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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 25/02/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del dott. Mario Miele in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 620 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione a precetto”, e vertenteTRA
(c.f. , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Via Arbosto n. 60 in Casalvelino Scalo (SA, presso lo studio dell'Avv. Claudio Mastrogiovanni, dal quale è rappresentato e difeso, come da procura agli atti;
RICORRENTE
E
C.F. , con sede in Roma, in persona del Presidente, con sede in CP_1 P.IVA_1
Roma in via Ciro il Gande n. 21;
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte ricorrente concludeva come da note all'udienza del 25.02.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 06.04.2018 la ricorrente chiedeva al Parte_1
Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione del Giudice Unico del Lavoro, di sentir accogliere testualmente le seguenti conclusioni:…“ 1) in via preliminare, sospendere l'esecutività dell'atto di precetto “de quo” notificato il 10.01.2018; 2. Nel merito accogliere l'opposizione e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia dell'atto di precetto notificato il 10.01.2018 CP_ e/o che l' non ha alcun diritto di provvedere ad esecuzione forzata nei confronti della parte CP_ intimata o dei suoi eredi ed aventi causa;
3) condannare l' in persona del rapp.te legale pro- tempore al pagamento delle competenze di avvocato ex d.m. 55/14 con attribuzione al sottoscritto avvocato per dichiarato anticipo …”. Instauratosi il contraddittorio, nonostante la regolarità della notifica, parte resistente non si costituiva in giudizio e, successivamente, all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo con motivazione contestuale. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per i motivi di seguito esplicitati. Infatti parte ricorrente ha eccepito la mancata notifica del titolo precedentemente al precetto impugnato con il presente giudizio.
Secondo la Corte di Cassazione “Il processo esecutivo, che sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto, è viziato da invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi.” (Cass. n. 1096/2021).
La Suprema Corte di Cassazione, con la Ordinanza n. 51 del 03/01/2023, ha statuito che in caso di opposizione al precetto ove l'opponente deduca l'inesistenza della notificazione del titolo, la prova della tempestiva effettuazione della stessa incombe sul creditore mediante la produzione dell'originale dell'ingiunzione corredato della relazione di notificazione.
Quindi, atteso che l' è rimasta contumace e non ha dato prova dell'avvenuta CP_1 notifica del decreto ingiuntivo, è da accogliere la presente opposizione. Nulla sulle spese di lite, attesa la mancata costituzione in giudizio dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro, Mario Miele definitivamente pronunciando, in ordine alla domanda proposta con ricorso del 06.04.2018 da nei confronti dell' in Parte_1 CP_1 persona del legale rapp.te p.t., ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la nullità del precetto notificato il 10.1.2018;
- Nulla sulle spese di lite. Così deciso in Vallo della Lucania 25 febbraio 2025
IL GDL
Dott. Mario Miele
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del dott. Mario Miele in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 620 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione a precetto”, e vertenteTRA
(c.f. , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Via Arbosto n. 60 in Casalvelino Scalo (SA, presso lo studio dell'Avv. Claudio Mastrogiovanni, dal quale è rappresentato e difeso, come da procura agli atti;
RICORRENTE
E
C.F. , con sede in Roma, in persona del Presidente, con sede in CP_1 P.IVA_1
Roma in via Ciro il Gande n. 21;
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte ricorrente concludeva come da note all'udienza del 25.02.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 06.04.2018 la ricorrente chiedeva al Parte_1
Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione del Giudice Unico del Lavoro, di sentir accogliere testualmente le seguenti conclusioni:…“ 1) in via preliminare, sospendere l'esecutività dell'atto di precetto “de quo” notificato il 10.01.2018; 2. Nel merito accogliere l'opposizione e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia dell'atto di precetto notificato il 10.01.2018 CP_ e/o che l' non ha alcun diritto di provvedere ad esecuzione forzata nei confronti della parte CP_ intimata o dei suoi eredi ed aventi causa;
3) condannare l' in persona del rapp.te legale pro- tempore al pagamento delle competenze di avvocato ex d.m. 55/14 con attribuzione al sottoscritto avvocato per dichiarato anticipo …”. Instauratosi il contraddittorio, nonostante la regolarità della notifica, parte resistente non si costituiva in giudizio e, successivamente, all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo con motivazione contestuale. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per i motivi di seguito esplicitati. Infatti parte ricorrente ha eccepito la mancata notifica del titolo precedentemente al precetto impugnato con il presente giudizio.
Secondo la Corte di Cassazione “Il processo esecutivo, che sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto, è viziato da invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi.” (Cass. n. 1096/2021).
La Suprema Corte di Cassazione, con la Ordinanza n. 51 del 03/01/2023, ha statuito che in caso di opposizione al precetto ove l'opponente deduca l'inesistenza della notificazione del titolo, la prova della tempestiva effettuazione della stessa incombe sul creditore mediante la produzione dell'originale dell'ingiunzione corredato della relazione di notificazione.
Quindi, atteso che l' è rimasta contumace e non ha dato prova dell'avvenuta CP_1 notifica del decreto ingiuntivo, è da accogliere la presente opposizione. Nulla sulle spese di lite, attesa la mancata costituzione in giudizio dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro, Mario Miele definitivamente pronunciando, in ordine alla domanda proposta con ricorso del 06.04.2018 da nei confronti dell' in Parte_1 CP_1 persona del legale rapp.te p.t., ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la nullità del precetto notificato il 10.1.2018;
- Nulla sulle spese di lite. Così deciso in Vallo della Lucania 25 febbraio 2025
IL GDL
Dott. Mario Miele
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