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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 18/07/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco - presidente relatore - dott.ssa Federica Abiuso - giudice - dott. Nicola Del Vecchio - giudice - ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa n. 633/2025 R.G. promossa da
(c.f. rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio Parte_1 C.F._1
Schiavariello ed Ermes Mozzato ed elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, giusta procura allegata al ricorso;
- ricorrente - contro
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
NT Fantin ed elettivamente domiciliato in indirizzo telematico, giusta procura allegata alla memoria difensiva;
- resistente - e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO Oggetto: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI Parte ricorrente e Parte resistente
1) Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e , uniti Parte_1 CP_1 in matrimonio a SO (PD) il 10.09.1966 (atto trascritto nel Registro atti di matrimonio del Comune di SO al n. 33, parte II, serie A, anno 1966);
2) La signora dichiara di rinunciare alla domanda di addebito della Parte_1 separazione proposta nei confronti del sig. ; CP_1
3) Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra , entro il giorno CP_1 Parte_1
5 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento della stessa, la somma di 400,00 euro, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT FOI, comprensiva della quota di metà del canone di locazione relativo all'immobile di comune proprietà; l'obbligo del sig. cesserà una volta incassato dai coniugi il corrispettivo della vendita CP_1 dell'immobile sito in NO (PD), via Ugo Foscolo n. 9-11; 4) Ciascuno dei coniugi dichiara di accettare la ripartizione già avvenuta delle somme giacenti sul conto corrente postale comune cointestato e sulla polizza vita intestata alla sig.ra ; Pt_1
5) I coniugi si obbligano a mantenere in vendita l'immobile di loro comune proprietà fino all'alienazione dello stesso e alla ripartizione pro quota del prezzo;
6) Spese di lite compensate.
1 Ragioni della decisione
1. Con ricorso depositato il 15-4-2025 ai sensi degli artt. 473bis.14 e 473bis.47 ss. c.p.c., avanti al tribunale di Rovigo, chiedeva che fosse pronunciata la Parte_1 separazione personale da , con il quale aveva contratto matrimonio il 10- CP_1
9-1966 a SO (trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n 33, Parte II, Serie A, anno 1966), ed esponeva che:
- dal matrimonio erano nati i figli , e NT rispettivamente il Per_1 Per_2
23-6-1967, il 9-10-1973 e il 17-3-1981;
- la residenza coniugale era stata fissata in un immobile in regime di comunione sito in NO (PD), Via Ugo Foscolo n. 11;
- i rapporti tra i coniugi si erano da alcuni anni deteriorati a causa dei comportamenti violenti e oppressivi del , per cui la prosecuzione della convivenza era divenuta CP_1 intollerabile;
- la ricorrente asseriva che nel corso degli anni era stata sottoposta a continue sofferenze, vessazioni, nonché a violenze fisiche e morali da parte del marito, che aveva sempre adottato un comportamento dominante costringendola all'isolamento sociale;
- nel mese di aprile 2024, a seguito di un litigio intervenuto tra i due, la aveva Pt_1 denunciato il marito per i maltrattamenti subiti e alla denunzia aveva fatto seguito l'emissione della misura dell'allontanamento dalla casa familiare del;
CP_1
- in seguito, la aveva spostato la propria abitazione in una zona più vicina a quella Pt_1 in cui viveva la figlia, consentendo in tal modo al di far rientro nella casa CP_1 coniugale.
La ricorrente concludeva chiedendo la pronuncia di separazione personale dal marito con addebito allo stesso e la statuizione del divieto di avvicinamento del alla CP_1
nei limiti di 500 metri anche ex artt. 473bis.46 e 473bis.70 c.p.c. Domandava Pt_1 inoltre che fosse determinato in 700,00 euro mensili l'assegno ex art. 156 c.c. dovuto dal marito per il di lei mantenimento. In subordine, chiedeva l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale, con la permanenza del divieto di avvicinamento del coniuge.
2. Con decreto depositato il 17-4-2025 la Presidente designava sé stessa relatore e fissava l'udienza di prima comparizione delle parti alla data del 16-7-2025, assegnava al convenuto il termine per la costituzione in giudizio, dava le informazioni previste dall'art. 473bis.14 co. 3 c.p.c. e disponeva la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero.
3. Con comparsa di risposta depositata il 16-6-2025 si costituiva in giudizio CP_1
che, pur aderendo alla domanda di separazione formulata dalla ,
[...] Pt_1 contestava interamente la ricostruzione fattuale operata dalla ricorrente. Negava anzitutto di aver posto in essere le violenze fisiche descritte dalla moglie nel ricorso introduttivo;
asseriva di non aver mai impedito alla di crearsi un proprio ambiente Pt_1 relazionale o di cercarsi un'occupazione lavorativa, tanto che la stessa aveva in passato gestito una gelateria e disponeva di un proprio conto corrente personale.
2 Segnatamente, il resistente concludeva chiedendo che fosse determinato in euro 100,00 l'assegno ex art. 156 c.c. da lui dovuto, e che la continuasse a percepire Pt_1 direttamente il 50% del canone di locazione di un immobile affittato dai coniugi.
4. All'udienza di prima comparizione delle parti, rinviata al 17-7-2025, il giudice delegato alla trattazione della causa dava atto dell'inutile esperimento del tentativo di conciliazione e, dopo ampia discussione, formulava alle parti una proposta conciliativa che veniva accettata, sicché, avendo i difensori rinunciato alla assegnazione dei termini di cui all'art 473bis. 28 c.p.c., il giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
5. La domanda di separazione personale, proposta da ai sensi dell'art. 151 Parte_1 co. 1 c.c., deve trovare accoglimento, atteso che la intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale emerge con chiarezza dalla adesione del alla CP_1 domanda in questione e dal fallimento del tentativo di conciliazione, oltre che dalla pregressa separazione di fatto.
6. Gli accordi raggiunti dalle parti in ordine alla regolamentazione dei loro rapporti economici sono conformi alla legge.
7. Le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 633 / 2025 R.G. promossa da Parte_1 nei confronti di , con l'intervento del Pubblico Ministero, CP_1
- dichiara la separazione personale dei coniugi e , uniti Parte_1 CP_1 in matrimonio a SO (PD) il 10-9-1966 (atto trascritto nel registro atti di matrimonio di quel Comune, al n. 33, Parte II, Serie A, anno 1966);
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di SO l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- prende atto degli accordi raggiunti dai coniugi e analiticamente riportati nelle conclusioni in epigrafe da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso a Rovigo, il 18 luglio 2025
il Presidente estensore
Paola Di Francesco
3
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco - presidente relatore - dott.ssa Federica Abiuso - giudice - dott. Nicola Del Vecchio - giudice - ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa n. 633/2025 R.G. promossa da
(c.f. rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio Parte_1 C.F._1
Schiavariello ed Ermes Mozzato ed elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, giusta procura allegata al ricorso;
- ricorrente - contro
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
NT Fantin ed elettivamente domiciliato in indirizzo telematico, giusta procura allegata alla memoria difensiva;
- resistente - e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO Oggetto: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI Parte ricorrente e Parte resistente
1) Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e , uniti Parte_1 CP_1 in matrimonio a SO (PD) il 10.09.1966 (atto trascritto nel Registro atti di matrimonio del Comune di SO al n. 33, parte II, serie A, anno 1966);
2) La signora dichiara di rinunciare alla domanda di addebito della Parte_1 separazione proposta nei confronti del sig. ; CP_1
3) Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra , entro il giorno CP_1 Parte_1
5 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento della stessa, la somma di 400,00 euro, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT FOI, comprensiva della quota di metà del canone di locazione relativo all'immobile di comune proprietà; l'obbligo del sig. cesserà una volta incassato dai coniugi il corrispettivo della vendita CP_1 dell'immobile sito in NO (PD), via Ugo Foscolo n. 9-11; 4) Ciascuno dei coniugi dichiara di accettare la ripartizione già avvenuta delle somme giacenti sul conto corrente postale comune cointestato e sulla polizza vita intestata alla sig.ra ; Pt_1
5) I coniugi si obbligano a mantenere in vendita l'immobile di loro comune proprietà fino all'alienazione dello stesso e alla ripartizione pro quota del prezzo;
6) Spese di lite compensate.
1 Ragioni della decisione
1. Con ricorso depositato il 15-4-2025 ai sensi degli artt. 473bis.14 e 473bis.47 ss. c.p.c., avanti al tribunale di Rovigo, chiedeva che fosse pronunciata la Parte_1 separazione personale da , con il quale aveva contratto matrimonio il 10- CP_1
9-1966 a SO (trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n 33, Parte II, Serie A, anno 1966), ed esponeva che:
- dal matrimonio erano nati i figli , e NT rispettivamente il Per_1 Per_2
23-6-1967, il 9-10-1973 e il 17-3-1981;
- la residenza coniugale era stata fissata in un immobile in regime di comunione sito in NO (PD), Via Ugo Foscolo n. 11;
- i rapporti tra i coniugi si erano da alcuni anni deteriorati a causa dei comportamenti violenti e oppressivi del , per cui la prosecuzione della convivenza era divenuta CP_1 intollerabile;
- la ricorrente asseriva che nel corso degli anni era stata sottoposta a continue sofferenze, vessazioni, nonché a violenze fisiche e morali da parte del marito, che aveva sempre adottato un comportamento dominante costringendola all'isolamento sociale;
- nel mese di aprile 2024, a seguito di un litigio intervenuto tra i due, la aveva Pt_1 denunciato il marito per i maltrattamenti subiti e alla denunzia aveva fatto seguito l'emissione della misura dell'allontanamento dalla casa familiare del;
CP_1
- in seguito, la aveva spostato la propria abitazione in una zona più vicina a quella Pt_1 in cui viveva la figlia, consentendo in tal modo al di far rientro nella casa CP_1 coniugale.
La ricorrente concludeva chiedendo la pronuncia di separazione personale dal marito con addebito allo stesso e la statuizione del divieto di avvicinamento del alla CP_1
nei limiti di 500 metri anche ex artt. 473bis.46 e 473bis.70 c.p.c. Domandava Pt_1 inoltre che fosse determinato in 700,00 euro mensili l'assegno ex art. 156 c.c. dovuto dal marito per il di lei mantenimento. In subordine, chiedeva l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale, con la permanenza del divieto di avvicinamento del coniuge.
2. Con decreto depositato il 17-4-2025 la Presidente designava sé stessa relatore e fissava l'udienza di prima comparizione delle parti alla data del 16-7-2025, assegnava al convenuto il termine per la costituzione in giudizio, dava le informazioni previste dall'art. 473bis.14 co. 3 c.p.c. e disponeva la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero.
3. Con comparsa di risposta depositata il 16-6-2025 si costituiva in giudizio CP_1
che, pur aderendo alla domanda di separazione formulata dalla ,
[...] Pt_1 contestava interamente la ricostruzione fattuale operata dalla ricorrente. Negava anzitutto di aver posto in essere le violenze fisiche descritte dalla moglie nel ricorso introduttivo;
asseriva di non aver mai impedito alla di crearsi un proprio ambiente Pt_1 relazionale o di cercarsi un'occupazione lavorativa, tanto che la stessa aveva in passato gestito una gelateria e disponeva di un proprio conto corrente personale.
2 Segnatamente, il resistente concludeva chiedendo che fosse determinato in euro 100,00 l'assegno ex art. 156 c.c. da lui dovuto, e che la continuasse a percepire Pt_1 direttamente il 50% del canone di locazione di un immobile affittato dai coniugi.
4. All'udienza di prima comparizione delle parti, rinviata al 17-7-2025, il giudice delegato alla trattazione della causa dava atto dell'inutile esperimento del tentativo di conciliazione e, dopo ampia discussione, formulava alle parti una proposta conciliativa che veniva accettata, sicché, avendo i difensori rinunciato alla assegnazione dei termini di cui all'art 473bis. 28 c.p.c., il giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
5. La domanda di separazione personale, proposta da ai sensi dell'art. 151 Parte_1 co. 1 c.c., deve trovare accoglimento, atteso che la intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale emerge con chiarezza dalla adesione del alla CP_1 domanda in questione e dal fallimento del tentativo di conciliazione, oltre che dalla pregressa separazione di fatto.
6. Gli accordi raggiunti dalle parti in ordine alla regolamentazione dei loro rapporti economici sono conformi alla legge.
7. Le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 633 / 2025 R.G. promossa da Parte_1 nei confronti di , con l'intervento del Pubblico Ministero, CP_1
- dichiara la separazione personale dei coniugi e , uniti Parte_1 CP_1 in matrimonio a SO (PD) il 10-9-1966 (atto trascritto nel registro atti di matrimonio di quel Comune, al n. 33, Parte II, Serie A, anno 1966);
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di SO l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- prende atto degli accordi raggiunti dai coniugi e analiticamente riportati nelle conclusioni in epigrafe da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso a Rovigo, il 18 luglio 2025
il Presidente estensore
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