Versione
8 dicembre 1973
8 dicembre 1973
Art. 1.
Al personale di ruolo e non di ruolo, compreso quello operaio, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e' corrisposta, a decorrere dal 1 aprile 1973, un'indennita' pensionabile utile ai fini dell'indennita' di buonuscita e di licenziamento, nella misura di cui all'unita tabella A.
L'indennita' pensionabile non e' suscettibile di aumenti periodici, non e' computabile ai fini della tredicesima mensilita' e dei compensi per lavoro straordinario a tempo o a cottimo, e' ridotta nella stessa proporzione dello stipendio nei casi di aspettativa, disponibilita', punizione disciplinare o di altra posizione di stato che comporti riduzione dello stipendio ed e' sospesa in tutti i casi di sospensione dello stipendio.
Nei passaggi di carriera, al personale provvisto di indennita' pensionabile d'importo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o classe, e' attribuito un assegno personale pensionabile pari alla differenza fra l'indennita' pensionabile gia' in godimento e la nuova, da riassorbire con successivi aumenti dell'indennita' stessa per progressione di carriera o di classe.
Sono esclusi dalla corresponsione dell'indennita' pensionabile prevista dal presente articolo i funzionari con qualifica di dirigente.
Al personale di ruolo e non di ruolo, compreso quello operaio, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e' corrisposta, a decorrere dal 1 aprile 1973, un'indennita' pensionabile utile ai fini dell'indennita' di buonuscita e di licenziamento, nella misura di cui all'unita tabella A.
L'indennita' pensionabile non e' suscettibile di aumenti periodici, non e' computabile ai fini della tredicesima mensilita' e dei compensi per lavoro straordinario a tempo o a cottimo, e' ridotta nella stessa proporzione dello stipendio nei casi di aspettativa, disponibilita', punizione disciplinare o di altra posizione di stato che comporti riduzione dello stipendio ed e' sospesa in tutti i casi di sospensione dello stipendio.
Nei passaggi di carriera, al personale provvisto di indennita' pensionabile d'importo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o classe, e' attribuito un assegno personale pensionabile pari alla differenza fra l'indennita' pensionabile gia' in godimento e la nuova, da riassorbire con successivi aumenti dell'indennita' stessa per progressione di carriera o di classe.
Sono esclusi dalla corresponsione dell'indennita' pensionabile prevista dal presente articolo i funzionari con qualifica di dirigente.
Giurisprudenza • 208
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 14/01/2021, n. 11Provvedimento: […] elencando gli emolumenti che possono essere maggiorati, quali l'indennità di funzione ex art. 8 della legge n. 804/1973, l'assegno perequativo e assegno personale pensionabile ex art. 1 della legge n. 628/1973, l'indennità e l'assegno personale pensionabile ex art. 1 della legge n. 728/1973, l'assegno annuo ex art. 12 del decreto legge n. 580/1973 convertito in legge n. 766/1973, l'assegno annuo ex art. 12 della legge n. 477/1973, l'indennità e l'assegno personale pensionabili ex art. 1 della legge n. 851/1973, […]Leggi di più...
- art. 1 l. 335/1995·
- art. 53 d.P.R. 1092/1973·
- scatti stipendiali art. 4 d.lgs. 165/1997·
- indennità integrativa speciale (I.I.S.)·
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- art. 15 l. 724/1994·
- maggiorazione 18% base pensionabile·
- conglobamento I.I.S.