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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/03/2025, n. 1164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1164 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10820/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 10820/2024 , avente come oggetto “separazione e divorzio - cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Esine (BS), Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. GHEZA EMILIANA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “1. i coniugi vivano separati con obbligo di reciproco rispetto;
2. dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, nel reciproco rispetto, in relazione al matrimonio civile contratto in data e 16.06.1986, matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di DO (Bs), Parte II, serie A n.
2 adottando in via provvisoria i seguenti provvedimenti;
3. disporre che la casa coniugale con tutti gli arredi ivi presenti venga assegnata al ricorrente anche perché di proprietà esclusiva così come tutti gli ulteriori beni immobili ad esso intestati;
7. disporre che le autovetture intestate al ricorrente siano allo stesso assegnate;
8. disporre che il sig. nulla corrisponda alla resistente a titolo di mantenimento;
Parte_1
9. ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di DO (Bs) perché provveda alle iscrizioni ed annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
10. autorizzare il ricorrente a ottenere e/o rinnovare i documenti validi per l'espatrio;
11. condannare la parte resistente alle spese del processo, da liquidare come da nota spese”;
Parte resistente è rimasta contumace.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il giorno 11.9.2024, deduceva di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario il 14.6.1986 a DO (BS) con , trascritto nel Controparte_2
registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 2, parte II, serie A, anno 1986, con il regime patrimoniale della separazione dei beni, e che dall'unione non erano nati figli.
Egli chiedeva, quindi, la pronuncia della separazione e, una volta divenuta procedibile la relativa domanda, quella del divorzio.
La resistente non compariva alla prima udienza dinanzi al Giudice delegato, celebrata in data
5.3.2025, nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, e ne veniva dichiarata la contumacia;
la parte ricorrente, quindi, chiedeva la pronuncia della sentenza non definitiva sullo status di separazione e la successiva fissazione dell'udienza per la trattazione della domanda di divorzio, e, non essendo necessaria alcuna istruttoria sul punto, il Giudice delegato, autorizzati i coniugi a vivere separati ma non adottato alcun provvedimento provvisorio ed urgente di tipo sostanziale, essendo la domanda circoscritta ad una pronuncia sullo status, si riservava di riferirne al Collegio in vista della decisione non definitiva e della successiva rimessione della causa in istruttoria, anche al fine della trattazione della domanda di divorzio.
***
1) Sulla pronuncia di separazione
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso in esame le parti vivono separate di fatto dal 1992, e la parte resistente non si è nemmeno costituita in giudizio (e risulta irreperibile).
L'inesistenza di qualsiasi possibilità di riconciliazione è stata, poi, confermata in udienza presidenziale, alla quale parte resistente non è nemmeno comparsa.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione.
2) Sulla prosecuzione del processo
La prosecuzione del processo, per la decisione delle questioni personali ed economiche accessorie alla pronuncia relativa allo status separativo, nonché per la trattazione della domanda di divorzio, è disposta con separata ordinanza.
3) Sulle spese processuali
La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia, come sopra costituito, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale di e Parte_1 Controparte_2
[...]
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune del luogo in cui il matrimonio fu trascritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) Rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
4) Dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 7.3.2025. La Presidente estensora
Claudia Gheri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 10820/2024 , avente come oggetto “separazione e divorzio - cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Esine (BS), Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. GHEZA EMILIANA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “1. i coniugi vivano separati con obbligo di reciproco rispetto;
2. dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, nel reciproco rispetto, in relazione al matrimonio civile contratto in data e 16.06.1986, matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di DO (Bs), Parte II, serie A n.
2 adottando in via provvisoria i seguenti provvedimenti;
3. disporre che la casa coniugale con tutti gli arredi ivi presenti venga assegnata al ricorrente anche perché di proprietà esclusiva così come tutti gli ulteriori beni immobili ad esso intestati;
7. disporre che le autovetture intestate al ricorrente siano allo stesso assegnate;
8. disporre che il sig. nulla corrisponda alla resistente a titolo di mantenimento;
Parte_1
9. ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di DO (Bs) perché provveda alle iscrizioni ed annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
10. autorizzare il ricorrente a ottenere e/o rinnovare i documenti validi per l'espatrio;
11. condannare la parte resistente alle spese del processo, da liquidare come da nota spese”;
Parte resistente è rimasta contumace.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il giorno 11.9.2024, deduceva di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario il 14.6.1986 a DO (BS) con , trascritto nel Controparte_2
registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 2, parte II, serie A, anno 1986, con il regime patrimoniale della separazione dei beni, e che dall'unione non erano nati figli.
Egli chiedeva, quindi, la pronuncia della separazione e, una volta divenuta procedibile la relativa domanda, quella del divorzio.
La resistente non compariva alla prima udienza dinanzi al Giudice delegato, celebrata in data
5.3.2025, nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, e ne veniva dichiarata la contumacia;
la parte ricorrente, quindi, chiedeva la pronuncia della sentenza non definitiva sullo status di separazione e la successiva fissazione dell'udienza per la trattazione della domanda di divorzio, e, non essendo necessaria alcuna istruttoria sul punto, il Giudice delegato, autorizzati i coniugi a vivere separati ma non adottato alcun provvedimento provvisorio ed urgente di tipo sostanziale, essendo la domanda circoscritta ad una pronuncia sullo status, si riservava di riferirne al Collegio in vista della decisione non definitiva e della successiva rimessione della causa in istruttoria, anche al fine della trattazione della domanda di divorzio.
***
1) Sulla pronuncia di separazione
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso in esame le parti vivono separate di fatto dal 1992, e la parte resistente non si è nemmeno costituita in giudizio (e risulta irreperibile).
L'inesistenza di qualsiasi possibilità di riconciliazione è stata, poi, confermata in udienza presidenziale, alla quale parte resistente non è nemmeno comparsa.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione.
2) Sulla prosecuzione del processo
La prosecuzione del processo, per la decisione delle questioni personali ed economiche accessorie alla pronuncia relativa allo status separativo, nonché per la trattazione della domanda di divorzio, è disposta con separata ordinanza.
3) Sulle spese processuali
La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia, come sopra costituito, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale di e Parte_1 Controparte_2
[...]
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune del luogo in cui il matrimonio fu trascritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) Rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
4) Dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 7.3.2025. La Presidente estensora
Claudia Gheri