Articolo 4 della Legge 22 dicembre 1980, n. 873
Articolo 3Articolo 5
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8 gennaio 1981
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Versione
28 agosto 1993
Art. 4.
A decorrere dall'esercizio 1980 e' istituito un compenso annuale di incentivazione riferito all'anno precedente, da corrispondersi al personale delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Con effetto dal medesimo esercizio 1980 e' soppresso il compenso annuale di fine esercizio, di cui all' articolo 9 della legge 9 febbraio 1979, n. 49 , i cui stanziamenti, iscritti nel bilancio 1980 rispettivamente ai capitoli 148 e 131 degli stati di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, vengono utilizzati per la dotazione dei nuovi capitoli da istituire relativi al compenso annuale di incentivazione.
L'ammontare del compenso, da erogarsi nel mese di giugno di ogni anno in misura percentuale dello stipendio e dell'indennita' integrativa speciale in godimento al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui il compenso stesso e' pagato, viene fissato annualmente dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni su parere del consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative.
Per l'erogazione del compenso, si osservano i seguenti criteri:
a) il compenso e' corrisposto:
per le giornate di presenza in servizio; esso spetta anche per le giornate di congedo ordinario, di congedo speciale per infortunio in servizio, di assenza dovuta ad infermita' riconosciuta dipendente da causa di servizio e di guerra e per quelle previste dagli articoli 45 e 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249 ;
in proporzione al periodo di servizio effettivamente prestato, al personale cessato per collocamento in quiescenza, per dispensa o licenziamento a causa di malattia o per dimissioni volontarie;
in proporzione al periodo di servizio effettivamente prestato al personale assunto durante l'anno, ivi compresi i sostituti portalettere purche' non abbiano compiuto assenze - per qualsiasi causa - superiori alla meta' del periodo di servizio nell'anno;
b) il compenso e' ridotto di 1/365 per i giorni in cui non viene corrisposto il premio di produzione e nella misura del 50 per cento per il personale che esegue una prestazione giornaliera inferiore alla meta' dell'orario d'obbligo normale;
c) il compenso non va corrisposto:
qualora le assenze, comprese quelle per congedo ordinario, per congedo speciale per infortunio in servizio, per infermita' riconosciute dipendenti da causa di servizio e di guerra, superino complessivamente i centottanta giorni;
a coloro che siano incorsi nella destituzione o nel licenziamento per motivi disciplinari, nella dichiarazione di decadenza, nella dispensa per incapacita' o scarso rendimento o nelle sanzioni disciplinari che comportino la sospensione dallo stipendio; al personale postelegrafonico comandato o collocato fuori ruolo presso altre amministrazioni statali che dispongono di propri ruoli di personale o presso siti pubblici, ad eccezione di quello comandato presso l'ufficio riscontro delle poste e delle telecomunicazioni della Corte dei conti;
al personale di pubblica sicurezza della polizia postale nonche' al personale straordinario assunto ai sensi dell' articolo 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376 . ((1)) ----------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 27 agosto 1993, n.326 convertito senza modificazioni dalla L. 27 ottobre 1993, n.425 (in G.U. 27/10/1993, n.253) ha disposto (con l'art.1 comma 2) che:" L' articolo 4, quarto comma, lettera c), della legge 22 dicembre 1980, n. 873 , va inteso nel senso che le domeniche, le festivita' infrasettimanali e le giornate di riposo compensativo non sono computate ai fini del superamento del limite di centottanta giorni di assenza, che preclude l'erogazione del compenso annuale di incentivazione."
Entrata in vigore il 28 agosto 1993
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