Art. 18.
Gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari iscritti alla Cassa di previdenza al 5 novembre 1951, data di pubblicazione della legge 18 ottobre 1951, n. 1128 , o successivamente, possono ottenere il riscatto dei servizi non altrimenti utili a pensione prestati allo Stato, ivi compreso il servizio militare, oppure ad altri enti pubblici, nonche' il riscatto dei servizi prestati anteriormente alla data predetta in qualita' di commesso autorizzato. Il servizio complessivo da riscattare viene computato in anni interi, trascurando la frazione, che, pero', se superiore a sei mesi, puo', a richiesta dell'interessato, essere computata per un anno.
Per i casi di iscrizione alla Cassa di previdenza a partire dal primo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge, il riscatto dei servizi previsti dal comma precedente non puo' essere ottenuto per un periodo superiore ad anni diciotto.
La domanda per ottenere il riscatto di cui ai commi precedenti deve essere presentata, a pena di decadenza, entro i termini seguenti:
a) dall'iscritto, durante il periodo di attivita' di servizio oppure entro novanta giorni dalla data di cessazione dal servizio.
Nel caso di morte dell'iscritto che avvenga, dopo la cessazione, entro il termine sopradetto, la domanda puo' essere presentata dalla vedova, dagli orfani o dagli eredi entro novanta giorni dalla data della morte;
b) dalla vedova, o dagli orfani, entro novanta giorni dalla data di morte dell'iscritto avvenuta in attivita' di servizio.
La presentazione puo' essere fatta alla Cassa di previdenza oppure al capo dell'Ufficio giudiziario presso il quale l'iscritto presta servizio o lo prestava al momento della cessazione dal servizio stesso. In quest'ultimo caso il capo dell'Ufficio giudiziario appone in calce alla domanda l'attestazione della data di presentazione ed inoltra la domanda stessa direttamente alla Cassa di previdenza.
Nei confronti degli iscritti cessati dal servizio nel periodo dal 6 novembre 1951 alla data di entrata in vigore della presente legge, la decorrenza del termine previsto dalla lettera b) e' protratta a tale data. Dalla stessa data decorrono i termini previsti dalla lettera a), qualora questa risulti piu' favorevole agli interessati.
Gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari iscritti alla Cassa di previdenza al 5 novembre 1951, data di pubblicazione della legge 18 ottobre 1951, n. 1128 , o successivamente, possono ottenere il riscatto dei servizi non altrimenti utili a pensione prestati allo Stato, ivi compreso il servizio militare, oppure ad altri enti pubblici, nonche' il riscatto dei servizi prestati anteriormente alla data predetta in qualita' di commesso autorizzato. Il servizio complessivo da riscattare viene computato in anni interi, trascurando la frazione, che, pero', se superiore a sei mesi, puo', a richiesta dell'interessato, essere computata per un anno.
Per i casi di iscrizione alla Cassa di previdenza a partire dal primo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge, il riscatto dei servizi previsti dal comma precedente non puo' essere ottenuto per un periodo superiore ad anni diciotto.
La domanda per ottenere il riscatto di cui ai commi precedenti deve essere presentata, a pena di decadenza, entro i termini seguenti:
a) dall'iscritto, durante il periodo di attivita' di servizio oppure entro novanta giorni dalla data di cessazione dal servizio.
Nel caso di morte dell'iscritto che avvenga, dopo la cessazione, entro il termine sopradetto, la domanda puo' essere presentata dalla vedova, dagli orfani o dagli eredi entro novanta giorni dalla data della morte;
b) dalla vedova, o dagli orfani, entro novanta giorni dalla data di morte dell'iscritto avvenuta in attivita' di servizio.
La presentazione puo' essere fatta alla Cassa di previdenza oppure al capo dell'Ufficio giudiziario presso il quale l'iscritto presta servizio o lo prestava al momento della cessazione dal servizio stesso. In quest'ultimo caso il capo dell'Ufficio giudiziario appone in calce alla domanda l'attestazione della data di presentazione ed inoltra la domanda stessa direttamente alla Cassa di previdenza.
Nei confronti degli iscritti cessati dal servizio nel periodo dal 6 novembre 1951 alla data di entrata in vigore della presente legge, la decorrenza del termine previsto dalla lettera b) e' protratta a tale data. Dalla stessa data decorrono i termini previsti dalla lettera a), qualora questa risulti piu' favorevole agli interessati.