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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIII, sentenza 26/01/2026, n. 1238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1238 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1238/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SINISI MARCELLO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12036/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Conte - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250067985010 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 658/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, ritualmente e tempestivamente notificato il 25.5.2025, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato nei confronti dell'ADER e della Regione Campania, la cartella di pagamento n.
07120250067985010000 di euro 913,46 per tassa auto 2019, notificata in data 28/3/2025; il ricorrente ha eccepito la nullità della cartella: 1) per l'omessa notifica dei due avvisi di accertamento presupposti asseritamente notificati il 12.9.2022; 2) per decadenza e prescrizione triennale;
3) per difetto di motivazione anche in ordine al calcolo degli interessi e delle sanzioni;
4) per mancata prova dei presupposti impositivi;
tanto dedotto, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della cartella opposta, vinte le spese con distrazione.
Si è costituita l'ADER impugnando il ricorso e chiedendone il rigetto anche per difetto di legittimazione passiva. Si è, altresì, costituita la Regione Campania chiedendo il rigetto del ricorso stante la rituale notifica dei due avvisi di accertamento presupposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto. Invero, quanto al lamentato difetto di motivazione della cartella opposta, mette conto evidenziare che la cartella di pagamento ha un contenuto vincolato che è disposto per legge. Tale contenuto, in particolare, è dettato, nei suoi elementi necessari, dall'art. 25 D.P.R. n. 602 del
1973. In ogni caso la cartella risulta compiutamente motivata recando l'indicazione del responsabile del procedimento, la chiara ed analitica indicazione della tempistica e della causale della iscrizione a ruolo, del titolo dei singoli importi addebitati, anche di quelli per interessi e sanzioni, in applicazione peraltro di specifiche disposizioni di legge anch'esse puntualmente richiamate. Peraltro la S.C. ha evidenziato il soddisfacimento dell'obbligo motivazionale della cartella, quanto agli interessi applicati, mediante la semplice indicazione della base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo (cfr. Cass.
S.U. n. 22281/2022).
Va, poi, evidenziata la fornita prova della rituale notifica in data 12.9.2022 a mezzo posta ordinaria dei due avvisi di accertamento presupposti, atti divenuti definitivi per mancata impugnazione con la conseguente
“cristallizzazione” delle pretese tributarie ivi consacrata (ed assorbimento di ogni eventuale eccezione esperibile nei loro confronti). Ne deriva, altresì, la mancata maturazione dell'eccezione di prescrizione, triennale in subiecta materia, anche successivamente alla notifica dei succitati atti presupposti, stante la tempestiva notifica in data 28.3.2025 della cartella opposta. Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e si liquidano come da dispositivo in favore di ciascuna delle parti resistenti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 200,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti, nei confronti di ciascuna parte resistente costituita.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SINISI MARCELLO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12036/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Conte - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250067985010 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 658/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, ritualmente e tempestivamente notificato il 25.5.2025, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato nei confronti dell'ADER e della Regione Campania, la cartella di pagamento n.
07120250067985010000 di euro 913,46 per tassa auto 2019, notificata in data 28/3/2025; il ricorrente ha eccepito la nullità della cartella: 1) per l'omessa notifica dei due avvisi di accertamento presupposti asseritamente notificati il 12.9.2022; 2) per decadenza e prescrizione triennale;
3) per difetto di motivazione anche in ordine al calcolo degli interessi e delle sanzioni;
4) per mancata prova dei presupposti impositivi;
tanto dedotto, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della cartella opposta, vinte le spese con distrazione.
Si è costituita l'ADER impugnando il ricorso e chiedendone il rigetto anche per difetto di legittimazione passiva. Si è, altresì, costituita la Regione Campania chiedendo il rigetto del ricorso stante la rituale notifica dei due avvisi di accertamento presupposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto. Invero, quanto al lamentato difetto di motivazione della cartella opposta, mette conto evidenziare che la cartella di pagamento ha un contenuto vincolato che è disposto per legge. Tale contenuto, in particolare, è dettato, nei suoi elementi necessari, dall'art. 25 D.P.R. n. 602 del
1973. In ogni caso la cartella risulta compiutamente motivata recando l'indicazione del responsabile del procedimento, la chiara ed analitica indicazione della tempistica e della causale della iscrizione a ruolo, del titolo dei singoli importi addebitati, anche di quelli per interessi e sanzioni, in applicazione peraltro di specifiche disposizioni di legge anch'esse puntualmente richiamate. Peraltro la S.C. ha evidenziato il soddisfacimento dell'obbligo motivazionale della cartella, quanto agli interessi applicati, mediante la semplice indicazione della base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo (cfr. Cass.
S.U. n. 22281/2022).
Va, poi, evidenziata la fornita prova della rituale notifica in data 12.9.2022 a mezzo posta ordinaria dei due avvisi di accertamento presupposti, atti divenuti definitivi per mancata impugnazione con la conseguente
“cristallizzazione” delle pretese tributarie ivi consacrata (ed assorbimento di ogni eventuale eccezione esperibile nei loro confronti). Ne deriva, altresì, la mancata maturazione dell'eccezione di prescrizione, triennale in subiecta materia, anche successivamente alla notifica dei succitati atti presupposti, stante la tempestiva notifica in data 28.3.2025 della cartella opposta. Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e si liquidano come da dispositivo in favore di ciascuna delle parti resistenti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 200,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti, nei confronti di ciascuna parte resistente costituita.