Ordinanza collegiale 18 dicembre 2023
Ordinanza cautelare 12 gennaio 2024
Ordinanza cautelare 25 marzo 2024
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 11/02/2025, n. 1137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1137 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01137/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05476/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5476 del 2023, proposto da -OMISSIS-e -OMISSIS- quali rappresentanti legali del minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’Avv. Rosa Iovino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, Centro Servizi Amministrativi di Napoli ed Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici in Napoli, via Diaz, 11, domiciliano ex lege ;
per l’annullamento
a) della nota -OMISSIS-consegnata il 20/10/2023 alla ricorrente con cui il Dirigente attesta che “all’alunno -OMISSIS-, frequentante nell’anno scolastico 2023/24 la classe I^ sez. A della scuola primaria plesso -OMISSIS-, sono assegnate a tutt’oggi n. 22 ore di sostegno scolastico”;
b) del Pei consegnato in pari data e relativo all’anno scolastico 2022/2023;
c) dell’allegato 2 al Pei (verifica intermedia) relativo all’a.s. 2022/23;
d) dell’allegato 3 al Pei (verifica finale) relativo all’a.s. 2022/23, contenente la proposta delle ore di sostegno per l’a.s. successivo, pari ad 11;
e) del verbale del GLO n. 3, a. s. 2022/23, contenente la formalizzazione delle ore di sostegno per l’anno scolastico 2023/24 pari ad 11;
f) del verbale del GLI, contenente la richiesta di organico;
g) dei provvedimenti (di cui non si conoscono gli estremi) con i quali il Ministero dell’Istruzione e il Centro Servizi Amministrativi di Napoli hanno determinato l’organico di fatto dei posti di sostegno per l’anno scolastico 2023/24, assegnando all’Istituto Scolastico frequentato dal minore un numero di insegnanti di sostegno, inferiore a quelli necessari in relazione ai minori con disabilità gravi, presenti nell’Istituto;
h) nonché di ogni altro atto, ancorché interno o non noto, comunque connesso, presupposto e consequenziale lesivo degli interessi del minore, ivi comprese eventuali determinazioni degli organi scolastici;
nonché per la declaratoria
del diritto del minore ad usufruire di un insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza scolastica per l’anno 2023/24 e per gli anni futuri ovvero, in subordine, per un orario adeguato alle patologie da cui è affetto;
dell’obbligo, in capo alle Amministrazioni intimate, di conclusione del procedimento amministrativo teso alla redazione del P.E.I. (piano educativo individuale) in favore del minore -OMISSIS- per l’anno 2023/24;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Viste le ordinanze n. 7022 del 18 dicembre 2023, n. 92 del 12 gennaio 2024, n. 627 del 25 marzo 2024;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2025 la dott.ssa Valeria Nicoletta Flammini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con ricorso notificato il 15 novembre 2023 e depositato il successivo 23 novembre, i ricorrenti, dedotta la situazione di handicap ex art. 3, comma 3, l. 104/1992 del figlio minore hanno chiesto l’annullamento degli atti, in epigrafe meglio specificati, con cui l’Amministrazione scolastica aveva a questo attribuito, per l’a.s. 2023/2024, un numero di ore (22) di sostegno scolastico ritenute insufficienti rispetto alla patologia sofferta ed all’intero monte ore della frequenza scolastica, articolando, a sostegno, numerose censure, sub specie di violazione degli art. 2, 3, 34, 38 Cost. nonché degli artt. 4, 12, 13, 40 di cui alla l. 104/92 in danno del disabile, del d. lgs. 66/2017, dell’art. 40 della legge 449/1997, art. 2, co. 413 e 414 della legge 244/2007, come interpretato dalla sentenza della Corte Cost. n. 80/2010 e dell’art. 3 della legge 241/1990.
- l’Amministrazione scolastica si è costituita in giudizio (6 dicembre 2023) con atto di mero stile;
- all’esito dell’udienza camerale fissata per la discussione dell’istanza cautelare del 20 marzo 2024, con ordinanza n. 627 del 25 marzo 2024, il Tribunale accoglieva l’istanza cautelare, contestualmente fissando, per la discussione nel merito del ricorso, l’udienza del 22 gennaio 2025;
- all’udienza pubblica del 22 gennaio 2025, il ricorso, previo rilievo da parte del Collegio della possibile improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse in ragione dell’intervenuta conclusione dell’a.s. 2023/24 al quale si riferiscono gli atti impugnati, era trattenuto in decisione;
Considerato che:
- la presente controversia rientra nella ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nella materia dei pubblici servizi, ex art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., per come più volte affermato da questa sezione sulla base di un percorso argomentativo riportato, tra le altre, nella sentenza n. 1331/2015 le cui considerazioni, in questa sede, si intendono integralmente richiamate;
- nel merito, per come rilevato all’udienza e trascritto a verbale, deve rilevarsi la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, essendosi ormai concluso l’a.s. 2023/2024 (cui si riferiscono gli atti impugnati) con l’ovvia conseguenza che nessuna utilità potrebbe derivare a parte ricorrente dall’annullamento dei provvedimenti gravati, nella parte in cui si è negato al minore il sostegno scolastico;
- inoltre, per quanto appena sopra rappresentato in merito alla evoluzione della vicenda processuale, le spese possano compensarsi per un terzo, con condanna dell’amministrazione al pagamento della restante parte per soccombenza virtuale, liquidata nel dispositivo e con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo dichiara improcedibile;
- compensa le spese per un terzo, liquidate complessivamente in euro 1500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori come per legge e condanna l’amministrazione per la restante parte, pari a euro 1.000,00 (mille/00), con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistario;
- ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Nicoletta Flammini | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.