Legge 15 novembre 1973, n. 734

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  • 1Diritto di rogito segretari con dirigenza, la Cassazione respinge il ricorso
    Gruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/ · 10 gennaio 2025

    La Corte di Cassazione con sentenza n. 31003/2024 ha respinto il ricorso di un segretario comunale in un ente con dirigenza, in coerenza con le indicazioni della Consulta, in merito al mancato pagamento dei diritti di rogito. I magistrati evidenziano che la Corte costituzionale ha rilevato che il rapporto di strumentalità che correva tra il principio di onnicomprensività espresso dall'art. 24 del d.lgs. n. 165 del 2001 e il preminente interesse alla corretta e oculata allocazione delle risorse pubbliche e all'equilibrio di bilancio non inibiva al legislatore di introdurre disposizioni derogatorie, spettando alla sua discrezionalità stabilire discipline differenziate per regolare …

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  • 2IMPIEGO PUBBLICO: segretari comunali e provinciali.
    Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente:Giuliano AMATO; Giudici :Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 2-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 114, anche in combinato …

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  • 3Norme applicabili
    https://www.brocardi.it/

    Per quanto non è diversamente disposto dal presente decreto si applicano, in materia di accertamento delle violazioni e di sanzioni, le norme del codice penale e del codice di procedura penale, della legge 7 gennaio 1929, n. 4 e del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 63, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, e successive modificazioni. Il venti per cento dei proventi delle sanzioni pecuniarie è devoluto ai fondi costituiti presso l'amministrazione o il corpo cui appartengono gli accertatori, con le modalità previste con decreto del Ministro per le finanze. Si applica il quarto comma dell'art. 6 della legge 15 novembre 1973, n. 734. Hai un dubbio o un problema su questo …

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  • 4Norme applicabili
    https://www.brocardi.it/

    Per quanto non è diversamente disposto dal presente decreto si applicano, in materia di accertamento delle violazioni e di sanzioni, le norme del codice penale e del codice di procedura penale, della legge 7 gennaio 1929, n. 4 e del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 898, e successive integrazioni. Il venti per cento dei proventi delle sanzioni pecuniarie è devoluto ai fondi costituiti presso l'amministrazione o il corpo cui appartengono gli accertatori, con le modalità previste con decreto del Ministro per le finanze. Si applica il quarto comma dell'art. 6 della legge 15 novembre 1973, n. 734. Hai un dubbio o un problema su questo argomento? Scrivi alla nostra redazione giuridica e …

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  • 5Norme applicabili
    https://www.brocardi.it/

    Per quanto non è diversamente disposto dal presente decreto si applicano, in materia di accertamento delle violazioni e di sanzioni, le norme del codice penale e del codice di procedura penale, della legge 7 gennaio 1929, n. 4 e del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 63, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, e successive modificazioni. Il venti per cento dei proventi delle sanzioni pecuniarie è devoluto ai fondi costituiti presso l'amministrazione o il corpo cui appartengono gli accertatori, con le modalità previste con decreto del Ministro per le finanze. Si applica il quarto comma dell'art. 6 della legge 15 novembre 1973, n. 734. Hai un dubbio o un problema su questo …

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Giurisprudenza447

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  • 1Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bergamo, sez. I, sentenza 15/07/2024, n. 381
    Provvedimento: Sentenza n. 381/2024 Depositato il 15/07/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BERGAMO Sezione 1, riunita in udienza il 03/07/2024 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale: RIVELLO PIERPAOLO, Presidente PAVONE ENRICO, Relatore DELLA VECCHIA ANGELO, Giudice in data 03/07/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 635/2023 depositato il 19/10/2023 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo elettivamente domiciliato …
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    • trattenuta fiscale·
    • rimborso IRPEF·
    • prova rimborso·
    • riduzione imponibile·
    • contributi previdenziali·
    • silenzio rifiuto·
    • art. 19 comma 2 bis T.U.I.R.·
    • indennità aggiuntiva·
    • compensazione spese di lite

  • 2Trib. Reggio Calabria, sentenza 27/03/2025, n. 529
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA seconda sezione civile settore lavoro e previdenza SENTENZA Il Giudice del lavoro di RE RI dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 4622/2023 rg, sul ricorso depositato il 04/10/2023 proposto da (difeso da avv. Margherita Accardo) Parte_1 nei confronti di in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore (difeso da avv. ti Dario Cosimo Adornato ed Ettore Triolo) E di in persona del Ministro in carica (difeso da Avvocatura Controparte_2 distrettuale dello Stato di RE RI ) All'esito della udienza e della camera di consiglio ,così definitivamente provvede: “ Accoglie la domanda per …
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    • indennità di trasferta·
    • percentuale art. 122 DPR 1229/1959·
    • improcedibilità ricorso amministrativo·
    • trattamento di fine servizio (TFS)·
    • soccombenza·
    • art. 38 DPR 1032/1973·
    • incrementi stipendiali·
    • compensazione spese·
    • riliquidazione TFS·
    • base contributiva

  • 3Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. VI, sentenza 04/12/2025, n. 886
    Provvedimento: Sentenza n. 886/2025 Depositata il 04/12/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 6, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 17:00 con la seguente composizione collegiale: LUCIOTTI LUCIO, Presidente SISTO IO, Relatore CANOSA DOMENICO, Giudice in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sull'appello n. 438/2025 depositato il 19/05/2025 proposto da Ag. Entrate Direzione Provinciale Chieti - Viale Unita' D''Italia N.90-92 66100 Chieti CH elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Resistente_1 - CF_Resistente_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente …
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    • art. 19 comma 2bis TUIR·
    • art. 19 comma 2bis ultimo periodo TUIR·
    • art. 17 TUIR·
    • tassazione separata·
    • rimborso IRPEF·
    • Fondo di Previdenza MEF·
    • indennità equipollenti·
    • giurisprudenza Cassazione·
    • art. 1 legge 254/1961·
    • Fondo Credito INPS·
    • art. 7 legge 545/1971·
    • art. 2 DPR 1034/1984·
    • base imponibile·
    • Opera Previdenza·
    • compensazione spese lite

  • 4Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. III, sentenza 06/03/2025, n. 1356
    Provvedimento: Sentenza n. 1356/2025 Depositato il 06/03/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 29/01/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica: CELENTANO RT, Giudice monocratico in data 29/01/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 5206/2024 depositato il 16/07/2024 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di: - DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2021 - …
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    • art. 17 TUIR·
    • giurisprudenza di legittimità·
    • contributi deducibili·
    • art. 19 TUIR·
    • tassazione separata·
    • art. 11 D.Lgs. n. 252/2005·
    • diniego rimborso IRPEF·
    • legge di bilancio 2018·
    • previdenza complementare

  • 5Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XII, sentenza 12/06/2025, n. 4237
    Provvedimento: Sentenza n. 4237/2025 Depositato il 12/06/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 12, riunita in udienza il 09/06/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: DE LUCA MAURO, Presidente SENATORE VINCENZO, Relatore FEO FRANCESCO PAOLO, Giudice in data 09/06/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sull'appello n. 3541/2024 depositato il 22/05/2024 proposto da Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari, 7 84100 Salerno SA elettivamente domiciliato presso dp.salerno@pce.agenziaentrate.it contro Resistente_1 - CF_Resistente_1 Difeso da …
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    • art. 19 comma 2 bis TUIR·
    • giurisprudenza di legittimità·
    • tassazione separata·
    • indennità equipollenti·
    • contributi previdenziali·
    • detrazione imponibile·
    • Fondo di previdenza MEF·
    • principio di omnicomprensività retribuzione
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Versioni del testo

  • Titolo I : Disposizioni generali
  • Art. 1.
    Agli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello Stato e' corrisposto, a decorrere dal 1 gennaio 1973, un assegno perequativo pensionabile, utile anche ai fini dell'indennita' di buona uscita e di licenziamento, nelle misure di cui alla unita tabella.
    Sono esclusi dalla corresponsione dell'assegno perequativo di cui al precedente comma i funzionari con qualifica di dirigente, il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392 , il personale insegnante delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria, quello insegnante e non insegnante delle scuole di ogni ordine e grado e quello cui compete lo stesso trattamento economico dei docenti delle scuole medie e delle universita', i dirigenti, i ricercatori e gli sperimentatori dell'Istituto superiore di sanita', degli istituti sperimentali talassografici, delle stazioni sperimentali per l'industria e delle scuole statali di ostetricia, il personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649 , il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione dei monopoli dello Stato, nonche' i sottufficiali e le guardie del Corpo forestale dello Stato.
    L'assegno perequativo pensionabile non e' suscettibile di aumenti periodici, non e' computabile ai fini della tredicesima mensilita' e dei compensi per lavoro straordinario, a tempo o a cottimo, e' ridotto nella stessa proporzione dello stipendio nei casi di aspettativa, disponibilita', punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio ed e' sospeso in tutti i casi di sospensione dello stipendio.
    Nei casi di passaggio di carriera, al personale provvisto di assegno perequativo pensionabile di importo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o classe, la differenza e' attribuita come assegno personale pensionabile, da riassorbire con i successivi aumenti dell'assegno perequativo pensionabile per progressione di carriera o di classe.
  • Art. 2.

    Dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale che fruisce dell'assegno perequativo pensionabile non potranno essere corrisposti indennita', compensi, premi, gettoni di presenza, soprassoldi, assegni ed emolumenti comunque denominati, a carico del bilancio dello Stato, di contabilita' speciali o di gestioni fuori bilancio, per l'opera svolta quale dipendente dello Stato o in rappresentanza dell'Amministrazione statale, fatta eccezione del compenso per il lavoro straordinario debitamente autorizzato ed effettivamente reso, del trattamento di missione, delle indennita' o degli assegni per il servizio all'estero, della indennita' integrativa speciale, dell'aggiunta di famiglia, della tredicesima mensilita' e degli altri specifici trattamenti previsti dalla presente legge.
    Tutte le somme che in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge spettano al personale contemplato dall'articolo 1, primo comma, a titolo di indennita', compensi, premi, gettoni, soprassoldi, assegni, ed emolumenti comunque denominati dei quali e' vietata la corresponsione ai sensi del precedente comma, sono versate, ove cio' non sia gia' disposto dalle norme vigenti o, trattandosi di spese a carico del bilancio dello Stato, la legge di approvazione non provveda direttamente alla soppressione o riduzione dei relativi stanziamenti, in conto entrate eventuali del Tesoro e, per il personale dell'amministrazione degli archivi notarili, al bilancio di questa ultima, secondo le modalita' che verranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro.
    Sono del pari versate in conto entrate eventuali del Tesoro le quote delle somme divisibili spettanti al personale di cui al primo comma dell'articolo 1 ai sensi dell'articolo 21 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 , e del relativo regolamento e l'importo della quota individuale dei proventi erogati nell'anno 1972 al personale non insegnante delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria ai sensi dell' articolo 133 del regio decreto 6 aprile 1924, n. 674 , sostituito con il regio decreto 17 maggio 1938, n. 998, e dell'articolo 49 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 . ((3))
    Nei casi in cui, anche per incarichi conferiti quali dipendenti statali presso enti o societa', competano al personale emolumenti, compensi, gettoni o altri assegni comunque denominati non compresi tra quelli vietati dal primo comma del presente articolo, il trattamento economico accessorio complessivo, ivi compreso l'assegno perequativo pensionabile ed esclusi il compenso per lavoro straordinario a tempo o a cottimo, il trattamento di missione, l'indennita' integrativa speciale, l'aggiunta di famiglia, la tredicesima mensilita', le indennita' previste dall'articolo 4 e gli assegni per servizio all'estero, fruito in ciascun anno dal personale cui compete l'assegno perequativo pensionabile, non puo' superare l'importo dell'indennita' di funzione corrisposta nello stesso periodo al primo dirigente con stipendio iniziale. L'eventuale eccedenza riscossa in piu' deve essere versata direttamente dagli interessati al bilancio dello Stato in conto entrate eventuali del Tesoro. Qualora tale eccedenza sia dovuta anche parzialmente ad assegni ad personam previsti dalla presente legge la parte relativa a tali assegni resta all'interessato e sara' riassorbita con i successivi aumenti, a qualsiasi titolo, del trattamento economico. In ogni caso il predetto trattamento economico accessorio globale, aumentato dello stipendio, non puo' superare l'importo complessivo dello stipendio e dell'indennita' di funzione del primo dirigente all'inizio della seconda classe.
    --------------- AGGIORNAMENTO (3)
    La L. 25 ottobre 1977, n. 808 ha disposto (con l'art. 25) che "l'obbligo del versamento in conto entrate eventuali del Tesoro di cui all' articolo 2, terzo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734 , deve intendersi riferito al solo esercizio finanziario 1973".