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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/10/2025, n. 1016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1016 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.g. V.g. n. 1318/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1318 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025, vertente sulla separazione consensuale su ricorso congiunto
TRA
(c.f. ) nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentata e difesa dall'avvocato
D'RI RI in virtù di procura in atti
E
(c.f. ), nato il [...] in [...], CP_1 C.F._2 residente a [...] VIA Leoncavallo 27, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristina Canale in virtù di procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: con note depositate ex art 127 ter c.p.c. in data 8.7.2025 per la comparizione figurata delle parti, le stesse hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e dunque di separarsi alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 R.g. V.g. n. 1318/2025
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. del 31.3.2025, sulla premessa di aver contratto matrimonio il 10.09.2010 in Casaluce, le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso.
Con note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 8.7.2025, i ricorrenti hanno prodotto dichiarazioni sottoscritte con le quali hanno dichiarato di confermare la volontà di non riconciliarsi e di confermare la volontà di ottenere l'omologa della separazione alle condizioni indicate nel ricorso.
Con provvedimento del 4/9/2025 il Giudice delegato ha riservato la causa in decisione al
Collegio.
Il PM ha apposto il visto l'11/9/2025.
Tanto premesso in via preliminare, il Tribunale rileva che dall'estratto per riassunto del registro degli atti di matrimonio prodotto risulta che i coniugi, come in atti generalizzati, hanno contratto matrimonio a Villa Literno il 29/11/2018 (Atto n.35 parte II Serie A Anno 2018) per cui deve ritenersi che per mero errore nel ricorso sono stati indicati altra data ed altro Comune di celebrazione.
Ciò detto, la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, il ricorso dà conto dell'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunciare la richiesta separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.c.
Ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c. va dichiarato lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto l'omologa delle condizioni di cui al ricorso, qui integralmente riportate:
“ 1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2. I figli minori ed saranno affidati ad entrambi i coniugi in regime Persona_1 Per_2 di affido condiviso e con residenza privilegiata presso la madre attualmente collocata San
Cipriano d'Aversa Via Leoncavallo 27 cui sarà assegnata la casa coniugale;
3. Per le questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno in modo disgiunto la responsabilità genitoriale;
4. Il sig. , verserà a titolo di mantenimento per i figli minori l'importo CP_1 mensile di € 500,00 (€ 250,00 a figlio) rivalutabile secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie, come da vigente protocollo in auge presso il Tribunale di Napoli
NORD che s'intende, in questa sede, per integralmente richiamato e trascritto;
5. I coniugi dichiarano di non pretendere nulla dall'altro a titolo di mantenimento;
2 R.g. V.g. n. 1318/2025
6. Per quanto riguarda il diritto/dovere di visita del padre viene stabilito che, salvo diversi accordi tra le parti, tenuto conto anche delle necessità di allattamento dell'ultimo figlio, il padre possa tenere con sé i figli due pomeriggi infrasettimanali (martedì e giovedì) dalle ore
17,30 alle 20,00 e al raggiungimento del quinto anno di età di ognuno di loro, a settimane alterne, dall'uscita da scuola/asilo (ovvero dalle ore 16.00) del sabato alle 21,00 della domenica. Per le festività, prima del quinto anno di età, tenuto conto delle esigenze di allattamento dell'ultimo nato, ad anni alterni, il padre terrà con sè i figli, il giorno 24 o 25 dicembre o il 31 dicembre e primo gennaio. Sempre in base al criterio dell'alternanza i figli staranno col padre o la madre nel giorno dell'epifania e il giorno di pasqua e lunedì il albis.
Nel periodo estivo, prima del quinto anno di età e tenuto conto delle esigenze di allattamento dell'ultimo nato, ad anni alterni, per 15 giorni consecutivi nei mesi di luglio o agosto da concordarsi con l'altro genitore entro e non oltre il mese di maggio di ogni anno, il padre potrà tenere con sè i figli, in aggiunta ai giorni di sua pertinenza la domenica, dalle ore
09:00 alle ore 18:00. Al raggiungimento del quinto anno di età di ognuno dei figli, ad anni alterni, il padre terrà con sè i figli, dal 24 al 29 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio e per le festività pasquali o la domenica di pasqua o il lunedì in albis;
ad anni alterni, per 15 giorni consecutivi nei mesi di luglio o agosto da concordarsi con l'altro genitore entro e non oltre il mese di maggio di ogni anno. I figli trascorreranno il proprio compleanno ad anni alterni con ciascun genitore;
ciascun genitore trascorrerà in compagnia dei figli il proprio compleanno nonché la festa del papà (lo stesso vale anche per la mamma) e se tali ricorrenze cadranno nei fine settimana, si opererà uno scambio, a semplice richiesta senza che l'altro genitore possa opporsi e senza diritto al recupero. Sono fatti salvi diversi accordi tra le parti purché non pregiudichino gli interessi dei minori”.
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse dei figli, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi (nata il Parte_1
28.07.1980 a Napoli) e (nato il [...] ad [...]) ai sensi dell'art. 151 CP_1 co. 1 c.c. e omologa le condizioni di cui al ricorso;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica
3 R.g. V.g. n. 1318/2025
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Villa Literno (Atto N. 35 parte II serie A - Anno
2018) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) e dello scioglimento della comunione legale ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
c) nulla dispone per le spese.
Così deciso in Aversa, nella camera di consiglio del 2.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Maria Grazia Lamonica dott.ssa Anna Scognamiglio
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1318 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025, vertente sulla separazione consensuale su ricorso congiunto
TRA
(c.f. ) nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentata e difesa dall'avvocato
D'RI RI in virtù di procura in atti
E
(c.f. ), nato il [...] in [...], CP_1 C.F._2 residente a [...] VIA Leoncavallo 27, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristina Canale in virtù di procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: con note depositate ex art 127 ter c.p.c. in data 8.7.2025 per la comparizione figurata delle parti, le stesse hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e dunque di separarsi alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 R.g. V.g. n. 1318/2025
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. del 31.3.2025, sulla premessa di aver contratto matrimonio il 10.09.2010 in Casaluce, le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso.
Con note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 8.7.2025, i ricorrenti hanno prodotto dichiarazioni sottoscritte con le quali hanno dichiarato di confermare la volontà di non riconciliarsi e di confermare la volontà di ottenere l'omologa della separazione alle condizioni indicate nel ricorso.
Con provvedimento del 4/9/2025 il Giudice delegato ha riservato la causa in decisione al
Collegio.
Il PM ha apposto il visto l'11/9/2025.
Tanto premesso in via preliminare, il Tribunale rileva che dall'estratto per riassunto del registro degli atti di matrimonio prodotto risulta che i coniugi, come in atti generalizzati, hanno contratto matrimonio a Villa Literno il 29/11/2018 (Atto n.35 parte II Serie A Anno 2018) per cui deve ritenersi che per mero errore nel ricorso sono stati indicati altra data ed altro Comune di celebrazione.
Ciò detto, la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, il ricorso dà conto dell'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunciare la richiesta separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.c.
Ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c. va dichiarato lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto l'omologa delle condizioni di cui al ricorso, qui integralmente riportate:
“ 1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2. I figli minori ed saranno affidati ad entrambi i coniugi in regime Persona_1 Per_2 di affido condiviso e con residenza privilegiata presso la madre attualmente collocata San
Cipriano d'Aversa Via Leoncavallo 27 cui sarà assegnata la casa coniugale;
3. Per le questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno in modo disgiunto la responsabilità genitoriale;
4. Il sig. , verserà a titolo di mantenimento per i figli minori l'importo CP_1 mensile di € 500,00 (€ 250,00 a figlio) rivalutabile secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie, come da vigente protocollo in auge presso il Tribunale di Napoli
NORD che s'intende, in questa sede, per integralmente richiamato e trascritto;
5. I coniugi dichiarano di non pretendere nulla dall'altro a titolo di mantenimento;
2 R.g. V.g. n. 1318/2025
6. Per quanto riguarda il diritto/dovere di visita del padre viene stabilito che, salvo diversi accordi tra le parti, tenuto conto anche delle necessità di allattamento dell'ultimo figlio, il padre possa tenere con sé i figli due pomeriggi infrasettimanali (martedì e giovedì) dalle ore
17,30 alle 20,00 e al raggiungimento del quinto anno di età di ognuno di loro, a settimane alterne, dall'uscita da scuola/asilo (ovvero dalle ore 16.00) del sabato alle 21,00 della domenica. Per le festività, prima del quinto anno di età, tenuto conto delle esigenze di allattamento dell'ultimo nato, ad anni alterni, il padre terrà con sè i figli, il giorno 24 o 25 dicembre o il 31 dicembre e primo gennaio. Sempre in base al criterio dell'alternanza i figli staranno col padre o la madre nel giorno dell'epifania e il giorno di pasqua e lunedì il albis.
Nel periodo estivo, prima del quinto anno di età e tenuto conto delle esigenze di allattamento dell'ultimo nato, ad anni alterni, per 15 giorni consecutivi nei mesi di luglio o agosto da concordarsi con l'altro genitore entro e non oltre il mese di maggio di ogni anno, il padre potrà tenere con sè i figli, in aggiunta ai giorni di sua pertinenza la domenica, dalle ore
09:00 alle ore 18:00. Al raggiungimento del quinto anno di età di ognuno dei figli, ad anni alterni, il padre terrà con sè i figli, dal 24 al 29 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio e per le festività pasquali o la domenica di pasqua o il lunedì in albis;
ad anni alterni, per 15 giorni consecutivi nei mesi di luglio o agosto da concordarsi con l'altro genitore entro e non oltre il mese di maggio di ogni anno. I figli trascorreranno il proprio compleanno ad anni alterni con ciascun genitore;
ciascun genitore trascorrerà in compagnia dei figli il proprio compleanno nonché la festa del papà (lo stesso vale anche per la mamma) e se tali ricorrenze cadranno nei fine settimana, si opererà uno scambio, a semplice richiesta senza che l'altro genitore possa opporsi e senza diritto al recupero. Sono fatti salvi diversi accordi tra le parti purché non pregiudichino gli interessi dei minori”.
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse dei figli, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi (nata il Parte_1
28.07.1980 a Napoli) e (nato il [...] ad [...]) ai sensi dell'art. 151 CP_1 co. 1 c.c. e omologa le condizioni di cui al ricorso;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica
3 R.g. V.g. n. 1318/2025
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Villa Literno (Atto N. 35 parte II serie A - Anno
2018) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) e dello scioglimento della comunione legale ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
c) nulla dispone per le spese.
Così deciso in Aversa, nella camera di consiglio del 2.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Maria Grazia Lamonica dott.ssa Anna Scognamiglio
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