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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 11/06/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
48-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Collegio, composto dai signori magistrati:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice rel.
Dott.ssa Beatrice Ruperto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA letto il ricorso ex art. 269 CCII presentato in data 28/02/2025 dal Sig. c.f. Parte_1
nato a [...] il [...] residente a [...], C.F._1 rappresentato e difeso dall' avv.to Avv.to Maurizio Scarpa (C.F. ), con studio C.F._2 in Venezia-Mestre, Via Fratelli Rondina n°14; esaminata la documentazione allegata al ricorso;
rilevato che, essendo il ricorso stato presentato in proprio dal debitore, non si ritiene necessaria la sua audizione;
ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, co. 2 CCII, atteso che il ricorrente è residente a Morlupo (RM) e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del
Tribunale di Tivoli;
osservato che il ricorrente non ha richiesto di accedere a procedure alternative di composizione della crisi o dell'insolvenza di cui al titolo IV CCII;
rilevato che il ricorrente rientra fra i soggetti di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) del CCII come prescritto all'art. 65 CCI, trattandosi di persona fisica, esercente attività di lavoro subordinato, come si desume dalla documentazione allegata e dalla relazione del gestore della crisi, non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII;
considerato che
al ricorso è stata allegata relazione redatta dall'OCC, Dott.ssa , che Persona_1 espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra adeguatamente la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore, indicando le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e, a seguito della integrazione della relazione depositata in data 28/05/2025, contenente l'attestazione di cui all'articolo 268, co. 3, quarto periodo;
ritenuto, quanto alla determinazione dell'importo del reddito da non ricomprendere nella liquidazione, che spetti al giudice delegato stabilire con successivo decreto, come previsto dall'art. 268 co. 4 lett. b), quale parte del reddito di cui il debitore è titolare sia necessaria al mantenimento del medesimo e della propria famiglia, previa presentazione dell'istanza e acquisito il parere del liquidatore;
precisato come la procedura ex art. 268 ss. CCII, determini la liquidazione dell'intero patrimonio, salvo le ipotesi di cui all'art. 270 co. 2 lett. e) CCII;
osservato che, ai sensi degli artt. 270 co. 5 e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
rilevato che è facoltà del liquidatore, valutata la concreta convenienza per la procedura, chiedere al
Giudice delegato di essere autorizzato o a subentrare nelle eventuali procedure esecutive immobiliari pendenti in fase antecedente all'esecutività del riparto ovvero a richiedere al Giudice dell'esecuzione che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 275
CCII alle disposizioni sulla vendita nella liquidazione giudiziale e, tra esse, all'art. 216 comma 10
CCII;
P.Q.M.
Visti gli artt. 1, 2, 27, 268, 269, 270 CCII, dichiara l'apertura della liquidazione controllata del Sig. c.f. Parte_1
nato a [...] il [...] residente a [...]; C.F._1 designa quale Giudice Delegato la dott.ssa Chiara Pulicati;
nomina liquidatore la Dott.ssa , già nominato OCC;
Persona_1 ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
si applica l'art. 10, co. 3, CCII;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'articolo 216, comma 2, CCII;
dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Tivoli
e, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;
ordina al liquidatore di provvedere alla trascrizione della sentenza, ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, presso gli uffici competenti;
dispone che il liquidatore:
- provveda entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali effettuerà senza indugio la comunicazione di cui all'art. 272 CCII, indicando anche l'indirizzo pec al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni;
- provveda entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, a completare l'inventario dei beni del debitore, a redigere e depositare un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che verrà approvato dal giudice delegato. Il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura. La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura. La procedura è chiusa anche anteriormente, su istanza del liquidatore, se risulta che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire.. Sono compresi nella liquidazione controllata anche i beni che pervengono al debitore sino alla sua esdebitazione, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi;
- provveda, scaduti i termini per la proposizione delle domande di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d), a predisporre un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, e a comunicarlo agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII;
- riferisca sulla esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura, mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico e verrà valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui agli artt. 280 e 282, co. 2, CCII;
avverte il liquidatore che
- ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
- si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili;
- eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
- terminata l'esecuzione, il liquidatore presenta al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;
- dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine delle cause di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, con termine non superiore a giorni quindici per osservazioni. In assenza di contestazioni, comunica il progetto di riparto al giudice che senza indugio ne autorizza l'esecuzione;
- in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, che provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
dispone che la presente sentenza sia notificata, a cura del liquidatore, al debitore, ai creditori e ai titolari dei diritti sui beni del debitore a norma dell'art. 270 co. 4 CCI.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni al ricorrente e al liquidatore nominato.
Così deciso all'esito della camera di consiglio svoltasi via teams in data 23 maggio 2025
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Chiara Pulicati
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Collegio, composto dai signori magistrati:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice rel.
Dott.ssa Beatrice Ruperto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA letto il ricorso ex art. 269 CCII presentato in data 28/02/2025 dal Sig. c.f. Parte_1
nato a [...] il [...] residente a [...], C.F._1 rappresentato e difeso dall' avv.to Avv.to Maurizio Scarpa (C.F. ), con studio C.F._2 in Venezia-Mestre, Via Fratelli Rondina n°14; esaminata la documentazione allegata al ricorso;
rilevato che, essendo il ricorso stato presentato in proprio dal debitore, non si ritiene necessaria la sua audizione;
ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, co. 2 CCII, atteso che il ricorrente è residente a Morlupo (RM) e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del
Tribunale di Tivoli;
osservato che il ricorrente non ha richiesto di accedere a procedure alternative di composizione della crisi o dell'insolvenza di cui al titolo IV CCII;
rilevato che il ricorrente rientra fra i soggetti di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) del CCII come prescritto all'art. 65 CCI, trattandosi di persona fisica, esercente attività di lavoro subordinato, come si desume dalla documentazione allegata e dalla relazione del gestore della crisi, non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII;
considerato che
al ricorso è stata allegata relazione redatta dall'OCC, Dott.ssa , che Persona_1 espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra adeguatamente la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore, indicando le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e, a seguito della integrazione della relazione depositata in data 28/05/2025, contenente l'attestazione di cui all'articolo 268, co. 3, quarto periodo;
ritenuto, quanto alla determinazione dell'importo del reddito da non ricomprendere nella liquidazione, che spetti al giudice delegato stabilire con successivo decreto, come previsto dall'art. 268 co. 4 lett. b), quale parte del reddito di cui il debitore è titolare sia necessaria al mantenimento del medesimo e della propria famiglia, previa presentazione dell'istanza e acquisito il parere del liquidatore;
precisato come la procedura ex art. 268 ss. CCII, determini la liquidazione dell'intero patrimonio, salvo le ipotesi di cui all'art. 270 co. 2 lett. e) CCII;
osservato che, ai sensi degli artt. 270 co. 5 e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
rilevato che è facoltà del liquidatore, valutata la concreta convenienza per la procedura, chiedere al
Giudice delegato di essere autorizzato o a subentrare nelle eventuali procedure esecutive immobiliari pendenti in fase antecedente all'esecutività del riparto ovvero a richiedere al Giudice dell'esecuzione che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 275
CCII alle disposizioni sulla vendita nella liquidazione giudiziale e, tra esse, all'art. 216 comma 10
CCII;
P.Q.M.
Visti gli artt. 1, 2, 27, 268, 269, 270 CCII, dichiara l'apertura della liquidazione controllata del Sig. c.f. Parte_1
nato a [...] il [...] residente a [...]; C.F._1 designa quale Giudice Delegato la dott.ssa Chiara Pulicati;
nomina liquidatore la Dott.ssa , già nominato OCC;
Persona_1 ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
si applica l'art. 10, co. 3, CCII;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'articolo 216, comma 2, CCII;
dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Tivoli
e, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;
ordina al liquidatore di provvedere alla trascrizione della sentenza, ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, presso gli uffici competenti;
dispone che il liquidatore:
- provveda entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali effettuerà senza indugio la comunicazione di cui all'art. 272 CCII, indicando anche l'indirizzo pec al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni;
- provveda entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, a completare l'inventario dei beni del debitore, a redigere e depositare un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che verrà approvato dal giudice delegato. Il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura. La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura. La procedura è chiusa anche anteriormente, su istanza del liquidatore, se risulta che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire.. Sono compresi nella liquidazione controllata anche i beni che pervengono al debitore sino alla sua esdebitazione, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi;
- provveda, scaduti i termini per la proposizione delle domande di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d), a predisporre un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, e a comunicarlo agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII;
- riferisca sulla esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura, mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico e verrà valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui agli artt. 280 e 282, co. 2, CCII;
avverte il liquidatore che
- ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
- si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili;
- eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
- terminata l'esecuzione, il liquidatore presenta al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;
- dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine delle cause di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, con termine non superiore a giorni quindici per osservazioni. In assenza di contestazioni, comunica il progetto di riparto al giudice che senza indugio ne autorizza l'esecuzione;
- in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, che provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
dispone che la presente sentenza sia notificata, a cura del liquidatore, al debitore, ai creditori e ai titolari dei diritti sui beni del debitore a norma dell'art. 270 co. 4 CCI.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni al ricorrente e al liquidatore nominato.
Così deciso all'esito della camera di consiglio svoltasi via teams in data 23 maggio 2025
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Chiara Pulicati