. In definitiva, l'onere della compagnia di attivarsi per sollecitare il danneggiato a fornire l'indicazione dei testimoni sorge solo allorquando quest'ultimo ne abbia allegata l'esistenza, senza però fornirne le generalità. Nel caso che occupa mai, prima dell'introduzione del giudizio, vi è stata indicazione della presenza di testimoni che avessero assistito al fatto, né sono state allegate o provate circostanze relative all'impossibilità della loro tempestiva identificazione, sicché la deposizione appare inammissibile. Non sembra dirimente nemmeno il tenore della relazione di servizio redatta dalla polizia stradale di Frosinone. Gli agenti hanno dato atto che, nel corso della normale attività di pattugliamento sull'A/1, avevano notato nella piazzola di sosta e sulla corsia di emergenza una AN Y e una
Porsche Turbo con evidenti danni nelle parti anteriori. I conducenti dei due veicoli – riportano gli agenti – avevano riferito che poco prima si erano tamponati sulla terza corsia di sorpasso a causa del traffico intenso e che già si erano accordati scambiandosi i dati personali, soggiungendo che nel tamponamento era coinvolta altra vettura che aveva già ripreso la marcia. Poiché gli agenti non hanno provveduto ad alcun rilievo sul posto, non è stato raccolto nessun elemento dal quale possa evincersi la concreta dinamica del sinistro, né appare lecito ritenere che il termine “tamponamento”, riferito alla Polstrada dalle parti, sia stato utilizzato con accezione eminentemente tecnica, volto cioè a descrivere un tipo di sinistro nel quale alcuni veicoli, allineati sulla medesima fila, si siano urtati da tergo. Aggiungasi peraltro che, secondo la giurisprudenza consolidata, le responsabilità in un tamponamento variano a seconda che la fila dei veicoli sia ferma o in movimento e che quindi il danno sia stato determinato dall'ultimo veicolo della fila che abbia impresso a tutti gli altri una spinta inerziale, ovvero che ciascun veicolo della fila abbia omesso di rispettare l'obbligo di osservare la distanza di sicurezza col veicolo che lo precede. Per tale ordine di motivi, ovvero mancando elementi per accertare la concreta dinamica del sinistro, deve applicarsi la presunzione di pari responsabilità dei veicoli coinvolti nel sinistro.
Infatti in tema di scontro tra veicoli, la presunzione di uguale concorso di colpa dei conducenti di cui al secondo comma dell'art. 2054 cod. civ. costituisce criterio di distribuzione della responsabilità che opera sul presupposto della impossibilità di accertare con indagini specifiche le modalità del sinistro e le rispettive responsabilità, oppure di stabilire con certezza l'incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dell'evento, sicché l'utilizzabilità della presunzione postula,
l'infruttuoso espletamento dell'attività istruttoria richiesta, e il giudice non può farvi ricorso se siano rimaste inevase le istanze probatorie formulate dalle parti. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1317 del 24/01/2006).
Sotto il profilo del quantum, non è stato necessario disporre CTU in quanto parte attrice ha dichiarato di aderire alla quantificazione operata dalla compagnia (cfr. verbale di udienza del 21.1.2021).
Invero, la DGL Perizie, incaricata dalla ha stimato i danni CP_1
alla Porsche, già detratti gli scoperti di polizza, in euro 27.351,77 sicché la convenuta deve essere condannata al pagamento, a titolo di indennizzo, di euro 13.675,88. Sulla sorte capitale, così come sopra indicata, competono gli interessi legali intesi, a mente dei noti principi sanciti dalla S.C. con sent. n. 1712/95, come lucro cessante, computabili sulla somma liquidata e devalutata alla data del sinistro e via via rivalutata anno per anno sino alla pubblicazione della presente sentenza. Sul totale delle somme così liquidate per sorte capitale ed interessi competono gli interessi legali dalla data della presente decisione al saldo, ex art. 1282 c.c. Le spese di giudizio vanno poste a carico della convenuta nella misura della metà, compensandosi l'altra metà tra le parti stante l'esito del giudizio».
§.
5. Con l'atto di appello, ha chiesto Parte_1
accogliersi le seguenti conclusioni: «…nel merito dichiarato ammissibile l'appello, riformare integralmente la sentenza di primo grado perchè comunque nulla, viziata, illegittima e/o annullabile per i motivi di cui in narrativa ritenendo la Admiral tenuta al pagamento della somma di euro 27.371,77 e quindi condannando la stessa al pagamento della somma residua di euro 13.675,88 oltre accessori e spese anche di primo grado;
in via istruttoria ammettere il documento di cui all'allegato 3 inerente la lettera inviata ad con CP_1
l'indicazione del teste e la sua dichiarazione;
ammettere il giuramento decisorio deferito dall'appellante alla al fine di accertare con CP_1
le conseguenze dovute che la aveva avuto comunicazione del CP_1
nominativo del teste . Con vittoria delle spese, competenze, Tes_1 spese non documentabili ed oneri accessori del doppio grado di giudizio».
§.
6. L'appellata , costituitasi con Controparte_1
comparsa di risposta depositata in data 13.02.2023, ha resistito all'impugnazione e ne ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese di lite.
RE IE, non costituitasi, è stata dichiarata contumace.
§.
7. Con provvedimento del 12.12.2023 è stato dichiarato inammissibile il giuramento decisorio deferito da Parte_1
all'amministratore della in quanto «la formula adottata difetta CP_1
del requisito della decisorietà, perché: a) manca della formula del giuramento;
b) non riproduce la tesi del deferente (ex plurimis, Cass.
n. 39/2011); c) non contiene alcun riferimento a circostanze determinate e ai fatti storici oggetto della dichiarazione del teste
(sull'argomento, Cass. n. 10184/2013), il cui nominativo è, Tes_1
peraltro, indicato in modo incompleto nel capitolo sopra trascritto;
d) il giuramento mira all'acquisizione di elementi probatori presuntivi ricavabili dalla dichiarazione scritta del , da valutarsi, Tes_1
tuttavia, in relazione con gli altri elementi istruttori raccolti (Cass. n.
7863/2012)».
§.
8. All'odierna udienza, sono comparsi i difensori delle parti costituite,
i quali hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
§.
9. L'appello, che contiene un unico articolato motivo, non merita accoglimento.
§.
9.1. In via pregiudiziale va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art.342 c.p.c., considerato che la norma non prescrive l'uso di formule sacramentali o predefinite per la redazione dell'atto di appello, ma richiede che dalla lettura dell'atto nel suo complesso sia possibile identificare con immediatezza quali siano le parti del provvedimento impugnato di cui si chiede la modifica, le specifiche ragioni in fatto e in diritto che stanno alla base di tale richiesta, il risultato finale che parte appellante vuole conseguire trasfuso nelle conclusioni, elementi tutti rinvenibili nello specifico atto di impugnazione, come evincibile dai motivi di seguito riportati.
Ancora in via pregiudiziale, l'esame dell'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. è assorbito dal fatto che il Collegio ha ritenuto di doversi pronunciare, non essendo apparse manifestamente infondate le argomentazioni poste a fondamento dei motivi d'appello all'esame sommario compiuto in limine litis.
Nel merito, censura la sentenza gravata nella parte Parte_1
in cui il Tribunale ha ritenuto la non utilizzabilità, ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro, delle dichiarazioni testimoniali rese dal teste per violazione Testimone_2
dell'art.135, comma 3 bis, codice delle assicurazioni in quanto, ad avviso della società appellante, in mancanza di identificazione nel primo atto formale da parte del danneggiato, sarebbe stato onere della
Compagnia di assicurazione chiedere l'identificazione del teste;
onere non assolto dalla . E tanto per Controparte_1
escludere il concorso di pari responsabilità nella causazione del sinistro e riconoscere, al contrario, la responsabilità esclusiva di RE
IE, conducente del veicolo antagonista.
La censura non coglie nel segno.
La disposizione dell'art.135, comma 3 bis, codice delle assicurazioni deve essere intesa, secondo una lettura sia letterale sia sistematica della norma (introdotta dal Legislatore con il precipuo intento di prevedere stringenti limiti alla facoltà di indicare testi in ogni momento e ad libitum dell'interessato), nel senso che l'invito dell'Assicurazione alla identificazione dei testi presenti sul luogo del sinistro va effettuato solo laddove la circostanza della presenza dei testimoni emerga dalle comunicazioni del danneggiato ed è necessario integrare i dati già forniti per una più completa individuazione dei testi medesimi. Mentre la richiesta di chiarimenti tramite raccomandata non è necessaria se dalla comunicazione emerga l'assenza di testimoni.
Nel caso in esame, la mancata indicazione di testimoni emerge sia dalla richiesta di risarcimento dei danni del 10.01.2018 sia dall'invito ad aderire alla negoziazione assistita del 7.05.2018 nonché dalla successiva integrazione del 18.05.2018; neppure sono state allegate ragioni che abbiano oggettivamente impedito la tempestiva identificazione del teste.
Del resto, appare poco credibile che la società appellante, anche in considerazione della grave entità dei danni riportati alla propria autovettura e reclamati in giudizio, non abbia indicato una così importante presenza, quella del testimone oculare, già nella fase stragiudiziale a fronte delle contestazioni della Compagnia assicurativa circa il reale accadimento dei fatti dedotti in lite manifestate con la comunicazione di diniego del risarcimento danni del maggio 2018 (cfr. produzione di parte primo grado compagnia di assicurazione).
Le diverse argomentazioni dell'appellante, secondo cui la presenza del teste era invece stata comunicata già nella fase stragiudiziale, non trovano riscontri oggettivi e concreti in quanto fondate non su acquisizioni probatorie regolarmente acquisite, bensì su un nuovo documento la cui produzione deve ritenersi inammissibile poichè tardiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 345, comma 3, c.p.c., trattandosi pacificamente di documento risalente a data precedente rispetto alla sentenza di primo grado.
Quanto infine al giuramento decisorio, con memoria difensiva depositata in data 10.10.2025, la società appellante ne ha deferito uno nuovo, ampliandone i capitoli con parziale diversa formulazione, sia all'appellata contumace, IE RE, sia al legale rapp.te della
CP_1
Ad avviso del Collegio, anche il nuovo giuramento non può essere ammesso perché manca del requisito della decisorietà in quanto continua a riferirsi a circostanze che, se ammesse, non condurrebbero all'accoglimento automatico della domanda, ma sarebbe comunque necessaria una valutazione di tali fatti in relazione agli altri elementi di prova raccolti per stabilire il grado della singola colpa dei conducenti, tenuto conto che l'accertamento della colpa, sia pur grave, di uno dei conducenti, non esonera l'altro dall'onere di provare di aver tenuto una condotta di guida irreprensibile e corretta e di avere fatto tutto il possibile per evitare l'incidente, al fine di escludere il concorso di colpa a suo carico (Cass. 9 gennaio 2007, n. 195; Cass. 16 maggio 2008, n.
12444; Cass. 25 luglio 2008, n. 20439; Cass. 2 aprile 2009, n. 8008;
Cass. 14 novembre 2013, n. 25620; Cass. 4 novembre 2014, n. 23431;
Cass. 20 marzo 2020, n. 7479).
In più, oltre al fatto che alcune delle circostanze dedotte non sono controverse, c'è da evidenziare che la formulazione dei capitoli non contiene la tesi favorevole alla parte cui il giuramento è stato deferito;
in tali ipotesi, il giuramento è ritenuto inammissibile in quanto la formula utilizzata non consente alla parte destinataria di scegliere liberamente se «giurare e vincere la lite o non giurare e perderla», ma, al contrario, sembra prefigurare la sua soccombenza sia ove presti il giuramento sia ove vi si sottragga (cfr. Cass. 25.10.2023 n. 29614).
In definitiva, l'appello deve essere disatteso poiché, nonostante l'attività istruttoria espletata, mancano elementi idonei alla piena ricostruzione della dinamica del sinistro nei termini indicati dall'appellante, con la conseguente conferma della sentenza del Tribunale e dell'applicazione della presunzione di pari responsabilità dei veicoli coinvolti.
§.10. Le spese del grado di appello, seguono la soccombenza dell'appellante in favore della e Controparte_1
sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n.
147 del 13/08/2022 (valore effettivo della causa: entro euro 13.675,88, tabella 12, scaglione 3°, compensi medi, con esclusione della fase istruttoria non espletata); nulla si dispone nei rapporti tra Parte_1
e RE IE stante la contumacia di quest'ultima.
[...]
Il rigetto dell'appello comporta, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,
DPR n. 115/2002, la sussistenza dei presupposti per cui la parte che l'ha proposto è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le stesse impugnazioni, a norma del comma 1-bis, stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del suo legale rapp.te p.t., avverso Parte_1
la sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Roma n. 4908/2022, pubblicata in data 30.03.2022, così provvede:
a)- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b)- condanna alla refusione, in favore di Parte_1
, delle spese processuali del grado Controparte_1
di appello che liquida in euro 3.966,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario (15%), iva e cpa nella misura di legge;
c)- nulla dispone per le spese nei rapporti tra Parte_1
e RE IE;
d)- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater, DPR n. 115/2002, a carico della parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 novembre 2025.
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
NA IA UI ON EL
Sezione VI civile
R.G. 5072/2022
All'udienza collegiale del giorno 05/11/2025 ore 13:00
Presidente Dott. ON EL
Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Relatore Dott. NA IA UI
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. ZENONI ELISABETTA presente
Appellato/i
Controparte_1
Avv. HAZAN MAURIZIO
Avv. OTTAVI MASSIMO presente
AVV AU NO
AN NI (CONTUMACE)
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
ON EL
IA LL NO
Assistente giudiziario REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SESTA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. ON EL - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere dott.ssa NA IA UI – Giudice ausiliario est. all'udienza del 5 novembre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5072 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 vertente tra in persona del suo legale Parte_1
rappresentante p.t. (p.iva , con sede in Roma, via P.IVA_1
Flaminia Km 21,5000, rappresentata e difesa dall'avv. Elisabetta
ON (c.f. – pec: C.F._1
) presso la quale Email_1
elettivamente domicilia in Roma alla via Via E. Ximenes 10, in virtù di procura alle liti in atti,
- APPELLANTE
e
, rappresentata in Controparte_1
giudizio dalla , con sede in Roma, via della Bufalotta 374 CP_2
(c.f. , in persona del suo legale rappresentante p.t., P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Taurini (c.f.
pec: CodiceFiscale_2 Email_2
UR HA (c.f. - pec C.F._3
con i quali elettivamente Email_3
domicilia in Roma, Via degli Scialoja n.6, presso lo studio dell'avv.
AS TA (c.f. – pec: C.F._4
) giusta procura alle liti in atti, Email_4
- APPELLATA
e
-AN IE, - APPELLATA CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza definitiva del Tribunale
[...]
ordinario di Roma n. 490872022, pubblicata in data 30/03/2022, resa nel giudizio di primo grado promosso dalla predetta appellante nei confronti della e di RE Controparte_3
IE.
§.
2. I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
«La ha evocato in giudizio Parte_1 Controparte_1
e RE IE per sentirle condannare in
[...]
solido tra loro, previo accertamento della responsabilità della AN
Y condotta dalla RE nella causazione del sinistro, al pagamento dell'importo di euro 39.080,69 + IVA a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi fino al soddisfo, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Ha dedotto a sostegno della domanda che in data 07.01.2018, alle ore 11,40 circa, l'autovettura
Porsche tg CB869PB, di proprietà della e Parte_1 condotta dal sig. percorreva l'autostrada A1, Persona_1
tratto NA-RM, quando in prossima del km 608,00, sulla terza corsia di sorpasso, l'autovettura che lo precedeva, una FO AX, tg EW151KR, di proprietà della sig.ra rallentava, costringendo il Persona_2
medesimo a fare altrettanto. In tale fase una AN Y, tg CX580LP, di proprietà della sig.ra IE RE, che sopraggiungeva da dietro a velocità sostenuta, aveva tamponato violentemente la Porsche sbalzandola contro il veicolo della e innescando un Per_2
tamponamento a catena. Una mezz'ora più tardi era giunta una pattuglia della Polstrada di Frosinone che, nel redigere una relazione di servizio, aveva dato atto che le parti si erano già accordate e non avevano chiesto che si procedesse ai rilievi del caso. La Porsche aveva riportato danni per 39.000,00 euro oltre accessori, come da valutazione dell'autocarrozzeria “Pio SE & Company”.
Nondimeno la compagnia assicuratrice della AN Y, aveva CP_1
negato il risarcimento per non coerenza tra i danni riscontrati e la dinamica rappresentata. Si è costituita la contestando la CP_1
dinamica del sinistro rappresentata da controparte. Ad avviso della compagnia, la Porsche, zigzagando tra le corsie dell'autostrada, si era frapposta tra una FO AX e la AN Y che precedeva detta FO, tamponando la FO AX e venendo a sua volta tamponata dalla
AN Y che era stata impossibilitata ad effettuare un tempestivo arresto. Tale dinamica trovava conferma nella circostanza che durante la gestione stragiudiziale del sinistro si era rilevato come i danni subìti dalla parte anteriore della Porsche, per la loro entità, non potevano presumibilmente corrispondere al tamponamento a catena determinato dal veicolo AN Y. Quanto al teste menzionato da parte attrice, esso non risultava dalla Tes_1
relazione della polizia stradale, né era stato indicato nelle missive di risarcimento del danno e di negoziazione assistita, sicché la sua deposizione era inammissibile ex art. 135 co. 3 bis cod. ass. Ha quindi concluso la per il rigetto della domanda o in subordine per la CP_1
riduzione dell'entità risarcitoria, con vittoria di spese».
§.
3. L'adito Tribunale, con detta sentenza, ha così deciso: « […] applicata la presunzione di pari responsabilità nella causazione del sinistro per cui è causa, condanna e RE Controparte_1
IE, in solido tra loro, al pagamento di euro 13.675,88 a titolo di indennizzo, in favore di parte attrice, oltre interessi e rivalutazione come da parte motiva;
- condanna e RE Controparte_1
IE, in solido tra loro, a rifondere alla società attrice la metà delle spese di giudizio, compensata l'altra metà, che liquida per l'intero in euro 4500,00 per compensi professionali, oltre euro 518,00 per contributo unificato, spese generali (15%), IVA e SA (da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario)»>>.
§.
4. La decisione è così motiva.
« La domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione. Sussiste contestazione tra le parti in merito alla dinamica dell'incidente. Assume invero parte attrice che il sinistro sarebbe stato causato dalla condotta della conducente della AN Y che, sopraggiungendo da tergo a velocità sostenuta, avrebbe tamponato la
Porsche la quale, procedendo sull'autostrada in corsia di sorpasso, aveva dovuto rallentare a causa dell'analogo rallentamento posto in essere dalla FO AX che la precedeva. Sostiene invece la compagnia convenuta che la Porsche, provenendo dalla seconda corsia, si sarebbe inserita tra la AN Y e la
FO AX - che viaggiavano entrambe in terza corsia - urtando la parte posteriore della FO AX e rendendo inevitabile il tamponamento ad opera della Ciò premesso, è subito opportuno rilevare che la Parte_2 deposizione del teste di parte attrice , ascoltato in Testimone_2
fase istruttoria, non è utilizzabile ai fini della decisione. La compagnia convenuta ha invero fondatamente eccepito che il teste non era stato indicato nella fase stragiudiziale e che quindi non poteva essere escusso in fase istruttoria ai sensi dell'art. 135 co. 3 bis cod. ass.
Orbene, la norma citata dispone che “In caso di sinistri con soli danni a cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione o, in mancanza, deve essere richiesta dall'impresa di assicurazione con espresso avviso all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta. In quest'ultimo caso, l'impresa di assicurazione deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. L'impresa di assicurazione deve procedere a sua volta all'individuazione e alla comunicazione di eventuali ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta”. Soggiunge il comma 3-ter che “In caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non ammette le testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità previste dal comma 3-bis. Il giudice dispone l'audizione dei testimoni che non sono stati indicati nel rispetto del citato comma 3-bis nei soli casi in cui risulti comprovata l'oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione.” Nel caso di specie risulta pacifico che la non abbia mai fatto menzione della presenza di Parte_1
testimoni che avessero assistito al fatto, né negli atti stragiudiziali di richiesta dell'indennizzo, né nell'invito alla procedura di negoziazione assistita. Non si può nemmeno sostenere che la compagnia avrebbe dovuto chiedere l'identificazione dei testimoni stante il silenzio serbato sul punto da parte della poiché sembra ragionevole Parte_1
interpretare l'art. 135 co. 3 bis nel senso che tale onere insorga in capo alla compagnia assicuratrice qualora il danneggiato, pur allegando l'esistenza di testimoni che abbiano assistito al sinistro, non ne abbia indicato le generalità. Deve invece escludersi che, ove il danneggiato non faccia alcuna menzione di testimoni, costituisca comunque onere della compagnia di richiedere se ve ne siano e quali siano le loro generalità. In definitiva, l'onere della compagnia di attivarsi per sollecitare il danneggiato a fornire l'indicazione dei testimoni sorge solo allorquando quest'ultimo ne abbia allegata l'esistenza, senza però fornirne le generalità. Nel caso che occupa mai, prima dell'introduzione del giudizio, vi è stata indicazione della presenza di testimoni che avessero assistito al fatto, né sono state allegate o provate circostanze relative all'impossibilità della loro tempestiva identificazione, sicché la deposizione appare inammissibile. Non sembra dirimente nemmeno il tenore della relazione di servizio redatta dalla polizia stradale di Frosinone. Gli agenti hanno dato atto che, nel corso della normale attività di pattugliamento sull'A/1, avevano notato nella piazzola di sosta e sulla corsia di emergenza una AN Y e una
Porsche Turbo con evidenti danni nelle parti anteriori. I conducenti dei due veicoli – riportano gli agenti – avevano riferito che poco prima si erano tamponati sulla terza corsia di sorpasso a causa del traffico intenso e che già si erano accordati scambiandosi i dati personali, soggiungendo che nel tamponamento era coinvolta altra vettura che aveva già ripreso la marcia. Poiché gli agenti non hanno provveduto ad alcun rilievo sul posto, non è stato raccolto nessun elemento dal quale possa evincersi la concreta dinamica del sinistro, né appare lecito ritenere che il termine “tamponamento”, riferito alla Polstrada dalle parti, sia stato utilizzato con accezione eminentemente tecnica, volto cioè a descrivere un tipo di sinistro nel quale alcuni veicoli, allineati sulla medesima fila, si siano urtati da tergo. Aggiungasi peraltro che, secondo la giurisprudenza consolidata, le responsabilità in un tamponamento variano a seconda che la fila dei veicoli sia ferma o in movimento e che quindi il danno sia stato determinato dall'ultimo veicolo della fila che abbia impresso a tutti gli altri una spinta inerziale, ovvero che ciascun veicolo della fila abbia omesso di rispettare l'obbligo di osservare la distanza di sicurezza col veicolo che lo precede. Per tale ordine di motivi, ovvero mancando elementi per accertare la concreta dinamica del sinistro, deve applicarsi la presunzione di pari responsabilità dei veicoli coinvolti nel sinistro.
Infatti in tema di scontro tra veicoli, la presunzione di uguale concorso di colpa dei conducenti di cui al secondo comma dell'art. 2054 cod. civ. costituisce criterio di distribuzione della responsabilità che opera sul presupposto della impossibilità di accertare con indagini specifiche le modalità del sinistro e le rispettive responsabilità, oppure di stabilire con certezza l'incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dell'evento, sicché l'utilizzabilità della presunzione postula,
l'infruttuoso espletamento dell'attività istruttoria richiesta, e il giudice non può farvi ricorso se siano rimaste inevase le istanze probatorie formulate dalle parti. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1317 del 24/01/2006).
Sotto il profilo del quantum, non è stato necessario disporre CTU in quanto parte attrice ha dichiarato di aderire alla quantificazione operata dalla compagnia (cfr. verbale di udienza del 21.1.2021).
Invero, la DGL Perizie, incaricata dalla ha stimato i danni CP_1
alla Porsche, già detratti gli scoperti di polizza, in euro 27.351,77 sicché la convenuta deve essere condannata al pagamento, a titolo di indennizzo, di euro 13.675,88. Sulla sorte capitale, così come sopra indicata, competono gli interessi legali intesi, a mente dei noti principi sanciti dalla S.C. con sent. n. 1712/95, come lucro cessante, computabili sulla somma liquidata e devalutata alla data del sinistro e via via rivalutata anno per anno sino alla pubblicazione della presente sentenza. Sul totale delle somme così liquidate per sorte capitale ed interessi competono gli interessi legali dalla data della presente decisione al saldo, ex art. 1282 c.c. Le spese di giudizio vanno poste a carico della convenuta nella misura della metà, compensandosi l'altra metà tra le parti stante l'esito del giudizio».
§.
5. Con l'atto di appello, ha chiesto Parte_1
accogliersi le seguenti conclusioni: «…nel merito dichiarato ammissibile l'appello, riformare integralmente la sentenza di primo grado perchè comunque nulla, viziata, illegittima e/o annullabile per i motivi di cui in narrativa ritenendo la Admiral tenuta al pagamento della somma di euro 27.371,77 e quindi condannando la stessa al pagamento della somma residua di euro 13.675,88 oltre accessori e spese anche di primo grado;
in via istruttoria ammettere il documento di cui all'allegato 3 inerente la lettera inviata ad con CP_1
l'indicazione del teste e la sua dichiarazione;
ammettere il giuramento decisorio deferito dall'appellante alla al fine di accertare con CP_1
le conseguenze dovute che la aveva avuto comunicazione del CP_1
nominativo del teste . Con vittoria delle spese, competenze, Tes_1 spese non documentabili ed oneri accessori del doppio grado di giudizio».
§.
6. L'appellata , costituitasi con Controparte_1
comparsa di risposta depositata in data 13.02.2023, ha resistito all'impugnazione e ne ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese di lite.
RE IE, non costituitasi, è stata dichiarata contumace.
§.
7. Con provvedimento del 12.12.2023 è stato dichiarato inammissibile il giuramento decisorio deferito da Parte_1
all'amministratore della in quanto «la formula adottata difetta CP_1
del requisito della decisorietà, perché: a) manca della formula del giuramento;
b) non riproduce la tesi del deferente (ex plurimis, Cass.
n. 39/2011); c) non contiene alcun riferimento a circostanze determinate e ai fatti storici oggetto della dichiarazione del teste
(sull'argomento, Cass. n. 10184/2013), il cui nominativo è, Tes_1
peraltro, indicato in modo incompleto nel capitolo sopra trascritto;
d) il giuramento mira all'acquisizione di elementi probatori presuntivi ricavabili dalla dichiarazione scritta del , da valutarsi, Tes_1
tuttavia, in relazione con gli altri elementi istruttori raccolti (Cass. n.
7863/2012)».
§.
8. All'odierna udienza, sono comparsi i difensori delle parti costituite,
i quali hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
§.
9. L'appello, che contiene un unico articolato motivo, non merita accoglimento.
§.
9.1. In via pregiudiziale va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art.342 c.p.c., considerato che la norma non prescrive l'uso di formule sacramentali o predefinite per la redazione dell'atto di appello, ma richiede che dalla lettura dell'atto nel suo complesso sia possibile identificare con immediatezza quali siano le parti del provvedimento impugnato di cui si chiede la modifica, le specifiche ragioni in fatto e in diritto che stanno alla base di tale richiesta, il risultato finale che parte appellante vuole conseguire trasfuso nelle conclusioni, elementi tutti rinvenibili nello specifico atto di impugnazione, come evincibile dai motivi di seguito riportati.
Ancora in via pregiudiziale, l'esame dell'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. è assorbito dal fatto che il Collegio ha ritenuto di doversi pronunciare, non essendo apparse manifestamente infondate le argomentazioni poste a fondamento dei motivi d'appello all'esame sommario compiuto in limine litis.
Nel merito, censura la sentenza gravata nella parte Parte_1
in cui il Tribunale ha ritenuto la non utilizzabilità, ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro, delle dichiarazioni testimoniali rese dal teste per violazione Testimone_2
dell'art.135, comma 3 bis, codice delle assicurazioni in quanto, ad avviso della società appellante, in mancanza di identificazione nel primo atto formale da parte del danneggiato, sarebbe stato onere della
Compagnia di assicurazione chiedere l'identificazione del teste;
onere non assolto dalla . E tanto per Controparte_1
escludere il concorso di pari responsabilità nella causazione del sinistro e riconoscere, al contrario, la responsabilità esclusiva di RE
IE, conducente del veicolo antagonista.
La censura non coglie nel segno.
La disposizione dell'art.135, comma 3 bis, codice delle assicurazioni deve essere intesa, secondo una lettura sia letterale sia sistematica della norma (introdotta dal Legislatore con il precipuo intento di prevedere stringenti limiti alla facoltà di indicare testi in ogni momento e ad libitum dell'interessato), nel senso che l'invito dell'Assicurazione alla identificazione dei testi presenti sul luogo del sinistro va effettuato solo laddove la circostanza della presenza dei testimoni emerga dalle comunicazioni del danneggiato ed è necessario integrare i dati già forniti per una più completa individuazione dei testi medesimi. Mentre la richiesta di chiarimenti tramite raccomandata non è necessaria se dalla comunicazione emerga l'assenza di testimoni.
Nel caso in esame, la mancata indicazione di testimoni emerge sia dalla richiesta di risarcimento dei danni del 10.01.2018 sia dall'invito ad aderire alla negoziazione assistita del 7.05.2018 nonché dalla successiva integrazione del 18.05.2018; neppure sono state allegate ragioni che abbiano oggettivamente impedito la tempestiva identificazione del teste.
Del resto, appare poco credibile che la società appellante, anche in considerazione della grave entità dei danni riportati alla propria autovettura e reclamati in giudizio, non abbia indicato una così importante presenza, quella del testimone oculare, già nella fase stragiudiziale a fronte delle contestazioni della Compagnia assicurativa circa il reale accadimento dei fatti dedotti in lite manifestate con la comunicazione di diniego del risarcimento danni del maggio 2018 (cfr. produzione di parte primo grado compagnia di assicurazione).
Le diverse argomentazioni dell'appellante, secondo cui la presenza del teste era invece stata comunicata già nella fase stragiudiziale, non trovano riscontri oggettivi e concreti in quanto fondate non su acquisizioni probatorie regolarmente acquisite, bensì su un nuovo documento la cui produzione deve ritenersi inammissibile poichè tardiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 345, comma 3, c.p.c., trattandosi pacificamente di documento risalente a data precedente rispetto alla sentenza di primo grado.
Quanto infine al giuramento decisorio, con memoria difensiva depositata in data 10.10.2025, la società appellante ne ha deferito uno nuovo, ampliandone i capitoli con parziale diversa formulazione, sia all'appellata contumace, IE RE, sia al legale rapp.te della
CP_1
Ad avviso del Collegio, anche il nuovo giuramento non può essere ammesso perché manca del requisito della decisorietà in quanto continua a riferirsi a circostanze che, se ammesse, non condurrebbero all'accoglimento automatico della domanda, ma sarebbe comunque necessaria una valutazione di tali fatti in relazione agli altri elementi di prova raccolti per stabilire il grado della singola colpa dei conducenti, tenuto conto che l'accertamento della colpa, sia pur grave, di uno dei conducenti, non esonera l'altro dall'onere di provare di aver tenuto una condotta di guida irreprensibile e corretta e di avere fatto tutto il possibile per evitare l'incidente, al fine di escludere il concorso di colpa a suo carico (Cass. 9 gennaio 2007, n. 195; Cass. 16 maggio 2008, n.
12444; Cass. 25 luglio 2008, n. 20439; Cass. 2 aprile 2009, n. 8008;
Cass. 14 novembre 2013, n. 25620; Cass. 4 novembre 2014, n. 23431;
Cass. 20 marzo 2020, n. 7479).
In più, oltre al fatto che alcune delle circostanze dedotte non sono controverse, c'è da evidenziare che la formulazione dei capitoli non contiene la tesi favorevole alla parte cui il giuramento è stato deferito;
in tali ipotesi, il giuramento è ritenuto inammissibile in quanto la formula utilizzata non consente alla parte destinataria di scegliere liberamente se «giurare e vincere la lite o non giurare e perderla», ma, al contrario, sembra prefigurare la sua soccombenza sia ove presti il giuramento sia ove vi si sottragga (cfr. Cass. 25.10.2023 n. 29614).
In definitiva, l'appello deve essere disatteso poiché, nonostante l'attività istruttoria espletata, mancano elementi idonei alla piena ricostruzione della dinamica del sinistro nei termini indicati dall'appellante, con la conseguente conferma della sentenza del Tribunale e dell'applicazione della presunzione di pari responsabilità dei veicoli coinvolti.
§.10. Le spese del grado di appello, seguono la soccombenza dell'appellante in favore della e Controparte_1
sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n.
147 del 13/08/2022 (valore effettivo della causa: entro euro 13.675,88, tabella 12, scaglione 3°, compensi medi, con esclusione della fase istruttoria non espletata); nulla si dispone nei rapporti tra Parte_1
e RE IE stante la contumacia di quest'ultima.
[...]
Il rigetto dell'appello comporta, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,
DPR n. 115/2002, la sussistenza dei presupposti per cui la parte che l'ha proposto è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le stesse impugnazioni, a norma del comma 1-bis, stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del suo legale rapp.te p.t., avverso Parte_1
la sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Roma n. 4908/2022, pubblicata in data 30.03.2022, così provvede:
a)- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b)- condanna alla refusione, in favore di Parte_1
, delle spese processuali del grado Controparte_1
di appello che liquida in euro 3.966,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario (15%), iva e cpa nella misura di legge;
c)- nulla dispone per le spese nei rapporti tra Parte_1
e RE IE;
d)- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater, DPR n. 115/2002, a carico della parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 novembre 2025.
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
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