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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 03/07/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI Tribunale Ordinario di Avezzano
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo Valenza ha pronunciato iato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 308/2023 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: , elett.te dom.to alla Indirizzo Telematico Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. PRESUTTI GIANLUCA (c.f.: dal quale è C.F._2 rappr.to/a e difeso/a in virtù di procura a margine dell'atto di citazione
ATTORE
E
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA ELETT.TE DOM. PRESSO Controparte_1 P.IVA_1
STUDIO AVV. F. DE PAMPHILIS VIALE RINGA, 51 65017 PENNE presso lo studio dell'Avv.
ORNATI ANDREA (c.f.: dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura a C.F._3 margine della comparsa di costituzione e risposta/
- CONVENUTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il signor proponeva opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo 363/2022 (proc. n. 1089/2022 R.G.), emesso dal Tribunale di Avezzano in data
31 agosto 2022 ad istanza della chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia il Tribunale di Avezzano, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: 1) in via principale, dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per i motivi indicati al n. 1 del presente atto di opposizione2) in subordine, dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Avezzano in favore del Tribunale di Roma, per tutti i motivi indicati al punto 2 del presente atto di
1 opposizione;
3) in subordine rigettare la domanda avanzata da parte ricorrente per i motivi di cui ai punti 3 e 4 del presente atto di opposizione”.
Iscritta a ruolo la causa si costituiva in giudizio la . contestando tutti i motivi di Controparte_1 opposizione e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, In via pregiudiziale, - Concedere alla il termine per attivare il procedimento di mediazione;
In via preliminare, nel merito, - CP_1 nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra formulato, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 363/2022, R.G. n. 1089/2022, del 31 agosto 2022 emesso dal Tribunale di Avezzano stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648
C.p.c. In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 363/2022, R.G. n. 1089/2022, del 31 agosto 2022 emesso dal
Tribunale di Avezzano. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al Parte_1 pagamento in favore della società della diversa, maggiore o minore somma che Controparte_1 risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende “
Con ordinanza in data 14.9.2023 il Giudice fissava termine per introdurre la mediazione obbligatoria. che si concludeva negativamente per la mancata partecipazione dell'opponente.
All'udienza del 15.2.2024 il procuratore dell'opponente eccepiva l'improcedibilità della causa in quanto controparte aveva depositato il verbale di mediazione telematica negativo senza però allegare le raccomandate attestanti la convocazione del convenuto, Lo stesso procuratore rilevava che la mediazione è stata svolta con modalità telematica senza il consenso del convenuto e dinnanzi ad un organismo di mediazione che non aveva sede nel circondario di Avezzano, in violazione dell'art. 1 comma 4 lett. P L. 206/2021.
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c. e precisate le conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di improcedibilità formulata dall'opponente in quanto l'Organismo di Mediazione adito non avrebbe sede nel circondario del Tribunale di Avezzano
e comunque la mediazione si è svolta in forma telematica senza il consenso di tutte le parti
Rilevato che parte opposta ha prodotto anche la documentazione attestante la convocazione dell'opponente alla mediazione. Occorre osservare che l'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 28/2013 e ss.mm ed integrazioni., stabilisce che "La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. Il successivo art. 5, comma 1 bis, invece, stabilisce:
2 "chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari,
è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero i procedimenti previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e dai rispettivi regolamenti di attuazione ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo128bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate.
….L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si
è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione”.
Nel caso di specie l'opposta, a seguito del provvedimento del Giudice adito ha promosso la mediazione dinnanzi all'Organismo di Mediazione Rimedia srl con domanda in data 20.9.2023 e quindi nel rispetto del termine fissato dl Giudice..
Dall'esame della lettera di convocazione della mediazione risulta che l'Organismo di Mediazione ha la sua sede principale in Pisa mentre nella stessa si legge: “Sede competente: sede Rimedia accreditata presso il circondario di AVEZZANO verificabile sul sito del Ministero mediazione.giustizia.it”.
Non è stata invece fornita idonea prova che effettivamente quell'Organismo di Mediazione non abbia in realtà alcuna sede locale in Avezzano.
Pertanto l'eccezione di improcedibilità sotto tale profilo deve essere rigettata.
Per quanto poi riguarda la questione della trattazione telematica occorre rilevare che l' art. 8 D.Lga
28/2010 comma 2 come modificato D. Lgs 149/2022, applicabile ratione temporis prescrive:
“ciascuna parte può chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza”:
Non vi è pertanto alcun obbligo del consenso delle parti per effettuare la mediazione telematica ma ciascuna parte può decidere se partecipare alla mediazione personalmente o meno.
Nel caso di specie l'opposta ha evidentemente partecipato telematicamente mentre l'opponente non ha ritenuto di aderire alla mediazione e dunque non ha manifestato quale fosse la sua intenzione in merito alle modalità di svolgimento della stessa..
Pertanto anche sotto tale aspetto l'eccezione di improcedibilità è infondata e va rigettata.
Nel merito della controversia parte opponente ha eccepito l'inefficacia del decreto opposto.
3 L'art. dispone 644 c.p.c. che il decreto ingiuntivo deve essere notificato entro 60 giorni dalla sua pronuncia.
Nel caso di specie il decreto è stato emesso dal Tribunale di Avezzano il 31.8.2022 ed è stato portato alla notifica nei confronti dell'odierno opponente soltanto in data 22.12.2022 ovvero quanto erano già decorsi i termini ex art. 655 c.p.c.
Deve quindi essere dichiarata l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto.
La Corte di Cassazione ha chiarito che “l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa ma deve procedere ad un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore, per dimostrare la fondatezza della pretesa fatta valere con il ricorso, sia dell'opponente per contestarla;
a tal fine, non è necessario che la parte che chiede l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda per ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo, invece, sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda la conferma del decreto opposto” (Cass. 8954/2020).
Nel caso di specie, peraltro, parte opposta ha formulato in via subordinata una domanda volta alla condanna del signor “al pagamento in favore della società della diversa, Parte_1 Controparte_1 maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria”.
Occorre allora esaminare le ulteriori eccezioni formulate dall'opponente di incompetenza territoriale e di carenza di legittimazione attiva dell'opposta.
In merito alla prima questione occorre rilevare che il decreto ingiuntivo è stato richiesto nei confronti di due soggetti, entrambi evidentemente consumatori e pertanto ai sensi dell'art. 33 cpc l'opposta poteva proporre l'azione a scelta dinnanzi al Tribunale competente tenuto conto della residenza di uno dei due convenuti.
Nel caso in esame la signora è residente in [...]con conseguente competenza del CP_2
Giudice adito.
L'eccezione di incompetenza territoriale deve quindi essere rigettata.
In merito all'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'opposta si deve rilevare che la Corte di Cassazione ha precisato che “in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente. Sul punto, giova infatti ricordare che, in linea generale, ai fini della prova della
4 cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata;
tale principio valendo, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto (così, espressamente: Cass., n. 17944/2023, cit. supra), e dunque, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B..
Corte di Cassazione…. E' stato infatti correttamente spiegato nell'arresto da ultimo citato che risulta certamente condivisibile, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato in vari precedenti di questa Corte in cui si era precisato che «una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima» (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n.
22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006).
Occorre infatti tenere presente, da un lato, che la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità e, dall'altro, opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione. È però necessario sempre tenere distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
2.5 Ne consegue che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche Corte di Cassazione -
5 copia non ufficiale 6 concrete (così, sempre Cass., n. 17944/2023, cit. supra;
v. anche in tal senso:
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023). … Diverso è, invece, il caso in cui (come verificatosi anche nel caso di specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto (in questo caso, da parte della curatela fallimentare) la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. … Ciò non esclude, tuttavia, che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (così, sempre: Cass., n.
17944/2023, cit. supra). Sul punto, va però chiarito che, in tali casi (ed anche nel caso qui oggi in esame), la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito” (Cass. 28794/2024)
Di recente gli stessi Giudici di Legittimità hanno ribadito che “la mera pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della cessione in blocco non è invero sufficiente a far presumere che anche il credito in contestazione sia stato ceduto, occorrendo, quando come nella specie vi sia contestazione al riguardo, che il giudice di merito compia un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire valore meramente indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass. 17944/ 2023). Il giudice di merito può invero dedurre che quello oggetto di controversia sia compreso nel blocco dei crediti ceduti argomentando dal rilievo che il primo appartiene alla medesima categoria dei secondi, e cioè dal fatto che il credito ceduto rientra nella categoria di quelli ceduti in blocco, purché risulti consentito individuarlo senza incertezze (Cass. 4277/ 2023). In caso di contestazione da parte del debitore in ordine ad una tale ricomprensione, la relativa prova può presumersi allorquando il credito in considerazione rientri nella categoria di quelli ceduti in blocco. E' al riguardo peraltro necessario che l'indicazione delle caratteristiche della categoria di crediti risulti sufficientemente dettagliata e precisa perché possa pervenirsi a concludere che anche il credito in contestazione rientra per tra quelli oggetto di cessione in blocco in ragione in ragione delle relative comuni caratteristiche.
L'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, oltre ad essere generica (tutti i finanziamenti dichiarati deteriorati) è invero cd relativa a crediti maturati in un lunghissimo arco temporale, ben
41 anni. A tale stregua una siffatta indicazione non legittima l'affermazione che la presunzione possa fondarsi sui necessari indizi gravi, precisi e concordanti. In altri termini, la mera affermazione che
6 nella specie sono stati dalla ceduti in blocco crediti maturati in ben 41 anni e dichiarati CP_3
"deteriorati" (espressione tra l'altro atecnica, che non consente di individuare una tipologia giuridica di crediti rispetto ad altre), non si appalesa idonea a fondare di per sé una raggiunta prova per presunzioni nella specie in ordine alla effettiva ricomprensione nella medesima anche del credito oggetto di causa ( Cass. 10472/2025).
Nel caso in esame l'opposta ha prodotto in estratto dell'atto notarile di cessione in blocco dei crediti,
l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale e la comunicazione inviata ai debitori in merito alla cessione del credito.
Risulta quindi certamente provata l'esistente dell'atto di cessione in blocco dei crediti richiamato dall'opposta.
La questione è pertanto quella di verificare se il credito per cui si procede rientri in quelli oggetto di cessione all'opposta.
Dall'esame della documentazione in atti risulta che oggetto nell'atto di cessione in blocco prodotto in atti rientrano i crediti per i quali alla data del 10.6.2016 l'originario creditore, aveva inviato ai debitori lettera di comunicazione della decadenza dal beneficio del termine.
Dunque non basta che sia intervenuta la decadenza dal termine ma è necessario che la stessa sia stata comunicata al debitore entro una data specifica.
L'odierna opposta ha dedotto che il credito per cui si procede rientra in tale categoria di crediti ma la lettera di comunicazione della decadenza del termine non è stata prodotta in atti.
Tale lettera non è stata prodotta in atti e dunque non risulta provato che il credito oggetto di causa rientri tra quelli compresi nella predetta cessione.
In tal senso non sono infatti sufficienti né l'estratto conto prodotto né la lista dei crediti ceduti ( mero elenco di nominativi e crediti) né la lettera raccomandata del 26.9.2016, successiva alla data di cessione dei crediti e della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e neppure l'estratto conto in atti.
Allo stesso modo non rileva il cedolino della raccomandata in data 19.5.2015 non essendo possibile verificare il contenuto della raccomandata a cui lo stesso riferisce che non è stata prodotta in atti.
Deve pertanto essere dichiarata la carenza di legittimazione dell'opposta con conseguente rigetto di tutte le domande proposte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore del procuratore antistatario dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara l'inefficacia ex art. cpc del decreto ingiuntivo n. 363/2022 (proc. n. 1089/2022 R.G.),
7 emesso dal Tribunale di Avezzano in data 31 agosto 2022;
2) dichiara la carenza di legittimazione passiva della e per l'effetto rigetta tutte le Controparte_1 domande dallo stesso proposte;
3) condanna in persona del legale rappresentante pro – tempore al pagamento in Controparte_1 favore del procuratore di parte attrice avv. Gianluca Presutti, dichiaratosi antistatario, delle spese di lite che si liquidano in complessive €, 7.616,00 per onorari oltre rimborso spese forfettario CPA ed IVA come per legge ed oltre spese esenti per il contributo unificato.
Avezzano 3.7.2025 Il GOT Dott. Massimo Valenza
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI Tribunale Ordinario di Avezzano
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo Valenza ha pronunciato iato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 308/2023 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: , elett.te dom.to alla Indirizzo Telematico Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. PRESUTTI GIANLUCA (c.f.: dal quale è C.F._2 rappr.to/a e difeso/a in virtù di procura a margine dell'atto di citazione
ATTORE
E
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA ELETT.TE DOM. PRESSO Controparte_1 P.IVA_1
STUDIO AVV. F. DE PAMPHILIS VIALE RINGA, 51 65017 PENNE presso lo studio dell'Avv.
ORNATI ANDREA (c.f.: dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura a C.F._3 margine della comparsa di costituzione e risposta/
- CONVENUTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il signor proponeva opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo 363/2022 (proc. n. 1089/2022 R.G.), emesso dal Tribunale di Avezzano in data
31 agosto 2022 ad istanza della chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia il Tribunale di Avezzano, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: 1) in via principale, dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per i motivi indicati al n. 1 del presente atto di opposizione2) in subordine, dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Avezzano in favore del Tribunale di Roma, per tutti i motivi indicati al punto 2 del presente atto di
1 opposizione;
3) in subordine rigettare la domanda avanzata da parte ricorrente per i motivi di cui ai punti 3 e 4 del presente atto di opposizione”.
Iscritta a ruolo la causa si costituiva in giudizio la . contestando tutti i motivi di Controparte_1 opposizione e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, In via pregiudiziale, - Concedere alla il termine per attivare il procedimento di mediazione;
In via preliminare, nel merito, - CP_1 nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra formulato, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 363/2022, R.G. n. 1089/2022, del 31 agosto 2022 emesso dal Tribunale di Avezzano stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648
C.p.c. In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 363/2022, R.G. n. 1089/2022, del 31 agosto 2022 emesso dal
Tribunale di Avezzano. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al Parte_1 pagamento in favore della società della diversa, maggiore o minore somma che Controparte_1 risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende “
Con ordinanza in data 14.9.2023 il Giudice fissava termine per introdurre la mediazione obbligatoria. che si concludeva negativamente per la mancata partecipazione dell'opponente.
All'udienza del 15.2.2024 il procuratore dell'opponente eccepiva l'improcedibilità della causa in quanto controparte aveva depositato il verbale di mediazione telematica negativo senza però allegare le raccomandate attestanti la convocazione del convenuto, Lo stesso procuratore rilevava che la mediazione è stata svolta con modalità telematica senza il consenso del convenuto e dinnanzi ad un organismo di mediazione che non aveva sede nel circondario di Avezzano, in violazione dell'art. 1 comma 4 lett. P L. 206/2021.
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c. e precisate le conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di improcedibilità formulata dall'opponente in quanto l'Organismo di Mediazione adito non avrebbe sede nel circondario del Tribunale di Avezzano
e comunque la mediazione si è svolta in forma telematica senza il consenso di tutte le parti
Rilevato che parte opposta ha prodotto anche la documentazione attestante la convocazione dell'opponente alla mediazione. Occorre osservare che l'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 28/2013 e ss.mm ed integrazioni., stabilisce che "La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. Il successivo art. 5, comma 1 bis, invece, stabilisce:
2 "chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari,
è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero i procedimenti previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e dai rispettivi regolamenti di attuazione ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo128bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate.
….L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si
è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione”.
Nel caso di specie l'opposta, a seguito del provvedimento del Giudice adito ha promosso la mediazione dinnanzi all'Organismo di Mediazione Rimedia srl con domanda in data 20.9.2023 e quindi nel rispetto del termine fissato dl Giudice..
Dall'esame della lettera di convocazione della mediazione risulta che l'Organismo di Mediazione ha la sua sede principale in Pisa mentre nella stessa si legge: “Sede competente: sede Rimedia accreditata presso il circondario di AVEZZANO verificabile sul sito del Ministero mediazione.giustizia.it”.
Non è stata invece fornita idonea prova che effettivamente quell'Organismo di Mediazione non abbia in realtà alcuna sede locale in Avezzano.
Pertanto l'eccezione di improcedibilità sotto tale profilo deve essere rigettata.
Per quanto poi riguarda la questione della trattazione telematica occorre rilevare che l' art. 8 D.Lga
28/2010 comma 2 come modificato D. Lgs 149/2022, applicabile ratione temporis prescrive:
“ciascuna parte può chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza”:
Non vi è pertanto alcun obbligo del consenso delle parti per effettuare la mediazione telematica ma ciascuna parte può decidere se partecipare alla mediazione personalmente o meno.
Nel caso di specie l'opposta ha evidentemente partecipato telematicamente mentre l'opponente non ha ritenuto di aderire alla mediazione e dunque non ha manifestato quale fosse la sua intenzione in merito alle modalità di svolgimento della stessa..
Pertanto anche sotto tale aspetto l'eccezione di improcedibilità è infondata e va rigettata.
Nel merito della controversia parte opponente ha eccepito l'inefficacia del decreto opposto.
3 L'art. dispone 644 c.p.c. che il decreto ingiuntivo deve essere notificato entro 60 giorni dalla sua pronuncia.
Nel caso di specie il decreto è stato emesso dal Tribunale di Avezzano il 31.8.2022 ed è stato portato alla notifica nei confronti dell'odierno opponente soltanto in data 22.12.2022 ovvero quanto erano già decorsi i termini ex art. 655 c.p.c.
Deve quindi essere dichiarata l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto.
La Corte di Cassazione ha chiarito che “l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa ma deve procedere ad un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore, per dimostrare la fondatezza della pretesa fatta valere con il ricorso, sia dell'opponente per contestarla;
a tal fine, non è necessario che la parte che chiede l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda per ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo, invece, sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda la conferma del decreto opposto” (Cass. 8954/2020).
Nel caso di specie, peraltro, parte opposta ha formulato in via subordinata una domanda volta alla condanna del signor “al pagamento in favore della società della diversa, Parte_1 Controparte_1 maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria”.
Occorre allora esaminare le ulteriori eccezioni formulate dall'opponente di incompetenza territoriale e di carenza di legittimazione attiva dell'opposta.
In merito alla prima questione occorre rilevare che il decreto ingiuntivo è stato richiesto nei confronti di due soggetti, entrambi evidentemente consumatori e pertanto ai sensi dell'art. 33 cpc l'opposta poteva proporre l'azione a scelta dinnanzi al Tribunale competente tenuto conto della residenza di uno dei due convenuti.
Nel caso in esame la signora è residente in [...]con conseguente competenza del CP_2
Giudice adito.
L'eccezione di incompetenza territoriale deve quindi essere rigettata.
In merito all'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'opposta si deve rilevare che la Corte di Cassazione ha precisato che “in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente. Sul punto, giova infatti ricordare che, in linea generale, ai fini della prova della
4 cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata;
tale principio valendo, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto (così, espressamente: Cass., n. 17944/2023, cit. supra), e dunque, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B..
Corte di Cassazione…. E' stato infatti correttamente spiegato nell'arresto da ultimo citato che risulta certamente condivisibile, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato in vari precedenti di questa Corte in cui si era precisato che «una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima» (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n.
22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006).
Occorre infatti tenere presente, da un lato, che la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità e, dall'altro, opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione. È però necessario sempre tenere distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
2.5 Ne consegue che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche Corte di Cassazione -
5 copia non ufficiale 6 concrete (così, sempre Cass., n. 17944/2023, cit. supra;
v. anche in tal senso:
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023). … Diverso è, invece, il caso in cui (come verificatosi anche nel caso di specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto (in questo caso, da parte della curatela fallimentare) la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. … Ciò non esclude, tuttavia, che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (così, sempre: Cass., n.
17944/2023, cit. supra). Sul punto, va però chiarito che, in tali casi (ed anche nel caso qui oggi in esame), la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito” (Cass. 28794/2024)
Di recente gli stessi Giudici di Legittimità hanno ribadito che “la mera pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della cessione in blocco non è invero sufficiente a far presumere che anche il credito in contestazione sia stato ceduto, occorrendo, quando come nella specie vi sia contestazione al riguardo, che il giudice di merito compia un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire valore meramente indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass. 17944/ 2023). Il giudice di merito può invero dedurre che quello oggetto di controversia sia compreso nel blocco dei crediti ceduti argomentando dal rilievo che il primo appartiene alla medesima categoria dei secondi, e cioè dal fatto che il credito ceduto rientra nella categoria di quelli ceduti in blocco, purché risulti consentito individuarlo senza incertezze (Cass. 4277/ 2023). In caso di contestazione da parte del debitore in ordine ad una tale ricomprensione, la relativa prova può presumersi allorquando il credito in considerazione rientri nella categoria di quelli ceduti in blocco. E' al riguardo peraltro necessario che l'indicazione delle caratteristiche della categoria di crediti risulti sufficientemente dettagliata e precisa perché possa pervenirsi a concludere che anche il credito in contestazione rientra per tra quelli oggetto di cessione in blocco in ragione in ragione delle relative comuni caratteristiche.
L'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, oltre ad essere generica (tutti i finanziamenti dichiarati deteriorati) è invero cd relativa a crediti maturati in un lunghissimo arco temporale, ben
41 anni. A tale stregua una siffatta indicazione non legittima l'affermazione che la presunzione possa fondarsi sui necessari indizi gravi, precisi e concordanti. In altri termini, la mera affermazione che
6 nella specie sono stati dalla ceduti in blocco crediti maturati in ben 41 anni e dichiarati CP_3
"deteriorati" (espressione tra l'altro atecnica, che non consente di individuare una tipologia giuridica di crediti rispetto ad altre), non si appalesa idonea a fondare di per sé una raggiunta prova per presunzioni nella specie in ordine alla effettiva ricomprensione nella medesima anche del credito oggetto di causa ( Cass. 10472/2025).
Nel caso in esame l'opposta ha prodotto in estratto dell'atto notarile di cessione in blocco dei crediti,
l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale e la comunicazione inviata ai debitori in merito alla cessione del credito.
Risulta quindi certamente provata l'esistente dell'atto di cessione in blocco dei crediti richiamato dall'opposta.
La questione è pertanto quella di verificare se il credito per cui si procede rientri in quelli oggetto di cessione all'opposta.
Dall'esame della documentazione in atti risulta che oggetto nell'atto di cessione in blocco prodotto in atti rientrano i crediti per i quali alla data del 10.6.2016 l'originario creditore, aveva inviato ai debitori lettera di comunicazione della decadenza dal beneficio del termine.
Dunque non basta che sia intervenuta la decadenza dal termine ma è necessario che la stessa sia stata comunicata al debitore entro una data specifica.
L'odierna opposta ha dedotto che il credito per cui si procede rientra in tale categoria di crediti ma la lettera di comunicazione della decadenza del termine non è stata prodotta in atti.
Tale lettera non è stata prodotta in atti e dunque non risulta provato che il credito oggetto di causa rientri tra quelli compresi nella predetta cessione.
In tal senso non sono infatti sufficienti né l'estratto conto prodotto né la lista dei crediti ceduti ( mero elenco di nominativi e crediti) né la lettera raccomandata del 26.9.2016, successiva alla data di cessione dei crediti e della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e neppure l'estratto conto in atti.
Allo stesso modo non rileva il cedolino della raccomandata in data 19.5.2015 non essendo possibile verificare il contenuto della raccomandata a cui lo stesso riferisce che non è stata prodotta in atti.
Deve pertanto essere dichiarata la carenza di legittimazione dell'opposta con conseguente rigetto di tutte le domande proposte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore del procuratore antistatario dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara l'inefficacia ex art. cpc del decreto ingiuntivo n. 363/2022 (proc. n. 1089/2022 R.G.),
7 emesso dal Tribunale di Avezzano in data 31 agosto 2022;
2) dichiara la carenza di legittimazione passiva della e per l'effetto rigetta tutte le Controparte_1 domande dallo stesso proposte;
3) condanna in persona del legale rappresentante pro – tempore al pagamento in Controparte_1 favore del procuratore di parte attrice avv. Gianluca Presutti, dichiaratosi antistatario, delle spese di lite che si liquidano in complessive €, 7.616,00 per onorari oltre rimborso spese forfettario CPA ed IVA come per legge ed oltre spese esenti per il contributo unificato.
Avezzano 3.7.2025 Il GOT Dott. Massimo Valenza
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