CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIX, sentenza 28/01/2026, n. 1412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1412 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1412/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PELUSO ROBERTO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9846/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 Telefono_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia delle Entrate - Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Regione Campania - Centro Direzionale - Isola F13 80143 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720250008432224000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 230/2026 depositato il 14/01/2026 Richieste delle parti: come da memorie in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto l'istante Ricorrente_1 propone alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli impugnazione avverso il provvedimento in oggetto emesso da Agenzia delle Entrate Riscossione e notificato il giorno 19 marzo 2025 per il mancato pagamento della tassa di possesso automobilistica relativamente all'annualità 2019; rileva, tra l'altro, la prescrizione in virtù della mancata notifica di atti prodromici interruttivi;
tanto premesso chiede dichiararsi la illegittimità dell'atto impugnato e la non debenza di alcuna somma. Si costituiscono la Regione Campania ed Agenzia delle Entrate Riscossione che impugnano la domanda con varie argomentazioni chiedendone il rigetto. All'odierna udienza, la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e documenti depositati, provvede come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è risultata fondata e va pertanto accolta.
Agenzia delle Entrate Riscossione costituendosi ha eccepito la carenza di legittimazione passiva per aver agito su ruolo formato dall'ente impositore Regione Campania che ha prodotto documentazione da cui si dovrebbe evincere la rituale notifica di avviso di accertamento in data 14 novembre 2022. In realtà, il procedimento non è regolare ai fini del perfezionamento della notifica, giacché mancano i necessari adempimenti previsti dall'art. 140 c.p.c. essendo stata prodotta una mera busta con la dicitura
“compiuta giacenza”. Ne segue che la prescrizione triennale si è realizzata. Alla luce di tali considerazioni, il provvedimento impugnato è regolare, essendo stato ritualmente e tempestivamente notificato, non altrettanto dicasi per gli atti prodromici;
pertanto, il presente ricorso deve essere accolto.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo. Le spese in virtù dell'andamento processuale si compensano per l'intero tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Compensa le spese.
Così deciso in Napoli in data 12 gennaio 2026
IL GIUDICE
dott. Roberto Peluso
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PELUSO ROBERTO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9846/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 Telefono_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia delle Entrate - Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Regione Campania - Centro Direzionale - Isola F13 80143 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720250008432224000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 230/2026 depositato il 14/01/2026 Richieste delle parti: come da memorie in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto l'istante Ricorrente_1 propone alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli impugnazione avverso il provvedimento in oggetto emesso da Agenzia delle Entrate Riscossione e notificato il giorno 19 marzo 2025 per il mancato pagamento della tassa di possesso automobilistica relativamente all'annualità 2019; rileva, tra l'altro, la prescrizione in virtù della mancata notifica di atti prodromici interruttivi;
tanto premesso chiede dichiararsi la illegittimità dell'atto impugnato e la non debenza di alcuna somma. Si costituiscono la Regione Campania ed Agenzia delle Entrate Riscossione che impugnano la domanda con varie argomentazioni chiedendone il rigetto. All'odierna udienza, la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e documenti depositati, provvede come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è risultata fondata e va pertanto accolta.
Agenzia delle Entrate Riscossione costituendosi ha eccepito la carenza di legittimazione passiva per aver agito su ruolo formato dall'ente impositore Regione Campania che ha prodotto documentazione da cui si dovrebbe evincere la rituale notifica di avviso di accertamento in data 14 novembre 2022. In realtà, il procedimento non è regolare ai fini del perfezionamento della notifica, giacché mancano i necessari adempimenti previsti dall'art. 140 c.p.c. essendo stata prodotta una mera busta con la dicitura
“compiuta giacenza”. Ne segue che la prescrizione triennale si è realizzata. Alla luce di tali considerazioni, il provvedimento impugnato è regolare, essendo stato ritualmente e tempestivamente notificato, non altrettanto dicasi per gli atti prodromici;
pertanto, il presente ricorso deve essere accolto.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo. Le spese in virtù dell'andamento processuale si compensano per l'intero tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Compensa le spese.
Così deciso in Napoli in data 12 gennaio 2026
IL GIUDICE
dott. Roberto Peluso