Decreto cautelare 4 dicembre 2021
Ordinanza cautelare 17 gennaio 2022
Decreto cautelare 29 gennaio 2022
Sentenza breve 17 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza breve 17/02/2022, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/02/2022
N. 00266/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01638/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1638 del 2021, proposto da
NU AS, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Montinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castrignano del Capo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Mastrolia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della determinazione Area Polizia Municipale del Comune di Castrignano del Capo n. 419 del 16 novembre 2021, recante “Ammissione o esclusione dalla selezione pubblica per la copertura di n.1 posto, di categoria C1 e profilo professionale Istruttore di Vigilanza, a tempo pieno e indeterminato presso il Comando di Polizia Locale di Castrignano del Capo ed avviso calendario prove di esame”;
- della nota prot. n.15927 del 16.11.2021, a firma del Presidente della Commissione Giudicatrice, recante comunicazione di non ammissione del ricorrente alla selezione;
- dell’elenco dei candidati ammessi e non ammessi alla selezione pubblica per la copertura di n.1 posto, di categoria, C1 e profilo professionale Istruttore di Vigilanza, presso il Servizio di Polizia Locale del Comune di Castrignano del Capo;
- del Bando di Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n.1 posto di Istruttore di Vigilanza – Cat. C1 – full time e indeterminato, indetto dal Comune di Castrignano del Capo e pubblicato in G.U. n.13 in data 16.2.2021;
- dei verbali delle operazioni della Commissione Giudicatrice;
- della (eventuale) graduatoria del concorso sopra indicato;
- di ogni altro presupposto, consequenziale e comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castrignano del Capo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2022 il dott. Andrea Vitucci e uditi, per le parti, i difensori avv. D. Montinaro, per la parte ricorrente, e avv. D. Mastrolia, per la P.A.;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Premesso che:
- a) il ricorrente impugna la sua esclusione dal concorso per un posto di categoria C1, Istruttore di vigilanza della Polizia Municipale del Comune di Castrignano del Capo;
- b) l’esclusione è stata disposta perché, alla data di scadenza della presentazione delle domande – che, per stessa ammissione del ricorrente, era al 17 marzo 2021 (v. pag. 11 ricorso) –, il candidato non era in possesso del requisito della patente A2, da lui conseguita il 12 aprile 2021 (v. pag. 4 ricorso);
- c) alla camera di consiglio del 13 gennaio 2022, parte ricorrente rinunciava alla domanda cautelare in quanto il Comune aveva rinviato le prove scritte (previste per il 7 dicembre 2021) a data da destinarsi;
- d) successivamente, parte ricorrente reiterava la misura di tutela in via d’urgenza (notificata al legale del Comune via pec il 27 gennaio 2022 e depositata il 28 gennaio 2022) per aver avuto notizia che il Comune aveva previsto la prova scritta per il 21 febbraio 2022 e quella orale per il 21 marzo 2022;
- e) con decreto monocratico n. 66 del 29 gennaio 2022, la domanda d’urgenza veniva respinta ma con abbreviazione dei termini a difesa fino alla metà;
- f) alla camera di consiglio del 16 febbraio 2022, la causa veniva trattenuta in decisione, previo avviso della possibile adozione della presente sentenza in forma semplificata.
2) Rilevato che:
- a) ai sensi dell’art. 2, comma 5, del bando, i requisiti di partecipazione al concorso dovevano essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, per il che il bando - connotato da un’evidente portata escludente nei confronti del ricorrente sotto il predetto profilo - avrebbe dovuto essere immediatamente impugnato, mentre ciò non è avvenuto, con la conseguenza che ogni censura o, comunque, eventuale doglianza direttamente riferibile al su indicato bando risulta tardiva;
- b) pacificamente, alla data di scadenza del termine di cui sopra, il ricorrente non era in possesso della richiesta patente A2;
- c) il fatto che il ricorrente non fosse in possesso della suddetta patente non può essere imputato all’Amministrazione né si vede per quale motivo (diverso dai meri desiderata del ricorrente) il Comune avrebbe dovuto consentire ai candidati di conseguire la prevista patente oltre la data di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
3) Ritenuto quindi che il ricorso sia infondato e, pertanto, debba essere respinto e che le spese di lite possano essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Andrea Vitucci, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO