Sentenza 30 agosto 2004
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- 1. Ancora una conferma sulla perentorietà del termine di cui all’articolo 48 del codice dei contratti per evitare l’escussione della cauzione provvisoriaLazzini Sonia · https://www.diritto.it/ · 13 gennaio 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/08/2004, n. 17294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17294 |
| Data del deposito : | 30 agosto 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - Presidente -
Dott. LAMORGESE Antonio - rel. Consigliere -
Dott. MINICHIELLO Florindo - Consigliere -
Dott. EVANGELISTA Stefano Maria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IPOST - ISTITUTO POSTELEGRAFONICI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, ope legis;
- ricorrente -
contro
LL GE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI CORVIALE 9, presso lo studio dell'avvocato ROBERTA LA FORESTE, difesa dall'avvocato GIUSEPPE BALISTRERI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 103/02 della Corte d'Appello di CALTANISSETTA, depositata il 15/05/02 - R.G.N. 223/2000;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 11/05/04 dal Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE;
udito l'Avvocato VOLPE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIVETTI Marco che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso con assorbimento del secondo motivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte nei cui confronti è stato proposto il ricorso per Cassazione ha conseguito, in sede di merito ed in relazione al rapporto di lavoro intrattenuto con la s.p.a. Poste Italiane, l'accertamento del diritto all'inclusione dell'importo del c.d. premio di esercizio (recte: compenso annuale di fine esercizio, di cui all'art. 9 della legge 9 febbraio 1979, n. 49, poi sostituito, per effetto dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1980, n. 873, dal compenso annuale di incentivazione, previsto come tale anche dal C.C.N.L. 26 novembre 1994 e, quindi ulteriormente sostituito dalla quattordicesima mensilità di cui al successivo C.C.N.L. per il periodo 1996 - 1997) nella base di computo dell'indennità di buonuscita e la condanna dell'IPOST a corrisponderle le correlate integrazioni di tale emolumento, maggiorate di interessi e rivalutazione.
In particolare, il giudice d'appello, nel confermare la sentenza di primo grado con riguardo alla questione della determinazione della misura dell'indennità di buonuscita, ossia del trattamento che, per espressa previsione (art. 6, comma settimo) della legge di privatizzazione dell'amministrazione postale n. 71 del 1994, è soggetto alla medesima disciplina dell'omonimo emolumento spettante ai dipendenti dello Stato, ha ritenuto che tale disciplina pubblicistica debba essere interpretata - coerentemente con l'evoluzione dell'ordinamento, che ha visto affermarsi una nozione omnicomprensiva (argomentabile in modo non equivoco dalla sentenza della Corte costituzionale n. 243 del 1993) degli istituti di natura retributiva, variamente denominati, che si correlano alla cessazione del rapporto di lavoro - nel senso che anche la retribuzione - parametro, utile ai fini della liquidazione dell'indennità suddetta debba comprendere ogni emolumento caratterizzato da obbligatorietà, corrispettività e continuità.
Ha aggiunto che questo risultato ermeneutico è di particolare evidenza proprio con riguardo al trattamento dei dipendenti dell'amministrazione postale, poiché la vicenda della privatizzazione accredita l'art. 2120 cod. civ., con l'ivi prevista nozione omnicomprensiva di retribuzione, dell'idoneità a fornire una chiave di lettura anche delle previgenti disposizioni pubblicistiche;
e che il premio de quo presenta, alla stregua della disciplina collettiva e legale, i suindicati requisiti, i quali ne fanno ritenere l'indubbia natura retributiva, con conseguente utilità ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre l'IPOST, svolgendo due motivi di censura, cui resiste la parte privata con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso, denunciando violazione ed errata applicazione degli artt. 53, comma 6, della legge n. 449 del 1997, 6, comma 7, della legge n. 171 (recte, 71)del 1994 e 3 della legge n. 75 del 1980, espone l'assunto dell'assoluta estraneità dell'art. 2120 cod. civ. alla fattispecie, soggetta, invece alle norme che regolano l'indennità di buonuscita per i dipendenti dello Stato, la cui base di computo è predeterminata dalla legge, con l'indicazione tassativa delle diverse componenti, fra le quali, mentre è compresa la tredicesima mensilità, non è menzionata alcuna altra mensilità supplementare o analoga erogazione, senza che possa trarsi argomento contrario dalla disciplina collettiva di settore e categoria. il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge n. 87 del 1994, per avere il giudice a quo,
contravvenendo al divieto posto da questa norma, concesso interessi e rivalutazione sulle somme illegittimamente liquidate a titolo di riliquidazione dell'indennità di buonuscita.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è stata trasformata in ente pubblico economico, in virtù di quanto stabilito dall'art. 1 del d.l. 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, in legge 29 gennaio 1994, n. 71, a far data dai decreti di nomina degli organi dell'ente medesimo, previsti dall'art. 3 dello stesso d.l. n. 487 ed effettivamente emanati con D.P.R. 23 dicembre 1993, pubblicato sulla G.U. del 31 dicembre 1993.
L'ente è stato poi trasformato in società per azioni con effetto dal 1 gennaio 1998 (secondo comma dell'art. 1 del d.l. n. 487 cit., come modificato dall'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662). L'art. 6, del d.l. n. 487 del 1993 (conv. in l. n, 71 del 1994), dopo avere disposto (comma secondo) che il personale dell'Amministrazione delle poste resta, a seguito della suddetta trasformazione, alle dipendenze del nuovo ente con rapporto di diritto privato, detta disposizioni transitorie in ordine alla disciplina di tale rapporto privatizzato, prevedendo che (comma sesto) ad esso continuano ad applicarsi i trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, fino alla stipulazione di un nuovo contratto collettivo di lavoro e, per quanto più specificamente interessa la presente controversia, che (comma settimo) "a decorrere dal 1 agosto 1994, al trattamento di quiescenza di tutto il personale in servizio presso l'ente 'Poste Italiane' provvede, all'atto del collocamento a riposo o delle dimissioni e salvi i diritti acquisiti, l'Istituto postelegrafonici, applicando le norme previste per il personale statale".
L'art. 53, comma sesto, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha poi dettato nuove disposizioni sul trattamento di quiescenza e, specificamente, sulla parte di esso imputabile al titolo dell'indennità di buonuscita, stabilendo che, a decorrere dalla data di trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni ai sensi dell'articolo 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al personale dipendente dalla società medesima spetta "il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile e, per il periodo lavorativo antecedente, l'indennità di buonuscita maturata, calcolata secondo la normativa vigente prima della data di cui all'alinea del presente comma", ossia, stante il richiamo di cui al citato art. 6, comma settimo del d.l. n. 487 del 1993 (conv. in l. n. 71 del 1994), secondo la normativa vigente per il personale statale.
In sintesi, i dipendenti della s.p.a Poste italiane collocati a riposo dopo la data di costituzione di quest'ultima hanno diritto all'erogazione del TFR secondo le norme del comune rapporto di lavoro privato subordinato (art. 2120 cod. civ.) solo limitatamente alla durata del servizio prestato successivamente alla data stessa, mentre, per il periodo precedente è loro dovuta l'indennità di buonuscita liquidata secondo le regole che si applicano ai dipendenti statali.
Come riferito in parte narrativa, la presente controversia concerne, non la liquidazione del trattamento di fine rapporto ai sensi dell'art. 2120 cod. civ., ma quella dell'indennità di buonuscita governata dalle norme dettate per i dipendenti dello Stato. A queste ultime norme occorre, dunque, avere esclusivo riguardo ai fini della soluzione della questione se nella base di computo dell'indennità di buonuscita debba essere compreso anche l'emolumento cui si riferisce la pretesa del lavoratore. Il regime privatistico puro (individuato nella norma codificata) e quello pubblicistico (richiamato con riguardo al periodo del rapporto anteriore alla trasformazione dell'Ente poste in società per azioni), sono tenuti, come emerge con assoluta chiarezza dalle riferite disposizioni, pienamente e reciprocamente distinti, tanto da determinare separate operazioni liquidatorie a seconda della soggezione del periodo considerato all'uno od all'altro regime, sicché costituisce operazione ermeneutica non consentita quella compiuta dal giudice a quo, il quale pretende di ibridare la disciplina dell'indennità di buonuscita con quella del TFR, per desumerne un unico sistema di calcolo ispirato al principio dell'omnicomprensività, che risulta, invece, del tutto estraneo alle norme richiamate dall'art. 6, comma settimo del d.l. n. 487 del 1993 (conv. in l. n. 71 del 1994). Queste ultime sono dettate dal d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, recante il testo unico delle norme in materia di prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato. Rilevano, in particolare: a) l'art. 3, ove si stabilisce che "l'indennità è pari a tanti dodicesimi della base contributiva di cui all'art. 38 quanti sono gli anni di servizio" e che "per la determinazione della base contributiva...si considera l'ultimo stipendio o l'ultima paga o retribuzione integralmente percepite;
la stessa norma vale per gli assegni che concorrono a costituire la base contributiva"; b) l'art. 38 che individua la base contributiva stabilendo che "è costituita dall'80 per cento dello stipendio, paga o retribuzione annui, considerati al lordo, di cui alle leggi concernenti il trattamento economico del personale iscritto al Fondo" e che in essa sono inclusi l'indennità di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti;
l'assegno perequativo previsto dalla legge 15 novembre 1973, n. 734; l'indennità prevista dall'art. 1 della legge 16 novembre 1973, n. 728 l'assegno annuo previsto - 5
dall'art. 12 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766; l'assegno annuo previsto dall'art. 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477; l'assegno perequativo previsto dall'art. 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628;
l'assegno personale attribuito, nel caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione, ai dipendenti con stipendio, od altro assegno che concorra a costituire la base contributiva, superiore a quello spettante nella nuova qualifica;
ed infine gli assegni e le indennità previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale.
Occorre, dunque, stabilire se, menzionando "l'ultimo stipendio o l'ultima paga o retribuzione integralmente percepite" il legislatore abbia inteso ricondurre nell'ambito della retribuzione contributiva, ai fini del computo dell'indennità di buonuscita,
indiscriminatamente l'intero coacervo degli emolumenti fissi e continuativi dovuti come remunerazione dell'attività lavorativa, o soltanto gli emolumenti espressamente nominati.
È avviso della Corte che, essendo quello sopra delineato il quadro normativo di riferimento, se ne debba rilevare la sostanziale incompatibilità con una nozione omnicomprensiva di retribuzione, utile ai fini della liquidazione dell'indennità in questione. Nella giurisprudenza della stessa Corte, anche a Sezioni unite, si è ormai consolidato il principio per cui nel vigente ordinamento, in materia di retribuzione dovuta al prestatore di lavoro, non esiste un principio generale e inderogabile di omnicomprensività. Ne consegue che la determinazione della cosiddetta retribuzione - parametro, da porre a base del calcolo di istituti di retribuzione indiretta o differita, è ricavabile esclusivamente dalla specifica disciplina di volta in volta dettata per questi ultimi e che, a tal fine, il criterio interpretativo da seguire è quello per cui, ove la norma di previsione taccia circa la necessità di ricomprendere una determinata erogazione del datore di lavoro nella base di computo degli istituti suddetti, la circostanza non può non essere intesa come implicita conferma che l'emolumento di cui trattasi, ancorché obbligatorio in relazione alla prestazione lavorativa, difetta tuttavia dell'idoneità a concorrere alla composizione della retribuzione-parametro (v. Cass. Sez. un., 1 aprile 1993, n. 3888;
Cass. 18 gennaio 1994, n. 413; Id. 26 maggio 1995, n. 5826; Id. 8 marzo 1995, n. 2691; Id. 3 aprile 196, n. 3092; Id. 28 febbraio 1996, n. 1551; fra le numerose altre conformi).
Orbene, con riferimento al caso di specie, il combinato disposto degli artt. 3 e 38 del D.P.R. n. 1032 del 1973 non conforta affatto una lettura delle locuzioni "stipendio", "paga" o "retribuzione" nel senso più ampio, ossia comprensivo anche degli emolumenti non espressamente menzionati, ma corrisposti in via continuativa in connessione con le normali prestazioni lavorative. Se le norme citate non fossero improntate ad una ratio negativa dell'omnicomprensività, ingiustificata ed incoerente risulterebbe la successiva menzione specifica di tutta una serie di emolumenti che, al pari dello stipendio propriamente detto, della paga o della retribuzione, sono da ricondurre nell'ambito della retribuzione contributiva.
La circostanza che il legislatore del 1972 abbia avvertito l'esigenza di provvedere a siffatta inclusione soltanto limitatamente a taluni emolumenti ben identificati e non anche altri, seppure aventi carattere indubbiamente retributivo, dimostra in modo non equivoco la volontà di escludere dalla retribuzione contributiva, ogni altra voce del trattamento retributivo globale del lavoratore non espressamente menzionata.
Si tratta di una disciplina esaustiva, non concorrente ed incompatibile con deroghe provenienti dalla privata autonomia, in quanto espressione di un regime pubblicistico, improntato alla cura di interessi generali, che si correlano all'onere sopportato dalla finanza pubblica, con riferimento al periodo anteriore alla compiuta e definitiva privatizzazione dell'amministrazione postale. Il contratto collettivo, mentre può essere invocato per dimostrare la natura retributiva dell'emolumento oggetto della presente controversia, non è, quindi, legittimato ad introdurre disposizioni, implicitamente o esplicitamente, istitutive dell'obbligatorietà dell'inclusione dell'emolumento stesso nella base di computo dell'indennità di buonuscita: l'opposta eventualità produrrebbe effetti invalidanti della relativa previsione, attesa la natura subordinata della medesima rispetto alla disposizione di legge interpretata nel testè esposto senso restrittivo.
Ne consegue che, quand'anche il suddetto contratto prevedesse l'assoggettamento a contribuzione previdenziale del ripetuto emolumento, ciò non inciderebbe in modo alcuno sull'assetto normativo della materia e non potrebbe avere alcun rilievo sotto il profilo dell'intrinseca ragionevolezza delle sovrordinate norme di legge ostative dell'esercizio della privata autonomia in materia, le quali, quindi, rimarrebbero, comunque, immuni da dubbi di conformità ai precetti di cui agli artt. 3, 36 e 38 Cost., poiché esse non creano alcuna disparità di trattamento nell'ambito della categoria di lavoratori destinatari della relativa disciplina, sono idonee ad assicurare un equilibrato rapporto fra la retribuzione percepita in costanza di servizio e la quota (calcolata su di una base di poco inferiore alla somma dei diversi emolumenti retributivi) di essa differita a fini previdenziali e, infine, rispondono, anche per tale ultima regione, alla funzione di assicurare al lavoratore un significativo sostegno economico per il periodo immediatamente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
Le stesse leggi 9 febbraio 1979, n. 49 e 22 dicembre 1980, n. 873, nella parte in cui prevedevano, rispettivamente l'erogazione del premio di esercizio e di quello incentivante, possono, a loro volta, comprovare la natura retributiva di tali emolumenti, ma nulla dispongono circa l'assoggettamento dei medesimi a contribuzione previdenziale, ovvero, ed è lo stesso, circa la loro inclusione nella base contributiva utile ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, sicché ad esse non può farsi utile riferimento ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 1032 del 1973, che pur contiene la residuale e generica menzione di ogni altro emolumento che leggi speciali destinino specificamente a compone la base anzidetta.
Emblematica è, al confronto, la vicenda normativa che ha condotto all'inclusione dell'indennità integrativa speciale e della tredicesima mensilità nella retribuzione contributiva utile per la liquidazione dell'indennità di buonuscita.
Per quanto riguarda la prima, dopo la parziale declaratoria di illegittimità costituzionale (sentenza 19 maggio 1993, n. 243) dell'art. 38 del D.P.R. n. 1032 del 1973, il legislatore, dando attuazione al provvedimento caducatorio con la legge 29 gennaio 1994 n. 87, non si è limitato a disporre i modi ed i limiti di computabilità dell'indennità integrativa ai fini suddetti, ma ha contestualmente e simmetricamente previsto (art. 2) l'assoggettabilità di questo emolumento a contribuzione. Analogamente, la legge 20 marzo 1980, n. 75 ha, ad un tempo, istituito la computabilità della tredicesima mensilità e stabilito la sua soggezione a contribuzione previdenziale secondo le norme generali (art. 2, secondo comma).
Tutto ciò, mentre conferma che la base contributiva individuabile attraverso l'art. 38 del D.P.R. n. 1032 del 1973 non può includere altri emolumenti, diversi da quelli espressamente menzionati, tanto che la relativa disposizione ha dovuto essere modificata con legge per aggiungervi la tredicesima mensilità e l'indennità integrativa speciale, dimostra altresì che il criterio cui si ispira l'esposta disciplina è, all'evidenza, quello della simmetria fra base imponibile ed emolumento computabile, nel senso che intanto un compenso può entrare a far parte della retribuzione - parametro sulla cui base viene liquidata l'indennità di buonuscita, in quanto sia preventivamente incluso (con disposizione enucleabile da fonte di pari efficacia formale, rispetto a quella di cui alla citata disciplina fondamentale del 1972) nel coacervo delle erogazioni su cui devono essere versati i contributi.
Tutto ciò non può non valere anche per l'IPOST che, in effetti cura una gestione previdenziale ed eroga l'indennità di buonuscita giovandosi dei contributi che ente datore di lavoro e dipendente versano sulla retribuzione contributiva, per cui può effettuare erogazioni solo nei limiti di quanto riceve dai suddetti soggetti obbligati, come la Corte ha ripetutamente riconosciuto (v., da ultima e per tutte, Cass. 20 agosto 2003, n. 12257). La conclusione che la base contributiva cui va commisurata l'indennità di buonuscita dei dipendenti statali non può includere, oltre lo stipendio propriamente detto, la paga o retribuzione, emolumenti di natura retributiva diversi da quelli espressamente menzionati dall'art. 38 del D.P.R. n. 1032 del 1973 è, del resto, raggiunta anche dalla giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte, le quali, con sentenza 29 aprile 1997, n. 3673, nel risolvere il contrasto insorto nella risoluzione di analoga questione inerente all'individuazione della base di computo dell'indennità premio di servizio spettante ai dipendenti degli enti locali e nell'avallare, a tal riguardo l'orientamento contrario all'operatività del criterio dell'omnicomprensività, hanno escluso che un siffatto regime potesse realizzare disparità di trattamento fra detti dipendenti e quelli dello Stato, sul rilievo che anche per questi ultimi le citate norme di previsione limitano la composizione della base contributiva ai soli emolumenti espressamente menzionati, con la conseguenza che non tutto quanto essi ricevono, sia pure in modo fisso e continuativo e con vincolo di corrispettività con la prestazione lavorativa, entra a far parte della retribuzione contributiva e quindi dell'indennità di buonuscita.
In conclusione, deve formularsi il principio per cui "i dipendenti della s.p.a. Poste italiane, all'atto della cessazione dal servizio, hanno diritto al TFR, liquidato secondo i criteri di cui all'art. 2120 cod. civ., limitatamente al periodo del rapporto di lavoro successivo alla trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni ai sensi dell'articolo 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; mentre per il periodo anteriore hanno diritto all'indennità di buonuscita liquidata secondo le norme dettate per i dipendenti dello Stato, in applicazione delle quali, ed in particolare dell'art. 3 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, la base contributiva cui tale indennità deve essere commisurata non può includere emolumenti diversi da quelli espressamente menzionati dall'art. 38 dello stesso D.P.R. n. 1032 del 1972 (la cui elencazione ha carattere tassativo) o da leggi speciali, restando, pertanto, esclusa ogni possibilità di interpretare le locuzioni 'stipendio', 'pagà o 'retribuzione' nel senso generico di retribuzione omnicomprensiva, riferibile a tutto quanto ricevuto dal lavoratore in modo fisso e continuativo e con vincolo di corrispettività con la prestazione lavorativa, come il compenso annuale di fine di esercizio, il compenso annuale di incentivazione o la quattordicesima mensilità".
La sentenza impugnata, che si è ispirata all'opposto principio dell'omnicomprensività della retribuzione contributiva utile per la liquidazione dell'indennità di buonuscita, deve, pertanto essere cassata.
Attesa la non necessità di ulteriori accertamenti di fatto, in quanto la ritenuta non computabilità dell'emolumento fruito dal resistente si palesa criterio sufficiente per la soluzione di ogni questione controversa, è a questa Corte consentita, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., la decisione sul merito della domanda proposta da quest'ultimo, la quale deve, per le esposte ragioni, essere rigettata, conseguendone l'assorbimento del secondo motivo di ricorso, di rilevanza meramente subordinata al rigetto del primo. Sussistono giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio di Cassazione e dei due gradi del giudizio di merito, tenuto conto degli alterni esiti della vicenda litigiosa e delle oggettive incertezze che la questione interpretativa poteva presentare, anche in mancanza di precedenti specifici nella giurisprudenza di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta nei confronti dell'IPOST. Compensa fra le parti le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2004