Articolo 9 della Legge 9 febbraio 1979, n. 49
Articolo 8Articolo 10
Versione
6 marzo 1979
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Versione
8 gennaio 1981
Art. 9.
A far tempo dal 1 dicembre 1978, per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sono soppressi:
il compenso di supercottimo previsto dall'articolo 35 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29 , modificato dall' articolo 5 della legge 16 novembre 1973, n. 728 ;
l'indennita' di localita' disagiata prevista dall'articolo 18 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29 , sostituito dall' articolo 3 della legge 16 novembre 1973, n. 728 ;
il compenso integrativo per il conferimento di mansioni superiori al personale della carriera ausiliaria previsto dal secondo comma dell'articolo 27 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29 ;
i compensi particolari previsti dall'articolo 40 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29 ;
il compenso di reperibilita' previsto dall' articolo 2 della legge 12 agosto 1974, n. 370 .
In sostituzione dei compensi di cui al precedente comma, nel mese di giugno di ogni anno, al personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, compreso quello con qualifica dirigenziale, e' corrisposto un compenso annuale di fine esercizio riferito all'anno precedente.
Il compenso da erogarsi nel giugno 1979 e' imputato, nel rispetto del limite di spesa globale corrispondente per ciascuna azienda, agli stanziamenti dei rispettivi bilanci relativi ai compensi di cui al precedente primo comma per l'esercizio 1978; per gli anni successivi il predetto limite di spesa puo' essere variato sulla base degli elementi di cui al secondo comma del precedente articolo 2.
La misura del compenso viene annualmente fissata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, su parere del consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative.
Per l'erogazione del compenso si osservano i seguenti criteri:
va corrisposto nella misura prevista per il settore di raggruppamento comprendente la qualifica rivestita da ciascun dipendente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui il compenso viene pagato;
e' ridotto di 1/365 per ciascun giorno per il quale non viene corrisposto il premio di produzione;
va corrisposto, proporzionalmente al periodo di servizio effettivamente prestato, al personale cessato dal servizio per il collocamento in quiescenza, per dimissioni volontarie, per dispensa o licenziamento a causa di malattia;
va corrisposto, in proporzione al periodo di servizio effettivamente prestato, al personale assunto durante l'anno, nei cui riguardi il periodo di tolleranza per assenze dovute a congedo ordinario va calcolato in giorni due e mezzo per ogni mese di servizio prestato;
non va corrisposto qualora le assenze, comprese quelle per congedo ordinario, per congedo speciale per infortunio in servizio, per infermita' riconosciuta dipendente da cause di servizio ed escluse quelle dovute ai motivi di cui agli articoli 45 e 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249 , superino complessivamente i centottanta giorni;
non va corrisposto a coloro che siano incorsi nella destituzione o nel licenziamento per motivi disciplinari, nella dichiarazione di decadenza, nella dispensa per incapacita' o scarso rendimento, o nelle sanzioni disciplinari che comportino la sospensione dallo stipendio o dalla retribuzione;
non va corrisposto al personale postelegrafonico comandato o collocato fuori ruolo presso altre amministrazioni statali che dispongono di propri ruoli di personale o presso enti pubblici, ad eccezione di quello comandato presso l'ufficio riscontro delle poste e delle telecomunicazioni della Corte dei conti.
L'articolo 39 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29 , deve essere interpretato nel senso che il premio ivi previsto compete anche al personale con qualifica dirigenziale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 . ((1)) --------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 22 dicembre 1980, n.873 ha disposto (con l'art.4 comma 2) che:" Con effetto dal medesimo esercizio 1980 e' soppresso il compenso annuale di fine esercizio, di cui all' articolo 9 della legge 9 febbraio 1979, n. 49 , i cui stanziamenti, iscritti nel bilancio 1980 rispettivamente ai capitoli 148 e 131 degli stati di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, vengono utilizzati per la dotazione dei nuovi capitoli da istituire relativi al compenso annuale di incentivazione."
Entrata in vigore il 8 gennaio 1981
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