Versione
14 novembre 1973
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13 luglio 1980
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Art. 1. ((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 11 luglio 1980, n.312)) ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4)
La L. 11 luglio 1980, n.312 ha disposto (con l'art. 173, comma 1) che con effetto dalle date di attribuzione degli stipendi di cui alla presente legge e' soppresso il presente articolo.
La L. 11 luglio 1980, n.312 ha disposto (con l'art. 173, comma 1) che con effetto dalle date di attribuzione degli stipendi di cui alla presente legge e' soppresso il presente articolo.
Commentario • 1
- 1. Corte dei conti – pensionistica – assegno funzionale ex legge n. 468/1987- inclusione nella base pensionabile – esclusione- nota a sentenza n. 1506/2005 sezione…Francaviglia Rosa · https://www.diritto.it/ · 29 dicembre 2005 · 4.15084
[…]
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Giurisprudenza • 191
- 1. Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 31/01/2013, n. 79Provvedimento: […] Ciò posto, l'indennità di ausiliaria è sì pensionabile, ma non suscettibile della maggiorazione del 18% prevista dall'art. 16 della legge n. 177/1976, in quanto tale norma elenca gli emolumenti che vi devono essere assoggettati, tra i quali indica espressamente l'indennità di funzione ex art. 8 della legge n. 804/1973, l'assegno perequativo ex art. 1 della legge n. 628/1973 e l'assegno personale ex art. 202 del d.p.r. n. 3/1957.Leggi di più...
- servizio utile·
- spese legali·
- discrezionalità legislatore·
- perequazione pensioni·
- art. 53 d.p.r. 1092/1973·
- maggiorazione 18%·
- art. 16 legge 177/1976·
- natura tassativa·
- indennità di ausiliaria·
- base pensionabile